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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/04/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1928/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: ) Parte_1 C.F._1
e
nata a [...] l'[...] (C.F.: ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dagli avv. Mariachiara GIAMPAOLO ed elettivamente domiciliati presso il loro studio a Bologna, Viale A. Aldini, n. 88,
* * * Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * *
CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 3 aprile 2025.
* * * Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno presentato domanda congiunta di separazione proposta con ricorso depositato il 6 febbraio 2025. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 3 aprile 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio ad Anzola dell'Emilia il 24 maggio 2008. Dall'unione è nato , il [...]. Per_1
La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento pagina 1 di 4 delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Il P.M. non è intervenuto.
Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 20 febbraio 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1 il 5 gennaio 1977, e nata a [...] l'[...], unitisi in Parte_2 matrimonio ad Anzola dell'Emilia il 24 maggio 2008, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 4 p. 2 s. A anno 2008; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio residenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 337 sexies, comma 2, c.c.;
2) affida a entrambi i genitori, i quali prenderanno di comune accordo le Per_1 decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del figlio, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa. Ciascun genitore educherà il figlio nel rispetto e nell'affetto per l'altro, promuovendo nel figlio buoni e significativi rapporti con l'altro;
3) prende atto che i coniugi si impegnano a informarsi reciprocamente su ogni aspetto relativo alla vita del figlio;
4) dispone che il minore mantenga la residenza nella casa coniugale con la madre e che sia collocato presso i genitori secondo un calendario paritario alternato e in particolare:
5) dispone che, salvo diversi accordi tra i ricorrenti, stia con ciascun genitore: Per_1
- a settimane alterne, mantenendo peraltro, in considerazione della sua età, la libertà di frequentare durante ciascun periodo l'altro genitore, secondo i suoi desideri;
- a weekend alternati, salva la sua volontà e impegni;
pagina 2 di 4 - nelle festività natalizie, salvo l'accordo di tutti di trascorrere insieme il Natale, ad anni alterni il 24 o il 25 dicembre e dal e 26 al 31 dicembre compreso (con il genitore con cui non si è fatto Natale) oppure dal 1° al 6 gennaio compreso (il 2025 Natale con la madre);
- nelle vacanze pasquali ad anni alterni (il 2025 col padre);
- nelle ferie estive e in quelle invernali in periodi da concordarsi secondo le esigenze di entrambi i coniugi e del figlio;
tendenzialmente in estate trascorrerà quindici giorni anche consecutivi con il padre;
-in occasione delle ulteriori festività e dei ponti (ad es. 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre) verrà seguita l'ordinaria regola di frequentazione;
- il giorno del proprio compleanno ad anni alterni (il 2025 con la madre);
6) con decorso dalla domanda pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del figlio, versando mediante bonifico bancario alla madre, entro il 1° di ogni mese, la somma di 500,00 euro, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT trascorsi dodici mesi dall'omologa; tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita del ragazzo (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
7) a decorrere dalla data del deposito della domanda dispone che il signor si faccia integralmente carico delle spese straordinarie, in ogni caso Parte_1 previamente concordate ove implichino scelte relative alla vita del figlio (ad es. anno scolastico all'estero, iscrizione a scuola privata etc), come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del figlio: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
pagina 3 di 4 f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza;
8) prende atto che i ricorrenti hanno concordato che il padre provvederà direttamente al pagamento delle spese straordinarie;
laddove la madre le anticipasse, il signor dovrà rimborsarle mensilmente entro 15 giorni dall'esibizione della Parte_1 documentazione comprovante la spesa;
9) prende atto che le parti hanno concordato che la signora biterà la casa Pt_2 coniugale senza corrispondere alcunché a titolo di canone di locazione e pagando integralmente le utenze e le spese di gestione dell'immobile (ad es. spese condominiali ordinarie) fino all'autosufficienza economica del figlio quando, poi, i coniugi ridetermineranno le condizioni di permanenza;
10) prende atto che le parti si dichiarano completamente soddisfatte dalle predette condizioni e di non avere nessun'altra questione – patrimoniale e non – inerente il vincolo matrimoniale da definire. I coniugi dichiarano, pertanto, di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altra ad eccezione di quanto in questo atto, disciplinato;
11) prende atto che i ricorrenti si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia negoziale, sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso;
in caso di mancato adempimento degli impegni economici assunti con il presente atto, la parte inadempiente dovrà dimostrare all'altra le ragioni dell'inadempimento tramite apposita documentazione scritta ed il ritardo nell'adempimento non potrà in ogni caso essere superiore a due giorni;
10) prende atto che le parti si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei reciproci passaporti e di quello per il minore. Nulla sulle spese. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 9 aprile 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: ) Parte_1 C.F._1
e
nata a [...] l'[...] (C.F.: ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dagli avv. Mariachiara GIAMPAOLO ed elettivamente domiciliati presso il loro studio a Bologna, Viale A. Aldini, n. 88,
* * * Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * *
CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 3 aprile 2025.
* * * Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno presentato domanda congiunta di separazione proposta con ricorso depositato il 6 febbraio 2025. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 3 aprile 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio ad Anzola dell'Emilia il 24 maggio 2008. Dall'unione è nato , il [...]. Per_1
La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento pagina 1 di 4 delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Il P.M. non è intervenuto.
Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 20 febbraio 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1 il 5 gennaio 1977, e nata a [...] l'[...], unitisi in Parte_2 matrimonio ad Anzola dell'Emilia il 24 maggio 2008, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 4 p. 2 s. A anno 2008; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio residenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 337 sexies, comma 2, c.c.;
2) affida a entrambi i genitori, i quali prenderanno di comune accordo le Per_1 decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del figlio, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa. Ciascun genitore educherà il figlio nel rispetto e nell'affetto per l'altro, promuovendo nel figlio buoni e significativi rapporti con l'altro;
3) prende atto che i coniugi si impegnano a informarsi reciprocamente su ogni aspetto relativo alla vita del figlio;
4) dispone che il minore mantenga la residenza nella casa coniugale con la madre e che sia collocato presso i genitori secondo un calendario paritario alternato e in particolare:
5) dispone che, salvo diversi accordi tra i ricorrenti, stia con ciascun genitore: Per_1
- a settimane alterne, mantenendo peraltro, in considerazione della sua età, la libertà di frequentare durante ciascun periodo l'altro genitore, secondo i suoi desideri;
- a weekend alternati, salva la sua volontà e impegni;
pagina 2 di 4 - nelle festività natalizie, salvo l'accordo di tutti di trascorrere insieme il Natale, ad anni alterni il 24 o il 25 dicembre e dal e 26 al 31 dicembre compreso (con il genitore con cui non si è fatto Natale) oppure dal 1° al 6 gennaio compreso (il 2025 Natale con la madre);
- nelle vacanze pasquali ad anni alterni (il 2025 col padre);
- nelle ferie estive e in quelle invernali in periodi da concordarsi secondo le esigenze di entrambi i coniugi e del figlio;
tendenzialmente in estate trascorrerà quindici giorni anche consecutivi con il padre;
-in occasione delle ulteriori festività e dei ponti (ad es. 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre) verrà seguita l'ordinaria regola di frequentazione;
- il giorno del proprio compleanno ad anni alterni (il 2025 con la madre);
6) con decorso dalla domanda pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del figlio, versando mediante bonifico bancario alla madre, entro il 1° di ogni mese, la somma di 500,00 euro, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT trascorsi dodici mesi dall'omologa; tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita del ragazzo (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
7) a decorrere dalla data del deposito della domanda dispone che il signor si faccia integralmente carico delle spese straordinarie, in ogni caso Parte_1 previamente concordate ove implichino scelte relative alla vita del figlio (ad es. anno scolastico all'estero, iscrizione a scuola privata etc), come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del figlio: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
pagina 3 di 4 f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza;
8) prende atto che i ricorrenti hanno concordato che il padre provvederà direttamente al pagamento delle spese straordinarie;
laddove la madre le anticipasse, il signor dovrà rimborsarle mensilmente entro 15 giorni dall'esibizione della Parte_1 documentazione comprovante la spesa;
9) prende atto che le parti hanno concordato che la signora biterà la casa Pt_2 coniugale senza corrispondere alcunché a titolo di canone di locazione e pagando integralmente le utenze e le spese di gestione dell'immobile (ad es. spese condominiali ordinarie) fino all'autosufficienza economica del figlio quando, poi, i coniugi ridetermineranno le condizioni di permanenza;
10) prende atto che le parti si dichiarano completamente soddisfatte dalle predette condizioni e di non avere nessun'altra questione – patrimoniale e non – inerente il vincolo matrimoniale da definire. I coniugi dichiarano, pertanto, di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altra ad eccezione di quanto in questo atto, disciplinato;
11) prende atto che i ricorrenti si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia negoziale, sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso;
in caso di mancato adempimento degli impegni economici assunti con il presente atto, la parte inadempiente dovrà dimostrare all'altra le ragioni dell'inadempimento tramite apposita documentazione scritta ed il ritardo nell'adempimento non potrà in ogni caso essere superiore a due giorni;
10) prende atto che le parti si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei reciproci passaporti e di quello per il minore. Nulla sulle spese. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 9 aprile 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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