Art. 34.
La misura dell'indennizzo da corrispondere in caso di sinistro e' fissata come segue:
1) per la garanzia di cui alla lettera a) dell'art. 1 della legge, il danno, accertato con le modalita' stabilite nelle condizioni di polizza, viene indennizzato nel limite del rapporto fra la quota di garanzia concessa e l'ammontare del capitale ammesso alla garanzia dei rischi assicurati;
2) per la garanzia di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge, il danno, accertato con le modalita' stabilite nelle condizioni di polizza, viene indennizzato per l'intero ammontare, fino al limite massimo della quota di garanzia concessa.
L'indennizzo da liquidarsi in caso di sinistro per sospensione o revoca di commessa e' limitato agli oneri, di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge, effettivamente sostenuti in relazione allo stato di esecuzione del contratto, tenendo conto del complesso delle opere delle attrezzature e dei materiali, che restano in possesso dell'impresa, delle eventuali anticipazioni riscosse, ed escludendo in ogni caso il lucro cessante.
Ove si tratti di contratti stipulati con uno Stato o con un Ente pubblico estero per la sola esecuzione di studi e progettazioni, il danno viene indennizzato con gli stessi criteri indicati nel presente articolo.
La misura dell'indennizzo da corrispondere in caso di sinistro e' fissata come segue:
1) per la garanzia di cui alla lettera a) dell'art. 1 della legge, il danno, accertato con le modalita' stabilite nelle condizioni di polizza, viene indennizzato nel limite del rapporto fra la quota di garanzia concessa e l'ammontare del capitale ammesso alla garanzia dei rischi assicurati;
2) per la garanzia di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge, il danno, accertato con le modalita' stabilite nelle condizioni di polizza, viene indennizzato per l'intero ammontare, fino al limite massimo della quota di garanzia concessa.
L'indennizzo da liquidarsi in caso di sinistro per sospensione o revoca di commessa e' limitato agli oneri, di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge, effettivamente sostenuti in relazione allo stato di esecuzione del contratto, tenendo conto del complesso delle opere delle attrezzature e dei materiali, che restano in possesso dell'impresa, delle eventuali anticipazioni riscosse, ed escludendo in ogni caso il lucro cessante.
Ove si tratti di contratti stipulati con uno Stato o con un Ente pubblico estero per la sola esecuzione di studi e progettazioni, il danno viene indennizzato con gli stessi criteri indicati nel presente articolo.