TRIB
Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 20/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 14489/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Giudice Relatore dott.ssa Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 14489/2024 promossa da:
(C.F.: ) nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'Avv. Michele Angelo Lupoi e dall'Avv. Tiziana Falvo, entrambi del Foro di Bologna, presso il cui studio in Bologna, via Altabella n. 15, elegge domicilio e
(C.F.: ) nata a [...] il [...], residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Guido Baraldi del Foro di Bologna, c.f.
, domiciliato digitalmente in indirizzo telematico PEC presso il suddetto C.F._3 procuratore con Studio in Pianoro(BO), fraz. Rastignano, Via A. Costa n. 55/2;
CONCLUSIONI DELLE PARTI Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate entro il termine fissato dal
Giudice.
Il P.M. ha apposto il proprio visto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato Parte_1 CP_1 in data 02/12/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto la modifica delle statuizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 2069/2017 resa dal Tribunale di Bologna in data 19/09/2017 passata in giudicato e il recepimento da parte del Tribunale delle seguenti nuove condizioni:
1. dichiarare, con decorrenza dal mese di novembre 2024, cessato l'obbligo del sig. di Pt_1 contribuire al mantenimento del figlio minore , in quanto divenuto economicamente Per_1 pagina 1 di 2 autosufficiente, e per l'effetto dichiarare, contestualmente, cessato l'obbligo del sig. di Pt_1 CP_ versare alla sig.ra qualsivoglia importo a titolo di contributo nel mantenimento ordinario e straordinario del figlio;
§§
Ritiene il Tribunale che quanto previsto dalle parti nel ricorso congiunto sia meritevole di accoglimento, avendo raggiunto la maggiore età e sottoscritto un contratto di lavoro che ha Per_1 comportato il raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio maggiorenne.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale modifica delle statuizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 2069/2017 resa dal Tribunale di Bologna in data 19/09/2017, passata in giudicato, così provvede:
1. dispone , con decorrenza dal mese di novembre 2024, la cessazione dell'obbligo del sig. Pt_1 di contribuire al mantenimento del figlio , in quanto divenuto economicamente Per_1 autosufficiente, e per l'effetto dichiara, contestualmente, cessato l'obbligo del sig. di Pt_1 CP_ versare alla sig.ra qualsivoglia importo a titolo di contributo nel mantenimento ordinario e straordinario del figlio;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bologna del_
15.1.2025_____
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Giudice Relatore dott.ssa Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 14489/2024 promossa da:
(C.F.: ) nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'Avv. Michele Angelo Lupoi e dall'Avv. Tiziana Falvo, entrambi del Foro di Bologna, presso il cui studio in Bologna, via Altabella n. 15, elegge domicilio e
(C.F.: ) nata a [...] il [...], residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Guido Baraldi del Foro di Bologna, c.f.
, domiciliato digitalmente in indirizzo telematico PEC presso il suddetto C.F._3 procuratore con Studio in Pianoro(BO), fraz. Rastignano, Via A. Costa n. 55/2;
CONCLUSIONI DELLE PARTI Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate entro il termine fissato dal
Giudice.
Il P.M. ha apposto il proprio visto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato Parte_1 CP_1 in data 02/12/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto la modifica delle statuizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 2069/2017 resa dal Tribunale di Bologna in data 19/09/2017 passata in giudicato e il recepimento da parte del Tribunale delle seguenti nuove condizioni:
1. dichiarare, con decorrenza dal mese di novembre 2024, cessato l'obbligo del sig. di Pt_1 contribuire al mantenimento del figlio minore , in quanto divenuto economicamente Per_1 pagina 1 di 2 autosufficiente, e per l'effetto dichiarare, contestualmente, cessato l'obbligo del sig. di Pt_1 CP_ versare alla sig.ra qualsivoglia importo a titolo di contributo nel mantenimento ordinario e straordinario del figlio;
§§
Ritiene il Tribunale che quanto previsto dalle parti nel ricorso congiunto sia meritevole di accoglimento, avendo raggiunto la maggiore età e sottoscritto un contratto di lavoro che ha Per_1 comportato il raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio maggiorenne.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale modifica delle statuizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 2069/2017 resa dal Tribunale di Bologna in data 19/09/2017, passata in giudicato, così provvede:
1. dispone , con decorrenza dal mese di novembre 2024, la cessazione dell'obbligo del sig. Pt_1 di contribuire al mantenimento del figlio , in quanto divenuto economicamente Per_1 autosufficiente, e per l'effetto dichiara, contestualmente, cessato l'obbligo del sig. di Pt_1 CP_ versare alla sig.ra qualsivoglia importo a titolo di contributo nel mantenimento ordinario e straordinario del figlio;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bologna del_
15.1.2025_____
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 2 di 2