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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/04/2025, n. 1639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1639 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza dell'11 aprile 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7292/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Scandura, giusta procura allegata al Parte_1
ricorso introduttivo;
- opponente -
CONTRO
l' in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_1
Gianfranco Vittori, Maria Rosaria Battiato, Livia Gaezza, Gaetana Marchese, Valentina
Schilirò e Riccardo Vagliasindi, giusta procura generale alle liti;
- opposto -
*******
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del giudizio, l'odierna ricorrente ha convenuto in giudizio l' CP_1
per contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., nella parte in cui il consulente, dott.ssa aveva concluso Persona_1 che l'interessata era affetta da “Cardiopatia ipertensiva, in soggetto con esiti di safenectomia bilaterale, affetto da diabete mellito non insulino-dipendente, non complicato e spondilo-disco- artrosi a modesta incidenza funzionale” e che, a causa di tali patologie, la stessa era da considerare un soggetto invalido civile nella misura del 68%.
1 Si è costituito in giudizio l' chiedendo, in via preliminare, la verifica della tempestività CP_2
del ricorso, della competenza territoriale di questo Tribunale, della ritualità delle notifiche, nonché, nel merito, il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
All'esito dell'udienza dell'11.04.2025, trattata in forma figurata o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., è stata acquisita la nota di trattazione dell'istituto resistente, la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata pronunciata la presente sentenza.
In via preliminare, sulla base degli atti di causa, va rilevata la tempestività del ricorso, la competenza territoriale di questo Tribunale e la ritualità delle notifiche.
Nel merito, va osservato quanto segue.
La ricorrente ha domandato il riconoscimento delle condizioni per l'attribuzione dell'assegno mensile spettante agli invalidi parziali.
In proposito, si rammenta che requisito sanitario previsto per il riconoscimento dell'assegno di invalidità parziale è la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, a causa di infermità fisica o mentale.
Ciò posto, nella fattispecie di cui al presente giudizio il C.T.U., dott. sulla base Persona_2 degli esiti della visita della perizianda e dell'esame della documentazione versata in atti, in sostanziale continuità con quanto sostenuto dal consulente della precedente fase, ha affermato che la ricorrente è affetta da “spondilogonartrosi a media incidenza funzionale con deficit deambulatorio in appoggio monolaterale;
pregressi interventi di safenectomia bilaterale con esiti post-flebitici e disturbi trofici periferici: diabete mellito di tipo 2° non complicato;
ipertensione arteriosa in buon compenso emodinamico” e che, a causa di tali patologie, la stessa
è da considerare invalida nella misura del 60% e, quindi, non è avente diritto all'assegno di invalidità parziale.
Tali conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., dopo aver sottoposto la ricorrente ai necessari accertamenti medico-legali, vanno condivise perché conseguenza di logiche e convincenti argomentazioni.
In particolare, il consulente ha dato atto dei risultati della visita direttamente eseguita sulla perizianda con riferimento all'apparato cardiovascolare, all'apparato digerente, all'apparato respiratorio, all'apparato urinario, all'apparato osteoarticolare e al sistema nervoso centrale.
Per le ragioni esposte, va dichiarato che la ricorrente non si trova nelle condizioni di legge per il riconoscimento dell'assegno mensile previsto per gli invalidi parziali.
2 Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili, stante che la ricorrente soccombente ha presentato ex art. 152 disp. att. c.p.c. la dichiarazione di esenzione.
CP_ Le spese di C.T.U., liquidate in separato decreto, vanno definitivamente poste a carico dell
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 7292/2024 R.G., disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa: dichiara che non è in possesso del requisito sanitario previsto per il Parte_1 riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità parziale;
dichiara irripetibili le spese processuali;
CP_ pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell'
Catania, 13 aprile 2025
Il Giudice del lavoro dott. Giuseppe Tripi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza dell'11 aprile 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7292/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Scandura, giusta procura allegata al Parte_1
ricorso introduttivo;
- opponente -
CONTRO
l' in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_1
Gianfranco Vittori, Maria Rosaria Battiato, Livia Gaezza, Gaetana Marchese, Valentina
Schilirò e Riccardo Vagliasindi, giusta procura generale alle liti;
- opposto -
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del giudizio, l'odierna ricorrente ha convenuto in giudizio l' CP_1
per contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., nella parte in cui il consulente, dott.ssa aveva concluso Persona_1 che l'interessata era affetta da “Cardiopatia ipertensiva, in soggetto con esiti di safenectomia bilaterale, affetto da diabete mellito non insulino-dipendente, non complicato e spondilo-disco- artrosi a modesta incidenza funzionale” e che, a causa di tali patologie, la stessa era da considerare un soggetto invalido civile nella misura del 68%.
1 Si è costituito in giudizio l' chiedendo, in via preliminare, la verifica della tempestività CP_2
del ricorso, della competenza territoriale di questo Tribunale, della ritualità delle notifiche, nonché, nel merito, il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
All'esito dell'udienza dell'11.04.2025, trattata in forma figurata o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., è stata acquisita la nota di trattazione dell'istituto resistente, la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata pronunciata la presente sentenza.
In via preliminare, sulla base degli atti di causa, va rilevata la tempestività del ricorso, la competenza territoriale di questo Tribunale e la ritualità delle notifiche.
Nel merito, va osservato quanto segue.
La ricorrente ha domandato il riconoscimento delle condizioni per l'attribuzione dell'assegno mensile spettante agli invalidi parziali.
In proposito, si rammenta che requisito sanitario previsto per il riconoscimento dell'assegno di invalidità parziale è la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, a causa di infermità fisica o mentale.
Ciò posto, nella fattispecie di cui al presente giudizio il C.T.U., dott. sulla base Persona_2 degli esiti della visita della perizianda e dell'esame della documentazione versata in atti, in sostanziale continuità con quanto sostenuto dal consulente della precedente fase, ha affermato che la ricorrente è affetta da “spondilogonartrosi a media incidenza funzionale con deficit deambulatorio in appoggio monolaterale;
pregressi interventi di safenectomia bilaterale con esiti post-flebitici e disturbi trofici periferici: diabete mellito di tipo 2° non complicato;
ipertensione arteriosa in buon compenso emodinamico” e che, a causa di tali patologie, la stessa
è da considerare invalida nella misura del 60% e, quindi, non è avente diritto all'assegno di invalidità parziale.
Tali conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., dopo aver sottoposto la ricorrente ai necessari accertamenti medico-legali, vanno condivise perché conseguenza di logiche e convincenti argomentazioni.
In particolare, il consulente ha dato atto dei risultati della visita direttamente eseguita sulla perizianda con riferimento all'apparato cardiovascolare, all'apparato digerente, all'apparato respiratorio, all'apparato urinario, all'apparato osteoarticolare e al sistema nervoso centrale.
Per le ragioni esposte, va dichiarato che la ricorrente non si trova nelle condizioni di legge per il riconoscimento dell'assegno mensile previsto per gli invalidi parziali.
2 Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili, stante che la ricorrente soccombente ha presentato ex art. 152 disp. att. c.p.c. la dichiarazione di esenzione.
CP_ Le spese di C.T.U., liquidate in separato decreto, vanno definitivamente poste a carico dell
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 7292/2024 R.G., disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa: dichiara che non è in possesso del requisito sanitario previsto per il Parte_1 riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità parziale;
dichiara irripetibili le spese processuali;
CP_ pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell'
Catania, 13 aprile 2025
Il Giudice del lavoro dott. Giuseppe Tripi
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