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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 16/09/2025, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, composta dai magistrati:
dr. Vito COLUCCI Presidente
dr.ssa M. Assunta NICCOLI Consigliere relatore dr.ssa Giulia CARLEO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di secondo grado iscritto al n. 1316/2023 RG
T R A
Avv. .f. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso da se stesso
APPELLANTE
E
1 c.f. Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dagli avv. Roberto Tirone, Manuel Alessandro
Deamici, Giorgia Innamorato e Davide Murino, un virtù di procura notarile apostillata allegata alla comparsa di risposta di primo grado
APPELLATO
avente ad OGGETTO: Appello avverso l'ordinanza n. 15154/2023
emessa il 21/11/2013 dal Tribunale di Salerno all'esito di un procedimento introdotto con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis cpc per
“Liquidazione di competenze professionali di avvocato per la difesa di
parte civile in giudizio penale”
sulle CONCLUSIONI rassegnate dalle parti in conformità dei rispettivi atti di costituzione nei termini concessi dal CI ai sensi dell'art. 352 cpc e richiamate nelle note depositate per l'udienza del 10/04/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis cpc depositato il 21/01/2020 l'avv.
chiedeva al Tribunale di Salerno di condannare il sig. Parte_1
al pagamento della somma Controparte_1
complessiva di € 14.695,99, oltre accessori di legge e interessi, a titolo di compenso professionale, nonché di € 229,99, a titolo di spese vive,
per l'attività difensiva espletata a favore del resistente, quale persona offesa, nei procedimenti penali n. 4660/16/21 R.G.N.R. – n. 76/18 R.G.
Trib. Nocera Inferiore e n. 5702/16 R.G.N.R. - n. 1735/17 R.G. GIP Trib.
Nocera Inferiore, con vittoria di spese giudiziali.
2 2. Con comparsa di risposta si costituiva il resistente che, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'avversa domanda in quanto proposta con ricorso ex art. 702 bis c.p.c.; nel merito, deduceva l'infondatezza dell'avversa pretesa per il mancato invio di un preventivo da parte del ricorrente, per l'illegittima applicazione dei valori massimi dei parametri forensi, per l'intervenuta revoca del mandato conferito in relazione al proc. penale n. 4660/16/21 R.G.N.R. – n. 76/18 R.G. Trib.
Nocera Inferiore nonché per l'assenza di mandato in relazione al proc.
penale n. 5702/16 R.G.N.R.- n. 1735/17 R.G. GIP Trib. Nocera
Inferiore, e concludeva per il rigetto dell'avversa domanda, ovvero, in subordine, per l'accoglimento della stessa con applicazione dei minimi tariffari, vinte le spese giudiziali.
3. In difetto di istanze istruttorie, la causa veniva rinviata per la trattazione e di poi per la discussione mediante il deposito di note scritte.
Con ordinanza del 21/11/2023 il Tribunale di Salerno così provvedeva:
“1. accoglie parzialmente la domanda del ricorrente in relazione
all'attività professionale svolta nel proc. n. 4660/16/21 R.G.N.R. – n.
76/18 R.G. Trib. Nocera Inferiore e, per l'effetto, condanna
[...]
al pagamento, in favore dell'avv. , Controparte_1 Parte_1
della somma di € 1.240,00, a titolo di compenso professionale, oltre
interessi legali dal 23/03/20 al soddisfo;
2. rigetta la domanda del ricorrente in relazione all'attività professionale
svolta nel proc. n. 5702/16 R.G.N.R. - n. 1735/17 R.G. GIP Trib. Nocera
Inferiore;
3 3. compensa per due terzi le spese processuali e condanna
al pagamento, in favore dell'avv. Controparte_1
, del restante terzo di tali spese, che si liquidano per Parte_1
intero in € 230,00 per spese vive ed € 1.700,00 per compenso
professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.”
4. Con atto di citazione notificato il 21/12/2023 l'avv. ha Pt_1
impugnato l'ordinanza dinanzi a questa Corte di Appello
articolando sei motivi di gravame e rassegnando le seguenti conclusioni: Voglia la Corte di Appello “-- condannare il sig.
[...]
al pagamento in favore dell'avv. Parte_2 Parte_1
in relazione all'attività professionale svolta nel proc. n. 4660/16/21
R.G.N.R. - n. 76/18 R.G.T. Tribunale di Nocera Inferiore al pagamento
dell'importo di € 5.832,00, oltre rimborso forfettario del 15% ex D.M. n.
55/2014, IVA e CPA nelle misure di legge se dovute ed oltre interessi
dal dovuto sino al saldo, con detrazione dell'anticipo di € 2.000,00 sul
compenso lordo maggiorato dagli oneri, e ferma la statuizione del
rimborso delle spese vive per € 144,48, o delle diverse somme che
riterrà equo liquidare, per le fasi riconosciute in primo grado;
- condannare il sig. al pagamento in Parte_2
favore dell'avv. in relazione all'attività professionale Parte_1
svolta nel proc. n. 4660/16/21 R.G.N.R. - n. 76/18 R.G.T. Tribunale di
Nocera Inferiore al pagamento dell'importo di € 4.694,00, oltre rimborso
forfettario del 15% ex D.M. n. 55/2014, IVA e CPA nelle misure di legge
se dovute ed oltre interessi dal dovuto sino al saldo, o delle diverse
4 somme che riterrà equo liquidare, per le fasi non riconosciute in primo
grado;
- condannare il sig. al pagamento in Parte_2
favore dell'avv. in relazione all'attività professionale Parte_1
svolta nel proc. n. 5702/16 R.G.N.R. - n. 1735/17 R.G. GIP Tribunale di
Nocera Inferiore al pagamento dell'importo di € 1.458,00, oltre rimborso
forfettario del 15% ex D.M. n. 55/2014, IVA e CPA nelle misure di legge
se dovute ed oltre interessi dal dovuto sino al saldo, nonché al
rimborso delle spese vive per € 27,36, o delle diverse somme che
riterrà equo liquidare;
- rideterminare le spese di giudizio di primo grado in ordine a compensi
e spese vive, anche di traduzione giurata, in ragione dello scaglione di
valore più elevato.
Con vittoria di compensi e spese, oltre il rimborso forfettario per spese
generali, IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di
giudizio, con riconoscimento dell'aumento previsto dall' art. 4, co. 1bis,
D.M. n. 55/2014 in virtù dei collegamenti ipertestuali agli allegati
contenuti nel presente atto”.
5. Si è costituito l'appellato, che ha resistito ai motivi di appello, di cui ha chiesto “il rigetto, col favore delle spese processuali, con
riconoscimento dell'aumento previsto dall' art. 4, co. 1bis, D.M. n.
55/2014 per la redazione dell'atto con tecniche informatiche idonee ad
agevolarne la consultazione e la fruizione”.
5 6. Le parti hanno rassegnato le conclusioni in conformità dei rispettivi atti di costituzione nei termini concessi dal CI ai sensi dell'art. 352 cpc,
richiamandole nelle note depositate per l'udienza del 10/04/2025.
Con ordinanza dell'8/05/2025 la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
7. L'appellante ha impugnato l'ordinanza del Tribunale articolando
sei motivi di gravame:
con il primo motivo - “violazione ed erronea applicazione dell'art. 2233
c.c. e del D.M. n. 55/2014” - l'avv. deduce la non corretta Pt_1
quantificazione dei compensi relativi all'attività svolta in relazione al primo procedimento penale, non avendo il Giudice esaminato e valorizzato fatti e circostanze rilevanti al fine della liquidazione nella misura massima. Lamenta in particolare che il Tribunale non avesse dato il giusto rilievo alla tenuta della puntuale corrispondenza nella lingua straniera del cliente;
alla conduzione delle consultazioni scritte e orali aventi ad oggetto consulenza specializzata nella lingua straniera del cliente;
all'espletamento dell'attività in trasferta presso il Tribunale di
Nocera Inferiore;
all'acquisizione dell'atto di costituzione di parte civile dall'estero, che avevano caratterizzato la prestazione dell'appellante nel senso di maggiore pregio e specializzazione, peculiare modalità di svolgimento, vantaggi in termini patrimoniali per l'odierno appellato in virtù di notevole risparmio di spese di traduzione e di viaggio, maggiore impiego di tempo, tutte ragioni per le quali è previsto un aumento di tariffario e che il Tribunale non aveva adeguatamente considerato non
6 applicando i criteri di cui all'art. 12 DM n. 55/2014 e liquidando come
'non complessa ' la controversia;
con il secondo motivo -“violazione ed erronea applicazione dell'art.
2233 c.c. e del D.M. n. 55/2014”- l'appellante ha impugnato la sentenza per non aver il Giudice di primo grado correttamente quantificato i compensi relativi all'attività svolta in relazione al primo procedimento penale, non avendo riconosciuto alcune fasi relative ad attività espletate, in particolare la fase decisionale GIP, ovvero quella fase che riguarda la decisione del PM di rinviare a giudizio l'imputato,
che nella specie era avvenuta con citazione diretta, sì come risulta dall'atto notificato alla parte offesa non ancora costituita parte civile in data 23/03/2017 , e per la fase di istruttoria dibattimentale espletata dopo la costituzione di parte civile;
con il terzo motivo -“violazione ed erronea applicazione dell'art. 2233
c.c. e del D.M. n. 55/2014”- l'appellante contesta il mancato riconoscimento del compenso per il secondo procedimento penale (
Trib. Nocera Inferiore n. 5702/16 RGNR-n. 1735/17 RG GIP) per difetto di mandato, facendo in contrario rilevare che il mandato era evincibile dalla risposta data dall'appellato alla mail dell'appellante del 26/10/18.
In subordine, chiede comunque il riconoscimento dei compensi per l'attività di studio;
con il quarto motivo -“violazione ed erronea applicazione dell'art. 2233
c.c. e del D.M. n. 55/2014”- lamenta l'erroneo conteggio degli oneri di legge, avendo il Tribunale detratto l'acconto prima di determinare gli importi dovuti maggiorati di spese generali, iva e cap;
7 con il quinto motivo - “errata applicazione dell'art. 91 c.p.c. e del D.M. n.
55/2014 relativamente all'omesso riconoscimento delle spese di
giudizio per la espletata fase di trattazione”- contesta il rigetto della domanda di liquidazione delle spese relative alla fase istruttoria del primo grado del presente giudizio, che risultava invece espletata con la produzione della documentazione relativa alle spese della traduzione giurata. In subordine chiede riconoscersi i compensi per la fase di trattazione consistente nella predisposizione di note scritte;
con il sesto motivo - “violazione ed erronea applicazione dell'art. 91
c.p.c. nella regolamentazione del rimborso delle spese sostenute da
parte ricorrente”- si duole del rigetto della richiesta di liquidazione delle spese vive per le traduzioni giurate.
8. L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di
ragione.
8.1. Il primo motivo, con il quale si impugna la liquidazione dei compensi relativi al primo procedimento penale ( Trib. Nocera Inferiore
n. 4660/21 RGNR- 76/18 RGT), va rigettato.
Ritiene la Corte di poter qui confermare la valutazione di “non
complessità della vertenza”, che ha giustificato il riconoscimento dei compensi nei valori medi da parte del Tribunale.
Ed infatti, il procedimento penale aveva ad oggetto l'imputazione per una semplice truffa nella vendita di un'auto del valore di 30.000,00
perpetrata ai danni del il quale, dopo aver CP_1
autonomamente sporto querela ed essersi successivamente costituto parte civile col patrocinio dell'avv. nel procedimento dinanzi al Pt_1
8 Tribunale monocratico, non ritenne di partecipare all'udienza dibattimentale per testimoniare contro l'imputato, così determinando l'adozione di una sentenza di estinzione del reato per remissione di querela.
Con riferimento a siffatta vicenda non assumevano, quindi, rilievo l'urgenza, il pregio dell'attività, l'importanza, la natura, la complessità
del procedimento, la gravità e il numero delle imputazioni, il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, i contrasti giurisprudenziali, la rilevanza patrimoniale, richiamati dall'art. 12, co.1,
del DM n.55/2014 che disciplina i “Parametri generali per la
determinazione dei compensi concernenti l'attività penale”.
Il giudice di primo grado ha invece fatto corretta applicazione dei principi dettati nella seconda parte del citato articolo, che prevede che si tenga conto del numero dei documenti da esaminare, dei trasferimenti fuori del luogo in cui si svolge l'attività dell'avvocato,
dell'esito del procedimento, del numero delle udienze trattate e del tempo necessario per l'espletamento delle attività medesime, giacché,
a fronte di una attività alquanto ridotta nell'ambito di una vicenda processuale che non ha richiesto alcun particolare impegno difensivo,
nel riconoscere i compensi nei valori medi e non in quelli minimi, ha evidentemente tenuto conto proprio di questa ulteriore e specifica attività, riconducibile alla fase introduttiva del giudizio.
8.2. Anche il secondo motivo, con il quale si chiede la liquidazione dei compensi per la fase decisionale e per l'istruttoria dibattimentale dinanzi al GIP, va rigettato.
9 Ed infatti, le attività cui fa riferimento l'appellante -- ovvero, per la fase decisionale, l'esame della citazione diretta a giudizio, l'acquisizione degli atti versati nel fascicolo delle indagini preliminari, la consultazione col cliente, e, per l'istruttoria dibattimentale, la nomina di un interprete e la corrispondenza raccomandata con il cliente -- sono tutte riconducibili alle fasi di studio ed introduttiva liquidate dal Tribunale come, peraltro,
riportato dal medesimo appellante nella nota spese prodotta in allegato al ricorso di primo grado.
Va altresì rilevato che nulla spetta all'avv. per le attività Pt_1
successive al 14/02/2019, in cui il gli revocò il mandato . CP_1
8.3. Va rigettato anche il terzo motivo di gravame, con il quale si richiede il riconoscimento dei compensi per l'attività svolta nel secondo procedimento Tribunale di Nocera Inferiore n. 5702/16 RGNR-n.
1735/17 RG-GIP, quanto meno in ordine all'attività di studio.
- Non può infatti fondatamente sostenersi che la generica risposta “Ok”
alla mail del 26/10/2018 , con la quale l'avv. aveva comunicato Pt_1
al Loffelsender la notizia della fissazione dell' udienza dibattimentale contro ed altri 8 correi per il reato di costituzione di Controparte_2
un'associazione per delinquere allo scopo di commettere truffe e riciclaggio in danno di cittadini stranieri, e gli aveva consigliato
“urgentemente di costituirsi parte civile e di informare gli altri
danneggiati a Lei noti, perché essi – diversamente da Lei (abbiamo
ricevuto la Sua citazione, perché ha eletto domicilio per le notifiche
presso di noi) – non hanno ancora un difensore e non hanno ancora
eletto domicilio”, costituisse una sicura espressione della volontà di
10 conferire al professionista un mandato per l'assistenza nel predetto procedimento penale, apparendo, piuttosto, quella sintetica risposta,
una semplice presa d'atto della notizia del procedimento stesso e dell'invito a contattare gli altri interessati .
- Va del pari disattesa l'istanza subordinata di liquidazione dei compensi e delle spese per “lo studio della questione”, trattandosi di attività che,
in difetto di incarico per la difesa nel procedimento, non può essere liquidata come fase processuale.
8.4. Il quarto motivo è fondato.
Ed infatti, il Tribunale ha errato laddove ha detratto gli acconti prima di riconoscere le maggiorazioni sui compensi per spese forfettarie, iva e cap, giacché, così facendo, ha riconosciuto al ricorrente un importo inferiore rispetto a quello che gli spettava.
In riforma dell'ordinanza impugnata deve pertanto disporsi che gli acconti, ricevuti nella misura di complessivi € 2.000,00, devono essere detratti dalla somma riconosciuta per compenso, pari a complessivi €
3.240,00, sì come risultante dalla maggiorazione del 15% per il rimborso forfettario delle spese generali, del 4% per cap e del 22%
dell'Iva sull'imponibile.
8.5. Il quinto motivo, diretto ad ottenere il riconoscimento dei compensi per la fase istruttoria o di trattazione del procedimento civile di primo grado, va accolto nei limiti di cui si dirà.
- Preliminarmente va rilevato che il riconoscimento non è incompatibile con il rito sommario. 11 Ed infatti, come si legge in Cass. 23/28627, “il procedimento sommario
è tale non perché non possa o non debba svolgersi al suo interno
alcuna istruzione, ma perché è incompatibile con una istruzione «non
sommaria»; se una tale ipotesi non si prospetta, il giudice «… omessa
ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che
ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione
all'oggetto del provvedimento richiesto …» (art. 702-ter, comma quinto,
cod. proc. civ.) (…) il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di
trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della
fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività
che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione
esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, dell'art. 4 d.m. n. 55 del
2014) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione
giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come
complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo
comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come
dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce,
della congiunzione disgiuntiva “o”, sia pure in alternativa alla
congiunzione copulativa “e”: “e/o”).
- Tanto premesso, con riferimento al caso di specie va rilevato che,
diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, la fase si è
effettivamente svolta ed è consistita nella produzione documentale e nella redazione delle note scritte in sostituzione dell'udienza del
27/01/2023 (le altre note, pure inviate, avevano un contenuto meramente riepilogativo dei documenti inviati).
12 La limitata attività svolta dal difensore giustifica tuttavia la riduzione dei relativi compensi nella misura della metà. Possono pertanto liquidarsi €
425,50 (€ 851,00 : 2).
8.6. L'ultimo motivo, con il quale l'appellante chiede riconoscersi il diritto al rimborso delle spese vive per le mails del 26/10/28 e del
30/10/18 e per la traduzione giurata del ricorso ex art. 702 bis cpc , va rigettato.
- Ed infatti, le prime, come condivisibilmente rilevato dal Tribunale, non possono essere riconosciute in quanto attengono al procedimento penale per il quale l'avv. non aveva ricevuto mandato difensivo Pt_1
dal CP_1
- Le seconde, invece, non vanno riconosciute in quanto superflue.
Ed invero, per la previsione dell'art. 5, Reg. CE n. 1393/2007,
applicabile ratione temporis al procedimento di primo grado non essendo ancora entrato in vigore, all'epoca della proposizione del ricorso, il Regolamento Europeo n. 1784/2020, la traduzione dell'atto introduttivo del giudizio era obbligatoria essendo il destinatario non di lingua italiana e residente in altro Stato membro dell'Unione..
La normativa europea in materia di notifiche esentava tuttavia dalla
“legalizzazione o formalità equivalente” (cfr. art. 4, Reg. CE n.
1393/2007), pertanto la traduzione giurata del ricorso era superflua e l'atto poteva essere tradotto in tedesco direttamente dall'avv. Pt_1
che, in quanto iscritto nella lista degli avvocati di lingua tedesca accreditati presso l'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania
13 a Roma, era abilitato a trasmettere informazioni giuridiche direttamente nella lingua dell'assistito.
9. L'ordinanza impugnata va pertanto parzialmente riformata.
Restano invece confermate tutte le altre statuizioni.
10. La soccombenza reciproca, conseguente al parziale accoglimento della domanda che era stata articolata in più capi ( cfr. Cass. SU
22/32061), giustifica la integrale compensazione tra le parti delle spese
processuali del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il
21/12/2023 dall'avv. nei confronti di Parte_1
avverso l'ordinanza Controparte_1
emessa dal Tribunale di Salerno ai sensi dell'art. 702 bis cpc in data
21/11/2023, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata,
a) DISPONE che l'acconto di complessivi € 2.000,00, versato dal per la difesa come parte civile nel procedimento penale n. CP_1
4660/16/21 RGNR-n. 76/18 RGT dinanzi al Tribunale di Nocera
Inferiore, sia detratto dalla somma di € 3.240,00, riconosciuta all'avv.
a titolo di compenso, dopo la maggiorazione del 15% per spese Pt_1
generali, del 4% per Cap e del 22% per Iva;
14 b) RIDETERMINA il compenso per il giudizio di primo grado in complessivi € 2.125,50 maggiorati del 15% per spese generali, di Cap
al 4% e di Iva al 22%, e CONDANNA l'appellato al relativo pagamento nella misura di 1/3;
c) CONFERMA per il resto l'ordinanza impugnata;
2. COMPENSA tra le parti le spese del presente procedimento.
La Corte da atto che NON sussistono le condizioni di cui all'art. 1, co.17 e 18, L. n. 228/2012 (13, co.1quater, del dPR n.115/2002 ) per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 16 luglio 2025.
IL CONSIGLIERE estensore IL PRESIDENTE
dr.ssa M. Assunta Niccoli dr. Vito Colucci
15