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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 20/03/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PISA SEZIONE CIVILE Il Giudice, rientrato dalla camera di consiglio, dispone la revoca dell'ordinanza di sospensione della cartella di pagamento n° 08720160000963072501 e della presupposta cartella di pagamento n° 08720160000963072000 e dà lettura della seguente sentenza depositata telematicamente: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Pisa, in persona del giudice monocratico dott.ssa Teresa Guerrieri ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1324 del RGAC dell'anno 2023 avente ad oggetto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., vertente TRA ( rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Domenico Spadafora, presso il cui studio sito in Firenze (Fi), Via Quintino Sella n. 67 è elettivamente domiciliato;
ATTORE E ( ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 pro tempore della rappresentata e difesa Controparte_3 dall'Avv. Giuseppe Vincelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Ornella Agliotti, sito in Pisa (PI), via S. Marta n. 56; CONVENUTA NONCHE' (P.IVA Controparte_4
), in persona del legale rappresentante, rappresentata e P.IVA_2 difesa dall'Avv. Momma-Sophie Stornello, presso il cui studio in Torino, Corso Vittorio Emanuele II è elettivamente domiciliata;
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI All'udienza del 20 marzo 2025, le parti hanno congiuntamente chiesto la cessata materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio. FATTO E DIRITTO
1 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, a proposto Parte_1 opposizione avverso la cartella di pagamento n° 08720160000963072501 e la presupposta cartella di pagamento n° 08720160000963072000, emessa in forza del ruolo n° 2016/000812, formato dall'Amministrazione provinciale di Pisa (di cui è successore la e reso esecutivo il 29/12/2015. L'attore ha Controparte_1 formulato, in via preliminare, istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva e ha chiesto, nel merito, di “accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti rivendicati dalla (oggi ) Controparte_5 Controparte_1
e riconoscere nulli e/o inefficaci e/o annullare e comunque disapplicare le cartelle di pagamento ed il ruolo opposti, unitamente ad ogni loro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché incognito all'odierno attore, indi, per l'effetto, accertando e dichiarando, in ragione di tutto quanto esposto e dedotto in narrativa, l'inesistenza del diritto di parte convenuta ad agire in executivis nei confronti di esso odierno attore. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre spese generali, c.a.p. ed i.v.a. come per legge”.
2. Con comparsa, depositata in data 11/10/2023, si è costituita in giudizio la che ha chiesto “
1. in via preliminare, accertare Controparte_1
e dichiarare il difetto di competenza del Tribunale di Pisa in favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche c/o la Corte di Appello di Firenze;
2. dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la carenza di legittimazione passiva della CP_1
, estromettendola dal giudizio;
3. se del caso, per i motivi esposti in
[...] narrativa, ordinare a parte attrice l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agente della riscossione (Agenzia delle Entrate-Riscossione) e/o della;
4. nel merito, accertata la legittimità e validità della cartella Controparte_5 esattoriale n. 08720160000963072501 (€ 258.492,00), e la presupposta cartella esattoriale n. 08720160000963072000, notificata dall'
[...] in data 08.02.2023, Agente della riscossione della Provincia Controparte_4 di Pisa, in forza del ruolo n. 2016/000812, formato dall'Amministrazione Provinciale di Pisa e reso esecutivo in data 29.12.2015, previa conferma delle stesse, rigettare tutte le domande di parte attrice e l'opposizione proposta nei confronti dell'Amministrazione regionale in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto. In ogni caso con vittoria di spese delle spese e dei compensi professionali oltre accessori di legge”.
3. All'udienza dell'11 aprile 2024 è stato integrato il contraddittorio nei riguardi di Agenzia delle Entrate- Riscossione che ha chiesto, in via preliminare, di dichiarare il difetto di legittimazione passiva di
[...]
[...] per le questioni attinenti al merito;
in via principale, ha CP_6 domandato il rigetto della domanda proposta nei confronti di
[...]
perché infondata;
in via subordinata, ha Controparte_4 chiesto di ritenere e dichiarare la mancata responsabilità dell'
[...]
, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese. Controparte_7
4. All'udienza del 20 marzo 2025, parte opponente ha insistito nella rinuncia all'azione, già depositata in atti, con compensazione delle spese di lite. ed Agenzia delle Entrate Riscossione si Controparte_1 sono associate alla richiesta.
5. A questo punto, il Giudice non può che prendere atto della sopravvenuta carenza d'interesse alla definizione del giudizio e dichiarare cessata la materia del contendere.
6. Stante l'intervenuto accordo, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Teresa Guerrieri, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere.
2) spese compensate.
Così deciso in Pisa, 20 marzo 2025 IL GIUDICE dott.ssa Teresa Guerrieri
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