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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 15/10/2025, n. 1054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1054 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.R.G. 502 / 2024
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127- bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto l'art. 128 c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
2
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 502 / 2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Andrea Barbagiovanni Gasparo, con il quale è elettivamente domiciliata in Locri (RC), Via Francesco Febbraio n. 35
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
Resistente contumace
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come in atti e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/02/2024, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che è affetta dalle seguenti patologie: “poliartralgia con artrosi multidistrettuale;
osteoporosi; distiroidismo in trattamento;
esofagiti ricorrenti;
BPCO con riacutizzazioni frequenti e dispnea;
cardiopatia ipertensiva in trattamento;
disturbo depressivo ansioso;
polialgie da spondiloartrosi diffusa al rachide con protrusioni multiple cervico lombare;
gonalgia bilaterale con turbe funzionali;
spalla dolorosa bilaterale con turbe funzionali da tendinopatia;
gastropatia cronica con esofagite da reflusso”;
- che, essendo titolare di assegno mensile di invalidità civile, in data
04/04/2022, ha presentato all' domanda finalizzata ad ottenere CP_1 3
l'aggravamento del proprio stato di invalidità civile;
- che la Commissione medica dell'Istituto l'ha riconosciuta: “invalido con riduzione della capacità lavorativa dal 34% al 73% articolo 2 e 13 legge
118/1971 e articolo 9 dl509/88 percentuale 60%”;
- che, pertanto, ha proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. dinanzi a questo
Tribunale, all'esito del quale il CTU non l'ha ritenuta meritevole dei benefici richiesti;
- che il consulente ha valutato in modo restrittivo le patologie dalle quali è affetta, in contrasto con la documentazione sanitaria e le tabelle di invalidità civile di cui al D.M. del 5/02/1992;
- che, in particolare, il C.T.U. avrebbe dovuto utilizzare il codice n.
7004 per le patologie che interessano le spalle, la colonna vertebrale e le ginocchia, il codice n. 2205 per la patologia psichiatrica, il codice n. 6442 per le patologie riguardanti l'apparato cardiaco, il codice n. 6455 per la patologia respiratoria (“BPCO con bronchiectasia”), il codice n. 9315 per la patologia endocrinologica (“grave ipotiroidismo in soggetto con tiroidectomia totale in trattamento farmacologico”);
- che, inoltre, la ricorrente è affetta da “recente intervento chirurgico di svuotamento dell'ematoma cerebrale, con episodi confusionali diurni e notturni, grave deficit statico dinamico con disturbo posturale da grave artrosi poli-distrettuale e vasculopatia cerebrale” (codice n. 1103);
- che è in possesso dei requisiti legittimanti il riconoscimento delle prestazioni richieste.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, per le ragioni di cui in premessa ed in accoglimento del presente ricorso, previa ammissione di nuova CTU medica Nel merito:
1. accertare e dichiarare che la SI.ra Pt_1
, è affetta da patologie così gravi da rendere la stessa soggetto invalido in
[...]
misura pari al 100% con diritto a conseguire la pensione di inabilità civile ex 4
art.12 legge 118/1971 ovvero invalida parziale, con diritto a percepire
l'assegno mensile d'invalidità ex art. 13 legge n.118/1971, sin dalla data della domanda amministrativa e, conseguentemente, 2. riconoscere, il diritto della ricorrente SI.ra , a percepire le somme dovute a titolo di pensione Parte_1
di invalidità e/o assegno di invalidità con decorrenza aprile 2022 e, per
l'effetto;
3. condannare l' Controparte_2
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento
[...]
in favore della medesima ricorrente, della pensione e/o l'assegno di invalidità nella misura dovuta e nei termini di Legge, con arretrati, interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data del riconoscimento e sino all'integrale soddisfo;
4. condannare, altresì, l' Controparte_2
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al
[...]
pagamento delle spese e dei compensi professionali per la doppia fase (Cass.
Ordinanza n. 10791 del 5.6.2020) e, quindi, relativi tanto al procedimento di
A.T.P. quanto al presente giudizio di merito (opposizione), oltre al 15% rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A., come per Legge, con attribuzione, ex art.
93 c.p.c., al sottoscritto procuratore antistatario”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' pur convenuto in CP_1
giudizio, non si è costituito.
Con provvedimento del 31/07/2025, questo giudicante ha disposto che il
C.T.U., che ha svolto le operazioni peritali nel giudizio di accertamento tecnico preventivo rendesse chiarimenti - mediante il deposito di una relazione integrativa - con particolare riferimento alla documentazione medica successiva depositata nel corso del presente giudizio.
Con provvedimento del 26/08/2025 questo giudicante ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter 2 comma, alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le 5
note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3.
***
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' che, pur CP_1
convenuto in giudizio, non si è costituito.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del requisito sanitario legittimane il conseguimento della pensione di inabilità civile, di cui all'art. 12 della legge n. 118/1971 o, in subordine, dell'assegno di invalidità civile, di cui all'art. 13 della medesima legge, come si evince dalle conclusioni del ricorso introduttivo al giudizio ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.
Infatti, la legge n. 118/71 prevede, in favore dei mutilati ed invalidi che si trovino in condizioni economiche particolarmente disagiate, l'erogazione di una pensione, ove l'inabilità lavorativa sia totale (art. 12), o di un assegno mensile, laddove la riduzione della capacità lavorativa sia pari o superiore al
74% (art. 13 come modificato dall'art. 9 D. Leg. 509/88, entrato in vigore dal marzo 1992).
Nel ricorso introduttivo al presente giudizio, non si rinviene alcuna concreta censura, limitandosi parte ricorrente, in maniera generica, ad eccepire che le conclusioni del CTU sono eccessivamente restrittive in rapporto alle patologie invalidanti da cui la ricorrente è affetta e in considerazione alle tabelle di invalidità civile di cui al D.M. 5.2.1992 (invocando l'applicazione di codici tabellari di cui al DM 5/02/1992 diversi rispetto a quelli applicati dal
C.T.U., senza, tuttavia, offrire concrete argomentazioni medico legali a sostegno di quanto suggerito) e che non tengono conto della documentazione prodotta e della gravità, in particolare, di alcune specifiche patologie.
A fronte di tali censure, questo giudicante ritiene che la consulenza tecnica espletata in prime cure sia analitica esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita e redatta secondo corrette 6
valutazioni tecniche.
Emerge dagli atti che il c.t.u. ha espresso il proprio giudizio in base ad un accurato esame clinico della ricorrente, tenendo conto dell'incidenza concreta di tutte le patologie, evidenziando come il quadro patologico determini nella periziata uno stato di invalidità pari al 66%.
Inoltre, il CTU ha effettuato una visita accurata, adeguatamente relazionata, tenendo in considerazione il quadro clinico della ricorrente e motivando le proprie conclusioni, che sono sorrette da congrue valutazioni medico legali, coerenti con la documentazione medica in atti.
Ed invero le generiche critiche alla consulenza tecnica non trovano riscontro neanche nella documentazione clinica in atti.
Infatti, non risulta prodotta in questo grado di giudizio nessuna documentazione sanitaria successiva alla perizia in grado di mutare il quadro esaminato dal primo Consulente, ovvero capace di dimostrare l'intervenuto aggravamento delle condizioni di salute del ricorrente.
Essendo stata ammessa documentazione medica successiva, nel corso del presente giudizio, questo giudicante ha disposto che il C.T.U. che ha svolto le operazioni peritali nel giudizio di accertamento tecnico preventivo rendesse chiarimenti, sia nel contraddittorio delle parti che mediante il deposito di una relazione integrativa, anche al fine di verificare un eventuale aggravamento dello stato di salute della periziata.
Il C.T.U. ha preliminarmente specificato che, in sede di visita peritale, non ha riscontrato sulla persona della ricorrente esiti di carattere invalidante riconducibili al trauma subito.
Con specifico riferimento all'intervento di tiroidectomia subito nel 2008, sul quale si appuntano alcune delle doglianze contenute nel ricorso introduttivo, il C.T.U. ha rimarcato che la diagnosi indicata nella documentazione rilasciata
7/07/2022, attestante una condizione di “grave ipotiroidismo in soggetto con pregressa tiroidectomia totale in terapia ormonale sostitutiva” risulta 7
sconfessata dagli esami clinici, eseguiti in data 4/05/2021, in data 6/06/2022 e in data 10/03/2022, dai quali emerge come il livello degli ormoni tiroidei sia ricompreso in un range di normalità, anche eventualmente in risposta alla terapia.
Ancora il C.T.U. ha rilevato che, dal momento che le manifestazioni di ipotiroidismo secondario ad un'eventuale resistenza al trattamento sostitutivo sono di norma precoci, non è ipotizzabile una simile condizione senza ricoveri, trattamenti ulteriori e visite multispecialistiche, atteso il coinvolgimento multiorgano, che di fatto non emerge nonostante l'ampio lasso di tempo trascorso dalla procedura e che non è stato riscontrato neanche in sede di esame obiettivo.
Nondimeno il C.T.U., anche in replica alle doglianze formulate dal difensore della ricorrente, ha evidenziato che la cartella del ricovero dal
17/08/22 al 22/08/22 presso la Casa di Cura Tirrenia Hospital non riporta in anamnesi alcuna delle patologie invocate dal difensore di parte ricorrente, ricomprese quelle dell'apparato scheletrico, ma unicamente la malattia polmonare.
Ancora il C.T.U. ha operato un dettagliato esame della documentazione medica successiva, depositata nel corso del presente giudizio.
Con riferimento alla visita specialistica eseguita in data 29/11/2023, all'esito della quale è stata formulata una diagnosi di “Disorientamento temporo-spaziale con episodi confusionali diurni e notturni in pz trattata chirurgicamente per ematoma sub-durale cronico bilaterale. Grave deficit statico-dinamico con instabilità posturale complicata da grave artrosi polidistrettuale e vasculopatia cerebrale involutiva”, il CTU premettendo che la paziente non ha fatto cenno ad una simile sintomatologia in sede di visita peritale, ha evidenziato che, nell'anamnesi contenuta nella cartella clinica di ricovero presso Divisione di Neurochirurgia del GOM di Reggio Calabria dal
24/07/23 al 17/08/23 – di poco antecedente – si legge che la ricorrente era stata 8
ricoverata per “cefalea”, correlata a ematoma subdurale secondario a pregresso trauma cranico e rimosso nella circostanza e che è stata dimessa in buone condizioni e senza particolari prescrizioni.
Ancora il CTU ha rimarcato come in sede di visita peritale, che è stata eseguita successivamente alla procedura di rimozione dell'ematoma, la ricorrente non abbia riferito alcuna sintomatologia riconducibile all'esito del trattamento (non riportata neanche nell'anamnesi del più recente ricovero) e che in ogni caso è apparsa in buone condizioni psico fisiche.
Nondimeno il C.T.U., operando un esame analitico dell'ulteriore documentazione medica ammessa nel corso del presente giudizio, previo raffronto con la documentazione già in atti e con gli esiti dell'esame obiettivo, ha concluso che lo stato di salute della periziata non risulta essersi aggravato, confermando le conclusioni già formulate.
A fronte delle generiche censure mosse avverso le conclusioni formulate nell'elaborato peritale, non può dirsi che la sussistenza delle patologie non sia stata presa in considerazione dal CTU, che, tra l'altro, ha riconosciuto un grado di invalidità pari al 66% valutazione che ha tenuto conto, dandone contezza, di tutte le patologie in atto, previa applicazione del calcolo riduzionistico e che è stata confermata anche alla luce dei chiarimenti resi nel corso del presente giudizio.
Appare inconferente la circostanza che la ricorrente (come si evince dal verbale di visita dell' depositato dal difensore in data 22/04/2025 e CP_1
risalente al 9/04/2025), a distanza di oltre un anno dalla visita peritale, sia stata riconosciuta invalida totale e permanente dall' infatti, premettendo che CP_1
non è stata allegata la documentazione medica sulla cui base si è fondato il giudizio della commissione medica dell'Istituto, la circostanza che la ricorrente sia stata valutata diversamente dall successivamente alla visita peritale CP_1
non incide sulla valutazione dello stato di salute riscontrato dal C.T.U. e fondato sull'esame obiettivo eseguito in quel momento e sulla documentazione 9
in atti.
Pertanto, ritiene il giudicante che le conclusioni del C.T.U. siano persuasive e coerenti con la documentazione medica in atti e sorrette da valide argomentazioni medico legali che questo giudicante condivide.
Alla luce di quanto argomentato, deve ritenersi le critiche della parte ricorrente siano il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni del c.t.u.., che questo giudicante condivide.
Invero, le affermazioni contenute nel ricorso proposto ai sensi del VI comma dell'art. 445 bis c.p.c. devono essere considerate mere deduzioni di parte, che, pur essendo sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione rivendicata, tuttavia, non sono sufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In particolare, tali affermazioni non danno luogo ad una difformità palese delle conclusioni del C.T.U. rispetto alle nozioni correnti della scienza medica
(di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivalgono alla segnalazione dell'omissione di accertamenti imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Pertanto, come ampiamente argomentato, la generica censura costituisce un mero dissenso diagnostico e non si traduce in una critica all'operato del
CTU, che imponga una rinnovazione dell'accertamento peritale.
Infatti, in caso contrario, nelle controversie in materia di benefici assistenziali e previdenziali, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sulla base del mero presupposto della richiesta della parte soccombente. 10
In definitiva, non essendo emersa, dai motivi di opposizione contenuti nell'atto introduttivo del presente giudizio, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Nulla si dispone sulle spese di lite, essendo stata versata in atti valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c.
Vanno, pertanto, poste a carico dell' in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., le spese della C.T.U. espletata nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato decreto in favore della dott.ssa . Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 502 / 2024, disattesa Parte_1
ogni contraria istanza, così provvede:
- Dichiara la contumacia dell' in persona del legale CP_1
rappresentante p.t.;
- Rigetta il ricorso;
- Nulla sulle spese di lite, ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c.;
- Pone definitivamente a carico dell' in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., le spese della C.T.U. espletata nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato decreto in favore della dott.ssa Persona_1
Locri, 15/10/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.R.G. 502 / 2024
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127- bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto l'art. 128 c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
2
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 502 / 2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Andrea Barbagiovanni Gasparo, con il quale è elettivamente domiciliata in Locri (RC), Via Francesco Febbraio n. 35
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
Resistente contumace
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come in atti e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/02/2024, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che è affetta dalle seguenti patologie: “poliartralgia con artrosi multidistrettuale;
osteoporosi; distiroidismo in trattamento;
esofagiti ricorrenti;
BPCO con riacutizzazioni frequenti e dispnea;
cardiopatia ipertensiva in trattamento;
disturbo depressivo ansioso;
polialgie da spondiloartrosi diffusa al rachide con protrusioni multiple cervico lombare;
gonalgia bilaterale con turbe funzionali;
spalla dolorosa bilaterale con turbe funzionali da tendinopatia;
gastropatia cronica con esofagite da reflusso”;
- che, essendo titolare di assegno mensile di invalidità civile, in data
04/04/2022, ha presentato all' domanda finalizzata ad ottenere CP_1 3
l'aggravamento del proprio stato di invalidità civile;
- che la Commissione medica dell'Istituto l'ha riconosciuta: “invalido con riduzione della capacità lavorativa dal 34% al 73% articolo 2 e 13 legge
118/1971 e articolo 9 dl509/88 percentuale 60%”;
- che, pertanto, ha proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. dinanzi a questo
Tribunale, all'esito del quale il CTU non l'ha ritenuta meritevole dei benefici richiesti;
- che il consulente ha valutato in modo restrittivo le patologie dalle quali è affetta, in contrasto con la documentazione sanitaria e le tabelle di invalidità civile di cui al D.M. del 5/02/1992;
- che, in particolare, il C.T.U. avrebbe dovuto utilizzare il codice n.
7004 per le patologie che interessano le spalle, la colonna vertebrale e le ginocchia, il codice n. 2205 per la patologia psichiatrica, il codice n. 6442 per le patologie riguardanti l'apparato cardiaco, il codice n. 6455 per la patologia respiratoria (“BPCO con bronchiectasia”), il codice n. 9315 per la patologia endocrinologica (“grave ipotiroidismo in soggetto con tiroidectomia totale in trattamento farmacologico”);
- che, inoltre, la ricorrente è affetta da “recente intervento chirurgico di svuotamento dell'ematoma cerebrale, con episodi confusionali diurni e notturni, grave deficit statico dinamico con disturbo posturale da grave artrosi poli-distrettuale e vasculopatia cerebrale” (codice n. 1103);
- che è in possesso dei requisiti legittimanti il riconoscimento delle prestazioni richieste.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, per le ragioni di cui in premessa ed in accoglimento del presente ricorso, previa ammissione di nuova CTU medica Nel merito:
1. accertare e dichiarare che la SI.ra Pt_1
, è affetta da patologie così gravi da rendere la stessa soggetto invalido in
[...]
misura pari al 100% con diritto a conseguire la pensione di inabilità civile ex 4
art.12 legge 118/1971 ovvero invalida parziale, con diritto a percepire
l'assegno mensile d'invalidità ex art. 13 legge n.118/1971, sin dalla data della domanda amministrativa e, conseguentemente, 2. riconoscere, il diritto della ricorrente SI.ra , a percepire le somme dovute a titolo di pensione Parte_1
di invalidità e/o assegno di invalidità con decorrenza aprile 2022 e, per
l'effetto;
3. condannare l' Controparte_2
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento
[...]
in favore della medesima ricorrente, della pensione e/o l'assegno di invalidità nella misura dovuta e nei termini di Legge, con arretrati, interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data del riconoscimento e sino all'integrale soddisfo;
4. condannare, altresì, l' Controparte_2
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al
[...]
pagamento delle spese e dei compensi professionali per la doppia fase (Cass.
Ordinanza n. 10791 del 5.6.2020) e, quindi, relativi tanto al procedimento di
A.T.P. quanto al presente giudizio di merito (opposizione), oltre al 15% rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A., come per Legge, con attribuzione, ex art.
93 c.p.c., al sottoscritto procuratore antistatario”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' pur convenuto in CP_1
giudizio, non si è costituito.
Con provvedimento del 31/07/2025, questo giudicante ha disposto che il
C.T.U., che ha svolto le operazioni peritali nel giudizio di accertamento tecnico preventivo rendesse chiarimenti - mediante il deposito di una relazione integrativa - con particolare riferimento alla documentazione medica successiva depositata nel corso del presente giudizio.
Con provvedimento del 26/08/2025 questo giudicante ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter 2 comma, alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le 5
note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3.
***
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' che, pur CP_1
convenuto in giudizio, non si è costituito.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del requisito sanitario legittimane il conseguimento della pensione di inabilità civile, di cui all'art. 12 della legge n. 118/1971 o, in subordine, dell'assegno di invalidità civile, di cui all'art. 13 della medesima legge, come si evince dalle conclusioni del ricorso introduttivo al giudizio ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.
Infatti, la legge n. 118/71 prevede, in favore dei mutilati ed invalidi che si trovino in condizioni economiche particolarmente disagiate, l'erogazione di una pensione, ove l'inabilità lavorativa sia totale (art. 12), o di un assegno mensile, laddove la riduzione della capacità lavorativa sia pari o superiore al
74% (art. 13 come modificato dall'art. 9 D. Leg. 509/88, entrato in vigore dal marzo 1992).
Nel ricorso introduttivo al presente giudizio, non si rinviene alcuna concreta censura, limitandosi parte ricorrente, in maniera generica, ad eccepire che le conclusioni del CTU sono eccessivamente restrittive in rapporto alle patologie invalidanti da cui la ricorrente è affetta e in considerazione alle tabelle di invalidità civile di cui al D.M. 5.2.1992 (invocando l'applicazione di codici tabellari di cui al DM 5/02/1992 diversi rispetto a quelli applicati dal
C.T.U., senza, tuttavia, offrire concrete argomentazioni medico legali a sostegno di quanto suggerito) e che non tengono conto della documentazione prodotta e della gravità, in particolare, di alcune specifiche patologie.
A fronte di tali censure, questo giudicante ritiene che la consulenza tecnica espletata in prime cure sia analitica esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita e redatta secondo corrette 6
valutazioni tecniche.
Emerge dagli atti che il c.t.u. ha espresso il proprio giudizio in base ad un accurato esame clinico della ricorrente, tenendo conto dell'incidenza concreta di tutte le patologie, evidenziando come il quadro patologico determini nella periziata uno stato di invalidità pari al 66%.
Inoltre, il CTU ha effettuato una visita accurata, adeguatamente relazionata, tenendo in considerazione il quadro clinico della ricorrente e motivando le proprie conclusioni, che sono sorrette da congrue valutazioni medico legali, coerenti con la documentazione medica in atti.
Ed invero le generiche critiche alla consulenza tecnica non trovano riscontro neanche nella documentazione clinica in atti.
Infatti, non risulta prodotta in questo grado di giudizio nessuna documentazione sanitaria successiva alla perizia in grado di mutare il quadro esaminato dal primo Consulente, ovvero capace di dimostrare l'intervenuto aggravamento delle condizioni di salute del ricorrente.
Essendo stata ammessa documentazione medica successiva, nel corso del presente giudizio, questo giudicante ha disposto che il C.T.U. che ha svolto le operazioni peritali nel giudizio di accertamento tecnico preventivo rendesse chiarimenti, sia nel contraddittorio delle parti che mediante il deposito di una relazione integrativa, anche al fine di verificare un eventuale aggravamento dello stato di salute della periziata.
Il C.T.U. ha preliminarmente specificato che, in sede di visita peritale, non ha riscontrato sulla persona della ricorrente esiti di carattere invalidante riconducibili al trauma subito.
Con specifico riferimento all'intervento di tiroidectomia subito nel 2008, sul quale si appuntano alcune delle doglianze contenute nel ricorso introduttivo, il C.T.U. ha rimarcato che la diagnosi indicata nella documentazione rilasciata
7/07/2022, attestante una condizione di “grave ipotiroidismo in soggetto con pregressa tiroidectomia totale in terapia ormonale sostitutiva” risulta 7
sconfessata dagli esami clinici, eseguiti in data 4/05/2021, in data 6/06/2022 e in data 10/03/2022, dai quali emerge come il livello degli ormoni tiroidei sia ricompreso in un range di normalità, anche eventualmente in risposta alla terapia.
Ancora il C.T.U. ha rilevato che, dal momento che le manifestazioni di ipotiroidismo secondario ad un'eventuale resistenza al trattamento sostitutivo sono di norma precoci, non è ipotizzabile una simile condizione senza ricoveri, trattamenti ulteriori e visite multispecialistiche, atteso il coinvolgimento multiorgano, che di fatto non emerge nonostante l'ampio lasso di tempo trascorso dalla procedura e che non è stato riscontrato neanche in sede di esame obiettivo.
Nondimeno il C.T.U., anche in replica alle doglianze formulate dal difensore della ricorrente, ha evidenziato che la cartella del ricovero dal
17/08/22 al 22/08/22 presso la Casa di Cura Tirrenia Hospital non riporta in anamnesi alcuna delle patologie invocate dal difensore di parte ricorrente, ricomprese quelle dell'apparato scheletrico, ma unicamente la malattia polmonare.
Ancora il C.T.U. ha operato un dettagliato esame della documentazione medica successiva, depositata nel corso del presente giudizio.
Con riferimento alla visita specialistica eseguita in data 29/11/2023, all'esito della quale è stata formulata una diagnosi di “Disorientamento temporo-spaziale con episodi confusionali diurni e notturni in pz trattata chirurgicamente per ematoma sub-durale cronico bilaterale. Grave deficit statico-dinamico con instabilità posturale complicata da grave artrosi polidistrettuale e vasculopatia cerebrale involutiva”, il CTU premettendo che la paziente non ha fatto cenno ad una simile sintomatologia in sede di visita peritale, ha evidenziato che, nell'anamnesi contenuta nella cartella clinica di ricovero presso Divisione di Neurochirurgia del GOM di Reggio Calabria dal
24/07/23 al 17/08/23 – di poco antecedente – si legge che la ricorrente era stata 8
ricoverata per “cefalea”, correlata a ematoma subdurale secondario a pregresso trauma cranico e rimosso nella circostanza e che è stata dimessa in buone condizioni e senza particolari prescrizioni.
Ancora il CTU ha rimarcato come in sede di visita peritale, che è stata eseguita successivamente alla procedura di rimozione dell'ematoma, la ricorrente non abbia riferito alcuna sintomatologia riconducibile all'esito del trattamento (non riportata neanche nell'anamnesi del più recente ricovero) e che in ogni caso è apparsa in buone condizioni psico fisiche.
Nondimeno il C.T.U., operando un esame analitico dell'ulteriore documentazione medica ammessa nel corso del presente giudizio, previo raffronto con la documentazione già in atti e con gli esiti dell'esame obiettivo, ha concluso che lo stato di salute della periziata non risulta essersi aggravato, confermando le conclusioni già formulate.
A fronte delle generiche censure mosse avverso le conclusioni formulate nell'elaborato peritale, non può dirsi che la sussistenza delle patologie non sia stata presa in considerazione dal CTU, che, tra l'altro, ha riconosciuto un grado di invalidità pari al 66% valutazione che ha tenuto conto, dandone contezza, di tutte le patologie in atto, previa applicazione del calcolo riduzionistico e che è stata confermata anche alla luce dei chiarimenti resi nel corso del presente giudizio.
Appare inconferente la circostanza che la ricorrente (come si evince dal verbale di visita dell' depositato dal difensore in data 22/04/2025 e CP_1
risalente al 9/04/2025), a distanza di oltre un anno dalla visita peritale, sia stata riconosciuta invalida totale e permanente dall' infatti, premettendo che CP_1
non è stata allegata la documentazione medica sulla cui base si è fondato il giudizio della commissione medica dell'Istituto, la circostanza che la ricorrente sia stata valutata diversamente dall successivamente alla visita peritale CP_1
non incide sulla valutazione dello stato di salute riscontrato dal C.T.U. e fondato sull'esame obiettivo eseguito in quel momento e sulla documentazione 9
in atti.
Pertanto, ritiene il giudicante che le conclusioni del C.T.U. siano persuasive e coerenti con la documentazione medica in atti e sorrette da valide argomentazioni medico legali che questo giudicante condivide.
Alla luce di quanto argomentato, deve ritenersi le critiche della parte ricorrente siano il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni del c.t.u.., che questo giudicante condivide.
Invero, le affermazioni contenute nel ricorso proposto ai sensi del VI comma dell'art. 445 bis c.p.c. devono essere considerate mere deduzioni di parte, che, pur essendo sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione rivendicata, tuttavia, non sono sufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In particolare, tali affermazioni non danno luogo ad una difformità palese delle conclusioni del C.T.U. rispetto alle nozioni correnti della scienza medica
(di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivalgono alla segnalazione dell'omissione di accertamenti imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Pertanto, come ampiamente argomentato, la generica censura costituisce un mero dissenso diagnostico e non si traduce in una critica all'operato del
CTU, che imponga una rinnovazione dell'accertamento peritale.
Infatti, in caso contrario, nelle controversie in materia di benefici assistenziali e previdenziali, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sulla base del mero presupposto della richiesta della parte soccombente. 10
In definitiva, non essendo emersa, dai motivi di opposizione contenuti nell'atto introduttivo del presente giudizio, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Nulla si dispone sulle spese di lite, essendo stata versata in atti valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c.
Vanno, pertanto, poste a carico dell' in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., le spese della C.T.U. espletata nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato decreto in favore della dott.ssa . Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 502 / 2024, disattesa Parte_1
ogni contraria istanza, così provvede:
- Dichiara la contumacia dell' in persona del legale CP_1
rappresentante p.t.;
- Rigetta il ricorso;
- Nulla sulle spese di lite, ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c.;
- Pone definitivamente a carico dell' in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., le spese della C.T.U. espletata nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato decreto in favore della dott.ssa Persona_1
Locri, 15/10/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci