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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/05/2025, n. 3484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3484 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
IL GIUDICE dott.ssa Manuela Fontana quale giudice del lavoro
(artt. 409 e ss. cpc)
Alla pubblica udienza del 6.5.2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 5155/'24 del ruolo generale, avente ad oggetto: pagamento spettanze lavorative
T R A
, rappta e difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Parte_1
Francesco Mazzella e Mario Piccirillo, elett.te domiciliata presso lo studio del primo in Ischia (NA), alla Via G. Casciaro n. 14
E
– in persona del leg. rapp.t Controparte_1
p.t.
E
Controparte_2
– in persona del leg. rapp.te p.t. –
[...]
Ragioni di fatto e di diritto
che, in data 18.5.2021 aveva rassegnato le proprie dimissioni;
di aver appreso di essere stata collocata in Pt_2 soltanto per il periodo dal 13.04.2020 sino al 14.11.2020. Tanto premesso, assumendo il proprio diritto alle retribuzioni di aprile 2020, novembre 2020 e dicembre 2020, ai ratei di 13° mensilità 2020, alle retribuzioni di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2021, ai ratei di 13° mensilità 2021 ed al T.F.R., rassegnava le seguenti conclusioni: “
1. Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni infra dedotte, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra essa ricorrente e la Controparte_1
(C. F. ), per il periodo indicato in ricorso.
2. Dichiarare
[...] P.IVA_1 che al rapporto di lavoro de quo va applicato il CCNL Cooperative Sociali, anche in via parametrica ed ex art. 36 Cost. ovvero ex art. 2099 c.c., con il conseguente diritto della ricorrente all'inquadramento nella Categoria C, Posizione Economica C1, per l'intera durata del periodo lavorativo o per quello ritenuto di giustizia.
3. Accertare e dichiarare che alla ricorrente sono dovute le somme di cui all'antescritto pro-spetto contabile (che forma parte integrante del presente atto) e per i titoli infra dedotti per complessivi Euro 13.081,73 ovvero per la diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa.
4. Per l'effetto, condannare la “ Controparte_1
” (C. F. ), in solido con la
[...] P.IVA_1 [...]
, (C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 per tutti i motivi infra dedotti e/o ciascuna per quanto di rispettivo onere e/o responsabilità al pagamento in favore della ricorrente dell'importo complessivo di Euro 13.081,73 per le causali di cui al ricorso, ovvero alla diversa somma che risulti dovuta in corso di causa, anche a mezzo di C.T.U. contabile che, in ipotesi di speci- fica contestazione, espressamente si richiede.
5. Emettere Ordinanza di pagamento - ex art. 423 c.p.c. - in favore della ricorrente per tutte le somme di denaro non contestate e/o per le quali si ritenga raggiunta la prova.
6. Con la rivalutazione di ogni somma per effetto del maggior danno patito e patendo in conse-guenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto ex artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., oltre interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate.
7. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione”. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, non si costituivano le parti resistenti.
Il ricorso merita accoglimento.
E' circostanza provata per via documentale (cfr. “contratto di assunzione”, doc. n. 01 e buste paga in atti), la sussistenza, tra le parti, di un rapporto di lavoro di tipo subordinato, a far data dal 23.7.2018, in regime di part-time orizzontale, a 36 ore settimanali, con le mansioni di “O.S.S.”, con inquadramento nella categoria C1, posizione economica C1, del C.C.N.L. delle da espletarsi ed Controparte_2 espletate presso la , in Serrara Fontana (NA), alla Piazza Controparte_3
Cavone Grande n. 20.
Quanto alla modalità oraria di svolgimento della prestazione, gli orari di lavoro analiticamente indicati nel ricorso introduttivo si evincono dalla tabella turni allegata alla produzione di parte ricorrente.
Segnatamente, in relazione al personale inquadrato come O.S.S. si evince la seguente articolazione: un turno “antimeridiano” di sei ore, dalle ore 8.00 alle ore 14.00, identificato nella tabella turni con il simbolo “M” (abbreviativo del termine “mattina”); un turno “pomeridiano” di sei ore, dalle ore 14.00 alle ore 20.00, identificato nella tabella turni con il simbolo “P” (abbreviativo del termine “pomeriggio”); un turno
“serale/notturno” di dodici ore continuative, con inizio alle ore 20.00 e conclusione alle ore 08.00 della mattina seguente, identificato nella tabella turni con il simbolo “N” (abbreviativo del termine “notte”), seguito dal simbolo “S” (abbreviativo del termine
“smonto”), riportato nella giornata successiva;
un turno “pomeridiano/serale” di dieci ore, dalle ore 14.00 alle ore 24.00, identificato nella tabella turni con il simbolo “PN” (abbreviativo del termine “pomeriggio-notte”).
Risulta altresì l'affidamento dell'appalto del servizio di gestione della residenza sanitaria assistenziale (RSA) e del servizio semiresidenziale del centro diurno anziani (CDA) di Serrara Fontana al , di cui era consorziata (cfr doc Controparte_2 CP_1
5 della produzione di parte ricorrente).
Ed, infatti, premessa l'adesione della società datrice alla contrattazione collettiva di categoria così come si evince dai documenti prodotti, rileva il giudicante come corretta risulti la determinazione degli importi dovuti in quanto desunti dalle tabelle contrattuali del CCNL delle Cooperative Sociali per il livello C1, livello economico C1 e dagli istituti normativi ivi contemplati e tratta dal raffronto con i dati emergenti dai documenti prodotti.
In particolare, parte ricorrente ha fatto riferimento all'art. 55 per il lavoro domenicale;
all'art. 56 per l'indennità di turno;
all'art. 60 per la retribuzione in costanza di ferie;
all'art. 75 per la retribuzione ordinaria;
all'art. 79 per i ratei di tredicesima mensilità 2020 e 2021; al bonus ex D.L. n. 66/2014 il cui avvenuto riconoscimento, in favore della ricorrente, si evince agevolmente dall'inclusione della relativa voce retributiva nelle buste paga in atti.
Tanto premesso in merito alla fondatezza delle singole voci retributive azionate dalla ricorrente nel corpo del ricorso introduttivo, la Controparte_1 restando contumace, non ha, in alcun modo, assolto all'onere probatorio, esistente a suo carico, in ordine all'avvenuto pagamento di tutto quanto ad essa dovuto.
Ed, infatti, per quanto attiene la retribuzione percepita, è, innanzitutto, opportuno richiamare, testualmente, quanto sostenuto in una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, alla quale questo giudice ritiene di aderire pienamente, laddove si è statuito che “ l'art. 1 della legge 5 gennaio 1953 n. 4 impone al datore di lavoro l'obbligo, anche penalmente sanzionato (art. 5), di consegnare ai lavoratori dipendenti, all'atto della corresponsione della retribuzione, un prospetto contenente l'indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione medesima. Siffatto obbligo, secondo l'indirizzo già espresso da questa Corte (v. Cass. 13 aprile 1992 n. 4512, conforme a Cass. 6 marzo 1986 n. 1484), oltre a non implicare l'invalidità dei pagamenti eseguiti in violazione di esso, non attiene neppure alla prova di tali pagamenti, ond'è che, avendone l'onere (art. 2697 c.c.), compete, tuttavia, al datore di lavoro stesso, il quale non possa provare la corresponsione di quanto dovuto al dipendente a titolo di retribuzione mediante la normale documentazione liberatoria data dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione. In altra non dissimile fattispecie, questa stessa Corte (v. Cass. 13 giugno 1987 n. 5227) ha, altresì, osservato che le annotazioni sui prospetti paga non costituiscono, ove il lavoratore contesti che esse rispecchino la reale situazione di fatto, elemento idoneo, di per sè solo, a sorreggere l'assunto del datore di lavoro dell'effettiva corresponsione di determinati emolumenti o dell'effettiva sussistenza della causa giustificativa di determinate trattenute operate sulla retribuzione. Da un siffatto contesto normativo ed interpretativo si evince chiaramente il principio secondo cui, non solo non sussiste preclusione di sorta al diritto del lavoratore che non abbia esposto contestazioni all'atto del ricevuto pagamento, quanto poi che non esiste affatto una presunzione assoluta (o di "piena fede") di corrispondenza della retribuzione percepita rispetto a quella risultante dai prospetti paga, neppure allorquando questi ultimi rispondano ai requisiti di normale documentazione liberatoria (riscontro nei libri paga o registri equipollenti e quietanze). Dal ché l'ulteriore rilievo che, l'onere probatorio dimostrativo di quella non corrispondenza può incombere sul lavoratore soltanto in presenza di provata regolarità della documentazione liberatoria e del rilascio di quietanze da parte del lavoratore medesimo. In caso diverso, quindi, per quanto si è visto, spetta al datore di lavoro fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito”. (Cassazione civile, sez. lav., 04 febbraio 1994, n. 1150.
Nella fattispecie di cui è causa, in applicazione di un siffatto principio, deve ritenersi che il datore di lavoro non abbia in alcun modo assolto all'onere probatorio esistente a suo carico, così come sopra delineato, in quanto sono state acquisite agli atti del giudizio, per iniziativa della parte ricorrente, le buste paga – tra l'altro relative ad un arco temporale diverso da quello per cui è causa ( gennaio, febbraio e marzo 2020, cfr allegato 14) prive di sottoscrizione per ricevuta o per quietanza, alle quali, pertanto, non può essere riconosciuto alcun valore probatorio.
Dall'estratto contributivo versato in atti risulta che la ricorrente ha beneficiato della FIS per il periodo dal 13.04.2020 sino al 14.11.2020.
Risulta inoltre agli atti che il rapporto di lavoro in oggetto è cessato per dimissioni in data 18.5.2021 (cfr doc 7 della produzione di parte ricorrente).
Ne consegue che, in conformità dei conteggi effettuati dal procuratore di parte ricorrente che appaiono correttamente formulati ed esenti da vizi di qualsivoglia genere, la va, pertanto, condannata al Controparte_1 pagamento, in favore di parte ricorrente, dell'importo pari ad euro 13.081,73, di cui 3.374,12 a titolo di t.f.r..
Su tali somme spettano, altresì, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalle scadenze mensili per le differenze retributive e dalla cessazione del rapporto di lavoro per il TFR e l'indennità sostitutiva del preavviso e fino al soddisfo.
La complessiva somma dovuta è da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, atteso che il meccanismo di tali ritenute da parte del datore di lavoro è inerente ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze del dipendente e si pone in relazione a distinti rapporti previdenziali e tributari sui quali non interferisce, in mancanza di norme specifiche, il giudice chiamato a detto accertamento e liquidazione (Cass. lav., 7.6.93, n. 6340; Cass. 24.8.90, n. 8634; Cass. 9.6.89, n. 2818; Cass. 17.4.87, n. 3871; Cass. 25.7.86, n. 4792; Cass. 22.5.85, n. 3105; Cass. 17.10.85, n. 5121; Cass. 29.6.82, n. 3912).
Al relativo pagamento vanno condannate le convenute in solido.
Quanto alla responsabilità del , in adesione a precedenti pronunce Controparte_2 della Sezione Lavoro di questo Tribunale, va, infatti, ritenuto che ben possa accogliersi la domanda di condanna in solido ex art. 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 nella versione successiva alla modifica operata dall'art. 21, co.
1. d.l. 5/2012, entrato in vigore il 20/02/2012, convertito con modificazioni dalla legge 35/2012, successivamente confermato dalla l. 92/2012, applicabile ratione temporis al rapporto de quo ed estensibile, per condivisibile interpretazione giurisprudenziale, alle fattispecie di pluralità soggettiva contraddistinta da affidamenti in appalti e assegnazione dei lavori a consorziate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con attribuzione in favore dei procuratori anticipatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza disattesa, così provvede:
a) condanna le convenute e Controparte_4
Controparte_5
ciascuna in persona del rispettivo legale rapp.te p.t., al pagamento,
[...] in solido tra loro, in favore di parte ricorrente, della somma di € 13.081,73, di cui 3.374,12 a titolo di t.f.r., oltre interessi sulle singole componenti del credito, via via rivalutate dalla data di maturazione di ciascuna di esse al saldo;
b) condanna le convenute e Controparte_4
Controparte_5
ciascuna in persona del rispettivo legale rapp.te p.t., al pagamento,
[...] in solido tra loro, delle spese processuali liquidate, complessivamente, in € 1.800,00 per compenso professionale, con attribuzione, oltre oneri accessori come per legge.
Napoli, 6.5.2025
Il GIUDICE
(dott.ssa M. Fontana)