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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/11/2025, n. 6016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6016 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere est. dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 861/2024, riservata al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 19 novembre 2025 trattata dinanzi all'istruttore
(nominato con decreto del 13 marzo 2024) nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c.
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Angelo Capaccio c.f. , presso il CodiceFiscale_2
cui studio in Aversa (CE), alla via P. Rosano n. 5 elettivamente domicilia, giusto mandato in calce all'atto di appello, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
, c.f. , e , p.i. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
, in persona rispettivamente del e del legale rappresentante pro P.IVA_2 CP_3
tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli c.f.
[...]
, presso i cui uffici, in via Armando Diaz n. 11 ope legis domiciliano, indirizzo P.IVA_3 di posta elettronica certificata – domicilio digitale Email_2
APPELLATI
NONCHÉ
c.f. e p.i. , con sede legale in Roma, al Controparte_4 P.IVA_4 P.IVA_5 viale di Tor Marancia n. 4, in persona del responsabile della funzione legale e contenzioso, giusta procura speciale autenticata per le firme dal dott. notaio in Roma, Persona_1
1 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda con atto del 8 febbraio 2024, rappresentata e difesa dall'Avvocato Gennaro Di Maggio c.f.
presso il cui studio in Napoli, alla via Rione Sirignano n. 6 CodiceFiscale_3
elettivamente domicilia, giusta procura depositata in atti, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale Email_3
APPELLATA
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 3595/2023, pubblicata il
29 agosto 2023, non notificata, in materia di opposizione all'esecuzione mobiliare.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza che si abbiano per integralmente trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con citazione in appello notificata il 26 febbraio 2024 ha impugnato la Parte_1
sentenza n. 3595/2023, pubblicata il 29 agosto 2023 e non notificata, con cui il Tribunale di
Napoli Nord ha rigettato la domanda con cui ha opposto, chiedendone la declaratoria di nullità, la cartella n. 07120200075462101000, emessa dall' Controparte_2
notificatagli in data 10 febbraio 2022, con la quale gli è stato intimato il pagamento della somma di € 121.859,52 a titolo di “spese di giustizia” per la sentenza penale n. 25/2013 emessa dal Tribunale di Tempio Pausania. Con la statuizione oggetto di gravame il primo giudice lo ha anche condannato al pagamento in favore delle parti opposte delle spese processuali liquidate nel complessivo importo di € 4.217,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
1.1. Con i motivi di appello ha deplorato l'omessa, errata e falsa motivazione;
Parte_1 la non corretta applicazione del disposto normativo degli artt. 211 e 227 bis del d.P.R. n.
125/2002 e l'errato accertamento della contestazione, sia generica che specifica. È insorto contro la statuizione relativa alla mancata indicazione analitica delle modalità di calcolo, deplorando anche in sede di gravame l'oscurità delle singole voci per giungere all'importo complessivo. Ha eccepito l'errata e la falsa motivazione e l'erronea interpretazione dell'art. 227 ter del d.P.R. n. 115/2002, la perentorietà del termine per la costituzione del ruolo esattoriale e l'intervenuta decadenza. Ha contestato l'omessa pronuncia, l'errata e falsa motivazione e l'erronea attribuzione al giudice penale della questione riguardante la solidarietà passiva, ribadendo che la condanna va effettuata pro quota e non in solido. Ha quindi riproposto tutte le difese, domande e deduzioni già svolte nel primo grado del
2 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda presente giudizio, concludendo per la riforma della sentenza e l'accoglimento della propria opposizione, con favorevole regolamento delle spese del doppio grado del giudizio.
1.2. All'esito ha rassegnato le seguenti conclusioni: accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, riformare la sentenza ivi impugnata;
accertare e dichiarare la nullità, inammissibilità e/o illegittimità della cartella di pagamento n. 07120200075462101000 e del relativo ruolo esattoriale, con conseguente declaratoria della estinzione della pretesa creditoria degli appellati nei confronti dell'istante; accertare e dichiarare che nessuna somma dev'essere pagata dall'attuale appellante in relazione alla cartella di pagamento impugnata anche eventualmente per intervenuta decadenza del diritto di credito;
accogliere tutte le conclusioni rassegnate nel primo grado di giudizio;
riformare la sentenza appellata nella parte relativa alla condanna alle spese del primo grado di giudizio, liquidandole a carico degli appellati, in solido ovvero ognuno per quanto di ragione;
condannare gli odierni appellati, in solido ovvero ognuno per quanto di ragione, al pagamento delle spese e competenze del giudizio di appello, oltre accessori di legge, con attribuzione al difensore antistatario.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 15 ottobre
2024 si sono costituiti in giudizio, con il patrocinio pubblico, il e Controparte_1
l' , in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro Controparte_2
tempore, chiedendo alla Corte territoriale di dichiarare inammissibile ed infondato l'appello avversario, con vittoria di spese ed onorari.
3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 18 ottobre
2024 si è costituita in giudizio anche in persona del responsabile Controparte_4 della funzione legale e contenzioso, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata anche nella liquidazione delle spese di lite. Ha riservato ulteriori eccezioni e richieste istruttorie all'esito delle difese di controparte.
4. In appello non è stata svolta attività istruttoria e non è stato acquisito il fascicolo cartaceo del primo grado del giudizio del quale, nondimeno, è stata verificata la consultabilità dal telematico. Le parti di cui è stata previamente verificata la regolare costituzione e la completezza degli atti hanno ricevuto dall'istruttore assegnati i termini dell'art. 352 c.p.c..
All'udienza del 19 novembre 2025 celebrata in modalità cartolare la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
3 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
5. Conviene ripercorrere brevemente i fatti di causa.
5.1. con atto di citazione notificato in data 2 marzo 2022, ha convenuto in Parte_1
giudizio davanti al Tribunale di Napoli Nord gli attuali appellati per sentire accolta l'opposizione alla cartella di pagamento n. 07120200075462101000 emessa dall'
[...]
, notificatagli in data 10 febbraio 2022, per il pagamento di € Controparte_2
121.859,52 per “spese di giustizia” relative alla sentenza penale n. 25 del 20 febbraio 2013 emessa dal Tribunale di Tempio Pausania. L'opponente ha protestato la mancata notifica dell'avviso bonario;
la decadenza per intempestività della notifica e la mancata condanna pro quota, ritenendo non corretta quella eseguita in solido.
5.2. In data 16 giugno 2022 ha depositato la sua comparsa di costituzione e risposta
[...]
svolgendo proprie difese in ordine alla quantificazione del credito iscritto a Controparte_4 ruolo e alla correttezza della procedura intrapresa, sostenendo che alcun termine decadenziale sia stabilito dalla normativa applicabile alla fattispecie in esame.
5.3. In data 5 luglio 2022 si sono costituiti anche il e l' Controparte_1 [...]
, limitandosi a dedurre per quanto di loro interesse sulla mancata Controparte_2
notifica dell'avviso bonario, non pronunciandosi sul resto, ma concludendo perché la domanda attorea fosse dichiarata infondata, con vittoria di spese ed onorari.
5.4. La causa è stata trattenuta in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c. senza necessità
d'attività istruttoria.
6. Il Tribunale di Napoli Nord ha definito il giudizio con la sentenza n. 3595/2023, pubblicata il 29 agosto 2023, che ha respinto la domanda e condannato l'odierno appellante alle spese in favore delle parti opposte liquidate nell'importo di € 4.217,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
6.1. Il primo giudice – che ha annoverato tra i motivi di opposizione agli atti esecutivi solo quello volto a contestare la mancata notifica del previo avviso bonario - ha respinto l'obiezione di decadenza del diritto alla riscossione del credito in ragione di quanto stabilito dall'art. 227 ter del d.P.R. n. 115/2002. Ha evidenziato che la legge n. 133/2008 ha eliminato la necessità del previo invito al pagamento a cura dell'Ufficio giudiziario, previsto dall'art. 212 del d.P.R. n. 115/2002 per cui l'indomani delle modifiche normative entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento giudiziale di condanna si provvede direttamente all'iscrizione a ruolo. Ha quindi considerato il termine previsto per
4 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda l'iscrizione a ruolo solo ordinatorio e non perentorio, non comminando la legge alcuna nullità o decadenza in caso di sua inosservanza. A parere del Tribunale la contestazione dell'opponente sulla quantificazione del credito è stata formulata genericamente, in assenza della specifica indicazione delle voci che non sarebbero a sé attribuibili, essendosi il Pt_1
limitato a deplorare la natura non solidale dell'obbligazione posta a suo carico. Il giudice di prime cure ha riportato testualmente giurisprudenza di legittimità - pronuncia n.
15088/2021 – che esclude dalla cognizione civile le questioni riguardanti la sussistenza del vincolo di solidarietà in ordine all'obbligazione derivante dalla condanna di più imputati al pagamento delle spese processuali. Alla statuizione d'infondatezza nel merito è seguita la condanna alle spese processuali secondo soccombenza.
7. Con il primo motivo di gravame ha reiterato la contestazione di omessa Parte_1 motivazione della cartella di pagamento.
7.1. Il motivo è privo di fondamento (inammissibile sarebbe il profilo, così qualificato ai sensi dell'art. 617 c.p.c., che contesta l'omessa notifica del preventivo avviso bonario).
Il Tribunale di Napoli Nord ha applicato correttamente il disposto normativo delineato dagli artt. 211 e 227 bis del d.P.R. n. 125/2002, conformandosi alla giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile sez. VI, n. 25343 dell'11 ottobre 2018) che se ne è occupata in fattispecie analoghe.
La Corte regolatrice ha ricordato come “per la validità del ruolo e della cartella di pagamento,
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 25, non è indispensabile l'indicazione degli estremi identificativi o della data di notificazione dell'accertamento precedentemente emesso nei confronti del contribuente ed al quale la riscossione faccia riferimento, essendo, al contrario, sufficiente
l'indicazione di circostanze univoche ai fini dell'individuazione di quell'atto così che resti soddisfatta
l'esigenza del contribuente di controllare la legittimità della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti”.
Ebbene, la cartella esattoriale impugnata, lungi dal peccare di mancanza di imprescindibili informazioni per la completa individuazione dell'atto da cui deriva la pretesa sostanziale
(sulla cui necessità è recentemente intervenuta Cassazione civile, n. 560 del 9 gennaio 2025) contiene un puntuale richiamo alla sentenza penale di condanna a pena detentiva e al pagamento delle spese processuali oltre quelle di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare, nonché al foglio notizie che, relativo all'odierno appellante, direttamente coinvolto dai fatti delittuosi accertati giudizialmente, riveste caratteri di spiccata specificità. 5 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Dalla cartella, redatta secondo il prototipo legale, si traggono informazioni sull'Ente che ha emesso il ruolo: in nome e per conto del;
Controparte_4 Controparte_1
sul titolo azionato: spese processuali afferenti alla sentenza del Tribunale di Tempio
Pausania emessa in data 20 febbraio 2013, provvedimento n. 25 - Ufficio Recupero Crediti;
sul nominativo del responsabile del procedimento: ; sul numero del Testimone_1
ruolo: 2020/006289; sulla data in cui lo stesso è stato reso esecutivo: 31 marzo 2020.
Tali indicazioni sono state verificate conformi alla documentazione che l'Avvocatura di
Stato, costituendosi nel primo grado del giudizio, ha prodotto a conferma del credito erariale: sentenza n. 25 che il Tribunale di Tempio Pausania ha pronunciato il 20 febbraio
2013 con attestazione di irrevocabilità per fatti di narcotraffico in continuazione con reati per cui la Corte d'Appello di Napoli ha già reso condanna;
rapporto informativo dell'Ufficio recupero crediti del prefato Tribunale con relativi foglio - notizia di Tribunale e Procura per con relativi titoli di spesa per l'attivazione della procedura di iscrizione a modello 3SG n.
120/2020; frontespizio del modello citato n. 120/2020 corredato da note integrative che ha aperto la partita di credito in danno del e da cui si apprende la misura delle spese Pt_1
recuperabili in misura fissa ai sensi dei DD.MM. n. 347/1989 e 285/2002 e delle spese recuperabili da questi;
documentazione pervenuta dalla Cancelleria dibattimentale necessaria per la trasmissione della nota A ad e prospetto del Controparte_4
contribuente. Sul punto occorre precisare che in linea generale, l'imputato, nel corso del processo penale e fino alla sua conclusione, è posto nelle condizioni di conoscere l'entità del debito maturato, con la puntuale indicazione delle singole voci di spesa e della loro causale, come dettagliatamente individuate nel foglio notizie previsto dall'art. 280 T.U.S.G.. In altre parole, nel fascicolo processuale è tenuto un foglio delle notizie ai fini del recupero del credito su cui l'Ufficio annota le spese pagate dall'erario o le spese prenotate a debito, comunque ripetibili. Ebbene, dalla conversione da £ a € della prima voce di spesa riportata nel foglio notizia della Procura (£ 327.479.504, di cui l'appellante non sembra accorgersi pur riportandola nello specchietto accluso al suo libello) e dalla sua somma con la seconda (€
60.736,63) appare evidente che quanto preteso in pagamento dal corrisponda Pt_1
esattamente alla sua metà, ossia alla quota parte a suo carico non avendo, unitamente ad altro imputato condannato per lo stesso titolo, proposto appello alla sentenza penale (a differenza di altri due prevenuti, di cui è quindi stata diversa la sorte). In sintesi, dunque, la
6 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda cartella, con l indicazioni che reca, ha garantito la identificabilità del titolo del credito, finalizzata alla possibilità di contestazioni nel merito, ossia al compiuto esercizio del diritto di difesa. Né ha pregio l'obiezione dell'omessa indicazione del calcolo del dovuto, atteso che il criterio di liquidazione delle spese è predeterminato ex lege (quanto alle c.d. spese in misura fissa), risolvendosi, pertanto, la relativa applicazione in un'operazione matematica, mentre le c.d. spese ripetibili sono quelle annotate nel c.d. foglio delle notizie di cui all'art. 280 T.U.S.G. di cui si è detto sopra che fa parte del fascicolo processuale e il cui originale deve rimanere all'interno del fascicolo processuale proprio per permetterne la consultazione dalle parti.
Va rilevato che alla produzione dall'Agente della Riscossione della documentazione comprensiva del foglio notizie non è stata mossa alcuna altra puntuale contestazione, né in ordine al relativo contenuto, né agli addebiti ivi appostati, se non per un calcolo asserito senza ondamento errato.
Concludendo, si ritiene condivisibile ed ampiamente argomentata la motivazione resa dal giudicante in prime cure.
8. Nel secondo motivo di gravame ha protestato errata interpretazione Parte_1 dell'art. 227 ter del d.P.R. n. 115/2002 insistendo nell'eccezione di decadenza dell'Amministrazione dal diritto alla riscossione del credito. Ha opinato che il Tribunale sia incorso in errore laddove ha ritenuto che dall'esame della normativa si possa affermare che il termine previsto per l'iscrizione al ruolo è un termine ordinatorio e non perentorio.
8.1. Il motivo è privo di fondamento.
Il Tribunale adito ha fatto corretta applicazione nell'escludere la decadenza dal diritto alla riscossione del credito del disposto normativo degli artt. 227 bis, 227 ter e 227 quater T.U.S.G. sia negando (previa qualificazione della censura ai sensi dell'art. 617 c.p.c., profilo su cui l'appello sarebbe inammissibile, ove con esso si riproponesse la questione) la necessità del preventivo invito bonario al pagamento del dovuto per il rimborso delle spese di mantenimento in carcere dopo l'introduzione della legge n. 133/2008 che l'ha esclusa, riformando l'articolo 212 del d.P.R. n. 115/2002 e stabilendo che l'Ufficio, entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento, provveda direttamente all'iscrizione a ruolo, sia ritenendo solo ordinatori i termini per l'iscrizione. Invero non essendo necessario che alla formazione del ruolo e alla notificazione della cartella di
7 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda pagamento preceda la notifica di un atto di accertamento o di un avviso di liquidazione, ragionare di termini di decadenza che scandiscono i tempi dell'azione amministrativa è un fuor d'opera, venendo in rilievo piuttosto soltanto il termine di prescrizione.
La tesi dell'appellante ritiene al contrario che alla fattispecie non solo si applichino i termini previsti dalla disciplina della riscossione tramite ruolo, trattandosi pur sempre di una imposizione dell'Autorità giudiziaria, ma anche che vada osservato ai sensi dell'art. 227 ter, il termine di un mese per provvedervi a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza.
La ragione dell'appellante non è condivisibile per quanto già detto in premessa.
A tal riguardo sovviene la giurisprudenza di legittimità anche recente cui il Collegio presta convinta adesione che ha scrutinato i termini di applicabilità alla fattispecie dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 pervenendo alla conclusione che nel caso del recupero delle spese di giustizia, diversamente da quello dei crediti strettamente tributari, l'art. 227 ter del T.U.S.G. ne richiami soltanto il comma 2°, giungendo ad escludere la decadenza comminata dal comma 1° (Cassazione civile, sez. III, ordinanza n. 12614 del 10 maggio 2023).
Negli arresti della Corte regolatrice, cui va data continuità, si legge quanto segue “in tema di riscossione di spese processuali penali, il termine per procedere all'iscrizione a ruolo di cui all'art. 227 ter, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, non è previsto a pena di decadenza e non ha, perciò, natura perentoria, in difetto di una esplicita previsione normativa in tal senso e dell'assenza di uno spazio operativo funzionale per l'istituto della decadenza nella riscossione di questo tipo di spese, non aventi natura tributaria”; “la riscossione delle spese processuali penali, non aventi natura tributaria, non è soggetta alla decadenza stabilita dall'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, che non ha portata generale e si applica soltanto ai crediti erariali per i quali sussiste l'esigenza di un termine finale entro cui il contribuente deve venire a conoscenza delle pretese del fisco, non già in ogni ipotesi di riscossione a mezzo ruolo, anche perché il rinvio operato dall'art. 223 d.P.R. n. 115 del 2002 alla succitata disposizione è recettizio e, cioè, limitato al testo vigente al momento dell'entrata in vigore della norma di richiamo, risultando perciò irrilevanti le modifiche successive (relative alla menzionata necessità informativa)” (Cassazione civile, sez. III, ordinanza n. 5796 del 04.03.2025, Cassazione civile sez. III, 31.05.2025, n. 14680).
Concludendo, nel caso in esame, la cartella impugnata è emessa per il mancato pagamento delle spese processuali e non reca pretese di carattere tributario. Il ruolo che ostenta, in quanto fondato su una sentenza penale passata in giudicato e divenuta irrevocabile e non su pretese di carattere tributario, non andava necessariamente formato nel termine del
8 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda comma 1° del d.P.R. 602/1973 e il fatto che la notifica della cartella segua di sette anni l'irrevocabilità del titolo è fatto privo di conseguenze, in mancanza di un effetto – e di un vizio – comminato dalla legge, per le condivisibili ragioni già espresse dal giudice di prime cure.
9. Con il terzo motivo di gravame ha chiesto la riforma della sentenza Parte_1
appellata nella parte in cui il Tribunale di Napoli Nord ha superato la sua contestazione sulla quantificazione del credito e sulla solidarietà passiva tra coimputati. Ha stigmatizzato l'errore nell'escludere dalla cognizione del giudice civile in veste di giudice dell'opposizione le questioni relative all'esistenza del vincolo di solidarietà dell'obbligazione derivante dalla condanna di più imputati al pagamento delle spese processuali.
9.1. Anche tale motivo è da ritenersi privo di fondamento.
Il Tribunale adito ha correttamente ritenuto che in merito alla quantificazione del credito, la contestazione effettuata dall'opponente risulta formulata in maniera generica senza specificare quali voci non andrebbero attribuite al condannato/opponente, facendo un generico riferimento al carattere non solidale dell'obbligazione posta a proprio carico. A parte il dirimente fatto che consta dagli atti esaminati al § 8.1. che sia stata iscritta una specifica partita per ciascun condannato, va richiamata la giurisprudenza di legittimità
(Cassazione civile, sez. III, n. 15088 del 31 maggio 2021) la quale ha escluso dalla cognizione del giudice civile le questioni riguardanti la sussistenza del vincolo di solidarietà in ordine all'azione derivante dalla condanna di più imputati al pagamento delle spese processuali.
Preliminarmente occorre precisare che la solidarietà nella condanna al pagamento delle spese processuali, ancorché abolita dagli artt. 67 e 68 della legge n. 69/2009 che hanno modificato l'art. 535 c.p.p., abrogandone il comma 2, l'art. 205 del d.P.R. n. 115/2002 e gli artt. 211 e 212 di tale Testo Unico, cui sono stati aggiunti gli artt. 227-bis, 227-ter e 227-quater quando trae fondamento nel titolo giudiziale non è modificabile dal giudice civile. Invero la
Cassazione penale (n. 31843 del 15 marzo 2019) ha statuito che la questione relativa alla persistenza, a seguito dell'abrogazione dell'art. 535, secondo comma, c.p.p., del vincolo di solidarietà della condanna alle spese del procedimento penale, rientra nelle attribuzioni del giudice della esecuzione penale, in quanto organo competente a conoscere di tutte le questioni che attengono all'esistenza, validità e sufficienza del titolo per l'esercizio dell'azione di recupero delle spese processuali.
9 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Occorre nell'occasione precisare che il riparto di attribuzioni tra giudice civile e giudice penale è stato delimitato in maniera precisa: “sono riservate alla cognizione del giudice civile le contestazioni riguardanti o aspetti squisitamente contabili o la riconducibilità di talune voci al perimetro di applicabilità della condanna, sempre che non vi siano dubbi sulla definizione del detto perimetro e si verta, quindi, solo sul concreto rispetto di esso in sede di quantificazione;
qualora, viceversa, si discuta della reale definizione del perimetro e, pertanto, della portata della stessa statuizione penale, la questione appartiene alla cognizione del giudice dell'esecuzione penale”
(Cassazione n. 14598 del 09.07.2020; Cassazione n. 3504 del 27.07.2022; Cassazione n. 37138 del 19.12.2022; Cassazione n. 14082 del 22.05./2023).
Concludendo, si ritiene che, in base ai principi sopra esposti, la soluzione cui è pervenuto il
Tribunale di Napoli Nord meriti piena condivisione.
10. Con il quarto motivo di gravame , dopo aver riproposto in appello Parte_1
tutti i propri asserti difensivi formulati nel precedente grado di giudizio, ha chiesto di riformare la sentenza appellata, in particolare accogliendo tutte le domande da lui formulate.
10.1. Il motivo è inammissibile.
Esso pecca di genericità e non perviene al minimo redazionale per cui possa ritenersi osservato l'art. 342 c.p.c.. Nel resto si rimanda alla soluzione agli ulteriori motivi di gravame finora esaminati.
11. Nel quinto motivo di gravame, l'appellante è insorto contro la sua condanna alla refusione delle spese e competenze di lite del primo grado di giudizio.
11.1. Il motivo è privo di fondamento.
Il Tribunale adito ha fatto corretta applicazione del principio della soccombenza da cui non sussistono ragioni di deroga, non potendo neanche la questione, dopo plurime e coerenti decisioni sia della Corte distrettuale sia di legittimità, dirsi nuova o controversa.
12. Ne consegue la conferma della sentenza con conseguente posizione delle spese del presente grado di giudizio a carico del soccombente.
Esse si liquidano come da dispositivo in base allo scaglione adeguato al valore della lite, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche da ultimo con il D.M. 13 agosto
2022, n. 147. La misura che modera il parametro medio è stabilita in base al fatto che sulle questioni discusse in appello le parti hanno già lungamente
contro
-vertito in primo grado.
Alla condanna hanno diritto ambo le parti ciascuna per quanto di suo interesse. 10 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
13. Infine si evidenzia che, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 30 gennaio 2013 quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis.
Per tale ragione, la Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma in esame e che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
⎯ rigetta l'appello proposto da alla sentenza del Tribunale di Napoli Nord Parte_1
n. 3595/2023, pubblicata il 29 agosto 2023, non notificata;
⎯ condanna parte appellante alle spese del presente grado di giudizio che liquida in €
6.900,00 per compensi professionali, oltre indennizzo forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, in favore di ciascuna parte appellata;
⎯ dà atto, attesa l'infondatezza dell'appello, che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 19 novembre 2025
Il consigliere est. Il presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere est. dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 861/2024, riservata al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 19 novembre 2025 trattata dinanzi all'istruttore
(nominato con decreto del 13 marzo 2024) nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c.
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Angelo Capaccio c.f. , presso il CodiceFiscale_2
cui studio in Aversa (CE), alla via P. Rosano n. 5 elettivamente domicilia, giusto mandato in calce all'atto di appello, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
, c.f. , e , p.i. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
, in persona rispettivamente del e del legale rappresentante pro P.IVA_2 CP_3
tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli c.f.
[...]
, presso i cui uffici, in via Armando Diaz n. 11 ope legis domiciliano, indirizzo P.IVA_3 di posta elettronica certificata – domicilio digitale Email_2
APPELLATI
NONCHÉ
c.f. e p.i. , con sede legale in Roma, al Controparte_4 P.IVA_4 P.IVA_5 viale di Tor Marancia n. 4, in persona del responsabile della funzione legale e contenzioso, giusta procura speciale autenticata per le firme dal dott. notaio in Roma, Persona_1
1 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda con atto del 8 febbraio 2024, rappresentata e difesa dall'Avvocato Gennaro Di Maggio c.f.
presso il cui studio in Napoli, alla via Rione Sirignano n. 6 CodiceFiscale_3
elettivamente domicilia, giusta procura depositata in atti, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale Email_3
APPELLATA
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 3595/2023, pubblicata il
29 agosto 2023, non notificata, in materia di opposizione all'esecuzione mobiliare.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza che si abbiano per integralmente trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con citazione in appello notificata il 26 febbraio 2024 ha impugnato la Parte_1
sentenza n. 3595/2023, pubblicata il 29 agosto 2023 e non notificata, con cui il Tribunale di
Napoli Nord ha rigettato la domanda con cui ha opposto, chiedendone la declaratoria di nullità, la cartella n. 07120200075462101000, emessa dall' Controparte_2
notificatagli in data 10 febbraio 2022, con la quale gli è stato intimato il pagamento della somma di € 121.859,52 a titolo di “spese di giustizia” per la sentenza penale n. 25/2013 emessa dal Tribunale di Tempio Pausania. Con la statuizione oggetto di gravame il primo giudice lo ha anche condannato al pagamento in favore delle parti opposte delle spese processuali liquidate nel complessivo importo di € 4.217,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
1.1. Con i motivi di appello ha deplorato l'omessa, errata e falsa motivazione;
Parte_1 la non corretta applicazione del disposto normativo degli artt. 211 e 227 bis del d.P.R. n.
125/2002 e l'errato accertamento della contestazione, sia generica che specifica. È insorto contro la statuizione relativa alla mancata indicazione analitica delle modalità di calcolo, deplorando anche in sede di gravame l'oscurità delle singole voci per giungere all'importo complessivo. Ha eccepito l'errata e la falsa motivazione e l'erronea interpretazione dell'art. 227 ter del d.P.R. n. 115/2002, la perentorietà del termine per la costituzione del ruolo esattoriale e l'intervenuta decadenza. Ha contestato l'omessa pronuncia, l'errata e falsa motivazione e l'erronea attribuzione al giudice penale della questione riguardante la solidarietà passiva, ribadendo che la condanna va effettuata pro quota e non in solido. Ha quindi riproposto tutte le difese, domande e deduzioni già svolte nel primo grado del
2 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda presente giudizio, concludendo per la riforma della sentenza e l'accoglimento della propria opposizione, con favorevole regolamento delle spese del doppio grado del giudizio.
1.2. All'esito ha rassegnato le seguenti conclusioni: accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, riformare la sentenza ivi impugnata;
accertare e dichiarare la nullità, inammissibilità e/o illegittimità della cartella di pagamento n. 07120200075462101000 e del relativo ruolo esattoriale, con conseguente declaratoria della estinzione della pretesa creditoria degli appellati nei confronti dell'istante; accertare e dichiarare che nessuna somma dev'essere pagata dall'attuale appellante in relazione alla cartella di pagamento impugnata anche eventualmente per intervenuta decadenza del diritto di credito;
accogliere tutte le conclusioni rassegnate nel primo grado di giudizio;
riformare la sentenza appellata nella parte relativa alla condanna alle spese del primo grado di giudizio, liquidandole a carico degli appellati, in solido ovvero ognuno per quanto di ragione;
condannare gli odierni appellati, in solido ovvero ognuno per quanto di ragione, al pagamento delle spese e competenze del giudizio di appello, oltre accessori di legge, con attribuzione al difensore antistatario.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 15 ottobre
2024 si sono costituiti in giudizio, con il patrocinio pubblico, il e Controparte_1
l' , in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro Controparte_2
tempore, chiedendo alla Corte territoriale di dichiarare inammissibile ed infondato l'appello avversario, con vittoria di spese ed onorari.
3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 18 ottobre
2024 si è costituita in giudizio anche in persona del responsabile Controparte_4 della funzione legale e contenzioso, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata anche nella liquidazione delle spese di lite. Ha riservato ulteriori eccezioni e richieste istruttorie all'esito delle difese di controparte.
4. In appello non è stata svolta attività istruttoria e non è stato acquisito il fascicolo cartaceo del primo grado del giudizio del quale, nondimeno, è stata verificata la consultabilità dal telematico. Le parti di cui è stata previamente verificata la regolare costituzione e la completezza degli atti hanno ricevuto dall'istruttore assegnati i termini dell'art. 352 c.p.c..
All'udienza del 19 novembre 2025 celebrata in modalità cartolare la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
3 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
5. Conviene ripercorrere brevemente i fatti di causa.
5.1. con atto di citazione notificato in data 2 marzo 2022, ha convenuto in Parte_1
giudizio davanti al Tribunale di Napoli Nord gli attuali appellati per sentire accolta l'opposizione alla cartella di pagamento n. 07120200075462101000 emessa dall'
[...]
, notificatagli in data 10 febbraio 2022, per il pagamento di € Controparte_2
121.859,52 per “spese di giustizia” relative alla sentenza penale n. 25 del 20 febbraio 2013 emessa dal Tribunale di Tempio Pausania. L'opponente ha protestato la mancata notifica dell'avviso bonario;
la decadenza per intempestività della notifica e la mancata condanna pro quota, ritenendo non corretta quella eseguita in solido.
5.2. In data 16 giugno 2022 ha depositato la sua comparsa di costituzione e risposta
[...]
svolgendo proprie difese in ordine alla quantificazione del credito iscritto a Controparte_4 ruolo e alla correttezza della procedura intrapresa, sostenendo che alcun termine decadenziale sia stabilito dalla normativa applicabile alla fattispecie in esame.
5.3. In data 5 luglio 2022 si sono costituiti anche il e l' Controparte_1 [...]
, limitandosi a dedurre per quanto di loro interesse sulla mancata Controparte_2
notifica dell'avviso bonario, non pronunciandosi sul resto, ma concludendo perché la domanda attorea fosse dichiarata infondata, con vittoria di spese ed onorari.
5.4. La causa è stata trattenuta in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c. senza necessità
d'attività istruttoria.
6. Il Tribunale di Napoli Nord ha definito il giudizio con la sentenza n. 3595/2023, pubblicata il 29 agosto 2023, che ha respinto la domanda e condannato l'odierno appellante alle spese in favore delle parti opposte liquidate nell'importo di € 4.217,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
6.1. Il primo giudice – che ha annoverato tra i motivi di opposizione agli atti esecutivi solo quello volto a contestare la mancata notifica del previo avviso bonario - ha respinto l'obiezione di decadenza del diritto alla riscossione del credito in ragione di quanto stabilito dall'art. 227 ter del d.P.R. n. 115/2002. Ha evidenziato che la legge n. 133/2008 ha eliminato la necessità del previo invito al pagamento a cura dell'Ufficio giudiziario, previsto dall'art. 212 del d.P.R. n. 115/2002 per cui l'indomani delle modifiche normative entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento giudiziale di condanna si provvede direttamente all'iscrizione a ruolo. Ha quindi considerato il termine previsto per
4 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda l'iscrizione a ruolo solo ordinatorio e non perentorio, non comminando la legge alcuna nullità o decadenza in caso di sua inosservanza. A parere del Tribunale la contestazione dell'opponente sulla quantificazione del credito è stata formulata genericamente, in assenza della specifica indicazione delle voci che non sarebbero a sé attribuibili, essendosi il Pt_1
limitato a deplorare la natura non solidale dell'obbligazione posta a suo carico. Il giudice di prime cure ha riportato testualmente giurisprudenza di legittimità - pronuncia n.
15088/2021 – che esclude dalla cognizione civile le questioni riguardanti la sussistenza del vincolo di solidarietà in ordine all'obbligazione derivante dalla condanna di più imputati al pagamento delle spese processuali. Alla statuizione d'infondatezza nel merito è seguita la condanna alle spese processuali secondo soccombenza.
7. Con il primo motivo di gravame ha reiterato la contestazione di omessa Parte_1 motivazione della cartella di pagamento.
7.1. Il motivo è privo di fondamento (inammissibile sarebbe il profilo, così qualificato ai sensi dell'art. 617 c.p.c., che contesta l'omessa notifica del preventivo avviso bonario).
Il Tribunale di Napoli Nord ha applicato correttamente il disposto normativo delineato dagli artt. 211 e 227 bis del d.P.R. n. 125/2002, conformandosi alla giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile sez. VI, n. 25343 dell'11 ottobre 2018) che se ne è occupata in fattispecie analoghe.
La Corte regolatrice ha ricordato come “per la validità del ruolo e della cartella di pagamento,
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 25, non è indispensabile l'indicazione degli estremi identificativi o della data di notificazione dell'accertamento precedentemente emesso nei confronti del contribuente ed al quale la riscossione faccia riferimento, essendo, al contrario, sufficiente
l'indicazione di circostanze univoche ai fini dell'individuazione di quell'atto così che resti soddisfatta
l'esigenza del contribuente di controllare la legittimità della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti”.
Ebbene, la cartella esattoriale impugnata, lungi dal peccare di mancanza di imprescindibili informazioni per la completa individuazione dell'atto da cui deriva la pretesa sostanziale
(sulla cui necessità è recentemente intervenuta Cassazione civile, n. 560 del 9 gennaio 2025) contiene un puntuale richiamo alla sentenza penale di condanna a pena detentiva e al pagamento delle spese processuali oltre quelle di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare, nonché al foglio notizie che, relativo all'odierno appellante, direttamente coinvolto dai fatti delittuosi accertati giudizialmente, riveste caratteri di spiccata specificità. 5 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Dalla cartella, redatta secondo il prototipo legale, si traggono informazioni sull'Ente che ha emesso il ruolo: in nome e per conto del;
Controparte_4 Controparte_1
sul titolo azionato: spese processuali afferenti alla sentenza del Tribunale di Tempio
Pausania emessa in data 20 febbraio 2013, provvedimento n. 25 - Ufficio Recupero Crediti;
sul nominativo del responsabile del procedimento: ; sul numero del Testimone_1
ruolo: 2020/006289; sulla data in cui lo stesso è stato reso esecutivo: 31 marzo 2020.
Tali indicazioni sono state verificate conformi alla documentazione che l'Avvocatura di
Stato, costituendosi nel primo grado del giudizio, ha prodotto a conferma del credito erariale: sentenza n. 25 che il Tribunale di Tempio Pausania ha pronunciato il 20 febbraio
2013 con attestazione di irrevocabilità per fatti di narcotraffico in continuazione con reati per cui la Corte d'Appello di Napoli ha già reso condanna;
rapporto informativo dell'Ufficio recupero crediti del prefato Tribunale con relativi foglio - notizia di Tribunale e Procura per con relativi titoli di spesa per l'attivazione della procedura di iscrizione a modello 3SG n.
120/2020; frontespizio del modello citato n. 120/2020 corredato da note integrative che ha aperto la partita di credito in danno del e da cui si apprende la misura delle spese Pt_1
recuperabili in misura fissa ai sensi dei DD.MM. n. 347/1989 e 285/2002 e delle spese recuperabili da questi;
documentazione pervenuta dalla Cancelleria dibattimentale necessaria per la trasmissione della nota A ad e prospetto del Controparte_4
contribuente. Sul punto occorre precisare che in linea generale, l'imputato, nel corso del processo penale e fino alla sua conclusione, è posto nelle condizioni di conoscere l'entità del debito maturato, con la puntuale indicazione delle singole voci di spesa e della loro causale, come dettagliatamente individuate nel foglio notizie previsto dall'art. 280 T.U.S.G.. In altre parole, nel fascicolo processuale è tenuto un foglio delle notizie ai fini del recupero del credito su cui l'Ufficio annota le spese pagate dall'erario o le spese prenotate a debito, comunque ripetibili. Ebbene, dalla conversione da £ a € della prima voce di spesa riportata nel foglio notizia della Procura (£ 327.479.504, di cui l'appellante non sembra accorgersi pur riportandola nello specchietto accluso al suo libello) e dalla sua somma con la seconda (€
60.736,63) appare evidente che quanto preteso in pagamento dal corrisponda Pt_1
esattamente alla sua metà, ossia alla quota parte a suo carico non avendo, unitamente ad altro imputato condannato per lo stesso titolo, proposto appello alla sentenza penale (a differenza di altri due prevenuti, di cui è quindi stata diversa la sorte). In sintesi, dunque, la
6 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda cartella, con l indicazioni che reca, ha garantito la identificabilità del titolo del credito, finalizzata alla possibilità di contestazioni nel merito, ossia al compiuto esercizio del diritto di difesa. Né ha pregio l'obiezione dell'omessa indicazione del calcolo del dovuto, atteso che il criterio di liquidazione delle spese è predeterminato ex lege (quanto alle c.d. spese in misura fissa), risolvendosi, pertanto, la relativa applicazione in un'operazione matematica, mentre le c.d. spese ripetibili sono quelle annotate nel c.d. foglio delle notizie di cui all'art. 280 T.U.S.G. di cui si è detto sopra che fa parte del fascicolo processuale e il cui originale deve rimanere all'interno del fascicolo processuale proprio per permetterne la consultazione dalle parti.
Va rilevato che alla produzione dall'Agente della Riscossione della documentazione comprensiva del foglio notizie non è stata mossa alcuna altra puntuale contestazione, né in ordine al relativo contenuto, né agli addebiti ivi appostati, se non per un calcolo asserito senza ondamento errato.
Concludendo, si ritiene condivisibile ed ampiamente argomentata la motivazione resa dal giudicante in prime cure.
8. Nel secondo motivo di gravame ha protestato errata interpretazione Parte_1 dell'art. 227 ter del d.P.R. n. 115/2002 insistendo nell'eccezione di decadenza dell'Amministrazione dal diritto alla riscossione del credito. Ha opinato che il Tribunale sia incorso in errore laddove ha ritenuto che dall'esame della normativa si possa affermare che il termine previsto per l'iscrizione al ruolo è un termine ordinatorio e non perentorio.
8.1. Il motivo è privo di fondamento.
Il Tribunale adito ha fatto corretta applicazione nell'escludere la decadenza dal diritto alla riscossione del credito del disposto normativo degli artt. 227 bis, 227 ter e 227 quater T.U.S.G. sia negando (previa qualificazione della censura ai sensi dell'art. 617 c.p.c., profilo su cui l'appello sarebbe inammissibile, ove con esso si riproponesse la questione) la necessità del preventivo invito bonario al pagamento del dovuto per il rimborso delle spese di mantenimento in carcere dopo l'introduzione della legge n. 133/2008 che l'ha esclusa, riformando l'articolo 212 del d.P.R. n. 115/2002 e stabilendo che l'Ufficio, entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento, provveda direttamente all'iscrizione a ruolo, sia ritenendo solo ordinatori i termini per l'iscrizione. Invero non essendo necessario che alla formazione del ruolo e alla notificazione della cartella di
7 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda pagamento preceda la notifica di un atto di accertamento o di un avviso di liquidazione, ragionare di termini di decadenza che scandiscono i tempi dell'azione amministrativa è un fuor d'opera, venendo in rilievo piuttosto soltanto il termine di prescrizione.
La tesi dell'appellante ritiene al contrario che alla fattispecie non solo si applichino i termini previsti dalla disciplina della riscossione tramite ruolo, trattandosi pur sempre di una imposizione dell'Autorità giudiziaria, ma anche che vada osservato ai sensi dell'art. 227 ter, il termine di un mese per provvedervi a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza.
La ragione dell'appellante non è condivisibile per quanto già detto in premessa.
A tal riguardo sovviene la giurisprudenza di legittimità anche recente cui il Collegio presta convinta adesione che ha scrutinato i termini di applicabilità alla fattispecie dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 pervenendo alla conclusione che nel caso del recupero delle spese di giustizia, diversamente da quello dei crediti strettamente tributari, l'art. 227 ter del T.U.S.G. ne richiami soltanto il comma 2°, giungendo ad escludere la decadenza comminata dal comma 1° (Cassazione civile, sez. III, ordinanza n. 12614 del 10 maggio 2023).
Negli arresti della Corte regolatrice, cui va data continuità, si legge quanto segue “in tema di riscossione di spese processuali penali, il termine per procedere all'iscrizione a ruolo di cui all'art. 227 ter, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, non è previsto a pena di decadenza e non ha, perciò, natura perentoria, in difetto di una esplicita previsione normativa in tal senso e dell'assenza di uno spazio operativo funzionale per l'istituto della decadenza nella riscossione di questo tipo di spese, non aventi natura tributaria”; “la riscossione delle spese processuali penali, non aventi natura tributaria, non è soggetta alla decadenza stabilita dall'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, che non ha portata generale e si applica soltanto ai crediti erariali per i quali sussiste l'esigenza di un termine finale entro cui il contribuente deve venire a conoscenza delle pretese del fisco, non già in ogni ipotesi di riscossione a mezzo ruolo, anche perché il rinvio operato dall'art. 223 d.P.R. n. 115 del 2002 alla succitata disposizione è recettizio e, cioè, limitato al testo vigente al momento dell'entrata in vigore della norma di richiamo, risultando perciò irrilevanti le modifiche successive (relative alla menzionata necessità informativa)” (Cassazione civile, sez. III, ordinanza n. 5796 del 04.03.2025, Cassazione civile sez. III, 31.05.2025, n. 14680).
Concludendo, nel caso in esame, la cartella impugnata è emessa per il mancato pagamento delle spese processuali e non reca pretese di carattere tributario. Il ruolo che ostenta, in quanto fondato su una sentenza penale passata in giudicato e divenuta irrevocabile e non su pretese di carattere tributario, non andava necessariamente formato nel termine del
8 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda comma 1° del d.P.R. 602/1973 e il fatto che la notifica della cartella segua di sette anni l'irrevocabilità del titolo è fatto privo di conseguenze, in mancanza di un effetto – e di un vizio – comminato dalla legge, per le condivisibili ragioni già espresse dal giudice di prime cure.
9. Con il terzo motivo di gravame ha chiesto la riforma della sentenza Parte_1
appellata nella parte in cui il Tribunale di Napoli Nord ha superato la sua contestazione sulla quantificazione del credito e sulla solidarietà passiva tra coimputati. Ha stigmatizzato l'errore nell'escludere dalla cognizione del giudice civile in veste di giudice dell'opposizione le questioni relative all'esistenza del vincolo di solidarietà dell'obbligazione derivante dalla condanna di più imputati al pagamento delle spese processuali.
9.1. Anche tale motivo è da ritenersi privo di fondamento.
Il Tribunale adito ha correttamente ritenuto che in merito alla quantificazione del credito, la contestazione effettuata dall'opponente risulta formulata in maniera generica senza specificare quali voci non andrebbero attribuite al condannato/opponente, facendo un generico riferimento al carattere non solidale dell'obbligazione posta a proprio carico. A parte il dirimente fatto che consta dagli atti esaminati al § 8.1. che sia stata iscritta una specifica partita per ciascun condannato, va richiamata la giurisprudenza di legittimità
(Cassazione civile, sez. III, n. 15088 del 31 maggio 2021) la quale ha escluso dalla cognizione del giudice civile le questioni riguardanti la sussistenza del vincolo di solidarietà in ordine all'azione derivante dalla condanna di più imputati al pagamento delle spese processuali.
Preliminarmente occorre precisare che la solidarietà nella condanna al pagamento delle spese processuali, ancorché abolita dagli artt. 67 e 68 della legge n. 69/2009 che hanno modificato l'art. 535 c.p.p., abrogandone il comma 2, l'art. 205 del d.P.R. n. 115/2002 e gli artt. 211 e 212 di tale Testo Unico, cui sono stati aggiunti gli artt. 227-bis, 227-ter e 227-quater quando trae fondamento nel titolo giudiziale non è modificabile dal giudice civile. Invero la
Cassazione penale (n. 31843 del 15 marzo 2019) ha statuito che la questione relativa alla persistenza, a seguito dell'abrogazione dell'art. 535, secondo comma, c.p.p., del vincolo di solidarietà della condanna alle spese del procedimento penale, rientra nelle attribuzioni del giudice della esecuzione penale, in quanto organo competente a conoscere di tutte le questioni che attengono all'esistenza, validità e sufficienza del titolo per l'esercizio dell'azione di recupero delle spese processuali.
9 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Occorre nell'occasione precisare che il riparto di attribuzioni tra giudice civile e giudice penale è stato delimitato in maniera precisa: “sono riservate alla cognizione del giudice civile le contestazioni riguardanti o aspetti squisitamente contabili o la riconducibilità di talune voci al perimetro di applicabilità della condanna, sempre che non vi siano dubbi sulla definizione del detto perimetro e si verta, quindi, solo sul concreto rispetto di esso in sede di quantificazione;
qualora, viceversa, si discuta della reale definizione del perimetro e, pertanto, della portata della stessa statuizione penale, la questione appartiene alla cognizione del giudice dell'esecuzione penale”
(Cassazione n. 14598 del 09.07.2020; Cassazione n. 3504 del 27.07.2022; Cassazione n. 37138 del 19.12.2022; Cassazione n. 14082 del 22.05./2023).
Concludendo, si ritiene che, in base ai principi sopra esposti, la soluzione cui è pervenuto il
Tribunale di Napoli Nord meriti piena condivisione.
10. Con il quarto motivo di gravame , dopo aver riproposto in appello Parte_1
tutti i propri asserti difensivi formulati nel precedente grado di giudizio, ha chiesto di riformare la sentenza appellata, in particolare accogliendo tutte le domande da lui formulate.
10.1. Il motivo è inammissibile.
Esso pecca di genericità e non perviene al minimo redazionale per cui possa ritenersi osservato l'art. 342 c.p.c.. Nel resto si rimanda alla soluzione agli ulteriori motivi di gravame finora esaminati.
11. Nel quinto motivo di gravame, l'appellante è insorto contro la sua condanna alla refusione delle spese e competenze di lite del primo grado di giudizio.
11.1. Il motivo è privo di fondamento.
Il Tribunale adito ha fatto corretta applicazione del principio della soccombenza da cui non sussistono ragioni di deroga, non potendo neanche la questione, dopo plurime e coerenti decisioni sia della Corte distrettuale sia di legittimità, dirsi nuova o controversa.
12. Ne consegue la conferma della sentenza con conseguente posizione delle spese del presente grado di giudizio a carico del soccombente.
Esse si liquidano come da dispositivo in base allo scaglione adeguato al valore della lite, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche da ultimo con il D.M. 13 agosto
2022, n. 147. La misura che modera il parametro medio è stabilita in base al fatto che sulle questioni discusse in appello le parti hanno già lungamente
contro
-vertito in primo grado.
Alla condanna hanno diritto ambo le parti ciascuna per quanto di suo interesse. 10 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
13. Infine si evidenzia che, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 30 gennaio 2013 quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis.
Per tale ragione, la Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma in esame e che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
⎯ rigetta l'appello proposto da alla sentenza del Tribunale di Napoli Nord Parte_1
n. 3595/2023, pubblicata il 29 agosto 2023, non notificata;
⎯ condanna parte appellante alle spese del presente grado di giudizio che liquida in €
6.900,00 per compensi professionali, oltre indennizzo forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, in favore di ciascuna parte appellata;
⎯ dà atto, attesa l'infondatezza dell'appello, che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 19 novembre 2025
Il consigliere est. Il presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
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