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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 20/10/2025, n. 1474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1474 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
pag. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AGRIGENTO
In persona della Dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di Giudice
Onorario di Pace presso il Tribunale di Agrigento, in funzione di giudice del
Lavoro, all'udienza del 20 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 429 C.P.C.
nella causa civile iscritta al n. 423/2025 R.G. controversie di lavoro promossa da
( C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1
Avv.ti Salvatore Perruccio e Salvatore Bongiorno
- opponente - contro
(CF: Controparte_1
), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1
con sede legale a Roma, via Ciro il Grande n. 21 EUR ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio presso la sede provinciale dell'istituto sito in via Picone 16 Agrigento
pag.
2 - resistente contumace-
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
Conclusioni delle parti : come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 5 febbraio 2025, il ricorrente indicato in epigrafe
CP_ proponeva opposizione avverso il provvedimento del 30.04.2019 e successivi solleciti, a mezzo del quale veniva richiesta la restituzione della somma di euro 3.081,17 quale somma asseritamente pagata “ quale somma asseritamente pagata “in più” sulla prestazione di fine rapporto cat. TFR n.
3076 per i seguenti motivi: “Crediti diversi non dovuti per mancata cessazione del rapporto di lavoro, proseguito senza interruzione con il cessionario a seguito CP_2
cessione ramo di azienda.”. concludeva chiedendo Previa fissazione dell'udienza e presi gli ulteriori provvedimenti: Preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e/o l'esecuzione dello CP_1
stesso;
Nel merito: I. Ritenere e dichiarare la infondatezza ed illegittimità della
CP_ richiesta restitutoria di e ritenere e dichiarare nulli e/o annullare i
CP_ provvedimenti in parte narrativa indicati e comunque ritenere e dichiarare che le somme di cui ai predetti atti non dovranno essere restituite
CP_ da parte ricorrente all' per tutti i motivi supra esposti;
II. In via subordinata, avendo controparte ricevuto la somma di Euro 2.372,50, ridurre proporzionalmente la somma dovuta a titolo di indebito e/o ad altra somma ritenuta conforme a giustizia dal giudicante;
III. Emettere ogni conseguente e pag. 3 necessaria statuizione;
VI. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrazione in favore dei procuratori antistatari, distrazione richiesta all'odierna udienza del 20 ottobre 2025.
La causa iscritta al ruolo veniva assegnata alla dott.ssa Alessandra Di Cataldo la quale fissava udienza di comparizione delle parti innanzi a sé la quale con provvedimento del 10 febbraio 2025 delegava alla scrivente la fissazione della prima udienza, la trattazione e la decisione del presente giudizio.
Con decreto dell' 11 febbraio 2025 la scrivente fissava udienza di comparizione delle parti innanzi a sé per l'odierna udienza del 20 ottobre
2025
Nessuno si costituiva per l' in persona del suo legale rappresentante CP_1
pro-tempore sebbene regolarmente evocato in giudizio.
La causa veniva istruita documentalmente e all'odierna udienza del 20 ottobre 2025 il procuratore della parte ricorrente dichiarava di avere depositato telematicamente provvedimento del 2 luglio 2025 con il CP_1
quale l'istituto ha proceduto in via di autotutela all'annullamento del provvedimento impugnato alla luce del quale chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con il pagamento delle spese a carico dell' da CP_1
distrarre in favore dei procuratori che si dichiaravano antistatari e che la causa venisse posta in decisione ed in esito alla discussione orale , veniva pronunciata la presente sentenza ex art. 429 c.p.c , della quale veniva data lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in udienza in assenza delle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 4 Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' in persona del suo CP_1
legale rappresentante pro-tempore il quale sebbene regolarmente evocato in giudizio non si è costituito.
Orbene, nel caso de quo la parte ricorrente ha prodotto in giudizio il provvedimento dell' del 2 luglio 2025 con il quale l'istituto gli ha CP_1
comunicato di avere annullato in autotutela l'indebito di cui al ricorso, depositandone prova ed ha chiesto, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere, con condanna dell'istituto al pagamento delle spese di lite.
E' noto che la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Di recente la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la pag. 5 decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., lav. 6.4.83
n. 24069).
Ed ancora, la cessazione della materia del contendere è rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, viene attestata con sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso. (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) e deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), e a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
La cessazione della materia del contendere incide sul diritto sostanziale, elimina la contestazione, così come precisata in sede pregiudiziale, e, rendendo superflua ogni ulteriore decisione del giudice, impone a quest'ultimo di darne atto anche d'ufficio tutte le volte che, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso, il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito in causa. Venuta meno la materia del contendere, ma persistendo tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice del merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previ gli accertamenti necessari.
Tutto ciò premesso, nel caso in esame poiché l'avvenuto annullamento in autotutela della pretesa costituisce fatto sopravvenuto idoneo a determinare la pag. 6 carenza d'interesse ad agire, essendo venuta meno tra le parti l'interesse ad agire e a contraddire, va dichiarata cessata la materia del contendere.
In ordine alle spese di lite, ritenuto, che allorché il Giudice rileva e dichiara la cessazione della materia del contendere, egli deve comunque provvedere in ordine alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale (v. p.es. Cass.
2-8-2004, n. 14775) , salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale
o parziale.
La statuizione sulle spese effettuata secondo il principio della soccombenza virtuale, impone la verifica della fondatezza del ricorso presentato dalla parte ricorrente, la quale non può che concludersi con esito positivo.
Peraltro, tenuto conto, della mancata costittuzione dell' istitutto , e della tardività dell'emissione del predetto provvedimento di riconoscimento del diritto per cui è causa , a fronte del quale parte ricorrente ha comunque dovuto sostenere delle spese per iniziare il giudizio, si dispone la compensazione, solo in ragione della metà, delle spese di lite.
P.Q.M.
la Dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di Giudice Onorario di pace presso il
Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, nel contraddittorio delle parti;
dichiara la contumacia dell' n persona del suo legale rappresentante CP_1
pro-tempore, dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' in persona del CP_1
suo legale rappresentante pro-tempore al pagamento, in favore della parte ricorrente nella spiegata qualità , delle spese processuali che si liquidano in complessivi 213,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al pag. 7 15% come per legge e ne dispone la distrazione in favore dei procuratori dichiaratesi antistatari;
Così deciso ad Agrigento in data 20 ottobre 2025
IL G.O.P.
Dott.ssa Tecla De Bono
pag. 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AGRIGENTO
In persona della Dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di Giudice
Onorario di Pace presso il Tribunale di Agrigento, in funzione di giudice del
Lavoro, all'udienza del 20 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 429 C.P.C.
nella causa civile iscritta al n. 423/2025 R.G. controversie di lavoro promossa da
( C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1
Avv.ti Salvatore Perruccio e Salvatore Bongiorno
- opponente - contro
(CF: Controparte_1
), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1
con sede legale a Roma, via Ciro il Grande n. 21 EUR ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio presso la sede provinciale dell'istituto sito in via Picone 16 Agrigento
pag.
2 - resistente contumace-
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
Conclusioni delle parti : come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 5 febbraio 2025, il ricorrente indicato in epigrafe
CP_ proponeva opposizione avverso il provvedimento del 30.04.2019 e successivi solleciti, a mezzo del quale veniva richiesta la restituzione della somma di euro 3.081,17 quale somma asseritamente pagata “ quale somma asseritamente pagata “in più” sulla prestazione di fine rapporto cat. TFR n.
3076 per i seguenti motivi: “Crediti diversi non dovuti per mancata cessazione del rapporto di lavoro, proseguito senza interruzione con il cessionario a seguito CP_2
cessione ramo di azienda.”. concludeva chiedendo Previa fissazione dell'udienza e presi gli ulteriori provvedimenti: Preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e/o l'esecuzione dello CP_1
stesso;
Nel merito: I. Ritenere e dichiarare la infondatezza ed illegittimità della
CP_ richiesta restitutoria di e ritenere e dichiarare nulli e/o annullare i
CP_ provvedimenti in parte narrativa indicati e comunque ritenere e dichiarare che le somme di cui ai predetti atti non dovranno essere restituite
CP_ da parte ricorrente all' per tutti i motivi supra esposti;
II. In via subordinata, avendo controparte ricevuto la somma di Euro 2.372,50, ridurre proporzionalmente la somma dovuta a titolo di indebito e/o ad altra somma ritenuta conforme a giustizia dal giudicante;
III. Emettere ogni conseguente e pag. 3 necessaria statuizione;
VI. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrazione in favore dei procuratori antistatari, distrazione richiesta all'odierna udienza del 20 ottobre 2025.
La causa iscritta al ruolo veniva assegnata alla dott.ssa Alessandra Di Cataldo la quale fissava udienza di comparizione delle parti innanzi a sé la quale con provvedimento del 10 febbraio 2025 delegava alla scrivente la fissazione della prima udienza, la trattazione e la decisione del presente giudizio.
Con decreto dell' 11 febbraio 2025 la scrivente fissava udienza di comparizione delle parti innanzi a sé per l'odierna udienza del 20 ottobre
2025
Nessuno si costituiva per l' in persona del suo legale rappresentante CP_1
pro-tempore sebbene regolarmente evocato in giudizio.
La causa veniva istruita documentalmente e all'odierna udienza del 20 ottobre 2025 il procuratore della parte ricorrente dichiarava di avere depositato telematicamente provvedimento del 2 luglio 2025 con il CP_1
quale l'istituto ha proceduto in via di autotutela all'annullamento del provvedimento impugnato alla luce del quale chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con il pagamento delle spese a carico dell' da CP_1
distrarre in favore dei procuratori che si dichiaravano antistatari e che la causa venisse posta in decisione ed in esito alla discussione orale , veniva pronunciata la presente sentenza ex art. 429 c.p.c , della quale veniva data lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in udienza in assenza delle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 4 Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' in persona del suo CP_1
legale rappresentante pro-tempore il quale sebbene regolarmente evocato in giudizio non si è costituito.
Orbene, nel caso de quo la parte ricorrente ha prodotto in giudizio il provvedimento dell' del 2 luglio 2025 con il quale l'istituto gli ha CP_1
comunicato di avere annullato in autotutela l'indebito di cui al ricorso, depositandone prova ed ha chiesto, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere, con condanna dell'istituto al pagamento delle spese di lite.
E' noto che la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Di recente la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la pag. 5 decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., lav. 6.4.83
n. 24069).
Ed ancora, la cessazione della materia del contendere è rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, viene attestata con sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso. (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) e deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), e a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
La cessazione della materia del contendere incide sul diritto sostanziale, elimina la contestazione, così come precisata in sede pregiudiziale, e, rendendo superflua ogni ulteriore decisione del giudice, impone a quest'ultimo di darne atto anche d'ufficio tutte le volte che, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso, il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito in causa. Venuta meno la materia del contendere, ma persistendo tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice del merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previ gli accertamenti necessari.
Tutto ciò premesso, nel caso in esame poiché l'avvenuto annullamento in autotutela della pretesa costituisce fatto sopravvenuto idoneo a determinare la pag. 6 carenza d'interesse ad agire, essendo venuta meno tra le parti l'interesse ad agire e a contraddire, va dichiarata cessata la materia del contendere.
In ordine alle spese di lite, ritenuto, che allorché il Giudice rileva e dichiara la cessazione della materia del contendere, egli deve comunque provvedere in ordine alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale (v. p.es. Cass.
2-8-2004, n. 14775) , salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale
o parziale.
La statuizione sulle spese effettuata secondo il principio della soccombenza virtuale, impone la verifica della fondatezza del ricorso presentato dalla parte ricorrente, la quale non può che concludersi con esito positivo.
Peraltro, tenuto conto, della mancata costittuzione dell' istitutto , e della tardività dell'emissione del predetto provvedimento di riconoscimento del diritto per cui è causa , a fronte del quale parte ricorrente ha comunque dovuto sostenere delle spese per iniziare il giudizio, si dispone la compensazione, solo in ragione della metà, delle spese di lite.
P.Q.M.
la Dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di Giudice Onorario di pace presso il
Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, nel contraddittorio delle parti;
dichiara la contumacia dell' n persona del suo legale rappresentante CP_1
pro-tempore, dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' in persona del CP_1
suo legale rappresentante pro-tempore al pagamento, in favore della parte ricorrente nella spiegata qualità , delle spese processuali che si liquidano in complessivi 213,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al pag. 7 15% come per legge e ne dispone la distrazione in favore dei procuratori dichiaratesi antistatari;
Così deciso ad Agrigento in data 20 ottobre 2025
IL G.O.P.
Dott.ssa Tecla De Bono
pag. 8