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Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/11/2024, n. 17946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17946 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 33453/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE così composto
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Moretti Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 33453/2023 promossa da:
(CF. ) nata a [...] il [...] con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. D'AGNANO DANIELA
RICORRENTE contro
(CF. ) nato a [...] il [...] con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. CHIARELLI CRISTINA
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: regolamentazione esercizio della responsabilità genitoriale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 11/07/2023, , premesso che dalla relazione more uxorio Parte_1
Per_ con sono nate le figlie (il 06.08.2013) e (il 09.04.2022), ha chiesto Controparte_1 Per_1 all'adito Tribunale di regolamentare le condizioni affido e mantenimento dei figli alle condizioni indicate in ricorso.
costituitosi in giudizio, ha inizialmente formulato richieste rispetto a quelle CP_1 articolate dalla controparte. Nelle more del giudizio, le parti hanno raggiunto un'intesa sulle condizioni di affidamento e mantenimento della prole minore e, all'udienza del 18.03.2024 svoltasi in modalità cartolare, hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti condizioni: Per_
“1. le figlie minori e sono entrambe affidate in modo esclusivo alla madre, con Per_1 collocazione abitativa presso l'immobile sito in Roma, alla via Tovaglieri n. 402;
2. il sig. , attualmente in stato detentivo presso il carcere di Frosinone, avrà facoltà di poter CP_1 contattare le figlie a mezzo di colloqui telefonici o videochiamate/colloqui;
3. il sig. , inoltre, nel caso di nuovo trasferimento nel carcere di Rebibbia, potrà effettuare in CP_1 presenza un colloquio ogni mese con la primogenita , compatibilmente con gli impegni Per_1 scolastici e ricreativi della bambina, presso l'area protetta del carcere a ciò destinata, ove Per_1 potrà essere accompagnata da entrambe le nonne ed Persona_3 Persona_4
;
[...]
4. non appena cessata la detenzione, qualora sussistessero le condizioni, avrà facoltà di vedere le minori una volta ogni 15 gg., previo accordo con la madre, presso la dimora ove lo stesso eventualmente sconterà la pena agli arresti domiciliari (previa autorizzazione di rito) o presso altro luogo consono, concordato tra le parti;
5. il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra a titolo di contributo per il CP_1 Pt_1
Per_ mantenimento di e , l'importo di € 300,00 mensili (€ 150,00 per ciascuna figlia). Detta Per_1 somma sarà annualmente rivalutata secondo gli indici Istat come per legge e dovrà essere corrisposta entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul seguente Iban
[...], intestato alla ricorrente sig.ra ; Parte_1
6. il sig. verserà altresì alla sig.ra il 50% delle spese sostenute per le figlie relative CP_1 Pt_1 alla scuola, alla didattica ed a quelle mediche specialistiche e straordinarie come identificate nel protocollo di intesa in uso presso il Tribunale di Roma, che le parti dichiarano di aver ricevuto e di conoscere.”
Ritenuto che nulla osti all'accoglimento delle conclusioni congiunte concordate nell'interesse della prole, anche in relazione alla scelta del regime di affidamento esclusivo delle figlie alla madre, stante la pendenza di un procedimento penale per maltrattamenti a carico del resistente e l'attuale detenzione carceraria dello stesso, può disporsi in conformità.
La natura congiunta delle conclusioni delle parti giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dispone in conformità alle condizioni concordate come esposte in parte motiva;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 20/11/2024.
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Teresa Moretti dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE così composto
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Moretti Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 33453/2023 promossa da:
(CF. ) nata a [...] il [...] con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. D'AGNANO DANIELA
RICORRENTE contro
(CF. ) nato a [...] il [...] con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. CHIARELLI CRISTINA
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: regolamentazione esercizio della responsabilità genitoriale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 11/07/2023, , premesso che dalla relazione more uxorio Parte_1
Per_ con sono nate le figlie (il 06.08.2013) e (il 09.04.2022), ha chiesto Controparte_1 Per_1 all'adito Tribunale di regolamentare le condizioni affido e mantenimento dei figli alle condizioni indicate in ricorso.
costituitosi in giudizio, ha inizialmente formulato richieste rispetto a quelle CP_1 articolate dalla controparte. Nelle more del giudizio, le parti hanno raggiunto un'intesa sulle condizioni di affidamento e mantenimento della prole minore e, all'udienza del 18.03.2024 svoltasi in modalità cartolare, hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti condizioni: Per_
“1. le figlie minori e sono entrambe affidate in modo esclusivo alla madre, con Per_1 collocazione abitativa presso l'immobile sito in Roma, alla via Tovaglieri n. 402;
2. il sig. , attualmente in stato detentivo presso il carcere di Frosinone, avrà facoltà di poter CP_1 contattare le figlie a mezzo di colloqui telefonici o videochiamate/colloqui;
3. il sig. , inoltre, nel caso di nuovo trasferimento nel carcere di Rebibbia, potrà effettuare in CP_1 presenza un colloquio ogni mese con la primogenita , compatibilmente con gli impegni Per_1 scolastici e ricreativi della bambina, presso l'area protetta del carcere a ciò destinata, ove Per_1 potrà essere accompagnata da entrambe le nonne ed Persona_3 Persona_4
;
[...]
4. non appena cessata la detenzione, qualora sussistessero le condizioni, avrà facoltà di vedere le minori una volta ogni 15 gg., previo accordo con la madre, presso la dimora ove lo stesso eventualmente sconterà la pena agli arresti domiciliari (previa autorizzazione di rito) o presso altro luogo consono, concordato tra le parti;
5. il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra a titolo di contributo per il CP_1 Pt_1
Per_ mantenimento di e , l'importo di € 300,00 mensili (€ 150,00 per ciascuna figlia). Detta Per_1 somma sarà annualmente rivalutata secondo gli indici Istat come per legge e dovrà essere corrisposta entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul seguente Iban
[...], intestato alla ricorrente sig.ra ; Parte_1
6. il sig. verserà altresì alla sig.ra il 50% delle spese sostenute per le figlie relative CP_1 Pt_1 alla scuola, alla didattica ed a quelle mediche specialistiche e straordinarie come identificate nel protocollo di intesa in uso presso il Tribunale di Roma, che le parti dichiarano di aver ricevuto e di conoscere.”
Ritenuto che nulla osti all'accoglimento delle conclusioni congiunte concordate nell'interesse della prole, anche in relazione alla scelta del regime di affidamento esclusivo delle figlie alla madre, stante la pendenza di un procedimento penale per maltrattamenti a carico del resistente e l'attuale detenzione carceraria dello stesso, può disporsi in conformità.
La natura congiunta delle conclusioni delle parti giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dispone in conformità alle condizioni concordate come esposte in parte motiva;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 20/11/2024.
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Teresa Moretti dott.ssa Marta Ienzi