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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/11/2025, n. 4420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4420 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 2946/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice Est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2946/2025 R.G. avente ad oggetto: divorzio – cessazione effetti civili vertente
TRA
, (CF. , rapp.to e difeso come in Parte_1 C.F._1 atti dall'Avv. Giuseppina Sabina Impemba, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di mandato in atti
RICORRENTE
E
(CF. ) rapp.ta e difesa come in atti CP_1 C.F._2 dall'Avv. Martino D'Onofrio, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di mandato in atti
RESISTENTE C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 28.10.2025.
1 Proc. R.G. n. 2946/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.4.2025 [nato a [...] in Parte_1 data 20.05.1972 (CF. ] ha chiesto di dichiararsi la C.F._1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con [nata a CP_1
IA (SA) in data 26.1.1970 (CF. )] in data C.F._2
28.05.2005 in IA (SA) e dal quale non erano nati figli.
Il ricorrente chiedeva, altresì, di dichiarare “che la sig.ra non ha CP_1 diritto all'assegno divorzile e per l'effetto revocare l'obbligo di versamento al contributo di mantenimento in favore della stessa”.
La resistente si costituiva con comparsa del 19.9.2025 aderendo alla domanda cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedendo “Rigettare integralmente la richiesta di revoca dell'assegno divorzile avanzata dal sig.
confermando in capo allo stesso l'obbligo di corrispondere Parte_1
l'assegno di mantenimento di € 450,00 in favore della resistente”.
All'udienza del 28.10.2025 il G.D. sentiva le parti.
In quella sede il ricorrente effettuava una proposta transattiva che veniva rifiutata dalla resistente.
Il G.D., preso atto, invitava i difensori alla discussione orale ex art. 473-bis.22
c.p.c. ed assegnava la causa al Collegio per la decisione.
A) La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio va accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 1 L. 898/1970, essendo fallito il tentativo di conciliazione in sede di comparizione personale dei coniugi ed essendo provata per tabulas l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale, intesa come “omnium consortium vitae” ossia come quel complesso di rapporti solidaristici sui quali si basa il legame coniugale secondo lo schema legislativo delineato oltre che dagli artt. 143 - 147 cc dall'art. 30 della
Costituzione.
È peraltro ricorrente la condizione dell'azione posta dall'art. 3, comma 2, L.
898/1970 atteso che dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente
2 Proc. R.G. n. 2946/2025
del tribunale nella procedura di separazione personale a quello della proposizione della domanda in esame è trascorso il termine di legge.
Giova osservare che risulta pacifico che la separazione dalla data di comparizione non si era mai interrotta, a conferma del perdurante ed irreversibile stato di disgregazione familiare.
In ogni caso non è stata proposta alcuna eccezione di riconciliazione.
Va dunque accolta la relativa domanda.
B) Alla luce della confusione operata dalle difese delle parti, appare opportuno ricordare che: 1) l'assegno di mantenimento in favore di uno dei coniugi in regime di separazione è dovuto fino al passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia il divorzio, la quale segna il venir meno del presupposto di detto mantenimento, cioè del vincolo matrimoniale (cfr. ex multis Cass. civ., sez. I, 22 luglio 2011, n. 16127); 2) l'eventuale diritto all'assegno divorzile va accertato nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio e la prova della sussistenza dei suoi presupposti grava sulla parte richiedente il riconoscimento dell'assegno; 3) nel caso di specie si ritiene di dover riqualificare la domanda della di “Rigettare integralmente la richiesta di revoca dell'assegno divorzile CP_1 avanzata dal sig confermando in capo allo stesso l'obbligo di Parte_1 corrispondere l'assegno di mantenimento di € 450,00 in favore della resistente” come domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile.
Orbene, va ricordato che le Sezioni Unite, con la storica sentenza 11 luglio 2018
n. 18287, valorizzando il tenore letterale dell'art. 5 l. 898/1970, hanno avvertito la necessità di superare la funzione meramente assistenziale dell'assegno divorzile, privilegiata dalla giurisprudenza a far data dalla sentenza delle Sezioni Unite 29 novembre 1990 n. 11490, a favore di una funzione composita, sia assistenziale che compensativa-perequativa e risarcitoria.
Le S.U. hanno, in particolare, ritenuto che i contenuti identitari dell'istituto, per come si sono venuti a modellare nel corso di oltre un trentennio, andassero rivisitati in funzione della necessità, resa urgente dall'avanzarsi su questo terreno di una più matura coscienza collettiva, che anche nella ponderazione
3 Proc. R.G. n. 2946/2025
degli aspetti della solidarietà post-matrimoniale di più diretta rilevanza patrimoniale si dovessero rendere apprezzabili, nel segno dell'autoresponsabilità,
i riflessi di una mutata valorizzazione delle scelte personali dei coniugi da valutarsi nel contesto costituzionale all'interno del quale tali scelte e la loro protezione giuridica trovano riconoscimento e tutela.
L'orientamento che si è venuto così a delineare, cogliendo la fecondità culturale di un approccio che enunciando il parametro "dell'indipendenza o autosufficienza economica" ha sovvertito un più che consolidato panorama di diritto vivente, orientato a commisurare l'entità dell'assegno divorzile al "tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio", si è indotto primariamente ad abbandonare la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di una interpretazione della L. 1 dicembre 1970,
n. 898, art. 5, comma 6, nel testo risultante dalla novellazione operatane dalla L.
6 marzo 1987, n. 74, art. 10 volta a rivendicare in modo più esplicito di quanto già non fosse accaduto in passato la propria sua radice negli artt. 2,3 e 29 Cost.
In questa cornice si è formata l'opinione, suggerita dalla constatazione che il parametro dell'adeguatezza enunciato dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, ha carattere intrinsecamente relativo e che esso imponga perciò una valutazione comparativa condotta in armonia con i criteri indicatori che figurano nell'incipit della norma, che "la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente".
4 Proc. R.G. n. 2946/2025
Il riconoscimento dell'assegno di divorzio "cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi". Il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto alla percezione dell'assegno ha, dunque, "natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà".
La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è peraltro finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (cfr. da ultimo Cass. civ., sez.
I, 18/01/2023, n. 1482).
Nel caso di specie, il Collegio non ravvisa la componente compensativo- perequativa non avendo la resistente fornito prova alcuna di aver effettivamente rinunciato nel corso della convivenza matrimoniale a realistiche occasioni lavorative nell'interesse della famiglia (non risultano articolati mezzi di prova nella comparsa di costituzione e non sono state depositate le memorie ex art. 473- bis.17 c.p.c.).
La S.C. ha del resto chiarito che l'impegno della donna nella gestione della famiglia e nella cura dei figli durante gli anni di matrimonio non è sufficiente a far sorgere il diritto all'assegno divorzile, una volta che il matrimonio sia sciolto, in quanto riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-
5 Proc. R.G. n. 2946/2025
compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi, poiché la scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare assume rilievo nei limiti in cui sia stata condivisa con l'altro coniuge e abbia comportato la rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali che il coniuge che richiede l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio (cfr. Cass. civ., sez. I, 08/07/2025, n. 18682; Cass. civ., sez.
I, 13/04/2023, n. 981; Cass. civ., sez. VI, 13/10/2022, n. 29920).
Non può riconoscersi nemmeno la componente assistenziale atteso che la resistente - su cui ricadeva il relativo onere probatorio – non ha depositato procedimento alcuna documentazione reddituale onde comprovare la sua attuale situazione patrimoniale (ovvero l'inadeguatezza dei mezzi propri): l'assenza di dimostrazione circa la condizione economico-reddituale della resistente preclude, difatti, in radice al giudice di merito di valutare l'esistenza di una sproporzione economico-reddituale tra gli ex coniugi mancando uno dei due termini di raffronto
(sul punto v. Cass. civ., sez. I, 28.2.2022, n. 6529). non ha, difatti, depositato nessuno dei documenti prescritti dall'art. CP_2
473-bis.16 c.p.c., in particolare le dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio (il loro mancato deposito va provato con l'attestazione negativa dell'Agenzia delle
Entrate) e gli estratti di conto corrente dell'ultimo triennio (indispensabili per verificare le effettive disponibilità monetarie del soggetto).
Né può sottacersi che:
1) risulta pacifico che l'azienda per cui il lavorava ha chiuso ed Parte_1 attualmente il ricorrente sta percependo la Naspi;
2) la vive con i genitori (pensionati) e non soffre costi di alloggio;
CP_1
3) la resistente – di 50 anni - ha documentato di avere problemi di salute
(sindrome di Brugada), ma non di avere una inabilità (anche parziale) al lavoro.
C) Il rigetto della domanda di assegno divorzile ed il rifiuto della proposta transattiva formulata in udienza dal ricorrente impongono la regolamentazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
6 Proc. R.G. n. 2946/2025
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione civile, così provvede nella causa in epigrafe:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data
28.05.2005 in IA (SA) da [nato a [...] in Parte_1 data 20.05.1972 (CF. ] ed [nata a C.F._1 CP_1
IA (SA) in data 26.1.1970 (CF. )]; C.F._2
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di IA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile);
- rigetta la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1 Parte_1
, spese che liquida in complessivi euro 2.640,00 di cui euro 100,00 per
[...] spese ed euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA, se dovute come per legge, ed il 15% per spese generali con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario Avv. Giuseppina Sabina Impemba.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del giorno 3.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Caterina Costabile dott.ssa Ilaria Bianchi
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REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice Est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2946/2025 R.G. avente ad oggetto: divorzio – cessazione effetti civili vertente
TRA
, (CF. , rapp.to e difeso come in Parte_1 C.F._1 atti dall'Avv. Giuseppina Sabina Impemba, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di mandato in atti
RICORRENTE
E
(CF. ) rapp.ta e difesa come in atti CP_1 C.F._2 dall'Avv. Martino D'Onofrio, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di mandato in atti
RESISTENTE C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 28.10.2025.
1 Proc. R.G. n. 2946/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.4.2025 [nato a [...] in Parte_1 data 20.05.1972 (CF. ] ha chiesto di dichiararsi la C.F._1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con [nata a CP_1
IA (SA) in data 26.1.1970 (CF. )] in data C.F._2
28.05.2005 in IA (SA) e dal quale non erano nati figli.
Il ricorrente chiedeva, altresì, di dichiarare “che la sig.ra non ha CP_1 diritto all'assegno divorzile e per l'effetto revocare l'obbligo di versamento al contributo di mantenimento in favore della stessa”.
La resistente si costituiva con comparsa del 19.9.2025 aderendo alla domanda cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedendo “Rigettare integralmente la richiesta di revoca dell'assegno divorzile avanzata dal sig.
confermando in capo allo stesso l'obbligo di corrispondere Parte_1
l'assegno di mantenimento di € 450,00 in favore della resistente”.
All'udienza del 28.10.2025 il G.D. sentiva le parti.
In quella sede il ricorrente effettuava una proposta transattiva che veniva rifiutata dalla resistente.
Il G.D., preso atto, invitava i difensori alla discussione orale ex art. 473-bis.22
c.p.c. ed assegnava la causa al Collegio per la decisione.
A) La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio va accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 1 L. 898/1970, essendo fallito il tentativo di conciliazione in sede di comparizione personale dei coniugi ed essendo provata per tabulas l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale, intesa come “omnium consortium vitae” ossia come quel complesso di rapporti solidaristici sui quali si basa il legame coniugale secondo lo schema legislativo delineato oltre che dagli artt. 143 - 147 cc dall'art. 30 della
Costituzione.
È peraltro ricorrente la condizione dell'azione posta dall'art. 3, comma 2, L.
898/1970 atteso che dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente
2 Proc. R.G. n. 2946/2025
del tribunale nella procedura di separazione personale a quello della proposizione della domanda in esame è trascorso il termine di legge.
Giova osservare che risulta pacifico che la separazione dalla data di comparizione non si era mai interrotta, a conferma del perdurante ed irreversibile stato di disgregazione familiare.
In ogni caso non è stata proposta alcuna eccezione di riconciliazione.
Va dunque accolta la relativa domanda.
B) Alla luce della confusione operata dalle difese delle parti, appare opportuno ricordare che: 1) l'assegno di mantenimento in favore di uno dei coniugi in regime di separazione è dovuto fino al passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia il divorzio, la quale segna il venir meno del presupposto di detto mantenimento, cioè del vincolo matrimoniale (cfr. ex multis Cass. civ., sez. I, 22 luglio 2011, n. 16127); 2) l'eventuale diritto all'assegno divorzile va accertato nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio e la prova della sussistenza dei suoi presupposti grava sulla parte richiedente il riconoscimento dell'assegno; 3) nel caso di specie si ritiene di dover riqualificare la domanda della di “Rigettare integralmente la richiesta di revoca dell'assegno divorzile CP_1 avanzata dal sig confermando in capo allo stesso l'obbligo di Parte_1 corrispondere l'assegno di mantenimento di € 450,00 in favore della resistente” come domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile.
Orbene, va ricordato che le Sezioni Unite, con la storica sentenza 11 luglio 2018
n. 18287, valorizzando il tenore letterale dell'art. 5 l. 898/1970, hanno avvertito la necessità di superare la funzione meramente assistenziale dell'assegno divorzile, privilegiata dalla giurisprudenza a far data dalla sentenza delle Sezioni Unite 29 novembre 1990 n. 11490, a favore di una funzione composita, sia assistenziale che compensativa-perequativa e risarcitoria.
Le S.U. hanno, in particolare, ritenuto che i contenuti identitari dell'istituto, per come si sono venuti a modellare nel corso di oltre un trentennio, andassero rivisitati in funzione della necessità, resa urgente dall'avanzarsi su questo terreno di una più matura coscienza collettiva, che anche nella ponderazione
3 Proc. R.G. n. 2946/2025
degli aspetti della solidarietà post-matrimoniale di più diretta rilevanza patrimoniale si dovessero rendere apprezzabili, nel segno dell'autoresponsabilità,
i riflessi di una mutata valorizzazione delle scelte personali dei coniugi da valutarsi nel contesto costituzionale all'interno del quale tali scelte e la loro protezione giuridica trovano riconoscimento e tutela.
L'orientamento che si è venuto così a delineare, cogliendo la fecondità culturale di un approccio che enunciando il parametro "dell'indipendenza o autosufficienza economica" ha sovvertito un più che consolidato panorama di diritto vivente, orientato a commisurare l'entità dell'assegno divorzile al "tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio", si è indotto primariamente ad abbandonare la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di una interpretazione della L. 1 dicembre 1970,
n. 898, art. 5, comma 6, nel testo risultante dalla novellazione operatane dalla L.
6 marzo 1987, n. 74, art. 10 volta a rivendicare in modo più esplicito di quanto già non fosse accaduto in passato la propria sua radice negli artt. 2,3 e 29 Cost.
In questa cornice si è formata l'opinione, suggerita dalla constatazione che il parametro dell'adeguatezza enunciato dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, ha carattere intrinsecamente relativo e che esso imponga perciò una valutazione comparativa condotta in armonia con i criteri indicatori che figurano nell'incipit della norma, che "la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente".
4 Proc. R.G. n. 2946/2025
Il riconoscimento dell'assegno di divorzio "cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi". Il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto alla percezione dell'assegno ha, dunque, "natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà".
La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è peraltro finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (cfr. da ultimo Cass. civ., sez.
I, 18/01/2023, n. 1482).
Nel caso di specie, il Collegio non ravvisa la componente compensativo- perequativa non avendo la resistente fornito prova alcuna di aver effettivamente rinunciato nel corso della convivenza matrimoniale a realistiche occasioni lavorative nell'interesse della famiglia (non risultano articolati mezzi di prova nella comparsa di costituzione e non sono state depositate le memorie ex art. 473- bis.17 c.p.c.).
La S.C. ha del resto chiarito che l'impegno della donna nella gestione della famiglia e nella cura dei figli durante gli anni di matrimonio non è sufficiente a far sorgere il diritto all'assegno divorzile, una volta che il matrimonio sia sciolto, in quanto riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-
5 Proc. R.G. n. 2946/2025
compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi, poiché la scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare assume rilievo nei limiti in cui sia stata condivisa con l'altro coniuge e abbia comportato la rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali che il coniuge che richiede l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio (cfr. Cass. civ., sez. I, 08/07/2025, n. 18682; Cass. civ., sez.
I, 13/04/2023, n. 981; Cass. civ., sez. VI, 13/10/2022, n. 29920).
Non può riconoscersi nemmeno la componente assistenziale atteso che la resistente - su cui ricadeva il relativo onere probatorio – non ha depositato procedimento alcuna documentazione reddituale onde comprovare la sua attuale situazione patrimoniale (ovvero l'inadeguatezza dei mezzi propri): l'assenza di dimostrazione circa la condizione economico-reddituale della resistente preclude, difatti, in radice al giudice di merito di valutare l'esistenza di una sproporzione economico-reddituale tra gli ex coniugi mancando uno dei due termini di raffronto
(sul punto v. Cass. civ., sez. I, 28.2.2022, n. 6529). non ha, difatti, depositato nessuno dei documenti prescritti dall'art. CP_2
473-bis.16 c.p.c., in particolare le dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio (il loro mancato deposito va provato con l'attestazione negativa dell'Agenzia delle
Entrate) e gli estratti di conto corrente dell'ultimo triennio (indispensabili per verificare le effettive disponibilità monetarie del soggetto).
Né può sottacersi che:
1) risulta pacifico che l'azienda per cui il lavorava ha chiuso ed Parte_1 attualmente il ricorrente sta percependo la Naspi;
2) la vive con i genitori (pensionati) e non soffre costi di alloggio;
CP_1
3) la resistente – di 50 anni - ha documentato di avere problemi di salute
(sindrome di Brugada), ma non di avere una inabilità (anche parziale) al lavoro.
C) Il rigetto della domanda di assegno divorzile ed il rifiuto della proposta transattiva formulata in udienza dal ricorrente impongono la regolamentazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
6 Proc. R.G. n. 2946/2025
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione civile, così provvede nella causa in epigrafe:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data
28.05.2005 in IA (SA) da [nato a [...] in Parte_1 data 20.05.1972 (CF. ] ed [nata a C.F._1 CP_1
IA (SA) in data 26.1.1970 (CF. )]; C.F._2
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di IA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile);
- rigetta la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1 Parte_1
, spese che liquida in complessivi euro 2.640,00 di cui euro 100,00 per
[...] spese ed euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA, se dovute come per legge, ed il 15% per spese generali con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario Avv. Giuseppina Sabina Impemba.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del giorno 3.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Caterina Costabile dott.ssa Ilaria Bianchi
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