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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 29/09/2025, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter cpc,
in sostituzione dell'udienza dell'11 settembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 690/2023
tra
, cod. fisc. , , Parte_1 C.F._1 Parte_2
cod. fisc. ; , cod. fisc. C.F._2 Parte_3
, rispettivamente coniuge e figli del de cuius C.F._3 Per_1
nato a [...] il [...] e deceduto a Siracusa in data 28.12.2019,
[...]
rappresentati e difesi dall'Avv. BONANNI EZIO, giusta procura in atti
- Ricorrente -
contro
e in persona dei rispettivi Controparte_1 Controparte_2
legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall' AVVOCATURA
DISTRETTUALE DELLO STATO DI CATANIA
- Resistenti -
I MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 6.3.2023, e Parte_1 Parte_2 Pt_3
, in proprio e nella qualità rispettivamente di coniuge e figli nonché eredi legittimi
[...]
di esponevano che il loro congiunto aveva svolto servizio nella Marina Persona_1
Militare, prima come militare e poi come dipendente civile in qualità di “conduttore
patentato di macchine natanti: motorista abilitato” collocato in pensione in data
2.6.2006, poiché giudicato “permanentemente e assolutamente non idoneo a svolgere
qualsiasi attività lavorativa”. Precisavano che nel periodo dal Persona_1
18.1.1972 al 14.12.1973 era stato impegnato in attività di addestramento al fine di assumere la qualifica di motorista navale ed, in particolare, nella condotta nave durante la missione di imbarco sulla e, durante il periodo del servizio civile, era stato Parte_4
imbarcato nelle unità navali MM, navi Albatros e MOC1201 (per 6 anni, 5 mesi e 9
giorni) nonché aveva prestato servizio tecnico nella base arsenalizia MARINARSEN di
Augusta, equipollente alle attività di servizio come militare. Rilevavano che, nel corso dell'attività di servizio, era stato professionalmente esposto a polveri e Persona_1
fibre di amianto in modo intenso e senza cautele, poiché tale minerale ovvero materiali che lo contenevano venivano utilizzati sia nelle unità navali che nelle installazioni della marina militare italiana, ove il proprio congiunto aveva prestato servizio, venendo esposto anche ad altre sostanze nocive (quali IPA, benzene, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti), che avevano causato l'insorgenza del mesotelioma pleurico, che ne aveva cagionato il decesso in data 28.12.2019.
Tanto premesso, convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Siracusa in funzione di
Giudice del Lavoro il ed il , al fine di sentire Controparte_1 Controparte_3
II riconoscere a lo status di vittima del dovere, deceduto in seguito a Persona_1
mesotelioma pleurico e, conseguentemente, accertare il diritto di Parte_1
e ad essere inseriti nell'elenco ex art. 3, comma 3, Parte_2 Parte_3
D.P.R 343/2006, tenuto dal , ai fini della concessione dei benefici Controparte_3
assistenziali ex DPR. 243/2006, ex art. 1, commi 563 e 564 della L. 266/2005 ed ex L.
204/2006; conseguentemente, sentire dichiarare il obbligato al Controparte_1
riconoscimento dei benefici ex D.P.R 243/2006 con equiparazione di Persona_1
alle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo, previa disapplicazione dei provvedimenti di diniego nonché sentire condannare il a pagare le Controparte_1
somme dovute per assegno vitalizio nella misura di € 500,00 ovvero in subordine di €
258,23; dello speciale assegno vitalizio per l'importo di € 1.033,00 e della speciale elargizione di € 200.000,00, oltre perequazioni, e al riconoscimento di ogni altra prestazione, in favore dei ricorrenti, anche ai fini del prepensionamento, propria delle vittime del dovere, con equiparazione alle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo, con la liquidazione di tutti i ratei medio tempo maturati dal dì della morte di
(28.12.2019). Persona_1
Si costituivano il ed il che, preliminarmente, Controparte_3 Controparte_4
eccepivano il difetto di legittimazione passiva del , la nullità del Controparte_3
ricorso e l'inammissibilità delle domande in quanto generiche e prive dei requisiti di sinteticità e chiarezza richiesti dalla normativa vigente;
l'assenza del nesso causale tra le patologie denunciate e lo svolgimento del servizio da parte del militare e dipendente civile la carenza di prova in merito all'esposizione ad amianto e ad Persona_1
altre sostanze cancerogene durante il servizio svolto alle dipendenze del Controparte_1
e la non riconducibilità della patologia che aveva condotto al decesso all'attività
[...]
III lavorativa svolta dal militare/dipendente civile per il Controparte_1
Contestavano l'esposizione ad amianto per oltre sei anni su imbarcazioni mercantili e petroliere e rilevavano la mancanza dei presupposti per il riconoscimento dello status di vittima del dovere di dovendosi escludere l'esposizione ad un Persona_1
particolare rischio connesso all'attività ordinaria cui era stato comandato.
All'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter cpc, la causa viene decisa mediante deposito della presente sentenza.
Preliminarmente, si osserva, sotto il profilo normativo, che l'articolo 1, commi 562 - 565
della Legge 266/05 ed il D.P.R n. 243/2006 hanno esteso alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati i benefici previsti per le vittime della criminalità organizzata e del terrorismo. L'art. 1 comma 563 della Legge n. 266/05 espressamente prevede
“Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13
agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano
subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di
istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel
contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in
attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti
in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di
ostilità”. La disamina di questa disposizione non consente di individuare alcun riferimento alla necessità di rischi maggiori rispetto quelli ordinari propri del profilo e riconosce che i benefici competono a fronte di un'infermità subita in una delle attività considerate dal legislatore. La norma citata, infatti, a differenza di quanto sancito dal successivo art. 1, comma 564 della medesima Legge n. 266/05, non contiene alcun IV riferimento alla dipendenza dell'evento da “circostanze straordinarie e da fatti di servizio
che abbiano esposto il dipendente a maggiori disagi o fatiche, in rapporto alle ordinarie
condizioni di svolgimento dei compiti di istituto” né da un “rischio specifico ed ulteriore
rispetto a quello già di per sè connaturato al servizio istituzionale ordinariamente
svolto”. La costante giurisprudenza di merito ha, sul punto, evidenziato che il comma
563, a differenza dal comma successivo, non prevede la presenza di un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando anche soltanto che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto ad ogni tipo di criminalità o nello svolgimento di servizi di ordine pubblico (cfr. Corte d'Appello di Genova, Sez. Lav, n.
8/12; Tribunale Padova, Sez. Lav., n. 762/13, Tribunale Napoli, sez. lav., 19.12.2013,
Tribunale Venezia, Sez. Lav., n. 629/12).
Il fattore di rischio ulteriore, non richiesto nelle fattispecie governate dal comma 563, è
stato, invece, mantenuto e posto come condizione nelle situazioni disciplinate dal comma
564, di attività diverse da quelle tipiche e sensibili individuate nel comma 563, che danno luogo ai benefici (per i cosiddetti “soggetti equiparati alle vittime del dovere”)
solo ricorrendo il quid pluris di rischio che la norma definisce “particolari condizioni
ambientali e operative”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. SSUU. n. 759/17; Cass. n. 4238/19), ai fini dell'integrazione del presupposto delle “particolari condizioni ambientali ed
operative” è sufficiente un'evenienza che non sia contemplata dalla previsione relativa al normale modo di svolgimento di una determinata funzione, ivi compresa l'esposizione all'azione nociva delle fibre di amianto e ad altri materiali cancerogeni presenti negli ambienti di lavoro ove il militare/dipendente civile del prestava la Controparte_1
propria attività. Va chiarito, infatti, che la norma è tale da ricomprendere non soltanto
V singoli eventi lesivi di tipo traumatico, dal momento che si riferisce ad “infermità
permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso” ed adopera, quindi, una formula ampia idonea a ricomprendere anche le malattie professionali che producono i descritti esiti. D'altra parte, sul piano della intrinseca razionalità e del rispetto del principio di eguaglianza è stato evidenziato che nessuna giustificazione potrebbe sorreggere un trattamento sfavorevole riservato ai lavoratori che abbiano contratto malattie professionali rispetto a quelli che abbiano subito un infortunio in presenza delle altre condizioni valevoli a ricondurre entrambi gli eventi allo svolgimento dei compiti di istituto. Sotto altro aspetto, il concetto di “missione di qualunque natura” e quello di
“particolari condizioni ambientali od operative” possono essere riscontrati anche nello svolgimento dei compiti che afferiscono al tipico lavoro del militare/dipendente civile del
, allorché la continuativa o frequente condizione di esposizione ad Controparte_1
una sostanza pericolosa e nociva renda detta situazione come eccezionale condizione operativa (di diritto), integrando il presupposto della straordinarietà del rischio rispetto alla patologia contratta. In quest'ottica, va osservato che l'art. 32 della Cost. non consente che l'esercizio di una qualsiasi attività lavorativa possa svolgersi (art. 35 Cost.), in condizioni di rischio tali da nuocere “normalmente” all'integrità psicofisica del lavoratore o da portare al suo “regolare” sacrificio;
posto che, come riconosciuto più volte anche dalla Corte Cost. (sentenze n. 399/1996, n. 309/1999), la Costituzione considera quello alla salute un diritto fondamentale primario mai comprimibile nel suo nucleo essenziale
(“protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana”). Nella
prospettiva solidaristica ed assistenziale che viene qui in rilievo, non si tratta di formulare un addebito di colpa o di accertare una responsabilità, ma di assicurare una protezione monetaria, su presupposti di parità di trattamento, a tutti i soggetti considerati dalla legge,
che abbiano svolto i propri compiti istituzionali in condizioni di particolare rischio per la VI salute. Pertanto, ai fini dell'integrazione del presupposto delle particolari condizioni ambientali ed operative ovvero del giudizio sull'ordinarietà o meno del rischio corso dai soggetti equiparati alle vittime del dovere nello svolgimento delle loro attività
istituzionali – ed, in specifico, in relazione all'azione nociva svolta da sostanze come le fibre di amianto cui sono stati esposti – la valutazione giudiziale dovrà assumere anche una prospettiva diacronica ed essere formulata ora per allora, con riferimento cioè alle maggiori conoscenze oggi disponibili ed ai più elevati standard protettivi attualmente assicurati agli appartenenti alla stessa categoria lavorativa, in modo da evitare il paradosso per cui ai lavoratori che si siano ammalati per aver operato in condizioni di maggior rischio non venga corrisposta alcuna concreta provvidenza, quando il modello di svolgimento dell'attività lavorativa o, comunque, il servizio allora praticato, in sé lecito ma pur sempre assai pericoloso, non fosse tale da scongiurare il rischio di insorgenza di una determinata malattia (come ad es. il mesotelioma).
Con la proposizione del ricorso e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
in proprio e nella qualità di eredi legittimi di hanno chiesto Persona_1
l'accertamento dei requisiti previsti dal D.P.R 243/2006, dall'art. 1, comma 562 e ss della
L. 266/2005, dalla L. 204/2006, ai fini del riconoscimento dello status di “vittima del
dovere” e, per l'effetto, la condanna del e del Controparte_3 Controparte_1
all'attribuzione dei benefici economici, previdenziali ed assistenziali
[...]
normativamente previsti. Di contro, l'amministrazione convenuta ha negato il riconoscimento dei benefici richiesti dai ricorrenti, deducendo l'inapplicabilità, al caso di specie, della disciplina invocata che, ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere, richiede la dipendenza dell'evento da un rischio specifico intimamente connesso
VII alla peculiare pericolosità dell'attività concretamente svolta, superiore all'alea genericamente connaturata al servizio istituzionale.
Dando applicazione ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, la generalizzata esposizione ad amianto di durante il periodo di imbarco Persona_1
sia quale militare che come dipendente del integra il quid pluris di Controparte_1
rischio che la norma definisce “particolari condizioni ambientali e operative”, avuto riguardo all'illegittimità e nocività dell'ambiente di lavoro ove veniva espletato il servizio.
Di conseguenza, il militare/dipendente civile del , Controparte_1 Per_1
deve essere considerato vittima del dovere tanto ai sensi dell'ar. 1, comma 563
[...]
della Legge 266/05 per aver contratto la patologia di “mesotelioma pleurico” che ne ha causato il decesso nello svolgimento di servizi di ordine pubblico e nella vigilanza ad
infrastrutture civili e militari, quanto ai sensi dell'art. 1, comma 564, della medesima legge per l'intrinseca pericolosità dell'attività svolta in condizioni ambientali particolarmente nocive per la diffusa presenza di amianto e di altri materiali cancerogeni.
Sotto il profilo del nesso di causalità, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale della S.C. occorre avere riguardo a tutti gli antecedenti che in concreto possono essere stati idonei a causare la patologia denunciata. In particolare, la sua determinazione deve essere effettuata alla stregua di criteri tendenzialmente certi ed il più
possibile controllabili nel senso che il giudizio causale deve fornire una spiegazione adeguata dell'evento concreto alla stregua del modello della sussunzione sotto leggi scientifiche. In altri termini, un antecedente può essere configurato come condizione necessaria solo a patto che esso rientri nel novero di quegli antecedenti che, sulla base di una successione regolare conforme ad una legge dotata di validità scientifica (c.d. legge generale di copertura), portano ad eventi del tipo di quello verificatosi in concreto. Detto
VIII altrimenti, occorre che l'accadimento particolare possa essere spiegato sulla base di una legge scientifica di copertura che permetta di sussumere il rapporto tra l'attività
lavorativa svolta e la patologia riscontrata, concepiti come accadimenti concretamente verificabili in presenza del ricorrere di determinate condizioni (cfr. Cass. Sez. L.,
Sentenza n. 13954 del 19/06/2014 secondo cui “In materia di infortuni sul lavoro e
malattie professionali, trova applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per
cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza
delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni
antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione
dell'evento, salvo che il nesso eziologico sia interrotto dalla sopravvenienza di un fattore
sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a
semplici occasioni”; nello stesso senso Cass. Sez. L., Sentenza n. 1135 del 19/01/2011
secondo cui “In materia di malattia professionale, per l'accertamento dell'eziologia
professionale della patologia contratta trova applicazione il criterio secondo il quale
deve ritenersi acquisita la prova del nesso causale nel caso in cui sussista un'adeguata
probabilità, sul piano scientifico, della risposta positiva, non occorrendo una assoluta
certezza, e ciò non a causa dell'incompletezza delle prove fornite riguardo ad elementi
strettamente fattuali, ma per ragioni intrinseche alla variabilità e non completa
prevedibilità delle reazioni dei soggetti umani ai fattori potenzialmente incidenti sul loro
stato di salute e alla limitata possibilità di identificare anche "ex post" quali siano stati i
fattori causali che concretamente abbiano operato, tanto più che, in applicazione
dell'art. 41 cod. pen., va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia
contribuito alla produzione dell'evento, salvo il limite derivante dall'intervento di un
fattore esterno all'attività lavorativa che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità e
a far degradare altre evenienze a mere occasioni”). IX Secondo la ricostruzione fornita dalla giurisprudenza della S.C. , pertanto, il principio probabilistico consente di valutare se una malattia sia in relazione di dipendenza causale rispetto ad una certa attività lavorativa o, comunque, a certi eventi che hanno interessato il soggetto, alla stregua di un giudizio di natura prettamente medico legale, rispetto al quale il criterio di un'adeguata probabilità, sul piano scientifico, della risposta positiva deve essere assunta come prova adeguata del nesso causale in discussione (cfr. Cass. n.
10004/2001, 5352/2002,10042/2004, 19047/2006, 9226/2007, 21021/2007, 15080/2009);
ciò è specificamente giustificato dal fatto che, nella maggior parte dei casi, le valutazioni medico legali di tale tipo sono formulabili solo sul piano della probabilità, e ciò non a causa della non completezza delle prove fornite riguardo ad elementi strettamente fattuali, ma per ragioni intrinseche alla variabilità e non completa prevedibilità delle reazioni dei soggetti umani ai fattori potenzialmente incidenti sul loro stato di salute e alla limitata possibilità di identificare, anche ex post, quale siano stati i fattori causali che concretamente abbiano operato (in tali termini, Cass. 26.3.2010 n. 7352; Cass.
9301/2001).
Nell'ambito del perimetro di applicazione dei comma 563 e 564 dell'art. 1 della Legge
266/05, come interpretati dalla prevalente giurisprudenza, rientra il caso di specie, in cui il ricorrente ha riportato la manifestazione patologica del mesotelioma pleurico in conseguenza del servizio prestato nella Marina Militare Italiana, prima come militare e,
poi, come dipendente civile , inizialmente quale “conduttore patentato di macchine
natanti: motorista abilitato” e, successivamente, quale addetto al Servizio di Controllo e
Collaudi, in qualità di Addetto alla Sezione Laboratori nonché imbarcato su Nave
Albatros su nave MOC.
X All'esito della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel corso del presente giudizio è
stato, in particolare, accertato che “ è risultato affetto da mesotelioma Persona_1
pleurico con un grado di inabilità lavorativa al 100%, con decorso clinico e con
progressiva ingravescenza, ascrivibile ad esposizione ad amianto. Tale diagnosi iniziata
con certezza a partire dal 30.10.2019, è poi stata confermata fino al 28.12.2019,
considerati i tempi di latenza per esposizioni ad amianto possiamo considerare che tale
esposizione sia avvenuta nel periodo 1972-1973 e 1982-2006 durante i sei anni di
imbarco su navi della Marina Militare […]. è risultato affetto da Persona_1
mesotelioma pleurico e tale patologia riconosce una esposizione professionale ad
amianto avendo il dipendente lavorato su navi della marina militare per un periodo
sufficiente a determinare l'insorgenza anche se i tempi di evidenza della patologia, come
in questo caso possono essere di 20-25 anni dopo l'avvenuta esposizione […] ”.
Sulla scorta di tali conclusioni e dando applicazione ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, deve essere riconosciuto a Pt_2
lo status di vittima del dovere, con conseguente diritto del coniuge e dei figli,
[...]
anche se non conviventi, ai benefici assistenziali di cui all'art. 1, comma 562 e ss della L.
n. 266 del 2005, alla tutela prevista per le vittime del dovere ed alla concessione di tutti i benefici, provvidenze e misure di sostegno estese alle vittime del dovere dall'art. 1,
comma 562 e ss, della L. n. 266/2005 e successivo regolamento applicativo di cui al D.P.R. 243/2006, atteso che l'esposizione ad amianto avvenuta durante il servizio prestato dal de cuius presso la Marina Militare Italiana, secondo la relazione di consulenza tecnica depositata in atti, ha concorso in misura esclusiva o, comunque,
preponderante nella genesi della patologia, innescando il processo neoplastico che ha causato la manifestazione patologica del mesotelioma pleurico in seguito al quale si è
XI verificato il decesso. In particolare, deve ritenersi sussistente un rischio specifico – oltre quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali espletate – atteso che Parte_2
quale macchinista navale è stato sottoposto al costante pericolo di sviluppare una patologia riconducibile all'esposizione ad amianto, per il massiccio utilizzo di tale materiale a bordo delle navi in cui il militare e dipendente civile ha prestato servizio.
In particolare, occorre evidenziare che ai sensi dell'art. 2, comma 105 e 106, della Legge
n. 244/2007, i benefici spettanti alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché alle vittime del dovere sono erogati, in caso di decesso del dipendente, al coniuge superstite ed “ai figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi con la vittima”. La
più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. ord. N. 8268/2024), discostandosi dal precedente orientamento (Cass. 11181/2022) e rimettendo, a tal fine, la questione alle
SS.UU. ha evidenziato come, alla stregua del dato normativo, non è possibile differenziare la platea dei familiari beneficiari, in specie i figli, a seconda che si tratti di vittime del dovere piuttosto che di vittime del terrorismo o della criminalità organizzata e,
pertanto, l'estensione dei benefici in favore dei familiari superstiti va riconosciuto in maniera uniforme, secondo il modello delineato dall'art. 2, comma 106, della Legge
244/2007, che comprende oltre il coniuge “i figli maggiorenni superstiti, ancorché non
conviventi (non a carico) con la vittima” al momento del decesso.
Alla luce delle considerazioni che precedono, vanno riconosciute ai ricorrenti, Parte_1
e , in proprio e nella qualità, rispettivamente,
[...] Parte_2 Parte_3
di coniuge e figli del de cuius deceduto in data 28.12.2019, tutte le Persona_1
provvidenze richieste, compresa l'iscrizione negli elenchi tenuti dal
[...]
, per i riconoscimenti ex lege n. 266/2005 e del D.P.R attuativo nonché della CP_3
Legge n. 204/2006, e, in particolare, l'elargizione ex art. 1 della Legge n. 302/1990 e art.
XII 5 comma 1 della Legge 206/2004, dell'assegno una tantum nella misura di € 200.000,00
(detto importo va riconosciuto nella misura di 1/3 in favore di coniuge Parte_1
del de cuius, e di 2/3 in favore dei figli e , secondo le Parte_2 Parte_3
norme codicistiche in materia di successioni legittime e, segnatamente, per quel che rileva in questa sede, dell'art. 581 c.c., trattandosi di indennizzo spettante jure
successionis); all'assegno vitalizio non reversibile pari ad € 500,00 mensili per dodici mensilità annue, per effetto dell'equiparazione con le vittime del terrorismo, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. 1, punto 1 del D.P.R n. 243/2006; all'assegno vitalizio ex art. 5,
comma 3 e 4 legge 206 del 2004, pari ad € di 1.033,00 mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503 e ss.mm.ii.;
Va, invece, dichiarato il difetto di legittimazione passiva dei con venuti quanto CP_5
alle richieste di: esenzione dal pagamento del ticket per ogni prestazione sanitaria (L. n.
302/1990, art. 15 e D.P.R. n. 243/2006, art. 4, comma 1, lett. a), n. 2); beneficio dell'esenzione dall'imposta di bollo, relativamente ai documenti ed agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici nonché quello dell'esenzione delle indennità
erogate da ogni tipo di imposta (ivi incluso l'IRPEF; L. n. 206/2004, art. 8D.P.R. n.
243/2006, art. 4, comma 1, lett. c), n. 3); diritto al collocamento obbligatorio in favore del coniuge e degli orfani (L. n. 407/98, art. 1, comma 2); assistenza psicologica a carico dello Stato (L. n. 206/2004, art. 6, comma 2 D.P.R. n. 243/2006, art. 4, comma 1, lett. c),
n. 2); aumento figurativo di 10 anni di versamenti contributivi, trattandosi di pretese che non possono essere azionate nei confronti del o del Controparte_1 [...]
, bensì nei confronti delle amministrazioni competenti (organi del servizio CP_3
sanitario, istituti previdenziali, Agenzia delle Entrate ecc.). In ogni caso, per quanto
XIII concerne l'aumento figurativo di 10 anni di versamenti contributivi, va rilevato che,
sebbene in virtù dell'art. 3 della L. n. 206 del 2004, alle vittime di terrorismo e stragi è
previsto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare,
per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata ed il trattamento di fine rapporto,
tuttavia, va precisato che, nonostante nell'ordinamento si registri la tendenziale equiparazione delle vittime del terrorismo alle c.d. “Vittime del dovere”, è escluso che a queste ultime spetti il diritto all'aumento figurativo, proprio perché riconosciuto espressamente e tassativamente solo alle vittime del terrorismo (Tribunale Gorizia sez.
lav., 03/05/2023, n.121). Il processo di assimilazione tra vittime del dovere e vittime del terrorismo e della criminalità organizzata non postula necessariamente la piena omogeneità di regolazione e, pertanto, giustifica l'erogazione di un beneficio (l'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi) soltanto in favore dell'una e non anche dell'altra categoria.
Nei termini innanzi indicati, il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono definitivamente poste a carico del Controparte_1
. Si compensano le spese del giudizio nei confronti del .
[...] Controparte_3
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n.
690/2023, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione
Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, ritenuta la condizione di vittima del dovere di deceduto in data 28.12.2019, condanna il Persona_1 [...]
all'inserimento nell'elenco di cui al D.P.R 243/2006 ai fini della concessione CP_3
XIV ai ricorrenti e , in proprio e nella Parte_1 Parte_2 Parte_3
qualità, rispettivamente, di coniuge e figli del de cuius dei benefici Persona_1
assistenziali di cui all'art. 1, comma 562 e ss, della L. n. 266 del 2005, della tutela prevista per le vittime del dovere e della concessione di tutti i benefici, provvidenze e misure di sostegno e tutela estese alle vittime del dovere dall'art. 1, comma 563 e ss,
della L. n. 266/2005 e successivo regolamento applicativo di cui al D.P.R. 243/2006
nonché dalla legge 204 del 2006
Condanna il al riconoscimento in favore dei ricorrenti di tutti i Controparte_1
benefici economici ed assistenziali connessi allo status di vittima del dovere del congiunto e, in particolare: Persona_1
- all'elargizione ex art. 1 della Legge n. 302/1990 e art. 5 comma 1 della Legge 206/2004,
dell'indennizzo nella misura di € 200.000,00, da corrispondere nella misura di 1/3 in favore di coniuge del de cuius, e di 2/3 in favore dei figli Parte_1 Pt_2
e , ai sensi e per gli effetti dell'art. 581 c.c.
[...] Parte_3
- all'assegno vitalizio non reversibile pari ad € 500,00 mensili per dodici mensilità annue,
per effetto dell'equiparazione con le vittime del terrorismo, ai sensi dell'art. 4, comma 1,
lett. 1), punto 1 del D.P.R n. 243/2006
- all'assegno vitalizio ex art. 5 comma 3 e 4 legge 206 del 2004 pari ad € di 1.033,00
mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e ss.mm.ii.
Dichiara il difetto di legittimazione passiva del e del Controparte_1 [...]
quanto alle richieste di: esenzione dal pagamento del ticket per ogni CP_3
prestazione sanitaria (L. n. 302/1990, art. 15 e D.P.R. n. 243/2006, art. 4, comma 1, lett.
XV a), n. 2); esenzione dall'imposta di bollo, relativamente ai documenti ed agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici nonché quello dell'esenzione delle indennità
erogate da ogni tipo di imposta (ivi incluso l'IRPEF, L. n. 206/2004, art. 8 D.P.R. n.
243/2006, art. 4, comma 1, lett. c), n. 3); diritto al collocamento obbligatorio in favore del coniuge e degli orfani (L. n. 407/98, art. 1, comma 2); assistenza psicologica a carico dello Stato (L. n. 206/2004, art. 6, comma 2 D.P.R. n. 243/2006, art. 4, comma 1, lett. c),
n. 2) ed aumento figurativo di 10 anni di versamenti contributivi
Condanna il al pagamento delle spese processuali che liquida in Controparte_1
complessivi € 8.500,00, oltre IVA e CPA oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, da distrarre in favore dell'Avv. Bonanni Ezio, dichiaratosi antistatario.
Compensa le spese del giudizio nei confronti del Controparte_3
Pone definitivamente a carico del le spese della Consulenza Controparte_1
Tecnica d'Ufficio, liquidate con separato decreto
Il Giudice del Lavoro
Francesco Clemente Pittera
XVI
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter cpc,
in sostituzione dell'udienza dell'11 settembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 690/2023
tra
, cod. fisc. , , Parte_1 C.F._1 Parte_2
cod. fisc. ; , cod. fisc. C.F._2 Parte_3
, rispettivamente coniuge e figli del de cuius C.F._3 Per_1
nato a [...] il [...] e deceduto a Siracusa in data 28.12.2019,
[...]
rappresentati e difesi dall'Avv. BONANNI EZIO, giusta procura in atti
- Ricorrente -
contro
e in persona dei rispettivi Controparte_1 Controparte_2
legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall' AVVOCATURA
DISTRETTUALE DELLO STATO DI CATANIA
- Resistenti -
I MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 6.3.2023, e Parte_1 Parte_2 Pt_3
, in proprio e nella qualità rispettivamente di coniuge e figli nonché eredi legittimi
[...]
di esponevano che il loro congiunto aveva svolto servizio nella Marina Persona_1
Militare, prima come militare e poi come dipendente civile in qualità di “conduttore
patentato di macchine natanti: motorista abilitato” collocato in pensione in data
2.6.2006, poiché giudicato “permanentemente e assolutamente non idoneo a svolgere
qualsiasi attività lavorativa”. Precisavano che nel periodo dal Persona_1
18.1.1972 al 14.12.1973 era stato impegnato in attività di addestramento al fine di assumere la qualifica di motorista navale ed, in particolare, nella condotta nave durante la missione di imbarco sulla e, durante il periodo del servizio civile, era stato Parte_4
imbarcato nelle unità navali MM, navi Albatros e MOC1201 (per 6 anni, 5 mesi e 9
giorni) nonché aveva prestato servizio tecnico nella base arsenalizia MARINARSEN di
Augusta, equipollente alle attività di servizio come militare. Rilevavano che, nel corso dell'attività di servizio, era stato professionalmente esposto a polveri e Persona_1
fibre di amianto in modo intenso e senza cautele, poiché tale minerale ovvero materiali che lo contenevano venivano utilizzati sia nelle unità navali che nelle installazioni della marina militare italiana, ove il proprio congiunto aveva prestato servizio, venendo esposto anche ad altre sostanze nocive (quali IPA, benzene, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti), che avevano causato l'insorgenza del mesotelioma pleurico, che ne aveva cagionato il decesso in data 28.12.2019.
Tanto premesso, convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Siracusa in funzione di
Giudice del Lavoro il ed il , al fine di sentire Controparte_1 Controparte_3
II riconoscere a lo status di vittima del dovere, deceduto in seguito a Persona_1
mesotelioma pleurico e, conseguentemente, accertare il diritto di Parte_1
e ad essere inseriti nell'elenco ex art. 3, comma 3, Parte_2 Parte_3
D.P.R 343/2006, tenuto dal , ai fini della concessione dei benefici Controparte_3
assistenziali ex DPR. 243/2006, ex art. 1, commi 563 e 564 della L. 266/2005 ed ex L.
204/2006; conseguentemente, sentire dichiarare il obbligato al Controparte_1
riconoscimento dei benefici ex D.P.R 243/2006 con equiparazione di Persona_1
alle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo, previa disapplicazione dei provvedimenti di diniego nonché sentire condannare il a pagare le Controparte_1
somme dovute per assegno vitalizio nella misura di € 500,00 ovvero in subordine di €
258,23; dello speciale assegno vitalizio per l'importo di € 1.033,00 e della speciale elargizione di € 200.000,00, oltre perequazioni, e al riconoscimento di ogni altra prestazione, in favore dei ricorrenti, anche ai fini del prepensionamento, propria delle vittime del dovere, con equiparazione alle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo, con la liquidazione di tutti i ratei medio tempo maturati dal dì della morte di
(28.12.2019). Persona_1
Si costituivano il ed il che, preliminarmente, Controparte_3 Controparte_4
eccepivano il difetto di legittimazione passiva del , la nullità del Controparte_3
ricorso e l'inammissibilità delle domande in quanto generiche e prive dei requisiti di sinteticità e chiarezza richiesti dalla normativa vigente;
l'assenza del nesso causale tra le patologie denunciate e lo svolgimento del servizio da parte del militare e dipendente civile la carenza di prova in merito all'esposizione ad amianto e ad Persona_1
altre sostanze cancerogene durante il servizio svolto alle dipendenze del Controparte_1
e la non riconducibilità della patologia che aveva condotto al decesso all'attività
[...]
III lavorativa svolta dal militare/dipendente civile per il Controparte_1
Contestavano l'esposizione ad amianto per oltre sei anni su imbarcazioni mercantili e petroliere e rilevavano la mancanza dei presupposti per il riconoscimento dello status di vittima del dovere di dovendosi escludere l'esposizione ad un Persona_1
particolare rischio connesso all'attività ordinaria cui era stato comandato.
All'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter cpc, la causa viene decisa mediante deposito della presente sentenza.
Preliminarmente, si osserva, sotto il profilo normativo, che l'articolo 1, commi 562 - 565
della Legge 266/05 ed il D.P.R n. 243/2006 hanno esteso alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati i benefici previsti per le vittime della criminalità organizzata e del terrorismo. L'art. 1 comma 563 della Legge n. 266/05 espressamente prevede
“Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13
agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano
subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di
istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel
contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in
attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti
in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di
ostilità”. La disamina di questa disposizione non consente di individuare alcun riferimento alla necessità di rischi maggiori rispetto quelli ordinari propri del profilo e riconosce che i benefici competono a fronte di un'infermità subita in una delle attività considerate dal legislatore. La norma citata, infatti, a differenza di quanto sancito dal successivo art. 1, comma 564 della medesima Legge n. 266/05, non contiene alcun IV riferimento alla dipendenza dell'evento da “circostanze straordinarie e da fatti di servizio
che abbiano esposto il dipendente a maggiori disagi o fatiche, in rapporto alle ordinarie
condizioni di svolgimento dei compiti di istituto” né da un “rischio specifico ed ulteriore
rispetto a quello già di per sè connaturato al servizio istituzionale ordinariamente
svolto”. La costante giurisprudenza di merito ha, sul punto, evidenziato che il comma
563, a differenza dal comma successivo, non prevede la presenza di un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando anche soltanto che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto ad ogni tipo di criminalità o nello svolgimento di servizi di ordine pubblico (cfr. Corte d'Appello di Genova, Sez. Lav, n.
8/12; Tribunale Padova, Sez. Lav., n. 762/13, Tribunale Napoli, sez. lav., 19.12.2013,
Tribunale Venezia, Sez. Lav., n. 629/12).
Il fattore di rischio ulteriore, non richiesto nelle fattispecie governate dal comma 563, è
stato, invece, mantenuto e posto come condizione nelle situazioni disciplinate dal comma
564, di attività diverse da quelle tipiche e sensibili individuate nel comma 563, che danno luogo ai benefici (per i cosiddetti “soggetti equiparati alle vittime del dovere”)
solo ricorrendo il quid pluris di rischio che la norma definisce “particolari condizioni
ambientali e operative”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. SSUU. n. 759/17; Cass. n. 4238/19), ai fini dell'integrazione del presupposto delle “particolari condizioni ambientali ed
operative” è sufficiente un'evenienza che non sia contemplata dalla previsione relativa al normale modo di svolgimento di una determinata funzione, ivi compresa l'esposizione all'azione nociva delle fibre di amianto e ad altri materiali cancerogeni presenti negli ambienti di lavoro ove il militare/dipendente civile del prestava la Controparte_1
propria attività. Va chiarito, infatti, che la norma è tale da ricomprendere non soltanto
V singoli eventi lesivi di tipo traumatico, dal momento che si riferisce ad “infermità
permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso” ed adopera, quindi, una formula ampia idonea a ricomprendere anche le malattie professionali che producono i descritti esiti. D'altra parte, sul piano della intrinseca razionalità e del rispetto del principio di eguaglianza è stato evidenziato che nessuna giustificazione potrebbe sorreggere un trattamento sfavorevole riservato ai lavoratori che abbiano contratto malattie professionali rispetto a quelli che abbiano subito un infortunio in presenza delle altre condizioni valevoli a ricondurre entrambi gli eventi allo svolgimento dei compiti di istituto. Sotto altro aspetto, il concetto di “missione di qualunque natura” e quello di
“particolari condizioni ambientali od operative” possono essere riscontrati anche nello svolgimento dei compiti che afferiscono al tipico lavoro del militare/dipendente civile del
, allorché la continuativa o frequente condizione di esposizione ad Controparte_1
una sostanza pericolosa e nociva renda detta situazione come eccezionale condizione operativa (di diritto), integrando il presupposto della straordinarietà del rischio rispetto alla patologia contratta. In quest'ottica, va osservato che l'art. 32 della Cost. non consente che l'esercizio di una qualsiasi attività lavorativa possa svolgersi (art. 35 Cost.), in condizioni di rischio tali da nuocere “normalmente” all'integrità psicofisica del lavoratore o da portare al suo “regolare” sacrificio;
posto che, come riconosciuto più volte anche dalla Corte Cost. (sentenze n. 399/1996, n. 309/1999), la Costituzione considera quello alla salute un diritto fondamentale primario mai comprimibile nel suo nucleo essenziale
(“protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana”). Nella
prospettiva solidaristica ed assistenziale che viene qui in rilievo, non si tratta di formulare un addebito di colpa o di accertare una responsabilità, ma di assicurare una protezione monetaria, su presupposti di parità di trattamento, a tutti i soggetti considerati dalla legge,
che abbiano svolto i propri compiti istituzionali in condizioni di particolare rischio per la VI salute. Pertanto, ai fini dell'integrazione del presupposto delle particolari condizioni ambientali ed operative ovvero del giudizio sull'ordinarietà o meno del rischio corso dai soggetti equiparati alle vittime del dovere nello svolgimento delle loro attività
istituzionali – ed, in specifico, in relazione all'azione nociva svolta da sostanze come le fibre di amianto cui sono stati esposti – la valutazione giudiziale dovrà assumere anche una prospettiva diacronica ed essere formulata ora per allora, con riferimento cioè alle maggiori conoscenze oggi disponibili ed ai più elevati standard protettivi attualmente assicurati agli appartenenti alla stessa categoria lavorativa, in modo da evitare il paradosso per cui ai lavoratori che si siano ammalati per aver operato in condizioni di maggior rischio non venga corrisposta alcuna concreta provvidenza, quando il modello di svolgimento dell'attività lavorativa o, comunque, il servizio allora praticato, in sé lecito ma pur sempre assai pericoloso, non fosse tale da scongiurare il rischio di insorgenza di una determinata malattia (come ad es. il mesotelioma).
Con la proposizione del ricorso e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
in proprio e nella qualità di eredi legittimi di hanno chiesto Persona_1
l'accertamento dei requisiti previsti dal D.P.R 243/2006, dall'art. 1, comma 562 e ss della
L. 266/2005, dalla L. 204/2006, ai fini del riconoscimento dello status di “vittima del
dovere” e, per l'effetto, la condanna del e del Controparte_3 Controparte_1
all'attribuzione dei benefici economici, previdenziali ed assistenziali
[...]
normativamente previsti. Di contro, l'amministrazione convenuta ha negato il riconoscimento dei benefici richiesti dai ricorrenti, deducendo l'inapplicabilità, al caso di specie, della disciplina invocata che, ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere, richiede la dipendenza dell'evento da un rischio specifico intimamente connesso
VII alla peculiare pericolosità dell'attività concretamente svolta, superiore all'alea genericamente connaturata al servizio istituzionale.
Dando applicazione ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, la generalizzata esposizione ad amianto di durante il periodo di imbarco Persona_1
sia quale militare che come dipendente del integra il quid pluris di Controparte_1
rischio che la norma definisce “particolari condizioni ambientali e operative”, avuto riguardo all'illegittimità e nocività dell'ambiente di lavoro ove veniva espletato il servizio.
Di conseguenza, il militare/dipendente civile del , Controparte_1 Per_1
deve essere considerato vittima del dovere tanto ai sensi dell'ar. 1, comma 563
[...]
della Legge 266/05 per aver contratto la patologia di “mesotelioma pleurico” che ne ha causato il decesso nello svolgimento di servizi di ordine pubblico e nella vigilanza ad
infrastrutture civili e militari, quanto ai sensi dell'art. 1, comma 564, della medesima legge per l'intrinseca pericolosità dell'attività svolta in condizioni ambientali particolarmente nocive per la diffusa presenza di amianto e di altri materiali cancerogeni.
Sotto il profilo del nesso di causalità, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale della S.C. occorre avere riguardo a tutti gli antecedenti che in concreto possono essere stati idonei a causare la patologia denunciata. In particolare, la sua determinazione deve essere effettuata alla stregua di criteri tendenzialmente certi ed il più
possibile controllabili nel senso che il giudizio causale deve fornire una spiegazione adeguata dell'evento concreto alla stregua del modello della sussunzione sotto leggi scientifiche. In altri termini, un antecedente può essere configurato come condizione necessaria solo a patto che esso rientri nel novero di quegli antecedenti che, sulla base di una successione regolare conforme ad una legge dotata di validità scientifica (c.d. legge generale di copertura), portano ad eventi del tipo di quello verificatosi in concreto. Detto
VIII altrimenti, occorre che l'accadimento particolare possa essere spiegato sulla base di una legge scientifica di copertura che permetta di sussumere il rapporto tra l'attività
lavorativa svolta e la patologia riscontrata, concepiti come accadimenti concretamente verificabili in presenza del ricorrere di determinate condizioni (cfr. Cass. Sez. L.,
Sentenza n. 13954 del 19/06/2014 secondo cui “In materia di infortuni sul lavoro e
malattie professionali, trova applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per
cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza
delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni
antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione
dell'evento, salvo che il nesso eziologico sia interrotto dalla sopravvenienza di un fattore
sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a
semplici occasioni”; nello stesso senso Cass. Sez. L., Sentenza n. 1135 del 19/01/2011
secondo cui “In materia di malattia professionale, per l'accertamento dell'eziologia
professionale della patologia contratta trova applicazione il criterio secondo il quale
deve ritenersi acquisita la prova del nesso causale nel caso in cui sussista un'adeguata
probabilità, sul piano scientifico, della risposta positiva, non occorrendo una assoluta
certezza, e ciò non a causa dell'incompletezza delle prove fornite riguardo ad elementi
strettamente fattuali, ma per ragioni intrinseche alla variabilità e non completa
prevedibilità delle reazioni dei soggetti umani ai fattori potenzialmente incidenti sul loro
stato di salute e alla limitata possibilità di identificare anche "ex post" quali siano stati i
fattori causali che concretamente abbiano operato, tanto più che, in applicazione
dell'art. 41 cod. pen., va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia
contribuito alla produzione dell'evento, salvo il limite derivante dall'intervento di un
fattore esterno all'attività lavorativa che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità e
a far degradare altre evenienze a mere occasioni”). IX Secondo la ricostruzione fornita dalla giurisprudenza della S.C. , pertanto, il principio probabilistico consente di valutare se una malattia sia in relazione di dipendenza causale rispetto ad una certa attività lavorativa o, comunque, a certi eventi che hanno interessato il soggetto, alla stregua di un giudizio di natura prettamente medico legale, rispetto al quale il criterio di un'adeguata probabilità, sul piano scientifico, della risposta positiva deve essere assunta come prova adeguata del nesso causale in discussione (cfr. Cass. n.
10004/2001, 5352/2002,10042/2004, 19047/2006, 9226/2007, 21021/2007, 15080/2009);
ciò è specificamente giustificato dal fatto che, nella maggior parte dei casi, le valutazioni medico legali di tale tipo sono formulabili solo sul piano della probabilità, e ciò non a causa della non completezza delle prove fornite riguardo ad elementi strettamente fattuali, ma per ragioni intrinseche alla variabilità e non completa prevedibilità delle reazioni dei soggetti umani ai fattori potenzialmente incidenti sul loro stato di salute e alla limitata possibilità di identificare, anche ex post, quale siano stati i fattori causali che concretamente abbiano operato (in tali termini, Cass. 26.3.2010 n. 7352; Cass.
9301/2001).
Nell'ambito del perimetro di applicazione dei comma 563 e 564 dell'art. 1 della Legge
266/05, come interpretati dalla prevalente giurisprudenza, rientra il caso di specie, in cui il ricorrente ha riportato la manifestazione patologica del mesotelioma pleurico in conseguenza del servizio prestato nella Marina Militare Italiana, prima come militare e,
poi, come dipendente civile , inizialmente quale “conduttore patentato di macchine
natanti: motorista abilitato” e, successivamente, quale addetto al Servizio di Controllo e
Collaudi, in qualità di Addetto alla Sezione Laboratori nonché imbarcato su Nave
Albatros su nave MOC.
X All'esito della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel corso del presente giudizio è
stato, in particolare, accertato che “ è risultato affetto da mesotelioma Persona_1
pleurico con un grado di inabilità lavorativa al 100%, con decorso clinico e con
progressiva ingravescenza, ascrivibile ad esposizione ad amianto. Tale diagnosi iniziata
con certezza a partire dal 30.10.2019, è poi stata confermata fino al 28.12.2019,
considerati i tempi di latenza per esposizioni ad amianto possiamo considerare che tale
esposizione sia avvenuta nel periodo 1972-1973 e 1982-2006 durante i sei anni di
imbarco su navi della Marina Militare […]. è risultato affetto da Persona_1
mesotelioma pleurico e tale patologia riconosce una esposizione professionale ad
amianto avendo il dipendente lavorato su navi della marina militare per un periodo
sufficiente a determinare l'insorgenza anche se i tempi di evidenza della patologia, come
in questo caso possono essere di 20-25 anni dopo l'avvenuta esposizione […] ”.
Sulla scorta di tali conclusioni e dando applicazione ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, deve essere riconosciuto a Pt_2
lo status di vittima del dovere, con conseguente diritto del coniuge e dei figli,
[...]
anche se non conviventi, ai benefici assistenziali di cui all'art. 1, comma 562 e ss della L.
n. 266 del 2005, alla tutela prevista per le vittime del dovere ed alla concessione di tutti i benefici, provvidenze e misure di sostegno estese alle vittime del dovere dall'art. 1,
comma 562 e ss, della L. n. 266/2005 e successivo regolamento applicativo di cui al D.P.R. 243/2006, atteso che l'esposizione ad amianto avvenuta durante il servizio prestato dal de cuius presso la Marina Militare Italiana, secondo la relazione di consulenza tecnica depositata in atti, ha concorso in misura esclusiva o, comunque,
preponderante nella genesi della patologia, innescando il processo neoplastico che ha causato la manifestazione patologica del mesotelioma pleurico in seguito al quale si è
XI verificato il decesso. In particolare, deve ritenersi sussistente un rischio specifico – oltre quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali espletate – atteso che Parte_2
quale macchinista navale è stato sottoposto al costante pericolo di sviluppare una patologia riconducibile all'esposizione ad amianto, per il massiccio utilizzo di tale materiale a bordo delle navi in cui il militare e dipendente civile ha prestato servizio.
In particolare, occorre evidenziare che ai sensi dell'art. 2, comma 105 e 106, della Legge
n. 244/2007, i benefici spettanti alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché alle vittime del dovere sono erogati, in caso di decesso del dipendente, al coniuge superstite ed “ai figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi con la vittima”. La
più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. ord. N. 8268/2024), discostandosi dal precedente orientamento (Cass. 11181/2022) e rimettendo, a tal fine, la questione alle
SS.UU. ha evidenziato come, alla stregua del dato normativo, non è possibile differenziare la platea dei familiari beneficiari, in specie i figli, a seconda che si tratti di vittime del dovere piuttosto che di vittime del terrorismo o della criminalità organizzata e,
pertanto, l'estensione dei benefici in favore dei familiari superstiti va riconosciuto in maniera uniforme, secondo il modello delineato dall'art. 2, comma 106, della Legge
244/2007, che comprende oltre il coniuge “i figli maggiorenni superstiti, ancorché non
conviventi (non a carico) con la vittima” al momento del decesso.
Alla luce delle considerazioni che precedono, vanno riconosciute ai ricorrenti, Parte_1
e , in proprio e nella qualità, rispettivamente,
[...] Parte_2 Parte_3
di coniuge e figli del de cuius deceduto in data 28.12.2019, tutte le Persona_1
provvidenze richieste, compresa l'iscrizione negli elenchi tenuti dal
[...]
, per i riconoscimenti ex lege n. 266/2005 e del D.P.R attuativo nonché della CP_3
Legge n. 204/2006, e, in particolare, l'elargizione ex art. 1 della Legge n. 302/1990 e art.
XII 5 comma 1 della Legge 206/2004, dell'assegno una tantum nella misura di € 200.000,00
(detto importo va riconosciuto nella misura di 1/3 in favore di coniuge Parte_1
del de cuius, e di 2/3 in favore dei figli e , secondo le Parte_2 Parte_3
norme codicistiche in materia di successioni legittime e, segnatamente, per quel che rileva in questa sede, dell'art. 581 c.c., trattandosi di indennizzo spettante jure
successionis); all'assegno vitalizio non reversibile pari ad € 500,00 mensili per dodici mensilità annue, per effetto dell'equiparazione con le vittime del terrorismo, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. 1, punto 1 del D.P.R n. 243/2006; all'assegno vitalizio ex art. 5,
comma 3 e 4 legge 206 del 2004, pari ad € di 1.033,00 mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503 e ss.mm.ii.;
Va, invece, dichiarato il difetto di legittimazione passiva dei con venuti quanto CP_5
alle richieste di: esenzione dal pagamento del ticket per ogni prestazione sanitaria (L. n.
302/1990, art. 15 e D.P.R. n. 243/2006, art. 4, comma 1, lett. a), n. 2); beneficio dell'esenzione dall'imposta di bollo, relativamente ai documenti ed agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici nonché quello dell'esenzione delle indennità
erogate da ogni tipo di imposta (ivi incluso l'IRPEF; L. n. 206/2004, art. 8D.P.R. n.
243/2006, art. 4, comma 1, lett. c), n. 3); diritto al collocamento obbligatorio in favore del coniuge e degli orfani (L. n. 407/98, art. 1, comma 2); assistenza psicologica a carico dello Stato (L. n. 206/2004, art. 6, comma 2 D.P.R. n. 243/2006, art. 4, comma 1, lett. c),
n. 2); aumento figurativo di 10 anni di versamenti contributivi, trattandosi di pretese che non possono essere azionate nei confronti del o del Controparte_1 [...]
, bensì nei confronti delle amministrazioni competenti (organi del servizio CP_3
sanitario, istituti previdenziali, Agenzia delle Entrate ecc.). In ogni caso, per quanto
XIII concerne l'aumento figurativo di 10 anni di versamenti contributivi, va rilevato che,
sebbene in virtù dell'art. 3 della L. n. 206 del 2004, alle vittime di terrorismo e stragi è
previsto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare,
per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata ed il trattamento di fine rapporto,
tuttavia, va precisato che, nonostante nell'ordinamento si registri la tendenziale equiparazione delle vittime del terrorismo alle c.d. “Vittime del dovere”, è escluso che a queste ultime spetti il diritto all'aumento figurativo, proprio perché riconosciuto espressamente e tassativamente solo alle vittime del terrorismo (Tribunale Gorizia sez.
lav., 03/05/2023, n.121). Il processo di assimilazione tra vittime del dovere e vittime del terrorismo e della criminalità organizzata non postula necessariamente la piena omogeneità di regolazione e, pertanto, giustifica l'erogazione di un beneficio (l'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi) soltanto in favore dell'una e non anche dell'altra categoria.
Nei termini innanzi indicati, il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono definitivamente poste a carico del Controparte_1
. Si compensano le spese del giudizio nei confronti del .
[...] Controparte_3
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n.
690/2023, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione
Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, ritenuta la condizione di vittima del dovere di deceduto in data 28.12.2019, condanna il Persona_1 [...]
all'inserimento nell'elenco di cui al D.P.R 243/2006 ai fini della concessione CP_3
XIV ai ricorrenti e , in proprio e nella Parte_1 Parte_2 Parte_3
qualità, rispettivamente, di coniuge e figli del de cuius dei benefici Persona_1
assistenziali di cui all'art. 1, comma 562 e ss, della L. n. 266 del 2005, della tutela prevista per le vittime del dovere e della concessione di tutti i benefici, provvidenze e misure di sostegno e tutela estese alle vittime del dovere dall'art. 1, comma 563 e ss,
della L. n. 266/2005 e successivo regolamento applicativo di cui al D.P.R. 243/2006
nonché dalla legge 204 del 2006
Condanna il al riconoscimento in favore dei ricorrenti di tutti i Controparte_1
benefici economici ed assistenziali connessi allo status di vittima del dovere del congiunto e, in particolare: Persona_1
- all'elargizione ex art. 1 della Legge n. 302/1990 e art. 5 comma 1 della Legge 206/2004,
dell'indennizzo nella misura di € 200.000,00, da corrispondere nella misura di 1/3 in favore di coniuge del de cuius, e di 2/3 in favore dei figli Parte_1 Pt_2
e , ai sensi e per gli effetti dell'art. 581 c.c.
[...] Parte_3
- all'assegno vitalizio non reversibile pari ad € 500,00 mensili per dodici mensilità annue,
per effetto dell'equiparazione con le vittime del terrorismo, ai sensi dell'art. 4, comma 1,
lett. 1), punto 1 del D.P.R n. 243/2006
- all'assegno vitalizio ex art. 5 comma 3 e 4 legge 206 del 2004 pari ad € di 1.033,00
mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e ss.mm.ii.
Dichiara il difetto di legittimazione passiva del e del Controparte_1 [...]
quanto alle richieste di: esenzione dal pagamento del ticket per ogni CP_3
prestazione sanitaria (L. n. 302/1990, art. 15 e D.P.R. n. 243/2006, art. 4, comma 1, lett.
XV a), n. 2); esenzione dall'imposta di bollo, relativamente ai documenti ed agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici nonché quello dell'esenzione delle indennità
erogate da ogni tipo di imposta (ivi incluso l'IRPEF, L. n. 206/2004, art. 8 D.P.R. n.
243/2006, art. 4, comma 1, lett. c), n. 3); diritto al collocamento obbligatorio in favore del coniuge e degli orfani (L. n. 407/98, art. 1, comma 2); assistenza psicologica a carico dello Stato (L. n. 206/2004, art. 6, comma 2 D.P.R. n. 243/2006, art. 4, comma 1, lett. c),
n. 2) ed aumento figurativo di 10 anni di versamenti contributivi
Condanna il al pagamento delle spese processuali che liquida in Controparte_1
complessivi € 8.500,00, oltre IVA e CPA oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, da distrarre in favore dell'Avv. Bonanni Ezio, dichiaratosi antistatario.
Compensa le spese del giudizio nei confronti del Controparte_3
Pone definitivamente a carico del le spese della Consulenza Controparte_1
Tecnica d'Ufficio, liquidate con separato decreto
Il Giudice del Lavoro
Francesco Clemente Pittera
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