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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 15/01/2026, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 400/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 12/09/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AMALFI FABRIZIO, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
SIRCHIA GIOVANNI, Giudice
in data 12/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3782/2022 depositato il 05/07/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Trapani - Via F.manzo 8 91100 Trapani TP
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Resistente_1. S.a.s. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Domicilio Difensore
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 187/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TRAPANI sez. 1 e pubblicata il 26/04/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY9064A02088 IVA-ALTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.3782/2022 RGA, L'Agenzia delle Entrate di Trapani ha proposto appello per la riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Trapani n.187/2022, di accoglimento avverso l'avviso C. Sas”, anno d'imposta 2014.
L'Ufficio appellante ha censurato la sentenza di primo grado per erronea valutazione e travisamento dei fatti.
Non si è costituita in giudizio la società appellata per resistere all'appello.
Nelle more del giudizio, l'ufficio appellante depositava istanza di estinzione del giudizio per adesione della contribuente alla definizione delle liti pendenti ai sensi della legge n.197/2022.
All'udienza del 12 settembre 2024, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere esaminata l'istanza di estinzione del giudizio. Tale istanza è fondata ed ha natura assorbente. Come è noto, la definizione agevolata prevista dalla Legge 29/12/2022, n.197, art. 1, commi 186 - 205, concerne le "controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle
Entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di Cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge" (cioè, alla data del 1 gennaio 2023).
Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 settembre 2023. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 30 settembre 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.
In sintesi: a) il contribuente può presentare la domanda di definizione agevolata entro il termine del 30 settembre 2023; b) in caso di dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata, il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023; c) l'eventuale diniego della definizione agevolata da parte dell'ente impositore deve essere notificato al contribuente entro il termine del 30 settembre 2024; d) il contribuente ha facoltà di impugnare tale diniego entro il termine di sessanta giorni dalla relativa notificazione;
e) la dichiarazione di estinzione del procedimento è suscettibile di revocazione entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del diniego della definizione agevolata.
Nella specie, l'appellato ha trasmesso all'Agenzia delle Entrate la domanda di definizione agevolata (ex art.1, commi da 186 a 202, della Legge n.197/2022), l'Agenzia delle Entrate non risulta abbia emesso provvedimento di diniego.
Ne discende che, in riforma della sentenza di primo grado, il processo deve essere dichiarato estinto ai sensi della Legge n.197/2022, art.1, commi 194 e 198.
Le spese del giudizio di entrambi i gradi restano a carico di chi le ha anticipate, stante la specifica previsione dell'art.1, comma 197, della Legge n.197/2022.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia – sezione 8^ – in riforma la sentenza della Commissione
Tributaria Provinciale di Trapani n.187/2022, dichiara l'estinzione del giudizio e pone le spese di entrambi i gradi del giudizio a carico di chi le ha anticipate. Palermo, 12/09/2024
IL RELATORE IL PRESIDENTE
PP ET AB AL
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 12/09/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AMALFI FABRIZIO, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
SIRCHIA GIOVANNI, Giudice
in data 12/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3782/2022 depositato il 05/07/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Trapani - Via F.manzo 8 91100 Trapani TP
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Resistente_1. S.a.s. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Domicilio Difensore
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 187/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TRAPANI sez. 1 e pubblicata il 26/04/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY9064A02088 IVA-ALTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.3782/2022 RGA, L'Agenzia delle Entrate di Trapani ha proposto appello per la riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Trapani n.187/2022, di accoglimento avverso l'avviso C. Sas”, anno d'imposta 2014.
L'Ufficio appellante ha censurato la sentenza di primo grado per erronea valutazione e travisamento dei fatti.
Non si è costituita in giudizio la società appellata per resistere all'appello.
Nelle more del giudizio, l'ufficio appellante depositava istanza di estinzione del giudizio per adesione della contribuente alla definizione delle liti pendenti ai sensi della legge n.197/2022.
All'udienza del 12 settembre 2024, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere esaminata l'istanza di estinzione del giudizio. Tale istanza è fondata ed ha natura assorbente. Come è noto, la definizione agevolata prevista dalla Legge 29/12/2022, n.197, art. 1, commi 186 - 205, concerne le "controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle
Entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di Cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge" (cioè, alla data del 1 gennaio 2023).
Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 settembre 2023. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 30 settembre 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.
In sintesi: a) il contribuente può presentare la domanda di definizione agevolata entro il termine del 30 settembre 2023; b) in caso di dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata, il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023; c) l'eventuale diniego della definizione agevolata da parte dell'ente impositore deve essere notificato al contribuente entro il termine del 30 settembre 2024; d) il contribuente ha facoltà di impugnare tale diniego entro il termine di sessanta giorni dalla relativa notificazione;
e) la dichiarazione di estinzione del procedimento è suscettibile di revocazione entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del diniego della definizione agevolata.
Nella specie, l'appellato ha trasmesso all'Agenzia delle Entrate la domanda di definizione agevolata (ex art.1, commi da 186 a 202, della Legge n.197/2022), l'Agenzia delle Entrate non risulta abbia emesso provvedimento di diniego.
Ne discende che, in riforma della sentenza di primo grado, il processo deve essere dichiarato estinto ai sensi della Legge n.197/2022, art.1, commi 194 e 198.
Le spese del giudizio di entrambi i gradi restano a carico di chi le ha anticipate, stante la specifica previsione dell'art.1, comma 197, della Legge n.197/2022.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia – sezione 8^ – in riforma la sentenza della Commissione
Tributaria Provinciale di Trapani n.187/2022, dichiara l'estinzione del giudizio e pone le spese di entrambi i gradi del giudizio a carico di chi le ha anticipate. Palermo, 12/09/2024
IL RELATORE IL PRESIDENTE
PP ET AB AL