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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/12/2025, n. 18044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18044 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 13505/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 13505/2025, introdotta ai sensi degli artt. 170 D.P.R.
115/2002, 15 D.Lgs. 150/2011 e 281-undecies c.p.c., trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281- sexies, comma 3, c.p.c. all'udienza del 26.11.2025, vertente tra:
(P. IVA ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppina Tenga e Fabio Calò, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
, (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
RESISTENTE nonché
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA, (C.F.
, P.IVA_3 in persona del Procuratore della Repubblica pro tempore
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso in opposizione avverso decreto di pagamento del compenso al custode giudiziario di merce sottoposta a sequestro penale, emesso nell'ambito del proc. rg PM 23247/09 – rg. DIB
11938/2012.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 26.11.2025.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 5 Con ricorso ai sensi degli artt. 170 D.P.R. 115/2002, 15 D.Lgs. 150/2011 e 281-undecies c.p.c., depositato in data 17.03.2025, la ha proposto opposizione avverso il decreto di Parte_1 pagamento dal Tribunale Ordinario di Roma, sezione IV penale, in data 11.02.2025, e depositato in data 14.02.2025, nell'ambito del procedimento R.G.P.M. 23247/2009 – R.G.Dib. 11938/2012, che aveva liquidato l'importo di euro 3.326,61 oltre IVA per l'attività di custodia, chiedendone la revoca e il ricalcolo del compenso quantificato nell'importo complessivo di euro 28.753,20 oltre IVA.
In particolare, ha dedotto: -che, in data 09.05.2009, aveva ricevuto in custodia nr. 1008 scarpe sequestrate dalla G.d.F. e che il materiale sequestrato era stato custodito all'interno di un'area coperta e chiusa, occupando un volume di circa sette metri cubi di spazio;
-che, in data 30.05.2022, aveva presentato un sollecito chiedendone la definizione;
-che le merci sequestrate erano rimaste in custodia sino alla data del 27.11.2024; -che, in data 27.11.2024, aveva depositato l'istanza di liquidazione degli onorari di custodia per l'importo complessivo di euro 36.090,30 oltre IVA;
-che il suddetto importo era stato calcolato sulla base delle tariffe emesse dall;
- che, in Controparte_2 data 11.02.2025, era stato emesso il decreto di liquidazione dal Tribunale Ordinario di Roma, sezione
IV penale, con il quale si liquidava al custode giudiziario l'importo di euro 3.326,61 oltre IVA;
- che tale decreto doveva essere riformato essendo stata fatta applicazione delle riduzioni percentuali previste dall'art. 3 di cui al D.M. 265/2006.
Con memoria di costituzione e risposta, depositata in data 18.06.2025, si è costituito in giudizio il
, eccependo in via preliminare la prescrizione di tutti i crediti sorti giorno per Controparte_1 giorno dieci anni prima della notifica del ricorso e la correttezza del provvedimento impugnato che aveva fatto applicazione dell'art. 3 citato in via analogica come sostenuto da alcune pronunce di merito. Ha chiesto, in conclusione, il rigetto della domanda.
All'udienza del 26.11.2025, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.
Preliminarmente, si osserva che il diritto di credito del custode giudiziario si prescrive in dieci anni, con la conseguenza che ai fini della liquidazione, oggetto del presente giudizio, rileva il periodo di dieci anni anteriore al deposito dell'istanza di liquidazione da parte del custode giudiziario. Nel caso di specie, il periodo che deve essere preso in considerazione è quello che va dal 27.11.2014 al
27.11.2024, data quest'ultima di deposito della suddetta istanza. Né può considerarsi atto interruttivo della prescrizione il sollecito di definizione presentato in data 30.05.2022 dal ricorrente, in quanto la non aveva formulato alcuna specifica richiesta di pagamento. Parte_1
Per quanto concerne la modalità di liquidazione del compenso va ricordato che, ai sensi dell'art. 58
D.P.R. 115/2002 al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, spetta un'indennità per la custodia e la conservazione, e tale indennità
è determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'articolo 59 D.P.R.
115/2002 (ovverosia con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia pagina 2 di 5 e delle Finanze, ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17 commi 3 e 4) e, in via residuale, secondo gli usi locali. In data 2 settembre 2006 veniva adottato il Decreto Ministeriale n. 265 recante le tabelle relative alle indennità di custodia aventi ad oggetto veicoli a motore e natanti;
il decreto specificava all'art. 5 che per la determinazione dell'indennità relativa “ad altre categorie di beni, diversi da veicoli e natanti” si doveva far riferimento, in via residuale, agli usi locali, come previsto dall'art. 58, comma 2, D.P.R. 115/2002.
Di conseguenza, in tema di liquidazione dell'indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale, qualora il compendio sequestrato non rientri in alcuna delle categorie di beni indicati nel D.M. 265/2006, dovranno applicarsi gli usi locali, se esistenti, dovendo escludersi il ricorso a criteri alternativi ovvero il richiamo all'equità e potendosi attribuire valore di uso anche a criteri determinativi dei compensi connotati dalla loro osservanza abituale, che ben può riconoscersi nel fatto che le Prefetture ne facciano uso abituale per compensare i custodi
(Cass. Civ., 21.01.2022, n. 2507).
Inoltre, la Corte di Cassazione è intervenuta per precisare che, in relazione agli usi locali sopra citati, non occorre verificare la ricorrenza del requisito della opinio iuris ac necessitatis - ossia della convinzione, comune ai consociati, dell'obbligatorietà dell'osservanza delle tariffe - poiché sono le stesse norme di legge e di regolamento a rinviare alla pratica commerciale, e tale rinvio vale, di per sé, a recepire ed a legittimare l'applicazione, ai fini della determinazione dell'indennità di custodia, della prassi dei corrispettivi applicati dalle imprese del settore, senza che occorra che l'elemento materiale dell'uso - inteso come costante ripetizione del comportamento tariffario - sia anche assistito dalla opinio iuris (cfr. Cass. Civ., 02.05.2019, n. 11553; in senso conforme: già Cass. Civ., 18.01.2016,
n. 752 e le pronunce conformi in pari data n. 753, 755 e 756; nonché Cass. Civ., 19.01.2016, n. 775 e
776; Cass. Civ., 04.05.2018, n. 10622; Cass. Civ., 7.07.2017, n. 21649; Cass. Civ., 15.09.2017, n.
21388). In ogni caso, l'esistenza e l'applicabilità di usi locali per determinare l'indennità di custodia, ove il giudice non ne sia a conoscenza, deve essere allegata e provata dalla parte che li allega e che ne invoca l'applicazione (cfr. Cass. Civ., 27.01.2022, n. 2507; e Cass. Civ., 26.02.2021, n. 5496).
Nel caso in cui la parte non assolva al suddetto onere probatorio, la determinazione del compenso è rimessa al giudice;
d'altronde, secondo la giurisprudenza di legittimità, il rapporto che si instaura tra l'amministrazione giudiziaria ed il custode delle cose sottoposte a sequestro ha natura pubblicistica e non privatistica poiché deriva dall'attribuzione di un ufficio mediante una nomina con atto processuale e non negoziale. La sua disciplina non è, quindi, mutuabile da quella dei rapporti tra privati poiché
l'amministratore è un 'ausiliario' del giudice e non la controparte di un contratto privatistico. Ne consegue che la determinazione del suo compenso non è affidata alla contrattazione, ma è prerogativa dell'autorità giudiziaria, la quale non è vincolata ad eventuali accordi tra il medesimo amministratore e le parti private (cfr. Cass. Civ., 3.07.2018, n. 17375).
pagina 3 di 5 In assenza di usi locali, qualora il compendio sequestrato non rientri in alcuna delle categorie di beni indicati nel D.M. 265/2006, “occorre applicare, analogicamente, il compenso previsto per fattispecie similari contemplate dalle tariffe o dagli usi locali” o la disciplina dettata per casi analoghi in base alla similitudine fisica dei beni, non potendo trovare applicazione l'art. 2233, comma 1, c.c., che si riferisce esclusivamente alle professioni intellettuali (cfr. Cass. Civ., 21.01.2020, n. 1205; e Cass. Civ.,
27.04.2022, n. 13193).
Venendo alla risoluzione del caso di specie, anzitutto, devono reputarsi pacifiche e non contestate l'attività di custodia effettuata dal ricorrente, la tipologia ed il numero di merci oggetto di custodia non riconducibili nel novero di quelli (veicoli a motore e natanti) di cui al D.M. 265/2006, con la conseguenza che in questa sede deve essere verificata la correttezza dell'importo liquidato nel decreto opposto.
La parte ricorrente ha assolto l'onere della prova su di essa gravante circa il valore di uso locale delle tariffe dell , elaborate dall , per la determinazione Controparte_2 Controparte_2 dell'indennità di custodia ai sensi dell'art. 59 D.P.R. 115/2006, le quali sono usualmente applicate anche da parte della per la liquidazione dei compensi ai custodi di beni mobili e di Controparte_3 veicoli oggetto di sequestro amministrativo.
La liquidazione, a fronte della documentazione versata in atti, deve essere operata dal giudice tenendo conto, altresì, di eventuali tariffe previste per fattispecie similari, considerando anche la similitudine fisica dei beni. Ne deriva che, per tale profilo, avuto riguardo a quanto previsto dal citato art. 59 D.P.R. 115/2002 circa l'utilizzo di tariffe vigenti concernenti materie analoghe, da contemperare con la natura pubblicistica dell'incarico, può ragionevolmente farsi applicazione delle tariffe dell e dei criteri ivi previsti per la liquidazione dell'indennità di custodia penale Controparte_2 inerente alle merci o reperti (tali essendo l'area di ingombro, la tipologia di area dove è avvenuta la custodia, scoperta, coperta o locale chiuso, il tempo di custodia richiesto con corrispettivo decrescente all'aumentare dei giorni di custodia, l'eventuale necessità di traino e/o trasporto in depositeria e di conservazione).
Nella specie, risulta provato dalla documentazione prodotta dalla parte ricorrente: -che, in data
09.05.2009, sono stati affidati in custodia alla nr. 1008 scarpe in sequestro (cfr. Parte_1 verbale di nomina e affidamento); -che il periodo di custodia è durato sino al 27.11.2024, data di prelievo definitivo dei reperti da parte della (cfr. verbale di confisca e distruzione); -che il CP_4 materiale sequestrato è stato custodito all'interno di un'area coperta e chiusa, occupando circa sette metri cubi di spazio (cfr. verbale citato); -che l'istanza di liquidazione è stata depositata in data
27.11.2024 per un importo complessivo di euro 36.909,30 oltre IVA.
A fronte dell'attività sopra indicata, non si ritiene congrua la liquidazione, a titolo di indennità di custodia, dell'importo di euro 3.326,61 oltre IVA.
pagina 4 di 5 Applicando i suindicati parametri e criteri di valutazione, e considerata la prova dell'attività prestata, si ritiene congruo liquidare i seguenti importi, tenuto conto della maturata prescrizione come in precedenza chiarito: -euro 1,82 per i primi 30 giorni di custodia (dal 27.11.2014 al 26.12.2014), per 7 mc di merce, pari all'importo di euro 382,20; -euro 1,20 per il periodo compreso tra il 31° giorno ed il
60° giorno (dal 27.12.2014 al 25.01.2015), per 7 mc di merce, pari all'importo di euro 252,00; -ed euro
0,90 per i successivi giorni 3.578 (dal 26.01.2015 al 27.11.2024), per 7 mc di merce, pari all'importo di euro 22.541,40, per un totale di euro 23.175,60.
Non si ritiene, tuttavia, di applicare le riduzioni percentuali previste dall'art. 3 di cui al D.M. 265/2006, in quanto:
a. tale decreto attiene a diversa tipologia di beni soggetti a sequestro;
b. si perviene all'applicazione delle tariffe previste dall proprio sulla base Controparte_2 della considerazione che non vi sia specifica disposizione normativa o regolamentare che si attagli al caso di specie;
c. peraltro, una riduzione dell'indennità è prevista anche nell'ambito delle richiamate tariffe.
Di conseguenza, il decreto impugnato va riformato e disposta la liquidazione dell'importo complessivo di euro 23.175,60 oltre IVA.
Le spese del presente procedimento, nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza e sono liquidate in conformità ai criteri di cui al D.M. 55/2014, applicando lo scaglione corrispondente al valore della causa, tenendo conto delle tariffe minime, in considerazione dell'assenza di questioni giuridiche di qualche complessità e con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, revoca il decreto di liquidazione, emesso dal Tribunale Ordinario di
Roma, sezione IV penale, in data 11.02.2025, e depositato in data 14.02.2025, nell'ambito del procedimento R.G.P.M. 23247/2009 – R.G.Dib. 11938/2012;
- liquida in favore della l'importo di euro 23.175,60 quale indennità di custodia Parte_1 oltre IVA;
- condanna il alla refusione delle spese di lite di questo procedimento in Controparte_1 favore del ricorrente che liquida in euro 1.700,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 24.12.2025
Il Giudice dott. Valeria Belli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 13505/2025, introdotta ai sensi degli artt. 170 D.P.R.
115/2002, 15 D.Lgs. 150/2011 e 281-undecies c.p.c., trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281- sexies, comma 3, c.p.c. all'udienza del 26.11.2025, vertente tra:
(P. IVA ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppina Tenga e Fabio Calò, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
, (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
RESISTENTE nonché
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA, (C.F.
, P.IVA_3 in persona del Procuratore della Repubblica pro tempore
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso in opposizione avverso decreto di pagamento del compenso al custode giudiziario di merce sottoposta a sequestro penale, emesso nell'ambito del proc. rg PM 23247/09 – rg. DIB
11938/2012.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 26.11.2025.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 5 Con ricorso ai sensi degli artt. 170 D.P.R. 115/2002, 15 D.Lgs. 150/2011 e 281-undecies c.p.c., depositato in data 17.03.2025, la ha proposto opposizione avverso il decreto di Parte_1 pagamento dal Tribunale Ordinario di Roma, sezione IV penale, in data 11.02.2025, e depositato in data 14.02.2025, nell'ambito del procedimento R.G.P.M. 23247/2009 – R.G.Dib. 11938/2012, che aveva liquidato l'importo di euro 3.326,61 oltre IVA per l'attività di custodia, chiedendone la revoca e il ricalcolo del compenso quantificato nell'importo complessivo di euro 28.753,20 oltre IVA.
In particolare, ha dedotto: -che, in data 09.05.2009, aveva ricevuto in custodia nr. 1008 scarpe sequestrate dalla G.d.F. e che il materiale sequestrato era stato custodito all'interno di un'area coperta e chiusa, occupando un volume di circa sette metri cubi di spazio;
-che, in data 30.05.2022, aveva presentato un sollecito chiedendone la definizione;
-che le merci sequestrate erano rimaste in custodia sino alla data del 27.11.2024; -che, in data 27.11.2024, aveva depositato l'istanza di liquidazione degli onorari di custodia per l'importo complessivo di euro 36.090,30 oltre IVA;
-che il suddetto importo era stato calcolato sulla base delle tariffe emesse dall;
- che, in Controparte_2 data 11.02.2025, era stato emesso il decreto di liquidazione dal Tribunale Ordinario di Roma, sezione
IV penale, con il quale si liquidava al custode giudiziario l'importo di euro 3.326,61 oltre IVA;
- che tale decreto doveva essere riformato essendo stata fatta applicazione delle riduzioni percentuali previste dall'art. 3 di cui al D.M. 265/2006.
Con memoria di costituzione e risposta, depositata in data 18.06.2025, si è costituito in giudizio il
, eccependo in via preliminare la prescrizione di tutti i crediti sorti giorno per Controparte_1 giorno dieci anni prima della notifica del ricorso e la correttezza del provvedimento impugnato che aveva fatto applicazione dell'art. 3 citato in via analogica come sostenuto da alcune pronunce di merito. Ha chiesto, in conclusione, il rigetto della domanda.
All'udienza del 26.11.2025, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.
Preliminarmente, si osserva che il diritto di credito del custode giudiziario si prescrive in dieci anni, con la conseguenza che ai fini della liquidazione, oggetto del presente giudizio, rileva il periodo di dieci anni anteriore al deposito dell'istanza di liquidazione da parte del custode giudiziario. Nel caso di specie, il periodo che deve essere preso in considerazione è quello che va dal 27.11.2014 al
27.11.2024, data quest'ultima di deposito della suddetta istanza. Né può considerarsi atto interruttivo della prescrizione il sollecito di definizione presentato in data 30.05.2022 dal ricorrente, in quanto la non aveva formulato alcuna specifica richiesta di pagamento. Parte_1
Per quanto concerne la modalità di liquidazione del compenso va ricordato che, ai sensi dell'art. 58
D.P.R. 115/2002 al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, spetta un'indennità per la custodia e la conservazione, e tale indennità
è determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'articolo 59 D.P.R.
115/2002 (ovverosia con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia pagina 2 di 5 e delle Finanze, ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17 commi 3 e 4) e, in via residuale, secondo gli usi locali. In data 2 settembre 2006 veniva adottato il Decreto Ministeriale n. 265 recante le tabelle relative alle indennità di custodia aventi ad oggetto veicoli a motore e natanti;
il decreto specificava all'art. 5 che per la determinazione dell'indennità relativa “ad altre categorie di beni, diversi da veicoli e natanti” si doveva far riferimento, in via residuale, agli usi locali, come previsto dall'art. 58, comma 2, D.P.R. 115/2002.
Di conseguenza, in tema di liquidazione dell'indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale, qualora il compendio sequestrato non rientri in alcuna delle categorie di beni indicati nel D.M. 265/2006, dovranno applicarsi gli usi locali, se esistenti, dovendo escludersi il ricorso a criteri alternativi ovvero il richiamo all'equità e potendosi attribuire valore di uso anche a criteri determinativi dei compensi connotati dalla loro osservanza abituale, che ben può riconoscersi nel fatto che le Prefetture ne facciano uso abituale per compensare i custodi
(Cass. Civ., 21.01.2022, n. 2507).
Inoltre, la Corte di Cassazione è intervenuta per precisare che, in relazione agli usi locali sopra citati, non occorre verificare la ricorrenza del requisito della opinio iuris ac necessitatis - ossia della convinzione, comune ai consociati, dell'obbligatorietà dell'osservanza delle tariffe - poiché sono le stesse norme di legge e di regolamento a rinviare alla pratica commerciale, e tale rinvio vale, di per sé, a recepire ed a legittimare l'applicazione, ai fini della determinazione dell'indennità di custodia, della prassi dei corrispettivi applicati dalle imprese del settore, senza che occorra che l'elemento materiale dell'uso - inteso come costante ripetizione del comportamento tariffario - sia anche assistito dalla opinio iuris (cfr. Cass. Civ., 02.05.2019, n. 11553; in senso conforme: già Cass. Civ., 18.01.2016,
n. 752 e le pronunce conformi in pari data n. 753, 755 e 756; nonché Cass. Civ., 19.01.2016, n. 775 e
776; Cass. Civ., 04.05.2018, n. 10622; Cass. Civ., 7.07.2017, n. 21649; Cass. Civ., 15.09.2017, n.
21388). In ogni caso, l'esistenza e l'applicabilità di usi locali per determinare l'indennità di custodia, ove il giudice non ne sia a conoscenza, deve essere allegata e provata dalla parte che li allega e che ne invoca l'applicazione (cfr. Cass. Civ., 27.01.2022, n. 2507; e Cass. Civ., 26.02.2021, n. 5496).
Nel caso in cui la parte non assolva al suddetto onere probatorio, la determinazione del compenso è rimessa al giudice;
d'altronde, secondo la giurisprudenza di legittimità, il rapporto che si instaura tra l'amministrazione giudiziaria ed il custode delle cose sottoposte a sequestro ha natura pubblicistica e non privatistica poiché deriva dall'attribuzione di un ufficio mediante una nomina con atto processuale e non negoziale. La sua disciplina non è, quindi, mutuabile da quella dei rapporti tra privati poiché
l'amministratore è un 'ausiliario' del giudice e non la controparte di un contratto privatistico. Ne consegue che la determinazione del suo compenso non è affidata alla contrattazione, ma è prerogativa dell'autorità giudiziaria, la quale non è vincolata ad eventuali accordi tra il medesimo amministratore e le parti private (cfr. Cass. Civ., 3.07.2018, n. 17375).
pagina 3 di 5 In assenza di usi locali, qualora il compendio sequestrato non rientri in alcuna delle categorie di beni indicati nel D.M. 265/2006, “occorre applicare, analogicamente, il compenso previsto per fattispecie similari contemplate dalle tariffe o dagli usi locali” o la disciplina dettata per casi analoghi in base alla similitudine fisica dei beni, non potendo trovare applicazione l'art. 2233, comma 1, c.c., che si riferisce esclusivamente alle professioni intellettuali (cfr. Cass. Civ., 21.01.2020, n. 1205; e Cass. Civ.,
27.04.2022, n. 13193).
Venendo alla risoluzione del caso di specie, anzitutto, devono reputarsi pacifiche e non contestate l'attività di custodia effettuata dal ricorrente, la tipologia ed il numero di merci oggetto di custodia non riconducibili nel novero di quelli (veicoli a motore e natanti) di cui al D.M. 265/2006, con la conseguenza che in questa sede deve essere verificata la correttezza dell'importo liquidato nel decreto opposto.
La parte ricorrente ha assolto l'onere della prova su di essa gravante circa il valore di uso locale delle tariffe dell , elaborate dall , per la determinazione Controparte_2 Controparte_2 dell'indennità di custodia ai sensi dell'art. 59 D.P.R. 115/2006, le quali sono usualmente applicate anche da parte della per la liquidazione dei compensi ai custodi di beni mobili e di Controparte_3 veicoli oggetto di sequestro amministrativo.
La liquidazione, a fronte della documentazione versata in atti, deve essere operata dal giudice tenendo conto, altresì, di eventuali tariffe previste per fattispecie similari, considerando anche la similitudine fisica dei beni. Ne deriva che, per tale profilo, avuto riguardo a quanto previsto dal citato art. 59 D.P.R. 115/2002 circa l'utilizzo di tariffe vigenti concernenti materie analoghe, da contemperare con la natura pubblicistica dell'incarico, può ragionevolmente farsi applicazione delle tariffe dell e dei criteri ivi previsti per la liquidazione dell'indennità di custodia penale Controparte_2 inerente alle merci o reperti (tali essendo l'area di ingombro, la tipologia di area dove è avvenuta la custodia, scoperta, coperta o locale chiuso, il tempo di custodia richiesto con corrispettivo decrescente all'aumentare dei giorni di custodia, l'eventuale necessità di traino e/o trasporto in depositeria e di conservazione).
Nella specie, risulta provato dalla documentazione prodotta dalla parte ricorrente: -che, in data
09.05.2009, sono stati affidati in custodia alla nr. 1008 scarpe in sequestro (cfr. Parte_1 verbale di nomina e affidamento); -che il periodo di custodia è durato sino al 27.11.2024, data di prelievo definitivo dei reperti da parte della (cfr. verbale di confisca e distruzione); -che il CP_4 materiale sequestrato è stato custodito all'interno di un'area coperta e chiusa, occupando circa sette metri cubi di spazio (cfr. verbale citato); -che l'istanza di liquidazione è stata depositata in data
27.11.2024 per un importo complessivo di euro 36.909,30 oltre IVA.
A fronte dell'attività sopra indicata, non si ritiene congrua la liquidazione, a titolo di indennità di custodia, dell'importo di euro 3.326,61 oltre IVA.
pagina 4 di 5 Applicando i suindicati parametri e criteri di valutazione, e considerata la prova dell'attività prestata, si ritiene congruo liquidare i seguenti importi, tenuto conto della maturata prescrizione come in precedenza chiarito: -euro 1,82 per i primi 30 giorni di custodia (dal 27.11.2014 al 26.12.2014), per 7 mc di merce, pari all'importo di euro 382,20; -euro 1,20 per il periodo compreso tra il 31° giorno ed il
60° giorno (dal 27.12.2014 al 25.01.2015), per 7 mc di merce, pari all'importo di euro 252,00; -ed euro
0,90 per i successivi giorni 3.578 (dal 26.01.2015 al 27.11.2024), per 7 mc di merce, pari all'importo di euro 22.541,40, per un totale di euro 23.175,60.
Non si ritiene, tuttavia, di applicare le riduzioni percentuali previste dall'art. 3 di cui al D.M. 265/2006, in quanto:
a. tale decreto attiene a diversa tipologia di beni soggetti a sequestro;
b. si perviene all'applicazione delle tariffe previste dall proprio sulla base Controparte_2 della considerazione che non vi sia specifica disposizione normativa o regolamentare che si attagli al caso di specie;
c. peraltro, una riduzione dell'indennità è prevista anche nell'ambito delle richiamate tariffe.
Di conseguenza, il decreto impugnato va riformato e disposta la liquidazione dell'importo complessivo di euro 23.175,60 oltre IVA.
Le spese del presente procedimento, nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza e sono liquidate in conformità ai criteri di cui al D.M. 55/2014, applicando lo scaglione corrispondente al valore della causa, tenendo conto delle tariffe minime, in considerazione dell'assenza di questioni giuridiche di qualche complessità e con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, revoca il decreto di liquidazione, emesso dal Tribunale Ordinario di
Roma, sezione IV penale, in data 11.02.2025, e depositato in data 14.02.2025, nell'ambito del procedimento R.G.P.M. 23247/2009 – R.G.Dib. 11938/2012;
- liquida in favore della l'importo di euro 23.175,60 quale indennità di custodia Parte_1 oltre IVA;
- condanna il alla refusione delle spese di lite di questo procedimento in Controparte_1 favore del ricorrente che liquida in euro 1.700,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 24.12.2025
Il Giudice dott. Valeria Belli
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