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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 19/01/2026, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 490/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
NN IGNAZIO, Relatore
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4771/2023 depositato il 02/11/2023
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore 1 - CF Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore 2-
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 688/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
2 e pubblicata il 06/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201921924 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Ricorrente_1 ha impugnato dinnanzi a questa Corte la sentenza n. 688 del 2023 pronunciata dalla Corte di giustizia tributaria di I grado di Siracusa con la quale il primo Giudice ha rigettato il ricorso avverso l'Avviso di accertamento per "omesso o insufficiente versamento" n. 201908459 relativo all'anno 2014, ricevuto in data 28.12.2019, di euro 3.718,11 (sentenza di I grado e provvedimento originariamente impugnato in atti).
Ha dedotto l'erroneità della sentenza ed ha concluso per la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituito il Comune di Siracusa il quale ha dedotto che "... Nelle more del presente giudizio di secondo grado, le parti hanno raggiunto un accordo conciliativo ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 546/1992, come risulta dal verbale di conciliazione sottoscritto in data 11 settembre 2024 allegato al presente atto ..." (cfr. controdeduzioni ed accordo in atti).
Ha concluso per l'estinzione del giudizio.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio.
Come sopra accennato il Comune ha versato accordo conciliativo (art. 48 d.lvo 546 del 1992).
Tale accordo conciliativo ha definito integralmente la controversia oggetto del presente giudizio, con il perfezionamento dell'intesa raggiunta tra le parti mediante il pagamento integrale delle somme concordate da parte della contribuente.
In ragione del raggiungimento dell'accordo di che trattasi vanno compensate le spese.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione (art. 48 d.lvo 546 del 1992).
Spese compensate.
Palermo, 13 gennaio 2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE
IG AR SA LL
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
NN IGNAZIO, Relatore
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4771/2023 depositato il 02/11/2023
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore 1 - CF Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore 2-
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 688/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
2 e pubblicata il 06/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201921924 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Ricorrente_1 ha impugnato dinnanzi a questa Corte la sentenza n. 688 del 2023 pronunciata dalla Corte di giustizia tributaria di I grado di Siracusa con la quale il primo Giudice ha rigettato il ricorso avverso l'Avviso di accertamento per "omesso o insufficiente versamento" n. 201908459 relativo all'anno 2014, ricevuto in data 28.12.2019, di euro 3.718,11 (sentenza di I grado e provvedimento originariamente impugnato in atti).
Ha dedotto l'erroneità della sentenza ed ha concluso per la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituito il Comune di Siracusa il quale ha dedotto che "... Nelle more del presente giudizio di secondo grado, le parti hanno raggiunto un accordo conciliativo ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 546/1992, come risulta dal verbale di conciliazione sottoscritto in data 11 settembre 2024 allegato al presente atto ..." (cfr. controdeduzioni ed accordo in atti).
Ha concluso per l'estinzione del giudizio.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio.
Come sopra accennato il Comune ha versato accordo conciliativo (art. 48 d.lvo 546 del 1992).
Tale accordo conciliativo ha definito integralmente la controversia oggetto del presente giudizio, con il perfezionamento dell'intesa raggiunta tra le parti mediante il pagamento integrale delle somme concordate da parte della contribuente.
In ragione del raggiungimento dell'accordo di che trattasi vanno compensate le spese.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione (art. 48 d.lvo 546 del 1992).
Spese compensate.
Palermo, 13 gennaio 2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE
IG AR SA LL