Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/02/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 11165/2022
Tribunale Ordinario di Palermo
SEZIONE TERZA CIVILE
Il giorno 12 febbraio 2025, alle ore 9:20, davanti al giudice dott.ssa Angela Notaro, chiamato il processo iscritto al n. 11165/2022 R.G.A.C., sono presenti l'avv. Maria Alessandra Di BO e l'avv.
Manfredi Carriglio per l'attore e l'avv. Daniele Campo, in sostituzione dell'avv. Luigi Miranda, per la convenuta CP_1
I difensori precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi al contenuto dei propri atti e in particolare delle note conclusive. Gli avv.ti Di BO e Carriglio soltanto per scrupolo di difesa insistono, ove ritenuto necessaria dal giudice, nella ctu tecnica.
L'avv. Campo si oppone, rilevando che la richiesta di ctu tecnica è stata già rigettata dal giudice.
Chiedono che la causa venga decisa.
Il Giudice
si riserva di decidere all'esito della camera di consiglio.
dopo la camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in assenza delle parti.
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Angela Notaro, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.11165 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2022
promossa
DA
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata ai fini del giudizio Parte_1
in Palermo, via Briuccia n. 84, presso lo studio dell'Avv. Maria Alessandra Di BO, dal quale è
rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente con l'avv. Manfredi Carriglio, giusta procura speciale in calce all'originale dell'atto di citazione;
ATTORE
CONTRO
(P. I. ), con sede in Milano, via Benigno Controparte_2 P.IVA_1
Crespi n. 2, elettivamente domiciliata ai fini del giudizio in Foggia, viale G. Di Vittorio n. 115,
presso lo studio dell'avv. Luigi Miranda, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
2 CONVENUTA
OGGETTO: Lesioni personali - risarcimento danni da sinistro stradale.
Il Tribunale
uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa,
definitivamente pronunciando:
- in accoglimento della domanda proposta da contro la Parte_1 Controparte_2
con atto di citazione notificato il 29 luglio 2022; CP_2
- condanna la al pagamento in favore di Controparte_2 Parte_1
della somma di € 178.036,97, oltre interessi legali dalla presente decisione al soddisfo;
- condanna a rimborsare alla la somma di € Parte_1 Controparte_2
2.500,00;
- condanna la al pagamento in favore di CP_2 Controparte_2 Parte_1
delle spese legali sostenute nella quota di 2/3, che liquida, per l'intero, in € 14.903,00, di cui
800,00 (€ 759,00 c.u. + € 27,00 marca + € 14,10 per spese di notifica) per spese vive ed €
14.103,00 per compenso, oltre rimborso spese generali del 15%, Iva e Cpa come per legge;
- pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico della compagnia convenuta;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato il 29 luglio 2022, conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi a questo Tribunale la (d'ora innanzi denominata Controparte_2
soltanto ), per ottenerne la condanna della stessa al risarcimento di tutti i danni non CP_1
patrimoniali (sub specie di danno biologico e morale, con personalizzazione) e patrimoniali (per spese mediche) da lui patiti a causa di un sinistro, quantificati in complessivi € 208.756,42, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Esponeva, infatti, che:
- in data 18.08.2020, alle ore 13:00 circa, si trovava, in qualità di trasportato, a bordo del motociclo BMW tg. ED67844, di sua proprietà e condotto da nonché assicurato Persona_1
3 con la;
CP_1
- il conducente del motociclo stava percorrendo la SS 118, in direzione di marcia dal Comune
di Corleone verso Marineo, quando, giunto al Km 32, in prossimità di una curva, aveva perso il controllo del mezzo, finendo per scontrarsi contro il guardrail ivi presente;
- a causa dell'urto, aveva riportato gravi lesioni fisiche, per le quali era stato condotto a mezzo del servizio del 118 presso il P.S. dell'Ospedale dei Bianchi di Corleone;
- per effetto del sinistro, aveva subito danni non patrimoniali e, precisamente, un danno biologico da postumi invalidanti permanenti nella percentuale del 30%, da ITT di giorni 90,
da ITP al 75% di gg. 30, da ITP al 50% di gg. 30 ed ITP al 75% di gg. 60, il tutto oltre un danno da sofferenza soggettiva, con personalizzazione;
- aveva subito, altresì, danni di natura patrimoniale e, precisamente, un danno emergente per spese mediche sostenute di € 2.061,92;
La , costituitasi, contestava la fondatezza della domanda attorea, sia con riferimento CP_1
all'an (sotto il profilo della mancanza di prova in ordine alla qualità di trasportato del Di BO)
sia con riferimento al quantum, e ne chiedeva il rigetto.
Assumeva, inoltre, che la polizza azionata n. 87180490 prevedeva una clausola con garanzia di
“GUIDA ESCLUSIVA”, che le attribuiva un diritto di rivalsa fino ad un massimo di € 2.500,00 per ogni sinistro in caso di guida del veicolo da parte di un conducente diverso da quello dichiarato,
sicché, chiedeva, in caso di accoglimento della domanda dell'attore, la condanna dello stesso al rimborso della predetta somma.
Quindi, all'udienza odierna, la causa, dopo l'assunzione delle prove orali e l'espletamento della ctu medico-legale, veniva posta in decisione all'esito della discussione orale.
Tanto premesso, deve darsi atto della proponibilità in rito della domanda proposta contro la
, avendo l'attore provveduto ad inviare richiesta stragiudiziale di indennizzo alla CP_1
predetta impresa di assicurazione ed avendo intrapreso il giudizio decorso il termine di moratoria
4 di legge (vedi lettera raccomandata ricevuta dalla In data 11.01.2021 di cui all'allegato CP_1
denominato “ilovepdf_compressed(49)” dell'atto di citazione).
Nel merito, la domanda di parte attrice è fondata e, per quanto di ragione, va accolta.
Giova, preliminarmente, evidenziare che, secondo la giurisprudenza di legittimità - che si condivide - al trasporto di cortesia si applica la disciplina sulla responsabilità extracontrattuale e,
segnatamente, quella prevista dall'art. 2054 c.c. relativa al caso di danno arrecato da un conducente di veicoli senza guida di rotaie (cfr. ex pluribus Cass. civ., n. 21389/2011).
Ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è
obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo con una presunzione di responsabilità che può essere vinta soltanto fornendo la prova liberatoria di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (in termini da ultimo Cass. civ., n. 12704/2019 e Cass.
civ., n. 11270/2014).
Il favorevole onere probatorio previsto per il danneggiato dall'art. 2054 c.c. deve estendersi anche al trasportato.
E, infatti, è stato chiarito che “in materia di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, l'art.
2054 cod. civ. esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale, applicabili a
tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni, e quindi anche ai trasportati, quale che sia
il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale (oneroso o gratuito) […]” (Cass. civ., n. 2115/2005, in senso analogo, più recentemente anche Cass. civ., n. 11270/2014).
Inoltre, per quanto concerne la coincidenza della persona del danneggiato/trasportato con quella del proprietario/assicurato responsabile del sinistro, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare – condivisibilmente - che “ In tema di assicurazione della responsabilità civile
derivante dalla circolazione di autoveicoli, la disciplina di diritto interno deve essere interpretata in
conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, alla luce della quale la qualità di
vittima-avente diritto al risarcimento prevale su quella di assicurato-responsabile. Pertanto il proprietario
del veicolo, il quale al momento del sinistro viaggiava sullo stesso come trasportato, ha diritto ad ottenere
5 dall'assicuratore il risarcimento del danno derivante dalla circolazione non illegale del mezzo, senza che
assuma rilevanza la sua eventuale correponsabilità, salva l'applicazione, in detta ipotesi, dell'art. 1227 c.c.”
(in termini la massima di Cass. n.1269/2018).
Ora, nella specie l'attore ha assolto l'onere della prova su di lui gravante.
Invero, l'assunto di parte attrice in ordine alla qualità di terzo trasportato di a Parte_1
bordo del motociclo BMW e la verificazione del sinistro secondo le modalità descritte in atto di citazione, ossia urto del motociclo contro il guardrail a causa della perdita di controllo da parte del conducente, ha trovato piena conferma nelle risultanze della prova orale espletata con il teste di parte attrice, , il quale deve ritenersi pienamente attendibile, perché ha reso Testimone_1
dichiarazioni chiare, precise e scevre da contraddizioni.
Il teste, infatti, ha riferito quanto segue:
“DR Sono a conoscenza dei fatti perché ero presente al sinistro
Par Il sinistro si è verificato il 18 agosto del 2020, alle ore 13:00 circa, lungo la SS118 altezza
Km 32 direzione da Corleone verso Marineo
DR Ricordo l'altezza Kilometrica perché mi sono rimaste impresse le immagini drammatiche
DR Io ero alla guida della mia moto e percorrevo la SS nella stessa direzione da Corleone verso Marineo
DR Il conducente del veicolo che mi precedeva una BMW S1000 XR di colore bianco con degli
adesivi sulla carena targata 67844 non ricordo le lettere, in curva perdeva il controllo della
motocicletta e veniva sbalzato dalla moto mentre il passeggero, tale sig. , Parte_1
restava agganciato sulla moto andando ad impattare prima contro il guardrail e poi veniva
trascinato con la moto a terra per alcuni metri
DR Il trasportato rimaneva in sella alla moto fino alla fine della corsa a terra
Dr La curva aveva un andamento verso destra
DR Il conducente della moto che era stato sbalzato si rialzava e rimaneva cosciente anche se
dolorante
DR Il trasportato rimaneva bloccato sotto il veicolo senza dare segni di movimento, riusciva a
parlare a malapena ma con fatica
6 Dr Io mi sono subito fermato, ho accostato la mia motocicletta e sono sceso
DR Nello stesso momento il conducente si rialzava e mi aiutava a sbloccare da sotto la moto Pt_1
DR Io ero insieme al conducente e al trasportato della motocicletta coinvolta nel sinistro. Eravamo e
siamo rimasti amici. Stavamo facendo strada insieme
aveva dolori, non riusciva a girarsi e neppure a parlare Parte_3
Par Era cosciente ma non riusciva a comunicare quello che aveva
Par Non gridava perché non ne aveva la forza ma non riusciva neanche a respirare bene perché aveva
indosso il casco, che noi non abbiamo tolto per precauzione
Par Si è fermata una ragazza alla guida di una autovettura a cui ho chiesto aiuto per chiamare il 118
DR Inoltre nello stesso istante si è trovato a transitare un operatore dell'Anas che si è fermato e ha messo
in sicurezza tutta l'area
Par Le indicazioni al servizio del 118 le ho dovute dare io perché la ragazza non riusciva a spiegare cosa
fosse successo e quale fosse il luogo del sinistro
Par Dopo pochi minuti è arrivata una ambulanza che ha trasportato all'Ospedale più vicino che Pt_1
era quello di Per_2
Il suolo non era bagnato e la curva non era proprio a gomito, non so spiegarmi come abbia il controllo
[...]
Per_1
A domande di chiarimento dell'avv. Randazzo
DR Io ricordo che è stato sbalzato dalla motocicletta ma non ho il ricordo se abbia Per_1
lasciato il manubrio prima dello sbalzo
DR Il trasportato a terra è rimasto a pancia in giù Pt_1
DR Il passeggero in sostanza è rimasto proprio agganciato alla moto e dopo avere strisciato
con la moto a terra è rimasto sotto la moto con una gamba a cavallo
Par Il casco era integrale in fibra e si presentava danneggiato” (vedi varbale di udienza del
11.04.2024).
Ora, come si evince dalla deposizione sopra riportata, il teste ha confermato tutte le Tes_1
circostanze di tempo, di modo e di luogo che caratterizzano il sinistro.
7 Il teste, in particolare, ha confermato che all'altezza del Km 32 della SS 118 il conducente del motociclo, dopo aver perso il controllo del veicolo, veniva sbalzato fuori dallo stesso, il quale continuava la propria marcia con a bordo soltanto il trasportato che rimaneva Parte_1
ancorato al mezzo fino ad urtare contro il guardrail ivi presente, subendo gravi lesioni.
Inoltre, ad ulteriore conferma della qualità di trasportato del Di BO, vi è il verbale del pronto soccorso n. 0ER202000004499 del P.O. dei , nel quale, all'interno dei riquadri Parte_4
denominati “Dinamica” e “anamnesi”, viene riportato rispettivamente “incidente in strada” e
“incidente con la moto (il paziente era passeggero sulla moto, il conducente è indenne)” (vedi doc.
denominato “ilovepdf_compressed (45)” allegato all'atto di citazione).
D'altra parte, contrariamente a quanto sostenuto dalla compagnia convenuta, la qualità di trasportato del Di BO non può ritenersi di per sé esclusa in base alla circostanza della permanenza in sella sul motociclo dello stesso, in quanto tale permanenza potrebbe essere compatibile sia con la posizione di guidatore che di passeggero, come indirettamente comprovato dalle ricostruzioni diametralmente contrapposte operate, rispettivamente, dal c.t.p. di parte attrice e da quello di parte convenuta.
Peraltro, il nesso causale tra la dinamica come sopra ricostruita e le lesioni riportate dall'attore è
stato altresì accertato dal c.t.u. nominato nel corso del giudizio, il quale ha affermato che “Si è
trattato di un trauma ad elevata energia lesiva compatibile con la dinamica descritta” (vedi relazione di c.t.u. pag. 10).
Tanto basta per ritenere integralmente fondata, sotto il profilo dell'an debeatur, la domanda avanzata nei confronti della , data la pacifica e documentata esistenza di un valido CP_1
rapporto assicurativo relativo al motociclo sul quale il trasportato era a bordo e la sussistenza dei requisiti per l'accoglimento dell'azione diretta svolta dall'attore verso la predetta compagnia ai sensi dell'art. 144 D.Lgs. 209/2005.
Ciò posto, occorre analizzare la sussistenza delle lesioni prospettate dall'attore.
8 Ebbene, il c.t.u. ha accertato che a seguito del sinistro il Di BO ha riportato “politrauma della
strada con fratture costali multiple (III, IV, V, VI, VII e VIII costa di sinistra e alla VII, VIII, IX, X e XI
costa di destra) con pneumotorace e focolai contusivi parenchimali, frattura e lussazione anca destra, frattura
composta del tetto acetabolare e sacro a destra non chirurgico, ferita lacero-contusa regione glutea destra ed
un'infrazione del seno frontale destro” (vedi relazione di c.t.u. pag. 10).
Il c.t.u. ha, quindi, quantificato sulla scorta dei riferimenti tabellari in uso in Medicina-Legale, i postumi permanenti nella misura del 27%, oltre un periodo di ITA di giorni 60 e di ITP al 75% di giorni 50, al 50% di giorni 30 ed al 25% di gg. 60.
Ha, infine, ritenuto congrue le spese mediche sostenute da parte attrice, nella misura documentata in atti di € 1.670,79.
Le conclusioni del c.t.u. – su cui le parti non hanno mosso rilievi - appaiono condivisibili, in quanto congruamente motivate sulla base della documentazione sanitaria in atti e della visita medico legale.
Passando alla liquidazione del danno, secondo l'orientamento pacifico della Suprema Corte di
Cassazione,- condiviso da questo giudice – “In tema di quantificazione del danno permanente alla
salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai
giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente
dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del
tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod
plerunque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Ne
deriva, pertanto, che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e
del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art.
32 Cost., mentre non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta
con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla
salute” (in termini la massima di Cass. n.23469/2018; conforme Cass. n. 7513/2018 e n.27482/2018).
9 Anche l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), peraltro, deve essere oggetto specifico di allegazione e prova (vedi Cass. n.901/2018).
Invero, “In materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non
patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o
valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il
giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di
danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a
pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata
all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi
compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di
quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera
interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della
disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle
relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili” ( in termini la massima di Cass. n.23469/2018).
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà
compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, di una tale voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità, e di applicare dunque le tabelle del Tribunale di
Milano del 2024 pubblicate di recente.
Dette tabelle costituiscono, infatti, un aggiornamento delle precedenti tabelle del Tribunale di
Milano, le quali sono ritenute, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di
10 Cassazione – che si condivide -, valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art.1226 c.c. (vedi Cass. n.24473/2014; conformi Cass. n. 28290/2011, n. 14402/2011 e n.12408/2011).
In applicazione dei criteri illustrati, con riferimento al periodo di inabilità temporanea assoluta e relativa, così come accertato dal C.T.U., si liquida in via equitativa per danno non patrimoniale temporaneo la somma di € 115,00 al giorno, per un totale di € 14.662,50 (6.900,00 + 4.312,50 +
1.725,00 + 1.725,00) per i giorni di inabilità temporanea assoluta e parziale, siccome sopra indicati.
Per quanto concerne il danno da postumi stabilizzati, tenuto conto della invalidità del 27% e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (37 anni compiuti) va liquidato equitativamente un risarcimento pari ad € 147.167,00 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto danno non patrimoniale” di € 6.647,11 (comprensivo dell'incremento del 43% per danno morale), da moltiplicare per il grado di invalidità (27%) e per il coefficiente (0,820) corrispondente all'età della persona danneggiata.
Si ritiene, infatti, di riconoscere l'incremento per il danno morale previsto dalle Tabelle di
Milano, in base alla allegazione e prova presuntiva della sofferenza determinata nell'attore dal lungo iter riabilitativo cui è stato sottoposto a seguito del sinistro (mantenimento della condizione di scarico per 30gg. e percorso di riabilitazione domiciliare dal 29.08.2020 al 26.11.20, con utilizzo delle stampelle), con impossibilità di svolgere per lungo periodo le attività sportive cui lo stesso era dedito.
Non si ritiene di applicare, invece, alcun aumento per la personalizzazione del danno, in assenza di allegazioni di parte in ordine a condizioni soggettive dell'attore che fuoriescono dalle conseguenze ordinariamente riconducibili al grado di invalidità accertato.
Si perviene così ad un danno non patrimoniale patito dall'attore in conseguenza dell'incidente oggetto del giudizio ammontante ad € 161.829,50 (€ 14.662,50 per inabilità temporanea + 102.914,00
per danno biologico permanente + 44.253,00 per danno morale), in valori attuali, il quale
11 costituisce – ad avviso di questo giudice – un ristoro esaustivo del danno non patrimoniale patito dall'attore in conseguenza dell'incidente.
Quanto al danno patrimoniale, vanno riconosciute le spese mediche documentate ritenute pertinenti e congrue dal c.t.u. nella corretta misura di € 1.670,79.
Ciò detto, al fine di conteggiare correttamente gli interessi, che secondo l'insegnamento della
Suprema Corte devono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione, occorre procedere ad una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente alla data di insorgenza del danno (data del 18.08.2020), e procedere quindi alla rivalutazione, dalla data di insorgenza del danno fino alla data della odierna decisione, applicando gli interessi alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ISTAT) in conformità all'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione (Cass. S.U. n. 1712/1995; successive conformi tra le altre Cass. civ. n. 2796/2000, n. 7692/2001, n. 5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010).
La somma riconosciuta, liquidata in valori attuali, infatti, se da un lato costituisce l'adeguato equivalente pecuniario, ad oggi, della compromissione di beni giuridicamente protetti, non comprende l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
Nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno pertanto corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto.
In assenza di allegazione di segno diverso, può senz'altro farsi riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, al tasso di interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale.
12 Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dal danno non patrimoniale sopra indicato in valori attuali (€ 161.829,50), si determina il “danno iniziale”, inteso come danno finale devalutato alla data di insorgenza dei crediti del 18.08.2020 (€ 137.962,06), quindi il capitale di € 137.962,06 si somma alle spese mediche già sostenute (€ 1.670,79) e il risultato di € 139.632,85
viene rivalutato dal 18.08.2020 alla data della odierna sentenza (€ 163.789,33) al contempo calcolando gli interessi (€ 14.247,64) come sopra indicato.
Si arriva in tal modo a determinare l'importo esatto degli interessi da corrispondere per la mancata completa disponibilità del risarcimento dovuto di € 14.247,64.
Si giunge così alla conclusione per cui la somma spettante all'attore, con rivalutazione e interessi ponderati a tutt'oggi, ascende ad € 178.036,97 (€163.789,33 + € 14.247,64) per danno non patrimoniale e patrimoniale.
Sulla somma predetta – al cui pagamento va condannata la convenuta – sono poi CP_1
dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) e fino al soddisfo.
Quanto alla domanda subordinata della compagnia convenuta di condanna dell'attore al rimborso della somma di € 2.500,00, a titolo di rivalsa, la stessa è fondata.
Invero, come emerge dal contenuto della polizza assicurativa del veicolo n. 87180490 e dal relativo set informativo, essa prevede una clausola con garanzia di “GUIDA ESCLUSIVA”, in base alla quale il veicolo identificato in polizza può essere guidato esclusivamente dal contraente che sia proprietario del veicolo e con età uguale o superiore ai 30 anni.
La polizza, inoltre, riconosce alla compagnia assicurativa, in caso di guida al momento del sinistro di un conducente diverso da quello dichiarato, il diritto di rivalsa fino ad un massimo di
2.500,00 euro per ogni sinistro (vedi allegati 5 e 6 della comparsa di risposta).
Ne consegue il diritto della di ottenere il rimborso da parte dell'attore della somma CP_1
di € 2.500,00.
13 Appare congruo, stante la soccombenza reciproca, condannare la convenuta al pagamento delle spese di lite nella misura di 2/3.
Dette spese vengono liquidate come in dispositivo per l'intero (e non soltanto per la quota di
2/3) sulla base dei parametri forensi di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda accolta (da € 52.001,00 a € 260.000,00) e dell'attività in concreto svolta, applicando i parametri medi per tutte le fasi del giudizio (studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale).
Così deciso in Palermo, il 12 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Angela Notaro
14