TRIB
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 29/05/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 533/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. RC Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 533/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GLENDA Parte_1 C.F._1
PIAZZA
e
IO IC CO (C.F. ), con il patrocinio C.F._2 degli Avv.ti PAOLA BRAMBILLA e BENEDETTA BARACCHI con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
RAGIONI DELLA DECISIONE
IO IC CO hanno intrattenuto una relazione Parte_1 sentimentale senza essere coniugati e dalla loro unione è nato a [...] il figlio RC il
11/04/2010.
Con ricorso congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 04/04/2025, le parti, dato atto della fine della loro relazione sentimentale, hanno chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio in conformità alle seguenti
“CONDIZIONI aventi efficacia, per espressa concorde previsione delle parti, dalla data del deposito del presente ricorso:
1. la casa coniugale ove attualmente i signori e MB vivono, di titolarità Pt_1 esclusiva di quest'ultimo, rimarrà nella sua disponibilità con la precisazione che la signora unitamente al figlio RC si trasferiranno in altro immobile sito in Lecco alla via Pt_1
Belfiore entro un mese dal deposito del presente ricorso;
resta inteso che entro detto termine, la sig.ra preleverà ogni bene ed effetto personale proprio e del figlio RC;
Pt_1
2. l'immobile sito in Lecco alla via Belfiore, ove la sig.ra unitamente a RC si Pt_1 trasferiranno, è di titolarità per la quota del 36% della signora e per la restante quota Pt_1 del 64% di RC (doc. 3);
3. quanto alle spese relative all'immobile sito in Lecco in via Belfiore, le parti danno atto di aver raggiunto il seguente accordo e pertanto andranno così suddivise:
- la signora si farà carico: Pt_1
a) delle spese di manutenzione straordinaria: sia in ragione della quota di sua proprietà sia in ragione del 50% della quota di proprietà del figlio RC avendone la stessa l'usufrutto legale;
b) di tutte le spese di manutenzione ordinaria e delle utenze;
- il signor MB si farà carico:
a. delle spese di manutenzione straordinaria in ragione del 50% della quota del figlio
RC avendone lo stesso l'usufrutto legale;
4. affido del figlio minore RC ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso la nuova residenza in Lecco alla via Belfiore;
5. il padre avrà pertanto diritto di vedere e tenere con sé RC secondo il seguente calendario:
- a week end alternati dal sabato mattina alle 10 alla domenica alle ore 21, dopo cena;
quanto agli spostamenti di RC da una abitazione all'altra saranno entrambi i genitori ad occuparsene.
- infrasettimanalmente il mercoledì con flessibilità di orario e tenendo conto delle eventuali esigenze e impegni infrasettimanali di RC;
- per quanto riguarda le festività natalizie;
i genitori terranno con sé il bambino in via alternata tra loro dal 23 al 30 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio;
- per quanto riguarda le vacanze estive, compatibilmente con le ferie di ciascuno, il sig. MB terrà RC almeno due settimane anche non consecutive, da pagina 2 di 4 comunicare alla signora possibilmente entro la fine del mese di maggio di Pt_1 ciascun anno;
- per quanto riguarda le vacanze di Pasqua, le stesse verranno alternate di anno in anno tra i genitori così come ponti e festività;
6. il sig. MB si impegna a corrispondere a titolo di mantenimento di RC la somma mensile di Euro 1.000,00 (Euro mille), oltre rivalutazione ISTAT come per Legge, entro il giorno 10 di ciascun mese da bonificare sul c/c della signora e ciò a decorrere dal Pt_1 mese di maggio 2025 considerato il termine indicato al punto 1 di un mese dal deposito del ricorso per lasciare l'attuale immobile abitato dalla famiglia;
in merito alle spese straordinarie come da Protocollo in vigore presso l'intestato Tribunale, le stesse verranno così suddivise: punti E e F del protocollo del Tribunale di Lecco qui allegato saranno a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno;
quelle straordinarie scolastiche (punti C e D) saranno a carico in misura del 75% del signor MB ed in misura del 25% a carico della signora Pt_1 quelle straordinarie mediche (punti A e B) saranno a carico del signor MB in misura del 100% (doc. 4);
7. assegno unico al 100% in favore della signora Pt_1
8. le parti danno atto di nulla avrà più a richiedere e/o pretendere in restituzione e/o a conguaglio di quanto pagato in costanza di convivenza.”
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo le parti fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con l'interesse dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici concordate tra le parti, come sopra riportate, e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui integralmente trascritte;
pagina 3 di 4 2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Lecco, 27 maggio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. RC Tremolada
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. RC Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 533/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GLENDA Parte_1 C.F._1
PIAZZA
e
IO IC CO (C.F. ), con il patrocinio C.F._2 degli Avv.ti PAOLA BRAMBILLA e BENEDETTA BARACCHI con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
RAGIONI DELLA DECISIONE
IO IC CO hanno intrattenuto una relazione Parte_1 sentimentale senza essere coniugati e dalla loro unione è nato a [...] il figlio RC il
11/04/2010.
Con ricorso congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 04/04/2025, le parti, dato atto della fine della loro relazione sentimentale, hanno chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio in conformità alle seguenti
“CONDIZIONI aventi efficacia, per espressa concorde previsione delle parti, dalla data del deposito del presente ricorso:
1. la casa coniugale ove attualmente i signori e MB vivono, di titolarità Pt_1 esclusiva di quest'ultimo, rimarrà nella sua disponibilità con la precisazione che la signora unitamente al figlio RC si trasferiranno in altro immobile sito in Lecco alla via Pt_1
Belfiore entro un mese dal deposito del presente ricorso;
resta inteso che entro detto termine, la sig.ra preleverà ogni bene ed effetto personale proprio e del figlio RC;
Pt_1
2. l'immobile sito in Lecco alla via Belfiore, ove la sig.ra unitamente a RC si Pt_1 trasferiranno, è di titolarità per la quota del 36% della signora e per la restante quota Pt_1 del 64% di RC (doc. 3);
3. quanto alle spese relative all'immobile sito in Lecco in via Belfiore, le parti danno atto di aver raggiunto il seguente accordo e pertanto andranno così suddivise:
- la signora si farà carico: Pt_1
a) delle spese di manutenzione straordinaria: sia in ragione della quota di sua proprietà sia in ragione del 50% della quota di proprietà del figlio RC avendone la stessa l'usufrutto legale;
b) di tutte le spese di manutenzione ordinaria e delle utenze;
- il signor MB si farà carico:
a. delle spese di manutenzione straordinaria in ragione del 50% della quota del figlio
RC avendone lo stesso l'usufrutto legale;
4. affido del figlio minore RC ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso la nuova residenza in Lecco alla via Belfiore;
5. il padre avrà pertanto diritto di vedere e tenere con sé RC secondo il seguente calendario:
- a week end alternati dal sabato mattina alle 10 alla domenica alle ore 21, dopo cena;
quanto agli spostamenti di RC da una abitazione all'altra saranno entrambi i genitori ad occuparsene.
- infrasettimanalmente il mercoledì con flessibilità di orario e tenendo conto delle eventuali esigenze e impegni infrasettimanali di RC;
- per quanto riguarda le festività natalizie;
i genitori terranno con sé il bambino in via alternata tra loro dal 23 al 30 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio;
- per quanto riguarda le vacanze estive, compatibilmente con le ferie di ciascuno, il sig. MB terrà RC almeno due settimane anche non consecutive, da pagina 2 di 4 comunicare alla signora possibilmente entro la fine del mese di maggio di Pt_1 ciascun anno;
- per quanto riguarda le vacanze di Pasqua, le stesse verranno alternate di anno in anno tra i genitori così come ponti e festività;
6. il sig. MB si impegna a corrispondere a titolo di mantenimento di RC la somma mensile di Euro 1.000,00 (Euro mille), oltre rivalutazione ISTAT come per Legge, entro il giorno 10 di ciascun mese da bonificare sul c/c della signora e ciò a decorrere dal Pt_1 mese di maggio 2025 considerato il termine indicato al punto 1 di un mese dal deposito del ricorso per lasciare l'attuale immobile abitato dalla famiglia;
in merito alle spese straordinarie come da Protocollo in vigore presso l'intestato Tribunale, le stesse verranno così suddivise: punti E e F del protocollo del Tribunale di Lecco qui allegato saranno a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno;
quelle straordinarie scolastiche (punti C e D) saranno a carico in misura del 75% del signor MB ed in misura del 25% a carico della signora Pt_1 quelle straordinarie mediche (punti A e B) saranno a carico del signor MB in misura del 100% (doc. 4);
7. assegno unico al 100% in favore della signora Pt_1
8. le parti danno atto di nulla avrà più a richiedere e/o pretendere in restituzione e/o a conguaglio di quanto pagato in costanza di convivenza.”
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo le parti fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con l'interesse dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici concordate tra le parti, come sopra riportate, e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui integralmente trascritte;
pagina 3 di 4 2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Lecco, 27 maggio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. RC Tremolada
pagina 4 di 4