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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/05/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22890 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 22890/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. Parte_1 C.F._1
CECCATELLI FRANCESCO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Desenzano del Garda, via Mazzini n. 23/A
e
(c.f. ), con l'avv. VOLTOLINI CORRADO, elettivamente Parte_2 C.F._2
domiciliato presso lo studio del difensore in Desenzano del Garda, via F.lli Bandiera n. 29
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 2.4.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«
1. Pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio con ogni consequenziale statuizione di legge e con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità al riguardo.
2. Nulla disporre in punto di mantenimento dei coniugi essendo i medesimi economicamente indipendenti.
3. Conferma dell'assegnazione della casa già adibita ad abitazione familiare in Acquafredda (Bs) via 1° Maggio n° 38 alla signora , affinché ivi risieda con la figlia maggiorenne Parte_1 Per_1
ma non autosufficiente con utenze a suo esclusivo carico. 4. Il Signor si obbliga a versare la somma di € 700,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo Pt_2
indici ISTAT, a titolo di concorso al mantenimento della figlia e ciò mediante bonifico Per_1
bancario alle coordinate IBAN [...] entro il giorno 5 di ogni mese.
5. Le spese straordinarie documentate sono ripartite al 50% fra i genitori e disciplinate secondo il
«Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016.
6. L'Assegno Unico Universale ed ulteriori eventuali prestazioni a sostegno del reddito della famiglia spettano in via esclusiva alla signora Pt_1
7. I coniugi si impegnano a non impugnare e qui espressamente rinunciano all'emananda sentenza.
8. Spese integralmente compensate.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso datato il 27.11.2024, e Parte_1 Parte_2
proponevano domanda di scioglimento del matrimonio civile celebrato in Acquafredda (BS) il
12.6.2006, da cui era nata la figlia il 30.4.2005, premettendo che, dopo la comparizione delle Per_1
parti in data 28.11.2023 dinanzi al Presidente del Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione, il
14.12.2023 veniva omologata la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza. Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Comunicato il ricorso al Pubblico Ministero, all'udienza presidenziale celebrata a trattazione scritta le parti, assistite dal rispettivo difensore, precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse pronunciato il divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta.
Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett.
b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti il Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione (2023), è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni, il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Pt_2
celebrato in Acquafredda (BS) il 12.6.2006, iscritto nel registro degli atti di
[...] matrimonio del predetto Comune dell'anno 2006, parte I^, n. 3;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del 15.5.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 22890/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. Parte_1 C.F._1
CECCATELLI FRANCESCO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Desenzano del Garda, via Mazzini n. 23/A
e
(c.f. ), con l'avv. VOLTOLINI CORRADO, elettivamente Parte_2 C.F._2
domiciliato presso lo studio del difensore in Desenzano del Garda, via F.lli Bandiera n. 29
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 2.4.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«
1. Pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio con ogni consequenziale statuizione di legge e con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità al riguardo.
2. Nulla disporre in punto di mantenimento dei coniugi essendo i medesimi economicamente indipendenti.
3. Conferma dell'assegnazione della casa già adibita ad abitazione familiare in Acquafredda (Bs) via 1° Maggio n° 38 alla signora , affinché ivi risieda con la figlia maggiorenne Parte_1 Per_1
ma non autosufficiente con utenze a suo esclusivo carico. 4. Il Signor si obbliga a versare la somma di € 700,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo Pt_2
indici ISTAT, a titolo di concorso al mantenimento della figlia e ciò mediante bonifico Per_1
bancario alle coordinate IBAN [...] entro il giorno 5 di ogni mese.
5. Le spese straordinarie documentate sono ripartite al 50% fra i genitori e disciplinate secondo il
«Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016.
6. L'Assegno Unico Universale ed ulteriori eventuali prestazioni a sostegno del reddito della famiglia spettano in via esclusiva alla signora Pt_1
7. I coniugi si impegnano a non impugnare e qui espressamente rinunciano all'emananda sentenza.
8. Spese integralmente compensate.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso datato il 27.11.2024, e Parte_1 Parte_2
proponevano domanda di scioglimento del matrimonio civile celebrato in Acquafredda (BS) il
12.6.2006, da cui era nata la figlia il 30.4.2005, premettendo che, dopo la comparizione delle Per_1
parti in data 28.11.2023 dinanzi al Presidente del Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione, il
14.12.2023 veniva omologata la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza. Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Comunicato il ricorso al Pubblico Ministero, all'udienza presidenziale celebrata a trattazione scritta le parti, assistite dal rispettivo difensore, precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse pronunciato il divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta.
Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett.
b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti il Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione (2023), è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni, il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Pt_2
celebrato in Acquafredda (BS) il 12.6.2006, iscritto nel registro degli atti di
[...] matrimonio del predetto Comune dell'anno 2006, parte I^, n. 3;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del 15.5.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.