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Decreto 21 marzo 2025
Decreto 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, decreto 21/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2579/2024
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Decreto di omologa ex art. 445 bis, comma 5 c.p.c.
Il Giudice, visti gli atti del procedimento in epigrafe ex art. 445 bis c.p.c. esaminata la relazione peritale;
verificata la rituale comunicazione alle parti del decreto di fissazione del termine per la contestazione della c.t.u.; rilevato che le risultanze della c.t.u. non sono state contestate dalle parti nel termine già concesso, come da certificazione in atti a firma del funzionario di cancelleria;
ritenuto di non dovere procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.; ritenuto, altresì, in applicazione dell'art. 91 c.p.c., di porre a carico dell le CP_1 spese di C.T.U.; considerata la situazione finanziaria della parte ricorrente e la particolarità della controversia, le spese del giudizio vengono compensate integralmente tra le parti;
omologa l'insussistenza dell'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio relativamente alla seguente prestazione:
□ indennità di accompagnamento (legge n. 18/80); compensa le spese di giudizio tra le parti pone a carico dell' resistente le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto. CP_1
Castrovillari lì, 21 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Avv. Francesco Funari
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Decreto di omologa ex art. 445 bis, comma 5 c.p.c.
Il Giudice, visti gli atti del procedimento in epigrafe ex art. 445 bis c.p.c. esaminata la relazione peritale;
verificata la rituale comunicazione alle parti del decreto di fissazione del termine per la contestazione della c.t.u.; rilevato che le risultanze della c.t.u. non sono state contestate dalle parti nel termine già concesso, come da certificazione in atti a firma del funzionario di cancelleria;
ritenuto di non dovere procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.; ritenuto, altresì, in applicazione dell'art. 91 c.p.c., di porre a carico dell le CP_1 spese di C.T.U.; considerata la situazione finanziaria della parte ricorrente e la particolarità della controversia, le spese del giudizio vengono compensate integralmente tra le parti;
omologa l'insussistenza dell'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio relativamente alla seguente prestazione:
□ indennità di accompagnamento (legge n. 18/80); compensa le spese di giudizio tra le parti pone a carico dell' resistente le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto. CP_1
Castrovillari lì, 21 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Avv. Francesco Funari