Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 18/02/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Controversie di Lavoro
La Corte d'Appello riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
- Fabrizio Riga Presidente
- Anna Maria Tracanna Consigliera
- Emanuela Vitello Consigliera relatrice
All'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
24.10.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado iscritta al n. 421 dell'anno 2023 e vertente
TRA rappresentata e difesa dall'Avv. ORLANDI ENRICO come da procura Parte_1
in atti
APPELLANTE
E
, Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 209/2023 del Tribunale di Avezzano pubblicata il
06/09/2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
secondaria di II grado immessa in ruolo dall'1.9.2019 dopo aver lavorato con contratti a tempo determinato dall'a.s. 1995/1996, ha impugnato la sentenza del Tribunale di Avezzano che ha accolto solo parzialmente le domande da lei formulate ed ha così disposto:
- dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento come servizio di ruolo, Parte_1
ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio non di ruolo effettivamente prestato nella scuola statale, prima dell'assunzione a tempo indeterminato, con conseguente attribuzione della corretta classe stipendiale sulla base dell'anzianità maturata;
- condanna, per l'effetto, il al pagamento in favore di Controparte_1
delle differenze retributive spettanti in base alla corretta ricostruzione della Parte_1
carriera, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c., salva la prescrizione maturata con riferimento ai crediti maturati anteriormente al 26.6.2016;
- condanna, altresì, il al pagamento in favore della Controparte_1
ricorrente degli emolumenti spettanti a titolo di Retribuzione Professionale Docenti, anche in relazione ai periodi di supplenza breve e saltuaria, salvi gli effetti della prescrizione maturata per i crediti sorti anteriormente al 26.6.2016, oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo;
- compensa integralmente le spese di lite;
La sig.ra ha impugnato la sentenza per i seguenti motivi: Pt_1
1) Il giudice avrebbe ingiustamente omesso la condanna del al pagamento degli CP_1 scatti di anzianità in epoca antecedente all'immissione in ruolo: il dispositivo sarebbe incoerente rispetto alla motivazione e carente il dispositivo nella parte in cui non adotta e specifica la condanna di parte resistente al pagamento delle differenze retributive maturate in relazione all'omesso riconoscimento degli scatti maturati durante il servizio pre-ruolo.
2) Erronea applicazione della prescrizione quinquennale con riferimento alla costituzione tardiva di parte resistente ai sensi del combinato disposto degli artt. 155, comma IV e V cpc,
e 416, comma I e II cpc: il giudice avrebbe erroneamente accolto l'eccezione di prescrizione formulata dal ministero, nonostante questi si fosse costituito tardivamente e fosse quindi decaduto dal formularla. Il Ministero si sarebbe costituito in data 17 ottobre 2021, che cadeva di domenica, per l'udienza fissata il 27.10.2021, il che comporterebbe uno slittamento a ritroso al primo giorno non festivo (15 ottobre 2021). Ciò varrebe sia con riferimento alle differenze retributive relative agli scatti che per la retribuzione professionale docente. Il , a seguito della regolare notifica del ricorso è rimasto contumace in appello. CP_2
Il secondo motivo d'appello è fondato.
Il si è costituito nel giudizio di primo grado in data 17.10.2021 Controparte_1
(domenica), per l'udienza fissata il 27.10.2021.
Alla costituzione in giudizio, con atto processuale svolto fuori dell'udienza, si applica il disposto dell'art. 155 c. 5 c.p.c., ai sensi del quale la proroga prevista nel c. 4 dell'art. 155 stesso si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono la giornata del sabato. Non trova invece applicazione al caso di specie l'art. 155 c. 6 c.p.c., in quanto esso si riferisce esclusivamente allo svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria svolta nella giornata del sabato.
Al riguardo la Suprema Corte in più di un'occasione ha statuito (cfr. Cass. nn. 14767/2014 e
21335/2017 e da ultimo n. 26900/2020) che l'art. 155 c. 4 c.p.c. (diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in un giorno festivo) e il successivo c. 5 del medesimo articolo (introdotto dall'art. 2 c. 1 lett. f l. n. 263/2005 e diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato) operano anche con riguardo ai termini che si computano a ritroso (come, nella specie, quello previsto dall'art. 416 c.p.c.), ovvero contraddistinti dall'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività. Tale operatività, peraltro, deve correlarsi alle caratteristiche proprie di siffatto tipo di termine, producendo il risultato di individuare il dies ad quem dello stesso nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo.
Deriva da ciò che, qualora come nel caso di specie, il termine (a ritroso) di costituzione del convenuto nel processo di lavoro ex art. 416 c.p.c. (dieci giorni prima dell'udienza), scada nella giornata di domenica, tale scadenza è anticipata al giorno precedente non festivo –cioè al venerdì precedente– essendo anche il sabato, per le attività fuori udienza, assimilato al giorno festivo.
Nella fattispecie, pertanto, la memoria di costituzione del convenuto, depositata in CP_1 cancelleria nella giornata di domenica 17.10.2021 rispetto all'udienza fissata per il
27.10.2021 deve ritenersi tardiva, in quanto inammissibilmente depositata oltre il termine ex art. 416 c.p.c., da calcolarsi come sopra e pertanto scaduto il 15.10.2021. L'eccezione di prescrizione sollevata in primo grado dal odierno appellato deve CP_1
pertanto ritenersi inammissibile per intervenuta decadenza, trattandosi come pacifico di eccezione in senso stretto, anche in materia di pubblico impiego privatizzato (cfr. Cass. Sez.
L. n. 15120 del 05/08/2004 rv. 575253 - 01).
Diversamente da quanto statuito dal primo giudice, alla tardiva costituzione in giudizio dell'amministrazione scolastica consegue la decadenza della stessa dall'eccezione di prescrizione, per cui spettano all'odierna appellante, per l'intero periodo di cui al ricorso introduttivo, le differenze retributive derivanti dall'integrale riconoscimento del servizio di ruolo prestato presso la scuola dell'infanzia, già riconosciutole in primo grado con statuizione non oggetto di gravame, restando preclusa l'applicazione del termine prescrizionale quinquennale.
Quanto al primo motivo, si osserva che non vi è incoerenza tra motivazione e dispositivo della sentenza, che può senz'altro ritenersi comprensivo anche della condanna al pagamento delle differenze retributive relative al periodo in cui ha prestato servizio con contratti a tempo determinato. Il primo giudice in motivazione, con riferimento specifico alla domanda di differenze retributive relative agli scatti stipendiali nel periodo pre ruolo, ha infatti condivisibilmente argomentato che “Alla luce della giurisprudenza comunitaria e nazionale sopra richiamata, non vi sono, quindi, ragioni oggettive per non riconoscere la medesima progressione stipendiale anche alla categoria dei lavoratori assunti a tempo determinato.
In conclusione, deve riconoscersi alla ricorrente il diritto all'anzianità di servizio maturata in forza delle reiterate assunzioni a termine e, per l'effetto, la conseguente progressione stipendiale prevista per i dipendenti assunti a tempo indeterminato, come disciplinata dai
CCNL di settore succedutisi nel tempo, con la precisazione, tuttavia, che gli scatti stipendiali in costanza dei rapporti di lavoro a tempo determinato potranno essere riconosciuti soltanto in base all'anzianità del servizio effettivamente prestato.
Spettano, pertanto, alla ricorrente le differenze retributive derivanti dall'anzianità di servizio
e dalla conseguente progressione stipendiale riconosciute.”
Il punto del dispositivo in cui il Tribunale riconosce alla ricorrente il diritto alle “differenze retributive spettanti in base alla corretta ricostruzione della carriera, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c.” non è dunque limitato al periodo successivo all'immissione in ruolo, ma anche alle differenze retributive per il periodo pre-ruolo maturate sulla base della progressione stipendiale tenuto conto dell'anzianità effettiva. Diversamente non avrebe ragion d'essere la limitazione da parte del giudice al periodo non attinto da prescrizione, successivo al 26.6.2016, poiché l'immissione in ruolo della sig.ra è avvenuta solo nel CP_3
2019.
La riforma della sentenza impugnata comporta una nuova regolamentazione delle spese di lite del primo grado, che possono essere poste a carico del soccombente. Anche le spese CP_1
di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
In parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto, condanna il
[...]
al pagamento in favore di delle differenze retributive già Controparte_1 Parte_1
riconosciute dalla sentenza di primo grado, anche per il periodo anteriore al 26.6.2016.
Condanna il al pagamento delle spese di lite nella misura di euro Controparte_1
2.109,00 oltre spese gnerali, IVA e CPA per il primo grado, ed euro 1.984,00 oltre spese generali, IVA e CPA per il grado di appello.
La consigliera est.
Emanuela Vitello
Il Presidente
Fabrizio Riga