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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 21/10/2025, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1062/2024
Tribunale Ordinario di Campobasso
Sezione Civile
Udienza del 17.10.2025 a trattazione cartolare ex art. 127-ter cpc
Addì 17 del mese di ottobre 2025,
Il G. O., dott.ssa ME DI,
Rilevato che per il presente procedimento e' stata disposta la trattazione cartolare e che le parti hanno depositato un sintetico verbale nel termine assegnato nel quale hanno precisato le rispettive conclusioni chiedendo di trattenere la causa in decisione ex art. 281
sexies cpc;
P.Q.M.
Preso atto di quanto sopra,
Provvede come da allegata sentenza resa in data odierna.
Il presente verbale viene chiuso alle ore 19.30
Si comunichi.
Campobasso 17 ottobre 2025
Il Giudice
ME DI N. 1062/2024 R.G. …Segue da verbale di udienza del 17.10.2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G. O., dott.ssa ME
DI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CPC
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1062 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE MOBILIARE promossa da:
Ing. (cod. fisc. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], in proprio e in qualità di legale rappresentante della ditta individuale con sede in Ripalimosani (CB) alla Via Unità
D'Italia snc (P. IVA ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Bizzarri (cod. P.IVA_1
fisc. ), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in C.F._2
Lucera, alla via Cairoli n. 58
Debitore esecutato e attore in riassunzione
Contro
Avv. (cod. fisc. ) residente in [...] alla CP_1 C.F._3
via Molise n. 9, rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Maselli (cod. fisc. ), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in C.F._4
Campobasso alla Via Duca Degli Abruzzi n. 4
Creditore procedente e convenuto in riassunzione
Nonché :
Avv. Michele Maselli (c.f.: ), rappr.to e difeso da se stesso, ex art. 86 C.F._4
c.p.c., domiciliato presso il proprio studio sito in Campobasso alla via Duca degli Abruzzi
n. 4,
Creditore intervenuto e convenuto in riassunzione
*****
Oggetto: opposizione all'esecuzione mobiliare n. RGEs. 708/2023 avente ad oggetto il pignoramento dell'autocarro “pick-up fullback” targato FH842PE di proprietà di
[...]
Parte_1
Concise ragioni in fatto ed in diritto della decisione
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, L. 18 giugno 2009, n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45,
comma 17, della L. n. 69 del 2009, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo richiamarlo ove necessario od opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione). Inoltre, ai sensi del citato art. 118 disp. att. c.p.c.,
così come in ogni caso in vigore dal 21.06.2013 ex Dl. 69/13, “la motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa”. In data 16.10.2023, veniva notificato al il pignoramento ex art. 512 bis Parte_1
c.p.c. avente ad oggetto l'autoveicolo targato FH842PE.
Detto pignoramento avveniva sulla scorta di un titolo esecutivo che il avrebbe CP_1
vantato nei confronti del per attività professionale svolta in suo favore e costituito Pt_1
dalla sentenza n. 17488/23 del Giudice di Pace di Roma.
L'atto di precetto veniva notificato in data 28.9.2023, per un importo complessivo di
€.5.296,76.
Con ricorso ex art. 615 c.p.c., notificato in data 04.01.2024, il ha proposto Pt_1
opposizione alla procedura esecutiva mobiliare n. RG Es. 708/2023, promossa da CP_1
avverso l'atto di pignoramento ex art. 512 bis c.p.c., contestando la legittimità
[...]
dell'azione esecutiva e dell'impignorabilità del mezzo targato FH842PE sostenendo trattarsi di bene afferente all'esercizio di arti, mestieri o professioni rassegnando le seguenti testuali conclusioni: “in via preliminare, sospendere l'esecuzione de qua;
- nel merito, in
via principale, ai sensi dell'art. 496 cpc, disporre la riduzione del pignoramento di cui alla
procedura n. 708/23 limitandolo alla sola azione esecutiva recante il n. 730/23, attesa la
satisfattività delle ragioni creditorie di detta ultima procedura, alla luce della dichiarazione del terzo
pignorato; - in via subordinata nel denegato caso di mancato accoglimento della precedente istanza
ex art. 496 cpc, disporre la sostituzione del bene pignorato NE targato FH842PE” con altro
bene meno indispensabile all'esercizio dell'attività della ditta individuale dell'ing. Parte_1
ovvero rimorchio Atlas ARF 48° DR tg. AD52650, ma di sicura realizzazione ai sensi dell'art. 517
c.p.c; - Con vittoria di spese e competenze della presente procedura”.
A seguito del deposito del predetto ricorso, il G.E. sospendeva con decreto provvisorio,
inaudita altera parte, l'esecuzione forzata e fissava udienza per la comparizione delle parti,
ai fini della conferma, modifica o revoca del detto provvedimento. In data 07.02.2024, si costituivano in giudizio il e il MASELLI, i quali, CP_1
nell'impugnare e contestare l'opposizione spiegata perché infondata in fatto ed in diritto,
chiedevano la revoca del decreto di sospensione dell'esecuzione del 22.12.2023 e quindi la vendita dell'autoveicolo pignorato.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, con ordinanza dell'08.03.2024, il G.E.
rigettava l'istanza di sospensione della procedura esecutiva e, per l'effetto, revocava il decreto di sospensione dell'esecuzione, inaudita altera parte, gia' emesso in data 22.12.2023;
inoltre, condannava parte opponente al pagamento delle spese di lite della fase sommaria e fissava il termine di 90 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione in opposizione ex art. 618 c.p.c del 10.06.2024, il ribadendo le Pt_1
proprie pretese in merito alla impignorabilità dell'automezzo, rassegnava le conclusioni testé riportate e, nello specifico chiedeva: “nel merito, in via principale, dichiarare che il
Furgone targato FH842PE, ai sensi dell'art. 515 c.p.c. costituisce un bene afferente all'esercizio di
arti, mestieri o professioni Petti e rientra fra gli strumenti indispensabili per l'esercizio dell'attività
lavorativa; - dichiarare, pertanto, nullo il relativo pignoramento, attesa anche la satisfattività delle
ragioni creditorie alla luce dell'ulteriore azione esecutiva recante il n. 730/23, vista la dichiarazione
del terzo pignorato Banca Hype;
- in via subordinata nel denegato caso di mancato accoglimento
della precedente istanza ex art. 496 cpc, disporre la sostituzione del bene pignorato NE
targato FH842PE” con altro bene meno indispensabile all'esercizio dell'attività della ditta
individuale dell'ing. ovvero rimorchio Atlas ARF 48° DR tg. AD52650, ma di Parte_1
sicura realizzazione ai sensi dell'art. 517 c.p.c. Con vittoria di spese e competenze della presente
procedura.”.
Con il medesimo atto, parte opponente, oltre a depositare la documentazione a corredo delle proprie istanze e argomentazioni difensive, formulava le proprie richieste istruttorie, articolando, nello specifico, i capitoli di prova e indicando i testi di cui chiedeva l'escussione.
In data 03.09.2024, si costituivano in giudizio l'avv e l'avv. Michel CP_1
MASELLI i quali, opponendosi alle avverse richieste e ritenendo insussistenti i presupposti per la dichiarazione di nullità del pignoramento in oggetto, chiedevano, nel merito: “ai sensi dell'art. 89 c.p.c. disporre la cancellazione delle espressioni sconvenienti ed
offensive così come illustrato in narrativa;
per l'effetto, dichiarare che le stesse Sono incontinenti ed
estranee rispetto all'oggetto della lite e condannare, ai sensi dell'art. 89 co. 2 c.p.c. l'attore al
pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale sofferto,
equitativamente determinata, e puramente simbolica, che riconosca la sconvenienza e/o offensività
delle espressioni ex adverso utilizzate.
2. Per tutto quanto esposto in narrativa, rigettare
l'opposizione spiegata da parte attrice, perché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto,
accertare e dichiarare che il bene pignorato è pienamente sottoponibile a pignoramento perché non
ricorrono i requisiti di cui all'art. 515 c.p.c.; 3. In via subordinata, disporre comunque il
pignoramento del bene pignorato nei limiti di un quinto ai sensi dell'art. 515 co. 3 c.p.c.;4. Con
vittoria di spese di lite, rimborso forfettario al 15%, accessori come per legge.”.
Le parti depositavano le memorie ex art. 171 ter c.p.c. e, all'udienza del 10.12.2024,
reiteravano le rispettive richieste chiedendone l'accoglimento.
Il Giudice a scioglimento della riserva assunta all' udienza anzidetta, con provvedimento del 02.01.2025, disponeva l'espunzione dal fascicolo di tutte le memorie integrative,
nonché della documentazione allegata, in quanto tardive;
Ordinava la cancellazione, dagli scritti difensivi di parte opponente delle espressioni ritenute offensive;
Ammetteva le prove articolate da parte opponente nell'atto introduttivo limitatamente ai capp. nn. 7) e 8)
risultando inammissibili per il resto. All'udienza del 13.05.2025, veniva escusso il teste di parte opponente ,sig. che, Tes_1
dipendente di quest'ultimo, la cui escussione risultava complicata a causa delle difficolta'
del teste a comprendere ed a parlare la lingua italiana essendo lo stesso di nazionalita'
nordafricana.
Conclusa la prova orale e ,quindi, la fase istruttoria, Codesto Giudice, delegato anche per la decisione della causa, rinviava la causa all'udienza del 17.10.2025 per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex art. 281-sexies c.p.c. e assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie conclusive.
Queste ultime provvedevano a depositare i rispettivi scritti e atti conclusivi e, nello specifico, parte opposta, con la propria memoria del 06.10.2025, dava atto della vendita del bene oggetto di pignoramento e del relativo riparto delle somme ricavate e, per questo,
chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Per il resto, le parti, si riportavano alle già rassegnate argomentazioni difensive e conclusioni, rispetto alle quali, insistevano per l'accoglimento.
******
I. In ordine alla asserita sopravvenuta carenza di interesse per avvenuta distribuzione del
ricavato.
Preliminarmente, con riguardo alla eccepita questione inerente alla sopravvenuta carenza di interesse , così come sollevata da parte opposta, preme evidenziare che siffatta richiesta non merita accoglimento. Nessun dubbio residua in ordine al permanere dell'interesse dell'opponente ad una pronuncia nel merito, nonostante l'avvenuta conclusione della procedura di espropriazione mobiliare e, persino, dell'avvenuta distribuzione del ricavato. Sul punto, infatti, è intervenuta, piu' volte, anche la Suprema Corte che, come precisato dal corretto richiamo operato dall'opponente, ed ha espressamente e reiteratamente chiarito che: “…non cessa la materia del contendere nei giudizi di opposizione agli atti esecutivi ancora
pendenti in caso di conclusione della procedura espropriativa mediante distribuzione del ricavato,
perché l'eventuale accoglimento dell'opposizione potrebbe determinare la riapertura del processo
esecutivo che sia comunque proseguito fino alla sua definizione” e, nello stesso senso: “la parte
che, per qualsivoglia ragione, abbia spiegato nel corso della procedura esecutiva un'azione
(opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi ex artt. 615 e 617 c.p.c., reclamo ex art. 630 c.p.c.,
ecc.) tendente a determinare o l'arresto definitivo della procedura, o quantomeno la necessità di
rinnovare uno o più atti del processo (perché in tesi adottati contra legem e tempestivamente
opposti), mantiene intatto l'interesse alla decisione, perché solo attraverso la sua esecuzione la parte
stessa può anelare alla adeguata tutela della propria posizione soggettiva”ed ancora:”… La
circostanza che la procedura esecutiva sia giunta al suo esito naturale, con la distribuzione finale
del ricavato, non comporta necessariamente la cessazione della materia del contendere, né la
sopravvenuta carenza d'interesse, con riguardo alle parentesi di cognizione che si siano già
innestate nel processo esecutivo anche attraverso l'opposizione agli atti esecutivi”. … se le
opposizioni proposte divenissero automaticamente superflue per il solo fatto che, nel frattempo, la
sottostante procedura esecutiva è giunta a conclusione, ne “discenderebbe da un lato la negazione
stessa del diritto di azione ...e dall'altro l'attribuzione al giudice dell'esecuzione (almeno, per le
opposizioni esecutive) di un potere addirittura esorbitante rispetto a quello del giudice della
cognizione”.” (Cfr. ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 1042 del 16/01/2025- Rv.
673655; Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 31085 dell'08/11/2023).
II Nel merito, in ogni caso, l'opposizione proposta risulta, all'esito dell'istruttoria svolta, non sufficientemente provata e, quindi, non fondata, per cui non merita accoglimento.
L'opponente, sig. , ha dedotto l'impignorabilità ex art. 515 co. 3 c.p.c. del Parte_1
furgone sottoposto ad esecuzione mobiliare – autocarro pick/up – asserendo che lo stesso sarebbe strumentale all'attività di impresa individuale svolta.
L'opponente, infatti, ha affermato che il mezzo pignorato possiede carattere di assoluta indispensabilità ai fini del conseguimento dei profitti derivanti dall'attività consistente nel
“commercio di rifiuti e materie prime, nel trasporto conto terzi e noleggio di beni strumentali”,
nonché per “recarsi tempestivamente e quotidianamente presso le aziende dei propri
fornitori/clienti, distribuiti in tutta Italia, per visionare cantieri o materiali da recupero o
smaltimento, accompagnare i propri dipendenti per le operazioni di preparazione e carico,
recuperare campioni di materiale da sottoporre a certificazione analitica in laboratorio, ovvero per
verificarne le caratteristiche di recupero/smaltimento presso gli impianti autorizzati con cui
collabora” (Cfr. atto di citazione – pag. 3) Ma in realta', oltre ad aver del tutto omesso ogni prova in merito alla derivazione del reddito della impresa individuale dall'utilizzo del bene pignorato, e' ,anche, dalla affermata eterogeneita' delle attivita' svolte dalla ditta individuale dell'opponente che consegue la incompatibilita' con la dedotta la strumentalità dell'autoveicolo pignorato.
Orbene, per ciò che concerne la consegna di materiali e campionature ed il carico di attrezzatura pesante, quant'anche tale circostanza fosse veritiera, il che è rimasto indimostrato, si deve sottolineare come dallo stesso libro dei cespiti prodotto da controparte, nella sezione autoveicoli da trasporto, emerge che l'attore ha a disposizione un altro autocarro, del valore di 33.000 euro, ed un rimorchio del valore di € 7.000,00 (Cfr.
doc. n. 4 produzione di parte opponente) Il bene pignorato non possiede, ex se, la dirimente connotazione dell'indispensabilità
rispetto all'attività lavorativa svolta in concreto dall'opponente, ne' siffatta prova e'
emersa all'esito dell'istruttoria espletata. La testimonianza, o meglio la scarna e difficoltosa risposta resa dall'unico teste escusso, dipendente dell'opponente, all'udienza del 13
maggio 2025, è generica e deficitaria e, soprattutto, non fornisce la prova diretta del nesso di "strumentale indispensabilità in senso naturalistico e proprio" (Cass. civ. n. 15705/2006)
tra il veicolo pignorato e l'attività d'impresa, omettendo, così, di provare che l'autocarro non è una mera "comodità", ma uno strumento essenziale per l'asserito esercizio dell'attività di commercio di rifiuti e materie prime.
Affinché un bene si consideri strumentale ed indispensabile all'attività lavorativa e, per l'effetto, impignorabile ai sensi dell'art. 515 c.p.c., deve sussistere ed essere provato il nesso naturalistico tra detto bene e l'oggetto dell'impresa esercitata, cio' che nel caso in esame non puo' ritenersi sufficientemente ed adeguatamente provato.
Sul punto si osserva come parte opponente non abbia assolto il predetto onere probatorio dal momento che nessun sufficiente riscontro istruttorio emerge in tal senso.
Dalla visura camerale versata in atti dallo stesso opponente risulta che l'attività d'impresa individuale svolta da spazia dal noleggio di macchinari industriali al commercio Pt_1
all'ingrosso di rottami, altri materiali di recupero e di computers al trasporto di merci su strada conto terzi, sino al noleggio di autocarri ed altri veicoli: rispetto alle attivita'
anzidette non emerge quel vincolo naturalistico e necessario tra bene pignorato e conseguimento del reddito, potendo tutte le predette attività essere portate a compimento anche con un automezzo differente da quello in discussione. Ed infatti, affinché un bene possa considerarsi impignorabile è necessario un legame di strumentalità “naturalistica e propria” rispetto all'attivita' esercitata, nel senso precisato più volte dalla giurisprudenza, ovvero che il conseguimento dei ricavi caratteristici dell'impresa dipenda direttamente dall'impiego del veicolo.
In ordine alla strumentalità del bene e sulla dotazione "sovrabbondante”
Come gia' detto supra, la prova espletata, con l'unico testimone, dipendente dell'opponente, Sig. , escusso all'udienza del 13.05.2025, non ha fornito alcun Persona_1
elemento utile ai fini della decisione della causa ed a dimostrazione delle tesi del Pt_1
L'espletamento della prova testimoniale, infatti, non ha, sul punto, fornito e/o aggiunto elementi probatori tali da corroborare l'invocata strumentalità: l'escussione si è rivelata particolarmente complessa in virtù delle difficoltà linguistiche del teste di nazionalita' del
Gambia, e le risposte alle domande, faticosamente ottenute, ricorrendo anche alla lingua inglese , rese da quest'ultimo, sono risultate eccessivamente generiche, essendosi limitato il teste a riferire che le attrezzature venivano trasportate con un furgone del senza Pt_1
specificare altri dettagli da cui inferire non solo il veicolo di riferimento, ma neppure la sua insostituibilità per l'attività del e l'assenza di alternative per la produzione del Pt_1
reddito derivante dalla stessa impresa.
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha espressamente evidenziato che: “il criterio
dell'indispensabilità, che l'art. 514, n. 4, cod. proc. civ. (nel testo vigente "ratione temporis" prima
della riforma introdotta dalla legge n. 52 del 2006), pone come discrimine tra beni pignorabili e beni
impignorabili, ha carattere relativo, essendo frutto di una valutazione avente ad oggetto le concrete
condizioni di esercizio dell'attività professionale, artistica, di lavoratore autonomo o di imprenditore
del debitore, con esclusione delle strutture professionali o produttive in cui il fattore capitale
prevalga sull'attività personale, nonché dei beni che costituiscano una dotazione sovrabbondante
rispetto alle necessità lavorative. Ne consegue che al debitore opponente spetta dimostrare la
ricorrenza in concreto dei presupposti dell'impignorabilità, e non all'opposto la legittimità del pignoramento” (Cfr. Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 17900 del 18/10/2012 -
Rv. 624367).
Non sussistono, altresì, riscontri istruttori che ricolleghino in maniera univoca il mezzo oggetto di controversia rispetto ai ricavi dell'impresa che l'opponente, , Parte_1
assume di svolgere.
Ne' risultano condivisibili le argomentazioni offerte dall'opponente in merito alla dedotta inidoneita' a fungere da alternativa degli altri mezzi risultanti e presenti nel libro cespiti della impresa individuale e costituiti da un autocarro e da un rimorchio. Ed infatti la difesa attorea a fronte della eccepita dotazione sovrabbondante formulata dai convenuti relativamente alla disponibilita' da parte della ditta opponente dei suddetti mezzi, si limita, troppo semplicisticamente, ad affermarne apoditticamente la inidoneita' “a fungere da alternativa”( guardandosi bene dal fornire prova alcuna di tale assunto), in quanto:
“…Sono attualmente inutilizzati, privi di assicurazione e con revisione scaduta.•Richiedono
abilitazioni alla guida (patenti superiori) che l'Ing. non possiede.L'impresa individuale non ha Pt_1
alle proprie dipendenze personale con qualifica di autista per tali mezzi pesanti.Questi beni,
pertanto, non costituiscono una dotazione operativa effettiva, ma cespiti al momento non
utilizzabili…”. Al di la' del resto ,vi e', in quest'ultima affermazione dello stesso opponente, la prova dell'assenza di indispensabilita' e della eccepita sovrabbondanza(dei beni a disposizione della ditta individuale) rispetto al furgone pignorato, posto che la
momentanea non utilizzabilita' dei due mezzi riportati nel registro dei cespiti ammortizzabili e' rimessa alla scelta discrezionale dell'imprenditore.
Ma il difetto del requisito di indispensabilità d'altro canto, può altresì ricavarsi dalla stessa pretesa avanzata – in via subordinata – da parte opponente. Quest'ultimo, infatti, nel richiedere la “sostituzione” del mezzo oggetto di pignoramento,
ha prodotto copia stralcio del libro dei cespiti ammortizzabili, documentazione attestante la disponibilità di ulteriori mezzi – un autocarro ed un rimorchio – da poter pignorare
(Cfr. “libro dei cespiti ammortizzabili”, doc. 15 allegato all'atto di citazione) sconfessando l'indispensabilità del veicolo pignorato.
L'indispensabilità del mezzo non può desumersi neppure dal suo dichiarato utilizzo per recarsi al lavoro dalla propria abitazione, ovvero per raggiungere i clienti, ovvero ancora,
per trasportare i dipendenti stessi per quanto condivisibilmente affermato dall'orientamento prevalente della giurisprudenza: “in relazione alle opposizioni
all'esecuzione in cui si deduca l'assoluta impignorabilità dei beni, in quanto strumenti di lavoro
assolutamente indispensabili per l'esercizio di arti, mestieri e professioni, l'impignorabilità va
esclusa se non risulti il rapporto di strumentale indispensabilità in senso naturalistico e proprio. Ne
consegue che il limite dell'impignorabilità non opera con riferimento a beni che, pur correlati
all'attività del debitore, costituiscano dotazione sovrabbondante rispetto alle normali esigenze del
suo esercizio o quando il debitore tragga da altra attività redditi sufficienti” (Cfr. Cass. Civ., Sez.
III, sentenza n. 15705 del 11/07/2006- Rv. 593062).
Sulla strumentalita' ed indispensabilita' del bene sottoposto a pignoramento
Non ha dunque pregio la tesi difensiva dell'opponente laddove pretende di assegnare al bene pignorato la caratteristica della strumentalita' ed indispensabilita' per la dedotta esigenza di recarsi dai fornitori e dagli acquirenti per effettuare dei sopralluoghi. E'
evidente che per siffatta attività non puo' affermarsi la insostituibilita' e strumentalita' del bene pignorato e cioe' l'assenza della unicita' ed infungibilita' oltreche' per la mancanza della necessaria correlazione tra lo stesso ed i ricavi dell'impresa, così come condivisibilmente affermato anche dall'ordinanza di rigetto del G.d.E., laddove afferma che: “…la strumentalità essenziale del bene, non è riconducibile al suo utilizzo per recarsi al lavoro
dalla propria abitazione e dai clienti, dato che la tesi dell'insostituibilità deve far riferimento alla sua
impossibilità di alternativa per la produzione del reddito e l'impignorabilità va esclusa se non risulti
il rapporto di strumentale indispensabilità in senso naturalistico e proprio.Inoltre, il limite
dell'impignorabilità non opera con riferimento a beni che, pur correlati all'attività del debitore,
costituiscono dotazione sovrabbondante rispetto alle normali esigenze del suo esercizio o quando il
debitore tragga da altra attività redditi sufficienti (Cass. Civ. n. 15705/2006)(…) Nel caso de quo, il
veicolo pignorato non può essere considerato strumento necessario al fine di fornire la prestazione
lavorativa, come chi esercita il servizio taxi o svolge attività di autotrasporto, e non invece una mera
comodità o facilitazione per svolgere la prestazione. Il requisito dell'indispensabilità deve essere
circoscritto ai soli casi in cui il conseguimento dei ricavi caratteristici dell'impresa o della
professione, dipenda direttamente dall'impiego del veicolo. Come da condivisibile orientamento
giurisprudenziale, la strumentalità essenziale del bene, non è riconducibile al suo utilizzo per
recarsi al lavoro dalla propria abitazione e dai clienti, dato che la tesi dell'insostituibilità deve
far riferimento alla sua impossibilità di alternativa per la produzione del reddito e
l'impignorabilità va esclusa se non risulti il rapporto di strumentale indispensabilità in
senso naturalistico e proprio”.(Cfr. Ordinanza di rigetto del G.D.E.)
Parimenti risulta condivisibile l'assunto della giurisprudenza di merito richiamata dagli opposti laddove , nella sentenza del tribunale di Grosseto, ha affermato: “(…) affinché
possa configurarsi l'impignorabilità relativa degli strumenti, degli oggetti e dei libri destinati
all'esercizio della professione, l'art. 513, comma 3, cpc richiede il presupposto oggettivo della
indispensabilità di tali beni all'esercizio della professione, per il cui accertamento occorrerà avere
riguardo al modo concreto in cui il debitore esercita la sua attività ed alle condizioni di tempo e di
luogo che ne caratterizzano l'esercizio, prendendo in considerazione come parametro di riferimento
gli strumenti il cui impiego sia usuale da parte di coloro che esercitano la medesima professione, per cui rimanerne privi determinerebbe la perdita della clientela e l'impossibilità economica della
continuazione dell'attività svolta. (…) Al riguardo, invero, deve rilevarsi che, in riferimento
agli autoveicoli, tali beni costituiscano un mezzo di trasporto fungibile, ben potendo al
suo posto essere utilizzati altri mezzi di trasporto, sia pubblici che privati” (cfr. Tribunale di
Grosseto, Sentenza n. 450/2024 del 06-05-2024).
Nessun rilievo rivestono, a parere di chi scrive, ai fini della presente decisione, le ulteriori argomentazioni in merito alla sussistenza o meno di altri redditi provenienti da societa'
diverse di cui faccia parte l'odierno opponente.
Quanto, invece, alla richiesta di risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c. sollevata da parte opposta in virtù delle espressioni offensive che la difesa del ha utilizzato questo Pt_1
Giudice ritiene che la già disposta espunzione e cancellazione delle predette invettive,
abbia sufficientemente eliminato il danno lamentato dalla parte opposta e sia ex se idonea ad integrare il giusto ristoro (“non ricorrono i presupposti per il risarcimento del danno ex art.
89 c.p.c., ove le espressioni contenute negli scritti difensivi non siano dettate da un passionale e
incomposto intento dispregiativo, così rivelando un intento offensivo nei confronti della
controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa,
senza eccedere dalle esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione
negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni. Né è
precluso che, nell'esercizio del diritto di difesa, il giudizio sulla condotta reciproca possa investire
anche il profilo della moralità, fattore non del tutto estraneo per contestare la credibilità delle
affermazioni dei contendenti” (Cfr. Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 17325 del 31/08/2015- Rv.
636223).
Per le ragioni sovraesposte- che assorbono anche gli ulteriori motivi di doglianza in applicazione del principio della ragione più liquida (Cass. SS. UU. n.9936/2014)-, conclusivamente non sussistono gli estremi fondanti l'impignorabilità ex art. 515 comma 3
c.p.c.. A tanto consegue il rigetto dell'opposizione.
Sulla regolamentazione delle spese del giudizio.
Le spese seguono la soccombenza, vanno liquidate sulla base del D.M. 55/14 , 147/22 e s.
m. e i , poste a carico di parte opponente, applicati i parametri medi sullo scaglione di valore di riferimento, in relazione all'attivita' effettivamente svolta,
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, in persona del G. O., dott.ssa
ME DI, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o istanza assorbita e/o disattesa, così provvede:
- CONFERMA la gia' disposta espunzione e cancellazione dagli scritti di parte attrice delle espressioni sconvenienti ed offensive;
- RIGETTA l'opposizione proposta dal sig. per le ragioni esposte in parte Parte_1
motiva;
- ON l'opponente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 5077,00,
per compensi oltre rimborso forfetario del 15%, IV e Cap se dovuti come per legge.
Così deciso in Campobasso, 17 ottobre 2025
Il G. O.
ME DI
Tribunale Ordinario di Campobasso
Sezione Civile
Udienza del 17.10.2025 a trattazione cartolare ex art. 127-ter cpc
Addì 17 del mese di ottobre 2025,
Il G. O., dott.ssa ME DI,
Rilevato che per il presente procedimento e' stata disposta la trattazione cartolare e che le parti hanno depositato un sintetico verbale nel termine assegnato nel quale hanno precisato le rispettive conclusioni chiedendo di trattenere la causa in decisione ex art. 281
sexies cpc;
P.Q.M.
Preso atto di quanto sopra,
Provvede come da allegata sentenza resa in data odierna.
Il presente verbale viene chiuso alle ore 19.30
Si comunichi.
Campobasso 17 ottobre 2025
Il Giudice
ME DI N. 1062/2024 R.G. …Segue da verbale di udienza del 17.10.2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G. O., dott.ssa ME
DI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CPC
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1062 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE MOBILIARE promossa da:
Ing. (cod. fisc. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], in proprio e in qualità di legale rappresentante della ditta individuale con sede in Ripalimosani (CB) alla Via Unità
D'Italia snc (P. IVA ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Bizzarri (cod. P.IVA_1
fisc. ), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in C.F._2
Lucera, alla via Cairoli n. 58
Debitore esecutato e attore in riassunzione
Contro
Avv. (cod. fisc. ) residente in [...] alla CP_1 C.F._3
via Molise n. 9, rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Maselli (cod. fisc. ), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in C.F._4
Campobasso alla Via Duca Degli Abruzzi n. 4
Creditore procedente e convenuto in riassunzione
Nonché :
Avv. Michele Maselli (c.f.: ), rappr.to e difeso da se stesso, ex art. 86 C.F._4
c.p.c., domiciliato presso il proprio studio sito in Campobasso alla via Duca degli Abruzzi
n. 4,
Creditore intervenuto e convenuto in riassunzione
*****
Oggetto: opposizione all'esecuzione mobiliare n. RGEs. 708/2023 avente ad oggetto il pignoramento dell'autocarro “pick-up fullback” targato FH842PE di proprietà di
[...]
Parte_1
Concise ragioni in fatto ed in diritto della decisione
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, L. 18 giugno 2009, n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45,
comma 17, della L. n. 69 del 2009, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo richiamarlo ove necessario od opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione). Inoltre, ai sensi del citato art. 118 disp. att. c.p.c.,
così come in ogni caso in vigore dal 21.06.2013 ex Dl. 69/13, “la motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa”. In data 16.10.2023, veniva notificato al il pignoramento ex art. 512 bis Parte_1
c.p.c. avente ad oggetto l'autoveicolo targato FH842PE.
Detto pignoramento avveniva sulla scorta di un titolo esecutivo che il avrebbe CP_1
vantato nei confronti del per attività professionale svolta in suo favore e costituito Pt_1
dalla sentenza n. 17488/23 del Giudice di Pace di Roma.
L'atto di precetto veniva notificato in data 28.9.2023, per un importo complessivo di
€.5.296,76.
Con ricorso ex art. 615 c.p.c., notificato in data 04.01.2024, il ha proposto Pt_1
opposizione alla procedura esecutiva mobiliare n. RG Es. 708/2023, promossa da CP_1
avverso l'atto di pignoramento ex art. 512 bis c.p.c., contestando la legittimità
[...]
dell'azione esecutiva e dell'impignorabilità del mezzo targato FH842PE sostenendo trattarsi di bene afferente all'esercizio di arti, mestieri o professioni rassegnando le seguenti testuali conclusioni: “in via preliminare, sospendere l'esecuzione de qua;
- nel merito, in
via principale, ai sensi dell'art. 496 cpc, disporre la riduzione del pignoramento di cui alla
procedura n. 708/23 limitandolo alla sola azione esecutiva recante il n. 730/23, attesa la
satisfattività delle ragioni creditorie di detta ultima procedura, alla luce della dichiarazione del terzo
pignorato; - in via subordinata nel denegato caso di mancato accoglimento della precedente istanza
ex art. 496 cpc, disporre la sostituzione del bene pignorato NE targato FH842PE” con altro
bene meno indispensabile all'esercizio dell'attività della ditta individuale dell'ing. Parte_1
ovvero rimorchio Atlas ARF 48° DR tg. AD52650, ma di sicura realizzazione ai sensi dell'art. 517
c.p.c; - Con vittoria di spese e competenze della presente procedura”.
A seguito del deposito del predetto ricorso, il G.E. sospendeva con decreto provvisorio,
inaudita altera parte, l'esecuzione forzata e fissava udienza per la comparizione delle parti,
ai fini della conferma, modifica o revoca del detto provvedimento. In data 07.02.2024, si costituivano in giudizio il e il MASELLI, i quali, CP_1
nell'impugnare e contestare l'opposizione spiegata perché infondata in fatto ed in diritto,
chiedevano la revoca del decreto di sospensione dell'esecuzione del 22.12.2023 e quindi la vendita dell'autoveicolo pignorato.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, con ordinanza dell'08.03.2024, il G.E.
rigettava l'istanza di sospensione della procedura esecutiva e, per l'effetto, revocava il decreto di sospensione dell'esecuzione, inaudita altera parte, gia' emesso in data 22.12.2023;
inoltre, condannava parte opponente al pagamento delle spese di lite della fase sommaria e fissava il termine di 90 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione in opposizione ex art. 618 c.p.c del 10.06.2024, il ribadendo le Pt_1
proprie pretese in merito alla impignorabilità dell'automezzo, rassegnava le conclusioni testé riportate e, nello specifico chiedeva: “nel merito, in via principale, dichiarare che il
Furgone targato FH842PE, ai sensi dell'art. 515 c.p.c. costituisce un bene afferente all'esercizio di
arti, mestieri o professioni Petti e rientra fra gli strumenti indispensabili per l'esercizio dell'attività
lavorativa; - dichiarare, pertanto, nullo il relativo pignoramento, attesa anche la satisfattività delle
ragioni creditorie alla luce dell'ulteriore azione esecutiva recante il n. 730/23, vista la dichiarazione
del terzo pignorato Banca Hype;
- in via subordinata nel denegato caso di mancato accoglimento
della precedente istanza ex art. 496 cpc, disporre la sostituzione del bene pignorato NE
targato FH842PE” con altro bene meno indispensabile all'esercizio dell'attività della ditta
individuale dell'ing. ovvero rimorchio Atlas ARF 48° DR tg. AD52650, ma di Parte_1
sicura realizzazione ai sensi dell'art. 517 c.p.c. Con vittoria di spese e competenze della presente
procedura.”.
Con il medesimo atto, parte opponente, oltre a depositare la documentazione a corredo delle proprie istanze e argomentazioni difensive, formulava le proprie richieste istruttorie, articolando, nello specifico, i capitoli di prova e indicando i testi di cui chiedeva l'escussione.
In data 03.09.2024, si costituivano in giudizio l'avv e l'avv. Michel CP_1
MASELLI i quali, opponendosi alle avverse richieste e ritenendo insussistenti i presupposti per la dichiarazione di nullità del pignoramento in oggetto, chiedevano, nel merito: “ai sensi dell'art. 89 c.p.c. disporre la cancellazione delle espressioni sconvenienti ed
offensive così come illustrato in narrativa;
per l'effetto, dichiarare che le stesse Sono incontinenti ed
estranee rispetto all'oggetto della lite e condannare, ai sensi dell'art. 89 co. 2 c.p.c. l'attore al
pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale sofferto,
equitativamente determinata, e puramente simbolica, che riconosca la sconvenienza e/o offensività
delle espressioni ex adverso utilizzate.
2. Per tutto quanto esposto in narrativa, rigettare
l'opposizione spiegata da parte attrice, perché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto,
accertare e dichiarare che il bene pignorato è pienamente sottoponibile a pignoramento perché non
ricorrono i requisiti di cui all'art. 515 c.p.c.; 3. In via subordinata, disporre comunque il
pignoramento del bene pignorato nei limiti di un quinto ai sensi dell'art. 515 co. 3 c.p.c.;4. Con
vittoria di spese di lite, rimborso forfettario al 15%, accessori come per legge.”.
Le parti depositavano le memorie ex art. 171 ter c.p.c. e, all'udienza del 10.12.2024,
reiteravano le rispettive richieste chiedendone l'accoglimento.
Il Giudice a scioglimento della riserva assunta all' udienza anzidetta, con provvedimento del 02.01.2025, disponeva l'espunzione dal fascicolo di tutte le memorie integrative,
nonché della documentazione allegata, in quanto tardive;
Ordinava la cancellazione, dagli scritti difensivi di parte opponente delle espressioni ritenute offensive;
Ammetteva le prove articolate da parte opponente nell'atto introduttivo limitatamente ai capp. nn. 7) e 8)
risultando inammissibili per il resto. All'udienza del 13.05.2025, veniva escusso il teste di parte opponente ,sig. che, Tes_1
dipendente di quest'ultimo, la cui escussione risultava complicata a causa delle difficolta'
del teste a comprendere ed a parlare la lingua italiana essendo lo stesso di nazionalita'
nordafricana.
Conclusa la prova orale e ,quindi, la fase istruttoria, Codesto Giudice, delegato anche per la decisione della causa, rinviava la causa all'udienza del 17.10.2025 per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex art. 281-sexies c.p.c. e assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie conclusive.
Queste ultime provvedevano a depositare i rispettivi scritti e atti conclusivi e, nello specifico, parte opposta, con la propria memoria del 06.10.2025, dava atto della vendita del bene oggetto di pignoramento e del relativo riparto delle somme ricavate e, per questo,
chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Per il resto, le parti, si riportavano alle già rassegnate argomentazioni difensive e conclusioni, rispetto alle quali, insistevano per l'accoglimento.
******
I. In ordine alla asserita sopravvenuta carenza di interesse per avvenuta distribuzione del
ricavato.
Preliminarmente, con riguardo alla eccepita questione inerente alla sopravvenuta carenza di interesse , così come sollevata da parte opposta, preme evidenziare che siffatta richiesta non merita accoglimento. Nessun dubbio residua in ordine al permanere dell'interesse dell'opponente ad una pronuncia nel merito, nonostante l'avvenuta conclusione della procedura di espropriazione mobiliare e, persino, dell'avvenuta distribuzione del ricavato. Sul punto, infatti, è intervenuta, piu' volte, anche la Suprema Corte che, come precisato dal corretto richiamo operato dall'opponente, ed ha espressamente e reiteratamente chiarito che: “…non cessa la materia del contendere nei giudizi di opposizione agli atti esecutivi ancora
pendenti in caso di conclusione della procedura espropriativa mediante distribuzione del ricavato,
perché l'eventuale accoglimento dell'opposizione potrebbe determinare la riapertura del processo
esecutivo che sia comunque proseguito fino alla sua definizione” e, nello stesso senso: “la parte
che, per qualsivoglia ragione, abbia spiegato nel corso della procedura esecutiva un'azione
(opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi ex artt. 615 e 617 c.p.c., reclamo ex art. 630 c.p.c.,
ecc.) tendente a determinare o l'arresto definitivo della procedura, o quantomeno la necessità di
rinnovare uno o più atti del processo (perché in tesi adottati contra legem e tempestivamente
opposti), mantiene intatto l'interesse alla decisione, perché solo attraverso la sua esecuzione la parte
stessa può anelare alla adeguata tutela della propria posizione soggettiva”ed ancora:”… La
circostanza che la procedura esecutiva sia giunta al suo esito naturale, con la distribuzione finale
del ricavato, non comporta necessariamente la cessazione della materia del contendere, né la
sopravvenuta carenza d'interesse, con riguardo alle parentesi di cognizione che si siano già
innestate nel processo esecutivo anche attraverso l'opposizione agli atti esecutivi”. … se le
opposizioni proposte divenissero automaticamente superflue per il solo fatto che, nel frattempo, la
sottostante procedura esecutiva è giunta a conclusione, ne “discenderebbe da un lato la negazione
stessa del diritto di azione ...e dall'altro l'attribuzione al giudice dell'esecuzione (almeno, per le
opposizioni esecutive) di un potere addirittura esorbitante rispetto a quello del giudice della
cognizione”.” (Cfr. ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 1042 del 16/01/2025- Rv.
673655; Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 31085 dell'08/11/2023).
II Nel merito, in ogni caso, l'opposizione proposta risulta, all'esito dell'istruttoria svolta, non sufficientemente provata e, quindi, non fondata, per cui non merita accoglimento.
L'opponente, sig. , ha dedotto l'impignorabilità ex art. 515 co. 3 c.p.c. del Parte_1
furgone sottoposto ad esecuzione mobiliare – autocarro pick/up – asserendo che lo stesso sarebbe strumentale all'attività di impresa individuale svolta.
L'opponente, infatti, ha affermato che il mezzo pignorato possiede carattere di assoluta indispensabilità ai fini del conseguimento dei profitti derivanti dall'attività consistente nel
“commercio di rifiuti e materie prime, nel trasporto conto terzi e noleggio di beni strumentali”,
nonché per “recarsi tempestivamente e quotidianamente presso le aziende dei propri
fornitori/clienti, distribuiti in tutta Italia, per visionare cantieri o materiali da recupero o
smaltimento, accompagnare i propri dipendenti per le operazioni di preparazione e carico,
recuperare campioni di materiale da sottoporre a certificazione analitica in laboratorio, ovvero per
verificarne le caratteristiche di recupero/smaltimento presso gli impianti autorizzati con cui
collabora” (Cfr. atto di citazione – pag. 3) Ma in realta', oltre ad aver del tutto omesso ogni prova in merito alla derivazione del reddito della impresa individuale dall'utilizzo del bene pignorato, e' ,anche, dalla affermata eterogeneita' delle attivita' svolte dalla ditta individuale dell'opponente che consegue la incompatibilita' con la dedotta la strumentalità dell'autoveicolo pignorato.
Orbene, per ciò che concerne la consegna di materiali e campionature ed il carico di attrezzatura pesante, quant'anche tale circostanza fosse veritiera, il che è rimasto indimostrato, si deve sottolineare come dallo stesso libro dei cespiti prodotto da controparte, nella sezione autoveicoli da trasporto, emerge che l'attore ha a disposizione un altro autocarro, del valore di 33.000 euro, ed un rimorchio del valore di € 7.000,00 (Cfr.
doc. n. 4 produzione di parte opponente) Il bene pignorato non possiede, ex se, la dirimente connotazione dell'indispensabilità
rispetto all'attività lavorativa svolta in concreto dall'opponente, ne' siffatta prova e'
emersa all'esito dell'istruttoria espletata. La testimonianza, o meglio la scarna e difficoltosa risposta resa dall'unico teste escusso, dipendente dell'opponente, all'udienza del 13
maggio 2025, è generica e deficitaria e, soprattutto, non fornisce la prova diretta del nesso di "strumentale indispensabilità in senso naturalistico e proprio" (Cass. civ. n. 15705/2006)
tra il veicolo pignorato e l'attività d'impresa, omettendo, così, di provare che l'autocarro non è una mera "comodità", ma uno strumento essenziale per l'asserito esercizio dell'attività di commercio di rifiuti e materie prime.
Affinché un bene si consideri strumentale ed indispensabile all'attività lavorativa e, per l'effetto, impignorabile ai sensi dell'art. 515 c.p.c., deve sussistere ed essere provato il nesso naturalistico tra detto bene e l'oggetto dell'impresa esercitata, cio' che nel caso in esame non puo' ritenersi sufficientemente ed adeguatamente provato.
Sul punto si osserva come parte opponente non abbia assolto il predetto onere probatorio dal momento che nessun sufficiente riscontro istruttorio emerge in tal senso.
Dalla visura camerale versata in atti dallo stesso opponente risulta che l'attività d'impresa individuale svolta da spazia dal noleggio di macchinari industriali al commercio Pt_1
all'ingrosso di rottami, altri materiali di recupero e di computers al trasporto di merci su strada conto terzi, sino al noleggio di autocarri ed altri veicoli: rispetto alle attivita'
anzidette non emerge quel vincolo naturalistico e necessario tra bene pignorato e conseguimento del reddito, potendo tutte le predette attività essere portate a compimento anche con un automezzo differente da quello in discussione. Ed infatti, affinché un bene possa considerarsi impignorabile è necessario un legame di strumentalità “naturalistica e propria” rispetto all'attivita' esercitata, nel senso precisato più volte dalla giurisprudenza, ovvero che il conseguimento dei ricavi caratteristici dell'impresa dipenda direttamente dall'impiego del veicolo.
In ordine alla strumentalità del bene e sulla dotazione "sovrabbondante”
Come gia' detto supra, la prova espletata, con l'unico testimone, dipendente dell'opponente, Sig. , escusso all'udienza del 13.05.2025, non ha fornito alcun Persona_1
elemento utile ai fini della decisione della causa ed a dimostrazione delle tesi del Pt_1
L'espletamento della prova testimoniale, infatti, non ha, sul punto, fornito e/o aggiunto elementi probatori tali da corroborare l'invocata strumentalità: l'escussione si è rivelata particolarmente complessa in virtù delle difficoltà linguistiche del teste di nazionalita' del
Gambia, e le risposte alle domande, faticosamente ottenute, ricorrendo anche alla lingua inglese , rese da quest'ultimo, sono risultate eccessivamente generiche, essendosi limitato il teste a riferire che le attrezzature venivano trasportate con un furgone del senza Pt_1
specificare altri dettagli da cui inferire non solo il veicolo di riferimento, ma neppure la sua insostituibilità per l'attività del e l'assenza di alternative per la produzione del Pt_1
reddito derivante dalla stessa impresa.
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha espressamente evidenziato che: “il criterio
dell'indispensabilità, che l'art. 514, n. 4, cod. proc. civ. (nel testo vigente "ratione temporis" prima
della riforma introdotta dalla legge n. 52 del 2006), pone come discrimine tra beni pignorabili e beni
impignorabili, ha carattere relativo, essendo frutto di una valutazione avente ad oggetto le concrete
condizioni di esercizio dell'attività professionale, artistica, di lavoratore autonomo o di imprenditore
del debitore, con esclusione delle strutture professionali o produttive in cui il fattore capitale
prevalga sull'attività personale, nonché dei beni che costituiscano una dotazione sovrabbondante
rispetto alle necessità lavorative. Ne consegue che al debitore opponente spetta dimostrare la
ricorrenza in concreto dei presupposti dell'impignorabilità, e non all'opposto la legittimità del pignoramento” (Cfr. Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 17900 del 18/10/2012 -
Rv. 624367).
Non sussistono, altresì, riscontri istruttori che ricolleghino in maniera univoca il mezzo oggetto di controversia rispetto ai ricavi dell'impresa che l'opponente, , Parte_1
assume di svolgere.
Ne' risultano condivisibili le argomentazioni offerte dall'opponente in merito alla dedotta inidoneita' a fungere da alternativa degli altri mezzi risultanti e presenti nel libro cespiti della impresa individuale e costituiti da un autocarro e da un rimorchio. Ed infatti la difesa attorea a fronte della eccepita dotazione sovrabbondante formulata dai convenuti relativamente alla disponibilita' da parte della ditta opponente dei suddetti mezzi, si limita, troppo semplicisticamente, ad affermarne apoditticamente la inidoneita' “a fungere da alternativa”( guardandosi bene dal fornire prova alcuna di tale assunto), in quanto:
“…Sono attualmente inutilizzati, privi di assicurazione e con revisione scaduta.•Richiedono
abilitazioni alla guida (patenti superiori) che l'Ing. non possiede.L'impresa individuale non ha Pt_1
alle proprie dipendenze personale con qualifica di autista per tali mezzi pesanti.Questi beni,
pertanto, non costituiscono una dotazione operativa effettiva, ma cespiti al momento non
utilizzabili…”. Al di la' del resto ,vi e', in quest'ultima affermazione dello stesso opponente, la prova dell'assenza di indispensabilita' e della eccepita sovrabbondanza(dei beni a disposizione della ditta individuale) rispetto al furgone pignorato, posto che la
momentanea non utilizzabilita' dei due mezzi riportati nel registro dei cespiti ammortizzabili e' rimessa alla scelta discrezionale dell'imprenditore.
Ma il difetto del requisito di indispensabilità d'altro canto, può altresì ricavarsi dalla stessa pretesa avanzata – in via subordinata – da parte opponente. Quest'ultimo, infatti, nel richiedere la “sostituzione” del mezzo oggetto di pignoramento,
ha prodotto copia stralcio del libro dei cespiti ammortizzabili, documentazione attestante la disponibilità di ulteriori mezzi – un autocarro ed un rimorchio – da poter pignorare
(Cfr. “libro dei cespiti ammortizzabili”, doc. 15 allegato all'atto di citazione) sconfessando l'indispensabilità del veicolo pignorato.
L'indispensabilità del mezzo non può desumersi neppure dal suo dichiarato utilizzo per recarsi al lavoro dalla propria abitazione, ovvero per raggiungere i clienti, ovvero ancora,
per trasportare i dipendenti stessi per quanto condivisibilmente affermato dall'orientamento prevalente della giurisprudenza: “in relazione alle opposizioni
all'esecuzione in cui si deduca l'assoluta impignorabilità dei beni, in quanto strumenti di lavoro
assolutamente indispensabili per l'esercizio di arti, mestieri e professioni, l'impignorabilità va
esclusa se non risulti il rapporto di strumentale indispensabilità in senso naturalistico e proprio. Ne
consegue che il limite dell'impignorabilità non opera con riferimento a beni che, pur correlati
all'attività del debitore, costituiscano dotazione sovrabbondante rispetto alle normali esigenze del
suo esercizio o quando il debitore tragga da altra attività redditi sufficienti” (Cfr. Cass. Civ., Sez.
III, sentenza n. 15705 del 11/07/2006- Rv. 593062).
Sulla strumentalita' ed indispensabilita' del bene sottoposto a pignoramento
Non ha dunque pregio la tesi difensiva dell'opponente laddove pretende di assegnare al bene pignorato la caratteristica della strumentalita' ed indispensabilita' per la dedotta esigenza di recarsi dai fornitori e dagli acquirenti per effettuare dei sopralluoghi. E'
evidente che per siffatta attività non puo' affermarsi la insostituibilita' e strumentalita' del bene pignorato e cioe' l'assenza della unicita' ed infungibilita' oltreche' per la mancanza della necessaria correlazione tra lo stesso ed i ricavi dell'impresa, così come condivisibilmente affermato anche dall'ordinanza di rigetto del G.d.E., laddove afferma che: “…la strumentalità essenziale del bene, non è riconducibile al suo utilizzo per recarsi al lavoro
dalla propria abitazione e dai clienti, dato che la tesi dell'insostituibilità deve far riferimento alla sua
impossibilità di alternativa per la produzione del reddito e l'impignorabilità va esclusa se non risulti
il rapporto di strumentale indispensabilità in senso naturalistico e proprio.Inoltre, il limite
dell'impignorabilità non opera con riferimento a beni che, pur correlati all'attività del debitore,
costituiscono dotazione sovrabbondante rispetto alle normali esigenze del suo esercizio o quando il
debitore tragga da altra attività redditi sufficienti (Cass. Civ. n. 15705/2006)(…) Nel caso de quo, il
veicolo pignorato non può essere considerato strumento necessario al fine di fornire la prestazione
lavorativa, come chi esercita il servizio taxi o svolge attività di autotrasporto, e non invece una mera
comodità o facilitazione per svolgere la prestazione. Il requisito dell'indispensabilità deve essere
circoscritto ai soli casi in cui il conseguimento dei ricavi caratteristici dell'impresa o della
professione, dipenda direttamente dall'impiego del veicolo. Come da condivisibile orientamento
giurisprudenziale, la strumentalità essenziale del bene, non è riconducibile al suo utilizzo per
recarsi al lavoro dalla propria abitazione e dai clienti, dato che la tesi dell'insostituibilità deve
far riferimento alla sua impossibilità di alternativa per la produzione del reddito e
l'impignorabilità va esclusa se non risulti il rapporto di strumentale indispensabilità in
senso naturalistico e proprio”.(Cfr. Ordinanza di rigetto del G.D.E.)
Parimenti risulta condivisibile l'assunto della giurisprudenza di merito richiamata dagli opposti laddove , nella sentenza del tribunale di Grosseto, ha affermato: “(…) affinché
possa configurarsi l'impignorabilità relativa degli strumenti, degli oggetti e dei libri destinati
all'esercizio della professione, l'art. 513, comma 3, cpc richiede il presupposto oggettivo della
indispensabilità di tali beni all'esercizio della professione, per il cui accertamento occorrerà avere
riguardo al modo concreto in cui il debitore esercita la sua attività ed alle condizioni di tempo e di
luogo che ne caratterizzano l'esercizio, prendendo in considerazione come parametro di riferimento
gli strumenti il cui impiego sia usuale da parte di coloro che esercitano la medesima professione, per cui rimanerne privi determinerebbe la perdita della clientela e l'impossibilità economica della
continuazione dell'attività svolta. (…) Al riguardo, invero, deve rilevarsi che, in riferimento
agli autoveicoli, tali beni costituiscano un mezzo di trasporto fungibile, ben potendo al
suo posto essere utilizzati altri mezzi di trasporto, sia pubblici che privati” (cfr. Tribunale di
Grosseto, Sentenza n. 450/2024 del 06-05-2024).
Nessun rilievo rivestono, a parere di chi scrive, ai fini della presente decisione, le ulteriori argomentazioni in merito alla sussistenza o meno di altri redditi provenienti da societa'
diverse di cui faccia parte l'odierno opponente.
Quanto, invece, alla richiesta di risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c. sollevata da parte opposta in virtù delle espressioni offensive che la difesa del ha utilizzato questo Pt_1
Giudice ritiene che la già disposta espunzione e cancellazione delle predette invettive,
abbia sufficientemente eliminato il danno lamentato dalla parte opposta e sia ex se idonea ad integrare il giusto ristoro (“non ricorrono i presupposti per il risarcimento del danno ex art.
89 c.p.c., ove le espressioni contenute negli scritti difensivi non siano dettate da un passionale e
incomposto intento dispregiativo, così rivelando un intento offensivo nei confronti della
controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa,
senza eccedere dalle esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione
negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni. Né è
precluso che, nell'esercizio del diritto di difesa, il giudizio sulla condotta reciproca possa investire
anche il profilo della moralità, fattore non del tutto estraneo per contestare la credibilità delle
affermazioni dei contendenti” (Cfr. Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 17325 del 31/08/2015- Rv.
636223).
Per le ragioni sovraesposte- che assorbono anche gli ulteriori motivi di doglianza in applicazione del principio della ragione più liquida (Cass. SS. UU. n.9936/2014)-, conclusivamente non sussistono gli estremi fondanti l'impignorabilità ex art. 515 comma 3
c.p.c.. A tanto consegue il rigetto dell'opposizione.
Sulla regolamentazione delle spese del giudizio.
Le spese seguono la soccombenza, vanno liquidate sulla base del D.M. 55/14 , 147/22 e s.
m. e i , poste a carico di parte opponente, applicati i parametri medi sullo scaglione di valore di riferimento, in relazione all'attivita' effettivamente svolta,
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, in persona del G. O., dott.ssa
ME DI, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o istanza assorbita e/o disattesa, così provvede:
- CONFERMA la gia' disposta espunzione e cancellazione dagli scritti di parte attrice delle espressioni sconvenienti ed offensive;
- RIGETTA l'opposizione proposta dal sig. per le ragioni esposte in parte Parte_1
motiva;
- ON l'opponente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 5077,00,
per compensi oltre rimborso forfetario del 15%, IV e Cap se dovuti come per legge.
Così deciso in Campobasso, 17 ottobre 2025
Il G. O.
ME DI