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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 2357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2357 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
composta dai magistrati:
1. dr. Rosa Bernardina Cristofano Presidente rel.
2.dr . Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'esito della riserva di cui all'udienza del 9 giugno 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3023/2023 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
e residente in VILLARICCA alla VIA CORIGLIANO 77 C.F._1 rapp.ta e difesa dall'Avv. Pier Paolo Zambardino - C.F. e C.F._2 dall'avv. Florida Iervolino C.F. che la rappresentano C.F._3 congiuntamente o disgiuntamente - con studio in 80014 - Giugliano in Campania (Na) alla Via Ripuaria, 149, presso i quali elett.te domicilia in virtù di procura in allegato telematico al presente atto;
il quale difensore dichiara, ai sensi del secondo comma dell'art. 176 c. p. c., di voler ricevere le comunicazioni presso il numero di fax 081-8391628 e/o indirizzo di pec e/o indirizzo di posta elettronica Email_1
così indicati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 Email_2 del DPR 11 febbraio 2005 n. 68
Appellante
C O N T R O
- l' – (C.F. Controparte_1
) - in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato P.IVA_1
e difeso, in virtù di procura generale alle liti a rogito del notaio in Persona_1
ROMA rep. n. 37875/7313 del 22/03/2024, dall'Avv. Antonio Brancaccio ( ) e con il medesimo domiciliato in Napoli, presso la sede C.F._4 di Via A. De Gasperi, 55. Per le comunicazioni relative al presente giudizio si CP_1 indica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata pec.: t, Email_3
Appellato
OGGETTO : appello avverso la sentenza n. 3615/2023 - R.G. 8202/2022 del Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli Nord, , pronunciata e pubblicata in data 18/09/2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 442 cpc depositato in data 17/06/2022 Parte_1 deduceva in punto di fatto di aver ricevuto comunicazione del 4.6.2021 con cui l' le richiedeva la restituzione dell'importo di € 109.298,53 versato a titolo CP_1 di assegno ordinario di invalidità a seguito del disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo per gli anni 1984, 1985, 1986, 1996, 1997, 1998, 2000, 2001 e 2006; di aver presentato ricorso amministrativo senza ricevere alcuna risposta;
di essere stata titolare di assegno ordinario di invalidità, poi confermato in sede di revisione triennale;
di aver presentato domanda di pensione, poi rigettata.
In punto di diritto eccepiva la carenza di motivazione;
la decadenza dall'azione in ragione dell'accertamento dei requisiti della prestazione nel corso del procedimento per A.T.P. recante R.G. 4324/2015, definito con decreto di omologa;
l'irripetibilità della prestazione;
la violazione del principio della tutela dell'affidamento; la sussistenza della buona fede al momento del percepimento di tali somme.
Chiedeva , previa sospensione, di accertare e dichiarare l'illegittimità dell'indebito con vittoria di spese di lite.
L' si costituiva in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso. CP_1
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito rigettava il ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite . Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l'appellante in epigrafe indicata con atto depositato presso l'intestata Corte in data 7.12.2023
,deducendo l'erroneità della ricostruzione fattuale e giuridica operata dal primo giudice considerato che ella non aveva mai avuto notizia, conoscenza o anche solo sentore della cancellazione delle giornate contributive, come reso palese dal fatto che già titolare di assegno ordinario di invalidità, confermato in sede di revisione triennale , aveva presentato domanda di trasformazione dell'assegno ordinario in pensione di vecchiaia. Chiedeva , pertanto , in riforma dell'impugnata sentenza , di accogliere la domanda formulata in primo grado;
vinte le spese del doppio grado di giudizio con attribuzione. Instaurato nuovamente il contraddittorio l' si è costituito resistendo e CP_1 chiedendo il rigetto del gravame, siccome inammissibile ed infondato.
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
L'appello ,che a stento sfugge ad una pronuncia di inammissibilità, è destituito di ogni fondamento e va , pertanto , rigettato.
La questione dedotta in giudizio attiene a pagamenti di prestazioni previdenziali (ratei di assegno ordinario di invalidità) effettuati dall' e CP_1 successivamente divenuti indebiti, per intervenuta cancellazione della ricorrente negli elenchi dei braccianti agricoli per gli anni 1984, 1985, 1986, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 e 2006, con conseguente venir meno dei presupposti di legge per il riconoscimento delle somme erogate. Ed infatti a seguito di presentazione di istanza telematica di pensione di vecchiaia a "seguito di trasformazione A.O.I." , l' rigettava la domanda per insussistenza del CP_1 requisito contributivo : "l'assegno ordinario di invalidità IO n. 15123513 è stato revocato dalla decorrenza in quanto il disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo per gli anni 1984, 1985, 1986, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 e 2006 ha determinato il venir meno del diritto all'assegno per perdita del requisito dei 156 contributi settimanali nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda ". La prestazione pensionistica , dunque, era basata su un requisito contributivo a sua volta fondato su rapporti di lavoro accertati come fittizi e giammai contestati.
Nella specie , con valore assorbente, deve applicarsi il principio di diritto ripetutamente espresso dalla Corte di Legittimità secondo cui in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. (cfr. ex plurimis Sez. U, Sentenza n. 18046 del 04/08/2010). Nel caso che ci occupa vi era dunque un precipuo onere probatorio incombente sulla ricorrente di provare lo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate lavorative per gli anni di riferimento al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti costitutivi dei ratei di assegno ordinario di invalidità, di cui ora si chiede la restituzione.. La Corte di Cassazione ha affermato infatti che "L' iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza CP_1 del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all' iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (cfr. Cass. n. 7845 del 19/05/2003). Invero come chiarito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (cfr. Sez. U, Sentenza n. 1133 del 26/10/2000) con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, ma le stesse affermazioni sono state fatte anche in relazione ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri (cfr. Sez. L, Sentenza n. 9536 del 14/06/2003), il diritto dei lavoratori alle prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940 n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (il quale, a norma dell'art. 4 D.L.Lgt. 9 aprile 1946 n. 212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi). Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni previdenziali, a fronte del provvedimento dell' di CP_1 cancellazione dagli elenchi, con cui si attua un disconoscimento dei requisiti che fondano l'iscrizione, ha l'onere di provare i requisiti costitutivi della fattispecie legislativamente prevista.
Nel caso che ci occupa l'indebito si è formato a seguito della revoca della prestazione pensionistica all'esito del disconoscimento del rapporto di lavoro in agricoltura sulla base di verbali ispettivi per i quali non risulta alcuna CP_1 impugnazione e /o contestazione . L'istante, come era suo onere , non ha allegato né chiesto di provare la sussistenza dei requisiti legittimanti l'erogazione delle prestazioni riscosse;
nulla ha dedotto e provato per dimostrare l'effettività del rapporto di lavoro subordinato e delle giornate agricole che avrebbe prestato negli anni in questione, disconosciute sulla base di verbali ispettivi aventi fede privilegiata e la notoria valenza probatoria di legge, in alcun modo contestati o posti in discussione.
Il Tribunale ,con argomentazione immune da censure, ha ben evidenziato le numerose carenze assertive e probatorie commesse dalla ricorrente che , nel proprio ricorso, non ha indicato gli elementi di fatto che costituiscono i tipici indici rivelatori della subordinazione per gli anni indicati nella nota di debito, né l'orario di lavoro, le mansioni concretamente svolte, la retribuzione ricevuta, l'utilizzazione da parte del lavoratore di strumenti di lavoro e lo svolgimento della prestazione in ambienti messi a disposizione dal datore di lavoro e neppure è indicato il titolare del potere direttivo e disciplinare. Mette conto osservare che la statuizione in discorso non è stata attinta da alcuna censura da parte dell' odierna appellante che si è limitata a considerazioni del tutto inconferenti ed irrilevanti , con ciò venendosi a determinare il passaggio in giudicato per mancata impugnazione di un autonomo capo della sentenza, decisivo sul punto e di per sé solo idoneo a sostenere la pronuncia in parte qua. Alla luce di tali dirimenti rilievi , assorbita ogni ulteriore doglianza , ritiene la Corte l' assoluta infondatezza delle censure formulate dall' appellante con conseguente conferma della sentenza gravata che ha esaminato tutte le circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo un iter argomentativo esaustivo, coerente con le emergenze istruttorie acquisite e immune da contraddizioni e vizi logici. Dalle osservazioni in fatto e in diritto sinora esposte, discende quindi, il rigetto del gravame proposto . Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da successivo dispositivo. Infine ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede. rigetta l'appello e , per l'effetto , conferma l'impugnata sentenza;
- condanna parte appellante , alla refusione in favore di parte appellata , delle spese del grado che si liquidano in complessivi euro 3.500,00 oltre rimborso spese generali , Iva e Cpa se dovuti.
-Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Napoli, lì 9.6.2025
Il Presidente est. rel.
Dr.ssa Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
composta dai magistrati:
1. dr. Rosa Bernardina Cristofano Presidente rel.
2.dr . Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'esito della riserva di cui all'udienza del 9 giugno 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3023/2023 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
e residente in VILLARICCA alla VIA CORIGLIANO 77 C.F._1 rapp.ta e difesa dall'Avv. Pier Paolo Zambardino - C.F. e C.F._2 dall'avv. Florida Iervolino C.F. che la rappresentano C.F._3 congiuntamente o disgiuntamente - con studio in 80014 - Giugliano in Campania (Na) alla Via Ripuaria, 149, presso i quali elett.te domicilia in virtù di procura in allegato telematico al presente atto;
il quale difensore dichiara, ai sensi del secondo comma dell'art. 176 c. p. c., di voler ricevere le comunicazioni presso il numero di fax 081-8391628 e/o indirizzo di pec e/o indirizzo di posta elettronica Email_1
così indicati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 Email_2 del DPR 11 febbraio 2005 n. 68
Appellante
C O N T R O
- l' – (C.F. Controparte_1
) - in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato P.IVA_1
e difeso, in virtù di procura generale alle liti a rogito del notaio in Persona_1
ROMA rep. n. 37875/7313 del 22/03/2024, dall'Avv. Antonio Brancaccio ( ) e con il medesimo domiciliato in Napoli, presso la sede C.F._4 di Via A. De Gasperi, 55. Per le comunicazioni relative al presente giudizio si CP_1 indica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata pec.: t, Email_3
Appellato
OGGETTO : appello avverso la sentenza n. 3615/2023 - R.G. 8202/2022 del Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli Nord, , pronunciata e pubblicata in data 18/09/2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 442 cpc depositato in data 17/06/2022 Parte_1 deduceva in punto di fatto di aver ricevuto comunicazione del 4.6.2021 con cui l' le richiedeva la restituzione dell'importo di € 109.298,53 versato a titolo CP_1 di assegno ordinario di invalidità a seguito del disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo per gli anni 1984, 1985, 1986, 1996, 1997, 1998, 2000, 2001 e 2006; di aver presentato ricorso amministrativo senza ricevere alcuna risposta;
di essere stata titolare di assegno ordinario di invalidità, poi confermato in sede di revisione triennale;
di aver presentato domanda di pensione, poi rigettata.
In punto di diritto eccepiva la carenza di motivazione;
la decadenza dall'azione in ragione dell'accertamento dei requisiti della prestazione nel corso del procedimento per A.T.P. recante R.G. 4324/2015, definito con decreto di omologa;
l'irripetibilità della prestazione;
la violazione del principio della tutela dell'affidamento; la sussistenza della buona fede al momento del percepimento di tali somme.
Chiedeva , previa sospensione, di accertare e dichiarare l'illegittimità dell'indebito con vittoria di spese di lite.
L' si costituiva in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso. CP_1
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito rigettava il ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite . Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l'appellante in epigrafe indicata con atto depositato presso l'intestata Corte in data 7.12.2023
,deducendo l'erroneità della ricostruzione fattuale e giuridica operata dal primo giudice considerato che ella non aveva mai avuto notizia, conoscenza o anche solo sentore della cancellazione delle giornate contributive, come reso palese dal fatto che già titolare di assegno ordinario di invalidità, confermato in sede di revisione triennale , aveva presentato domanda di trasformazione dell'assegno ordinario in pensione di vecchiaia. Chiedeva , pertanto , in riforma dell'impugnata sentenza , di accogliere la domanda formulata in primo grado;
vinte le spese del doppio grado di giudizio con attribuzione. Instaurato nuovamente il contraddittorio l' si è costituito resistendo e CP_1 chiedendo il rigetto del gravame, siccome inammissibile ed infondato.
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
L'appello ,che a stento sfugge ad una pronuncia di inammissibilità, è destituito di ogni fondamento e va , pertanto , rigettato.
La questione dedotta in giudizio attiene a pagamenti di prestazioni previdenziali (ratei di assegno ordinario di invalidità) effettuati dall' e CP_1 successivamente divenuti indebiti, per intervenuta cancellazione della ricorrente negli elenchi dei braccianti agricoli per gli anni 1984, 1985, 1986, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 e 2006, con conseguente venir meno dei presupposti di legge per il riconoscimento delle somme erogate. Ed infatti a seguito di presentazione di istanza telematica di pensione di vecchiaia a "seguito di trasformazione A.O.I." , l' rigettava la domanda per insussistenza del CP_1 requisito contributivo : "l'assegno ordinario di invalidità IO n. 15123513 è stato revocato dalla decorrenza in quanto il disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo per gli anni 1984, 1985, 1986, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 e 2006 ha determinato il venir meno del diritto all'assegno per perdita del requisito dei 156 contributi settimanali nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda ". La prestazione pensionistica , dunque, era basata su un requisito contributivo a sua volta fondato su rapporti di lavoro accertati come fittizi e giammai contestati.
Nella specie , con valore assorbente, deve applicarsi il principio di diritto ripetutamente espresso dalla Corte di Legittimità secondo cui in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. (cfr. ex plurimis Sez. U, Sentenza n. 18046 del 04/08/2010). Nel caso che ci occupa vi era dunque un precipuo onere probatorio incombente sulla ricorrente di provare lo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate lavorative per gli anni di riferimento al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti costitutivi dei ratei di assegno ordinario di invalidità, di cui ora si chiede la restituzione.. La Corte di Cassazione ha affermato infatti che "L' iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza CP_1 del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all' iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (cfr. Cass. n. 7845 del 19/05/2003). Invero come chiarito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (cfr. Sez. U, Sentenza n. 1133 del 26/10/2000) con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, ma le stesse affermazioni sono state fatte anche in relazione ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri (cfr. Sez. L, Sentenza n. 9536 del 14/06/2003), il diritto dei lavoratori alle prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940 n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (il quale, a norma dell'art. 4 D.L.Lgt. 9 aprile 1946 n. 212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi). Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni previdenziali, a fronte del provvedimento dell' di CP_1 cancellazione dagli elenchi, con cui si attua un disconoscimento dei requisiti che fondano l'iscrizione, ha l'onere di provare i requisiti costitutivi della fattispecie legislativamente prevista.
Nel caso che ci occupa l'indebito si è formato a seguito della revoca della prestazione pensionistica all'esito del disconoscimento del rapporto di lavoro in agricoltura sulla base di verbali ispettivi per i quali non risulta alcuna CP_1 impugnazione e /o contestazione . L'istante, come era suo onere , non ha allegato né chiesto di provare la sussistenza dei requisiti legittimanti l'erogazione delle prestazioni riscosse;
nulla ha dedotto e provato per dimostrare l'effettività del rapporto di lavoro subordinato e delle giornate agricole che avrebbe prestato negli anni in questione, disconosciute sulla base di verbali ispettivi aventi fede privilegiata e la notoria valenza probatoria di legge, in alcun modo contestati o posti in discussione.
Il Tribunale ,con argomentazione immune da censure, ha ben evidenziato le numerose carenze assertive e probatorie commesse dalla ricorrente che , nel proprio ricorso, non ha indicato gli elementi di fatto che costituiscono i tipici indici rivelatori della subordinazione per gli anni indicati nella nota di debito, né l'orario di lavoro, le mansioni concretamente svolte, la retribuzione ricevuta, l'utilizzazione da parte del lavoratore di strumenti di lavoro e lo svolgimento della prestazione in ambienti messi a disposizione dal datore di lavoro e neppure è indicato il titolare del potere direttivo e disciplinare. Mette conto osservare che la statuizione in discorso non è stata attinta da alcuna censura da parte dell' odierna appellante che si è limitata a considerazioni del tutto inconferenti ed irrilevanti , con ciò venendosi a determinare il passaggio in giudicato per mancata impugnazione di un autonomo capo della sentenza, decisivo sul punto e di per sé solo idoneo a sostenere la pronuncia in parte qua. Alla luce di tali dirimenti rilievi , assorbita ogni ulteriore doglianza , ritiene la Corte l' assoluta infondatezza delle censure formulate dall' appellante con conseguente conferma della sentenza gravata che ha esaminato tutte le circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo un iter argomentativo esaustivo, coerente con le emergenze istruttorie acquisite e immune da contraddizioni e vizi logici. Dalle osservazioni in fatto e in diritto sinora esposte, discende quindi, il rigetto del gravame proposto . Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da successivo dispositivo. Infine ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede. rigetta l'appello e , per l'effetto , conferma l'impugnata sentenza;
- condanna parte appellante , alla refusione in favore di parte appellata , delle spese del grado che si liquidano in complessivi euro 3.500,00 oltre rimborso spese generali , Iva e Cpa se dovuti.
-Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Napoli, lì 9.6.2025
Il Presidente est. rel.
Dr.ssa Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.