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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/03/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2524/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est.
Dr.ssa Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 2524/2025 promosso da:
, Parte_1
e
Parte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Morsero Tito, in virtù di procura speciale in atti. ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 4329/2017 del 18.09.2017 il Tribunale di Torino ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso congiuntamente depositato il 06/02/2025 e Parte_1 [...]
hanno chiesto al Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio. Pt_2
***
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., prende atto dell'accordo tra le parti e per l'effetto, in parziale modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio n. 4329/2017:
DISPONE che il signor provveda al versamento dell'assegno dovuto a titolo di Parte_1 concorso al mantenimento della figlia , nata a [...] il [...], ed attualmente ammontante Per_1 ad euro 492,58, direttamente mediante accredito del corrispondente importo su conto corrente a quest'ultima intestato, REVOCANDO al contempo l'obbligo, statuito nella sentenza divorzile, di bonifico dello stesso in favore della madre collocataria, signora , DANDO Parte_2
ATTO che le parti concordano che sono venuti meno i presupposti di fatto e di diritto per la precedente modalità di corresponsione dello stesso;
CONFERMA che le spese straordinarie relative a quelle mediche non coperte dal Servizio Sanitario
Nazionale, sportive, ricreative ed universitarie continuino ad essere ripartite fra entrambi i genitori in misura paritetica dai predetti previa, occorrendo, premonizione circa natura ed entità delle stesse e, se del caso, successiva documentazione dei costi assunti;
CONFERMA per il resto, la sentenza di divorzio n. 4329/2017;
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 21.3.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est.
Dr.ssa Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 2524/2025 promosso da:
, Parte_1
e
Parte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Morsero Tito, in virtù di procura speciale in atti. ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 4329/2017 del 18.09.2017 il Tribunale di Torino ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso congiuntamente depositato il 06/02/2025 e Parte_1 [...]
hanno chiesto al Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio. Pt_2
***
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., prende atto dell'accordo tra le parti e per l'effetto, in parziale modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio n. 4329/2017:
DISPONE che il signor provveda al versamento dell'assegno dovuto a titolo di Parte_1 concorso al mantenimento della figlia , nata a [...] il [...], ed attualmente ammontante Per_1 ad euro 492,58, direttamente mediante accredito del corrispondente importo su conto corrente a quest'ultima intestato, REVOCANDO al contempo l'obbligo, statuito nella sentenza divorzile, di bonifico dello stesso in favore della madre collocataria, signora , DANDO Parte_2
ATTO che le parti concordano che sono venuti meno i presupposti di fatto e di diritto per la precedente modalità di corresponsione dello stesso;
CONFERMA che le spese straordinarie relative a quelle mediche non coperte dal Servizio Sanitario
Nazionale, sportive, ricreative ed universitarie continuino ad essere ripartite fra entrambi i genitori in misura paritetica dai predetti previa, occorrendo, premonizione circa natura ed entità delle stesse e, se del caso, successiva documentazione dei costi assunti;
CONFERMA per il resto, la sentenza di divorzio n. 4329/2017;
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 21.3.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento