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Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 22/11/2024, n. 1676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1676 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 977/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati
- dr.ssa Laura Petitti Presidente
- dr.ssa Rossana Musumeci Giudice
- dr.ssa Claudia Musola Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 977/2024 R.G V.G.
PROMOSSO DA
, (C.F. ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Bagheria, via Milazzo n. 130, presso lo studio dell'Avv. Maria Pipia, che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti
E
, (C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Altavilla Milicia, via San Giuseppe n. 60/a presso lo studio dell'avv.
Francesco Paolo Guagliardo, che la rappresenta e difende in forza di mandato in atti
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso e verbale di udienza del 7.11.2024 al contenuto del quale si rinvia;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 18.5.2024, i suindicati ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai medesimi in data 17.10.2008 a AN AV
(PA), regolarmente trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto comune, anno 2008 al n.8, parte I, Ufficio 1, dal quale sono nate le figlie nata a [...] in data [...] e Persona_1
nata a [...] in data [...] Persona_2
A seguito di richiesta di integrazione in merito alle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, i procuratori delle stesse hanno provveduto al deposito telematico della documentazione richiesta.
A tal fine, i coniugi si sono riportati alle condizioni statuite nel ricorso congiunto depositato, come successivamente precisate all'udienza del 7.11.2024.
All'udienza fissata per l'espletamento del tentativo di conciliazione, le parti sono state sentite dapprima separatamente e poi congiuntamente, ed il tentativo espletato è risultato vano. Le parti, quindi, hanno insistito per l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso, come successivamente precisate all'udienza del 7.11.2024 e la causa è stata assunta in riserva per la decisione;
L , cui la pendenza del procedimento è stata ritualmente Controparte_2 comunicata, non ha manifestato volontà contraria all'accoglimento del ricorso.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda, che, tuttavia, sulla scorta del certificato contestuale di matrimonio prodotto in atti (doc.8), deve essere riqualificata in
“scioglimento del matrimonio”. Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Termini Imerese, nella procedura di separazione consensuale n.
1572/2021;
• la separazione tra le parti è stata omologata dal medesimo Tribunale con omologa del 28.3.2022, depositata il 28.3.2022;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione;
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso introduttivo del presente giudizio, come successivamente precisate all'udienza del 7.11.2024 ed hanno allegato la documentazione inerente alle proprie condizioni reddituali e patrimoniali.
Le condizioni di cui sopra vanno omologate, in quanto non contrarie al buon costume né all'ordine pubblico ed all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi superfluo (art. 473 bis.4 cpc) tenuto conto del contenuto dell'accordo.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
La presente sentenza, non impugnabile né dalle parti né dal pubblico ministero, deve essere immediatamente eseguita a cura del cancelliere.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 17.10.2008 a AN AV (PA), da
, nato a [...] il [...] e , nata a Parte_1 Controparte_1
TERMINI IMERESE il 6.8.1985, regolarmente trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di AN AV (PA), anno 2008 al n. 8, parte I, Ufficio 1, alle condizioni concordate dalle parti, di cui all'allegato ricorso, come successivamente precisate all'udienza del 7.11.2024, che devono qui intendersi riportate e trascritte.
• dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il
19.11.2024
Il Giudice est Il Presidente
Claudia Musola Laura Petitti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati
- dr.ssa Laura Petitti Presidente
- dr.ssa Rossana Musumeci Giudice
- dr.ssa Claudia Musola Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 977/2024 R.G V.G.
PROMOSSO DA
, (C.F. ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Bagheria, via Milazzo n. 130, presso lo studio dell'Avv. Maria Pipia, che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti
E
, (C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Altavilla Milicia, via San Giuseppe n. 60/a presso lo studio dell'avv.
Francesco Paolo Guagliardo, che la rappresenta e difende in forza di mandato in atti
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso e verbale di udienza del 7.11.2024 al contenuto del quale si rinvia;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 18.5.2024, i suindicati ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai medesimi in data 17.10.2008 a AN AV
(PA), regolarmente trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto comune, anno 2008 al n.8, parte I, Ufficio 1, dal quale sono nate le figlie nata a [...] in data [...] e Persona_1
nata a [...] in data [...] Persona_2
A seguito di richiesta di integrazione in merito alle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, i procuratori delle stesse hanno provveduto al deposito telematico della documentazione richiesta.
A tal fine, i coniugi si sono riportati alle condizioni statuite nel ricorso congiunto depositato, come successivamente precisate all'udienza del 7.11.2024.
All'udienza fissata per l'espletamento del tentativo di conciliazione, le parti sono state sentite dapprima separatamente e poi congiuntamente, ed il tentativo espletato è risultato vano. Le parti, quindi, hanno insistito per l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso, come successivamente precisate all'udienza del 7.11.2024 e la causa è stata assunta in riserva per la decisione;
L , cui la pendenza del procedimento è stata ritualmente Controparte_2 comunicata, non ha manifestato volontà contraria all'accoglimento del ricorso.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda, che, tuttavia, sulla scorta del certificato contestuale di matrimonio prodotto in atti (doc.8), deve essere riqualificata in
“scioglimento del matrimonio”. Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Termini Imerese, nella procedura di separazione consensuale n.
1572/2021;
• la separazione tra le parti è stata omologata dal medesimo Tribunale con omologa del 28.3.2022, depositata il 28.3.2022;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione;
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso introduttivo del presente giudizio, come successivamente precisate all'udienza del 7.11.2024 ed hanno allegato la documentazione inerente alle proprie condizioni reddituali e patrimoniali.
Le condizioni di cui sopra vanno omologate, in quanto non contrarie al buon costume né all'ordine pubblico ed all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi superfluo (art. 473 bis.4 cpc) tenuto conto del contenuto dell'accordo.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
La presente sentenza, non impugnabile né dalle parti né dal pubblico ministero, deve essere immediatamente eseguita a cura del cancelliere.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 17.10.2008 a AN AV (PA), da
, nato a [...] il [...] e , nata a Parte_1 Controparte_1
TERMINI IMERESE il 6.8.1985, regolarmente trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di AN AV (PA), anno 2008 al n. 8, parte I, Ufficio 1, alle condizioni concordate dalle parti, di cui all'allegato ricorso, come successivamente precisate all'udienza del 7.11.2024, che devono qui intendersi riportate e trascritte.
• dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il
19.11.2024
Il Giudice est Il Presidente
Claudia Musola Laura Petitti