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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 23/05/2025, n. 915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 915 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari
in composizione monocratica, nella persona del G.O.T., dott.ssa Longo
Adriana Marilù, in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 513 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
dell'anno 2023 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. TURANO Parte_1
GIUSEPPINA ANGELA , giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima in VIALE TRIESTE, 50 87100 COSENZA
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1
domiciliato in Cosenza, presso la sede dell' , rappresentato e difeso dall'avv. CP_2
FERRATO UMBERTO, giusta procura in atti.
RESISTENTE
Avente ad oggetto: Riconoscimento pensione invalidità civile
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti, che qui si intendono integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto Con atto di ricorso depositato in data 14.2.2023 e ritualmente notificato parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva:
- che presentava domanda alla Commissione Invalidi Civili per il riconoscimento della-pensione di invalidità civile;
- che veniva sottoposta a visita medica dalla Commissione e non le veniva riconosciuta;
- che avverso il predetto provvedimento presentava ricorso per accertamento tecnico preventivo iscritto al R.G. n. 4005/2021 al fine di accertare il requisito sanitario per il riconoscimento del beneficio richiesto;
- che il CTU depositava relazione peritale riconoscendole una riduzione della capacità lavorativa in misura dell'82%.
Assumendo l'illegittimità di tale provvedimento adiva questo Tribunale e chiedeva il riconoscimento del diritto alle prestazioni di cui in premessa, con la conseguente condanna dell' alla corresponsione in suo favore della pensione di invalidità CP_1
con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' ed eccepiva la decadenza del diritto e CP_1
l'improponibilità del ricorso per mancata presentazione della domanda in sede amministrativa, nel merito ne contestava la fondatezza, chiedendone il rigetto con la vittoria delle spese di lite in mancanza di dichiarazione sostitutiva ex art. 152
disp. att. c.p.c.
Esaurita la fase istruttoria, con produzione della documentazione in atti ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza indicata in epigrafe la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo con contestuale motivazione,
pubblicamente letto. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di decadenza dalla azione ex art. 42 co. 3 del d.l. n. 269/2003 poiché l'azione per ATP è stata tempestivamente esperita con ricorso depositato nel rispetto del termine semestrale di decadenza decorrente dalla data di comunicazione del verbale di visita collegiale come risulta dalla documentazione in atti.
Nel merito il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il diritto alla pensione è subordinato alla sussistenza del requisito dell'età compresa tra i 18 e i 65 anni, del requisito medico-sanitario consistente in una diminuzione totale della capacità lavorativa e della titolarità di reddito inferiore alla soglia fissata dalla legge.
Nel caso di specie, per quanto concerne il requisito sanitario, si osserva che la disposta consulenza tecnica, espletata sulla base della documentazione medico-
sanitaria prodotta ed all'esito della visita peritale cui è stata sottoposta la ricorrente,
ha illustrato il quadro clinico della medesima descrivendone le patologie per concludere nel senso della sussistenza sulla sua persona di una riduzione della capacità lavorativa nella misura del 100% a decorrere dal 16.3.2023, data di aggravamento delle patologie.
A ciò si non si aggiunge la ricorrenza dell'ulteriore presupposto legale previsto ai fini dell'erogazione della prestazione consistente nel requisito anagrafico.
Infatti dalla documentazione depositata risulta che la ricorrente è nata il [...]
e dunque alla data del riconoscimento della prestazione, come accertato dal CTU,
aveva superato il limite massimo d'età per poter beneficiare della prestazione.
Alla luce di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.
Quanto alle spese processuali, nonostante il principio della soccombenza, nulla può
statuirsi considerata la sussistenza delle condizioni di reddito di cui all'art. 152 disp.
att. c.p.c. , come da documentazione in atti. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il G.O.T., dott.ssa Longo Adriana Marilù, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di giudizio;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u., liquidate con separato CP_1
decreto.
Castrovillari, li 23/5/2025
IL GOT
Dott.ssa Longo Adriana Marilù