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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 07/10/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario, dott.ssa UR DA, nella causa iscritta al n. 2228 del registro generale affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Condorelli, presso il cui studio, in Gela, via Ruggero
Settimo n. 23, è elettivamente domiciliato, giusto mandato in calce all'atto di citazione
Opponente
E
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Dantoni, presso il suo studio in Caltanissetta, via P.
Mattarella n. 25/a2 è elettivamente domiciliata, come per procura in calce alla comparsa di costituzione
Opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il proponeva opposizione al Parte_1
Decreto Ingiuntivo n. 331/24, emesso dal Tribunale di Caltanissetta il 18.10.24 ad istanza della a mezzo del quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di €uro Controparte_2
44.980,51, oltre interessi e spese, sulla scorta della documentazione offerta in produzione, eccependo,
preliminarmente, l'incompetenza territoriale del Giudice adito in favore del Giudice di Gela. Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni “PIACCIA ALL'ON.LE TRIBUNALE
DI CALTANISSETTA adito, rejectis adversis ed in accoglimento della presente opposizione, previa
dichiarazione di contumacia occorrendo, previa revoca del decreto ingiuntivo recante il n. 1874/2024
rgac e 331/2024 D.I. emesso dal Tribunale di Caltanissetta ad istanza della Controparte_2
e notificato all'opponente 1. In linea preliminare ritenere e dichiarare l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Caltanissetta, in favore del Tribunale di Gela e ciò per i motivi in premessa narrati. 2.
Ancora preliminarmente, in mero subordine, ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva
del e ciò per i motivi in premessa narrati;
3. Nel merito, in mero subordine, Parte_1
ritenere e dichiarare che l'opponente nulla deve all'opposta per le causali siccome da es-sa esposte
nel decreto ingiuntivo opposto e ciò per i motivi in premessa narrati.
4. In ulteriore subordine ridurre
le pretese avversarie e ricondurle a quanto effettivamente risulterà essere eventualmente dovuto
dall'opposta, perché le pretese risultano errate ed in ogni caso che nulla è dovuto per interessi
moratori. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 22.05.25, la si Controparte_2
costituiva in giudizio, dichiarava di aderire alla eccezione di incompetenza territoriale formulata dal e concludeva chiedendo: “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni Parte_1
contraria richiesta, dichiarare l'incompetenza territoriale”.
All'udienza del 23.05.25 i procuratori delle parti chiedevano al Giudice di pronunciarsi in ordine alla rilevata incompetenza.
Ritenuta l'eccezione di incompetenza assorbente rispetto ad ogni altra eccezione, l'adesione dell'opposta all'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'opponente dispensa questo giudice da ogni indagine sulla fondatezza della relativa deduzione, trattandosi di competenza derogabile, come tale rimessa alla disponibilità delle.
Va al riguardo precisato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nell'ipotesi di incompetenza, per valore, materia o territorio, del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, il Giudice del procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare l'incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo (Cass. n. 1990/17; Cass. n. 13659/2015;Cass. n.
11748/07; Cass. n. 15720/06).
Deve, quindi, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e proprio il duplice contenuto della decisione
(di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio e di revoca del decreto) giustifica la forma della sentenza, non applicandosi alla fattispecie la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all'art. 279, primo comma, c.p.c., come modificato dall'art. 46 della legge 18
giugno 2009, n. 69. Invero, “in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la
dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio, non è una decisione
soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito
dell'opposizione e di caducazione per nullità del decreto, con la conseguenza che ad esso non si
applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all'art. 279, comma 1, c.p.c., come
modificato dall'art. 46 l. 18 giugno 2009 n. 69” (. n. 14594/2012).
Altresì, si ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo cui, nelle ipotesi come quella in esame, il Giudice dell'opposizione deve fissare un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al giudice ritenuto competente (n. 15694/06; Cass. n. 13353/05);
Infine, si ritiene la sussistenza di giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio, tenuto conto delle ragioni della decisione e della condotta processuale di parte opposta che ha immediatamente aderito all'avversa eccezione di incompetenza territoriale.
PQM
Il Tribunale di Caltanissetta, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Caltanissetta ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di Gela;
- revoca il Decreto Ingiuntivo n. 331/24, emesso dal Tribunale di Caltanissetta il 18.10.24; - fissa termine perentorio di mesi tre dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione della causa dinanzi il Tribunale di Gela.
- spese compensate.
Caltanissetta, 06 Ottobre 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa UR DA
In Nome Del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario, dott.ssa UR DA, nella causa iscritta al n. 2228 del registro generale affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Condorelli, presso il cui studio, in Gela, via Ruggero
Settimo n. 23, è elettivamente domiciliato, giusto mandato in calce all'atto di citazione
Opponente
E
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Dantoni, presso il suo studio in Caltanissetta, via P.
Mattarella n. 25/a2 è elettivamente domiciliata, come per procura in calce alla comparsa di costituzione
Opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il proponeva opposizione al Parte_1
Decreto Ingiuntivo n. 331/24, emesso dal Tribunale di Caltanissetta il 18.10.24 ad istanza della a mezzo del quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di €uro Controparte_2
44.980,51, oltre interessi e spese, sulla scorta della documentazione offerta in produzione, eccependo,
preliminarmente, l'incompetenza territoriale del Giudice adito in favore del Giudice di Gela. Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni “PIACCIA ALL'ON.LE TRIBUNALE
DI CALTANISSETTA adito, rejectis adversis ed in accoglimento della presente opposizione, previa
dichiarazione di contumacia occorrendo, previa revoca del decreto ingiuntivo recante il n. 1874/2024
rgac e 331/2024 D.I. emesso dal Tribunale di Caltanissetta ad istanza della Controparte_2
e notificato all'opponente 1. In linea preliminare ritenere e dichiarare l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Caltanissetta, in favore del Tribunale di Gela e ciò per i motivi in premessa narrati. 2.
Ancora preliminarmente, in mero subordine, ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva
del e ciò per i motivi in premessa narrati;
3. Nel merito, in mero subordine, Parte_1
ritenere e dichiarare che l'opponente nulla deve all'opposta per le causali siccome da es-sa esposte
nel decreto ingiuntivo opposto e ciò per i motivi in premessa narrati.
4. In ulteriore subordine ridurre
le pretese avversarie e ricondurle a quanto effettivamente risulterà essere eventualmente dovuto
dall'opposta, perché le pretese risultano errate ed in ogni caso che nulla è dovuto per interessi
moratori. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 22.05.25, la si Controparte_2
costituiva in giudizio, dichiarava di aderire alla eccezione di incompetenza territoriale formulata dal e concludeva chiedendo: “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni Parte_1
contraria richiesta, dichiarare l'incompetenza territoriale”.
All'udienza del 23.05.25 i procuratori delle parti chiedevano al Giudice di pronunciarsi in ordine alla rilevata incompetenza.
Ritenuta l'eccezione di incompetenza assorbente rispetto ad ogni altra eccezione, l'adesione dell'opposta all'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'opponente dispensa questo giudice da ogni indagine sulla fondatezza della relativa deduzione, trattandosi di competenza derogabile, come tale rimessa alla disponibilità delle.
Va al riguardo precisato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nell'ipotesi di incompetenza, per valore, materia o territorio, del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, il Giudice del procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare l'incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo (Cass. n. 1990/17; Cass. n. 13659/2015;Cass. n.
11748/07; Cass. n. 15720/06).
Deve, quindi, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e proprio il duplice contenuto della decisione
(di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio e di revoca del decreto) giustifica la forma della sentenza, non applicandosi alla fattispecie la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all'art. 279, primo comma, c.p.c., come modificato dall'art. 46 della legge 18
giugno 2009, n. 69. Invero, “in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la
dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio, non è una decisione
soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito
dell'opposizione e di caducazione per nullità del decreto, con la conseguenza che ad esso non si
applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all'art. 279, comma 1, c.p.c., come
modificato dall'art. 46 l. 18 giugno 2009 n. 69” (. n. 14594/2012).
Altresì, si ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo cui, nelle ipotesi come quella in esame, il Giudice dell'opposizione deve fissare un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al giudice ritenuto competente (n. 15694/06; Cass. n. 13353/05);
Infine, si ritiene la sussistenza di giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio, tenuto conto delle ragioni della decisione e della condotta processuale di parte opposta che ha immediatamente aderito all'avversa eccezione di incompetenza territoriale.
PQM
Il Tribunale di Caltanissetta, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Caltanissetta ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di Gela;
- revoca il Decreto Ingiuntivo n. 331/24, emesso dal Tribunale di Caltanissetta il 18.10.24; - fissa termine perentorio di mesi tre dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione della causa dinanzi il Tribunale di Gela.
- spese compensate.
Caltanissetta, 06 Ottobre 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa UR DA