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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 24/10/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA SEZIONE CIVILE – CONTROVERSIE DEL LAVORO
In persona del dott. UG NI in funzione di giudice del Lavoro, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 21.10.2025), ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 32/2023 vertente
TRA
(C.F. e (CF. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentanti e difesi dall'Avv. Giordano Balossi (C.F. C.F._2
), ed elettivamente domiciliati in e presso lo studio dell'Avv. Elena C.F._3
IN (CF. ) sito in Tempio Pausania, C.F._4
RICORRENTI
E
p. iva ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Olbia, alla via San Giovanni, n. 6, presso lo studio dell'Avv. Marco Pilia (C.F. ), che la rappresenta e difende, C.F._5
RESISTENTE IN RICONVENZIONALE
OGGETTO: impugnativa licenziamento – accertamento svolgimento mansioni superiori – risarcimento del danno.
CONCLUSIONI: come in atti.
1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., e hanno impugnato i Parte_1 Parte_2 licenziamenti loro comminati in data 7 agosto 2022 da parte di Controparte_1 in assenza di preventiva contestazione ex art. 7 dello Statuto dei Lavoratori nonché di giusta causa, lamentando il mancato pagamento della retribuzione del mese di agosto 2022, del TFR
e delle indennità di fine rapporto, oltre che dell'indennità di mancato preavviso e delle indennità risarcitorie per inesistenza e/o illegittimità dei predetti licenziamenti.
Conseguentemente, i ricorrenti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “in principalità: accertare e dichiarare l'inesistenza dei licenziamenti comminati in data 7 agosto
2022 alla Sig.ra e al Sig. per inosservanza della procedura Parte_1 Parte_2 prevista dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e per l'effetto, accertato e dichiarato il legittimo diritto degli stessi ad essere reintegrati, condannare a Controparte_1 riassumere alle proprie dipendenze la Sig.ra e il Sig. Parte_1 Parte_2 provvedendo, altresì, al versamento, a loro favore, di tutte le retribuzioni maturate dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegra il tutto come meglio dedotto in narrativa;
in alternativa: accertare e dichiarare l'inesistenza dei licenziamenti comminati in data 7 agosto
2022 alla Sig.ra e al Sig. per inosservanza della procedura Parte_1 Parte_2 prevista dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, per l'effetto, accertato e dichiarato il legittimo diritto degli stessi ad essere reintegrati, condannare a versare Controparte_1 sia alla Sig.ra che al Sig. l'indennità sostitutiva prevista dal Parte_1 Parte_2 comma 3 dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (i.e. 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, pari per la Sig.ra a Euro 3.810,00 e Euro 2.610,00 per il Sig. , Pt_1 Pt_2 provvedendo, altresì, al versamento, a loro favore, di tutte le retribuzioni maturate dal momento del licenziamento al momento in cui viene accertato il loro diritto alla reintegra qui sostituito con il pagamento dell'indennità sostitutiva, il tutto come meglio dedotto in narrativa;
in via subordinata e/o gradata: accertati e dichiarati illegittimi e/o nulli i licenziamenti comminati in data 7 agosto 2022 alla Sig.ra e al Sig. per difetto di giusta causa Parte_1 Parte_2 per tutti i motivi in atti, e, per l'effetto, condannare a Controparte_1 riassumere alle proprie dipendenze la Sig.ra e il Sig. ex art. 8 L. Parte_1 Parte_2
604/1996 come sostituito dall'art. 2 L. 108/1990, disponendo, altresì, il versamento, a loro favore, di tutte le retribuzioni maturate dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva riassunzione;
in via alternativa: accertati e dichiarati illegittimi e/o nulli i licenziamenti comminati in data 7 agosto 2022 alla Sig.ra e al Sig. Parte_1 Parte_2
2 per difetto di giusta causa per tutti i motivi in atti, e, per l'effetto, condannare
[...]
a versare sia alla Sig.ra che al Sig. Controparte_1 Parte_1 Parte_2
l'indennità di cui all'art. 8 L. 604/1996 come sostituito dall'art. 2 L. 108/1990, pari a 10 mensilità ciascuno considerando la loro anzianità di servizio superiore a 10 anni (i.e. ultima retribuzione globale di fatto da considerare, pari a Euro 3.810,00 per la Sig.ra e Euro Pt_1
2.610,00 per il Sig. ; in tal caso (i.e. versamento delle indennità sostitutive in sostituzione Pt_2 della riassunzione), condannare, altresì, al pagamento Controparte_1 dell'indennità di preavviso, pari a Euro 6.588,77 per la Sig.ra e a Euro Parte_1
4.518,43 per il Sig. il tutto come meglio dedotto in atti e comprovato Parte_2 documentalmente;
in ogni caso: accertare e dichiarare che la Sig.ra in Parte_1 costanza del rapporto di lavoro, svolgeva mansioni rientranti nel secondo livello del CCNL
Turismo e per l'effetto riconoscere tale superiore inquadramento a decorrere dal 1 ottobre 2009
(ovvero altra ritenuta di giustizia), con conseguente diritto della stessa a percepire la relativa retribuzione e conseguente corresponsione di eventuali maggiori somme dovute in aggiunta a quelle già percepite;
condannare, altresì, a versare, a favore Controparte_1 dei ricorrenti le spettanze di fine rapporto oltre alla retribuzione maturata sino al giorno del licenziamento e, precisamente, l'importo di Euro 90.835,88 a favore della Sig.ra Pt_1
(di cui Euro 60.390,81 a titolo di TFR, Euro 9.313,49 per permessi non goduti, Euro
[...]
17.886,33 per ferie non godute, rateo di 13 pari a Euro 2.220,53, oltre alla retribuzione maturata nel mese di agosto 2022 sino al licenziamento, pari a Euro 1.024,72), nonché di Euro
60.316,20 a favore del Sig. (di cui Euro 37.499,51 a titolo di TFR, Euro 6.786,00 Parte_2 per permessi non goduti, Euro 9.287,88 per ferie non godute, rateo di 13 pari a Euro 15.220,01, oltre alla retribuzione maturata nel mese di agosto 2022 sino al licenziamento, pari a Euro
702,37), giusti conteggi allegati ovvero a quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta all'esito del giudizio anche per effetto dell'accoglimento del superiore livello di inquadramento per la Sig.ra ”. Parte_1
A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno dedotto:
- La di essere stata assunta in data 15 luglio 2008 a tempo indeterminato da Pt_1 con la qualifica e la mansione di “governante” da Controparte_1 svolgersi presso Villa Armony sita a Porto Cervo Arzachena, livello di inquadramento
4 livello del CCNL Alberghi;
- in data 1° ottobre 2008 la predetta assunzione è stata modificata, nel senso che la ricorrente è stata adibita al ruolo di “custode/governante”, con il preciso obbligo di custodire il predetto immobile per il periodo invernale;
3 - il successivo 1° ottobre 2009 ha modificato il livello Controparte_1 di inquadramento della CO dal quarto al terzo livello;
mansione e inquadramento sono rimasti invariati;
- il predetto rapporto lavorativo è cessato in data 7 agosto 2022, su iniziativa di
[...]
la quale, in mancanza di qualsivoglia contestazione disciplinare Controparte_1
e osservanza della procedura prevista dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, ha intimato alla CO immediato licenziamento per giusta causa ex art. 2119 c.c.;
- tale licenziamento è stato impugnato in data 9 agosto 2022, in quanto ritenuto illegittimo e privo di causa, nonché adottato in violazione delle procedure di legge;
- in data 10 agosto 2022 la datrice di lavoro ha confermato la legittimità del licenziamento;
- il invece, è stato assunto alle dipendenze di in Pt_2 Controparte_1 data 26 ottobre 2011 con contratto a tempo determinato (sino al 26 gennaio 2012) poi trasformato a tempo indeterminato con mansione di “manutentore/custode”, livello di inquadramento terzo del contratto CCNL Alberghiero;
- anche tale rapporto lavorativo è stato interrotto per giusta causa ai sensi dell'art. 2119
c.c., su iniziativa di in mancanza di qualsivoglia Controparte_1 contestazione disciplinare e osservanza della procedura prevista dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, in data 7 agosto 2022;
- il in data 11 agosto 2022, ha impugnato il predetto licenziamento ritenendo che Pt_2 lo stesso fosse illegittimo e sfornito di giusta causa, oltre che adottato in violazione delle procedure previste dalla legge;
- con successiva missiva del 12 agosto 2022 parte resistente ha confermato l'intimato licenziamento.
- la resistente non ha versato ai ricorrenti né le competenze di fine rapporto, né la retribuzione del mese di agosto 2022;
- l'inesistenza del licenziamento comminato ai ricorrenti per violazione della procedura sanzionatoria ex art. 7 Statuto dei Lavoratori;
- l'illegittimità del licenziamento per difetto di giusta causa;
Costituitasi, ha contestato tutto quanto ex adverso Controparte_1 rappresentato e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dei ricorrenti al risarcimento dei danni patiti per un totale di euro 1.216.310,00 di cui: euro 129.210,000 a titolo di danni all'immobile di proprietà della resistente derivanti dall'asserita mancata pulizia e manutenzione da parte dei ricorrenti;
euro 389.300,00 a titolo di indennità di occupazione dell'immobile
4 limitrofo a Villa Armony locato ai ricorrenti, comprese le spese fisse sostenute ogni anno, nonché i danni rinvenuti stante le “pessime condizioni” in cui sarebbe stato rilasciato;
euro
6.000,00 per i danni subiti dall'autoveicolo modello Volvo in uso al euro 691.800,00 a Pt_2 titolo di mancata locazione dell'immobile per l'anno 2022.
Conseguentemente, ha così concluso: “accertare e dichiarare infondate tutte le domande spiegate da e nel ricorso in quanto infondate in fatto e Parte_1 Parte_2 in diritto e, per l'effetto, rigettarle integralmente;
in via subordinata - rideterminare le somme eventualmente dovute ai lavoratori e;
in via riconvenzionale - Parte_1 Parte_2 condannare i lavoratori e al risarcimento integrale di tutti i danni Parte_1 Parte_2 patiti dalla società nella misura che verrà determinata in Controparte_1 corso di causa;
- condannare al pagamento della somma di €. 6.000,00 per i danni Parte_2 all'autoveicolo, - con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
A sostegno della domanda, per ciò che rileva in questa sede, parte resistente ha dedotto:
- che in data 03.08.2022, senza alcun preavviso, la e il Parte_3 signor , quali rappresentanti della proprietà, e l'Arch. Persona_1 Persona_2
, si sono recati presso la Villa Armony e giunti sul posto i coniugi
[...] Pt_1
– hanno impedito loro l'accesso nella struttura;
Pt_2
- che la e il signor hanno richiesto Parte_4 Persona_1
l'intervento dei Carabinieri della Stazione di Porto Cervo, grazie ai quali è stato loro permesso di accedere alla struttura. Peraltro, nella giornata del 03.08.2022, le predette
Forze dell'Ordine hanno effettuato due sopralluoghi;
- che la e il signor a seguito Parte_3 Pt_3 Persona_1 dell'accesso si sono resi conto che, benché non fosse in corso alcuna locazione della struttura, alcune parti venivano illegittimamente utilizzate presumibilmente da terzi estranei. In particolare, nella zona benessere venivano riscontrate candele profumate, asciugamani ben disposti sopra i lettini ed altri ripiegati accuratamente pronti per essere utilizzati, mobile fornito di prodotti vari di bellezza;
le restanti zone della Villa, invece, risultavano in totale stato di abbandono e degrado, impianti mal messi, beni e arredi di pregio totalmente deteriorati o danneggiati.
Con memoria integrativa, i ricorrenti hanno contestato le pretese di controparte e hanno aggiunto alle conclusioni già rassegnate le seguenti: “rigettare, in ogni caso, la domanda riconvenzionale svolta da nei confronti dei Sigg.ri Controparte_1 Pt_1
e perché completamente infondata in fatto e in diritto come dedotti in atti
[...] Parte_2 eventualmente riducendo, sino a Euro zero, l'ammontare preteso ex adverso nei rigorosi limiti
5 in cui sarà fornita la prova della relativa debenza. Con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso forfettario ed accessori di legge”.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante escussione testi e CTU.
Così sinteticamente riassunti i fatti di causa, il giudice osserva quanto segue.
Ai sensi dell'art. 7 l. 300/1970, “il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa…i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale, non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa”. La procedura prescritta dalla legge, dunque, prevede la contestazione dell'addebito da parte datoriale, un termine a difesa di cinque giorni per il lavoratore e la determinazione finale del datore di lavoro.
Nel caso in esame risulta documentalmente provato che con raccomandata a/r del
7.8.2022 (vedi doc. 4 e 9 ricorrenti) parte datoriale, dopo aver contestato una serie di inadempimenti ai ricorrenti, ha intimato loro il licenziamento. L'irrogazione della sanzione si evince chiaramente dalle parole delle suddette lettere, le quali si concludono allo stesso modo:
“Le condotte da Lei poste in essere sono talmente gravi da non permettere la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di lavoro, essendosi irrimediabilmente interrotto il rapporto fiduciario. Il licenziamento ha effetto immediato e la invitiamo pertanto a ritirare i suoi effetti personali dall'immobile da lei occupato.”
Tale condotta viola le sopra richiamate disposizioni di legge concernenti le regole procedurali a tutela del lavoratore. La giurisprudenza è infatti consolidata nell'affermare che nel licenziamento disciplinare la contestazione dell'addebito e la comminatoria del licenziamento possono essere contenute nel medesimo atto, in mancanza di disposizioni che vietino tali modalità di esercizio dei poteri del datore di lavoro, se viene concesso al lavoratore il termine di legge di cinque giorni per fornire le proprie discolpe e viene precisato che, qualora egli non si avvalga di tale possibilità, il rapporto di lavoro si intenderà risolto senza ulteriore preavviso dal giorno successivo alla scadenza del termine. Pertanto, la comminatoria del licenziamento contestuale alla contestazione dell'addebito giammai può essere intimata con effetto immediato, in tal modo sopprimendo di fatto del tutto il termine fissato per la difesa del lavoratore incolpato, termine che, del resto, neppure può essere disposto, in sostanza, soltanto al fine di una ipotetica revoca di un licenziamento comunque già efficace (cfr. Cass. 15050/2007
e 12127/2012).
Nel caso in esame, invece, il licenziamento è stato irrogato – e quindi è divenuto efficace
- contestualmente alla contestazione degli addebiti, senza che i lavoratori fossero avvisati che,
6 in caso di mancata presentazione di giustificazioni nel termine di cinque giorni, il licenziamento sarebbe divenuto efficace. Non sanano la violazione procedurale riscontrata, le successive lettere di licenziamento inviate dalla resistente ai lavoratori dopo che le erano pervenute le lettere con cui la e il hanno impugnato, senza addurre alcuna giustificazione in Pt_1 Pt_2 relazione agli addebiti contestati, il licenziamento.
La violazione procedurale riscontrata rende il licenziamento inefficace.
Oltre alla violazione dell'art. 7 l. 300/1970, i ricorrenti hanno lamentato l'omissione della contestazione dell'addebito da cui deriverebbe l'inesistenza dell'intero procedimento, con conseguente applicazione della tutela prevista per il licenziamento ingiustificato.
Ebbene, dalle lettere di licenziamento risulta inequivocabilmente che parte datoriale abbia contestato una serie di inadempimenti ai due lavoratori riscontrati a seguito dell'accesso avvenuto il 3.8.2022. Conseguentemente la doglianza dei ricorrenti è infondata.
Il rigetto della domanda principale dei ricorrenti impone di vagliare la sussistenza della illegittimità del licenziamento per assenza di giusta causa.
Nel caso di licenziamento per giusta causa, l'accertamento della sussistenza di tale presupposto fondante il recesso, il cui onere probatorio grava sul datore di lavoro, deve essere condotto non con riferimento ai fatti astrattamente considerati, ma con riguardo agli aspetti concreti degli stessi, così che le mancanze del dipendente siano valutate non solo per il loro contenuto oggettivo, ma anche per la loro portata soggettiva. In tal senso, è necessario considerare le circostanze in cui le condotte sono state poste in essere, le modalità, gli effetti delle stesse, nonché l'intensità dell'elemento intenzionale, tenuto conto anche della qualità del singolo rapporto intercorso tra le parti e del grado del vincolo di fiducia proprio dello specifico rapporto di lavoro. Analizzati tali elementi, va poi valutata, non in astratto bensì con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto, la proporzionalità della sanzione irrogata, tenuto conto dell'intensità dell'elemento intenzionale, del danno arrecato al datore di lavoro, del grado di affidamento richiesto dalle mansioni svolte dal dipendente.
Parte resistente, a fondamento del licenziamento, ha contestato: l'utilizzo della zona benessere all'insaputa e senza il consenso della proprietà; che l'immobile si trovasse in stato di abbandono e degrado con riguardo sia alla struttura che agli apparati e agli impianti;
l'utilizzo illegittimo dell'autovettura Volvo, targata DM276CG. Solo nei confronti del ha contestato Pt_2 anche una minaccia a mezzo di cesoie che il medesimo avrebbe fatto ai danni di Pt_4
e di il 3.8.2022.
[...] Persona_1
Quanto alla prima contestazione, dall'istruttoria espletata non è emerso nulla di quanto contestato. Il teste di parte ricorrente ha riferito rispondendo al capitolo 14: Testimone_1
7 “E' vero quel giorno la zona benessere era attiva”. Gli altri testi escussi di parte ricorrente non erano presenti il 3.8.2022, quindi nulla hanno potuto riferire di rilevante.
Appare evidente che l'affermazione sopra riportata del non sia idonea a provare Tes_1 la contestazione secondo cui i ricorrenti avrebbero utilizzato la zona benessere all'insaputa e senza il consenso della proprietà. Quanto riferito dal comprova l'operatività della zona Tes_1 benessere, circostanza che conferma l'adempimento delle proprie mansioni da parte della la quale in piena stagione curava l'area benessere in modo che potesse essere pronta Pt_1 all'uso. Conseguentemente, la doglianza è infondata.
Quanto alla seconda contestazione concernente lo stato di abbandono e degrado in cui versava l'immobile, vanno fatte alcune premesse. Dei cinque testi escussi di parte resistente, la parte su cui gravava l'onere di provare la giusta causa del licenziamento, solo due erano presenti il giorno del 3.8.2022, ovverosia e l'architetto . Testimone_1 Persona_2
Per_ Tuttavia, parte resistente ha rinunciato ad escutere l'architetto su tutti i capitoli rilevanti al fine di dimostrare lo stato della Villa al momento dell'accesso con i Carabinieri, nonostante fosse il suo unico teste presente in tale momento e nonostante fosse un professionista in grado di riferire sullo stato dei luoghi.
Premesso ciò, il teste , manutentore dipendente della società Testimone_1 resistente da agosto 2022, arrivato presso la villa la sera del 3.8.2022, come da lui stesso dichiarato, ha confermato tutti i capitoli di prova rilevanti a provare lo stato in cui si trovava la
Villa, ovverosia quelli n. 14, 15 e dal 19 al 28. In particolare, egli, rispondendo al cap. 15 (“vero che alla data 03.08.2022, Villa Armony era in stato di abbandono e degrado, i beni e gli arredi di pregio, sia nelle camere che nelle zone comuni erano totalmente deteriorati o danneggiati
(si mostri all. 10.1 del doc. 10)”) ha dichiarato “E' vero, riconosco lo stato dei luoghi e di abbandono dell'immobile nelle foto che mi vengono mostrate (all. 10.1 del doc. 10) parte A zip;
riconosco i lavori che io ho fatto di ripristino (foto dietro piscina, prima e dopo); scala degli appartamenti del personale in stato di abbandono;
le aiuole erano tutte abbandonate con miscuglio di piante;
le siepi erano cresciute a dismisura;
le pareti della struttura abbandonate;
la cucina la abbiamo tutta ripulita perché piena di escrementi;
abbiamo fatto ritocchi all'interno della hall e nella spa;
l'ufficio a fianco alla mensa è stato rifatto;
riconosco nelle foto gli arredi tutti rovinati (all. 10.1 parte b);ADR) prima dell' agosto 2022 non ero mai stato nella villa.”.
Rispondendo al capitolo 23 (“vero che alla data del 13.08.2022, all'interno della Villa
Armony, gli oggetti d'uso e il mobilio della struttura, di elevato valore e pregio, erano sporchi
e deteriorati e sono stati parzialmente ripristinati dalla società G.A.S. S.r.l., dopo il rilascio di
8 Villa Armony da parte dei lavoratori – del 13.08.2022 (si mostri all. 10.1 del doc. Pt_1 Pt_2
10)”), ha dichiarato: “E' vera la circostanza io stesso ho effettuato il ripristino, Tes_1 riconosco il mobilio e gli arredi nelle foto che mi vengono mostrate (all. 10.1 del doc. 10 parte
b e c) nelle foto c'è il prima e dopo il ripristino”.
Rispondendo al capitolo 26 (“vero che alla data del 13.08.2022, all'interno della Villa
Armony, nella cucina e nei locali di servizio (dispense etc) le stoviglie erano sporche e disordinate, con numerosi insetti morti e tracce di escrementi di piccoli animali, mentre la dispensa era piena di alimenti scaduti e/o maleodoranti (si mostrino all. 10 – doc. da 14 a
20)”), ha dichiarato: “E' vero ne ho conoscenza diretta io stesso ho svuotato i freezer Tes_1 con carne scaduta.”.
Rispondendo al capitolo 28 (“vero che alla data del 13.08.2022, all'interno della Villa
Armony, le camere si trovavano in pessime condizioni di pulizia e manutenzione ordinaria, era presente umidità e muffa, i legnami e delle parti lignee in generale erano degradate (si mostri all. 10.1 del doc. 10)”), ha dichiarato: “è vera la circostanza ne ho conoscenza diretta;
Tes_1
ADR)- gli appartamenti di giù erano tutti pieni di muffa;
negli appartamenti di sopra ho rifatto tutti i legni delle ringhiere;
negli appartamenti di sopra ho fatto ritocchi perché mancava intonaco;
ho fatto ritocchi nelle spa;
nelle camere da letto c'era odore di muffa perché non arieggiate”.
Il teste di parte resistente, elettricista che si è recato per la prima Testimone_2 volta nella Villa l'11.8.2022 per fare un controllo degli impianti elettrici e di videosorveglianza e che per tale ragione ha potuto visionare la maggior parte degli spazi interni ed esterni dell'immobile, rispondendo al capitolo 15 sopra richiamato ha dichiarato: “io l'11 agosto 2022 ho visto le plafoniere che erano un po' rovinate e rugginose. Girando per la villa ho visto materiali accatastati alla rinfusa. C'era attrezzatura da giardino all'esterno, in un punto non riparato e quindi erano un po' rovinata.”.
rispondendo al capitolo 20 (“vero che la società G.A.S. S.r.l., dopo il rilascio Tes_2 di Villa Armony da parte dei lavoratori – del 13.08.2022, ha provveduto ad Pt_1 Pt_2 effettuare la pulizia sistemazione e riparazione degli attrezzi da lavoro e, ove possibile, dei materiali e prodotti e che parte delle attrezzature e dei prodotti, inutilizzabili a causa dell'incuria, sono stati destinati alla dismissione (si mostri all. 10.1 del doc. 10)”), ha dichiarato: “è vero. lo so perché ho visto il container in cui veniva gettato il materiale non recuperabile. Anche io ci ho buttato del materiale. Posso dire che alla villa indicativamente ci sono riandato il 16 agosto. ADR: nel container ho visto vari materiali. C'erano rottami di ferro, qualche mobile, chestpoint (per wifi).”. Inoltre, ha riferito di aver visto mucchi di alberi e piante
9 che venivano ripuliti e più di un giardiniere a lavorare. Ha anche confermato le circostanze di cui al capitolo 24, secondo cui la società resistente, dopo il rilascio di Villa Armony da parte dei lavoratori e del 13.08.2022, ha provveduto a ripristinare gli infissi e i Pt_1 Pt_2 serramenti, scartavetrando il legno e ripulendolo da impurità e muffa, e di cui al capitolo 25, secondo cui i locali magazzini, situati nei piani interrati, erano sporchi, con la presenza di escrementi di insetti e/o piccoli animali.
Il teste , consulente di parte ricorrente, ha dichiarato di essere Testimone_3 entrato nella Villa per la prima volta il 19/20 agosto 2022 e ha confermato di aver trovato l'immobile in stato di degrado e abbandono, richiamando la consulenza di parte in atti da egli redatta.
Il teste ha riferito esclusivamente de relato, pertanto, si ritengono Testimone_4 irrilevanti le sue dichiarazioni.
Passando alle testimonianze rese dai testi di parte ricorrente, va valorizzata quella del teste il quale ha dichiarato di essere presente nella Villa la mattina del Testimone_5
3.8.2022 intorno alle 11:30, prima dell'arrivo dei Carabinieri. Il sentito a prova contraria Tes_5 diretta, rispondendo al seguente capitolo 15 di parte resistente (“vero che alla data 03.08.2022,
Villa Armony era in stato di abbandono e degrado, i beni e gli arredi di pregio, sia nelle camere che nelle zone comuni erano totalmente deteriorati o danneggiati”), ha dichiarato: “preciso che vi erano delle aree già pronte ed altre in preparazione;
riconosco la zona manutenzione nelle foto che mi vengono esibite (all.10.1 parte a), ma non era come nella foto ma più in ordine, le piscine erano piene e non come nella foto n. 9; gli impianti nella foto n. 18 rappresentano impianti vecchi;
riconosco nella foto n. 21 lo scantinato ma è sempre stato così, c'era umidità perenne e muffa e non erano agibili;
riconosco lo stato dei luoghi nella foto n. 40 e 66 e 67; per le altre foto non posso confermare;
per l'allegato 10.1 parte b riconosco lo stato dei luoghi nelle foto n. 17 e 18 ,21 che riproduce il divano, n. 49, 50 55, 56, 57,61 che ricordo che la mi aveva detto che Roma ci aveva chiesto dei preventivi sulle manutenzioni dei Pt_1 serramenti e tinteggiature varie, ma la proprietà non voleva spendere e si sarebbe arrangiata diversamente e perché la villa non era stata più affittata. Riconosco lo stato dei luoghi nella foto n. 74, 90,105, (tappi di ispezione della fognatura), non ricordo il resto delle foto. Dell'all.
10.1 parte c) riconosco lo stato dei luoghi nelle foto 1,5,6,7,8,9,10,11,16,17, 97, 98, 99, 103; nella foto n. 127 e 128 che riproduce l'ingresso della dependance e la terrazza riconosco la voliera…; non riconosco lo stato dei luoghi nelle restanti foto.”.
Il rispondendo al capitolo 21 di parte resistente (“vero che alla data del Tes_5
13.08.2022, all'interno della Villa Armony, il verde era in totale stato di abbandono, le essenze
10 arboree e le siepi erano cresciute in maniere abnorme sulle pareti esterne, causando la rovina degli intonaci”) ha dichiarato: “non mi risulta, il 3/8 buona parte non era così salvo la zona di una delle pareti della casa che la proprietà voleva tenere sempre in maniera naturale senza essere eseguita la manutenzione;
la circostanza mi è stata riferita dal anche negli anni Pt_2 precedenti era tenuta nello stesso modo”.
Dall'istruttoria ora ripercorsa, si ritiene che non sia stata raggiunta la prova della sussistenza della giusta causa di licenziamento relativamente alla seconda contestazione.
Innanzitutto, va evidenziato che solo il teste , dipendente della società resistente, era Tes_1 presente il giorno 3.8.2022. Le dichiarazioni dei testi e , il primo recatosi Tes_2 Tes_3 presso la villa l'11.8.2022 e il secondo il 19/20 agosto 2022, non possono ritenersi decisive, in quanto durante il notevole lasso di tempo trascorso tra il giorno della contestazione e l'accesso del e del , lo stato dei luoghi è stato certamente immutato. È lo stesso Tes_2 Tes_3
a riferire che al momento del suo ingresso nella Villa (l'11.8.2022) vi erano dei Tes_2 giardinieri a lavorare, che c'era un container in cui veniva gettato il materiale non recuperabile e che qualcuno scartavetrava e grattava.
Inoltre, la testimonianza del è in buona parte contrastata dalle dichiarazioni del Tes_1
l'unico altro teste presente nella Villa il 3.8.2022, il quale non ha riconosciuto la maggior Tes_5 parte delle foto mostrategli. Foto scattate dal teste , il quale ha dichiarato di averle fatte Tes_1 due giorni dopo l'evento dell'accesso con i Carabinieri, quindi rappresentanti lo stato dei luoghi due giorni dopo l'accesso alla Villa e non quello presente il 3.8.2022.
La bontà delle dichiarazioni del non si ritiene inficiata dal fatto che tra le oltre Tes_5 cento foto sottopostegli, dieci di esse siano state confuse rispetto al momento in cui sono state scattate. Particolarmente rilevanti, invece, appaiono le sue dichiarazioni (del rispetto al Tes_5 fatto che la zona manutenzione era più in ordine rispetto a quella rappresentata nelle foto;
che le piscine erano piene e non come nelle foto;
che gli impianti nella foto n. 18 rappresentano impianti vecchi;
che lo scantinato rappresentato nella foto n. 21 è sempre stato così, con umidità perenne e muffa e non era agibile.
Tali affermazioni possono ritenersi pienamente attendibili, in quanto provenienti da un teste disinteressato. Alcun rilievo, infatti, assume la circostanza, riferita dallo stesso per Tes_5 cui nel giugno del 2024 , tecnico di fiducia della resistente, ha comunicato al Testimone_4 di aver speso euro 10.000,00 per ripristinare e mettere in funzione gli impianti installati Tes_5 dalla ditta di quest'ultimo nel 2021, in quanto, a dire del , il lavoro non era stato eseguito Tes_4
a regola d'arte. È evidente che in assenza della prova dell'esistenza di un contenzioso, tale circostanza non è sufficiente neppure ad instillare un sospetto sulla credibilità del teste.
11 In conclusione, si ritiene che le affermazioni del teste non siano sufficienti a Tes_1 provare da sole la sussistenza della giusta causa di licenziamento, in parte perché non riscontrate da alcun altro teste – alla testimonianza dell'altro teste presente al sopralluogo del 3.8.2022, Per_ ovverosia l'arch. , parte resistente ha rinunciato – in parte alla luce di quanto riferito dal teste di parte ricorrente. Tes_5
Quanto alla terza contestazione concernente l'uso illegittimo dell'autovettura Volvo e la sua assenza all'interno della villa, va evidenziato che con mail del 19 ottobre 2021 prodotta in atti (vedasi doc. 40) la ha avvisato il Dott. , all'epoca amministratore della Pt_1 Tes_6 società, del fatto che la sera precedente il aveva avuto un incidente e che l'auto era stata Pt_2 trasportata dal carro attrezzi presso un'officina nelle vicinanze del luogo del sinistro. Tale prova documentale, tenuto anche conto del fatto che non c'è stata alcuna contestazione su tale circostanza, dimostra che la società resistente era al corrente sin dall'ottobre 2021 di dove fosse l'auto e del motivo per cui si trovasse in officina, con la conseguenza che la contestazione è tardiva rispetto alla doglianza dell'uso illegittimo, poiché avvenuta a circa dieci mesi di distanza, e infondata relativamente alla doglianza che l'auto non fosse presente nella villa, essendone la società resistente pienamente consapevole.
Quanto alla contestazione mossa al solo di aver minacciato il 3.8.2022 i Pt_2 rappresentanti della società con delle cesoie, va evidenziato che alcun riscontro è emerso dall'istruttoria espletata in relazione alla suddetta asserita circostanza, la quale non viene menzionata nemmeno nel verbale di sopralluogo dei Carabinieri, con la conseguenza che anche tale contestazione è da ritenersi infondata.
Alla luce delle sopra esposte ragioni, dunque, va dichiarata l'illegittimità del licenziamento. Atteso che i ricorrenti sono stati assunti prima del 7 marzo 2015 trova applicazione la tutela prescritta dall'art. 8 l. 604/1966 che prescrive che quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità di importo compreso tra un minimo di
2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti. La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro. Tenuto conto dell'anzianità di servizio (oltre dieci anni) e del fatto che il datore di
12 lavoro occupa meno di quindici dipendenti, salvo che la resistente non riassuma i ricorrenti entro tre giorni, quest'ultima va condannata al risarcimento del danno mediante versamento in favore dei lavoratori dell'importo pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dalla data del licenziamento al saldo, ai sensi dell'art. 429 ultimo comma c.p.c.
I lavoratori hanno altresì diritto alla corresponsione dell'indennità di preavviso quantificata in euro 6.588,77 per la e in euro 4.518,43 per il come da conteggi Pt_1 Pt_2 depositati e non specificamente contestati da controparte.
Per ciò che concerne la domanda di riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori da parte della va rilevato che ai fini dell'accertamento dello svolgimento di Pt_1 mansioni superiori, la giurisprudenza è consolidata nell'affermare che il lavoratore deve provare: che il datore di lavoro, col conferimento delle mansioni superiori di cui si chieda consolidamento, abbia inteso fronteggiare un'esigenza organizzativa non meramente contingente, utilizzando in modo stabile e duraturo le maggiori capacità del dipendente con inferiore qualifica (cfr. Cass. 4496/1997; conf. Cass. n.18122 del 21 agosto 2014); che l'assegnazione sia stata piena, che abbia, cioè, comportato l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia e dell'iniziativa proprie della qualifica rivendicata. Il giudice deve quindi procedere in tre fasi successive, accertando in primo luogo le attività lavorative in concreto svolte, individuando poi le qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo e, infine, raffrontando i risultati della prima indagine con i testi normativi individuati nella seconda (cfr.
Cass. n. 19986 del 23.9.2014; Cass. 8589/2015; Cass. n. 4285 del 4.3.2016; Cass. n. 6496 del
4 aprile 2016).
Dall'istruttoria espletata si ritiene che non sia stata raggiunta la prova che la Pt_1 abbia svolto mansioni superiori in modo stabile e duraturo. I testi escussi, infatti, hanno saputo riferire solo su periodi brevi rispetto all'intero periodo 2008-2022 in cui la lavoratrice ha sostenuto l'esecuzione di mansioni superiori. La teste ha potuto riferire Testimone_7 solo relativamente a un mese dell'anno 2011 o 2012, quando ella è stata assunta presso la villa.
La teste ha riferito di aver lavorato presso villa Armony solo nella Testimone_8 stagione 2009 e di aver frequentato la villa anche negli anni successivi fino al 2022 in quanto collaborava con una agenzia di pulizie. Tuttavia, non ha saputo quantificare le volte che dal
2010 al 2022 è andata nella villa, “non posso quantificare le volte in cui mi sono recata”, conseguentemente nemmeno tale testimonianza si ritiene sufficiente ad assolvere l'onere probatorio gravante sulla lavoratrice.
13 Medesimo discorso vale per la teste escussa all'udienza del Testimone_9
12.6.2024, la quale ha saputo riferire solo in merito agli anni 2018 e 2019.
Altrettanto insufficienti a fini probatori si ritengono le dichiarazioni del teste
[...]
il quale ha riferito che nel corso degli anni, dal 2012 al 2022, si è recato presso la villa Tes_10 per svolgere attività di ristrutturazione non più di venti giorni l'anno (“nell'anno capitava di andarci anche 20 giorni”). Tale arco temporale, cioè venti giorni l'anno, non si ritiene sufficiente a dimostrare lo svolgimento stabile e continuo delle mansioni superiori.
In virtù delle sopra esposte ragioni, dunque, la domanda della di riconoscimento Pt_1 dello svolgimento di mansioni superiori non può trovare accoglimento.
Per ciò che concerne la domanda dei ricorrenti afferente al pagamento delle spettanze di fine rapporto, va osservato che, relativamente alla contestazione della resistente riguardante la mancata annotazione nella giornaliera delle ferie godute da parte dei ricorrenti, non è stata fornita alcuna prova a riscontro. Viceversa, a differenza di quanto sostenuto da parte datoriale
– secondo cui la non avrebbe fruito nemmeno di un giorno di ferie a novembre 2021 e Pt_1 avrebbe goduto di soli nove giorni di ferie a dicembre 2021 - dalle buste paga della lavoratrice di novembre e dicembre 2021 risulta che, come da direttive del dott. (vedi all. 13 Tes_6 resistente), amministratore di , la lavoratrice è stata in ferie per un Controparte_1 totale di 271 ore (119 ore a novembre e 152 ore a dicembre 2021).
Quanto all'eccezione di secondo cui avrebbe anticipato nel Controparte_1
2014 una quota del TFR alla pari a euro 9.650,00, va rilevato che essa è fondata, così Pt_1 come risulta dalla C.U. 2023 in base alla quale alla è dovuta a titolo di TFR la somma Pt_1 di euro 53.000,98 e non di euro 60.390,81.
Alla luce di quanto sopra esposto, parte resistente va condannata al pagamento in favore della delle seguenti somme: euro 53.000,98 a titolo di TFR, euro 9.313,49 per permessi Pt_1 non goduti, euro 17.886,33 per ferie non godute, rateo di 13^ pari a euro 2.220,53, oltre alla retribuzione maturata nel mese di agosto 2022 sino al licenziamento, pari a euro 1.024,72, per un totale complessivo di uro 83.446,05.
Relativamente alle spettanze di fine rapporto del risultanti dai conteggi in atti, in Pt_2 assenza di specifica contestazione, parte resistente va condannata al pagamento in favore di quest'ultimo delle seguenti somme: 34.645,43 a titolo di TFR (così come risulta dalla C.U.
2023 in atti), euro 6.786,00 per permessi non goduti, euro 9.287,88 per ferie non godute, rateo di 13^ pari a euro 1.522,01, oltre alla retribuzione maturata nel mese di agosto 2022 sino al licenziamento, pari a euro 702,37, per un totale complessivo di euro 52.943,69.
14 Passando all'esame della domanda riconvenzionale avanzata da parte resistente, in relazione a quella di risarcimento dei danni per la somma di euro 129.210,00 derivati all'immobile dalla mancata manutenzione, va evidenziato che principio consolidato è quello secondo cui grava sulla parte che agisce l'onere di provare non solo l'esistenza dei lavori eseguiti e i relativi costi sostenuti, ma anche la necessità degli stessi in diretta conseguenzialità con la condotta della controparte. Nel caso di specie, è lo stesso CTU a premettere che gli eventi di causa risalgono a più di due anni fa e nel frattempo lo stato dei luoghi è stato modificato da interventi di manutenzione e ripristino che hanno modificato lo stesso, tanto da impedire una valutazione puntuale e un esame obiettivo della causa e dell'entità dei danni subiti dall'immobile, dagli arredi e dalle attrezzature di proprietà della convenuta. Tale circostanza evidentemente non è di poco conto, in quanto non consente un esame diretto da parte del consulente, il quale si è dovuto basare esclusivamente su materiale fotografico e video, tra l'altro neppure confermato in modo univoco da parte dei testi escussi. Il teste Testimone_5
ritenuto il più attendibile in quanto presente il giorno del sopralluogo da cui è scaturito
[...] il licenziamento e, inoltre, totalmente disinteressato, ha riconosciuto solo alcune delle foto mostrategli. Per tale ragione, al fine di poter ritenere raggiunta la prova dei danni asseritamente sofferti, parte resistente avrebbe dovuto produrre qualcosa di più, ovverosia le fatture comprovanti i costi sostenuti per il ripristino dei luoghi. Tale mancanza esclude che si possa ritenere assolto l'onere probatorio gravante sulla parte, con la conseguenza che la domanda di risarcimento per i danni subiti a causa della mancata manutenzione non può trovare accoglimento.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno pari a euro 389.300,00, di cui euro
303.000,00 dovuto a titolo di indennità di occupazione dell'immobile limitrofo a Villa Armony messo a disposizione dei ricorrenti sin dal mese di ottobre 2008, euro 84.000,00 per spese fisse ed euro 5.000,00 per i danni asseritamente presenti nell'immobile quando i ricorrenti lo hanno rilasciato, va osservato che parte resistente non ha provato l'esistenza di un accordo circa la debenza di una indennità di occupazione, anzi il doc. 50 sconfessa tale affermazione. Tale documento contiene una autocertificazione inviata al Comune di Arzachena dal dott. , Tes_6
Amministratore Unico della in cui quest'ultimo, nel mese di Controparte_1 giugno 2019, ha dichiarato che la predetta società aveva messo a disposizione a titolo gratuito l'immobile sito in Arzachena località Monti Tundi, individuato al Catasto al foglio 35, Mappale
2, sub 3 a favore della quale dipendente della società. Quanto alle spese fisse e agli Pt_1 asseriti danni presenti nell'immobile al momento del rilascio, nulla è stato prodotto da parte
15 resistente al fine di consentire l'accertamento della fondatezza della pretesa, con la conseguenza che la domanda va rigettata.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno quantificato in euro 6.000,00 subito dall'autoveicolo modello Volvo in uso al a seguito di incidente verificatosi nell'ottobre Pt_2
2021, va osservato che l'auto, per stessa ammissione di parte resistente - la quale ha richiesto alla compagnia di assicurazione l'invio del certificato assicurativo relativo al periodo luglio
2021/luglio 2022 – era assicurata con la compagnia Quest'ultima Controparte_2 non ha ottemperato all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. della quietanza di pagamento, al contempo, però, la società resistente non ha contestato il mancato pagamento a titolo di risarcimento. Tale mancata contestazione, unitamente alla circostanza che l'auto fosse assicurata, consentono di presumere l'avvenuto pagamento da parte della compagnia assicuratrice. Conseguentemente, la domanda di risarcimento del danno quantificato in euro
6.000,00 subito dall'autoveicolo modello Volvo in uso al non può trovare accoglimento. Pt_2
Quanto alla domanda di risarcimento del danno per euro 691.800,00 a titolo di mancata locazione di Villa Armony per l'anno 2022 per fatto e colpa dei ricorrenti, va evidenziato che dalle chat prodotte dalla intercorse tra lei e la principessa tra maggio Pt_1 Parte_4
e luglio 2022 (doc. 13 ricorrente, pagine da 16 a 19) emergono numerosi contatti tra la Pt_1
e varie agenzie immobiliari, le quali più volte hanno dimostrato interesse per la locazione della villa chiedendo se vi fosse disponibilità. Tali richieste non si sono mai concretizzate per scelte personali dei clienti, senza che mai sia emersa come causa una scarsa manutenzione dell'immobile. Tale documentazione, in assenza di una prova diversa che avrebbe dovuto fornire parte resistente, ad esempio mediante l'escussione come testi degli agenti immobiliari di cui alle chat in atti, esclude che la mancata locazione possa essere addebitata a colpe dei ricorrenti, con la conseguenza che anche tale domanda di risarcimento va rigettata.
In conclusione, va dichiarato illegittimo il licenziamento irrogato ai ricorrenti per mancanza di giusta causa, con tutte le conseguenze di legge che ne discendono, e vanno rigettate la domanda della di riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori e la Pt_1 domanda riconvenzionale di risarcimento del danno.
Quanto alle spese di lite, atteso il rigetto della domanda della appare equa una Pt_1 loro compensazione al 20%, con condanna della resistente alla rifusione del restante CP_3
80%. Esse saranno liquidate tenuto conto dei parametri di cui al DM 55/2014 con applicazione dello scaglione di valore 1.000.000,00 – 2.000.000,00, in considerazione del valore della domanda riconvenzionale avanzata da parte resistente.
Le spese della CTU sono poste definitivamente a carico di parte resistente.
16
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato da ai Controparte_1 ricorrenti il 7.8.2022 e, per l'effetto, condanna la società resistente a riassumere i ricorrenti entro il termine di tre giorni o, in difetto, a risarcire loro il danno versando a ciascuno un'indennità corrispondente a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali, dal 7.8.2022 al saldo;
2) condanna la resistente al pagamento in favore di dell'ulteriore somma Parte_1 di euro 6.588,77, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali, dal 7.8.2022 al saldo;
3) condanna la resistente al pagamento in favore di dell'ulteriore somma di Parte_2 euro 4.518,43, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali, dal 7.8.2022 al saldo;
4) condanna la resistente al pagamento in favore di della somma di euro Parte_1
83.446,05 a titolo di spettanze di fine rapporto, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali, dal dovuto al saldo;
5) condanna la resistente al pagamento in favore di della somma di euro Parte_2
52.943,69 a titolo di spettanze di fine rapporto, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali, dal dovuto al saldo;
6) rigetta tutte le altre domande avanzate dalle parti;
7) Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti nella misura dell'80%, che liquida per detta frazione in complessivi euro 25.000,00 per esborsi e compensi, oltre rimborso del 15% spese generali, IVA e CPA come per legge, compensando tra le parti il restante 20%;
8) pone definitivamente a carico di parte resistente le spese della CTU liquidate con separato decreto.
Tempio Pausania, 24/10/2025
Il giudice
UG NI
17
In persona del dott. UG NI in funzione di giudice del Lavoro, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 21.10.2025), ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 32/2023 vertente
TRA
(C.F. e (CF. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentanti e difesi dall'Avv. Giordano Balossi (C.F. C.F._2
), ed elettivamente domiciliati in e presso lo studio dell'Avv. Elena C.F._3
IN (CF. ) sito in Tempio Pausania, C.F._4
RICORRENTI
E
p. iva ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Olbia, alla via San Giovanni, n. 6, presso lo studio dell'Avv. Marco Pilia (C.F. ), che la rappresenta e difende, C.F._5
RESISTENTE IN RICONVENZIONALE
OGGETTO: impugnativa licenziamento – accertamento svolgimento mansioni superiori – risarcimento del danno.
CONCLUSIONI: come in atti.
1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., e hanno impugnato i Parte_1 Parte_2 licenziamenti loro comminati in data 7 agosto 2022 da parte di Controparte_1 in assenza di preventiva contestazione ex art. 7 dello Statuto dei Lavoratori nonché di giusta causa, lamentando il mancato pagamento della retribuzione del mese di agosto 2022, del TFR
e delle indennità di fine rapporto, oltre che dell'indennità di mancato preavviso e delle indennità risarcitorie per inesistenza e/o illegittimità dei predetti licenziamenti.
Conseguentemente, i ricorrenti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “in principalità: accertare e dichiarare l'inesistenza dei licenziamenti comminati in data 7 agosto
2022 alla Sig.ra e al Sig. per inosservanza della procedura Parte_1 Parte_2 prevista dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e per l'effetto, accertato e dichiarato il legittimo diritto degli stessi ad essere reintegrati, condannare a Controparte_1 riassumere alle proprie dipendenze la Sig.ra e il Sig. Parte_1 Parte_2 provvedendo, altresì, al versamento, a loro favore, di tutte le retribuzioni maturate dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegra il tutto come meglio dedotto in narrativa;
in alternativa: accertare e dichiarare l'inesistenza dei licenziamenti comminati in data 7 agosto
2022 alla Sig.ra e al Sig. per inosservanza della procedura Parte_1 Parte_2 prevista dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, per l'effetto, accertato e dichiarato il legittimo diritto degli stessi ad essere reintegrati, condannare a versare Controparte_1 sia alla Sig.ra che al Sig. l'indennità sostitutiva prevista dal Parte_1 Parte_2 comma 3 dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (i.e. 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, pari per la Sig.ra a Euro 3.810,00 e Euro 2.610,00 per il Sig. , Pt_1 Pt_2 provvedendo, altresì, al versamento, a loro favore, di tutte le retribuzioni maturate dal momento del licenziamento al momento in cui viene accertato il loro diritto alla reintegra qui sostituito con il pagamento dell'indennità sostitutiva, il tutto come meglio dedotto in narrativa;
in via subordinata e/o gradata: accertati e dichiarati illegittimi e/o nulli i licenziamenti comminati in data 7 agosto 2022 alla Sig.ra e al Sig. per difetto di giusta causa Parte_1 Parte_2 per tutti i motivi in atti, e, per l'effetto, condannare a Controparte_1 riassumere alle proprie dipendenze la Sig.ra e il Sig. ex art. 8 L. Parte_1 Parte_2
604/1996 come sostituito dall'art. 2 L. 108/1990, disponendo, altresì, il versamento, a loro favore, di tutte le retribuzioni maturate dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva riassunzione;
in via alternativa: accertati e dichiarati illegittimi e/o nulli i licenziamenti comminati in data 7 agosto 2022 alla Sig.ra e al Sig. Parte_1 Parte_2
2 per difetto di giusta causa per tutti i motivi in atti, e, per l'effetto, condannare
[...]
a versare sia alla Sig.ra che al Sig. Controparte_1 Parte_1 Parte_2
l'indennità di cui all'art. 8 L. 604/1996 come sostituito dall'art. 2 L. 108/1990, pari a 10 mensilità ciascuno considerando la loro anzianità di servizio superiore a 10 anni (i.e. ultima retribuzione globale di fatto da considerare, pari a Euro 3.810,00 per la Sig.ra e Euro Pt_1
2.610,00 per il Sig. ; in tal caso (i.e. versamento delle indennità sostitutive in sostituzione Pt_2 della riassunzione), condannare, altresì, al pagamento Controparte_1 dell'indennità di preavviso, pari a Euro 6.588,77 per la Sig.ra e a Euro Parte_1
4.518,43 per il Sig. il tutto come meglio dedotto in atti e comprovato Parte_2 documentalmente;
in ogni caso: accertare e dichiarare che la Sig.ra in Parte_1 costanza del rapporto di lavoro, svolgeva mansioni rientranti nel secondo livello del CCNL
Turismo e per l'effetto riconoscere tale superiore inquadramento a decorrere dal 1 ottobre 2009
(ovvero altra ritenuta di giustizia), con conseguente diritto della stessa a percepire la relativa retribuzione e conseguente corresponsione di eventuali maggiori somme dovute in aggiunta a quelle già percepite;
condannare, altresì, a versare, a favore Controparte_1 dei ricorrenti le spettanze di fine rapporto oltre alla retribuzione maturata sino al giorno del licenziamento e, precisamente, l'importo di Euro 90.835,88 a favore della Sig.ra Pt_1
(di cui Euro 60.390,81 a titolo di TFR, Euro 9.313,49 per permessi non goduti, Euro
[...]
17.886,33 per ferie non godute, rateo di 13 pari a Euro 2.220,53, oltre alla retribuzione maturata nel mese di agosto 2022 sino al licenziamento, pari a Euro 1.024,72), nonché di Euro
60.316,20 a favore del Sig. (di cui Euro 37.499,51 a titolo di TFR, Euro 6.786,00 Parte_2 per permessi non goduti, Euro 9.287,88 per ferie non godute, rateo di 13 pari a Euro 15.220,01, oltre alla retribuzione maturata nel mese di agosto 2022 sino al licenziamento, pari a Euro
702,37), giusti conteggi allegati ovvero a quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta all'esito del giudizio anche per effetto dell'accoglimento del superiore livello di inquadramento per la Sig.ra ”. Parte_1
A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno dedotto:
- La di essere stata assunta in data 15 luglio 2008 a tempo indeterminato da Pt_1 con la qualifica e la mansione di “governante” da Controparte_1 svolgersi presso Villa Armony sita a Porto Cervo Arzachena, livello di inquadramento
4 livello del CCNL Alberghi;
- in data 1° ottobre 2008 la predetta assunzione è stata modificata, nel senso che la ricorrente è stata adibita al ruolo di “custode/governante”, con il preciso obbligo di custodire il predetto immobile per il periodo invernale;
3 - il successivo 1° ottobre 2009 ha modificato il livello Controparte_1 di inquadramento della CO dal quarto al terzo livello;
mansione e inquadramento sono rimasti invariati;
- il predetto rapporto lavorativo è cessato in data 7 agosto 2022, su iniziativa di
[...]
la quale, in mancanza di qualsivoglia contestazione disciplinare Controparte_1
e osservanza della procedura prevista dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, ha intimato alla CO immediato licenziamento per giusta causa ex art. 2119 c.c.;
- tale licenziamento è stato impugnato in data 9 agosto 2022, in quanto ritenuto illegittimo e privo di causa, nonché adottato in violazione delle procedure di legge;
- in data 10 agosto 2022 la datrice di lavoro ha confermato la legittimità del licenziamento;
- il invece, è stato assunto alle dipendenze di in Pt_2 Controparte_1 data 26 ottobre 2011 con contratto a tempo determinato (sino al 26 gennaio 2012) poi trasformato a tempo indeterminato con mansione di “manutentore/custode”, livello di inquadramento terzo del contratto CCNL Alberghiero;
- anche tale rapporto lavorativo è stato interrotto per giusta causa ai sensi dell'art. 2119
c.c., su iniziativa di in mancanza di qualsivoglia Controparte_1 contestazione disciplinare e osservanza della procedura prevista dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, in data 7 agosto 2022;
- il in data 11 agosto 2022, ha impugnato il predetto licenziamento ritenendo che Pt_2 lo stesso fosse illegittimo e sfornito di giusta causa, oltre che adottato in violazione delle procedure previste dalla legge;
- con successiva missiva del 12 agosto 2022 parte resistente ha confermato l'intimato licenziamento.
- la resistente non ha versato ai ricorrenti né le competenze di fine rapporto, né la retribuzione del mese di agosto 2022;
- l'inesistenza del licenziamento comminato ai ricorrenti per violazione della procedura sanzionatoria ex art. 7 Statuto dei Lavoratori;
- l'illegittimità del licenziamento per difetto di giusta causa;
Costituitasi, ha contestato tutto quanto ex adverso Controparte_1 rappresentato e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dei ricorrenti al risarcimento dei danni patiti per un totale di euro 1.216.310,00 di cui: euro 129.210,000 a titolo di danni all'immobile di proprietà della resistente derivanti dall'asserita mancata pulizia e manutenzione da parte dei ricorrenti;
euro 389.300,00 a titolo di indennità di occupazione dell'immobile
4 limitrofo a Villa Armony locato ai ricorrenti, comprese le spese fisse sostenute ogni anno, nonché i danni rinvenuti stante le “pessime condizioni” in cui sarebbe stato rilasciato;
euro
6.000,00 per i danni subiti dall'autoveicolo modello Volvo in uso al euro 691.800,00 a Pt_2 titolo di mancata locazione dell'immobile per l'anno 2022.
Conseguentemente, ha così concluso: “accertare e dichiarare infondate tutte le domande spiegate da e nel ricorso in quanto infondate in fatto e Parte_1 Parte_2 in diritto e, per l'effetto, rigettarle integralmente;
in via subordinata - rideterminare le somme eventualmente dovute ai lavoratori e;
in via riconvenzionale - Parte_1 Parte_2 condannare i lavoratori e al risarcimento integrale di tutti i danni Parte_1 Parte_2 patiti dalla società nella misura che verrà determinata in Controparte_1 corso di causa;
- condannare al pagamento della somma di €. 6.000,00 per i danni Parte_2 all'autoveicolo, - con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
A sostegno della domanda, per ciò che rileva in questa sede, parte resistente ha dedotto:
- che in data 03.08.2022, senza alcun preavviso, la e il Parte_3 signor , quali rappresentanti della proprietà, e l'Arch. Persona_1 Persona_2
, si sono recati presso la Villa Armony e giunti sul posto i coniugi
[...] Pt_1
– hanno impedito loro l'accesso nella struttura;
Pt_2
- che la e il signor hanno richiesto Parte_4 Persona_1
l'intervento dei Carabinieri della Stazione di Porto Cervo, grazie ai quali è stato loro permesso di accedere alla struttura. Peraltro, nella giornata del 03.08.2022, le predette
Forze dell'Ordine hanno effettuato due sopralluoghi;
- che la e il signor a seguito Parte_3 Pt_3 Persona_1 dell'accesso si sono resi conto che, benché non fosse in corso alcuna locazione della struttura, alcune parti venivano illegittimamente utilizzate presumibilmente da terzi estranei. In particolare, nella zona benessere venivano riscontrate candele profumate, asciugamani ben disposti sopra i lettini ed altri ripiegati accuratamente pronti per essere utilizzati, mobile fornito di prodotti vari di bellezza;
le restanti zone della Villa, invece, risultavano in totale stato di abbandono e degrado, impianti mal messi, beni e arredi di pregio totalmente deteriorati o danneggiati.
Con memoria integrativa, i ricorrenti hanno contestato le pretese di controparte e hanno aggiunto alle conclusioni già rassegnate le seguenti: “rigettare, in ogni caso, la domanda riconvenzionale svolta da nei confronti dei Sigg.ri Controparte_1 Pt_1
e perché completamente infondata in fatto e in diritto come dedotti in atti
[...] Parte_2 eventualmente riducendo, sino a Euro zero, l'ammontare preteso ex adverso nei rigorosi limiti
5 in cui sarà fornita la prova della relativa debenza. Con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso forfettario ed accessori di legge”.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante escussione testi e CTU.
Così sinteticamente riassunti i fatti di causa, il giudice osserva quanto segue.
Ai sensi dell'art. 7 l. 300/1970, “il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa…i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale, non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa”. La procedura prescritta dalla legge, dunque, prevede la contestazione dell'addebito da parte datoriale, un termine a difesa di cinque giorni per il lavoratore e la determinazione finale del datore di lavoro.
Nel caso in esame risulta documentalmente provato che con raccomandata a/r del
7.8.2022 (vedi doc. 4 e 9 ricorrenti) parte datoriale, dopo aver contestato una serie di inadempimenti ai ricorrenti, ha intimato loro il licenziamento. L'irrogazione della sanzione si evince chiaramente dalle parole delle suddette lettere, le quali si concludono allo stesso modo:
“Le condotte da Lei poste in essere sono talmente gravi da non permettere la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di lavoro, essendosi irrimediabilmente interrotto il rapporto fiduciario. Il licenziamento ha effetto immediato e la invitiamo pertanto a ritirare i suoi effetti personali dall'immobile da lei occupato.”
Tale condotta viola le sopra richiamate disposizioni di legge concernenti le regole procedurali a tutela del lavoratore. La giurisprudenza è infatti consolidata nell'affermare che nel licenziamento disciplinare la contestazione dell'addebito e la comminatoria del licenziamento possono essere contenute nel medesimo atto, in mancanza di disposizioni che vietino tali modalità di esercizio dei poteri del datore di lavoro, se viene concesso al lavoratore il termine di legge di cinque giorni per fornire le proprie discolpe e viene precisato che, qualora egli non si avvalga di tale possibilità, il rapporto di lavoro si intenderà risolto senza ulteriore preavviso dal giorno successivo alla scadenza del termine. Pertanto, la comminatoria del licenziamento contestuale alla contestazione dell'addebito giammai può essere intimata con effetto immediato, in tal modo sopprimendo di fatto del tutto il termine fissato per la difesa del lavoratore incolpato, termine che, del resto, neppure può essere disposto, in sostanza, soltanto al fine di una ipotetica revoca di un licenziamento comunque già efficace (cfr. Cass. 15050/2007
e 12127/2012).
Nel caso in esame, invece, il licenziamento è stato irrogato – e quindi è divenuto efficace
- contestualmente alla contestazione degli addebiti, senza che i lavoratori fossero avvisati che,
6 in caso di mancata presentazione di giustificazioni nel termine di cinque giorni, il licenziamento sarebbe divenuto efficace. Non sanano la violazione procedurale riscontrata, le successive lettere di licenziamento inviate dalla resistente ai lavoratori dopo che le erano pervenute le lettere con cui la e il hanno impugnato, senza addurre alcuna giustificazione in Pt_1 Pt_2 relazione agli addebiti contestati, il licenziamento.
La violazione procedurale riscontrata rende il licenziamento inefficace.
Oltre alla violazione dell'art. 7 l. 300/1970, i ricorrenti hanno lamentato l'omissione della contestazione dell'addebito da cui deriverebbe l'inesistenza dell'intero procedimento, con conseguente applicazione della tutela prevista per il licenziamento ingiustificato.
Ebbene, dalle lettere di licenziamento risulta inequivocabilmente che parte datoriale abbia contestato una serie di inadempimenti ai due lavoratori riscontrati a seguito dell'accesso avvenuto il 3.8.2022. Conseguentemente la doglianza dei ricorrenti è infondata.
Il rigetto della domanda principale dei ricorrenti impone di vagliare la sussistenza della illegittimità del licenziamento per assenza di giusta causa.
Nel caso di licenziamento per giusta causa, l'accertamento della sussistenza di tale presupposto fondante il recesso, il cui onere probatorio grava sul datore di lavoro, deve essere condotto non con riferimento ai fatti astrattamente considerati, ma con riguardo agli aspetti concreti degli stessi, così che le mancanze del dipendente siano valutate non solo per il loro contenuto oggettivo, ma anche per la loro portata soggettiva. In tal senso, è necessario considerare le circostanze in cui le condotte sono state poste in essere, le modalità, gli effetti delle stesse, nonché l'intensità dell'elemento intenzionale, tenuto conto anche della qualità del singolo rapporto intercorso tra le parti e del grado del vincolo di fiducia proprio dello specifico rapporto di lavoro. Analizzati tali elementi, va poi valutata, non in astratto bensì con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto, la proporzionalità della sanzione irrogata, tenuto conto dell'intensità dell'elemento intenzionale, del danno arrecato al datore di lavoro, del grado di affidamento richiesto dalle mansioni svolte dal dipendente.
Parte resistente, a fondamento del licenziamento, ha contestato: l'utilizzo della zona benessere all'insaputa e senza il consenso della proprietà; che l'immobile si trovasse in stato di abbandono e degrado con riguardo sia alla struttura che agli apparati e agli impianti;
l'utilizzo illegittimo dell'autovettura Volvo, targata DM276CG. Solo nei confronti del ha contestato Pt_2 anche una minaccia a mezzo di cesoie che il medesimo avrebbe fatto ai danni di Pt_4
e di il 3.8.2022.
[...] Persona_1
Quanto alla prima contestazione, dall'istruttoria espletata non è emerso nulla di quanto contestato. Il teste di parte ricorrente ha riferito rispondendo al capitolo 14: Testimone_1
7 “E' vero quel giorno la zona benessere era attiva”. Gli altri testi escussi di parte ricorrente non erano presenti il 3.8.2022, quindi nulla hanno potuto riferire di rilevante.
Appare evidente che l'affermazione sopra riportata del non sia idonea a provare Tes_1 la contestazione secondo cui i ricorrenti avrebbero utilizzato la zona benessere all'insaputa e senza il consenso della proprietà. Quanto riferito dal comprova l'operatività della zona Tes_1 benessere, circostanza che conferma l'adempimento delle proprie mansioni da parte della la quale in piena stagione curava l'area benessere in modo che potesse essere pronta Pt_1 all'uso. Conseguentemente, la doglianza è infondata.
Quanto alla seconda contestazione concernente lo stato di abbandono e degrado in cui versava l'immobile, vanno fatte alcune premesse. Dei cinque testi escussi di parte resistente, la parte su cui gravava l'onere di provare la giusta causa del licenziamento, solo due erano presenti il giorno del 3.8.2022, ovverosia e l'architetto . Testimone_1 Persona_2
Per_ Tuttavia, parte resistente ha rinunciato ad escutere l'architetto su tutti i capitoli rilevanti al fine di dimostrare lo stato della Villa al momento dell'accesso con i Carabinieri, nonostante fosse il suo unico teste presente in tale momento e nonostante fosse un professionista in grado di riferire sullo stato dei luoghi.
Premesso ciò, il teste , manutentore dipendente della società Testimone_1 resistente da agosto 2022, arrivato presso la villa la sera del 3.8.2022, come da lui stesso dichiarato, ha confermato tutti i capitoli di prova rilevanti a provare lo stato in cui si trovava la
Villa, ovverosia quelli n. 14, 15 e dal 19 al 28. In particolare, egli, rispondendo al cap. 15 (“vero che alla data 03.08.2022, Villa Armony era in stato di abbandono e degrado, i beni e gli arredi di pregio, sia nelle camere che nelle zone comuni erano totalmente deteriorati o danneggiati
(si mostri all. 10.1 del doc. 10)”) ha dichiarato “E' vero, riconosco lo stato dei luoghi e di abbandono dell'immobile nelle foto che mi vengono mostrate (all. 10.1 del doc. 10) parte A zip;
riconosco i lavori che io ho fatto di ripristino (foto dietro piscina, prima e dopo); scala degli appartamenti del personale in stato di abbandono;
le aiuole erano tutte abbandonate con miscuglio di piante;
le siepi erano cresciute a dismisura;
le pareti della struttura abbandonate;
la cucina la abbiamo tutta ripulita perché piena di escrementi;
abbiamo fatto ritocchi all'interno della hall e nella spa;
l'ufficio a fianco alla mensa è stato rifatto;
riconosco nelle foto gli arredi tutti rovinati (all. 10.1 parte b);ADR) prima dell' agosto 2022 non ero mai stato nella villa.”.
Rispondendo al capitolo 23 (“vero che alla data del 13.08.2022, all'interno della Villa
Armony, gli oggetti d'uso e il mobilio della struttura, di elevato valore e pregio, erano sporchi
e deteriorati e sono stati parzialmente ripristinati dalla società G.A.S. S.r.l., dopo il rilascio di
8 Villa Armony da parte dei lavoratori – del 13.08.2022 (si mostri all. 10.1 del doc. Pt_1 Pt_2
10)”), ha dichiarato: “E' vera la circostanza io stesso ho effettuato il ripristino, Tes_1 riconosco il mobilio e gli arredi nelle foto che mi vengono mostrate (all. 10.1 del doc. 10 parte
b e c) nelle foto c'è il prima e dopo il ripristino”.
Rispondendo al capitolo 26 (“vero che alla data del 13.08.2022, all'interno della Villa
Armony, nella cucina e nei locali di servizio (dispense etc) le stoviglie erano sporche e disordinate, con numerosi insetti morti e tracce di escrementi di piccoli animali, mentre la dispensa era piena di alimenti scaduti e/o maleodoranti (si mostrino all. 10 – doc. da 14 a
20)”), ha dichiarato: “E' vero ne ho conoscenza diretta io stesso ho svuotato i freezer Tes_1 con carne scaduta.”.
Rispondendo al capitolo 28 (“vero che alla data del 13.08.2022, all'interno della Villa
Armony, le camere si trovavano in pessime condizioni di pulizia e manutenzione ordinaria, era presente umidità e muffa, i legnami e delle parti lignee in generale erano degradate (si mostri all. 10.1 del doc. 10)”), ha dichiarato: “è vera la circostanza ne ho conoscenza diretta;
Tes_1
ADR)- gli appartamenti di giù erano tutti pieni di muffa;
negli appartamenti di sopra ho rifatto tutti i legni delle ringhiere;
negli appartamenti di sopra ho fatto ritocchi perché mancava intonaco;
ho fatto ritocchi nelle spa;
nelle camere da letto c'era odore di muffa perché non arieggiate”.
Il teste di parte resistente, elettricista che si è recato per la prima Testimone_2 volta nella Villa l'11.8.2022 per fare un controllo degli impianti elettrici e di videosorveglianza e che per tale ragione ha potuto visionare la maggior parte degli spazi interni ed esterni dell'immobile, rispondendo al capitolo 15 sopra richiamato ha dichiarato: “io l'11 agosto 2022 ho visto le plafoniere che erano un po' rovinate e rugginose. Girando per la villa ho visto materiali accatastati alla rinfusa. C'era attrezzatura da giardino all'esterno, in un punto non riparato e quindi erano un po' rovinata.”.
rispondendo al capitolo 20 (“vero che la società G.A.S. S.r.l., dopo il rilascio Tes_2 di Villa Armony da parte dei lavoratori – del 13.08.2022, ha provveduto ad Pt_1 Pt_2 effettuare la pulizia sistemazione e riparazione degli attrezzi da lavoro e, ove possibile, dei materiali e prodotti e che parte delle attrezzature e dei prodotti, inutilizzabili a causa dell'incuria, sono stati destinati alla dismissione (si mostri all. 10.1 del doc. 10)”), ha dichiarato: “è vero. lo so perché ho visto il container in cui veniva gettato il materiale non recuperabile. Anche io ci ho buttato del materiale. Posso dire che alla villa indicativamente ci sono riandato il 16 agosto. ADR: nel container ho visto vari materiali. C'erano rottami di ferro, qualche mobile, chestpoint (per wifi).”. Inoltre, ha riferito di aver visto mucchi di alberi e piante
9 che venivano ripuliti e più di un giardiniere a lavorare. Ha anche confermato le circostanze di cui al capitolo 24, secondo cui la società resistente, dopo il rilascio di Villa Armony da parte dei lavoratori e del 13.08.2022, ha provveduto a ripristinare gli infissi e i Pt_1 Pt_2 serramenti, scartavetrando il legno e ripulendolo da impurità e muffa, e di cui al capitolo 25, secondo cui i locali magazzini, situati nei piani interrati, erano sporchi, con la presenza di escrementi di insetti e/o piccoli animali.
Il teste , consulente di parte ricorrente, ha dichiarato di essere Testimone_3 entrato nella Villa per la prima volta il 19/20 agosto 2022 e ha confermato di aver trovato l'immobile in stato di degrado e abbandono, richiamando la consulenza di parte in atti da egli redatta.
Il teste ha riferito esclusivamente de relato, pertanto, si ritengono Testimone_4 irrilevanti le sue dichiarazioni.
Passando alle testimonianze rese dai testi di parte ricorrente, va valorizzata quella del teste il quale ha dichiarato di essere presente nella Villa la mattina del Testimone_5
3.8.2022 intorno alle 11:30, prima dell'arrivo dei Carabinieri. Il sentito a prova contraria Tes_5 diretta, rispondendo al seguente capitolo 15 di parte resistente (“vero che alla data 03.08.2022,
Villa Armony era in stato di abbandono e degrado, i beni e gli arredi di pregio, sia nelle camere che nelle zone comuni erano totalmente deteriorati o danneggiati”), ha dichiarato: “preciso che vi erano delle aree già pronte ed altre in preparazione;
riconosco la zona manutenzione nelle foto che mi vengono esibite (all.10.1 parte a), ma non era come nella foto ma più in ordine, le piscine erano piene e non come nella foto n. 9; gli impianti nella foto n. 18 rappresentano impianti vecchi;
riconosco nella foto n. 21 lo scantinato ma è sempre stato così, c'era umidità perenne e muffa e non erano agibili;
riconosco lo stato dei luoghi nella foto n. 40 e 66 e 67; per le altre foto non posso confermare;
per l'allegato 10.1 parte b riconosco lo stato dei luoghi nelle foto n. 17 e 18 ,21 che riproduce il divano, n. 49, 50 55, 56, 57,61 che ricordo che la mi aveva detto che Roma ci aveva chiesto dei preventivi sulle manutenzioni dei Pt_1 serramenti e tinteggiature varie, ma la proprietà non voleva spendere e si sarebbe arrangiata diversamente e perché la villa non era stata più affittata. Riconosco lo stato dei luoghi nella foto n. 74, 90,105, (tappi di ispezione della fognatura), non ricordo il resto delle foto. Dell'all.
10.1 parte c) riconosco lo stato dei luoghi nelle foto 1,5,6,7,8,9,10,11,16,17, 97, 98, 99, 103; nella foto n. 127 e 128 che riproduce l'ingresso della dependance e la terrazza riconosco la voliera…; non riconosco lo stato dei luoghi nelle restanti foto.”.
Il rispondendo al capitolo 21 di parte resistente (“vero che alla data del Tes_5
13.08.2022, all'interno della Villa Armony, il verde era in totale stato di abbandono, le essenze
10 arboree e le siepi erano cresciute in maniere abnorme sulle pareti esterne, causando la rovina degli intonaci”) ha dichiarato: “non mi risulta, il 3/8 buona parte non era così salvo la zona di una delle pareti della casa che la proprietà voleva tenere sempre in maniera naturale senza essere eseguita la manutenzione;
la circostanza mi è stata riferita dal anche negli anni Pt_2 precedenti era tenuta nello stesso modo”.
Dall'istruttoria ora ripercorsa, si ritiene che non sia stata raggiunta la prova della sussistenza della giusta causa di licenziamento relativamente alla seconda contestazione.
Innanzitutto, va evidenziato che solo il teste , dipendente della società resistente, era Tes_1 presente il giorno 3.8.2022. Le dichiarazioni dei testi e , il primo recatosi Tes_2 Tes_3 presso la villa l'11.8.2022 e il secondo il 19/20 agosto 2022, non possono ritenersi decisive, in quanto durante il notevole lasso di tempo trascorso tra il giorno della contestazione e l'accesso del e del , lo stato dei luoghi è stato certamente immutato. È lo stesso Tes_2 Tes_3
a riferire che al momento del suo ingresso nella Villa (l'11.8.2022) vi erano dei Tes_2 giardinieri a lavorare, che c'era un container in cui veniva gettato il materiale non recuperabile e che qualcuno scartavetrava e grattava.
Inoltre, la testimonianza del è in buona parte contrastata dalle dichiarazioni del Tes_1
l'unico altro teste presente nella Villa il 3.8.2022, il quale non ha riconosciuto la maggior Tes_5 parte delle foto mostrategli. Foto scattate dal teste , il quale ha dichiarato di averle fatte Tes_1 due giorni dopo l'evento dell'accesso con i Carabinieri, quindi rappresentanti lo stato dei luoghi due giorni dopo l'accesso alla Villa e non quello presente il 3.8.2022.
La bontà delle dichiarazioni del non si ritiene inficiata dal fatto che tra le oltre Tes_5 cento foto sottopostegli, dieci di esse siano state confuse rispetto al momento in cui sono state scattate. Particolarmente rilevanti, invece, appaiono le sue dichiarazioni (del rispetto al Tes_5 fatto che la zona manutenzione era più in ordine rispetto a quella rappresentata nelle foto;
che le piscine erano piene e non come nelle foto;
che gli impianti nella foto n. 18 rappresentano impianti vecchi;
che lo scantinato rappresentato nella foto n. 21 è sempre stato così, con umidità perenne e muffa e non era agibile.
Tali affermazioni possono ritenersi pienamente attendibili, in quanto provenienti da un teste disinteressato. Alcun rilievo, infatti, assume la circostanza, riferita dallo stesso per Tes_5 cui nel giugno del 2024 , tecnico di fiducia della resistente, ha comunicato al Testimone_4 di aver speso euro 10.000,00 per ripristinare e mettere in funzione gli impianti installati Tes_5 dalla ditta di quest'ultimo nel 2021, in quanto, a dire del , il lavoro non era stato eseguito Tes_4
a regola d'arte. È evidente che in assenza della prova dell'esistenza di un contenzioso, tale circostanza non è sufficiente neppure ad instillare un sospetto sulla credibilità del teste.
11 In conclusione, si ritiene che le affermazioni del teste non siano sufficienti a Tes_1 provare da sole la sussistenza della giusta causa di licenziamento, in parte perché non riscontrate da alcun altro teste – alla testimonianza dell'altro teste presente al sopralluogo del 3.8.2022, Per_ ovverosia l'arch. , parte resistente ha rinunciato – in parte alla luce di quanto riferito dal teste di parte ricorrente. Tes_5
Quanto alla terza contestazione concernente l'uso illegittimo dell'autovettura Volvo e la sua assenza all'interno della villa, va evidenziato che con mail del 19 ottobre 2021 prodotta in atti (vedasi doc. 40) la ha avvisato il Dott. , all'epoca amministratore della Pt_1 Tes_6 società, del fatto che la sera precedente il aveva avuto un incidente e che l'auto era stata Pt_2 trasportata dal carro attrezzi presso un'officina nelle vicinanze del luogo del sinistro. Tale prova documentale, tenuto anche conto del fatto che non c'è stata alcuna contestazione su tale circostanza, dimostra che la società resistente era al corrente sin dall'ottobre 2021 di dove fosse l'auto e del motivo per cui si trovasse in officina, con la conseguenza che la contestazione è tardiva rispetto alla doglianza dell'uso illegittimo, poiché avvenuta a circa dieci mesi di distanza, e infondata relativamente alla doglianza che l'auto non fosse presente nella villa, essendone la società resistente pienamente consapevole.
Quanto alla contestazione mossa al solo di aver minacciato il 3.8.2022 i Pt_2 rappresentanti della società con delle cesoie, va evidenziato che alcun riscontro è emerso dall'istruttoria espletata in relazione alla suddetta asserita circostanza, la quale non viene menzionata nemmeno nel verbale di sopralluogo dei Carabinieri, con la conseguenza che anche tale contestazione è da ritenersi infondata.
Alla luce delle sopra esposte ragioni, dunque, va dichiarata l'illegittimità del licenziamento. Atteso che i ricorrenti sono stati assunti prima del 7 marzo 2015 trova applicazione la tutela prescritta dall'art. 8 l. 604/1966 che prescrive che quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità di importo compreso tra un minimo di
2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti. La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro. Tenuto conto dell'anzianità di servizio (oltre dieci anni) e del fatto che il datore di
12 lavoro occupa meno di quindici dipendenti, salvo che la resistente non riassuma i ricorrenti entro tre giorni, quest'ultima va condannata al risarcimento del danno mediante versamento in favore dei lavoratori dell'importo pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dalla data del licenziamento al saldo, ai sensi dell'art. 429 ultimo comma c.p.c.
I lavoratori hanno altresì diritto alla corresponsione dell'indennità di preavviso quantificata in euro 6.588,77 per la e in euro 4.518,43 per il come da conteggi Pt_1 Pt_2 depositati e non specificamente contestati da controparte.
Per ciò che concerne la domanda di riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori da parte della va rilevato che ai fini dell'accertamento dello svolgimento di Pt_1 mansioni superiori, la giurisprudenza è consolidata nell'affermare che il lavoratore deve provare: che il datore di lavoro, col conferimento delle mansioni superiori di cui si chieda consolidamento, abbia inteso fronteggiare un'esigenza organizzativa non meramente contingente, utilizzando in modo stabile e duraturo le maggiori capacità del dipendente con inferiore qualifica (cfr. Cass. 4496/1997; conf. Cass. n.18122 del 21 agosto 2014); che l'assegnazione sia stata piena, che abbia, cioè, comportato l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia e dell'iniziativa proprie della qualifica rivendicata. Il giudice deve quindi procedere in tre fasi successive, accertando in primo luogo le attività lavorative in concreto svolte, individuando poi le qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo e, infine, raffrontando i risultati della prima indagine con i testi normativi individuati nella seconda (cfr.
Cass. n. 19986 del 23.9.2014; Cass. 8589/2015; Cass. n. 4285 del 4.3.2016; Cass. n. 6496 del
4 aprile 2016).
Dall'istruttoria espletata si ritiene che non sia stata raggiunta la prova che la Pt_1 abbia svolto mansioni superiori in modo stabile e duraturo. I testi escussi, infatti, hanno saputo riferire solo su periodi brevi rispetto all'intero periodo 2008-2022 in cui la lavoratrice ha sostenuto l'esecuzione di mansioni superiori. La teste ha potuto riferire Testimone_7 solo relativamente a un mese dell'anno 2011 o 2012, quando ella è stata assunta presso la villa.
La teste ha riferito di aver lavorato presso villa Armony solo nella Testimone_8 stagione 2009 e di aver frequentato la villa anche negli anni successivi fino al 2022 in quanto collaborava con una agenzia di pulizie. Tuttavia, non ha saputo quantificare le volte che dal
2010 al 2022 è andata nella villa, “non posso quantificare le volte in cui mi sono recata”, conseguentemente nemmeno tale testimonianza si ritiene sufficiente ad assolvere l'onere probatorio gravante sulla lavoratrice.
13 Medesimo discorso vale per la teste escussa all'udienza del Testimone_9
12.6.2024, la quale ha saputo riferire solo in merito agli anni 2018 e 2019.
Altrettanto insufficienti a fini probatori si ritengono le dichiarazioni del teste
[...]
il quale ha riferito che nel corso degli anni, dal 2012 al 2022, si è recato presso la villa Tes_10 per svolgere attività di ristrutturazione non più di venti giorni l'anno (“nell'anno capitava di andarci anche 20 giorni”). Tale arco temporale, cioè venti giorni l'anno, non si ritiene sufficiente a dimostrare lo svolgimento stabile e continuo delle mansioni superiori.
In virtù delle sopra esposte ragioni, dunque, la domanda della di riconoscimento Pt_1 dello svolgimento di mansioni superiori non può trovare accoglimento.
Per ciò che concerne la domanda dei ricorrenti afferente al pagamento delle spettanze di fine rapporto, va osservato che, relativamente alla contestazione della resistente riguardante la mancata annotazione nella giornaliera delle ferie godute da parte dei ricorrenti, non è stata fornita alcuna prova a riscontro. Viceversa, a differenza di quanto sostenuto da parte datoriale
– secondo cui la non avrebbe fruito nemmeno di un giorno di ferie a novembre 2021 e Pt_1 avrebbe goduto di soli nove giorni di ferie a dicembre 2021 - dalle buste paga della lavoratrice di novembre e dicembre 2021 risulta che, come da direttive del dott. (vedi all. 13 Tes_6 resistente), amministratore di , la lavoratrice è stata in ferie per un Controparte_1 totale di 271 ore (119 ore a novembre e 152 ore a dicembre 2021).
Quanto all'eccezione di secondo cui avrebbe anticipato nel Controparte_1
2014 una quota del TFR alla pari a euro 9.650,00, va rilevato che essa è fondata, così Pt_1 come risulta dalla C.U. 2023 in base alla quale alla è dovuta a titolo di TFR la somma Pt_1 di euro 53.000,98 e non di euro 60.390,81.
Alla luce di quanto sopra esposto, parte resistente va condannata al pagamento in favore della delle seguenti somme: euro 53.000,98 a titolo di TFR, euro 9.313,49 per permessi Pt_1 non goduti, euro 17.886,33 per ferie non godute, rateo di 13^ pari a euro 2.220,53, oltre alla retribuzione maturata nel mese di agosto 2022 sino al licenziamento, pari a euro 1.024,72, per un totale complessivo di uro 83.446,05.
Relativamente alle spettanze di fine rapporto del risultanti dai conteggi in atti, in Pt_2 assenza di specifica contestazione, parte resistente va condannata al pagamento in favore di quest'ultimo delle seguenti somme: 34.645,43 a titolo di TFR (così come risulta dalla C.U.
2023 in atti), euro 6.786,00 per permessi non goduti, euro 9.287,88 per ferie non godute, rateo di 13^ pari a euro 1.522,01, oltre alla retribuzione maturata nel mese di agosto 2022 sino al licenziamento, pari a euro 702,37, per un totale complessivo di euro 52.943,69.
14 Passando all'esame della domanda riconvenzionale avanzata da parte resistente, in relazione a quella di risarcimento dei danni per la somma di euro 129.210,00 derivati all'immobile dalla mancata manutenzione, va evidenziato che principio consolidato è quello secondo cui grava sulla parte che agisce l'onere di provare non solo l'esistenza dei lavori eseguiti e i relativi costi sostenuti, ma anche la necessità degli stessi in diretta conseguenzialità con la condotta della controparte. Nel caso di specie, è lo stesso CTU a premettere che gli eventi di causa risalgono a più di due anni fa e nel frattempo lo stato dei luoghi è stato modificato da interventi di manutenzione e ripristino che hanno modificato lo stesso, tanto da impedire una valutazione puntuale e un esame obiettivo della causa e dell'entità dei danni subiti dall'immobile, dagli arredi e dalle attrezzature di proprietà della convenuta. Tale circostanza evidentemente non è di poco conto, in quanto non consente un esame diretto da parte del consulente, il quale si è dovuto basare esclusivamente su materiale fotografico e video, tra l'altro neppure confermato in modo univoco da parte dei testi escussi. Il teste Testimone_5
ritenuto il più attendibile in quanto presente il giorno del sopralluogo da cui è scaturito
[...] il licenziamento e, inoltre, totalmente disinteressato, ha riconosciuto solo alcune delle foto mostrategli. Per tale ragione, al fine di poter ritenere raggiunta la prova dei danni asseritamente sofferti, parte resistente avrebbe dovuto produrre qualcosa di più, ovverosia le fatture comprovanti i costi sostenuti per il ripristino dei luoghi. Tale mancanza esclude che si possa ritenere assolto l'onere probatorio gravante sulla parte, con la conseguenza che la domanda di risarcimento per i danni subiti a causa della mancata manutenzione non può trovare accoglimento.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno pari a euro 389.300,00, di cui euro
303.000,00 dovuto a titolo di indennità di occupazione dell'immobile limitrofo a Villa Armony messo a disposizione dei ricorrenti sin dal mese di ottobre 2008, euro 84.000,00 per spese fisse ed euro 5.000,00 per i danni asseritamente presenti nell'immobile quando i ricorrenti lo hanno rilasciato, va osservato che parte resistente non ha provato l'esistenza di un accordo circa la debenza di una indennità di occupazione, anzi il doc. 50 sconfessa tale affermazione. Tale documento contiene una autocertificazione inviata al Comune di Arzachena dal dott. , Tes_6
Amministratore Unico della in cui quest'ultimo, nel mese di Controparte_1 giugno 2019, ha dichiarato che la predetta società aveva messo a disposizione a titolo gratuito l'immobile sito in Arzachena località Monti Tundi, individuato al Catasto al foglio 35, Mappale
2, sub 3 a favore della quale dipendente della società. Quanto alle spese fisse e agli Pt_1 asseriti danni presenti nell'immobile al momento del rilascio, nulla è stato prodotto da parte
15 resistente al fine di consentire l'accertamento della fondatezza della pretesa, con la conseguenza che la domanda va rigettata.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno quantificato in euro 6.000,00 subito dall'autoveicolo modello Volvo in uso al a seguito di incidente verificatosi nell'ottobre Pt_2
2021, va osservato che l'auto, per stessa ammissione di parte resistente - la quale ha richiesto alla compagnia di assicurazione l'invio del certificato assicurativo relativo al periodo luglio
2021/luglio 2022 – era assicurata con la compagnia Quest'ultima Controparte_2 non ha ottemperato all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. della quietanza di pagamento, al contempo, però, la società resistente non ha contestato il mancato pagamento a titolo di risarcimento. Tale mancata contestazione, unitamente alla circostanza che l'auto fosse assicurata, consentono di presumere l'avvenuto pagamento da parte della compagnia assicuratrice. Conseguentemente, la domanda di risarcimento del danno quantificato in euro
6.000,00 subito dall'autoveicolo modello Volvo in uso al non può trovare accoglimento. Pt_2
Quanto alla domanda di risarcimento del danno per euro 691.800,00 a titolo di mancata locazione di Villa Armony per l'anno 2022 per fatto e colpa dei ricorrenti, va evidenziato che dalle chat prodotte dalla intercorse tra lei e la principessa tra maggio Pt_1 Parte_4
e luglio 2022 (doc. 13 ricorrente, pagine da 16 a 19) emergono numerosi contatti tra la Pt_1
e varie agenzie immobiliari, le quali più volte hanno dimostrato interesse per la locazione della villa chiedendo se vi fosse disponibilità. Tali richieste non si sono mai concretizzate per scelte personali dei clienti, senza che mai sia emersa come causa una scarsa manutenzione dell'immobile. Tale documentazione, in assenza di una prova diversa che avrebbe dovuto fornire parte resistente, ad esempio mediante l'escussione come testi degli agenti immobiliari di cui alle chat in atti, esclude che la mancata locazione possa essere addebitata a colpe dei ricorrenti, con la conseguenza che anche tale domanda di risarcimento va rigettata.
In conclusione, va dichiarato illegittimo il licenziamento irrogato ai ricorrenti per mancanza di giusta causa, con tutte le conseguenze di legge che ne discendono, e vanno rigettate la domanda della di riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori e la Pt_1 domanda riconvenzionale di risarcimento del danno.
Quanto alle spese di lite, atteso il rigetto della domanda della appare equa una Pt_1 loro compensazione al 20%, con condanna della resistente alla rifusione del restante CP_3
80%. Esse saranno liquidate tenuto conto dei parametri di cui al DM 55/2014 con applicazione dello scaglione di valore 1.000.000,00 – 2.000.000,00, in considerazione del valore della domanda riconvenzionale avanzata da parte resistente.
Le spese della CTU sono poste definitivamente a carico di parte resistente.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato da ai Controparte_1 ricorrenti il 7.8.2022 e, per l'effetto, condanna la società resistente a riassumere i ricorrenti entro il termine di tre giorni o, in difetto, a risarcire loro il danno versando a ciascuno un'indennità corrispondente a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali, dal 7.8.2022 al saldo;
2) condanna la resistente al pagamento in favore di dell'ulteriore somma Parte_1 di euro 6.588,77, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali, dal 7.8.2022 al saldo;
3) condanna la resistente al pagamento in favore di dell'ulteriore somma di Parte_2 euro 4.518,43, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali, dal 7.8.2022 al saldo;
4) condanna la resistente al pagamento in favore di della somma di euro Parte_1
83.446,05 a titolo di spettanze di fine rapporto, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali, dal dovuto al saldo;
5) condanna la resistente al pagamento in favore di della somma di euro Parte_2
52.943,69 a titolo di spettanze di fine rapporto, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali, dal dovuto al saldo;
6) rigetta tutte le altre domande avanzate dalle parti;
7) Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti nella misura dell'80%, che liquida per detta frazione in complessivi euro 25.000,00 per esborsi e compensi, oltre rimborso del 15% spese generali, IVA e CPA come per legge, compensando tra le parti il restante 20%;
8) pone definitivamente a carico di parte resistente le spese della CTU liquidate con separato decreto.
Tempio Pausania, 24/10/2025
Il giudice
UG NI
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