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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. V, sentenza 26/01/2026, n. 1149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1149 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1149/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BARBALUCCA VINCENZA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14678/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Piacente - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Srl - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Resistente_1 Srl
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1665121001 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1046/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da ricorso
Resistente/Appellato: come da controduzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ([...]), nato a [...] il [...] ed ivi residente alla Indirizzo_1, rappresentato e difeso da avv. Difensore_1 svolgeva ricorso
contro
Resistente_1
e Comune di Napoli avente per oggetto l'annullamento di avviso di accertamento prot. n. 166512/1001 del 26.06.2025 relativo a Tassa TARI anno 2023 per euro 1.590,00.
I motivi della impugnativa erano i seguenti: carenza di legittimazione alla riscossione da parte di
Resistente_1 , decadenza della Pubblica Amministrazione da potere di riscossione , irregolarità della notifica .
Si costituiva il Comune di Napoli che chiedeva di essere estromesso dal giudizio.
Alla pubblica udienza del 23 gennaio 2026 la Corte in composizione monocratica decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la procedibilità del ricorso : invero parte ricorrente deduce che l'atto impugnato
è datato 26.6.2025 ; successivamente la parte inoltrava il ricorso agli Uffici convenuti in data 1.8.2025 ed in detta data il ricorso veniva depositato presso la Segreteria della Corte formalizzando la costituzione di parte ricorrente . Risulta prospettabile il rispetto dei termini ex artt 67 e 68 dlgs 175/2024
Passando ai motivi di impugnativa , come sollevati dal ricorrente , la Corte ritiene che in primo luogo il rilievo formale circa la irritualità della notifica dell'atto impugnato è svolto in modo generico tanto più che ogni lagnanza non è verificabile in quanto l'atto impugnato non è prodotto in atti;
in ogni caso anche se lo stesso si correlasse ad una irregolarità , questa può dirsi sanata visto che l'atto ha raggiunto lo scopo ai sensi dell'art. 156 cpc in quanto il ricorrente ha adito la Corte competente e si è difeso nel merito.
Quanto al rilievo di carenza di legittimazione ad agire per la riscossione di Resistente_1 la Corte rileva che per tale società è intervenuta la L. 21 febbraio 2025, n. 15 (in G.U. 24 febbraio 2025, n. 45) di conversione del D.L. 27 dicembre 2024, n. 202 (c.d. decreto 'Milleproroghe 2025') (art. 3, comma 14- septies)
, con norma dichiaratamente interpretativa, con efficacia retroattiva in ragione della evidenziata finalità interpretativa , secondo il quale è stato esplicitato che le “società di scopo” o “società di progetto”, quale
è Resistente_1, possano operare nell'accertamento e nella riscossione dei tributi senza essere iscritte all'Albo ministeriale, purché la società aggiudicataria della gara pubblica (Municipia), socia della stessa, sia iscritta”. Pertanto risulta evidente che il rapporto tra Associazione_1 e Resistente_1 (NOV) è quello tra una società capogruppo (Municipia) e una società controllata (Resistente_1) che opera come concessionaria del Comune di Napoli per la gestione delle entrate tributarie e per la riscossione coattiva dei tributi. In pratica, Associazione_1 ha costituito NOV come società di progetto per gestire le attività di riscossione e accertamento dei tributi locali per conto del Comune di Napoli Quindi Resistente_1 è legittimata ad operare per la riscossione dei tributi di competenza dell'ente comunale
Passando alla questione di merito circa la decadenza la Corte osserva che in primo luogo è pacifico, anche secondo i più consolidati orientamenti giurisprudenziali che il termine per il tributo della fattispecie che ci occupa in quanto tributo locale, è quinquennale.
Invero sul punto la Suprema Corte ha statuito che “i tributi locali di cui è causa (tasse per lo smaltimento rifiuti, per l'occupazione di suolo pubblico, per concessione di passo carrabile, contributi di bonifica) sono elementi strutturali di un rapporto sinallagmatico caratterizzato da una “causa debendi” di tipo continuativo suscettibile di adempimento solo con decorso del tempo in relazione alla quale l'utente è tenuto ad una erogazione periodica, dipendente dal prolungarsi sul piano temporale della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio dallo stesso concesso;
pertanto al relativo credito si applica la prescrizione breve quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c.” (Cassazione civile, sez. trib., 23/02/2010, n. 4283)
La questione controversa concerne invece la determinazione del termine iniziale per la dichiarazione da parte del contribuente, da cui computare il termine di decadenza del Comune per la notifica dell'avviso di accertamento Tari
L'articolo 1, comma 161, L. 27/12/2006, n. 296 prevede che “gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”.
Tale disciplina aumenta a cinque anni il termine di decadenza, essendo stato abrogato con l'articolo 1, comma 172, L. 296/2006, con decorrenza 01/07/2007, il previgente articolo 71, c.1, D.Igs 507/93 che prevedeva il termine triennale di decadenza.
Il comma 171 del medesimo articolo 1 L. n. 296/2006 prevede, inoltre, che le nuove disposizioni, tra cui la nuova procedura di accertamento e i relativi termini, si applicano anche ai rapporti di imposta precedenti al
1° gennaio 2007, data di entrata in vigore della legge finanziaria.
L'articolo 70, comma 1, D.Igs 507/93 recita “i soggetti di cui all'articolo 63 presentano al Comune,entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune”.
Sulla base di tale chiara normativa la Suprema Corte ha statuito un consequenziale principio di diritto riferito alla individuazione del dies a quo, questione che ha caratterizzato orientamenti contrastanti.
Ebbene secondo la Suprema Corte ( cfr. ex multis Cass 2224 del 2016 ) per risolvere il quesito occorre, al riguardo, differenziare il caso in cui la detenzione o occupazione dei locali è in corso fin dall'inizio del periodo di imposta e, comunque, prima del 20 gennaio, dal caso in cui tale situazione si sia verificata in epoca successiva.
Nel primo caso, il termine di decadenza decorre dall'anno corrente, nel secondo caso, dal 20 gennaio dell'anno successivo.
La chiara interpretazione del dettato normativo non consente di ritenere che il termine del 20 gennaio debba riferirsi all'anno successivo a quello in cui la denuncia o il versamento dell'imposta dovevano essere effettuati. Pertanto, a fronte del chiaro dato normativo, le occupazioni iniziate tra il 1° e il 19 gennaio devono essere dichiarate entro il 20 gennaio immediatamente successivo, cioè dello stesso anno, mentre le occupazioni successive al 20 gennaio vanno dichiarate entro il 20 gennaio dell'anno successivo.
Tale termine costituisce lo spartiacque, nella applicazione del c.d. doppio binario, anche se per le occupazioni iniziate il 19 gennaio il termine sarà di un solo giorno, mentre per quelle iniziate il 21 gennaio sarà di 364 giorni.
Nel caso in esame per annualità 2023 , considerata la notifica al contribuente nel giugno 2025 risulta evidente che la Pubblica Amministrazione ha operato nei termini di legge ed alcuna decadenza è maturata
Il ricorso va rigettato
Le spese di lite compensate in ragione delle risultanze in atti
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BARBALUCCA VINCENZA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14678/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Piacente - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Srl - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Resistente_1 Srl
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1665121001 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1046/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da ricorso
Resistente/Appellato: come da controduzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ([...]), nato a [...] il [...] ed ivi residente alla Indirizzo_1, rappresentato e difeso da avv. Difensore_1 svolgeva ricorso
contro
Resistente_1
e Comune di Napoli avente per oggetto l'annullamento di avviso di accertamento prot. n. 166512/1001 del 26.06.2025 relativo a Tassa TARI anno 2023 per euro 1.590,00.
I motivi della impugnativa erano i seguenti: carenza di legittimazione alla riscossione da parte di
Resistente_1 , decadenza della Pubblica Amministrazione da potere di riscossione , irregolarità della notifica .
Si costituiva il Comune di Napoli che chiedeva di essere estromesso dal giudizio.
Alla pubblica udienza del 23 gennaio 2026 la Corte in composizione monocratica decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la procedibilità del ricorso : invero parte ricorrente deduce che l'atto impugnato
è datato 26.6.2025 ; successivamente la parte inoltrava il ricorso agli Uffici convenuti in data 1.8.2025 ed in detta data il ricorso veniva depositato presso la Segreteria della Corte formalizzando la costituzione di parte ricorrente . Risulta prospettabile il rispetto dei termini ex artt 67 e 68 dlgs 175/2024
Passando ai motivi di impugnativa , come sollevati dal ricorrente , la Corte ritiene che in primo luogo il rilievo formale circa la irritualità della notifica dell'atto impugnato è svolto in modo generico tanto più che ogni lagnanza non è verificabile in quanto l'atto impugnato non è prodotto in atti;
in ogni caso anche se lo stesso si correlasse ad una irregolarità , questa può dirsi sanata visto che l'atto ha raggiunto lo scopo ai sensi dell'art. 156 cpc in quanto il ricorrente ha adito la Corte competente e si è difeso nel merito.
Quanto al rilievo di carenza di legittimazione ad agire per la riscossione di Resistente_1 la Corte rileva che per tale società è intervenuta la L. 21 febbraio 2025, n. 15 (in G.U. 24 febbraio 2025, n. 45) di conversione del D.L. 27 dicembre 2024, n. 202 (c.d. decreto 'Milleproroghe 2025') (art. 3, comma 14- septies)
, con norma dichiaratamente interpretativa, con efficacia retroattiva in ragione della evidenziata finalità interpretativa , secondo il quale è stato esplicitato che le “società di scopo” o “società di progetto”, quale
è Resistente_1, possano operare nell'accertamento e nella riscossione dei tributi senza essere iscritte all'Albo ministeriale, purché la società aggiudicataria della gara pubblica (Municipia), socia della stessa, sia iscritta”. Pertanto risulta evidente che il rapporto tra Associazione_1 e Resistente_1 (NOV) è quello tra una società capogruppo (Municipia) e una società controllata (Resistente_1) che opera come concessionaria del Comune di Napoli per la gestione delle entrate tributarie e per la riscossione coattiva dei tributi. In pratica, Associazione_1 ha costituito NOV come società di progetto per gestire le attività di riscossione e accertamento dei tributi locali per conto del Comune di Napoli Quindi Resistente_1 è legittimata ad operare per la riscossione dei tributi di competenza dell'ente comunale
Passando alla questione di merito circa la decadenza la Corte osserva che in primo luogo è pacifico, anche secondo i più consolidati orientamenti giurisprudenziali che il termine per il tributo della fattispecie che ci occupa in quanto tributo locale, è quinquennale.
Invero sul punto la Suprema Corte ha statuito che “i tributi locali di cui è causa (tasse per lo smaltimento rifiuti, per l'occupazione di suolo pubblico, per concessione di passo carrabile, contributi di bonifica) sono elementi strutturali di un rapporto sinallagmatico caratterizzato da una “causa debendi” di tipo continuativo suscettibile di adempimento solo con decorso del tempo in relazione alla quale l'utente è tenuto ad una erogazione periodica, dipendente dal prolungarsi sul piano temporale della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio dallo stesso concesso;
pertanto al relativo credito si applica la prescrizione breve quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c.” (Cassazione civile, sez. trib., 23/02/2010, n. 4283)
La questione controversa concerne invece la determinazione del termine iniziale per la dichiarazione da parte del contribuente, da cui computare il termine di decadenza del Comune per la notifica dell'avviso di accertamento Tari
L'articolo 1, comma 161, L. 27/12/2006, n. 296 prevede che “gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”.
Tale disciplina aumenta a cinque anni il termine di decadenza, essendo stato abrogato con l'articolo 1, comma 172, L. 296/2006, con decorrenza 01/07/2007, il previgente articolo 71, c.1, D.Igs 507/93 che prevedeva il termine triennale di decadenza.
Il comma 171 del medesimo articolo 1 L. n. 296/2006 prevede, inoltre, che le nuove disposizioni, tra cui la nuova procedura di accertamento e i relativi termini, si applicano anche ai rapporti di imposta precedenti al
1° gennaio 2007, data di entrata in vigore della legge finanziaria.
L'articolo 70, comma 1, D.Igs 507/93 recita “i soggetti di cui all'articolo 63 presentano al Comune,entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune”.
Sulla base di tale chiara normativa la Suprema Corte ha statuito un consequenziale principio di diritto riferito alla individuazione del dies a quo, questione che ha caratterizzato orientamenti contrastanti.
Ebbene secondo la Suprema Corte ( cfr. ex multis Cass 2224 del 2016 ) per risolvere il quesito occorre, al riguardo, differenziare il caso in cui la detenzione o occupazione dei locali è in corso fin dall'inizio del periodo di imposta e, comunque, prima del 20 gennaio, dal caso in cui tale situazione si sia verificata in epoca successiva.
Nel primo caso, il termine di decadenza decorre dall'anno corrente, nel secondo caso, dal 20 gennaio dell'anno successivo.
La chiara interpretazione del dettato normativo non consente di ritenere che il termine del 20 gennaio debba riferirsi all'anno successivo a quello in cui la denuncia o il versamento dell'imposta dovevano essere effettuati. Pertanto, a fronte del chiaro dato normativo, le occupazioni iniziate tra il 1° e il 19 gennaio devono essere dichiarate entro il 20 gennaio immediatamente successivo, cioè dello stesso anno, mentre le occupazioni successive al 20 gennaio vanno dichiarate entro il 20 gennaio dell'anno successivo.
Tale termine costituisce lo spartiacque, nella applicazione del c.d. doppio binario, anche se per le occupazioni iniziate il 19 gennaio il termine sarà di un solo giorno, mentre per quelle iniziate il 21 gennaio sarà di 364 giorni.
Nel caso in esame per annualità 2023 , considerata la notifica al contribuente nel giugno 2025 risulta evidente che la Pubblica Amministrazione ha operato nei termini di legge ed alcuna decadenza è maturata
Il ricorso va rigettato
Le spese di lite compensate in ragione delle risultanze in atti
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.