TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 17/12/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GROSSETO
Sezione Lavoro
❖➢
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO
all'udienza del 16 dicembre 2025, sostituita dal deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1119 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2024,
vertente
TRA
(cod. fisc. ) nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
01.02.1961 residente a [...], elettivamente domiciliata in
Siena (SI), Via di Camollia n. 140, presso lo studio dell'avv. Diego Vaccaro (cod. fisc.
[...]
), che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti telematici. C.F._2
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro pro-tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dalla dr.ssa. Alessandra Liberatore, dalla dr.ssa Costanza Caroti e dal dr. Dario Ciampaglia, funzionari delegati.
CONVENUTO
OGGETTO: servizio anno 2013.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, per le causali di cui in premessa, contrariis
reiectis,
- accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici del servizio
prestato nell'anno 2013, con incidenza sulla maturazione degli scatti stipendiali successivi, ed ai
fini pensionistici;
- condannare, conseguentemente, l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte
ricorrente delle differenze stipendiali spettante in virtù del suddetto riconoscimento, oltre interessi
legali decorrenti dalla scadenza dei singoli crediti sino al soddisfo;
- dichiarare l'obbligo dell'Amministrazione resistente a provvedere alla correlata regolarizzazione
contributiva previdenziale in favore della parte ricorrente;
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali, come
per legge, oltre maggiorazione 30% per predisposizione pct, da distrarsi in favore del sottoscritto
procuratore antistatario”.
Convenuto: Voglia il Giudice del Lavoro:
“- In via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale per le ragioni
esposte.
- Nel merito, rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto in ossequio al recente
orientamento della Suprema Corte sent. n. 1726/2025, con vittoria di spese e competenze legali da
liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152-bis, disp. att. c.p.c.;
- in subordine nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse conclusioni disporsi la
compensazione per intero o nella misura del 50% delle spese di lite tenuto conto della natura, della
novità e complessità della questione giuridica trattata.”.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 28 dicembre 2024 , appartenente al Parte_1
personale ATA, conveniva in giudizio il Controparte_1 chiedendo che il Tribunale volesse accertare e dichiarare il proprio diritto al riconoscimento, ai fini della progressione stipendiale e della ricostruzione di carriera, dell'anzianità di servizio maturata nell'anno 2013 non riconosciuto stante l'art. 1 comma 1 lettera b DPR 122/2013 secondo cui “la anzianità riconosciuta per
effetto del servizio pre-ruolo prestato nell'anno 2013, pari ad anni 1, non è utile ai fini della
maturazione delle posizioni stipendiali” e la condanna del resistente al pagamento delle differenze retributive già maturate e dovute in ragione dell'esatta collocazione nella fascia stipendiale. A tal fine rappresentava i) di essere stata immessa in ruolo, a decorrere dal 1° settembre 1994, presso il , con Controparte_1
inquadramento nel profilo di collaboratore scolastico (già ausiliario), appartenente alla terza qualifica funzionale dell'area dei servizi generali ausiliari;
ii) di essere transitata, dal 1° settembre 2005, nell'area professionale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.), fascia B, con profilo di assistente amministrativo;
iii) che a seguito dell'immissione nel nuovo profilo professionale,
l'Istituto Comprensivo “Don C. Breschi” di MA TI — sede di titolarità
della dipendente — adottava il decreto di ricostruzione della carriera n. 62/2006
(doc. 2); iv) che nella ricostruzione effettuata, non era stato computato l'anno 2013,
in applicazione del D.P.R. 122/2013, disposizione che aveva stabilito il blocco delle progressioni economiche del personale del comparto pubblico. Tanto premesso,
concludeva pertanto come in epigrafe riportato.
Cont
2. Si costitutiva il , che, contestata l'avversa domanda, chiedeva il rigetto del presente ricorso, eccependo infine la prescrizione breve quinquennale ex art. 2948
c.c. degli arretrati stipendiali relativi al servizio preruolo svolto dalla ricorrente.
Richiamava infine nelle note di trattazione scritta la recente pronuncia della
Cassazione n. 1726/2025 relativa all'a.s. 2013, insistendo per il rigetto della relativa domanda.
3. All' odierna udienza, la causa, senza necessità di istruttoria, è stata discussa e decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico. ***
4. La domanda relativa al riconoscimento degli effetti giuridici ed economici dell'anno di servizio 2013 è parzialmente fondata.
5. Si è recentemente pronunziato il Supremo Collegio, affermando che “…la fattispecie
oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che
nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal D.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo
2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi
economici, non pone alcun limite temporale alla “sterilizzazione” degli anni in questione e
delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della
contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse,
ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012.4. Si tratta di una disciplina che si
armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo
periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte
le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di
progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che
significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla
progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore
si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento
di quelli economici alle annualità successive al termine del “blocco”. La diversità della
disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali,
all'esito della riformulazione dell'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola
maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive
(quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area
superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché
rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti (art. 52
comma 1 bis). Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti
automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo
sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area
né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti
delle amministrazioni pubbliche. È, quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in
senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha
indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si
ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo
di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi
nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal
D.L. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione
del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia
stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto
dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il
2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al
solo 2013” (Cass. Civ., Sez. Lav., 21 maggio 2025, n. 13619)
Dunque, “in altri termini la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, 5 ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate” (Cass.
Civ., Sez. Lav., 21 maggio 2025, n. 13619).
Sicché, “l'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva”
(Cass. Civ., Sez. Lav., 21 maggio 2025, n. 13619).
Con tale pronuncia, quindi, la Corte di Cassazione ha affermato che l'anzianità del
2013 conserva effetti giuridici, utili per istituti come mobilità, selezioni interne e concorsi, ma non può avere alcuna utilità economica in ragione del blocco disposto dal D.L. 78/2010 e prorogato, poi, fino al 2013 dal D.P.R. 122/2013.
Secondo la Suprema Corte, gli effetti economici potrebbero essere recuperati solo tramite contrattazione collettiva e previo reperimento di risorse: soluzione che, sino ad oggi, ha riguardato le sole annualità 2011 e 2012.
6. Alla luce dei principi sopra richiamati, la domanda volta al riconoscimento degli effetti economici del servizio prestato nell'anno 2013 — e, per l'effetto, alla
Cont condanna del al pagamento delle differenze stipendiali asseritamente dovute
— deve essere rigettata. Deve invece essere riconosciuto il solo effetto giuridico del servizio relativo all'anno 2013.
7. Le spese di lite tenuto conto del parziale accoglimento e della recente pronuncia della Corte di cassazione possono essere compensate nella misura della metà. La
rimanente parte segue la regola della soccombenza e si liquida come in dispositivo sui valori minimi in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al
D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014, tenuto conto del mancato svolgimento della fase istruttoria e della natura seriale della causa. Occorre infine tener conto che, ai sensi dell'art. 4 co 1 bis D.M. 55/2014, il compenso determinato secondo i parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30
per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto. In proposito la
Cassazione, con sentenza n. 37692 del 23.12.2022, ha precisato che il collegamento ipertestuale deve avere un'effettiva utilità per il giudice (nel caso sottoposto alla sua attenzione la Suprema Corte ha rilevato che il collegamento contenuto in uno scritto difensivo che consentiva la consultazione di tutti i verbali di causa nel loro insieme non avesse alcuna utilità per il giudice;
più correttamente il difensore avrebbe dovuto prevedere uno specifico collegamento per ciascun documento richiamato).
Allo stesso modo non può essere ritenuto utile ed agevole per la decisione del giudice di merito il collegamento a documenti che non forniscono alcun apporto allo studio del procedimento. Nel caso di specie, in ragione della misura e della utilità dei collegamenti ipertestuali adottati, si ritiene equo un aumento del 10%.
professionale.”
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici dell'anno di servizio 2013;
- rigetta nel resto il ricorso;
- condanna resistente al pagamento della metà delle spese di lite, in favore CP_1
dell'Avvocato Vaccaro Diego, dichiaratosi antistatario, che liquida in euro 600 per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Grosseto, 16 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott. G. Grosso