Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. V, sentenza 26/01/2026, n. 1149
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Irregolarità della notifica

    La Corte ritiene che il rilievo sia generico e non verificabile in quanto l'atto non è stato prodotto. Inoltre, l'eventuale irregolarità è sanata dal raggiungimento dello scopo, dato che il ricorrente ha adito la Corte e si è difeso nel merito.

  • Rigettato
    Carenza di legittimazione alla riscossione di Resistente_1 Srl

    La Corte rileva che, a seguito della L. 15/2025, le società di scopo come Resistente_1 Srl possono operare nell'accertamento e riscossione dei tributi senza iscrizione all'Albo, se la società aggiudicataria della gara (Municipia) è iscritta. Resistente_1 Srl è una società controllata da Municipia e concessionaria del Comune per la riscossione.

  • Rigettato
    Decadenza della Pubblica Amministrazione dal potere di riscossione

    La Corte osserva che il termine di decadenza per l'accertamento dei tributi locali è quinquennale. L'avviso di accertamento è stato notificato nel giugno 2025, entro i termini di legge rispetto all'anno d'imposta 2023, considerando che la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati entro il 20 gennaio 2024. Pertanto, nessuna decadenza è maturata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. V, sentenza 26/01/2026, n. 1149
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1149
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo