Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 08/04/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Song
Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo n. 972/2023 R.G. vertente
TRA
(C.F. c.f. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. , tutti in proprio e in qualità di eredi Parte_4 C.F._4 del defunto , tutti rappresentati e difesi in giudizio dall'Avv. Persona_1
Francesca Caliò (C.F. ), giusta procura rilasciata in calce al ricorso ex art. C.F._5
702 bis c.p.c.;
-ATTORI/RICORRENTI-
CONTRO
Controparte_1
(C.F. e P.I. , quale successore universale dell'
[...] P.IVA_1 [...]
a seguito di fusione per incorporazione di quest'ultima Controparte_2 nell' , in persona del suo legale Controparte_3
1
), giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
C.F._6
-CONVENUTA/RESISTENTE-
Oggetto: risarcimento danni per responsabilità della struttura sanitaria.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 05/12/2024 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato, , Parte_1 Parte_2
e tutti in qualità di eredi del defunto , Parte_3 Parte_4 Persona_1 hanno citato in giudizio l' (nel prosieguo: Controparte_4
, a seguito di fusione per Controparte_5 incorporazione di quest'ultima nell' Controparte_3 al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare la
[...] responsabilità dell' convenuta nella causazione dell'evento morte del sig. Controparte_1 Persona_1
2) Conseguentemente condannare l' al Controparte_1 pagamento in favore dei ricorrenti, nelle loro rispettive qualità come in atti indicate, di tutti i danni, diretti ed indiretti, di qualsiasi natura patrimoniali e non, ivi espressamente compresi danno patrimoniale, biologico, morale ed esistenziale nessuno escluso, sia iure proprio che iure hereditatis, della somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e riv. monetaria dal dì del sinistro e sino all'effettivo ed integrale soddisfo, ed in particolare: a) della somma di € 836.512,00 o della diversa somma che 'Ill.mo Giudicante riterrà congrua e di giustizia a titolo di danno biologico iure hereditatis;
b) della somma ritenuta equa e di giustizia a titolo di danno catastrofale, riconosciuta iure hereditatis in favore dei ricorrenti;
c) della somma a titolo di danno da perdita parentale subito dai sigg. (€ 284.394,30), (323.621,10), (€ Parte_1 Parte_2 Parte_3
107.873,70) e (€ 107.873,70) o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, Parte_5 iure proprio;
d) della somma che l'Ill.mo Giudicante riterrà congrua e di giustizia a titolo di danno patrimoniale
(nelle forme del danno emergente e del lucro cessante) subito dagli odierni ricorrenti;
3) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, nonché della procedura di mediazione, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario”.
A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno esposto quanto di seguito:
2 - di essere, rispettivamente, la moglie convivente, l'unico figlio, l'unica nipote e l'unica nuora del defunto;
Persona_1
- che, in data 21/04/2021 alle ore 16.34 circa, si è recato presso il Pronto Persona_1
Soccorso dell'Ospedale “ di , ove gli è stata rilevata diagnosi di Controparte_1 CP_1
“scompenso cardiaco” e disposto, quindi, ricovero all'U.O. di Geriatria alle ore 1.20 del
22/04/2021;
- che, per come risultante dalla Relazione medico legale necroscopica sulle cause del decesso di redatta su incarico della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Persona_1
Catanzaro, dai periti Prof. Prof. e Dott. , Persona_2 Persona_3 Persona_4 nominati nel procedimento penale R.G.N.R. n. 2121/2021, si legge che: “In tale sede, il paziente si presentava all'esame obiettivo in condizioni generali scarse, seppur in stato di lucidità... Durante degenza veniva espletato Rx torace ..ed effettuato ecocardiogramma da cui si evinceva ipocinesia diffusa con riduzione della frazione di eiezione. Agli esami di laboratorio, in data 22.04, veniva segnalato incremento degli indici miocardici”;
a) che nella giornata del 27/04/21 è stata effettuata consulenza cardiologica che, in virtù di cardiomiopatia dilatativa con frazione di eiezione al 28% ha raccomandato coronarografia con eventuale impianto di ICD e, per tale ragione, il paziente è stato trasferito nella stessa giornata presso l'U.O. di Cardiologia UTIC con emodinamica del P.O. Pugliese”;
b) che in data 30/04/21 è stato effettuato impianto di CRT-D e la procedura è avvenuta senza complicanze;
c) che, in data 01/05/2021, il paziente ha lamentato stipsi, respiro addominale, cute calda e secca ed è stato eseguito ecofast che non ha rilevato versamenti addominali, pleurici né pericardici;
d) che in data 02/05/2021 è segnalato nel diario alle ore 13.05 dispnea con respiro addominale, crepitii inspiratori ed espiratori alti, temperatura 37°C, saturazione di ossigeno 98% con cannule nasali. Il paziente è stato trattato con AS e EL. Alle ore 16.35, il paziente è stato trasferito in UTIC per condizioni gravissime;
e) che è stata quindi espletata consulenza infettivologica che ha valutato sepsi grave con esecuzione di emocoltura in corso. È stata quindi eseguita consulenza chirurgica che non evidenziava urgenze trattabili chirurgicamente, consulenza neurologica che rilevava coinvolgimento neurologico attribuibile a stato ipotensivo da verosimile shok settico. L'urinocoltura eseguita nella giornata del 02/05/2021 è risultata negativa;
3 f) che alle ore 19.32 del 02/05/2021 il paziente presentava improvviso arresto cardiorespiratorio. I sanitari hanno effettuato manovre rianimatorie e hanno segnalato formazioni trombotiche nelle cavità cardiache con assenza di attività. Alle ore 20.10 è stato purtroppo constatato l'exitus”.
- che, nel caso di specie, emerge la responsabilità della struttura ospedaliera coinvolta, poiché la causa dell'ingiusto decesso di è stata accertata essere riconducibile ad una Persona_1
“insufficienza cardio-respiratoria acuta da shock settico in soggetto sottoposto a impianto di ICD (CRT-D) affetto da cardiomiopatia dilatativa con fibrillazione atriale”.
- che i dati clinici ed autoptici hanno indirizzato i consulenti della Procura “verso un quadro di
Shock settico con danno miocardico acuto in soggetto sottoposto a impianto di defibrillatore. Tali risultanze suggeriscono che il paziente abbia contratto in sede ospedaliera una sovrainfezione” ed a concludere che “la diagnosi di shock settico in paziente recentemente sottoposto a impianto di defibrillatore suggerisce la sussistenza di una infezione acquisita in ambito ospedaliero.”;
- che la sepsi è un dato certo che trova riscontro nella documentazione sanitaria, con la conseguenza che dalla ricostruzione dei fatti come sopra esposta, nonché dalla documentazione medica richiamata e dalle risultanze dell'accertamento tecnico irripetibile, ossia esame esterno ed autoptico disposto dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, nell'ambito del proc. Pen.
N. 2121/21 mod. 21, - eseguito in presenza dei C.T.P. incaricati dagli indagati, emergerebbero evidenti profili di responsabilità a carico della struttura sanitaria coinvolta;
- di aver inoltrato atto di diffida e messa in mora nei confronti dell'
[...]
, con p.e.c. del 25/01/2022, al fine di ottenere il Controparte_1 ristoro di tutti i danni, iure hereditatis e iure proprio, diretti ed indiretti, di qualsiasi natura, patiti in conseguenza dei fatti sopra descritti;
- che la suddetta diffida è stata riscontrata in data 26/01/2022 dalla in CP_6 qualità di Broker assicurativo per conto della , richiedendo Controparte_7 CP_1
l'inoltro dei moduli privacy sottoscritti dai ricorrenti e, contestualmente, comunicando che la
“denuncia di sinistro è stata inviata alla compagnia assicuratrice Am Trust Europe Ltd c.a. Divisione Sinistri
... per il prosieguo di propria competenza ed alla quale dovrà essere indirizzata ogni eventuale successiva comunicazione.”.
- che i moduli privacy debitamente compilati e sottoscritti sono stati inoltrati alla compagnia assicuratrice Am Trust Europe Ltd c.a. Divisione Sinistri tramite PEC del 27/01/2022;
4 - che, in seguito, con e-mail del 07/02/2022 sono stati richiesti dalla Compagnia assicuratrice della una serie di documenti, i quali sono stati inoltrati con e-mail del Parte_6
23/02/2022;
- che è seguito un silenzio di oltre tre mesi della sopra citata Compagnia assicurativa, la quale contattata telefonicamente per ottenere aggiornamenti, ha comunicato tramite e-mail del
30/05/2022 di avere incaricato un loro medico fiduciario, il dott. per Persona_5 la redazione di parere per tabulas;
- che, da ultimo, stante l'ulteriore silenzio serbato per altri quattro mesi sia dalla sopra menzionata Compagnia assicurativa che dall' Controparte_5
, è stato esperito il tentativo di mediazione obbligatoria, conclusosi con
[...] esito negativo per assenza delle parti convocate;
- che, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, gli odierni ricorrenti, in qualità di eredi del defunto , hanno deciso di adire l'autorità giudiziaria nei confronti dell' Persona_1 [...]
, al fine di ottenere il giusto Controparte_5 risarcimento per tutti i danni subìti a seguito della morte del loro congiunto avvenuto in data
02/05/2021.
Con comparsa di costituzione e risposta del 05/06/2023, l' Controparte_5
, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito,
[...] chiedendo, in particolare, al Tribunale di Catanzaro di: “1) In via preliminare dichiarare la domanda avversaria inammissibile ai sensi dell'art. 702-ter, comma 2, c.p.c., per mancanza dei presupposti di cui all'art. 702-bis c.p.c., ovvero disporre il mutamento del rito ai sensi dell'art. 702-ter, comma 3, c.p.c., stante il carattere non sommario dell'istruzione richiesta, e fissare l'udienza di cui all'articolo 183 c.p.c.; 2) Ancora in via preliminare, dichiararla inammissibile per indeterminatezza, difetto di allegazione e prova, e così, per l'effetto, respingere la richiesta di nomina di CTU e di acquisizione agli atti del fascicolo del procedimento penale RGNR
n. 2121/2021, trattandosi di indagini esplorative, nonché la richiesta di prova testimoniale perché inconferente;
3) In via subordinata, rigettare la stessa domanda dei ricorrenti siccome totalmente infondata in fatto e in diritto, sia nell'an che nel quantum debeatur;
4) Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Disposto il mutamento del rito da sommario di cognizione ex art. 702 bis e ss. c.p.c. a cognizione piena, acquisito il fascicolo relativo al procedimento penale recante R.G.N.R. n.
2121/2021 del Tribunale di Catanzaro, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183,
5 comma 6, c.p.c. e la causa è stata istruita mediante le sole allegazioni documentali fornite dalle parti.
Espletata l'attività istruttoria, all'udienza del 05/12/2024, la causa è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti mediante deposito di note scritte, assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
2. La domanda di parte attrice è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Innanzitutto, occorre premettere che, con riguardo alle ipotesi di responsabilità sottoposte al nuovo regime introdotto dalla Legge n. 24 del 2017, applicabile al caso di specie trattandosi di evento verificatosi dopo la sua entrata in vigore, seguendo il consolidato l'orientamento della
Suprema Corte si ritiene che “Nell'ipotesi in cui il paziente alleghi di aver subìto danni in conseguenza di una attività svolta dal medico (eventualmente, ma non necessariamente) sulla base di un vincolo di dipendenza con la struttura sanitaria, in esecuzione della prestazione che forma oggetto del rapporto obbligatorio tra quest'ultima e il paziente, tanto la responsabilità della struttura quanto quella del medico vanno qualificate in termini di responsabilità contrattuale: la prima, in quanto conseguente all'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria, che il debitore (la struttura) deve adempiere personalmente (rispondendone ex art. 1218 c.c.) o mediante il personale sanitario (rispondendone ex art. 1228
c.c.); la seconda, in quanto conseguente alla violazione di un obbligo di comportamento fondato sulla buona fede e funzionale a tutelare l'affidamento sorto in capo al paziente in seguito al contatto sociale avuto con il medico, che diviene quindi direttamente responsabile, ex art. 1218 c.c., della violazione di siffatto obbligo” (cfr. Cass. 31 marzo 2015, n. 6438/2015; Cass. 22 settembre 2015, n. 18610/2015; Cass. n. 10050/2022).
In particolare, il rapporto che lega la struttura sanitaria al paziente ha fonte in un contratto obbligatorio atipico (c.d. contratto di «spedalità» o di «assistenza sanitaria») che si perfeziona anche sulla base di fatti concludenti - con la sola accettazione del malato presso la struttura - e che ha ad oggetto l'obbligo della struttura di adempiere sia prestazioni principali di carattere strettamente sanitario sia prestazioni secondarie ed accessorie.
La Corte di cassazione ha, infatti, costantemente inquadrato la responsabilità della struttura sanitaria nella responsabilità contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto (cfr.
Cass. Sez. U. n. 577/2008).
6 Dunque, la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria, per l'inadempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità, va inquadrata nella responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c. e nessun rilievo a tal fine assume il fatto che la struttura, sia essa un ente pubblico o un soggetto di diritto privato, per adempiere le sue prestazioni si avvalga dell'opera di suoi dipendenti o di suoi collaboratori esterni e che la condotta dannosa sia materialmente tenuta da uno di questi soggetti.
Da ciò consegue l'apertura a forme di responsabilità autonome dell'ente, che prescindono dall'accertamento di una condotta negligente dei singoli operatori, e trovano invece la propria fonte nell'inadempimento delle obbligazioni direttamente riferibili all'ente.
Quanto alla natura dell'obbligazione assunta dalla struttura sanitaria e dal professionista, si ritiene che questa costituisca una obbligazione di mezzi, di modo che il mancato raggiungimento del risultato non determina inadempimento.
Nello specifico, l'inadempimento, ovvero l'inesatto adempimento, consiste nell'aver tenuto un comportamento non conforme alla diligenza richiesta, mentre il mancato raggiungimento del risultato può costituire danno consequenziale alla non diligente esecuzione della prestazione ovvero alla colpevole omissione dell'attività sanitaria.
Ne deriva che la colpa medica ricorre in tutte le ipotesi di inosservanza o violazione da parte del sanitario delle specifiche regole cautelari di condotta proprie dell'agente modello del settore specialistico di riferimento.
Pertanto, venendo alla ripartizione dell'onere della prova, l'attore, paziente-creditore danneggiato, deve limitarsi a provare il contratto - o il contatto sociale - e l'aggravamento di una patologia o l'insorgenza di una affezione, allegando l'inadempimento del debitore astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato.
Inoltre, ai fini della risarcibilità del danno ex art. 1223 c.c., in relazione all'art. 1218 c.c., il creditore deve allegare non solo l'altrui inadempimento, ma deve anche allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. n. 5960/2005).
7 La struttura sanitaria e il medico, invece, quali debitori convenuti, sono invece gravati dell'onere di dimostrare il fatto estintivo, costituito dall'avvenuto esatto adempimento - secondo il criterio di diligenza specifica sopra precisato - ovvero a dimostrare che, pur sussistendo inadempimento, esso non sia stato eziologicamente rilevante in ordine al verificarsi del dedotto evento dannoso, ovvero che gli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile a lui non imputabile (cfr. Cass. S.U. n. 13533/01; Cass. S.U. n. 577/2008).
Per quanto concerne l'accertamento del necessario nesso di causalità, la giurisprudenza di legittimità ha, infatti, precisato che, in tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione ex ante - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del «più probabile che non», mentre nel processo penale vige la regola della prova «oltre il ragionevole dubbio».
Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico e della struttura sanitaria, che, essendo il primo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso (cfr. Cass. n. 16123/2010; Cass. S.U. n. 576/2008).
Di qui la necessità di accertare la relazione tra la condotta e l'evento sulla base della regola del
«più probabile che non», che impone di considerare sussistente il nesso causale quando, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si possa ritenere che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto fondate possibilità di evitare il danno, con la precisazione che nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del «più probabile che non», causa del danno (cfr. Cass. n. 3704/2018).
Ciò premesso, in tema di an debeatur, gli odierni attori hanno rappresentato che:
8 1) in data 21/04/2021 alle ore 16.34 circa, si è recato presso il Pronto Persona_1
Soccorso dell'Ospedale “ ” di , ove gli è stata rilevata diagnosi di Controparte_2 CP_1
“scompenso cardiaco” e disposto, quindi, ricovero all'U.O. di Geriatria alle ore 1.20 del
22/04/2021 (v. pag. 1 atto di citazione parte attrice);
2) per come risulta dalla Relazione medico legale necroscopica sulle cause del decesso di redatta su incarico della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Persona_1
Catanzaro dai consulenti tecnici nominati nel procedimento penale R.G.N.R. n. 2121/2021, si legge che: “In tale sede, il paziente si presentava all'esame obiettivo in condizioni generali scarse, seppur in stato di lucidità... Durante degenza veniva espletato Rx torace ..ed effettuato ecocardiogramma da cui si evinceva ipocinesia diffusa con riduzione della frazione di eiezione. Agli esami di laboratorio, in data 22.04, veniva segnalato incremento degli indici miocardici”;
a) che nella giornata del 27/04/21 è stata effettuata consulenza cardiologica che, in virtù di cardiomiopatia dilatativa con frazione di eiezione al 28% ha raccomandato coronarografia con eventuale impianto di ICD e, per tale ragione, il paziente è stato trasferito nella stessa giornata presso l'U.O. di Cardiologia UTIC con emodinamica del P.O. Pugliese”;
b) che in data 30/04/21 è stato effettuato impianto di CRT-D e la procedura è avvenuta senza complicanze;
c) che, in data 01/05/2021, il paziente ha lamentato stipsi, respiro addominale, cute calda e secca ed è stato eseguito ecofast che non ha rilevato versamenti addominali, pleurici né pericardici;
d) che in data 02/05/2021 è segnalato nel diario alle ore 13.05 dispnea con respiro addominale, crepitii inspiratori ed espiratori alti, temperatura 37°C, saturazione di ossigeno 98% con cannule nasali. Il paziente è stato trattato con AS e EL. Alle ore 16.35, il paziente è stato trasferito in UTIC per condizioni gravissime;
e) che è stata quindi espletata consulenza infettivologica che ha valutato sepsi grave con esecuzione di emocoltura in corso. È stata quindi eseguita consulenza chirurgica che non evidenziava urgenze trattabili chirurgicamente, consulenza neurologica che rilevava coinvolgimento neurologico attribuibile a stato ipotensivo da verosimile shok settico. L'urinocoltura eseguita nella giornata del 02/05/2021 è risultata negativa;
f) che alle ore 19.32 del 02/05/2021 il paziente presentava improvviso arresto cardiorespiratorio. I sanitari hanno effettuato manovre rianimatorie e hanno segnalato formazioni trombotiche nelle cavità cardiache con assenza di attività. Alle ore 20.10 è stato purtroppo constatato l'exitus” (v. pag. 2 atto di citazione).
Ciò detto, nel caso in esame, gli aspetti fondamentali che devono essere esaminati riguardano, da un lato la correttezza dell'attività diagnostica svolta dal personale sanitario della struttura
9 sanitaria convenuta e, dall'altro, la sussistenza del nesso causale fra la condotta colposa contestata ai sanitari che ebbero in cura il paziente ed i danni per il cui risarcimento gli attori in qualità di eredi del defunto , agiscono in questa sede. Persona_1
Dall'istruttoria svolta in via esclusivamente documentale, non sono stati riscontrati validi e sufficienti elementi probatori a sostegno della domanda avanzata da parte attrice.
In particolare, in tema di nesso di casualità, dalla relazione medico-legale effettuata da parte dei
Consulenti Tecnici, Prof. Prof. e Dott. , Persona_2 Persona_3 Persona_4 nominati dalla Procura di Catanzaro nel procedimento penale recante R.G.N.G. n. 2121/2021 e acquisito nel presente giudizio, allegata alla memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. di parte attrice, si legge testualmente che: “Al fine di esaminare la vicenda appare opportuna una suddivisione in fasi cliniche”:
1)Con riferimento alla prima fase clinica: “La stessa aveva inizio nel mese di marzo 2021 allorquando all'epoca dei fatti di anni 57, in seguito a peggioramento di sintomatologia dispnoica, associata Persona_1
a comparsa di edema di arti inferiori e cardiopalmo, veniva visitato in data 12/03/2021 dal dott.
, specialista in cardiologia il quale, riscontrava scompenso cardiaco in paziente con Persona_6 cardiopatia dilatativa e fibrillazione atriale di primo riscontro ad esordio non databile, suggerendo ricovero che il paziente differiva. Veniva impostata ottimizzazione di terapia. In data 21.04.2021 alle ore 16.34, per persistenza della sintomatologia nonostante ottimizzazione della terapia farmacologia, si recava Persona_1 al Pronto soccorso del P.O. di ove veniva posta diagnosi di scompenso cardiaco e Controparte_8 CP_1 disposto ricovero alla U.O. di Geriatria alle ore 1.20 del 22.04.2021.
Circa la prima fase, i suddetti CC.TT.UU. hanno così rilevato: “Non emergono condotte censurabili a carico dei sanitari, considerando che lo specialista cardiologo di fiducia diagnosticava correttamente la cardiopatia dilatativa, raccomandando ottimizzazione della terapia farmacologica e suggerendo ricovero.
Circa la condotta dei sanitari del Pronto soccorso in data 21.04.2021 non emergono condotte censurabili, avendo questi effettuato le indagini strumentali e laboratoristiche idonee, ricoverando il paziente correttamente presso l'U.O. di Geriatria del medesimo nosocomio (v. pag. 38-39 Relazione finale CTU, proc. penale
R.G.N.R. n. 2121/2021).
2) con riferimento alla seconda fase clinica: “la stessa aveva inizio con il ricovero del paziente presso l'U.O. di Geriatria del P.O. Pugliese-Ciaccio di in data 22/04/2021. In tale sede il paziente si CP_1 presentava all'esame obiettivo in condizioni generali scarse, seppur in stato di lucidità. In particolare, nella
10 giornata del 27/04/2021, veniva effettuata consulenza cardiologica che, in virtù di cardiomiopatia dilatativa con frazione di eiezione al 28%, raccomandava coronarografia con eventuale impianto di ICD.
Per tale ragione il paziente veniva trasferito nella stessa giornata presso l'U.O. di con Controparte_9 emodinamica del P.O. Pugliese.
Circa la seconda fase clinica:” Non si evincono condotte censurabili a carico dei sanitari dell'U.O. di
Geriatria, avendo questi espletato le indagini strumentali e di laboratorio idonee. Ancora, questi consulenti condividono la scelta di traferire il paziente in unità cardiologica per l'espletamento di coronarografia ed eventuale impianto di ICD per come suggerito in consulenza dallo specialista” (v. pag. 39-40 Relazione finale CTU, proc. penale R.G.N.R. n. 2121/2021).
3) con riferimento alla terza fase clinica: “la stessa aveva inizio in data 27/04/2021con il trasferimento presso l'U.O. di con emodinamica del P.O. Pugliese. All'ingresso il paziente si presentava Controparte_9
“attualmente asintomatico per angor, cardiopalmo e dispnea…MV aspro, MV lievemente ridotto alle basi con fini crepitii…Attività cardiaca aritmica toni parafonici, mal valutabili le pause. Polsi periferici presenti. Edemi perimalleolari. Discromia cutanea e lesioni da stasi ad entrambi gli arti inferiori”. In data 28/04/2021 veniva effettuata coronarografia che non evidenziava lesioni coronariche. In data 30/04/2021 veniva effettuato impianto di CRT-D. La procedura avveniva senza complicanze segnalate nel diario. In data 01/05/2021, il paziente lamentava stipsi, respiro addominale, cute calda e secca. Veniva eseguito ecofast che non rilevava versamenti addominali, pleurici né pericardici. Il paziente veniva trattato con Urbason, AS e Glicerina. In data 02/05/2021 è segnalato nel diario alle ore 13.05 dispnea con respiro addominale, crepitii inspiratori ed espiratori alti, temperatura 37°C, saturazione di ossigeno 98% con cannule nasali. IL paziente veniva trattato con AS e EL. Alle ore 16.35 il paziente veniva traferito in per condizioni gravissime. Veniva CP_9 quindi espletata consulenza infettivologica che valutava sepsi grave con esecuzione di emocoltura in corso, veniva impostata terapia con EM, BA, XI. Veniva quindi eseguita consulenza chirurgica che non evidenziava urgenze trattabili chirurgicamente, consulenza neurologica che rilevava coinvolgimento neurologico attribuibile a stato ipotensivo da verosimile shock settico. L'urinocoltura eseguita nella giornata del
02/05/2021 risultava negativa. Alle ore 19.32 il paziente presentava improvviso arresto cardiorespiratorio. I sanitari effettuavano manovre rianimatorie e segnalavano formazioni trombotiche nelle cavità cardiache con assenza di attività. Alle 20.10 veniva constatato l'exitus.
In relazione alla terza fase clinica, i suddetti consulenti hanno precisato che: “Le procedure di coronarografie e di impianto di defibrillatore effettuate rispettivamente in data 28/04/2021 e 30/04/2021 fossero indicate nel caso di specie. Circa la correttezza delle procedure effettuate, si ritiene che entrambe fossero
11 state eseguite secondo Linee Guida dal punto di vista tecnico. In particolare, all'autopsia, il defibrillatore cardiaco risultava regolarmente in sede cardiaca ed impiantato correttamente. Pertanto, non si evidenziano errori di tipo tecnico, né dalla documentazione clinica né dal dato autoptico. Tuttavia, l'evoluzione clinica e sintomatologica in atti lascia desumere un quadro di sepsi insorto con evoluzione repentina e infausta. Tale dato
è deducibile dalla comparsa di febbre nei giorni successivi alla procedura, ma anche dall'innalzamento degli indici di leucocitosi e procalcitonina e dalle consulenze specialistiche effettuate nella data del 02/05/2021, di cui quella infettivologica dichiarava altresì sepsi grave con necessità di terapia farmacologica empirica consistente in
EM, BA, XI e emocolture. Sebbene in atto non siano presenti gli esiti definitivi della emocoltura del 02/05/2021, i dati clinici e strumentali appaiono dirimenti per la suddetta diagnosi di shock settico, per come dichiarato dagli stessi sanitari anche nella diagnosi finale in cartella clinica” (v. pag. 41-42, Relazione finale CTU, proc. penale R.G.N.R. n. 2121/2021).
Quindi, i consulenti tecnici hanno così concluso: “I dati clinici e autoptici indirizzano questi consulenti verso un quadro di shock settico con danno miocardico acuto in soggetto sottoposto a impianto di defibrillatore.
Tali risultanze suggeriscono che verosimilmente il paziente abbia contratto in sede ospedaliera una sovrainfezione, sebbene, non sia identificabile, con assoluta certezza, la fonte primaria della stessa, tenendo anche conto che trattasi di un soggetto fragile con gravi comorbidità, e quindi con maggiore predisposizione allo sviluppo delle infezioni nosocomiali. Certamente la disamina del caso non consente di individuare attraverso le indagini effettuate, condotte colpose a carico dei sanitari in ambito penalistico, considerando che le terapie effettuate, sia in termini strumentali che farmacologiche erano idonee al caso e che non sono rintracciabili errori né omissioni della cartella.
Per tale ragione si ritiene che il decesso non sia in nesso di causalità con la condotta dei sanitari. [enfasi nell'originale n.d.r.].
Ciò nonostante, la diagnosi di shock settico in paziente recentemente sottoposto a impianto di defibrillatore suggerisce la sussistenza di un'infezione acquisita in ambito ospedaliero a decorso ingravescente in soggetto fragile, che potrebbe essere eventualmente suscettibile di approfondimento in sede civile” (v. pag. 44, Relazione finale
CTU, proc. penale R.G.N.R. n. 2121/2021).
Pertanto, non si ritengono condivisibili gli assunti di parte attrice, secondo i quali: “È stato infatti dimostrato, in via presuntiva e secondo il modello di ricostruzione del nesso causale fondato sul giudizio di probabilità logica, o del più probabile che non, il fatto colposo consistente nell'inadeguata sorveglianza sulla sterilità della struttura ospedaliera, il pregiudizio ovverosia l'infezione nosocomiale contratta dal ed il Per_1 nesso causale tra la condotta omissiva/fatto colposo del personale sanitario ed il danno ovverosia l'exitus.
12 Ne consegue che, il comportamento doveroso che la struttura avrebbe dovuto tenere, avrebbe senz'altro impedito l'evento lesivo ovverosia l'infezione nosocomiale che ha portato all'exitus (v. pag. 6 comparsa conclusionale, parte attrice).
Al riguardo, si osserva che, in tema di nesso di causalità in materia di responsabilità sanitaria, la giurisprudenza recente della Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto:
“L'accertamento del nesso di causalità nella responsabilità sanitaria è improntato alla regola di funzione della preponderanza dell'evidenza (o del "più probabile che non"), la quale, con riguardo al caso in cui, rispetto a uno stesso evento, si pongano un'ipotesi positiva e una complementare ipotesi negativa, impone al giudice di scegliere quella rispetto alla quale le probabilità che la condotta abbia cagionato l'evento risultino maggiori di quelle contrarie, e con riguardo, invece, al caso in cui, in ordine allo stesso evento, si pongano diverse ipotesi alternative, comporta che il giudice dapprima elimini, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili e poi analizzi le rimanenti ipotesi ritenute più probabili, selezionando, infine, quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dalle circostanze di fatto acquisite al processo, in ogni caso esercitando il proprio potere di libero apprezzamento di queste ultime tenendo conto della qualità, quantità, attendibilità e coerenza delle prove disponibili, dalla cui valutazione complessiva trarre il giudizio probabilistico” (cfr. Cass. Ord. 5922/2024).
Ciò premesso, i consulenti tecnici nominati nel procedimento penale recante R.G.N.R n.
2121/2021 del Tribunale di Catanzaro e allegata al presente giudizio, hanno evidenziato che:
“Certamente la disamina del caso non consente di individuare attraverso le indagini effettuate, condotte colpose a carico dei sanitari in ambito penalistico, considerando che le terapie effettuate, sia in termini strumentali che farmacologiche erano idonee al caso e che non sono rintracciabili errori né omissioni della cartella (v. pag. 44,
Relazione finale CTU).
E ancora…: “Verosimilmente il paziente ha contratto in sede ospedaliera una sovrainfezione, sebbene, non sia identificabile, con assoluta certezza, la fonte primaria della stessa, tenendo anche conto che trattasi di un soggetto fragile con gravi comorbidità, e quindi con maggiore predisposizione allo sviluppo delle infezioni nosocomiali (v. pag. 44, Relazione finale CTU).
Pertanto, in ossequio alla regola della “preponderanza dell'evidenza”, questo Tribunale ritiene che l'infezione sviluppata da , a seguito del ricovero di quest'ultimo presso la Persona_1 struttura sanitaria, nonostante sia di natura nosocomiale, non è da ricondurre comunque all'operato dei sanitari dell' convenuta, i quali, al contrario, hanno adottato tutte le CP_5
13 precauzioni del caso specifico e hanno agito in conformità delle “linee guida” della scienza medica vigenti al momento del ricovero.
Di conseguenza, non si rinviene il nesso di causalità indispensabile ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'Azienda ospedaliera convenuta, tra la condotta dei sanitari e l'insorgere dell'infezione contratta dal , con conseguente esclusione di una oggettiva Persona_1 responsabilità della struttura sanitaria e, quindi, di una qualsiasi richiesta di risarcimento dei danni in capo alla suddetta . Controparte_1
Né tantomeno gli odierni attori hanno allegato nel presente giudizio ulteriore documentazione medica o richiesto mezzi di prova, al fine di contrastare quanto affermato dai consulenti tecnici nella perizia espletata nel procedimento penale sopra citato, dalla quale si possano evincere, in maniera chiara e sufficiente, eventuali profili di responsabilità a carico dei sanitari dell' CP_5 convenuta.
Si precisa, inoltre, che la CTU, pur richiesta dagli attori, non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 c.c.,
e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle a carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (cfr. Cass. n. 19631/2020, proprio in materia di responsabilità della struttura sanitaria, e Cass. 06/12/2019, n. 31886).
Ne consegue che la mancanza della prova raggiunta in ordine all'an debeatur, con specifico riferimento al nesso causale tra l'exitus e la condotta tenuta dei sanitari operanti presso l'Azienda ospedaliera convenuta, rende superfluo l'esame in merito al “quantum debeatur”, con rigetto integrale della domanda degli odierni attori.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, scaglione come da valore della causa,
(individuato in quello di valore indeterminabile da € 26.001 ad € 52.000 sulla scorta del decisum).
P.Q.M.
14 Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- Rigetta la domanda formulata da , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e in qualità di eredi del defunto , nei confronti Parte_4 Persona_1 dell' , in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore;
- Condanna , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 in qualità di eredi del defunto e in solido fra loro, alla rifusione delle Persona_1 spese di lite in favore dell' Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, che si liquidano in
[...] complessivi € 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA nella misura prevista dalla normativa vigente.
Catanzaro, lì 8 aprile 2025 Il Giudice
dott.ssa Song Damiani
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