Art. 4. 1. Cessano di avere applicazione le procedure di cui al decreto n. 116 del 21 aprile 1956 del commissario generale del Governo per il territorio di Trieste, pubblicato nel Bollettino ufficiale del commissariato generale del Governo per il territorio di Trieste n. 13 del 2 maggio 1956, con cui furono recepite le disposizioni dell'articolo II dell'ordine n. 104 del 23 maggio 1950 del Governo militare alleato, e della legge 7 febbraio 1956, n. 43 , relative agli investimenti nel territorio di Trieste di capitali in valuta estera effettuati da stranieri e cittadini italiani residenti all'estero.
Nota all' art. 4:
- Le legge n. 43/1956 reca: "Disposizioni in materia di investimenti di capitali esteri in Italia".
Nota all' art. 4:
- Le legge n. 43/1956 reca: "Disposizioni in materia di investimenti di capitali esteri in Italia".