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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 12/06/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 481/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Isadora Loi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 481/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ASTUNI Parte_1 C.F._1
VALERIO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. AVVOCATURA STATO MILANO
RESISTENTE
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“in via principale, nel merito, accertare, dichiarare e annullare, per tutti motivi esposti in narrativa, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 135202214600000100003 e per l'effetto, accertare, dichiarare e annullare la prodromica cartella di pagamento n. 13520207150043541502 e n.
13520207180227192502 ed i ruoli e/o ogni altro atto impositivo notificato, per tutti motivi esposti in narrativa;
In ogni caso,
pagina 1 di 5 Spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi da liquidarsi in favore del procuratore in qualità di antistatario.”.
Conclusioni per Controparte_2
“Voglia l'adito Tribunale adito:
-In via del tutto preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in luogo del territorialmente competente Tar di Milano
- In via ancora preliminare, dichiarare inammissibile il ricorso per manifesta tardività delle censure afferenti gli aspetti precedenti la formazione del ruolo ed il correlato difetto di legittimazione passiva dell'Ente Riscossore ed in ragioni di primarie interferenze con il divieto di ne bis in idem;
- In via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di CP_3
- Nel merito, dichiarare manifestamente infondato il ricorso avversario;
- Condannare al pagamento delle spese ed onorari del giudizio, anche autonomamente a conclusione della fase cautelare, in una misura che, avuto riguardo al valore della controversia
e alla non particolare complessità delle questioni trattate, si ritiene giusto vengano individuata complessivamente nei valori medi previsti dal D.M 55/2014.”.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c. si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso ex art. 615 c.p.c. depositato in data 11.3.2024 ha proposto Parte_1
opposizione avverso le cartelle di pagamento nn. 13520207150043541502 e
13520207180227192502 dell' e la conseguente comunicazione di iscrizione Controparte_2 ipotecaria n. 135202214600000100003, chiedendo contestualmente la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati.
A fondamento della propria domanda il ricorrente ha dedotto:
- di aver ricevuto in data 22.3.2023 la notificazione da parte dell' Controparte_2 della comunicazione d'iscrizione ipotecaria n. 135202214600000100003 datata 3.3.2023, dell'importo di € 289.106,52, su diversi immobili di sua proprietà;
- che a fondamento della comunicazione l'ente della riscossione ha posto le cartelle di pagamento nn. 13520207150043541502 e 13520207180227192502;
pagina 2 di 5 - di non aver ricevuto la notifica di alcuna comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, né di qualsiasi altro atto presupposto, così come previsto dall'art. 77, comma 2 bis, d.P.R. 602/1973.
Sulla scorta delle predette circostanze, parte ricorrente – affermata la giurisdizione del Tribunale adito in forza del richiamo contenuto nella comunicazione opposta – ha eccepito la nullità della comunicazione di iscrizione ipotecaria, dei ruoli e dell'iscrizione delle relative somme, per i seguenti motivi:
- inesistenza/nullità/annullabilità della comunicazione di iscrizione ipotecaria per omessa notifica degli atti prodromici all'atto impugnato;
- nullità della comunicazione d'iscrizione ipotecaria per mancata notifica delle intimazioni di pagamento: mancato avveramento delle condizioni previste dal combinato disposto degli artt. 50 e 77 del d.P.R. n. 602/1973;
- inesistenza e/o nullità delle cartelle di pagamento e avvisi di addebito per omissione della relativa notifica e conseguente inesistenza/nullità della comunicazione di iscrizione ipotecaria;
- inesistenza della notificazione della comunicazione di iscrizione ipotecaria;
- nullità della comunicazione di iscrizione ipotecaria per violazione dell'art. 7, L. 212 del
27.7.2000;
- nullità/annullabilità della comunicazione di iscrizione ipotecaria per violazione di legge ed eccesso di potere in relazione all'art. 42, comma 1 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 7 Legge
212/2000: inesistenza giuridica dell'atto impositivo per carenza del potere dirigenziale del delegante o di chi ha sottoscritto l'atto prodromico alle cartelle di pagamento ed avvisi di addebito, in mancanza della sua qualifica di dirigente;
- omessa sottoscrizione della comunicazione di iscrizione ipotecaria;
- prescrizione dei tributi iscritti a ruolo.
Con comparsa depositata in data 8.8.2024 si è costituita in giudizio l Controparte_2
, la quale, in via preliminare, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice
[...]
ordinario in favore del T.A.R. Milano ex art. 133, lett. t) c.p.a. e, nel merito, ha domandato, previa autorizzazione a chiamare in causa l' (A.G.E.A.), Controparte_4
di dichiarare il ricorso inammissibile e infondato.
pagina 3 di 5 2. Difetta nel caso in esame la giurisdizione del giudice ordinario, sussistendo, di contro, la giurisdizione del giudice amministrativo.
Parte ricorrente ha introdotto il giudizio proponendo opposizione alla comunicazione di iscrizione ipotecaria emessa dall'ente della riscossione e alle correlate cartelle di pagamento ricevute per omesso versamento del prelievo latte sulle consegne.
Com'è noto, la comunicazione di iscrizione ipotecaria è un preavviso con il quale il contribuente viene invitato a corrispondere le somme dovute all'agente della riscossione entro il termine perentorio di trenta giorni. L'iscrizione di ipoteca, infatti, “a pena di nullità, deve essere sempre preceduta dalla notifica di una comunicazione preventiva che consenta al contribuente
d'interloquire in materia, in ragione della natura di tale procedura quale atto lesivo della sfera giuridica patrimoniale del destinatario” (cfr. Cass. civ. ord. n. 380/2017).
La comunicazione, dunque, è una misura volta ad indurre il debitore all'adempimento e non costituisce atto esecutivo di espropriazione forzata, come ribadito da costante giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. Sez. U., sent. n. 19667/2014; più di recente, Cass. civ. 4871/2021 e
778/2024, a tenore della quale “in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'ipoteca prevista dall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, può essere iscritta senza necessità di procedere
a notifica dell'intimazione ad adempiere di cui all'art. 50, secondo comma, del medesimo d.P.R., prescritta per il caso che l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, poiché l'iscrizione ipotecaria non può essere considerata quale mezzo preordinato all'espropriazione forzata, atteso quanto si evince dalla lettera dell'art. 77 citato, il quale, al secondo comma, prevede che, “prima di procedere all'esecuzione, il concessionario deve iscrivere ipoteca”, e, al primo comma, richiama esclusivamente il primo e non anche il secondo comma dell'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973”).
Supporta sul punto anche la più recente giurisprudenza amministrativa, che esclude di poter qualificare la comunicazione in commento come atto dell'esecuzione in senso stretto
(“L'iscrizione ipotecaria non è atto esecutivo in senso stretto e non è pertanto oggetto di sindacato del giudice dell'esecuzione. La relativa nota deve dunque essere impugnata dinanzi al giudice munito di giurisdizione sulla pretesa sostanziale, che nel caso delle controversie relative all'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari deve individuarsi nel giudice amministrativo a norma dell'art. 133, comma 1, lett. t) CPA (Cass.
pagina 4 di 5 Civ. SU 20 ottobre 2006, n. 22514; 22 luglio 2015 n. 15354;)”, così TAR Piemonte 27 maggio
2024).
A opposte conclusioni non può giungersi sulla base del mero richiamo all'autorità giudiziaria, contenuto nella comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata (cfr. doc. 2 parte ricorrente), atteso che l'indicazione ivi contenuta è del tutto generica ed è inidonea a derogare alle norme dettate in materia di giurisdizione esclusiva.
Ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. t) c.p.a., le controversie relative all'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Tali controversie sono, infatti, devolute alla giurisdizione del giudice speciale allorquando, come nel caso di specie, sia contestato l'esercizio dei poteri autoritativi della P.A.
Conseguentemente, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario e affermata la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del tenore degli atti, non celebrata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione monocratica, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice amministrativo;
2) condanna a corrispondere all' le spese di Parte_1 Controparte_2 lite, che liquida in € 4.500,00, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a. se dovuti per legge.
Lodi, 11 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Isadora Loi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Isadora Loi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 481/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ASTUNI Parte_1 C.F._1
VALERIO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. AVVOCATURA STATO MILANO
RESISTENTE
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“in via principale, nel merito, accertare, dichiarare e annullare, per tutti motivi esposti in narrativa, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 135202214600000100003 e per l'effetto, accertare, dichiarare e annullare la prodromica cartella di pagamento n. 13520207150043541502 e n.
13520207180227192502 ed i ruoli e/o ogni altro atto impositivo notificato, per tutti motivi esposti in narrativa;
In ogni caso,
pagina 1 di 5 Spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi da liquidarsi in favore del procuratore in qualità di antistatario.”.
Conclusioni per Controparte_2
“Voglia l'adito Tribunale adito:
-In via del tutto preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in luogo del territorialmente competente Tar di Milano
- In via ancora preliminare, dichiarare inammissibile il ricorso per manifesta tardività delle censure afferenti gli aspetti precedenti la formazione del ruolo ed il correlato difetto di legittimazione passiva dell'Ente Riscossore ed in ragioni di primarie interferenze con il divieto di ne bis in idem;
- In via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di CP_3
- Nel merito, dichiarare manifestamente infondato il ricorso avversario;
- Condannare al pagamento delle spese ed onorari del giudizio, anche autonomamente a conclusione della fase cautelare, in una misura che, avuto riguardo al valore della controversia
e alla non particolare complessità delle questioni trattate, si ritiene giusto vengano individuata complessivamente nei valori medi previsti dal D.M 55/2014.”.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c. si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso ex art. 615 c.p.c. depositato in data 11.3.2024 ha proposto Parte_1
opposizione avverso le cartelle di pagamento nn. 13520207150043541502 e
13520207180227192502 dell' e la conseguente comunicazione di iscrizione Controparte_2 ipotecaria n. 135202214600000100003, chiedendo contestualmente la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati.
A fondamento della propria domanda il ricorrente ha dedotto:
- di aver ricevuto in data 22.3.2023 la notificazione da parte dell' Controparte_2 della comunicazione d'iscrizione ipotecaria n. 135202214600000100003 datata 3.3.2023, dell'importo di € 289.106,52, su diversi immobili di sua proprietà;
- che a fondamento della comunicazione l'ente della riscossione ha posto le cartelle di pagamento nn. 13520207150043541502 e 13520207180227192502;
pagina 2 di 5 - di non aver ricevuto la notifica di alcuna comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, né di qualsiasi altro atto presupposto, così come previsto dall'art. 77, comma 2 bis, d.P.R. 602/1973.
Sulla scorta delle predette circostanze, parte ricorrente – affermata la giurisdizione del Tribunale adito in forza del richiamo contenuto nella comunicazione opposta – ha eccepito la nullità della comunicazione di iscrizione ipotecaria, dei ruoli e dell'iscrizione delle relative somme, per i seguenti motivi:
- inesistenza/nullità/annullabilità della comunicazione di iscrizione ipotecaria per omessa notifica degli atti prodromici all'atto impugnato;
- nullità della comunicazione d'iscrizione ipotecaria per mancata notifica delle intimazioni di pagamento: mancato avveramento delle condizioni previste dal combinato disposto degli artt. 50 e 77 del d.P.R. n. 602/1973;
- inesistenza e/o nullità delle cartelle di pagamento e avvisi di addebito per omissione della relativa notifica e conseguente inesistenza/nullità della comunicazione di iscrizione ipotecaria;
- inesistenza della notificazione della comunicazione di iscrizione ipotecaria;
- nullità della comunicazione di iscrizione ipotecaria per violazione dell'art. 7, L. 212 del
27.7.2000;
- nullità/annullabilità della comunicazione di iscrizione ipotecaria per violazione di legge ed eccesso di potere in relazione all'art. 42, comma 1 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 7 Legge
212/2000: inesistenza giuridica dell'atto impositivo per carenza del potere dirigenziale del delegante o di chi ha sottoscritto l'atto prodromico alle cartelle di pagamento ed avvisi di addebito, in mancanza della sua qualifica di dirigente;
- omessa sottoscrizione della comunicazione di iscrizione ipotecaria;
- prescrizione dei tributi iscritti a ruolo.
Con comparsa depositata in data 8.8.2024 si è costituita in giudizio l Controparte_2
, la quale, in via preliminare, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice
[...]
ordinario in favore del T.A.R. Milano ex art. 133, lett. t) c.p.a. e, nel merito, ha domandato, previa autorizzazione a chiamare in causa l' (A.G.E.A.), Controparte_4
di dichiarare il ricorso inammissibile e infondato.
pagina 3 di 5 2. Difetta nel caso in esame la giurisdizione del giudice ordinario, sussistendo, di contro, la giurisdizione del giudice amministrativo.
Parte ricorrente ha introdotto il giudizio proponendo opposizione alla comunicazione di iscrizione ipotecaria emessa dall'ente della riscossione e alle correlate cartelle di pagamento ricevute per omesso versamento del prelievo latte sulle consegne.
Com'è noto, la comunicazione di iscrizione ipotecaria è un preavviso con il quale il contribuente viene invitato a corrispondere le somme dovute all'agente della riscossione entro il termine perentorio di trenta giorni. L'iscrizione di ipoteca, infatti, “a pena di nullità, deve essere sempre preceduta dalla notifica di una comunicazione preventiva che consenta al contribuente
d'interloquire in materia, in ragione della natura di tale procedura quale atto lesivo della sfera giuridica patrimoniale del destinatario” (cfr. Cass. civ. ord. n. 380/2017).
La comunicazione, dunque, è una misura volta ad indurre il debitore all'adempimento e non costituisce atto esecutivo di espropriazione forzata, come ribadito da costante giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. Sez. U., sent. n. 19667/2014; più di recente, Cass. civ. 4871/2021 e
778/2024, a tenore della quale “in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'ipoteca prevista dall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, può essere iscritta senza necessità di procedere
a notifica dell'intimazione ad adempiere di cui all'art. 50, secondo comma, del medesimo d.P.R., prescritta per il caso che l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, poiché l'iscrizione ipotecaria non può essere considerata quale mezzo preordinato all'espropriazione forzata, atteso quanto si evince dalla lettera dell'art. 77 citato, il quale, al secondo comma, prevede che, “prima di procedere all'esecuzione, il concessionario deve iscrivere ipoteca”, e, al primo comma, richiama esclusivamente il primo e non anche il secondo comma dell'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973”).
Supporta sul punto anche la più recente giurisprudenza amministrativa, che esclude di poter qualificare la comunicazione in commento come atto dell'esecuzione in senso stretto
(“L'iscrizione ipotecaria non è atto esecutivo in senso stretto e non è pertanto oggetto di sindacato del giudice dell'esecuzione. La relativa nota deve dunque essere impugnata dinanzi al giudice munito di giurisdizione sulla pretesa sostanziale, che nel caso delle controversie relative all'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari deve individuarsi nel giudice amministrativo a norma dell'art. 133, comma 1, lett. t) CPA (Cass.
pagina 4 di 5 Civ. SU 20 ottobre 2006, n. 22514; 22 luglio 2015 n. 15354;)”, così TAR Piemonte 27 maggio
2024).
A opposte conclusioni non può giungersi sulla base del mero richiamo all'autorità giudiziaria, contenuto nella comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata (cfr. doc. 2 parte ricorrente), atteso che l'indicazione ivi contenuta è del tutto generica ed è inidonea a derogare alle norme dettate in materia di giurisdizione esclusiva.
Ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. t) c.p.a., le controversie relative all'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Tali controversie sono, infatti, devolute alla giurisdizione del giudice speciale allorquando, come nel caso di specie, sia contestato l'esercizio dei poteri autoritativi della P.A.
Conseguentemente, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario e affermata la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del tenore degli atti, non celebrata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione monocratica, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice amministrativo;
2) condanna a corrispondere all' le spese di Parte_1 Controparte_2 lite, che liquida in € 4.500,00, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a. se dovuti per legge.
Lodi, 11 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Isadora Loi
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