Sentenza 22 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 22/12/2023, n. 7143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7143 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/12/2023
N. 07143/2023 REG.PROV.COLL.
N. 05495/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5495 del 2022, proposto da
EN ME, rappresentata e difesa dall’avvocato Davide Carotenuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, via Toledo n. 256 - Palazzo Berio, presso l’avvocato Luigi Tremante;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico legale in Napoli, via A. Diaz n. 11;
per l’ottemperanza
alla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata - sezione lavoro e previdenza n. 975 del 10 maggio 2016;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visto l’articolo 114 del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2023 la dott.ssa Valeria Ianniello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Premesso che, con l’azionata sentenza n. 975 del 2016, il Tribunale di Torre Annunziata - sezione lavoro e previdenza – in accoglimento della domanda – ha, tra l’altro:
a) “ dichiara [to] il diritto di ME EN al riconoscimento, in sede di ricostruzione della carriera, dell’anzianità da questa maturata ne ruoli della scuola materna dall’01.09.1981 al 31.08.2004 ”;
b) “ condanna [to] il M.I.U.R. [ora Ministero dell’Istruzione e del Merito] al pagamento, per differenze stipendiali maturate, in favore di ME EN dell’importo pari ad € 15.245,04 ”;
Considerato che la ricorrente agisce in questa sede per l’accertamento dell’inottemperanza da parte dell’Amministrazione resistente al giudicato formatosi sulla predetta sentenza n. 975 del 2016, e per la condanna della stessa Amministrazione a dare esecuzione al titolo azionato e al pagamento della penalità di mora;
Rilevato che – alla luce della documentazione versata in atti – sussistono tutti i presupposti di cui all’articolo 114 del codice del processo amministrativo, avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata (attestato da apposita certificazione di cancelleria) e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997;
Ritenuto, pertanto, di dover:
a) accogliere il ricorso, con conseguenziale ordine all’intimata Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della presente decisione, alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo del titolo azionato;
b) condannare i Ministero intimato al pagamento della penalità di mora, di cui all’articolo 114, comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo, in misura pari agli interessi legali calcolati sulla somma dovuta, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla data di scadenza del termine concesso al Ministero per adempiere (dovendosi ritenere, a tal punto, onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del Commissario ad acta );
Ritenuto, altresì, di dover designare sin d’ora quale Commissario ad acta , per il caso di ulteriore inottemperanza, il Direttore generale dell’Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell’Istruzione e Merito, con facoltà di delega all’interno della Struttura, il quale, decorso infruttuosamente il termine assegnato all’Amministrazione ed entro sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione a cura di parte ricorrente della perdurante inottemperanza, compirà tutti gli atti necessari all’esecuzione della sentenza in questa sede azionata; le spese per la funzione commissariale, qualora in concreto dovute, vengono poste a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito e liquidate come da dispositivo, potendo il Commissario ad acta esigere la relativa somma all’esito dello svolgimento delle proprie funzioni, sulla base di adeguata documentazione fornita all’Ente debitore nei termini di legge;
Ritenuto, infine, di liquidare le spese di lite – comprensive di spese, diritti e onorari di atti successivi alla sentenza, funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, ad eccezione di quelle di registrazione del titolo azionato, dovute con computo a parte – secondo l’ordinario canone della soccombenza, in misura che tiene conto anche della natura del contenzioso e del valore della lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
a) ordina al Ministero dell’Istruzione di dare esecuzione alla sentenza in questa sede azionata, nei termini di cui in motivazione, in favore della ricorrente EN ME;
b) nomina Commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell’Istruzione e Merito, con facoltà di delega all’interno della Struttura, il quale provvederà, ricevuta comunicazione dalla parte ricorrente della perdurante inerzia del Ministero, al compimento degli atti necessari all’esecuzione della sentenza, nei termini di cui in motivazione; qualora sussistano in concreto i presupposti per la sua debenza, determina in euro 800,00 (ottocento/00) l’importo del compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere al Commissario ad acta per l’espletamento dell’incarico, a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
c) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in favore della ricorrente EN ME, della penalità di mora, di cui all’articolo 114, comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo, in misura pari agli interessi legali calcolati sulla somma alla stessa dovuta, con la decorrenza e fino al termine indicati in motivazione;
d) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato versato, con attribuzione al difensore antistatario.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente decisione alle parti e al Commissario ad acta .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2023 con l’intervento dei magistrati:
Michelangelo Maria Liguori, Presidente
Valeria Ianniello, Consigliere, Estensore
Viviana Lenzi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Ianniello | Michelangelo Maria Liguori |
IL SEGRETARIO