Articolo 1 della Legge 6 ottobre 1981, n. 569
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29 ottobre 1981
Art. 1. Articolo unico

In deroga a quanto previsto dall'articolo 275 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e dall'articolo 11 della convenzione stipulata il 21 ottobre 1964 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594 , il canone di concessione nei confronti della Societa' concessionaria del servizio telefonico nazionale per gli anni 1980 e 1981 e' fissato nella misura dello 0,50 per cento.
Al minore introito che verra' a registrarsi nel bilancio dello Stato per gli anni 1981 e 1982 a seguito dell'applicazione del precedente comma - valutato, rispettivamente, in lire 128 miliardi ed in lire 144 miliardi - si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 8316 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 29 ottobre 1981