TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/12/2025, n. 4746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4746 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 11139 /2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa AU RE,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11139/2024 del Registro Generale e promossa da in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, con il procuratore avv. GENTILE ANTONIO Ricorrente
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il procuratore avv. CASTELLANETA CP_1 EL Resistente
1
Oggetto: variazione rapporto assicurativo;
opposizione a cartella di pagamento;
*** MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 12.09.2024, la società in epigrafe indicata chiedeva l'accertamento negativo del credito assicurativo, dell'importo di € 45,449,13, comprensivo di interessi e sanzioni (questi ultimi successivamente sgravati in autotutela) comunicato dall' con “Variazione del rapporto CP_1 assicurativo relativo al Codice ditta n. 19821253/10”, del 29.03.2024, con cui veniva comunicata la rideterminazione con effetto retroattivo del tasso di tariffa polizza dipendenti precedentemente applicato per il periodo dal maggio 2018 ad aprile 2024, con conseguente richiesta di integrazione del premio relativo al medesimo periodo, nei limiti della prescrizione quinquennale. Nello specifico, l' , a seguito di denuncia di nuovo lavoro temporaneo del 28 marzo 2024, CP_1 procedeva d'ufficio alla verifica del corretto inquadramento tariffario, rettificando la gestione tariffaria dell'odierna ricorrente nel settore “AR” in ambito conformandola a quella CP_1 disposta, ex art. 49 Legge n. 88/1989, dall' nel settore “Industria”. CP_2 A sostengo della domanda, l'istante eccepiva la carenza di motivazione dell'atto e la violazione della L. n. 241/1990. In ogni caso, si doleva dell'illegittimità del suddetto certificato di modificazione del rapporto assicurativo, nella parte in cui veniva “disposta per il periodo antecedente all'ultima denuncia nuovo lavoro temporaneo” (cfr. pag. 5 del ricorso), anche tenuto conto del fatto che l'inquadramento nel settore AR era “stato accettato dall' e mai contestato, nel corso CP_3 degli anni”, tenuto conto che la denuncia di inizio attività “dettagliava esattamente le lavorazioni ed eventuali profili di rischio” (cfr. pag. 5 del ricorso). Contestava, dunque, l'efficacia retroattiva della disposta variazione. Pertanto, domandava l'accertamento negativo dell'obbligo assicurativo, chiedendo dichiararsi la nullità del e/o annullarsi il provvedimento di variazione assicurativa del 29.03.2024 e che nulla risulta dovuto in favore dell' con il favore delle spese di giudizio. CP_1
Costituendosi, l' ribadiva la correttezza del proprio operato e la fondatezza delle proprie CP_1 pretese, richiamando la disposizione di cui all'art. 7, comma 2, del Decreto Ministeriale 27 febbraio 2019; concludeva per il rigetto del ricorso, con il favore di spese di giudizio.
Con ricorso del 20.03.2025, successivamente riunito al presente giudizio per evidenti ragioni di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, l'istante in epigrafe indicata proponeva, altresì, opposizione avverso la cartella di pagamento n. 01420240068535503000, notificata in data 11/02/2022, emessa dall' , per l'importo pari a € 34.684,09, Controparte_4 preteso dall' a titolo di integrazione dei premi assicurativi relativi al periodo dal maggio 2018 CP_1 ad aprile 2024, nei limiti della prescrizione quinquennale applicabile, sulla scorta del suindicato provvedimento di “Variazione del rapporto assicurativo relativo al Codice ditta n. 19821253/10” del 29.03.2024. Nel richiamare pedissequamente i motivi di ricorso proposti avverso il provvedimento di “Variazione del rapporto assicurativo relativo al Codice ditta n. 19821253/10”, del 29.03.2024, l'istante chiedeva disporsi l'annullamento della predetta cartella di pagamento e dichiararsi non dovute le somme con essa richieste, con il favore delle spese di giudizio.
Costituendosi, l' difendeva la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del CP_1 ricorso.
2 * Tali essendo le prospettazioni delle parti, in limine litis, va dichiarato il parziale difetto di giurisdizione ordinaria in ordine all'opposizione alla cartella di pagamento n. 01420240068535503000, emessa, oltre che in relazione a crediti vantati dall' , pure dalla CP_1 Regione Puglia Servizio finanze a titolo di Tassa Automobilistica, limitatamente, per l'appunto, ai ruoli oggetto di iscrizione da parte della Regione Puglia per Tasse automobilistiche, trattandosi di pretese creditorie non ricomprese entro la sfera di attribuzioni di questo giudicante, bensì in quella facente capo alla giurisdizione tributaria, avuto debito riguardo al criterio di riparto della causa petendi ovvero del petitum sostanziale.
Così delimitato l'oggetto dell'odierna cognizione, il ricorso è infondato per i motivi di seguito esposti.
Si osserva che la parte ricorrente si duole, in primo luogo, dell'illegittimità del provvedimento amministrativo per carenza di motivazione dell'atto.
Giova, al riguardo, richiamare l'orientamento per il quale il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, e che quindi il vizio di motivazione non è censurabile laddove quest'ultima sia insufficiente;
solo la motivazione fuorviante e contraddittoria, per vero non ricorrente nel caso di specie, accostabile alla vera e propria inesistenza, è censurabile e rilevante nel giudizio di opposizione.
Del resto, quanto alle violazioni di tipo formale del provvedimento impugnato, denunciate dalla parte ricorrente, va ribadito che, in materia di obblighi assicurativi e/o previdenziali, l'oggetto del giudizio avverso gli atti degli enti di richiesta di pagamento delle somme dovute, il giudizio verte sull'esistenza di tali obblighi e sulla fondatezza della pretesa contributiva e non sulla regolarità e compiutezza del procedimento amministrativo, in quanto il giudice ordinario è giudice del rapporto e non dell'atto. Non spetta, quindi, al giudice ordinario valutare la legittimità del provvedimento in relazione a quei vizi che potrebbero portare al suo annullamento da parte del giudice amministrativo. Peraltro, le sollevate eccezioni relative alle norme sul procedimento amministrativo, per un verso, riguardano circostanze che non sono in grado di scalfire in alcun modo il diritto di difesa del destinatario e, per altro verso, ove anche fondate, non esonererebbero il giudicante da un giudizio di accertamento sul merito della pretesa. Stante l'affinità di ratio, mette conto considerare che il giudizio di opposizione al credito previdenziale e assicurativo iscritto a ruolo si sostanzia, al pari del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in un giudizio di accertamento del merito della controversia che non consente al giudice di limitarsi ad una mera pronuncia di illegittimità dell'atto impugnato (recentemente, cfr., Cass. civ., Sez. lav., 21/3/2018, n. 7093) e ciò in quanto, ad esempio, i vizi formali e di tardiva iscrizione del credito a ruolo impediscono agli Istituti creditori solo di avvalersi del ruolo come titolo esecutivo senza farli decadere dalla possibilità di far valere il credito in sede giudiziale (cfr. anche Cass. civ., Sez. lav., 11/12/17, n. 29588; Cass. civ., Sez. lav. 13/12/17, n. 29926; Cass. civ., Sez. lav., 12/3/18, n. 5963).
Ne discende l'infondatezza delle eccezioni sollevate dalla parte ricorrente.
Proseguendo con l'esame del merito della domanda, dagli atti di causa, si evince che l' , CP_1 verificato il diverso inquadramento operato dall' , conseguentemente redigeva il certificato di CP_2 variazione del 29.03.2024, con decorrenza retroattiva nel termine di prescrizione di 5 anni.
Deve, dunque, ritenersi pacifico (non essendo nemmeno specificamente contestato;
in proposito, del tutto generiche e tardive si appalesano le contestazioni svolte dalla parte ricorrente, peraltro soltanto in corso di causa, essendo, in ogni caso, nella piena disponibilità della medesima società il dato
3 documentale relativo alla propria iscrizione ) che il provvedimento in discussione sia stato CP_2 adottato per conformare la classificazione aziendale, ai fini assicurativi, all'inquadramento adottato dall' . CP_2
In termini generali, non appare superfluo osservare come, in più occasioni, la Suprema Corte ha affermato (v. Cass. nr. 5942 del 2006; conf. Cass. nr.11267 del 2007; in motivaz. anche Cass.nr. 8068 del 2011 che afferma, tra l'altro, il valore costitutivo dell'inquadramento ; Cass. nr. 15938 del CP_2 2011; Cass. nr. 25818 del 2014) che «a decorrere dall'entrata in vigore della legge n. 88 del 1989 la CP_ classificazione dei datori di lavoro operata dall' sulla scorta dei criteri dettati dall'art. 49 della stessa legge ha effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali (ad eccezione della materia degli sgravi) e, quindi, anche ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali». Il principio si pone sulla scia di Cass., sez.un., nr. 4837 del 1994, chiamata a dirimere il contrasto insorto in merito alla ricostruzione esegetica dell'art. 49 della legge 9 marzo 1988 nr. 89. Come noto, l'art. 49 cit., con il titolo «classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali», stabilisce, al comma 1, che «la classificazione dei datori di lavoro disposta dall' CP_3 (id est: dall' ) ha effetto a tutti i fini previdenziali e assistenziali ed è stabilita sulla base dei CP_2 seguenti criteri[...]». Segue la ripartizione dei datori di lavoro in cinque «settori» (industria, artigianato, terziario, agricoltura, credito assicurazioni e tributi), ciascuno dei quali ha una propria definizione. Con il successivo comma 2, viene, poi, istituito il settore residuale delle «attività varie», nel quale sono inquadrati «i datori di lavoro che svolgono attività non rientranti tra quelle di cui al comma primo». Le citate sezioni unite hanno riconosciuto efficacia generale, nel sistema previdenziale, ai nuovi criteri di classificazione dei datori di lavoro e ai provvedimenti adottati dall' sulla base di tali CP_2 criteri, nel senso che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge nr. 88 del 1989, essi producono effetti vincolanti in tutti i casi in cui l'inquadramento del datore di lavoro in uno dei settori produttivi elencanti nell'art. 49 costituisce presupposto per l'applicazione, da parte di qualsiasi ente, di norme ed istituti di natura previdenziale o assistenziale. Il principio risulta rafforzato dalla testuale previsione di cui all'art. 2 del d.lgs nr. 38 del 2000 (recante Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) che così stabilisce: «1. I datori di lavoro indicati all'art. 9 del testo unico sono classificati nelle gestioni individuate all'art. 1 ai sensi dell'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Per i settori non ricadenti nell'ambito dell'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88 e successive modificazioni e integrazioni e per i soggetti non classificabili ai sensi del comma 1, la classificazione è disposta dall' . CP_1
3. Avverso i provvedimenti adottati ai sensi del comma 2 è dato ricorso al consiglio di amministrazione dell' , che decide in via definitiva, con la procedura indicata nell'art. 45 del CP_1 testo unico».
Quanto, poi, alla legittimità della efficacia retroattiva della variazione dell'inquadramento dalla gestione tariffaria “AR” a quella “Industria”, mette conto osservare quanto segue.
Invocando l'applicabilità al caso di specie dell'art. 14, comma 2, D.M. 12 dicembre 2000 e citando gli orientamenti della Suprema Corte formatosi sul punto, la parte ricorrente afferma che il provvedimento di variazione d'ufficio da parte dell' non possa che avere efficacia dal primo CP_1 giorno successivo a quello della comunicazione, salvo i casi, ivi previsti, in cui il datore di lavoro abbia dato causa all'errata qualificazione; casi, quest'ultimi, che non troverebbero riscontro nel caso de quo, giacché l'inquadramento nel settore AR era “stato accettato dall' e mai CP_3 contestato, nel corso degli anni”, tenuto conto che la denuncia di inizio attività “dettagliava esattamente le lavorazioni ed eventuali profili di rischio” (cfr. pag. 5 del ricorso).
4 Dal canto suo, parte resistente cita a fondamento della sua pretesa creditoria l'art. 7, comma 2, del D.M. 27 febbraio 2019 (corrispondente al precedente art. 14, comma 3, D.M. 12 dicembre 2000), ove dispone che “per i datori di lavoro soggetti alla classificazione aziendale disposta ai sensi dell'articolo 49 della legge n. 88/89, la rettifica dell'inquadramento è effettuata qualora risulti accertata una diversa classificazione aziendale ai sensi del citato articolo 49 della legge n. 88/89 e dell'articolo 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed ha effetto dalla data di decorrenza CP_ del provvedimento adottato dall' ai sensi delle citate disposizioni”. Ai fini del corretto inquadramento della fattispecie in esame, deve rammentarsi che l'art. 49 della Legge n. 88/1989 impone all' di classificare “a tutti i fini Controparte_5 previdenziali ed assistenziali” i diversi datori di lavoro, provvedendo ad inquadrarli nelle diverse categorie ivi indicate (industria, artigianato, agricoltura, terziario, credito e varie). Trattasi, si precisa, di un inquadramento che assume efficacia vincolante nei confronti dell'Istituto assicuratore odierno convenuto, il quale, pertanto, non può discostarsene (già nella circolare n. 9 del 2002, emanata CP_1
a seguito dell'introduzione del D. Lgs. n. 38/2000, si leggeva che “le nuove disposizioni, anche al fine di assicurare omogeneità di comportamenti tra diversi enti operanti in materia di assicurazioni sociali, conferiscono efficacia vincolante alla classificazione disposta dall' ai sensi dell'art. 49 CP_2 della L. n. 88/1989”). Ove non sia stata ancora disposta la suddetta classificazione aziendale (ex art. 49 cit.) alla data di inizio dell'attività, l'art. 3, comma 1, D.M. 12 dicembre 2000 (“Inquadramento provvisorio nelle gestioni tariffarie”) consente all' di inquadrare provvisoriamente i datori di lavoro - in base CP_1 all'attività dagli stessi denunciata - al fine di consentire il pagamento anticipato dei premi assicurativi dovuti. Nel caso in cui, poi, la classificazione ex art. 49 L. n. 88/89 risulti diversa da quella provvisoriamente adottata dall'Istituto assicuratore, la disposizione onera quest'ultimo di
“provvede[re] alle necessarie rettifiche, con decorrenza dalla data d'inizio dell'attività” (art. 3, comma 2, D.M. 12 dicembre 2000). In altri termini, ove sia stato disposto un inquadramento provvisorio – come nel caso di specie – e questo sia difforme rispetto a quello adottato in via definitiva dall' , è onere dell' CP_2 CP_1 provvedere alle opportune e necessarie rettifiche.
Trattasi, in altre parole, di una mera correzione dell'errato inquadramento provvisorio da parte dell' che opera retroattivamente ex lege sia ai sensi dell'art.7, comma 2, del D.M. 27 febbraio CP_1 2019 (ex art. 14 comma 3 D.M. 12 dicembre 2000), sia (melius) ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.M. 12 dicembre 2000.
Non può peraltro sottacersi che il suddetto erroneo inquadramento disposto in via provvisoria da parte dell' ha avuto causa nella erronea denuncia di iscrizione presentata dalla stessa società per il CP_1 settore terziario, il che giustificherebbe, comunque, l'applicazione retroattiva della classificazione pure ai sensi dell'art. 14, comma 2, invocato dalla ricorrente e in deroga alla regola generale di cui all'art. 11 delle disp. prel. Cc, nonché, nella materia in esame, ex art. 3, comma 8, della legge n. 335 del 1995 e artt. 14 e 15 del decreto citato (Cass. sent. 6081/2021).
Nel caso di specie, diversamente da quanto sostenuto dall'odierna ricorrente nelle proprie difese, l'originario inquadramento nel settore AR risulta frutto di un'erronea valutazione operata dalla stessa società con la “denuncia di iscrizione attività” ove il “Settore Attività Presunto” indicato è stato quello AR (cfr. all. doc. n. 6 del fascicolo di parte ricorrente); circostanza che, come detto, potrebbe comunque condurre all'applicazione retroattiva della classificazione ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. a) (“a) erronea o incompleta denuncia del datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto;
si applicano in tali casi anche le sanzioni previste per l'erronea o incompleta denuncia […]”).
5 D'altronde, è la stessa parte ricorrente ad aver affermato come le lavorazioni comunicate con la Denunzia di inizio attività fossero le seguenti:
“LAVORAZIONE PRINCIPALE ATTIVITA' IMPIANTISTICA-ELETTRICISTI ED INSTALLATORI DI IMPIANTI ELETTRICI IN EDIFICIO ALTRE OPERE DI COSTRUZIONE PRODOTTI FINITI: ATTIVITA' IMPIANTISTICA-ELETTRICISTI ED INSTALLATORI DI IMPIANTI ELETTRICI LAVORAZIONI COMPLEMENTARI: ATTIVITA' IMPIANTISTICA-ELETTRICISTI ED INSTALLATORI DI IMPIANTI ELETTRICI IMPIANTI ATTREZZATURE: ATTREZZATURE PER INSTALLAZIONI IMPIANTI ELETTRICI …”, nonostante la (per vero, non collimante) indicazione fornita del AR quale “Settore Attività Presunto”.
Ne discende, in definitiva, la piena legittimità della pretesa creditoria vantata dall' con il CP_1 certificato di variazione, nonché la conseguente quantificazione delle differenze contributive dovute, nei limiti della prescrizione quinquennale.
Da quanto sopra esposto, deriva, altresì, l'infondatezza della spiegata opposizione alla cartella di pagamento n. 01420240068535503000.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti dell' , in persona del
[...] CP_1 legale rappresentante pro tempore, con ricorsi depositati il 12.09.2024 e il 20.03.2025, così provvede:
1. dichiara il parziale difetto di giurisdizione in ordine all'opposizione alla cartella di pagamento n. 01420240068535503000, limitatamente ai ruoli oggetto di iscrizione da parte della Regione Puglia per Tasse automobilistiche;
2. rigetta, per il resto, le domande;
3. condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell' che CP_1 liquida in € 3.500,00, oltre ad accessori come per legge. Bari, lì 11/12/2025
Il Giudice
AU RE
6
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa AU RE,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11139/2024 del Registro Generale e promossa da in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, con il procuratore avv. GENTILE ANTONIO Ricorrente
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il procuratore avv. CASTELLANETA CP_1 EL Resistente
1
Oggetto: variazione rapporto assicurativo;
opposizione a cartella di pagamento;
*** MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 12.09.2024, la società in epigrafe indicata chiedeva l'accertamento negativo del credito assicurativo, dell'importo di € 45,449,13, comprensivo di interessi e sanzioni (questi ultimi successivamente sgravati in autotutela) comunicato dall' con “Variazione del rapporto CP_1 assicurativo relativo al Codice ditta n. 19821253/10”, del 29.03.2024, con cui veniva comunicata la rideterminazione con effetto retroattivo del tasso di tariffa polizza dipendenti precedentemente applicato per il periodo dal maggio 2018 ad aprile 2024, con conseguente richiesta di integrazione del premio relativo al medesimo periodo, nei limiti della prescrizione quinquennale. Nello specifico, l' , a seguito di denuncia di nuovo lavoro temporaneo del 28 marzo 2024, CP_1 procedeva d'ufficio alla verifica del corretto inquadramento tariffario, rettificando la gestione tariffaria dell'odierna ricorrente nel settore “AR” in ambito conformandola a quella CP_1 disposta, ex art. 49 Legge n. 88/1989, dall' nel settore “Industria”. CP_2 A sostengo della domanda, l'istante eccepiva la carenza di motivazione dell'atto e la violazione della L. n. 241/1990. In ogni caso, si doleva dell'illegittimità del suddetto certificato di modificazione del rapporto assicurativo, nella parte in cui veniva “disposta per il periodo antecedente all'ultima denuncia nuovo lavoro temporaneo” (cfr. pag. 5 del ricorso), anche tenuto conto del fatto che l'inquadramento nel settore AR era “stato accettato dall' e mai contestato, nel corso CP_3 degli anni”, tenuto conto che la denuncia di inizio attività “dettagliava esattamente le lavorazioni ed eventuali profili di rischio” (cfr. pag. 5 del ricorso). Contestava, dunque, l'efficacia retroattiva della disposta variazione. Pertanto, domandava l'accertamento negativo dell'obbligo assicurativo, chiedendo dichiararsi la nullità del e/o annullarsi il provvedimento di variazione assicurativa del 29.03.2024 e che nulla risulta dovuto in favore dell' con il favore delle spese di giudizio. CP_1
Costituendosi, l' ribadiva la correttezza del proprio operato e la fondatezza delle proprie CP_1 pretese, richiamando la disposizione di cui all'art. 7, comma 2, del Decreto Ministeriale 27 febbraio 2019; concludeva per il rigetto del ricorso, con il favore di spese di giudizio.
Con ricorso del 20.03.2025, successivamente riunito al presente giudizio per evidenti ragioni di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, l'istante in epigrafe indicata proponeva, altresì, opposizione avverso la cartella di pagamento n. 01420240068535503000, notificata in data 11/02/2022, emessa dall' , per l'importo pari a € 34.684,09, Controparte_4 preteso dall' a titolo di integrazione dei premi assicurativi relativi al periodo dal maggio 2018 CP_1 ad aprile 2024, nei limiti della prescrizione quinquennale applicabile, sulla scorta del suindicato provvedimento di “Variazione del rapporto assicurativo relativo al Codice ditta n. 19821253/10” del 29.03.2024. Nel richiamare pedissequamente i motivi di ricorso proposti avverso il provvedimento di “Variazione del rapporto assicurativo relativo al Codice ditta n. 19821253/10”, del 29.03.2024, l'istante chiedeva disporsi l'annullamento della predetta cartella di pagamento e dichiararsi non dovute le somme con essa richieste, con il favore delle spese di giudizio.
Costituendosi, l' difendeva la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del CP_1 ricorso.
2 * Tali essendo le prospettazioni delle parti, in limine litis, va dichiarato il parziale difetto di giurisdizione ordinaria in ordine all'opposizione alla cartella di pagamento n. 01420240068535503000, emessa, oltre che in relazione a crediti vantati dall' , pure dalla CP_1 Regione Puglia Servizio finanze a titolo di Tassa Automobilistica, limitatamente, per l'appunto, ai ruoli oggetto di iscrizione da parte della Regione Puglia per Tasse automobilistiche, trattandosi di pretese creditorie non ricomprese entro la sfera di attribuzioni di questo giudicante, bensì in quella facente capo alla giurisdizione tributaria, avuto debito riguardo al criterio di riparto della causa petendi ovvero del petitum sostanziale.
Così delimitato l'oggetto dell'odierna cognizione, il ricorso è infondato per i motivi di seguito esposti.
Si osserva che la parte ricorrente si duole, in primo luogo, dell'illegittimità del provvedimento amministrativo per carenza di motivazione dell'atto.
Giova, al riguardo, richiamare l'orientamento per il quale il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, e che quindi il vizio di motivazione non è censurabile laddove quest'ultima sia insufficiente;
solo la motivazione fuorviante e contraddittoria, per vero non ricorrente nel caso di specie, accostabile alla vera e propria inesistenza, è censurabile e rilevante nel giudizio di opposizione.
Del resto, quanto alle violazioni di tipo formale del provvedimento impugnato, denunciate dalla parte ricorrente, va ribadito che, in materia di obblighi assicurativi e/o previdenziali, l'oggetto del giudizio avverso gli atti degli enti di richiesta di pagamento delle somme dovute, il giudizio verte sull'esistenza di tali obblighi e sulla fondatezza della pretesa contributiva e non sulla regolarità e compiutezza del procedimento amministrativo, in quanto il giudice ordinario è giudice del rapporto e non dell'atto. Non spetta, quindi, al giudice ordinario valutare la legittimità del provvedimento in relazione a quei vizi che potrebbero portare al suo annullamento da parte del giudice amministrativo. Peraltro, le sollevate eccezioni relative alle norme sul procedimento amministrativo, per un verso, riguardano circostanze che non sono in grado di scalfire in alcun modo il diritto di difesa del destinatario e, per altro verso, ove anche fondate, non esonererebbero il giudicante da un giudizio di accertamento sul merito della pretesa. Stante l'affinità di ratio, mette conto considerare che il giudizio di opposizione al credito previdenziale e assicurativo iscritto a ruolo si sostanzia, al pari del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in un giudizio di accertamento del merito della controversia che non consente al giudice di limitarsi ad una mera pronuncia di illegittimità dell'atto impugnato (recentemente, cfr., Cass. civ., Sez. lav., 21/3/2018, n. 7093) e ciò in quanto, ad esempio, i vizi formali e di tardiva iscrizione del credito a ruolo impediscono agli Istituti creditori solo di avvalersi del ruolo come titolo esecutivo senza farli decadere dalla possibilità di far valere il credito in sede giudiziale (cfr. anche Cass. civ., Sez. lav., 11/12/17, n. 29588; Cass. civ., Sez. lav. 13/12/17, n. 29926; Cass. civ., Sez. lav., 12/3/18, n. 5963).
Ne discende l'infondatezza delle eccezioni sollevate dalla parte ricorrente.
Proseguendo con l'esame del merito della domanda, dagli atti di causa, si evince che l' , CP_1 verificato il diverso inquadramento operato dall' , conseguentemente redigeva il certificato di CP_2 variazione del 29.03.2024, con decorrenza retroattiva nel termine di prescrizione di 5 anni.
Deve, dunque, ritenersi pacifico (non essendo nemmeno specificamente contestato;
in proposito, del tutto generiche e tardive si appalesano le contestazioni svolte dalla parte ricorrente, peraltro soltanto in corso di causa, essendo, in ogni caso, nella piena disponibilità della medesima società il dato
3 documentale relativo alla propria iscrizione ) che il provvedimento in discussione sia stato CP_2 adottato per conformare la classificazione aziendale, ai fini assicurativi, all'inquadramento adottato dall' . CP_2
In termini generali, non appare superfluo osservare come, in più occasioni, la Suprema Corte ha affermato (v. Cass. nr. 5942 del 2006; conf. Cass. nr.11267 del 2007; in motivaz. anche Cass.nr. 8068 del 2011 che afferma, tra l'altro, il valore costitutivo dell'inquadramento ; Cass. nr. 15938 del CP_2 2011; Cass. nr. 25818 del 2014) che «a decorrere dall'entrata in vigore della legge n. 88 del 1989 la CP_ classificazione dei datori di lavoro operata dall' sulla scorta dei criteri dettati dall'art. 49 della stessa legge ha effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali (ad eccezione della materia degli sgravi) e, quindi, anche ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali». Il principio si pone sulla scia di Cass., sez.un., nr. 4837 del 1994, chiamata a dirimere il contrasto insorto in merito alla ricostruzione esegetica dell'art. 49 della legge 9 marzo 1988 nr. 89. Come noto, l'art. 49 cit., con il titolo «classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali», stabilisce, al comma 1, che «la classificazione dei datori di lavoro disposta dall' CP_3 (id est: dall' ) ha effetto a tutti i fini previdenziali e assistenziali ed è stabilita sulla base dei CP_2 seguenti criteri[...]». Segue la ripartizione dei datori di lavoro in cinque «settori» (industria, artigianato, terziario, agricoltura, credito assicurazioni e tributi), ciascuno dei quali ha una propria definizione. Con il successivo comma 2, viene, poi, istituito il settore residuale delle «attività varie», nel quale sono inquadrati «i datori di lavoro che svolgono attività non rientranti tra quelle di cui al comma primo». Le citate sezioni unite hanno riconosciuto efficacia generale, nel sistema previdenziale, ai nuovi criteri di classificazione dei datori di lavoro e ai provvedimenti adottati dall' sulla base di tali CP_2 criteri, nel senso che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge nr. 88 del 1989, essi producono effetti vincolanti in tutti i casi in cui l'inquadramento del datore di lavoro in uno dei settori produttivi elencanti nell'art. 49 costituisce presupposto per l'applicazione, da parte di qualsiasi ente, di norme ed istituti di natura previdenziale o assistenziale. Il principio risulta rafforzato dalla testuale previsione di cui all'art. 2 del d.lgs nr. 38 del 2000 (recante Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) che così stabilisce: «1. I datori di lavoro indicati all'art. 9 del testo unico sono classificati nelle gestioni individuate all'art. 1 ai sensi dell'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Per i settori non ricadenti nell'ambito dell'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88 e successive modificazioni e integrazioni e per i soggetti non classificabili ai sensi del comma 1, la classificazione è disposta dall' . CP_1
3. Avverso i provvedimenti adottati ai sensi del comma 2 è dato ricorso al consiglio di amministrazione dell' , che decide in via definitiva, con la procedura indicata nell'art. 45 del CP_1 testo unico».
Quanto, poi, alla legittimità della efficacia retroattiva della variazione dell'inquadramento dalla gestione tariffaria “AR” a quella “Industria”, mette conto osservare quanto segue.
Invocando l'applicabilità al caso di specie dell'art. 14, comma 2, D.M. 12 dicembre 2000 e citando gli orientamenti della Suprema Corte formatosi sul punto, la parte ricorrente afferma che il provvedimento di variazione d'ufficio da parte dell' non possa che avere efficacia dal primo CP_1 giorno successivo a quello della comunicazione, salvo i casi, ivi previsti, in cui il datore di lavoro abbia dato causa all'errata qualificazione; casi, quest'ultimi, che non troverebbero riscontro nel caso de quo, giacché l'inquadramento nel settore AR era “stato accettato dall' e mai CP_3 contestato, nel corso degli anni”, tenuto conto che la denuncia di inizio attività “dettagliava esattamente le lavorazioni ed eventuali profili di rischio” (cfr. pag. 5 del ricorso).
4 Dal canto suo, parte resistente cita a fondamento della sua pretesa creditoria l'art. 7, comma 2, del D.M. 27 febbraio 2019 (corrispondente al precedente art. 14, comma 3, D.M. 12 dicembre 2000), ove dispone che “per i datori di lavoro soggetti alla classificazione aziendale disposta ai sensi dell'articolo 49 della legge n. 88/89, la rettifica dell'inquadramento è effettuata qualora risulti accertata una diversa classificazione aziendale ai sensi del citato articolo 49 della legge n. 88/89 e dell'articolo 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed ha effetto dalla data di decorrenza CP_ del provvedimento adottato dall' ai sensi delle citate disposizioni”. Ai fini del corretto inquadramento della fattispecie in esame, deve rammentarsi che l'art. 49 della Legge n. 88/1989 impone all' di classificare “a tutti i fini Controparte_5 previdenziali ed assistenziali” i diversi datori di lavoro, provvedendo ad inquadrarli nelle diverse categorie ivi indicate (industria, artigianato, agricoltura, terziario, credito e varie). Trattasi, si precisa, di un inquadramento che assume efficacia vincolante nei confronti dell'Istituto assicuratore odierno convenuto, il quale, pertanto, non può discostarsene (già nella circolare n. 9 del 2002, emanata CP_1
a seguito dell'introduzione del D. Lgs. n. 38/2000, si leggeva che “le nuove disposizioni, anche al fine di assicurare omogeneità di comportamenti tra diversi enti operanti in materia di assicurazioni sociali, conferiscono efficacia vincolante alla classificazione disposta dall' ai sensi dell'art. 49 CP_2 della L. n. 88/1989”). Ove non sia stata ancora disposta la suddetta classificazione aziendale (ex art. 49 cit.) alla data di inizio dell'attività, l'art. 3, comma 1, D.M. 12 dicembre 2000 (“Inquadramento provvisorio nelle gestioni tariffarie”) consente all' di inquadrare provvisoriamente i datori di lavoro - in base CP_1 all'attività dagli stessi denunciata - al fine di consentire il pagamento anticipato dei premi assicurativi dovuti. Nel caso in cui, poi, la classificazione ex art. 49 L. n. 88/89 risulti diversa da quella provvisoriamente adottata dall'Istituto assicuratore, la disposizione onera quest'ultimo di
“provvede[re] alle necessarie rettifiche, con decorrenza dalla data d'inizio dell'attività” (art. 3, comma 2, D.M. 12 dicembre 2000). In altri termini, ove sia stato disposto un inquadramento provvisorio – come nel caso di specie – e questo sia difforme rispetto a quello adottato in via definitiva dall' , è onere dell' CP_2 CP_1 provvedere alle opportune e necessarie rettifiche.
Trattasi, in altre parole, di una mera correzione dell'errato inquadramento provvisorio da parte dell' che opera retroattivamente ex lege sia ai sensi dell'art.7, comma 2, del D.M. 27 febbraio CP_1 2019 (ex art. 14 comma 3 D.M. 12 dicembre 2000), sia (melius) ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.M. 12 dicembre 2000.
Non può peraltro sottacersi che il suddetto erroneo inquadramento disposto in via provvisoria da parte dell' ha avuto causa nella erronea denuncia di iscrizione presentata dalla stessa società per il CP_1 settore terziario, il che giustificherebbe, comunque, l'applicazione retroattiva della classificazione pure ai sensi dell'art. 14, comma 2, invocato dalla ricorrente e in deroga alla regola generale di cui all'art. 11 delle disp. prel. Cc, nonché, nella materia in esame, ex art. 3, comma 8, della legge n. 335 del 1995 e artt. 14 e 15 del decreto citato (Cass. sent. 6081/2021).
Nel caso di specie, diversamente da quanto sostenuto dall'odierna ricorrente nelle proprie difese, l'originario inquadramento nel settore AR risulta frutto di un'erronea valutazione operata dalla stessa società con la “denuncia di iscrizione attività” ove il “Settore Attività Presunto” indicato è stato quello AR (cfr. all. doc. n. 6 del fascicolo di parte ricorrente); circostanza che, come detto, potrebbe comunque condurre all'applicazione retroattiva della classificazione ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. a) (“a) erronea o incompleta denuncia del datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto;
si applicano in tali casi anche le sanzioni previste per l'erronea o incompleta denuncia […]”).
5 D'altronde, è la stessa parte ricorrente ad aver affermato come le lavorazioni comunicate con la Denunzia di inizio attività fossero le seguenti:
“LAVORAZIONE PRINCIPALE ATTIVITA' IMPIANTISTICA-ELETTRICISTI ED INSTALLATORI DI IMPIANTI ELETTRICI IN EDIFICIO ALTRE OPERE DI COSTRUZIONE PRODOTTI FINITI: ATTIVITA' IMPIANTISTICA-ELETTRICISTI ED INSTALLATORI DI IMPIANTI ELETTRICI LAVORAZIONI COMPLEMENTARI: ATTIVITA' IMPIANTISTICA-ELETTRICISTI ED INSTALLATORI DI IMPIANTI ELETTRICI IMPIANTI ATTREZZATURE: ATTREZZATURE PER INSTALLAZIONI IMPIANTI ELETTRICI …”, nonostante la (per vero, non collimante) indicazione fornita del AR quale “Settore Attività Presunto”.
Ne discende, in definitiva, la piena legittimità della pretesa creditoria vantata dall' con il CP_1 certificato di variazione, nonché la conseguente quantificazione delle differenze contributive dovute, nei limiti della prescrizione quinquennale.
Da quanto sopra esposto, deriva, altresì, l'infondatezza della spiegata opposizione alla cartella di pagamento n. 01420240068535503000.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti dell' , in persona del
[...] CP_1 legale rappresentante pro tempore, con ricorsi depositati il 12.09.2024 e il 20.03.2025, così provvede:
1. dichiara il parziale difetto di giurisdizione in ordine all'opposizione alla cartella di pagamento n. 01420240068535503000, limitatamente ai ruoli oggetto di iscrizione da parte della Regione Puglia per Tasse automobilistiche;
2. rigetta, per il resto, le domande;
3. condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell' che CP_1 liquida in € 3.500,00, oltre ad accessori come per legge. Bari, lì 11/12/2025
Il Giudice
AU RE
6