Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 15/01/2026, n. 400
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Sentenza 15 gennaio 2026

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  • Accolto
    Istanza di estinzione per adesione alla definizione delle liti pendenti

    L'istanza di estinzione è fondata e assorbente. La definizione agevolata prevista dalla Legge n.197/2022 si applica alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore della legge. Nel caso di specie, l'appellato ha presentato la domanda di definizione agevolata e l'Agenzia delle Entrate non ha emesso provvedimento di diniego. Pertanto, il processo deve essere dichiarato estinto ai sensi della Legge n.197/2022.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 15/01/2026, n. 400
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 400
    Data del deposito : 15 gennaio 2026

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