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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 07/05/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1181/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
CAUSA n. r.g. 1181/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
Controparte_1
RESISTENTE/I
Oggi 06/05/2025 ad ore 9.02 il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che:
Per gli Avv.ti LO BUE IRENE, MICELI WALTER, GANCI FABIO, Parte_1
RINALDI GIOVANNI hanno depositato le note di trattazione scritta
Per nessuno ha depositato le note di trattazione Controparte_1
scritta.
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE - LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott. Andrea Marangoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1181/2024 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
San Cesario sul Panaro (MO), Via Imperiale n. 664, elettivamente domiciliata a Parma Borgo Ronchini
n. 9, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Rinaldi, Walter Miceli, Fabio Ganci e Irene Lo Bue;
RICORRENTE
contro
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Modena, Via Elia Rainusso n. 70/100, rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dalla Dott.ssa Maria Teresa Figliomeni.
RESISTENTE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05.07.2024, , quale docente a tempo determinato in Parte_1 forza di plurimi contratti siglati con l'Amministrazione convenuta nell'a.s. 2020/2021 e 2021/2022, premettendo di non aver percepito la retribuzione professionale docenti, indennità prevista dall'articolo
7 del CCNL del 15.03.2001, in violazione della clausola 4 (“Principio di non discriminazione”) dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18/3/99, allegato alla Direttiva del
Consiglio dell'Unione Europea 28 giugno 1999/70/CEE, ha chiesto di: “- accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7
pagina 2 di 4 del CCNI del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con;
- per l'effetto, condannare il Controparte_1 [...]
, in favore di parte ricorrente, al pagamento delle relative differenze Controparte_1
retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolto, a titolo di retribuzione professionale docenti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 2.275,92 o in quelle somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018”.
Si è costituito il , deducendo l'infondatezza del ricorso e Controparte_1
chiedendone il rigetto.
Istruita con i documenti prodotti dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
Il ricorso è fondato e va accolto, secondo il principio affermato dall'ordinanza della Corte di
Cassazione n. 20015/2018: “l'art.7 del CCNL 153/2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma
3, alle modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31/8/1999, deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio”.
Il convenuto va, quindi, condannato al pagamento in favore di parte ricorrente delle CP_1
differenze retributive pari a € 2.275,92, considerato che il conteggio – non contestato – indicato in ricorso e allo stesso allegato (cfr. doc. 7 fascicolo ricorrente), appare immune da vizi oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) pagina 3 di 4 dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/2022. In particolare, si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva, per la fase di trattazione e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 1.100,00 e € 5.200,00), e si determina in € 1.314,00 il compenso complessivo. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1) dichiara il diritto di alla percezione della retribuzione professionale docenti, Parte_1 prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Convenuto negli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022; CP_1
2) Condanna il Convenuto al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei CP_1 giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 2.275,92 oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 comma 36
l.n.724/1994, relativo ai crediti dei pubblici dipendenti, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo;
3) Condanna il Convenuto al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.314,00 per CP_1 compensi, oltre contributo unificato versato pari a € 49,00, rimb. forf., IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Modena, 06.05.2025
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
CAUSA n. r.g. 1181/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
Controparte_1
RESISTENTE/I
Oggi 06/05/2025 ad ore 9.02 il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che:
Per gli Avv.ti LO BUE IRENE, MICELI WALTER, GANCI FABIO, Parte_1
RINALDI GIOVANNI hanno depositato le note di trattazione scritta
Per nessuno ha depositato le note di trattazione Controparte_1
scritta.
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE - LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott. Andrea Marangoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1181/2024 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
San Cesario sul Panaro (MO), Via Imperiale n. 664, elettivamente domiciliata a Parma Borgo Ronchini
n. 9, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Rinaldi, Walter Miceli, Fabio Ganci e Irene Lo Bue;
RICORRENTE
contro
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Modena, Via Elia Rainusso n. 70/100, rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dalla Dott.ssa Maria Teresa Figliomeni.
RESISTENTE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05.07.2024, , quale docente a tempo determinato in Parte_1 forza di plurimi contratti siglati con l'Amministrazione convenuta nell'a.s. 2020/2021 e 2021/2022, premettendo di non aver percepito la retribuzione professionale docenti, indennità prevista dall'articolo
7 del CCNL del 15.03.2001, in violazione della clausola 4 (“Principio di non discriminazione”) dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18/3/99, allegato alla Direttiva del
Consiglio dell'Unione Europea 28 giugno 1999/70/CEE, ha chiesto di: “- accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7
pagina 2 di 4 del CCNI del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con;
- per l'effetto, condannare il Controparte_1 [...]
, in favore di parte ricorrente, al pagamento delle relative differenze Controparte_1
retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolto, a titolo di retribuzione professionale docenti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 2.275,92 o in quelle somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018”.
Si è costituito il , deducendo l'infondatezza del ricorso e Controparte_1
chiedendone il rigetto.
Istruita con i documenti prodotti dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
Il ricorso è fondato e va accolto, secondo il principio affermato dall'ordinanza della Corte di
Cassazione n. 20015/2018: “l'art.7 del CCNL 153/2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma
3, alle modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31/8/1999, deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio”.
Il convenuto va, quindi, condannato al pagamento in favore di parte ricorrente delle CP_1
differenze retributive pari a € 2.275,92, considerato che il conteggio – non contestato – indicato in ricorso e allo stesso allegato (cfr. doc. 7 fascicolo ricorrente), appare immune da vizi oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) pagina 3 di 4 dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/2022. In particolare, si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva, per la fase di trattazione e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 1.100,00 e € 5.200,00), e si determina in € 1.314,00 il compenso complessivo. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1) dichiara il diritto di alla percezione della retribuzione professionale docenti, Parte_1 prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Convenuto negli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022; CP_1
2) Condanna il Convenuto al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei CP_1 giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 2.275,92 oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 comma 36
l.n.724/1994, relativo ai crediti dei pubblici dipendenti, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo;
3) Condanna il Convenuto al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.314,00 per CP_1 compensi, oltre contributo unificato versato pari a € 49,00, rimb. forf., IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Modena, 06.05.2025
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
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