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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 13/06/2025, n. 907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 907 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di lavoro n. 1031/2020 R.G., promossa da (rappr. e dif. dall'avv. C. Giurdanella e dall'avv. Parte_1
A. Gugliotta) contro Controparte_1
(rappr. e dif. dalla dott.ssa D. Mercante e dal dott.
[...]
D. C. R. Giunta), avente ad oggetto: sanzione disciplinare conservativa;
osserva
premesso di avere prestato servizio in qualità di Parte_1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi presso l'Istituto CP_2
Comprensivo “F. di dal 1° settembre 2017 al 31 agosto 2019 e di Pt_2 CP_1
essere stata poi trasferita, su sua richiesta, presso il Controparte_3
di deduce l'illegittimità della sanzione disciplinare irrogatale il
[...] CP_1
13 aprile 2019 dalla Dirigente Scolastica dell' . Parte_3
Al riguardo, deduce che di non avere posto in essere alcuna condotta indebita, che difetta l'elemento soggettivo del presunto illecito disciplinare, che non è sato causato alcun danno all'amministrazione scolastica e che essa ricorrente, sin dall'inizio della carriera, non è mai stata sottoposta ad altri procedimenti disciplinari.
Soggiunge che nel caso in esame difetta il rapporto di proporzionalità tra il fatto contestato e la sanzione applicata.
Conclude rilevando di essere stata destinataria, in data 31 maggio 2019, di una seconda contestazione di addebito e che tale secondo procedimento disciplinare è sato archiviato su disposizione del D.S. del Controparte_3
presso il quale essa ricorrente era stata medio tempore trasferita.
Svolte le superiori premesse, chiede che il giudice adito voglia: “- Accertare
e dichiarare l'illegittimità della sanzione disciplinare del 13 aprile 2019 irrogata dalla Scolastica dell' nei confronti CP_4 CP_5 Parte_3
della D.S.G.A. sig.ra , poiché infondata, illegittima ed Parte_1
ingiusta per i motivi esposti in ricorso;
- Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento del danno non patrimoniale da quantificare in via equitativa o nella misura ritenuta di giustizia e, per l'effetto, condannare il
, in persona del Controparte_6
Ministro pro-tempore. Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio.”.
L'amministrazione scolastica resistente deduce l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
************
La sanzione disciplinare di cui trattasi costituisce esito di un “problematico” rapporto umano tra la Dirigente scolastica dell' e l'odierna Parte_3
ricorrente (all'epoca DSGA dell'istituto stesso), avendo quest'ultima (secondo la propria, soggettiva, valutazione delle attività scolastiche extracurricululari svolte) ritenuto eccessivamente gravoso l'impegno lavorativo richiestole.
Ragioni di chiarezza espositiva impongono di evidenziare le seguenti circostanze: durante la riunione del 5 dicembre 2018, avente ad oggetto l'avvio dei progetti PON (svoltasi in presenza degli assistenti amministrativi Per_1 [...]
e nonché della prof.ssa ), la avrebbe Per_2 Per_3 Per_4 Pt_1
espresso un giudizio non positivo riguardo ad un'attività tenuta il giorno precedente (partecipazione del coro delle quinte elementari alla festa dei Vigili del Fuoco); ritenuta la necessità di acquisire delucidazioni in merito a tale opinione, la
DS, con nota n. 6069 del 7 dicembre 2018, chiede alla di offrire idonei Pt_1
chiarimenti scritti;
la , con nota n. 6112 del 10 dicembre 2018, risponde affermando di Pt_1
non avere in alcun modo argomentato, nel corso della predetta riunione, sull'attività didattica di cui sopra e rileva che la citata nota n. 6069 integra un ulteriore atto di mobbing perpetrato in suo danno dalla DS (sì da ritenere opportuno l'inoltro della nota n. 6112 in questione alle RSU ed al RSPP ing.
); Per_5
il 22 dicembre 2018 viene indirizzata alla ricorrente apposita contestazione di addebito, riferita ai fatti sopra descritti, ove si enuncia che la richiamata nota n. 6112 – in quanto trasmessa anche alle OOSS – è idonea a creare “allarme e, comunque, discredito per l'istituzione scolastica”, assumendo i connotati di una condotta “contraria ai doveri di correttezza inerenti la funzione svolta, non conforme a principi di correttezza verso superiori e altri dipendenti”; con nota n. 216 del 15 gennaio 2019, la DE articola le proprie difese, rappresentando: di avere in data 5 dicembre chiesto di parlare con la preside in ordine alla disponibilità di risorse umane occorrente allo svolgimento di nuovi
PON; di avere segnalato, sul punto, l'esistenza di “carichi di lavoro eccessivi, disservizi e preoccupanti ritardi nel lavoro quotidiano della segreteria”; che ciononostante la Preside si è mostrata “irremovibile”, avendo la stessa affermato di dovere svolgere almeno tre progetti PON nell'anno scolastico;
di sentirsi
(avendo la Preside lamentato “la sfortuna che ha con i DSGA”) “stanca, offesa, ma soprattutto esasperata” e di avere perciò menzionato “l'ennesima attività didattica organizzata presso i Vigili del Fuoco, per dimostrare c'è una spasmodica adesione a progetti, attività extra-curriculari e visite didattiche che inevitabilmente ricadono sul lavoro della segreteria”; di non avere avuto in concreto la possibilità di interloquire adeguatamente con la preside sul tema delle difficili condizioni di lavoro della segreteria, giacchè “il Dirigente … risponde, quasi sistematicamente, che non ha tempo”; che durante il mese di novembre è stato attuato il progetto “La grande guerra” “senza che il POF che lo contempla sia stato preventivamente deliberato dal Collegio docenti e dal
Consiglio d'Istituto; che tale progetto ha comportato spese per acquisti di materiale di facile consumo, per la copertura delle quali la ricorrente ha dovuto creare un apposito capitolo di bilancio senza le dovute delibere;
che l'indisponibilità manifestata rispetto ai suddetti progetti PON ha determinato l'incrinarsi dei rapporti con la Dirigente ed ha causato uno stato di generalizzata tensione ambientale idonea ad incidere negativamente sulla salute psico fisica della ricorrente;
durante la fese istruttoria prodromica all'irrogazione della sanzione disciplinare, vengono acquisite le seguenti dichiarazioni spontanee: a) la prof.ssa dichiara che le affermazioni contenute nella nota prot. 6112 della Persona_6
DE “hanno stupito e turbato i componenti la RSU per la gravità delle accuse e soprattutto per la loro infondatezza”, considerato che il Dirigente
Scolastico ha sempre agito con rispetto nei confronti della segreteria, provvedendo a mediare le esigenze di quest'ultima con quelle dei docenti;
b) la prof.ssa ha riferito di avere sempre tempestivamente Persona_7
calendarizzato le attività extracurriculuari, informandone sempre con puntualità il DSGA;
ha altresì dichiarato che nei mesi da settembre a dicembre 2018 non è stato svolto alcun progetto di tal fatta e che due progetti sono stati rispettivamente avviati nel successivi mesi di gennaio e di febbraio, così negando la veridicità dell'assunto secondo il quale vi sarebbe stata una spasmodica adesione a progetti e visite di istruzione (posto che, per contro, la dirigente ha tentato “di limitare al massimo le richieste…”); c) la prof.ssa con riferimento al citato progetto “La grande guerra”, ha Persona_8
dichiarato di avere speso per acquisti il complessivo importo di € 95,00, di avere anticipato detto esborso, di avere consegnato alla DE gli scontrini e che la stessa le ha poi restituito tale somma prelevandola dal fondo per le munite spese.
La ha altresì chiarito che per la realizzazione di tale progetto la Per_8
segreteria ed il DSGA non sono stati in alcun modo impegnati, confermando che la DS, anzichè aderire in maniera eccessiva e “spasmodica” ai progetti, ha sempre agito al fine di limitare al massimo le richieste verso la segreteria, proprio per non accrescerne il carico di lavoro;
d) il coll. scol. CP_7
ed il coll. scol. hanno infine sostanzialmente confermato le Testimone_1
dichiarazioni sopra sintetizzate, escludendo l'esistenza di iniziative tali da implicare una vessazione lavorativa in danno della segreteria e, in particolare, del DSGA;
la sanzione disciplinare del rimprovero scritto viene irrogata ai sensi dell'art. 13, comma 3, lett. b) del CCNL Comparto Personale Istruzione e Ricerca.
Alla stregua di quanto sopra evidenziato, deve anzitutto ritenersi che i fatti ascritti alla ricorrente si siano effettivamente verificati negli esatti termini consacrati nella contestazione disciplinare, non avendo neanche l'interessata stessa, nel contesto della memoria difensiva depositata a seguito della contestazione, sottaciuto il proprio disappunto per i carichi lavorativi
(presuntivamente troppo gravosi) assegnati dalla DS.
Sul punto, se – da un lato – non può ragionevolmente disconoscersi il diritto di ciascun dipendente di manifestare il proprio punto di vista sull'organizzazione del lavoro e sugli inconvenienti in ipotesi scaturenti da discutibili scelte datoriali incidenti su detta organizzazione, è altresì vero – dall'altro – che un siffatto diritto di espressione e di critica dev'essere pur sempre esercitato nel rispetto di limiti ben precisi riguardanti la forma e inerenti al contenuto;
è pertanto essenziale, per fondare un giudizio di liceità sulle opinioni divulgate, che i fatti enunciati siano corrispondenti al vero (sia pure con l'approssimazione resa inevitabile dalla soggettiva percezione della realtà) e cha la narrazione sia immune dall'uso di termini offensivi o comunque non appropriati.
Nella vicenda in argomento, come evincibile dalle dichiarazioni spontanee rese durante la fase istruttoria del procedimento disciplinare, può ragionevolmente escludersi che la DS abbia agito in maniera persecutoria in danno della ovvero rivelando una qualche “spasmodica” attitudine allo Pt_1
svolgimento di attività non strettamente essenziali all'iter didattico;
deve, nel contempo, evidenziarsi come l'odierna ricorrente abbia utilizzato termini e modalità non consoni al ruolo rivestito, tendenti a riversare sul DS accuse di non lieve gravità (riguardanti, in primis, la non dimostrata realizzazione di comportamenti mobbizzanti).
È appena il caso di notare, per altro verso, come alcuna rilevanza sia lecito e corretto riconoscere sia al fatto che l'illecito disciplinare in discorso non abbia cagionato alcun danno all'amministrazione scolastica, sia alla circostanza (del tutto casuale) che il secondo procedimento disciplinare avviato nei confronti della DE dal DS dell' sia stato archiviato dal DS del Parte_3 [...]
(circostanza, questa, di per sé non idonea a dimostrare una Controparte_3
ipotetica preconcetta avversione del primo DS nei riguardi della ricorrente).
Alla stregua dei rilievi che precedono, la reazione disciplinare all'atteggiamento dell'odierna ricorrente si rivela intrinsecamente giustificata.
Non ricorrono inoltre elementi di giudizio sufficienti a far sostenere che l'irrogata sanzione non sia proporzionale all'illecito contestato, avuto riguardo alla scelta del DS di adottare una misura sanzionatoria di natura non particolarmente afflittiva (il citato art. 13 del CCNL di settore prevede infatti – con riferimento alle condotte contrarie a principi di correttezza verso i superiori o altri dipendenti – l'irrogazione della sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione).
Il ricorso dev'essere, in conclusione, rigettato.
Stimasi equo compensare le spese processuali, tenuto conto della non rilevante gravità dei fatti esaminati ed alla circostanza che la ricorrente ha attribuito all'atteggiamento della DS connotati di negligenza o vessatorietà verosimilmente a causa di una propria connaturata predisposizione d'animo.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: rigetta il ricorso;
compensa le spese processuali.
Ragusa, 13 giugno 2025.
IL IC DEL LAVORO
(Dott.ssa Claudia M. A. Catalano)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di lavoro n. 1031/2020 R.G., promossa da (rappr. e dif. dall'avv. C. Giurdanella e dall'avv. Parte_1
A. Gugliotta) contro Controparte_1
(rappr. e dif. dalla dott.ssa D. Mercante e dal dott.
[...]
D. C. R. Giunta), avente ad oggetto: sanzione disciplinare conservativa;
osserva
premesso di avere prestato servizio in qualità di Parte_1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi presso l'Istituto CP_2
Comprensivo “F. di dal 1° settembre 2017 al 31 agosto 2019 e di Pt_2 CP_1
essere stata poi trasferita, su sua richiesta, presso il Controparte_3
di deduce l'illegittimità della sanzione disciplinare irrogatale il
[...] CP_1
13 aprile 2019 dalla Dirigente Scolastica dell' . Parte_3
Al riguardo, deduce che di non avere posto in essere alcuna condotta indebita, che difetta l'elemento soggettivo del presunto illecito disciplinare, che non è sato causato alcun danno all'amministrazione scolastica e che essa ricorrente, sin dall'inizio della carriera, non è mai stata sottoposta ad altri procedimenti disciplinari.
Soggiunge che nel caso in esame difetta il rapporto di proporzionalità tra il fatto contestato e la sanzione applicata.
Conclude rilevando di essere stata destinataria, in data 31 maggio 2019, di una seconda contestazione di addebito e che tale secondo procedimento disciplinare è sato archiviato su disposizione del D.S. del Controparte_3
presso il quale essa ricorrente era stata medio tempore trasferita.
Svolte le superiori premesse, chiede che il giudice adito voglia: “- Accertare
e dichiarare l'illegittimità della sanzione disciplinare del 13 aprile 2019 irrogata dalla Scolastica dell' nei confronti CP_4 CP_5 Parte_3
della D.S.G.A. sig.ra , poiché infondata, illegittima ed Parte_1
ingiusta per i motivi esposti in ricorso;
- Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento del danno non patrimoniale da quantificare in via equitativa o nella misura ritenuta di giustizia e, per l'effetto, condannare il
, in persona del Controparte_6
Ministro pro-tempore. Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio.”.
L'amministrazione scolastica resistente deduce l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
************
La sanzione disciplinare di cui trattasi costituisce esito di un “problematico” rapporto umano tra la Dirigente scolastica dell' e l'odierna Parte_3
ricorrente (all'epoca DSGA dell'istituto stesso), avendo quest'ultima (secondo la propria, soggettiva, valutazione delle attività scolastiche extracurricululari svolte) ritenuto eccessivamente gravoso l'impegno lavorativo richiestole.
Ragioni di chiarezza espositiva impongono di evidenziare le seguenti circostanze: durante la riunione del 5 dicembre 2018, avente ad oggetto l'avvio dei progetti PON (svoltasi in presenza degli assistenti amministrativi Per_1 [...]
e nonché della prof.ssa ), la avrebbe Per_2 Per_3 Per_4 Pt_1
espresso un giudizio non positivo riguardo ad un'attività tenuta il giorno precedente (partecipazione del coro delle quinte elementari alla festa dei Vigili del Fuoco); ritenuta la necessità di acquisire delucidazioni in merito a tale opinione, la
DS, con nota n. 6069 del 7 dicembre 2018, chiede alla di offrire idonei Pt_1
chiarimenti scritti;
la , con nota n. 6112 del 10 dicembre 2018, risponde affermando di Pt_1
non avere in alcun modo argomentato, nel corso della predetta riunione, sull'attività didattica di cui sopra e rileva che la citata nota n. 6069 integra un ulteriore atto di mobbing perpetrato in suo danno dalla DS (sì da ritenere opportuno l'inoltro della nota n. 6112 in questione alle RSU ed al RSPP ing.
); Per_5
il 22 dicembre 2018 viene indirizzata alla ricorrente apposita contestazione di addebito, riferita ai fatti sopra descritti, ove si enuncia che la richiamata nota n. 6112 – in quanto trasmessa anche alle OOSS – è idonea a creare “allarme e, comunque, discredito per l'istituzione scolastica”, assumendo i connotati di una condotta “contraria ai doveri di correttezza inerenti la funzione svolta, non conforme a principi di correttezza verso superiori e altri dipendenti”; con nota n. 216 del 15 gennaio 2019, la DE articola le proprie difese, rappresentando: di avere in data 5 dicembre chiesto di parlare con la preside in ordine alla disponibilità di risorse umane occorrente allo svolgimento di nuovi
PON; di avere segnalato, sul punto, l'esistenza di “carichi di lavoro eccessivi, disservizi e preoccupanti ritardi nel lavoro quotidiano della segreteria”; che ciononostante la Preside si è mostrata “irremovibile”, avendo la stessa affermato di dovere svolgere almeno tre progetti PON nell'anno scolastico;
di sentirsi
(avendo la Preside lamentato “la sfortuna che ha con i DSGA”) “stanca, offesa, ma soprattutto esasperata” e di avere perciò menzionato “l'ennesima attività didattica organizzata presso i Vigili del Fuoco, per dimostrare c'è una spasmodica adesione a progetti, attività extra-curriculari e visite didattiche che inevitabilmente ricadono sul lavoro della segreteria”; di non avere avuto in concreto la possibilità di interloquire adeguatamente con la preside sul tema delle difficili condizioni di lavoro della segreteria, giacchè “il Dirigente … risponde, quasi sistematicamente, che non ha tempo”; che durante il mese di novembre è stato attuato il progetto “La grande guerra” “senza che il POF che lo contempla sia stato preventivamente deliberato dal Collegio docenti e dal
Consiglio d'Istituto; che tale progetto ha comportato spese per acquisti di materiale di facile consumo, per la copertura delle quali la ricorrente ha dovuto creare un apposito capitolo di bilancio senza le dovute delibere;
che l'indisponibilità manifestata rispetto ai suddetti progetti PON ha determinato l'incrinarsi dei rapporti con la Dirigente ed ha causato uno stato di generalizzata tensione ambientale idonea ad incidere negativamente sulla salute psico fisica della ricorrente;
durante la fese istruttoria prodromica all'irrogazione della sanzione disciplinare, vengono acquisite le seguenti dichiarazioni spontanee: a) la prof.ssa dichiara che le affermazioni contenute nella nota prot. 6112 della Persona_6
DE “hanno stupito e turbato i componenti la RSU per la gravità delle accuse e soprattutto per la loro infondatezza”, considerato che il Dirigente
Scolastico ha sempre agito con rispetto nei confronti della segreteria, provvedendo a mediare le esigenze di quest'ultima con quelle dei docenti;
b) la prof.ssa ha riferito di avere sempre tempestivamente Persona_7
calendarizzato le attività extracurriculuari, informandone sempre con puntualità il DSGA;
ha altresì dichiarato che nei mesi da settembre a dicembre 2018 non è stato svolto alcun progetto di tal fatta e che due progetti sono stati rispettivamente avviati nel successivi mesi di gennaio e di febbraio, così negando la veridicità dell'assunto secondo il quale vi sarebbe stata una spasmodica adesione a progetti e visite di istruzione (posto che, per contro, la dirigente ha tentato “di limitare al massimo le richieste…”); c) la prof.ssa con riferimento al citato progetto “La grande guerra”, ha Persona_8
dichiarato di avere speso per acquisti il complessivo importo di € 95,00, di avere anticipato detto esborso, di avere consegnato alla DE gli scontrini e che la stessa le ha poi restituito tale somma prelevandola dal fondo per le munite spese.
La ha altresì chiarito che per la realizzazione di tale progetto la Per_8
segreteria ed il DSGA non sono stati in alcun modo impegnati, confermando che la DS, anzichè aderire in maniera eccessiva e “spasmodica” ai progetti, ha sempre agito al fine di limitare al massimo le richieste verso la segreteria, proprio per non accrescerne il carico di lavoro;
d) il coll. scol. CP_7
ed il coll. scol. hanno infine sostanzialmente confermato le Testimone_1
dichiarazioni sopra sintetizzate, escludendo l'esistenza di iniziative tali da implicare una vessazione lavorativa in danno della segreteria e, in particolare, del DSGA;
la sanzione disciplinare del rimprovero scritto viene irrogata ai sensi dell'art. 13, comma 3, lett. b) del CCNL Comparto Personale Istruzione e Ricerca.
Alla stregua di quanto sopra evidenziato, deve anzitutto ritenersi che i fatti ascritti alla ricorrente si siano effettivamente verificati negli esatti termini consacrati nella contestazione disciplinare, non avendo neanche l'interessata stessa, nel contesto della memoria difensiva depositata a seguito della contestazione, sottaciuto il proprio disappunto per i carichi lavorativi
(presuntivamente troppo gravosi) assegnati dalla DS.
Sul punto, se – da un lato – non può ragionevolmente disconoscersi il diritto di ciascun dipendente di manifestare il proprio punto di vista sull'organizzazione del lavoro e sugli inconvenienti in ipotesi scaturenti da discutibili scelte datoriali incidenti su detta organizzazione, è altresì vero – dall'altro – che un siffatto diritto di espressione e di critica dev'essere pur sempre esercitato nel rispetto di limiti ben precisi riguardanti la forma e inerenti al contenuto;
è pertanto essenziale, per fondare un giudizio di liceità sulle opinioni divulgate, che i fatti enunciati siano corrispondenti al vero (sia pure con l'approssimazione resa inevitabile dalla soggettiva percezione della realtà) e cha la narrazione sia immune dall'uso di termini offensivi o comunque non appropriati.
Nella vicenda in argomento, come evincibile dalle dichiarazioni spontanee rese durante la fase istruttoria del procedimento disciplinare, può ragionevolmente escludersi che la DS abbia agito in maniera persecutoria in danno della ovvero rivelando una qualche “spasmodica” attitudine allo Pt_1
svolgimento di attività non strettamente essenziali all'iter didattico;
deve, nel contempo, evidenziarsi come l'odierna ricorrente abbia utilizzato termini e modalità non consoni al ruolo rivestito, tendenti a riversare sul DS accuse di non lieve gravità (riguardanti, in primis, la non dimostrata realizzazione di comportamenti mobbizzanti).
È appena il caso di notare, per altro verso, come alcuna rilevanza sia lecito e corretto riconoscere sia al fatto che l'illecito disciplinare in discorso non abbia cagionato alcun danno all'amministrazione scolastica, sia alla circostanza (del tutto casuale) che il secondo procedimento disciplinare avviato nei confronti della DE dal DS dell' sia stato archiviato dal DS del Parte_3 [...]
(circostanza, questa, di per sé non idonea a dimostrare una Controparte_3
ipotetica preconcetta avversione del primo DS nei riguardi della ricorrente).
Alla stregua dei rilievi che precedono, la reazione disciplinare all'atteggiamento dell'odierna ricorrente si rivela intrinsecamente giustificata.
Non ricorrono inoltre elementi di giudizio sufficienti a far sostenere che l'irrogata sanzione non sia proporzionale all'illecito contestato, avuto riguardo alla scelta del DS di adottare una misura sanzionatoria di natura non particolarmente afflittiva (il citato art. 13 del CCNL di settore prevede infatti – con riferimento alle condotte contrarie a principi di correttezza verso i superiori o altri dipendenti – l'irrogazione della sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione).
Il ricorso dev'essere, in conclusione, rigettato.
Stimasi equo compensare le spese processuali, tenuto conto della non rilevante gravità dei fatti esaminati ed alla circostanza che la ricorrente ha attribuito all'atteggiamento della DS connotati di negligenza o vessatorietà verosimilmente a causa di una propria connaturata predisposizione d'animo.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: rigetta il ricorso;
compensa le spese processuali.
Ragusa, 13 giugno 2025.
IL IC DEL LAVORO
(Dott.ssa Claudia M. A. Catalano)