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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/12/2025, n. 9742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9742 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9469/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9469/2023 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
[...]
CONVENUTO
ER HI
Oggi 17 dicembre 2025 innanzi al dott. Paola Barbara Folci, sono comparsi:
Per 'avv. CAVALIERI CONCETTINA Parte_1
Per ED. l'avv. RIVETTA PAOLO e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_1 Francesco Barberio Per 'avv. MASSERDOTTI SO Controparte_1 Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Paola Barbara Folci
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9469/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CAVALIERI Parte_1 C.F._1 CONCETTINA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FONTANA, 3 20122 MILANO presso il difensore avv. CAVALIERI CONCETTINA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RIVETTA Controparte_1 P.IVA_1 PAOLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CAMINADELLA N. 2 MILANO presso il difensore avv. RIVETTA PAOLO
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASSERDOTTI Controparte_1 P.IVA_2 SO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA VILLATICO, 12 25032 CHIARI presso il difensore avv. MASSERDOTTI SO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 26 febbraio 2023 l'attore esponeva di essere proprietario di un appartamento con giardino pertinenziale sito in Milano, via Cosenz n. 54, edificio B, acquistato nel 2018 dalla convenuta Controparte_1
Nel 2019 la Cooperativa committente incaricava l'impresa convenuta di Controparte_1 eseguire lavori di rifacimento delle facciate e dei frontalini dei balconi. Tali lavori comportavano l'occupazione integrale del giardino dell'attore per l'installazione di ponteggi, montacarichi, materiali e macchinari di cantiere.
L'occupazione, inizialmente prevista per un anno, si protraeva per 396 giorni, eccedendo notevolmente il termine originario. L'attore, che aveva reiteratamente chiesto rassicurazioni, protezioni e indennizzo, lamentava il grave disagio e la perdita totale del godimento dell'area pertinenziale, nonché danni materiali alle essenze arboree e alla recinzione. pagina 2 di 5 Chiedeva pertanto la condanna in solido dei convenuti al pagamento della somma di € 6.831,00, o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di indennizzo e/o risarcimento.
Le convenute si costituivano contestando la fondatezza della domanda: invocava la CP_1 necessità e legittimità dei lavori e chiedeva in subordine la manleva da;
eccepiva la CP_1 CP_1 carenza di legittimazione passiva e sosteneva di aver correttamente adempiuto al contratto.
XXX
La domanda è fondata.
La prova documentale e le allegazioni delle parti rendono pacifico che l'area pertinenziale di proprietà esclusiva dell'attore sia stata occupata in via continuativa e integrale per oltre un anno, impedendo all'attore di godere del bene nella sua funzione tipica (uso personale, coltivazione, svago, manutenzione, fruizione quotidiana), costituendo una compressione del diritto di proprietà tutelato dall'art. 832 c.c.
La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che anche l'occupazione temporanea di un bene privato, ove non fondata su un titolo giuridico specifico e non accompagnata da un equo indennizzo, costituisce fatto illecito ex art. 2043 c.c. ove arrechi pregiudizio al proprietario.
La durata eccezionalmente prolungata dell'occupazione, la collocazione di attrezzature di cantiere e il totale impedimento all'uso del bene da parte dell'attore integrano un pregiudizio risarcibile anche indipendentemente dalla prova di uno specifico danno patrimoniale, essendo sufficiente la perdita temporanea della disponibilità materiale del bene.
La condotta causativa dell'evento dannoso deve essere ricondotta sia alla committente
[...]
titolare dell'iniziativa edilizia e beneficiaria dell'intervento, sia all'impresa appaltatrice CP_1
esecutrice materiale delle opere e gestore diretto dell'area di cantiere. Controparte_1
Ai sensi dell'art. 2055 c.c., quando un danno è causato da più soggetti, ciascuno è obbligato per l'intero, salvo il diritto di regresso. In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che la responsabilità solidale tra committente e appaltatore sussiste ove l'evento dannoso sia conseguenza di attività poste in essere nell'interesse comune di entrambi, anche se solo l'appaltatore abbia eseguito materialmente i lavori .
In particolare, la responsabilità del committente discende:
• dall'aver deciso e programmato i lavori che hanno determinato l'occupazione dell'area privata;
• dall'essere il soggetto titolare del potere di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'appalto;
• dal fatto che i lavori erano diretti al miglioramento e alla conservazione dell'edificio di cui egli era gestore o proprietario.
L'appaltatore è parimenti responsabile in quanto autore materiale delle opere e titolare della gestione diretta dell'area di cantiere, con obbligo di adottare tutte le misure idonee a prevenire pregiudizi a terzi (art. 2043 c.c. e art. 1655 c.c.). Nel caso di specie, è pacifico che i ponteggi, i macchinari e i materiali siano stati collocati e mantenuti per l'intera durata dei lavori proprio da con conseguente responsabilità diretta per CP_1 l'occupazione e per i danni derivati dalla protratta indisponibilità del bene. pagina 3 di 5 Va esclusa la possibilità di far ricadere la responsabilità su uno solo dei convenuti. L'occupazione e il danno sono infatti il risultato di un'unica operazione complessa realizzata nell'interesse convergente di committente e appaltatore: la prima quale soggetto promotore e beneficiario dei lavori, la seconda quale esecutrice materiale.
Si configura, pertanto, un concorso di cause efficiente e simultaneo:
• Cosenz 2005 ha determinato l'evento nella sua genesi e organizzazione;
• ne ha determinato la concretizzazione materiale e la protrazione nel tempo. CP_1
La responsabilità solidale tra i convenuti discende dunque non solo dal concorso materiale, ma anche dalla comunanza di interessi nella realizzazione dell'opera e dalla omessa adozione di misure idonee ad evitare l'eccessiva compressione del diritto del proprietario terzo.
La sospensione dei lavori per l'emergenza sanitaria Covid-19 non interrompe la catena causale: l'area è rimasta occupata e indisponibile anche in tale periodo, e il rischio correlato grava sui soggetti che hanno programmato ed eseguito l'intervento, non sul terzo proprietario.
In definitiva, sussistono gli estremi per l'applicazione dell'art. 2055 c.c. e per la conseguente condanna solidale dei convenuti, salva la loro facoltà di rivalersi reciprocamente in sede interna secondo il riparto dei rispettivi obblighi contrattuali.
La quantificazione del risarcimento del danno derivante dalla protratta occupazione dell'area pertinenziale è stata operata dall'attore in misura pari a euro 6.831,00, determinata applicando un criterio equitativo basato su:
• un parametro giornaliero simbolico di euro 1,50;
• moltiplicato per i 396 giorni di durata effettiva dell'occupazione;
• rapportato alla lunghezza lineare di 11,5 metri dell'area oggetto di occupazione.
Tale criterio, pur non corrispondendo ad una valutazione commerciale del bene, trova adeguato fondamento nell'art. 1226 c.c., che consente al giudice di liquidare il danno in via equitativa qualora questo non possa essere provato nel suo preciso ammontare, ma risulti certo nella sua esistenza. La perdita temporanea della disponibilità di un bene di proprietà, infatti, costituisce danno in re ipsa, poiché il proprietario è privato delle utilità che il bene gli garantiva, indipendentemente dalla prova di un pregiudizio patrimoniale specifico
Nel caso di specie, la sottrazione della disponibilità è stata totale e prolungata: il giardino è stato integralmente occupato da ponteggi, montacarichi, materiali e mezzi di cantiere per l'intera durata dei lavori, rendendo impossibile per l'attore qualsiasi forma di fruizione, manutenzione o godimento. Si tratta di un'area che, per la sua collocazione e destinazione, non è economicamente irrilevante: costituisce parte integrante dell'unità abitativa e ne accresce la funzionalità e il valore.
La durata dell'occupazione (396 giorni), peraltro superiore a quella programmata, e l'assenza di qualsiasi corrispettivo offerto al proprietario da parte delle convenute, rendono equo e proporzionato l'importo richiesto, che non appare né sproporzionato né arbitrario.
In caso di occupazione di beni privati per attività edilizie o di cantiere, è legittimo parametrarsi sia al valore d'uso dell'area, al periodo di indisponibilità, alle modalità dell'occupazione, all'impossibilità pagina 4 di 5 di uso alternativo del bene oltre che alla necessità di compensare non solo il danno patrimoniale ma anche il disagio correlato alla compressione del diritto di proprietà
In particolare, l'importo di euro 6.831,00 è calcolato su base giornaliera coerente con i criteri relativi all'occupazione temporanea di aree pertinenziali;
tiene conto della lunga durata dell'indisponibilità; compensa in misura proporzionata il pregiudizio derivante dalla perdita temporanea della facoltà di godere e disporre del bene.
Non può essere accolta , inoltre, l'eccezione difensiva secondo cui l'occupazione sarebbe stata giustificata dalla necessità dei lavori e dalla sospensione per Covid-19, poiché la legittimità dell'opera non esclude l'obbligo risarcitorio per la compressione dei diritti del terzo estraneo al rapporto contrattuale tra committente e appaltatore.
Parimenti irrilevante è la circostanza, sollevata dall'impresa appaltatrice, relativa al successivo aumento del valore dell'immobile in sede di vendita. La giurisprudenza esclude infatti la possibilità di compensare l'indennizzo per l'occupazione con eventuali vantaggi economici futuri non immediatamente riconducibili al pregiudizio subito e non provati in nesso causale diretto.
Pertanto, la somma richiesta dall'attore è ritenuta equa e congrua, anche alla luce della natura simbolica e non lucrativa del parametro utilizzato, che non eccede le ordinarie valutazioni del danno da occupazione temporanea.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
PQM
Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione XIII Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile R.G. 9469/2023, così decide:
1. Accoglie la domanda proposta da Parte_1
2. Dichiara che l'occupazione del giardino di proprietà dell'attore è avvenuta illegittimamente per eccedenza dei limiti di tollerabilità e durata;
3. Condanna in solido al pagamento in Controparte_2 favore dell'attore della somma di € 6.831,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo e rivalutazione monetaria;
4. Condanna altresì i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 285,00 per spese ed € 5.200,00 per compensi oltre accessori di legge e spese generali;
5. Rigetta ogni altra domanda.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 17 dicembre 2025
Il Giudice dott. Paola Barbara Folci
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9469/2023 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
[...]
CONVENUTO
ER HI
Oggi 17 dicembre 2025 innanzi al dott. Paola Barbara Folci, sono comparsi:
Per 'avv. CAVALIERI CONCETTINA Parte_1
Per ED. l'avv. RIVETTA PAOLO e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_1 Francesco Barberio Per 'avv. MASSERDOTTI SO Controparte_1 Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Paola Barbara Folci
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9469/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CAVALIERI Parte_1 C.F._1 CONCETTINA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FONTANA, 3 20122 MILANO presso il difensore avv. CAVALIERI CONCETTINA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RIVETTA Controparte_1 P.IVA_1 PAOLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CAMINADELLA N. 2 MILANO presso il difensore avv. RIVETTA PAOLO
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASSERDOTTI Controparte_1 P.IVA_2 SO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA VILLATICO, 12 25032 CHIARI presso il difensore avv. MASSERDOTTI SO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 26 febbraio 2023 l'attore esponeva di essere proprietario di un appartamento con giardino pertinenziale sito in Milano, via Cosenz n. 54, edificio B, acquistato nel 2018 dalla convenuta Controparte_1
Nel 2019 la Cooperativa committente incaricava l'impresa convenuta di Controparte_1 eseguire lavori di rifacimento delle facciate e dei frontalini dei balconi. Tali lavori comportavano l'occupazione integrale del giardino dell'attore per l'installazione di ponteggi, montacarichi, materiali e macchinari di cantiere.
L'occupazione, inizialmente prevista per un anno, si protraeva per 396 giorni, eccedendo notevolmente il termine originario. L'attore, che aveva reiteratamente chiesto rassicurazioni, protezioni e indennizzo, lamentava il grave disagio e la perdita totale del godimento dell'area pertinenziale, nonché danni materiali alle essenze arboree e alla recinzione. pagina 2 di 5 Chiedeva pertanto la condanna in solido dei convenuti al pagamento della somma di € 6.831,00, o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di indennizzo e/o risarcimento.
Le convenute si costituivano contestando la fondatezza della domanda: invocava la CP_1 necessità e legittimità dei lavori e chiedeva in subordine la manleva da;
eccepiva la CP_1 CP_1 carenza di legittimazione passiva e sosteneva di aver correttamente adempiuto al contratto.
XXX
La domanda è fondata.
La prova documentale e le allegazioni delle parti rendono pacifico che l'area pertinenziale di proprietà esclusiva dell'attore sia stata occupata in via continuativa e integrale per oltre un anno, impedendo all'attore di godere del bene nella sua funzione tipica (uso personale, coltivazione, svago, manutenzione, fruizione quotidiana), costituendo una compressione del diritto di proprietà tutelato dall'art. 832 c.c.
La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che anche l'occupazione temporanea di un bene privato, ove non fondata su un titolo giuridico specifico e non accompagnata da un equo indennizzo, costituisce fatto illecito ex art. 2043 c.c. ove arrechi pregiudizio al proprietario.
La durata eccezionalmente prolungata dell'occupazione, la collocazione di attrezzature di cantiere e il totale impedimento all'uso del bene da parte dell'attore integrano un pregiudizio risarcibile anche indipendentemente dalla prova di uno specifico danno patrimoniale, essendo sufficiente la perdita temporanea della disponibilità materiale del bene.
La condotta causativa dell'evento dannoso deve essere ricondotta sia alla committente
[...]
titolare dell'iniziativa edilizia e beneficiaria dell'intervento, sia all'impresa appaltatrice CP_1
esecutrice materiale delle opere e gestore diretto dell'area di cantiere. Controparte_1
Ai sensi dell'art. 2055 c.c., quando un danno è causato da più soggetti, ciascuno è obbligato per l'intero, salvo il diritto di regresso. In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che la responsabilità solidale tra committente e appaltatore sussiste ove l'evento dannoso sia conseguenza di attività poste in essere nell'interesse comune di entrambi, anche se solo l'appaltatore abbia eseguito materialmente i lavori .
In particolare, la responsabilità del committente discende:
• dall'aver deciso e programmato i lavori che hanno determinato l'occupazione dell'area privata;
• dall'essere il soggetto titolare del potere di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'appalto;
• dal fatto che i lavori erano diretti al miglioramento e alla conservazione dell'edificio di cui egli era gestore o proprietario.
L'appaltatore è parimenti responsabile in quanto autore materiale delle opere e titolare della gestione diretta dell'area di cantiere, con obbligo di adottare tutte le misure idonee a prevenire pregiudizi a terzi (art. 2043 c.c. e art. 1655 c.c.). Nel caso di specie, è pacifico che i ponteggi, i macchinari e i materiali siano stati collocati e mantenuti per l'intera durata dei lavori proprio da con conseguente responsabilità diretta per CP_1 l'occupazione e per i danni derivati dalla protratta indisponibilità del bene. pagina 3 di 5 Va esclusa la possibilità di far ricadere la responsabilità su uno solo dei convenuti. L'occupazione e il danno sono infatti il risultato di un'unica operazione complessa realizzata nell'interesse convergente di committente e appaltatore: la prima quale soggetto promotore e beneficiario dei lavori, la seconda quale esecutrice materiale.
Si configura, pertanto, un concorso di cause efficiente e simultaneo:
• Cosenz 2005 ha determinato l'evento nella sua genesi e organizzazione;
• ne ha determinato la concretizzazione materiale e la protrazione nel tempo. CP_1
La responsabilità solidale tra i convenuti discende dunque non solo dal concorso materiale, ma anche dalla comunanza di interessi nella realizzazione dell'opera e dalla omessa adozione di misure idonee ad evitare l'eccessiva compressione del diritto del proprietario terzo.
La sospensione dei lavori per l'emergenza sanitaria Covid-19 non interrompe la catena causale: l'area è rimasta occupata e indisponibile anche in tale periodo, e il rischio correlato grava sui soggetti che hanno programmato ed eseguito l'intervento, non sul terzo proprietario.
In definitiva, sussistono gli estremi per l'applicazione dell'art. 2055 c.c. e per la conseguente condanna solidale dei convenuti, salva la loro facoltà di rivalersi reciprocamente in sede interna secondo il riparto dei rispettivi obblighi contrattuali.
La quantificazione del risarcimento del danno derivante dalla protratta occupazione dell'area pertinenziale è stata operata dall'attore in misura pari a euro 6.831,00, determinata applicando un criterio equitativo basato su:
• un parametro giornaliero simbolico di euro 1,50;
• moltiplicato per i 396 giorni di durata effettiva dell'occupazione;
• rapportato alla lunghezza lineare di 11,5 metri dell'area oggetto di occupazione.
Tale criterio, pur non corrispondendo ad una valutazione commerciale del bene, trova adeguato fondamento nell'art. 1226 c.c., che consente al giudice di liquidare il danno in via equitativa qualora questo non possa essere provato nel suo preciso ammontare, ma risulti certo nella sua esistenza. La perdita temporanea della disponibilità di un bene di proprietà, infatti, costituisce danno in re ipsa, poiché il proprietario è privato delle utilità che il bene gli garantiva, indipendentemente dalla prova di un pregiudizio patrimoniale specifico
Nel caso di specie, la sottrazione della disponibilità è stata totale e prolungata: il giardino è stato integralmente occupato da ponteggi, montacarichi, materiali e mezzi di cantiere per l'intera durata dei lavori, rendendo impossibile per l'attore qualsiasi forma di fruizione, manutenzione o godimento. Si tratta di un'area che, per la sua collocazione e destinazione, non è economicamente irrilevante: costituisce parte integrante dell'unità abitativa e ne accresce la funzionalità e il valore.
La durata dell'occupazione (396 giorni), peraltro superiore a quella programmata, e l'assenza di qualsiasi corrispettivo offerto al proprietario da parte delle convenute, rendono equo e proporzionato l'importo richiesto, che non appare né sproporzionato né arbitrario.
In caso di occupazione di beni privati per attività edilizie o di cantiere, è legittimo parametrarsi sia al valore d'uso dell'area, al periodo di indisponibilità, alle modalità dell'occupazione, all'impossibilità pagina 4 di 5 di uso alternativo del bene oltre che alla necessità di compensare non solo il danno patrimoniale ma anche il disagio correlato alla compressione del diritto di proprietà
In particolare, l'importo di euro 6.831,00 è calcolato su base giornaliera coerente con i criteri relativi all'occupazione temporanea di aree pertinenziali;
tiene conto della lunga durata dell'indisponibilità; compensa in misura proporzionata il pregiudizio derivante dalla perdita temporanea della facoltà di godere e disporre del bene.
Non può essere accolta , inoltre, l'eccezione difensiva secondo cui l'occupazione sarebbe stata giustificata dalla necessità dei lavori e dalla sospensione per Covid-19, poiché la legittimità dell'opera non esclude l'obbligo risarcitorio per la compressione dei diritti del terzo estraneo al rapporto contrattuale tra committente e appaltatore.
Parimenti irrilevante è la circostanza, sollevata dall'impresa appaltatrice, relativa al successivo aumento del valore dell'immobile in sede di vendita. La giurisprudenza esclude infatti la possibilità di compensare l'indennizzo per l'occupazione con eventuali vantaggi economici futuri non immediatamente riconducibili al pregiudizio subito e non provati in nesso causale diretto.
Pertanto, la somma richiesta dall'attore è ritenuta equa e congrua, anche alla luce della natura simbolica e non lucrativa del parametro utilizzato, che non eccede le ordinarie valutazioni del danno da occupazione temporanea.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
PQM
Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione XIII Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile R.G. 9469/2023, così decide:
1. Accoglie la domanda proposta da Parte_1
2. Dichiara che l'occupazione del giardino di proprietà dell'attore è avvenuta illegittimamente per eccedenza dei limiti di tollerabilità e durata;
3. Condanna in solido al pagamento in Controparte_2 favore dell'attore della somma di € 6.831,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo e rivalutazione monetaria;
4. Condanna altresì i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 285,00 per spese ed € 5.200,00 per compensi oltre accessori di legge e spese generali;
5. Rigetta ogni altra domanda.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 17 dicembre 2025
Il Giudice dott. Paola Barbara Folci
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