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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
Commentario • 1
- 1. Azienda Di Vernici Industriali In Crisi D’impresa: Cosa Fare Con L'avvocatoGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 5 aprile 2026
Introduzione La crisi di un'azienda di vernici industriali ha implicazioni particolarmente delicate: la produzione di vernici comporta l'utilizzo di sostanze chimiche, macchinari costosi e un'intensa gestione del magazzino. Eventuali insolvenze verso fornitori, banche o l'Erario possono paralizzare l'attività, generare rischi ambientali e mettere in pericolo posti di lavoro. Ogni giorno di ritardo nella gestione della crisi può portare all'apertura di procedure esecutive (cartelle esattoriali, pignoramenti, ipoteche), al blocco di fidi bancari o alla revoca di autorizzazioni amministrative. Spesso gli imprenditori ignorano i segnali precoci di squilibrio finanziario o commettono errori …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/10/2025, n. 14835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14835 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DECIMA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. LA ET, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15199 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
codice fiscale Parte_1 C.F._1
(Avv. Nicola Lilli) ATTORE
E
codice fiscale Controparte_1 CodiceFiscale_2
(Avv. Andrea Mannucci) CONVENUTO
E codice fiscale , in persona del legale rappresentante, Sig. CP_2 P.IVA_1 [...]
quale procuratrice speciale di codice fiscale CP_3 Controparte_4 P.IVA_2
(Avvocati Federica Apollonio e Pier Luigi Boscia) CHIAMATA IN CAUSA
E
codice fiscale , in persona del legale rappresentante, Sig. CP_5 P.IVA_3 [...]
CP_6
(Avv. Sergio Capograssi) INTERVENIENTE
Conclusioni precisate in vista dell'udienza del 6.5.2025 svolta in forma scritta a norma dell'art. 127 ter c.p.c.:
Per l'attore:
“[…] si redigono le presenti note al solo fine di ribadire tutto quanto richiesto, argomentato ed esposto nei precedenti scritti difensivi nonché a portare a conoscenza il Giudicante - ai fini della eventuale interruzione del Giudizio, come per Legge - dell'avvenuto decesso del convenuto
, come da certificato allegato, depositato in altro giudizio. Controparte_1
Fermo quanto sopra, in caso di mancata interruzione del giudizio, si insiste affinché il Giudice re melius perpensa, voglia ammettere le richieste istruttorie formalizzate nelle precedenti memorie ex art.183 c.p.c. VI comma ovvero, in subordine, il sottoscritto Avvocato, contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nei propri 2
scritti difensivi, da intendersi qui di seguito integralmente riportate e trascritte e chiede che la causa venga trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art 190 c.p.c.”
Per il convenuto:
“[…] non può che riportarsi alle conclusioni contenute nella propria comparsa di costituzione e risposta e reiterate nei successivi scritti difesivi da intendersi integralmente trascritte evidenziando come mai nel corso del giudizio veniva dimostrato in alcun modo l'esistenza di un qualunque diritto vantato dal Sig. sull'immobile di Via dei Portoghesi di esclusiva proprietà Parte_1 dell'odierno convenuto e che, in ogni caso, lo stesso risultava essere comunque prescritto.”
Per e conclusioni non precisate. CP_2 CP_5
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 16.2.2022, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
dinanzi al Tribunale di Roma e proponeva la domanda:
[...]
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, nel merito ed in via principale per tutti i fatti e i motivi dedotti,
- in accoglimento della domanda, trasferire al sig. C.F. Parte_1 CodiceFiscale_3
in forza dell'accordo fiduciario concluso con il EL sig. , con sentenza Controparte_1
costitutiva ai sensi dell'art. 2932 c.c., la quota indivisa pari al cinquanta per cento della proprietà dell'immobile sito in Roma, via dei Portoghesi n. 18, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 477, particella 262, sub. 29, Via dei Portoghesi n. 18, piano 4, scala A, int. 7, z.c.
1, Cat. A/2, cl. 1 mq. 355, vani 13,5 R.C. 3.451,22, acquistato in data 8 ottobre 2007 con atto a rogito del notaio dott. rep. 50.016 racc. 16.397 sopra descritto;
Persona_1
- condannare il sig. , a rilasciare, in favore del sig. l'immobile Controparte_1 Parte_1
sito in Roma, via dei Portoghesi n. 18 come sopra identificato;
condannare il sig. CP_1
, al risarcimento, in favore del sig. dei danni per ritardata consegna
[...] Parte_1 dell'immobile oggetto di causa, da quantificarsi in misura non inferiore ad euro 3.000,00
(tremila/00) per ogni mese di ritardo, o nella diversa somma che sarà determinata dal Tribunale, a decorrere della notifica dell'atto di citazione e fino al rilascio, importo da rivalutarsi anno per anno secondo gli indici ISTAT, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sorgere del diritto, con interessi sugli interessi con capitalizzazione semestrale dalla notifica della domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 1283 c.c.;
- ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma di annotare a margine della trascrizione della domanda giudiziale la emananda sentenza, esonerando lo stesso da qualsiasi responsabilità. 3
In ogni caso condannare la convenuta alla rifusione delle spese, dei diritti e degli onorari di causa, oltre ad accessori di legge.”
A sostegno della domanda, deduceva che, nel maggio 2007, con il EL Parte_1
, entrambi imprenditori nel settore alberghiero, si erano determinati ad acquistare il Controparte_1
bene immobile sito in Roma, Via dei Portoghesi n. 18, di proprietà di , ciascuno Persona_2
per la quota indivisa del cinquanta per cento, da destinare ad attività ricettiva, una volta ristrutturato,
e avevano pattuito verbalmente che, per imprecisate ragioni di opportunità, i contratti preliminare e di compravendita sarebbero stati stipulati da e l'acquisto sarebbe stato effettuato Controparte_1
impiegando il denaro di ciascuno, in parti uguali;
che aveva condotto la trattativa per la compravendita e, con scrittura privata del Parte_1
20.6.2007, il EL aveva formulato la proposta d'acquisto al prezzo di € 3.000.000, da CP_1 versare nella misura di € 150.000 all'accettazione della proposta, € 450.000 entro il 31.7.2007 a titolo di caparra confirmatoria e la residua parte entro il 30.9.2007; che, nella proposta d'acquisto aveva indicato il termine fino al 30.7.2007 per Controparte_1
stipulare il contratto preliminare presso il notaio Dott. dando atto della Persona_3 prosecuzione dei lavori di ristrutturazione a cura e spese dell'acquirente, e il 20.6.2007 aveva emesso a favore del promissario venditore un assegno dell'importo di € 150.000, tratto dal conto corrente UniCredit PB n. 60034870 cointestato ai fratelli (documento n. 2); Pt_1
che il 30.7.2007, stipulato il contratto preliminare di compravendita, erano stati consegnati al promissario venditore due assegni n. 8900088081 e n. 8900088082, rispettivamente, degli importi di € 250.000 e di € 200.000, tratti su UniCredit BP con provvista sul conto corrente cointestato ai fratelli (documenti n. 3 e 4); che, con il contratto rogato l'8.10.2007 dal notaio Dott. (repertorio n. 50.016, Persona_1
raccolta n. 16.397), aveva venduto a la proprietà del bene Persona_4 Controparte_1
immobile sito in Roma, Via dei Portoghesi n. 18, scala A, piano 4°, interno n. 7, censito al Catasto
Fabbricati di Roma al foglio 477, particella 262, subalterno 29 (documento n. 5) e contestualmente era stato pagato il residuo prezzo dell'importo di € 2.400.000, con tre bonifici bancari degli importi di € 400.000, € 101.150,70 e di € 1.898.849,30, eseguiti dal conto corrente n. 10012236 cointestato a e , presso la Banca di Roma, filiale n. 114/664 (documento n. 6); Pt_1 Controparte_1 che, con contratto del 31.3.2013, con il consenso del EL, “(interponente Controparte_1 quanto alla proprietà della metà dell'immobile)”, aveva concesso in locazione tale bene immobile a uso affittacamere a La Griffe Hospitality Group S.r.l., allora partecipata al 50% da Per_5
, figlio di e per il residuo 50% da coniuge di
[...] Parte_1 Persona_6 CP_1
;
[...] 4
che, in seguito, i fratelli avevano curato la ristrutturazione del bene immobile, per adibirlo ad attività ricettiva, e negli anni successivi i loro rapporti si erano deteriorati, aveva Parte_1
chiesto al EL di trasferirgli metà della proprietà del bene immobile, ma gli era stato opposto un diniego.
Richiamate pronunce giurisprudenziali concernenti l'accordo fiduciario, l'attore invocava l'applicazione dell'art. 2932 c.c.
Con decreto ex art. 168 bis, comma IV, c.p.c., la prima udienza era fissata al 3.6.2022.
si costituiva in giudizio il 13.5.2022, contestava la fondatezza della domanda Controparte_1
avversaria e chiedeva:
“Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, contrariis rejectis, in via preliminare:
- Dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto vantato.
- Dichiarare la nullità della citazione per indeterminatezza della domanda.
- Dichiarare la nullità dell'atto di citazione stante l'indeterminatezza della domanda derivante dall'inapplicabilità dell'art. 2932 c.c.
Nel merito rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e diritto per le ragioni sopra esposte.
Con espressa riserva di indicare ulteriori mezzi istruttori nei termini di legge.”
Il convenuto eccepiva la prescrizione del diritto azionato dall'attore per decorso del termine decennale previsto dall'art. 2946 c.c., avuto riguardo alla compravendita conclusa nel 2007 e all'unica comunicazione del EL, di cui alla lettera raccomandata del 21.10.2019; eccepiva la nullità dell'atto di citazione per “manifesta indeterminatezza della domanda”; eccepiva l'inapplicabilità dell'art. 2932 c.c., in mancanza di alcun contratto, scrittura privata, promessa o accordo comportanti l'obbligazione di trasferire la proprietà, e negava la sussistenza di un accordo fiduciario, anche in difetto dell'allegazione di alcuna inerente ragione giustificativa;
negava che l'attore avesse condotto la trattativa per l'acquisto, effettuato dall'esponente per abitazione, nonché il suo consenso per la locazione, precisando che la società conduttrice aveva ristrutturato il bene immobile;
deduceva che i pagamenti con denaro tratto dal conto corrente cointestato alla controparte non dimostrava l'accordo fiduciario.
All'udienza del 3.6.2022, si rappresentava alle parti che la domanda proposta a norma dell'art. 2932
c.c. comportava il deposito della nota di trascrizione dell'atto di citazione, nonché di certificazione notarile attestante la trascrizione stessa, con iscrizioni e trascrizioni intervenute nei venti anni precedenti, oltre la certificazione catastale aggiornata relativa al bene immobile. 5
All'udienza dell'11.10.2022, verificata la produzione di questa documentazione, era assegnato il termine di sessanta giorni per l'integrazione del contraddittorio nei confronti della
[...]
che era effettuata dall'attore con atto notificato il 7.12.2022. Controparte_7
In data 28.2.2023, si costituiva in giudizio quale procuratrice speciale di CP_2 CP_4
che proponeva la domanda:
[...]
“Voglia l'ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in ogni caso dichiarare inopponibili al creditore ipotecario gli effetti derivanti dall'emissione di Controparte_4 un'eventuale sentenza ex art. 2932 c.c. e comunque derivanti dalla domanda giudiziale trascritta in data successiva all'ipoteca iscritta dalla Banca cedente. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio.” esponeva che il 10.11.2022, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, aveva CP_2
stipulato un contratto di cessione pro-soluto di crediti individuabili in blocco ai sensi degli artt. 1 e
4 della Legge n. 130/1999 con la (documento n. Controparte_8
1); che la cessione era stata notificata ai debitori ceduti mediante pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, Parte Seconda, Foglio delle inserzioni n. 137 del 24.11.2022, come previsto dall'art. 4 della Legge sulla Cartolarizzazione (documento n. 2) e, ai sensi dell'art. 7.1, comma 6°, di questa legge, aveva reso disponibili online i dati indicativi dei crediti ceduti, essendo subentrata nei diritti Con originari della banca cedente, chiamata in giudizio quale creditrice di e di Controparte_1
[...]
in base al decreto ingiuntivo n. 312/2021 (n. 299/2021 R.G.) emesso il 24.3.2021 dal Parte_2
Tribunale di Frosinone, in base al quale il 16.7.2021 era stata iscritta ipoteca giudiziale sull'immobile oggetto di causa, prima del 3.3.2022, quando vi era stata trascritta la domanda proposta a norma dell'art. 2932 c.c. (documenti n. 3, 4 e 5), sicché, in caso di accoglimento della domanda stessa, gli effetti retroattivi della pronuncia non avrebbero potuto incidere sull'ipoteca.
In data 31.5.2024, si costituiva in giudizio la e chiedeva: CP_5
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis dichiarare inopponibili al creditore ipotecario gli effetti derivanti dall'emissione di un'eventuale sentenza ex art. 2932 c.c. CP_5
e comunque derivanti dalla domanda giudiziale trascritta in data successiva all'ipoteca iscritta dalla Banca cedente.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio”. esponeva di essere successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c. di CP_5 CP_4
poiché con contratto rogato il 7.5.2024 dal notaio (repertorio n. 2094,
[...] Persona_7
raccolta n. 1259 – documento n. 1) si era surrogata nei diritti e nei crediti di questa società, che aveva cartolarizzato il credito in origine della di in base al Controparte_7 CP_7 6
decreto ingiuntivo n. 312/2021 emesso dal Tribunale di Frosinone il 24 marzo 2021, non opposto;
deduceva di essere creditrice di e titolare dell'ipoteca giudiziale iscritta il Controparte_1
16.7.2021 sull'immobile oggetto di causa (documento n. 2); proponeva argomentazioni analoghe e quelle della società chiamata in causa.
Concessi i termini previsti dall'art. 183, comma VI, c.p.c., prodotta documentazione, le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe, in vista dell'udienza del 6.5.2025 disposta in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c.; con nota depositata il 5.5.2025, il difensore dell'attore, Avv. Nicola
Lilli, dichiarava e documentava che il convenuto , nato il [...] a [...], era Controparte_1 deceduto l'8.3.2025; in mancanza della correlativa dichiarazione del difensore di parte convenuta, era considerato il principio secondo cui: “In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l'evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, quarto comma, cod. proc. civ.” (Cass.,
Sez. Un. Civ., sentenza n. 15295 del 4.7.2014. C.E.D. Corte di cassazione, Rv. 631466 – 01; conf.
Cass., Sez. L, sentenza n. 710 del 18.1.2016; Cass., Sez. 3 civ., ordinanza n. 20840 del 21.8.2018;
Cass., Sez. 5 civ., ordinanza n. 8037 del 23.3.2021; Cass., Sez. 3 civ., ordinanza n. 2439 del
25.1.2024).
La causa passava in decisione all'udienza del 6.5.2025, con i termini previsti dall'art. 190 c.p.c., indicati in complessivi sessanta giorni.
In relazione alle istanze istruttorie formulate da parte attrice e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, va considerato che: “La confessione deve avere ad oggetto fatti obiettivi - la cui qualificazione giuridica spetta al giudice del merito - e non già opinioni o giudizi […] (Cass. civ., sez. III, 18-10-2011, n. 21509, C.E.D. Corte di cassazione, Rv. 619381-01; conf. Cass. civ., Sez. 1, sentenza n. 3453 del 26.11.1971) “In tema di interrogatorio formale, la parte richiedente può soltanto invocare il potere discrezionale del giudice di merito di ammettere tale mezzo di prova in relazione alla sua indispensabilità ai fini della decisioni (nella specie la suprema corte ha rigettato il 7
motivo prospettato dal ricorrente secondo cui il giudice di merito non si sarebbe potuto esimere, in ogni caso, dall'ammettere il mezzo istruttorio volto a provocare la confessione della controparte).”
(Cass. civ., Sez. 3, sentenza n. 20104 del 18.9.2009, ivi, Rv. 609677); e che: “La richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa. È, pertanto, inammissibile il capitolo di prova per testimoni volto a dimostrare il compimento di un atto unilaterale (nella specie, revoca dell'incarico di mediazione), qualora non siano indicati il luogo in cui l'atto venne compiuto, la data e le relative modalità.” (Cass., Sez. 3, sentenza n. 9547 del 22.4.2009, C.E.D. della Corte di cassazione, Rv.
608333; conf. Cass., Sez. 2, sentenza n. 8620 del 2.10.1996; Cass., ordinanza n. 20997 del
12.10.2011; Cass., Sez.
6-L, ordinanza n. 1808 del 2.2.2015), né sono ammissibili “[…] apprezzamenti e valutazioni del teste, cui il giudice non può legare il suo convincimento.” (Cass.,
Sez.
6-L, ordinanza n. 1808 del 2.2.2015, ivi, Rv. 6342290-01).
La prova testimoniale e per interrogatorio formale articolata dall'attore con la memoria depositata nel secondo termine ex art. 183, comma VI, c.p.c. non è ammissibile, poiché generica, in difetto dell'indicazione di concrete circostanze di fatto e di riferimenti spaziotemporali (capitoli n. 1, 2 e
3), riguarda circostanze suscettibili di prova documentale (capitoli 4, 5, 6, 7 e 11) e non è rilevante per la cognizione delle domande proposte in giudizio (capitoli n. 8, 9, 10, 12 e 13).
Va respinta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda, atteso che “La nullità dell'atto di citazione per 'petitum' omesso od assolutamente incerto, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte (Cass.,
Sez. 2 civ., Sentenza n. 1681 del 29.1.2015, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 634607 - 01).
Il contenuto dell'atto di citazione è risultato idoneo a comportare l'esercizio del diritto di difesa del convenuto, stante l'adeguatezza degli aspetti indicati nell'atto stesso in relazione ai requisiti di cui all'art. 163 n. 3 e 4 c.p.c., essendo stata indicata sia la fonte dell'obbligazione di trasferimento della quota di proprietà immobiliare, che le inerenti ragioni giuridiche.
Si osserva, inoltre, che: “La nullità della citazione comminata dall'art. 164, 4° comma, c.p.c. si produce solo quando «l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda», prescritta dal numero 4 dell'art. 163 c.p.c., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della causa petendi della 8
domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese.” (Cass., sez. 3 civ., sentenza n.
11751 del 15.5.2013, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 626497; conf. Cass., Sez. 3 civ., sentenza n.
27670 del 21.11.2008; Cass., Sez. 6-3, ordinanza n. 3363 del 5.2.2019).
La produzione documentale effettuata dall'attore con la memoria conclusionale di replica è inammissibile, poiché tardiva, essendo intervenuta oltre i termini perentori previsti per adempimenti istruttori dall'art. 183, comma 6°, c.p.c., mentre la comparsa conclusionale ha la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano domande ed eccezioni già proposte e non può contenere domande ed eccezioni nuove (Cass. civ., sentenze n. 11 del 3.1.1998; n. 1074 del
1.2.2000; n. 11175 del 29.7.2002; n. 5478 del 14.3.2006).
La lettera raccomandata inviata il 9.2.2017 e ricevuta il 14.2.2017 è stata prodotta con la comparsa conclusionale di replica, fase nella quale non è consentita l'introduzione di nuovi documenti;
né può essere positivamente considerato l'assunto dell'attore secondo cui il documento sarebbe stato rinvenuto pochi giorni prima, stante il difetto di alcuna istanza di rimessione in termini ex art. 153, comma 2°, c.p.c.,
Nel merito, va considerato che il diritto del fiduciante alla restituzione dei beni intestati al fiduciario si prescrive con il decorso dell'ordinario termine decennale, che, in difetto di una diversa previsione nel pactum fiduciae, decorre dal giorno in cui il fiduciario, avutane richiesta, abbia rifiutato il trasferimento del bene e il termine di prescrizione ex art.2935 c.c. decorre dall'inottemperanza alla richiesta di adempimento.
Riguardo all'eccezione di prescrizione dell'azione ex art. 2932 c.c., va considerato il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui: “Il diritto del fiduciante alla restituzione dei beni intestati al fiduciario si prescrive con il decorso dell'ordinario termine decennale, che decorre, in difetto di una diversa previsione nel 'pactum fiduciae', dal giorno in cui il fiduciario, avutane richiesta, abbia rifiutato il trasferimento del bene, atteso che il termine di prescrizione, ex art. 2935 c.c., non può partire dalla manifestazione di volontà, ma dal suo inadempimento, e che nel negozio fiduciario, in assenza di diversa determinazione temporale, sussiste, prima della richiesta del fiduciante, un mero obbligo al ritrasferimento, a richiesta del predetto, e non un'obbligazione inadempiuta, sicché l'eventuale ritardo con cui il fiduciante chieda la restituzione del bene non può indurre a ritenere che egli abbia rinunciato per facta concludentia' al diritto al ritrasferimento del bene in suo favore.” (Cass., Sez. 6 civ., ordinanza n. 32267 del 2.11.2022, ivi, Rv.666164-01). 9
Nel caso di specie, ha formulato la richiesta di restituzione del denaro impiegato Parte_1 per l'acquisto del bene immobile per cui è causa con lettera raccomandata datata 3.10.2019, spedita il 21.10.2019 e ricevuta dal EL il 24.10.2019 (documento n.7), mentre ha chiesto il CP_1 ritrasferimento della proprietà immobiliare solo con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio.
Ne consegue che non è decorso l'ordinario termine di prescrizione decennale, avuto riguardo al momento della prima richiesta e al rifiuto di procedere al ritrasferimento, manifestato dal convenuto in comparsa di risposta,
Riguardo all'eccepita inapplicabilità dell'art. 2932 c.c., stante l'omessa produzione del testo scritto di un contratto, contenente la promessa o l'accordo idoneo a giustificare la richiesta di trasferimento coattivo della proprietà, va considerato il principio secondo cui: “Per il patto fiduciario con oggetto immobiliare, che si innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta 'ad substantiam', trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio;
ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario” ( Cass., Sezioni Unite Civili, sentenza n. 6459 del 6.3.2020, ivi, Rv. 657212-01; conf.
Cass., Sez. 2 civ., ordinanza n. 6811 del 14.3.2025).
Nella specie, non ha assolto l'onere di provare l'esistenza dell'accordo fiduciario Parte_1
che ha sostenuto di aver pattuito con il EL , essendosi limitato ad allegare di aver CP_1 condotto la trattativa per l'acquisto dell'immobile, di aver prestato il consenso a concederlo in locazione a La Griffe Hospitality Group S.r.l., circostanza irrilevante e anche smentita dall'esclusiva sottoscrizione del contratto di locazione da parte di , senza alcun Controparte_1 riferimento ad un'autorizzazione concessa dal EL (documento n. 10).
L'attore ha descritto modalità di acquisto del bene immobile e di pagamento del prezzo, che non sono idonee a dimostrare l'esistenza del controverso accordo fiduciario.
In particolare, la documentazione consistente nelle comunicazioni del 8.10.2007 inviate alla Banca di Roma, Filiale Roma 114/644, Via Nazionale n. 40, aventi ad oggetto “Disposizione di bonifico bancario da addebitare sul c/c n. 10012236 intestato e ” Parte_1 Controparte_1
dimostra unicamente la richiesta di effettuare due bonifici a favore di , degli Persona_2 importi di € 1.898.849,30 e di € 501.150,70, entrambi con valuta compensata 8.10.2007, riportanti la medesima causale: “O/C – con espressa riserva che il presente pagamento Controparte_1
debba estinguere il finanziamento mutuo Unipol Banca Filiale 293 di Massa n. 111/601/6084734 – operazione finalizzata all'acquisto dell'immobile in Roma, Via dei Portoghesi n. 18, int. 7, da parte 10
dell'ordinante” (documenti n. 6 e 11); peraltro, si tratta di documentazione che non prova l'effettivo accredito degli importi indicati sul conto del venditore dell'immobile, consistendo in un ordine di bonifico.
Né i pagamenti eseguiti da un conto corrente cointestato sono idonei a provare l'esistenza del controverso patto fiduciario, trattandosi di una circostanza neutra e priva di valore probatorio ai fini della dimostrazione dell'obbligazione di trasferimento della proprietà immobiliare.
Al rigetto della domanda proposta da segue la sua condanna a rifondere alla parte Parte_1
convenuta e alla chiamata in causa le spese processuali, che si liquidano come in dispositivo in base al D.M. 147/2022, entrato in vigore nel corso del giudizio, e in base al relativo art. 6, considerati il valore delle domande proposte e dell'attività difensiva svolta, mentre si dispone la compensazione delle spese processuali nei confronti dell'interveniente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e domanda, eccezione e deduzione, respinge la domanda proposta da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 con l'atto di citazione introduttivo della causa civile iscritta al n. 15199/2022 R.G.; condanna a rifondere al convenuto le spese processuali, che liquida in € Parte_1
19.300,00 (3.000 fase di studio, 2.000 fase introduttiva, 8.800 fase di trattazione e istruttoria, 5.500 fase decisoria), oltre I.v.a, C.p.a. e spese generali come per legge;
condanna a rifondere a le spese processuali, che liquida in € Parte_1 Controparte_4
13.800,00 (3.000 fase di studio, 2.000 fase introduttiva, 8.800 fase di trattazione e istruttoria), oltre
I.v.a, C.p.a. e spese generali come per legge;
spese processuali compensate nei confronti dell'intervenuta CP_5
Roma, 23.10.2025
Il Giudice
LA ET
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DECIMA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. LA ET, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15199 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
codice fiscale Parte_1 C.F._1
(Avv. Nicola Lilli) ATTORE
E
codice fiscale Controparte_1 CodiceFiscale_2
(Avv. Andrea Mannucci) CONVENUTO
E codice fiscale , in persona del legale rappresentante, Sig. CP_2 P.IVA_1 [...]
quale procuratrice speciale di codice fiscale CP_3 Controparte_4 P.IVA_2
(Avvocati Federica Apollonio e Pier Luigi Boscia) CHIAMATA IN CAUSA
E
codice fiscale , in persona del legale rappresentante, Sig. CP_5 P.IVA_3 [...]
CP_6
(Avv. Sergio Capograssi) INTERVENIENTE
Conclusioni precisate in vista dell'udienza del 6.5.2025 svolta in forma scritta a norma dell'art. 127 ter c.p.c.:
Per l'attore:
“[…] si redigono le presenti note al solo fine di ribadire tutto quanto richiesto, argomentato ed esposto nei precedenti scritti difensivi nonché a portare a conoscenza il Giudicante - ai fini della eventuale interruzione del Giudizio, come per Legge - dell'avvenuto decesso del convenuto
, come da certificato allegato, depositato in altro giudizio. Controparte_1
Fermo quanto sopra, in caso di mancata interruzione del giudizio, si insiste affinché il Giudice re melius perpensa, voglia ammettere le richieste istruttorie formalizzate nelle precedenti memorie ex art.183 c.p.c. VI comma ovvero, in subordine, il sottoscritto Avvocato, contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nei propri 2
scritti difensivi, da intendersi qui di seguito integralmente riportate e trascritte e chiede che la causa venga trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art 190 c.p.c.”
Per il convenuto:
“[…] non può che riportarsi alle conclusioni contenute nella propria comparsa di costituzione e risposta e reiterate nei successivi scritti difesivi da intendersi integralmente trascritte evidenziando come mai nel corso del giudizio veniva dimostrato in alcun modo l'esistenza di un qualunque diritto vantato dal Sig. sull'immobile di Via dei Portoghesi di esclusiva proprietà Parte_1 dell'odierno convenuto e che, in ogni caso, lo stesso risultava essere comunque prescritto.”
Per e conclusioni non precisate. CP_2 CP_5
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 16.2.2022, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
dinanzi al Tribunale di Roma e proponeva la domanda:
[...]
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, nel merito ed in via principale per tutti i fatti e i motivi dedotti,
- in accoglimento della domanda, trasferire al sig. C.F. Parte_1 CodiceFiscale_3
in forza dell'accordo fiduciario concluso con il EL sig. , con sentenza Controparte_1
costitutiva ai sensi dell'art. 2932 c.c., la quota indivisa pari al cinquanta per cento della proprietà dell'immobile sito in Roma, via dei Portoghesi n. 18, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 477, particella 262, sub. 29, Via dei Portoghesi n. 18, piano 4, scala A, int. 7, z.c.
1, Cat. A/2, cl. 1 mq. 355, vani 13,5 R.C. 3.451,22, acquistato in data 8 ottobre 2007 con atto a rogito del notaio dott. rep. 50.016 racc. 16.397 sopra descritto;
Persona_1
- condannare il sig. , a rilasciare, in favore del sig. l'immobile Controparte_1 Parte_1
sito in Roma, via dei Portoghesi n. 18 come sopra identificato;
condannare il sig. CP_1
, al risarcimento, in favore del sig. dei danni per ritardata consegna
[...] Parte_1 dell'immobile oggetto di causa, da quantificarsi in misura non inferiore ad euro 3.000,00
(tremila/00) per ogni mese di ritardo, o nella diversa somma che sarà determinata dal Tribunale, a decorrere della notifica dell'atto di citazione e fino al rilascio, importo da rivalutarsi anno per anno secondo gli indici ISTAT, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sorgere del diritto, con interessi sugli interessi con capitalizzazione semestrale dalla notifica della domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 1283 c.c.;
- ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma di annotare a margine della trascrizione della domanda giudiziale la emananda sentenza, esonerando lo stesso da qualsiasi responsabilità. 3
In ogni caso condannare la convenuta alla rifusione delle spese, dei diritti e degli onorari di causa, oltre ad accessori di legge.”
A sostegno della domanda, deduceva che, nel maggio 2007, con il EL Parte_1
, entrambi imprenditori nel settore alberghiero, si erano determinati ad acquistare il Controparte_1
bene immobile sito in Roma, Via dei Portoghesi n. 18, di proprietà di , ciascuno Persona_2
per la quota indivisa del cinquanta per cento, da destinare ad attività ricettiva, una volta ristrutturato,
e avevano pattuito verbalmente che, per imprecisate ragioni di opportunità, i contratti preliminare e di compravendita sarebbero stati stipulati da e l'acquisto sarebbe stato effettuato Controparte_1
impiegando il denaro di ciascuno, in parti uguali;
che aveva condotto la trattativa per la compravendita e, con scrittura privata del Parte_1
20.6.2007, il EL aveva formulato la proposta d'acquisto al prezzo di € 3.000.000, da CP_1 versare nella misura di € 150.000 all'accettazione della proposta, € 450.000 entro il 31.7.2007 a titolo di caparra confirmatoria e la residua parte entro il 30.9.2007; che, nella proposta d'acquisto aveva indicato il termine fino al 30.7.2007 per Controparte_1
stipulare il contratto preliminare presso il notaio Dott. dando atto della Persona_3 prosecuzione dei lavori di ristrutturazione a cura e spese dell'acquirente, e il 20.6.2007 aveva emesso a favore del promissario venditore un assegno dell'importo di € 150.000, tratto dal conto corrente UniCredit PB n. 60034870 cointestato ai fratelli (documento n. 2); Pt_1
che il 30.7.2007, stipulato il contratto preliminare di compravendita, erano stati consegnati al promissario venditore due assegni n. 8900088081 e n. 8900088082, rispettivamente, degli importi di € 250.000 e di € 200.000, tratti su UniCredit BP con provvista sul conto corrente cointestato ai fratelli (documenti n. 3 e 4); che, con il contratto rogato l'8.10.2007 dal notaio Dott. (repertorio n. 50.016, Persona_1
raccolta n. 16.397), aveva venduto a la proprietà del bene Persona_4 Controparte_1
immobile sito in Roma, Via dei Portoghesi n. 18, scala A, piano 4°, interno n. 7, censito al Catasto
Fabbricati di Roma al foglio 477, particella 262, subalterno 29 (documento n. 5) e contestualmente era stato pagato il residuo prezzo dell'importo di € 2.400.000, con tre bonifici bancari degli importi di € 400.000, € 101.150,70 e di € 1.898.849,30, eseguiti dal conto corrente n. 10012236 cointestato a e , presso la Banca di Roma, filiale n. 114/664 (documento n. 6); Pt_1 Controparte_1 che, con contratto del 31.3.2013, con il consenso del EL, “(interponente Controparte_1 quanto alla proprietà della metà dell'immobile)”, aveva concesso in locazione tale bene immobile a uso affittacamere a La Griffe Hospitality Group S.r.l., allora partecipata al 50% da Per_5
, figlio di e per il residuo 50% da coniuge di
[...] Parte_1 Persona_6 CP_1
;
[...] 4
che, in seguito, i fratelli avevano curato la ristrutturazione del bene immobile, per adibirlo ad attività ricettiva, e negli anni successivi i loro rapporti si erano deteriorati, aveva Parte_1
chiesto al EL di trasferirgli metà della proprietà del bene immobile, ma gli era stato opposto un diniego.
Richiamate pronunce giurisprudenziali concernenti l'accordo fiduciario, l'attore invocava l'applicazione dell'art. 2932 c.c.
Con decreto ex art. 168 bis, comma IV, c.p.c., la prima udienza era fissata al 3.6.2022.
si costituiva in giudizio il 13.5.2022, contestava la fondatezza della domanda Controparte_1
avversaria e chiedeva:
“Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, contrariis rejectis, in via preliminare:
- Dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto vantato.
- Dichiarare la nullità della citazione per indeterminatezza della domanda.
- Dichiarare la nullità dell'atto di citazione stante l'indeterminatezza della domanda derivante dall'inapplicabilità dell'art. 2932 c.c.
Nel merito rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e diritto per le ragioni sopra esposte.
Con espressa riserva di indicare ulteriori mezzi istruttori nei termini di legge.”
Il convenuto eccepiva la prescrizione del diritto azionato dall'attore per decorso del termine decennale previsto dall'art. 2946 c.c., avuto riguardo alla compravendita conclusa nel 2007 e all'unica comunicazione del EL, di cui alla lettera raccomandata del 21.10.2019; eccepiva la nullità dell'atto di citazione per “manifesta indeterminatezza della domanda”; eccepiva l'inapplicabilità dell'art. 2932 c.c., in mancanza di alcun contratto, scrittura privata, promessa o accordo comportanti l'obbligazione di trasferire la proprietà, e negava la sussistenza di un accordo fiduciario, anche in difetto dell'allegazione di alcuna inerente ragione giustificativa;
negava che l'attore avesse condotto la trattativa per l'acquisto, effettuato dall'esponente per abitazione, nonché il suo consenso per la locazione, precisando che la società conduttrice aveva ristrutturato il bene immobile;
deduceva che i pagamenti con denaro tratto dal conto corrente cointestato alla controparte non dimostrava l'accordo fiduciario.
All'udienza del 3.6.2022, si rappresentava alle parti che la domanda proposta a norma dell'art. 2932
c.c. comportava il deposito della nota di trascrizione dell'atto di citazione, nonché di certificazione notarile attestante la trascrizione stessa, con iscrizioni e trascrizioni intervenute nei venti anni precedenti, oltre la certificazione catastale aggiornata relativa al bene immobile. 5
All'udienza dell'11.10.2022, verificata la produzione di questa documentazione, era assegnato il termine di sessanta giorni per l'integrazione del contraddittorio nei confronti della
[...]
che era effettuata dall'attore con atto notificato il 7.12.2022. Controparte_7
In data 28.2.2023, si costituiva in giudizio quale procuratrice speciale di CP_2 CP_4
che proponeva la domanda:
[...]
“Voglia l'ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in ogni caso dichiarare inopponibili al creditore ipotecario gli effetti derivanti dall'emissione di Controparte_4 un'eventuale sentenza ex art. 2932 c.c. e comunque derivanti dalla domanda giudiziale trascritta in data successiva all'ipoteca iscritta dalla Banca cedente. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio.” esponeva che il 10.11.2022, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, aveva CP_2
stipulato un contratto di cessione pro-soluto di crediti individuabili in blocco ai sensi degli artt. 1 e
4 della Legge n. 130/1999 con la (documento n. Controparte_8
1); che la cessione era stata notificata ai debitori ceduti mediante pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, Parte Seconda, Foglio delle inserzioni n. 137 del 24.11.2022, come previsto dall'art. 4 della Legge sulla Cartolarizzazione (documento n. 2) e, ai sensi dell'art. 7.1, comma 6°, di questa legge, aveva reso disponibili online i dati indicativi dei crediti ceduti, essendo subentrata nei diritti Con originari della banca cedente, chiamata in giudizio quale creditrice di e di Controparte_1
[...]
in base al decreto ingiuntivo n. 312/2021 (n. 299/2021 R.G.) emesso il 24.3.2021 dal Parte_2
Tribunale di Frosinone, in base al quale il 16.7.2021 era stata iscritta ipoteca giudiziale sull'immobile oggetto di causa, prima del 3.3.2022, quando vi era stata trascritta la domanda proposta a norma dell'art. 2932 c.c. (documenti n. 3, 4 e 5), sicché, in caso di accoglimento della domanda stessa, gli effetti retroattivi della pronuncia non avrebbero potuto incidere sull'ipoteca.
In data 31.5.2024, si costituiva in giudizio la e chiedeva: CP_5
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis dichiarare inopponibili al creditore ipotecario gli effetti derivanti dall'emissione di un'eventuale sentenza ex art. 2932 c.c. CP_5
e comunque derivanti dalla domanda giudiziale trascritta in data successiva all'ipoteca iscritta dalla Banca cedente.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio”. esponeva di essere successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c. di CP_5 CP_4
poiché con contratto rogato il 7.5.2024 dal notaio (repertorio n. 2094,
[...] Persona_7
raccolta n. 1259 – documento n. 1) si era surrogata nei diritti e nei crediti di questa società, che aveva cartolarizzato il credito in origine della di in base al Controparte_7 CP_7 6
decreto ingiuntivo n. 312/2021 emesso dal Tribunale di Frosinone il 24 marzo 2021, non opposto;
deduceva di essere creditrice di e titolare dell'ipoteca giudiziale iscritta il Controparte_1
16.7.2021 sull'immobile oggetto di causa (documento n. 2); proponeva argomentazioni analoghe e quelle della società chiamata in causa.
Concessi i termini previsti dall'art. 183, comma VI, c.p.c., prodotta documentazione, le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe, in vista dell'udienza del 6.5.2025 disposta in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c.; con nota depositata il 5.5.2025, il difensore dell'attore, Avv. Nicola
Lilli, dichiarava e documentava che il convenuto , nato il [...] a [...], era Controparte_1 deceduto l'8.3.2025; in mancanza della correlativa dichiarazione del difensore di parte convenuta, era considerato il principio secondo cui: “In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l'evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, quarto comma, cod. proc. civ.” (Cass.,
Sez. Un. Civ., sentenza n. 15295 del 4.7.2014. C.E.D. Corte di cassazione, Rv. 631466 – 01; conf.
Cass., Sez. L, sentenza n. 710 del 18.1.2016; Cass., Sez. 3 civ., ordinanza n. 20840 del 21.8.2018;
Cass., Sez. 5 civ., ordinanza n. 8037 del 23.3.2021; Cass., Sez. 3 civ., ordinanza n. 2439 del
25.1.2024).
La causa passava in decisione all'udienza del 6.5.2025, con i termini previsti dall'art. 190 c.p.c., indicati in complessivi sessanta giorni.
In relazione alle istanze istruttorie formulate da parte attrice e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, va considerato che: “La confessione deve avere ad oggetto fatti obiettivi - la cui qualificazione giuridica spetta al giudice del merito - e non già opinioni o giudizi […] (Cass. civ., sez. III, 18-10-2011, n. 21509, C.E.D. Corte di cassazione, Rv. 619381-01; conf. Cass. civ., Sez. 1, sentenza n. 3453 del 26.11.1971) “In tema di interrogatorio formale, la parte richiedente può soltanto invocare il potere discrezionale del giudice di merito di ammettere tale mezzo di prova in relazione alla sua indispensabilità ai fini della decisioni (nella specie la suprema corte ha rigettato il 7
motivo prospettato dal ricorrente secondo cui il giudice di merito non si sarebbe potuto esimere, in ogni caso, dall'ammettere il mezzo istruttorio volto a provocare la confessione della controparte).”
(Cass. civ., Sez. 3, sentenza n. 20104 del 18.9.2009, ivi, Rv. 609677); e che: “La richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa. È, pertanto, inammissibile il capitolo di prova per testimoni volto a dimostrare il compimento di un atto unilaterale (nella specie, revoca dell'incarico di mediazione), qualora non siano indicati il luogo in cui l'atto venne compiuto, la data e le relative modalità.” (Cass., Sez. 3, sentenza n. 9547 del 22.4.2009, C.E.D. della Corte di cassazione, Rv.
608333; conf. Cass., Sez. 2, sentenza n. 8620 del 2.10.1996; Cass., ordinanza n. 20997 del
12.10.2011; Cass., Sez.
6-L, ordinanza n. 1808 del 2.2.2015), né sono ammissibili “[…] apprezzamenti e valutazioni del teste, cui il giudice non può legare il suo convincimento.” (Cass.,
Sez.
6-L, ordinanza n. 1808 del 2.2.2015, ivi, Rv. 6342290-01).
La prova testimoniale e per interrogatorio formale articolata dall'attore con la memoria depositata nel secondo termine ex art. 183, comma VI, c.p.c. non è ammissibile, poiché generica, in difetto dell'indicazione di concrete circostanze di fatto e di riferimenti spaziotemporali (capitoli n. 1, 2 e
3), riguarda circostanze suscettibili di prova documentale (capitoli 4, 5, 6, 7 e 11) e non è rilevante per la cognizione delle domande proposte in giudizio (capitoli n. 8, 9, 10, 12 e 13).
Va respinta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda, atteso che “La nullità dell'atto di citazione per 'petitum' omesso od assolutamente incerto, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte (Cass.,
Sez. 2 civ., Sentenza n. 1681 del 29.1.2015, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 634607 - 01).
Il contenuto dell'atto di citazione è risultato idoneo a comportare l'esercizio del diritto di difesa del convenuto, stante l'adeguatezza degli aspetti indicati nell'atto stesso in relazione ai requisiti di cui all'art. 163 n. 3 e 4 c.p.c., essendo stata indicata sia la fonte dell'obbligazione di trasferimento della quota di proprietà immobiliare, che le inerenti ragioni giuridiche.
Si osserva, inoltre, che: “La nullità della citazione comminata dall'art. 164, 4° comma, c.p.c. si produce solo quando «l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda», prescritta dal numero 4 dell'art. 163 c.p.c., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della causa petendi della 8
domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese.” (Cass., sez. 3 civ., sentenza n.
11751 del 15.5.2013, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 626497; conf. Cass., Sez. 3 civ., sentenza n.
27670 del 21.11.2008; Cass., Sez. 6-3, ordinanza n. 3363 del 5.2.2019).
La produzione documentale effettuata dall'attore con la memoria conclusionale di replica è inammissibile, poiché tardiva, essendo intervenuta oltre i termini perentori previsti per adempimenti istruttori dall'art. 183, comma 6°, c.p.c., mentre la comparsa conclusionale ha la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano domande ed eccezioni già proposte e non può contenere domande ed eccezioni nuove (Cass. civ., sentenze n. 11 del 3.1.1998; n. 1074 del
1.2.2000; n. 11175 del 29.7.2002; n. 5478 del 14.3.2006).
La lettera raccomandata inviata il 9.2.2017 e ricevuta il 14.2.2017 è stata prodotta con la comparsa conclusionale di replica, fase nella quale non è consentita l'introduzione di nuovi documenti;
né può essere positivamente considerato l'assunto dell'attore secondo cui il documento sarebbe stato rinvenuto pochi giorni prima, stante il difetto di alcuna istanza di rimessione in termini ex art. 153, comma 2°, c.p.c.,
Nel merito, va considerato che il diritto del fiduciante alla restituzione dei beni intestati al fiduciario si prescrive con il decorso dell'ordinario termine decennale, che, in difetto di una diversa previsione nel pactum fiduciae, decorre dal giorno in cui il fiduciario, avutane richiesta, abbia rifiutato il trasferimento del bene e il termine di prescrizione ex art.2935 c.c. decorre dall'inottemperanza alla richiesta di adempimento.
Riguardo all'eccezione di prescrizione dell'azione ex art. 2932 c.c., va considerato il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui: “Il diritto del fiduciante alla restituzione dei beni intestati al fiduciario si prescrive con il decorso dell'ordinario termine decennale, che decorre, in difetto di una diversa previsione nel 'pactum fiduciae', dal giorno in cui il fiduciario, avutane richiesta, abbia rifiutato il trasferimento del bene, atteso che il termine di prescrizione, ex art. 2935 c.c., non può partire dalla manifestazione di volontà, ma dal suo inadempimento, e che nel negozio fiduciario, in assenza di diversa determinazione temporale, sussiste, prima della richiesta del fiduciante, un mero obbligo al ritrasferimento, a richiesta del predetto, e non un'obbligazione inadempiuta, sicché l'eventuale ritardo con cui il fiduciante chieda la restituzione del bene non può indurre a ritenere che egli abbia rinunciato per facta concludentia' al diritto al ritrasferimento del bene in suo favore.” (Cass., Sez. 6 civ., ordinanza n. 32267 del 2.11.2022, ivi, Rv.666164-01). 9
Nel caso di specie, ha formulato la richiesta di restituzione del denaro impiegato Parte_1 per l'acquisto del bene immobile per cui è causa con lettera raccomandata datata 3.10.2019, spedita il 21.10.2019 e ricevuta dal EL il 24.10.2019 (documento n.7), mentre ha chiesto il CP_1 ritrasferimento della proprietà immobiliare solo con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio.
Ne consegue che non è decorso l'ordinario termine di prescrizione decennale, avuto riguardo al momento della prima richiesta e al rifiuto di procedere al ritrasferimento, manifestato dal convenuto in comparsa di risposta,
Riguardo all'eccepita inapplicabilità dell'art. 2932 c.c., stante l'omessa produzione del testo scritto di un contratto, contenente la promessa o l'accordo idoneo a giustificare la richiesta di trasferimento coattivo della proprietà, va considerato il principio secondo cui: “Per il patto fiduciario con oggetto immobiliare, che si innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta 'ad substantiam', trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio;
ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario” ( Cass., Sezioni Unite Civili, sentenza n. 6459 del 6.3.2020, ivi, Rv. 657212-01; conf.
Cass., Sez. 2 civ., ordinanza n. 6811 del 14.3.2025).
Nella specie, non ha assolto l'onere di provare l'esistenza dell'accordo fiduciario Parte_1
che ha sostenuto di aver pattuito con il EL , essendosi limitato ad allegare di aver CP_1 condotto la trattativa per l'acquisto dell'immobile, di aver prestato il consenso a concederlo in locazione a La Griffe Hospitality Group S.r.l., circostanza irrilevante e anche smentita dall'esclusiva sottoscrizione del contratto di locazione da parte di , senza alcun Controparte_1 riferimento ad un'autorizzazione concessa dal EL (documento n. 10).
L'attore ha descritto modalità di acquisto del bene immobile e di pagamento del prezzo, che non sono idonee a dimostrare l'esistenza del controverso accordo fiduciario.
In particolare, la documentazione consistente nelle comunicazioni del 8.10.2007 inviate alla Banca di Roma, Filiale Roma 114/644, Via Nazionale n. 40, aventi ad oggetto “Disposizione di bonifico bancario da addebitare sul c/c n. 10012236 intestato e ” Parte_1 Controparte_1
dimostra unicamente la richiesta di effettuare due bonifici a favore di , degli Persona_2 importi di € 1.898.849,30 e di € 501.150,70, entrambi con valuta compensata 8.10.2007, riportanti la medesima causale: “O/C – con espressa riserva che il presente pagamento Controparte_1
debba estinguere il finanziamento mutuo Unipol Banca Filiale 293 di Massa n. 111/601/6084734 – operazione finalizzata all'acquisto dell'immobile in Roma, Via dei Portoghesi n. 18, int. 7, da parte 10
dell'ordinante” (documenti n. 6 e 11); peraltro, si tratta di documentazione che non prova l'effettivo accredito degli importi indicati sul conto del venditore dell'immobile, consistendo in un ordine di bonifico.
Né i pagamenti eseguiti da un conto corrente cointestato sono idonei a provare l'esistenza del controverso patto fiduciario, trattandosi di una circostanza neutra e priva di valore probatorio ai fini della dimostrazione dell'obbligazione di trasferimento della proprietà immobiliare.
Al rigetto della domanda proposta da segue la sua condanna a rifondere alla parte Parte_1
convenuta e alla chiamata in causa le spese processuali, che si liquidano come in dispositivo in base al D.M. 147/2022, entrato in vigore nel corso del giudizio, e in base al relativo art. 6, considerati il valore delle domande proposte e dell'attività difensiva svolta, mentre si dispone la compensazione delle spese processuali nei confronti dell'interveniente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e domanda, eccezione e deduzione, respinge la domanda proposta da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 con l'atto di citazione introduttivo della causa civile iscritta al n. 15199/2022 R.G.; condanna a rifondere al convenuto le spese processuali, che liquida in € Parte_1
19.300,00 (3.000 fase di studio, 2.000 fase introduttiva, 8.800 fase di trattazione e istruttoria, 5.500 fase decisoria), oltre I.v.a, C.p.a. e spese generali come per legge;
condanna a rifondere a le spese processuali, che liquida in € Parte_1 Controparte_4
13.800,00 (3.000 fase di studio, 2.000 fase introduttiva, 8.800 fase di trattazione e istruttoria), oltre
I.v.a, C.p.a. e spese generali come per legge;
spese processuali compensate nei confronti dell'intervenuta CP_5
Roma, 23.10.2025
Il Giudice
LA ET