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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 11/06/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai
Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dott. Carlo Pietrarossi Giudice Aus. rel.
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 54/2022 R.G.C.A. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 445/2021 emessa dal Tribunale di Enna in data
5.07.2021
PROPOSTO DA
, nato ad [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
) ed ivi residente nella via Farinato n. 42, rappresentato e difeso
[...] dagli Avv. ti Giuseppe Lo Vetri e Angela Dantoni presso lo studio dei quali in Enna, Corso Sicilia n. 63, è elettivamente domiciliato;
Appellante
CONTRO
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante p.t. (c.f. ) corrente in Enna, rappresentato e P.IVA_1
1 difeso dall'Avv. Santi Mastroianni ed elettivamente domiciliato in
Caltanissetta, presso lo studio dell'Avv. Marcello D'Orto, via Malta n. 47;
Appellata
Conclusioni dell'appellante
“Voglia l'ecc.ma Corte d'appello adita, contrariis rejectis: 1) preliminarmente ammettere tutti i mezzi istruttori avanzati in primo grado dall'appellante, siccome ammissibili e rilevanti è, per l'effetto, disporre la riapertura della fase probatoria provvedendo alla nomina di c.t.u. per come richiesta in primo grado;
2) nel merito, in accoglimento di tutti i motivi di gravame e in riforma della sentenza di primo grado accogliere le domande risarcitorie formulate dall'appellante ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c.; 3) condannare l'appellato alla refusione delle spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio;
4) In via estremamente subordinata compensare le spese di lite di primo grado.”
Conclusioni dell'appellato
“Piaccia all'ecc.ma Corte d'appello di Caltanissetta nella composizione prevista dalla legge, quale giudice d'appello, sulla scorta delle domande, eccezioni, difese e contestazioni per come gradatamente formulate dalla
Società concludente in questo secondo grado di giudizio e se del caso dando atto della dichiarazione di mancata accettazione del contraddittorio nel merito formulata da quest'ultima così statuire in via gradatamente subordinata: A) dire e dichiarare che il gravame, per come proposto dell'originario attore , nei confronti dell'Ente concludente, Parte_1
è inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. non avendo una ragionevole probabilità di essere accolto. Per l'effetto statuire, anche incidenter tantum che la sentenza n.445/2021 del Tribunale di Enna è passata in cosa giudicata;
B) Dire e dichiarare nei confronti dell'Ente concludente, improcedibili, improponibili ovvero inammissibili l'impugnazione de qua e tutti i motivi di appello, per come spiegati dalla suddetta controparte. Per
2 l'effetto statuire, anche incidentur tantum, il passaggio in cosa giudicato dalla sentenza n. 445/2021 del Tribunale di Enna;
C) Dire e dichiarare improcedibili, improponibili, inammissibili le domande, conclusioni ed eccezioni nuove per la prima volta formulate in ogni grado o in ogni modo riproposte della parte appellante nei confronti dell'Ente concludente. D)
Dire e dichiarare l'intervenuta decadenza della controparte dalle domande, eccezioni ed istanze istruttorie non coltivate in primo grado e/o non riproposte in questo procedimento di impugnazione. Dire e dichiarare, inoltre, inammissibili gli atti e i documenti tardivamente prodotti in primo grado nonché tutta la nuova ed estranea produzione documentale offerta dalla parte appellante in questo secondo grado ordinandone l'espunsione
o lo stralcio. E) Rigettare con qualsiasi forma o tipo di statuizione l'appello
e tutte le ragioni di impugnazione, per come proposti dall'originario attore, odierno appellante . Indi confermare integralmente Parte_1
l'anzidetta decisione n.445/21; F) Accogliere in ogni caso, e dunque anche in caso di riforma della decisione di primo grado, le conclusioni, per come ritualmente, tempestivamente e gradatamente formulate dall'Ente concludente nel primo grado di questo giudizio;
G) Emettere ogni conseguente statuizione di legge in relazione alle domande, difese ed eccezioni per come gradatamente formulare dall'odierno concludente in entrambi i gradi di questo giudizio con tutti gli scritti difensivi e i verbali di udienza (da intendersi integralmente ripetute e trascritte) e, specificamente in questo procedimento di impugnazione, se del caso procedendo alla riqualificazione giuridica delle questioni dalla stessa prospettate. H)
Condannare l'appellante al pagamento delle spese processuali di questo secondo grado di giudizio con compensi da determinarsi secondo legge e, allo stato, secondo i parametri di cui al DM n. 55/2014, oltre spese generali, CPA ed IVA in base a legge.”
Svolgimento del processo
3 Con atto di citazione notificato in data 8.03.2018 Parte_1 conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Enna, il Controparte_1 di detta città al fine di chiedere integrale risarcimento dei
[...] danni da lui subiti in dipendenza di un sinistro occorso in data 5.07.2017 verso le 13,00, danni che quantificava in complessivi €. 217. 433,00 oltre spese mediche per €. 1.955,24 e danni da lucro cessante per ulteriori
€.4.200,00.
A sostegno della domanda deduceva che quel giorno, alla guida del proprio ciclomotore Yamaha targato AE 57596, mentre percorreva la SP
81 bis in direzione di Enna, nei pressi del bivio Vanelle, rovinava al suolo a causa di una buca presente sul matto stradale non visibile in quanto posta immediatamente dopo l'imbocco di una curva a destra.
In seguito alla caduta riportava gravissime lesioni personali per le cui cure veniva ricoverato presso l'Ospedale Umberto I° di Enna ove i sanitari diagnosticavano: “trauma contusivo spalla destra con frattura della testa omerale;
trauma contusivo ginocchio destro con frattura tibiale prossimale, infossamento del piatto tibiale esterno e frattura prossimale del perone.
Contusione esfoliata gomito destro caviglia destra e mano destra.”
Con comparsa del 18.05.2018 si costituiva in giudizio il Controparte_1 che avversava la domanda attorea chiedendone
[...]
l'integrale rigetto ed, in via subordinata, chiedeva venisse accertata una responsabilità residuale dell'Amministrazione al fine di ridurre notevolmente il chiesto risarcimento in ragione della condotta di guida palesemente negligente dall'attore.
Rigettati tutti i mezzi di prova, all'udienza del 15.12.2020, precisate le conclusioni, la causa è stata posta in decisione con i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
4 Con la sentenza oggi gravata il Tribunale di Enna ha rigettato la domanda attorea condannando al pagamento delle spese di lite Parte_1 liquidate come in dispositivo.
Il Tribunale è pervenuto alla richiamata decisione rilevando come l'unico teste indicato al fine di riferire sulla dinamica del sinistro era
[...]
, figlio dell'attore e terzo trasportato al momento del sinistro, Tes_1 testimonianza, pertanto, ritenuta dal Giudice di prime cure inammissibile.
In proposito il Tribunale ha evidenziato che, nonostante il teste indicato fosse soggetto rimasto illeso all'esito del sinistro (secondo quanto asserito dall'attore) ciò non esclude la possibilità che egli possa comunque agire per ottenere un risarcimento futuro e per un danno diverso rispetto a quello relativo alle lesioni all'integrità fisica, - ben potendo residuare anche pregiudizi di natura psicologica, - circostanza che, nel caso in specie, il Giudice ha ritenuto sussistente proprio alla luce dei capitolati di prova articolati e da sottoporre a gli altri testi indicati che avrebbero dovuto rispondere proprio sui danni di natura psicologica subiti dal figlio trasportato del conducente.
Da ciò il rigetto della domanda anche in considerazione che, dal compendio fotografico allegato proprio dall'attore, si evince chiaramente che nella sede stradale interessata dal motociclo non vi era alcuna buca o anomalia se non quella relativa alla striscia parallela al mando stradale non asfaltata che costeggia la carreggiata per la sua intera lunghezza – quindi ben visibile - zona che appare chiaramente non essere deputata ad ospitare la percorrenza di mezzi.
****
Avverso tale sentenza ha proposto gravame per i motivi Parte_1 in detto atto meglio specificati.
5 Sostituita l'udienza straordinaria del 13 Marzo 2025 con il deposito di note ex artt.li 127 e 127 ter c.p.c., la Corte ha posto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame l'appellante deduce l'erroneità della gravata sentenza per violazione degli articoli 246 e 157 comma 2 c.p.c. con riferimento alla denegata ammissione della prova con il teste
[...]
. Tes_1
Si osserva, in proposito, che detta prova era stata ritualmente richiesta e che il Tribunale di Enna, errando, l'ha ingiustamente esclusa ritenendo il teste soggetto coinvolto nel sinistro in quanto trasportato sul ciclomotore condotto dall'attore.
Si evidenzia che, se è pur vero che è figlio dell'attore, è Testimone_1 anche vero che l'Ente convenuto non ha mai sollevato formale eccezione sulla capacità testimoniale di e che l'opposizione alla Testimone_1 sua ammissione, formulata nelle note 183 comma VI c.p.c. da parte del era fondata su altri e non rilevanti motivi attinenti alla Controparte_1
“genericità” degli articolati di prova sui quali era chiamato a riferire.
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Con il secondo motivo di gravame si censura la sentenza de quo per violazione dell'art. 115 c.p.c. nonché per violazione dell'art. 246 c.p.c. sempre con riferimento alla mancata ammissione della detta prova testimoniale.
A sostegno di tale ulteriore motivo di gravame l'appellante deduce come l'errore commesso dal Giudice di prime risiede nel non aver considerato che il teste non aveva alcun interesse concreto al Testimone_1 giudizio;
Né il fatto che egli era chiamato ad affermare di essere rimasto
6 illeso dopo il sinistro può rappresentare circostanza idonea a rendere la deposizione foriera di qualsiasi interesse e/o qualsivoglia conflitto di interesse.
In buona sostanza, ritiene l'appellante, che il Tribunale di Enna ha dato, erroneamente, per scontato l'interesse del giovane all'esito del Tes_1 giudizio omettendo un necessario percorso logico che, ove correttamente effettuato, lo avrebbe portato a ritenere non solo che il teste non aveva alcun interesse ad agire nel giudizio ma che la sua posizione era assolutamente divergente rispetto a quella dell'originale attore Pt_1
[...]
Infatti, continua l'appellante, la fattispecie in esame non rientra tra quelle disciplinate dall'articolo 141 del Codice delle Assicurazioni Private, - norma che prevede che il terzo danneggiato debba essere risarcito in via diretta dall'assicuratore del conducente, - in quanto non vi era stato coinvolgimento di altri veicoli o scontro con altri mezzi che circolavano, ma il ristoro richiesto trovava il suo fondamento nella violazione di cui all'articolo 2054 c.c. (o 2043 c.c.) ovvero nel comportamento colposo del convenuto che, quale custode e proprietario Controparte_1 del bene, ha omesso la dovuta manutenzione al fine di evitare danni agli utenti della strada.
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Con il terzo motivo di gravame si censura l'erroneità della sentenza per violazione dell'articolo 115 c.p.c. con riferimento alla mancata ammissione degli altri testi indicati.
Ad illustrazione del motivo si argomenta che il Tribunale ha ritenuto, sbagliando, di non poter ammettere nemmeno gli altri testi indicati nelle memorie istruttorie le cui dichiarazioni ove assunte, a dire dell'appellante, avrebbero consentito di provare sia l'an che il quantum debeatur.
7 Più dettagliatamente si ricorda che i testi non ammessi avrebbero potuto chiarire gli accadimenti verificatesi quel giorno e descrivere lo stato dei luoghi quindi dimostrare le modalità dell'evento e riferire anche sul mutamento delle abitudini di vita dell'attore in seguito al sinistro per cui
è causa dando atto della incidenza di tale mutamento sulla sua capacità economica e reddituale.
La mancata ammissione di dette prove, continua l'appellante, si sostanzia in un errore in procedendo dal momento che il Giudice di prime cure ha, per un verso rigettato tutte le prove indicate e, per altro verso, rigettato la domanda in quanto non provata.
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Con il quarto motivo di si censura, ancora, la gravata sentenza con riferimento alla fondatezza della domanda e sulla omessa valutazione della sussistenza dell'insidia e del nesso eziologico.
Denuncia l'appellante che anche sotto tale profilo la sentenza è viziata in quanto contiene un travisamento delle risultanze probatorie.
L'esistenza della buca sul margine della carreggiata è, infatti, oltre che visivamente riscontrabile dalla documentazione fotografica allegata, anche riconosciuta dall' Ente appellato che nelle proprie note di riscontro alla diffida stragiudiziale avanzata dal ne aveva ammesso Pt_1
l'esistenza limitandosi a negare la responsabilità esclusivamente sulla scorta della mancanza dei requisiti di imprevedibilità e inevitabilità dell'evento lesivo.
Solo successivamente, in altra nota del 22 Marzo 2017, il
[...]
, nel malcelato tentativo di correggere il tiro, ha affermato che CP_1 in realtà non esisteva una vera e propria buca ma un semplice
“avvallamento.”
8 A tutto concedere, continua l'appellante, dalle difese del CP_1 convenuto si evince la consapevolezza dell'esistenza dell'insidia stradale come prontamente individuabile dalle foto allegate e da ciò deriva la responsabilità dell'Ente ex art 2054 c.c. per non avere provveduto a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione attraverso una adeguata manutenzione del fondo stradale.
Si aggiunge che al tempo del sinistro non vi era alcuna segnaletica di pericolo che venne installata subito dopo il verificarsi dell'evento così da suggellare, ancor di più, la responsabilità del Libero Consorzio Comunale circa lo stato manutentivo della strada.
Si osserva ancora come, erroneamente, il Tribunale ha travisato il materiale fotografico individuando l'insidia nella fascia di rispetto stradale parallela alla corsia di marcia e non asfaltata quando, in realtà,
l'insidia causa della caduta del ciclomotore è rappresentata da una imperfezione del manto stradale proprio al centro di una curva destrorsa le cui dimensioni sono state la causa della perdita di controllo del mezzo.
In considerazione poi, che il non aveva dimostrato la Controparte_1 sussistenza di una prova liberatoria atta ad incidere – elidendolo - sul nesso causale tra l'evento e le lesioni, la responsabilità dell'Ente convenuto doveva essere accertata e dichiarata.
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Con il quinto motivo di censura (o meglio, con il punto n. 5 dei motivi di gravame) l'appellante ribadisce la necessità dell'ammissione delle prove richieste in primo grado ed invoca la riapertura dell'istruttoria in appello, anche con riferimento al quantum debeatur.
Si precisa, in proposito, che la chiesta c.t.u. non può avere valore meramente esplorativo, avendo allegato l'intera documentazione medica corredata da una perizia di parte a firma del Dott. CP_2
9 ****
Con il sesto ed ultimo motivo di gravame l'appellante deduce la erroneità della sentenza con riferimento alle spese di lite, poste interamente a carico dell'attore e che, alla luce di quanto sostenuto nei motivi illustrati, dovevano, invece, porsi interamente a carico dell'Ente convenuto.
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Deve, in via preliminare, rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale, ex art. 342 c.p.c. ed ex art
348 bis c.p.c. dedotta dall'appellato nella Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta per come già rilevato dalla Corte con l'Ordinanza interlocutoria del 15.02.2023.
In proposito la Suprema Corte ha chiarito che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. Un.-, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv.
645991 - 01).
Nel caso di specie l'impugnazione contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo
Giudice.
10 Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale ex art 348 bis c.p.c.. si rileva che in merito a tale dedotto profilo di inammissibilità del gravame, lo spessore problematico delle questioni oggetto del giudizio ha, correttamente, indotto la Corte, a ritenere positivamente superato il vaglio dovuto in sede di “filtro” in appello ai sensi degli articoli 348 bis e 348 ter c.p.c..
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Deve, ancora, ricordarsi che la Corte, con la medesima Ordinanza, ha rigettato tutte le richieste istruttorie formulate dall'appellante
(ammissione prova per testi e c.t.u.) rilevando come la prova con il teste debba ritenersi inammissibile in considerazione di Testimone_1 quanto dedotto dalla stessa parte attrice nelle difese spiegate nel corso del giudizio di primo grado.
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Nel merito l'appello è infondato.
Quanto ai primi tre motivi di gravame che investono, sostanzialmente la dedotta erroneità della sentenza per omessa ammissione delle prove orali, essi posso essere trattati congiuntamente ed, in proposito si osserva:
In tema di incapacità a testimoniare la norma di riferimento è individuabile nell'art. 246 c.p.c., che vieta di assumere come testimoni le persone che hanno nella causa un interesse;
La ratio di siffatta previsione va ravvisata nel principio di incompatibilità tra la posizione di parte (anche solo potenziale) e di testimone.
L'interesse in causa di cui parla la norma e che impedisce la testimonianza deve, perciò, essere personale, concreto ed attuale, tanto da legittimare una partecipazione al giudizio mediante intervento principale, adesivo autonomo o adesivo dipendente.
11 Ciò detto deve qui rappresentarsi che, con memoria istruttoria resa ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. del 4 Febbraio 2019, chiedeva Parte_1 ammettersi la prova testimoniale con il figlio perché Testimone_1 riferisse sulla reale dinamica dell'incidente per cui è causa.
L'articolato indicato (n. 5) è diretto a far dichiarare al giovane Tes_1 che egli si trovava a bordo del ciclomotore condotto dal padre al momento della caduta e che all'esito era, comunque, rimasto illeso.
Con le medesime memorie istruttorie l'attore indicava a testi i signori
, , e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
nessuno di loro direttamente presente al momento del sinistro
[...] ma intervenuti successivamente per prestare soccorso all'attore.
Di questi testi, solo alla , era chiesto di riferire sulla Controparte_4 presenza a bordo dello scooter Yamaha condotto dal del Parte_1 figlio . Nulla, in proposito veniva articolato per gli altri testi. Tes_1
Giurisprudenza insegna che la inammissibilità della prova ex art. 246
c.p.c. non è rilevabile d'Ufficio e, nel caso in specie, effettivamente, e per come dedotto nei motivi di gravame, non è mai stata sollevata dall' Ente convenuto che ha fondato su altre regioni le proprie eccezioni all'ammissione della prova orale. [“l'incapacità a testimoniare disciplinata dall' art. 246 c.p.c. non è rilevabile d'ufficio, sicché, ove la parte non formuli
l'eccezione di incapacità a testimoniare prima dell'ammissione del mezzo, detta eccezione rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove il mezzo sia ammesso ed assunto, eccezione di nullità della prova”.(Cass. Civ., Sezioni Unite, sent. 6 aprile 2023, n. 9456).
Vi è, da rilevare, però, che la questione oggi all'esame della Corte non attiene alla incapacità assoluta del teste atteso che il rapporto di parentela tra il teste e una o più delle parti in causa non è più causa di divieto a testimoniare (a seguito della sentenza n. 284/1994 della
Consulta) ma piuttosto sulla rilevanza che detta testimonianza può,
12 concretamente, fornire alla decisione del giudizio nei termini auspicati dall'appellante.
In proposito giova qui ricordare che nessun altro teste (oltre Tes_1
) ha assistito al sinistro e che nessuna Autorità è intervenuta a
[...] rilevare lo stato dei luoghi dopo i fatti di causa.
Pertanto, considerando il doppio interesse di fatto del teste (uno affettivo in quanto figlio dell'appellante e l'altro meramente economico per quanto rilevato in sentenza dal Tribunale, la testimonianza di , Testimone_1 anche ove ammessa, ed anche in caso di piena conferma dei capitolati, non potrebbe essere sufficientemente attendibile e tale da far ritenere provati i fatti posti a fondamento della domanda.
Si tratterebbe, infatti, di un'unica prova non supportata da altri elementi oggettivi di riscontro, inevitabilmente gravata da dubbi e, perciò, non idonea a dare contezza delle reali modalità di verificazione del sinistro che, in definitiva, potrebbe essersi verificato per altre cause, diverse, rispetto a quelle narrate dall'attore.
A ciò si aggiunga una ulteriore considerazione, comunque ugualmente valutabile, e che riguarda la ulteriore circostanza che appare veramente inverosimile che due persone che viaggiavano a bordo dello stesso scooter abbiano avuto conseguenze così diverse dopo la violenta caduta.
Se da un lato, infatti, il ebbe a subire (così come Parte_1 refertate) lesioni multiple e particolarmente gravi, non è dato comprendere come il figlio , uscì totalmente indenne dal sinistro non Tes_1 riportando nessun danno fisico, seppur lievissimo, tant'è che proprio un articolato di prova (art. n. 5) era diretto a far riferire al teste non ammesso
“di essere uscito indenne dall'incidente”.
Solo per completezza espositiva si ricorda che, con le memorie istruttorie veniva chiesta, ancora, la prova con i testi , Testimone_2 [...]
e chiamati a riferire sulle condizioni di Tes_3 Testimone_4
13 vita pre e post sinistro e sull'incidenza che detto sinistro (e le lesioni che ne derivarono all'attore) ebbero nella vita di relazione del , anche Pt_1 con riferimento all'aspetto economico.
Più in particolare – e per quanto di interesse - alla teste CP_4
veniva chiesto di riferire sulla condizione in cui era
[...] [...]
dopo il sinistro (art. 10 delle memorie istruttorie: “vero o no che Tes_1 dopo l'arrivo dell'ambulanza la teste accompagnava il giovane Tes_1 visibilmente scosso a casa”).
*****
Così integralmente richiamato il compendio istruttorio, quantomeno con riferimento alle prove orali indicate dall'attore, la Corte non può che convenire con quanto dedotto dal Giudice di prime cure in sentenza, sottolineando, inoltre e per quanto sopra specificato, la irrilevanza delle prove che, ove anche ammessa, non avrebbe consentito di ritenere provato l'an debeatur.
*****
Da quanto sopra detto appare evidente che, in assenza di altri indicazioni istruttorie dirette a dare contezza “delle sole modalità dinamiche del sinistro” appare del tutto irrilevante ed ininfluente, disquisire sulla chiesta ammissibilità degli altri testi o verificare la riconducibilità del compendio fotografico al luogo del sinistro, o ancora, accertare se l'insidia fosse stata un “mero avvallamento” o una vera e propria buca presente entro i margini della carreggiata – tutti argomenti richiamati nel quarto motivo di censura che deve, anch'esso, disattendersi.
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Anche il quinto ed il sesto motivo di censura che investono rispettivamente la chiesta riapertura dell'istruttoria in grado di appello e il regime delle spese processuali non possono apprezzarsi.
14 La mancata ammissione della prova orale con (e, Testimone_1 conseguentemente degli altri testi) rende superflua la chiesta c.t.u. per come già ampiamente dedotto nell'Ordinanza di questa Corte del
15.02.2023.
Altrettanto corretta appare, inoltre, la disciplina delle spese di lite, poste a carico dell'attore, avendo, il tribunale, fatto buon uso del principio della soccombenza.
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La sentenza deve, pertanto, interamente confermarsi.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n. 445/2021 resa dal Tribunale di Enna il 5 luglio 2021 ed appellata da
; Parte_1
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato Controparte_1
le spese del presente grado del giudizio che liquida in
[...]
€. 6.800,00 per compensi, oltre spese generali 15% iva e c.p.a. se dovute.
Dichiara che sussistono ragioni per disporre, a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione, secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002
Caltanissetta, 4 giugno 2025
Il Giudice Ausiliario rel. IL PRESIDENTE
Dott. C. Pietrarossi Dott. Roberto Rezzonico
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