Articolo 35 della Legge 3 aprile 1979, n. 101
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22 aprile 1979
Art. 35. Riserva di posti

I posti che si rendono vacanti a far tempo dal 1 gennaio 1979 nel contingente del personale dell'esercizio destinato agli uffici principali delle poste e delle telecomunicazioni della IV categoria sono conferiti agli idonei del concorso di cui all' articolo 19 della legge 12 agosto 1974, n. 370 , secondo l'ordine di graduatoria e sino all'esaurimento di questa.
La riserva del 40 per cento dei posti nei pubblici concorsi per l'accesso alla V categoria, nel contingente del personale degli uffici e in taluni contingenti del personale dell'esercizio, prevista dall'articolo 7 in favore del personale di IV categoria dei vari corrispondenti settori operativi, e' elevata, sino al 14 ottobre 1980, al 60 per cento, salve le speciali norme vigenti per l'assunzione degli idonei dei concorsi pubblici gia' espletati alla data del 14 ottobre 1978.
Entrata in vigore il 22 aprile 1979