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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 25/09/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 175/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 25.9.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 175/2025 promossa da: (c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Torino, via Cherubini n. 50, presso lo studio dell'Avv. BORASO ALEXANDER, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente contro
(c.f. ); Controparte_1 C.F._2
- convenuto contumace
OGGETTO: Licenziamento individuale per giust. motivo oggettivo il Difensore della parte, come sopra costituita, così
CONCLUDEVA
PER IL RICORRENTE : Parte_1
Accertare e dichiarare l'inefficacia e/o l'illegittimità e/o nullità e/o annullabilità e/o invalidità del licenziamento intimato in quanto non sorretto da giustificato motivo oggettivo e conseguentemente dichiarare tenuta e condannare la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione atta al calcolo del trattamento di fine rapporto nel massimo di 6 mensilità, o altro ulteriore importo accertando anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria da ogni singola scadenza al saldo. Con condanna della resistente al pagamento della somma di euro 2.146,00 lordi o altro veriore importo a titolo di indennità di preavviso. Con riserva di agire in separato per il pagamento della retribuzione di agosto e settembre 2024, competenze di fine rapporto, TFR.
1 Con vittoria delle spese e competenze di causa, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA e spese successive occorrende, distratte a favore del procuratore che si dichiara antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.2.2025, ricorreva al Parte_1
Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Riferiva il ricorrente di aver prestato attività a favore il convenuto, dal 17.1.2020 al 30.1.2020, con contratto a tempo determinato e inquadramento al terzo livello CCNL metalmeccanico artigiano (doc. 1 ric.). Successivamente, il 26.3.2021, egli era stato riassunto dal convenuto, con contratto a tempo indeterminato, al medesimo inquadramento, con mansioni di operaio pulitore. Deduceva di aver prestato attività lavorativa dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17, oltre a straordinari, in via di accertamento a opera dell'ITL di Novara- Verbania. Quest'ultimo, infatti, nel mese di agosto 2024, aveva avviato un accertamento a carico dell'impresa, a seguito del quale il datore di lavoro aveva chiesto al ricorrente e ad altri dipendenti di rassegnare le dimissioni. A seguito del rifiuto, il ricorrente era stato licenziato con effetto dalla data del ricevimento della lettera (a mani il 26.8.2024 e poi per raccomandata il 31.8.2024, doc. 2 ric.), senza cenno al preavviso. Lamentava che, pur avendo la missiva fatto riferimento a una riorganizzazione aziendale, in essa non erano state precisate le ragioni per cui non si era tentata la ricollocazione del dipendente, anche presso l'impresa di , fratello del Testimone_1 convenuto, operante in capannone attiguo. Il ricorrente, per mezzo del sindacato FIM- CISL, aveva tempestivamente impugnato il licenziamento. Deduceva di essersi visto rigettare la domanda di NASpI, per essere stata indicata diversa data di cessazione e che il resistente, nonostante le promesse in tal senso (doc. 5 ric.), aveva omesso di corrispondere la retribuzione di agosto 2024, le competenze di fine rapporto, il TFR e i compensi per lavoro straordinario. Stante la pendenza di accertamenti ispettivi, si riservava di promuovere separato giudizio per tali titoli. Agiva, in questa sede, per ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento, contestando le motivazioni addotte dal datore di lavoro, deducendo che il recesso era, in realtà, dipeso dagli accertamenti dell'ITL, allorché, a suo dire, gli altri dipendenti erano stati trasferiti in capo all'impresa del fratello del convenuto, per proseguire l'attività, aggirando i controlli. Negava l'avvenuta soppressione della mansione del ricorrente e contestava l'omessa prova dell'impossibilità del rêpechage. Dando atto del fatto che il convenuto occupava meno di 15 dipendenti (doc. 6 ric.), domandava il riconoscimento di un'indennità risarcitoria pari a sei mensilità della
2 retribuzione di riferimento, oltre all'indennità sostitutiva del preavviso, che quantificava in euro 2.146, pari a 26 giorni lavorativi.
non si costituiva e veniva Controparte_1 dichiarato contumace.
All'udienza odierna, udite le conclusioni della parte costituita, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Il ricorrente ha offerto prova documentale della sussistenza del rapporto di lavoro, mediante la produzione di gran parte delle buste paga, fino al mese di luglio 2024 (doc. 1 ric.), relative a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato come operaio inquadrato al terzo livello CCNL metalmeccanici artigianato e data di assunzione 26.3.2021. Egli ha prodotto altresì la lettera di licenziamento (vedi sotto) e una dichiarazione del datore di lavoro, che si è impegnato a pagare la retribuzione del mese di agosto 2024, con un acconto di 300 euro il 24.9 (l'anno è illeggibile, ma trattasi senz'altro del 2024). Dalle suddette buste paga si ricava altresì che la retribuzione mensile da ultimo goduta dal ricorrente ammontava a euro 1.717,52 e che la retribuzione di riferimento, con l'incidenza della tredicesima, è, quindi, pari a euro 1.860,65.
La comunicazione del licenziamento (doc. 2 ric.) è avvenuta con lettera datata 26.8.2024, che il ricorrente riferisce di aver ricevuto prima a mani e poi a mezzo raccomandata a.r. il 31.8.2024, del seguente tenore: “È intendimento della scrivente addivenire a una riorganizzazione interna dei carichi di lavoro e ad una razionalizzazione della struttura produttiva, al fine di recuperare competitività ed efficienza. La scrivente si trova a dover necessariamente effettuare una riorganizzazione dell'assetto organizzativo in atto al fine di contenere e ridurre i costi fissi di struttura. Tale intervento implica una diversa distribuzione delle competenze e dei carichi di lavoro all'interno della struttura. Per tali ragioni, essendo impossibilitati ad assegnarla ad altra e diversa mansione e/o ruolo, siamo a formalizzarle la risoluzione del Suo rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, con effetti e decorrenza dalla data di ricezione della presente. Le verranno corrisposte tutte le spettanze e competenze di fine rapporto, come per legge”. 2. Egli agisce al fine di sentir dichiarare l'illegittimità del licenziamento, fondato su ragioni oggettive. Egli nega, in primo luogo, l'effettività della riorganizzazione, negando che la posizione sia stata soppressa e allegando che altri dipendenti sarebbero stati fittiziamente assunti dal fratello del ricorrente, con le stesse mansioni, al fine di aggirare un accertamento ispettivo in corso. Inoltre, contesta la violazione dell'obbligo di tentare la sua ricollocazione, prima di procedere al licenziamento.
3 Sul primo punto, non può che richiamarsi l'onere probatorio gravante sul datore di lavoro, a norma dell'art. 5, l. n. 604/1966, circa la sussistenza del giustificato motivo posto alla base del recesso. Sul secondo, la giurisprudenza di legittimità ha a più riprese chiarito che incombe sul datore di lavoro l'onere di allegare e dimostrare l'inesistenza di altri posti di lavoro cui utilmente ricollocare il lavoratore (Cass. 19.4.2017 n. 9869; Cass. 20.10.2017 n. 24882). Si è, inoltre, precisato che “la mancanza di allegazioni del lavoratore circa l'inesistenza di una posizione disponibile può corroborare il quadro probatorio circa l'impossibilità di essere adibito altrove qualora tale impossibilità sia accertata attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti (Cass. 23.5.2018 n. 12794), ma non sposta di certo il profilo dell'onere della prova del rispetto del relativo obbligo che grava pur sempre sul datore di lavoro in virtù del disposto della L. n. 604 del 1966, art. 5”. (Cass., sez. lav., 17.10.2019, n. 26460, in motivazione). La scelta di parte convenuta di non costituirsi in questa sede ha comportato la totale assenza di prove della legittimità del recesso sotto entrambi i profili, sicché non vi sono dubbi circa l'illegittimità del licenziamento per cui è causa. 3. Venendo, quindi, alle tutele applicabili, il ricorrente stesso ha ammesso che l'impresa impiega meno di 15 dipendenti e ciò trova conferma nella visura camerale sub doc. 6 ric.
Ne consegue che, considerata la data di instaurazione del rapporto, trova applicazione il combinato disposto degli artt. 3 e 9, d. lgs. n. 23/2015, sicché il datore di lavoro deve essere condannato al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale, in misura non inferiore a tre mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
Si deve, sul punto, dare atto che è recentemente intervenuta la sentenza della Corte costituzionale, n. 118/2025, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), limitatamente alle parole “e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità”. La Corte non ha, invece, inciso sull'art. 9 cit., nella parte in cui prevede il dimezzamento del numero di mensilità riconoscibili. La cornice edittale dell'indennità va, oggi, determinata sulle stesse soglie minima e massima previste per le imprese di maggiori dimensioni, su cui si deve operare il dimezzamento, sicché può essere riconosciuta un'indennità di importo pari a una mensilità per ogni anno di servizio, in misura non inferiore a tre e non superiore a diciotto mensilità. La quantificazione dell'indennità risarcitoria va, poi, effettuata alla luce dei principi stabiliti da Corte cost., sent. n. 194/2018 e in particolare “nel rispetto dei limiti, minimo e massimo, dell'intervallo in cui va quantificata l'indennità spettante al lavoratore illegittimamente licenziato, il giudice terrà conto innanzi tutto dell'anzianità di servizio – criterio che è prescritto dall'art. 1, comma 7, lett. c) della legge n. 184 del 2013 e che ispira il disegno riformatore del d.lgs. n.23 del 2015 – nonché degli altri criteri già prima richiamati, desumibili in chiave sistematica dalla evoluzione della
4 disciplina limitativa dei licenziamenti (numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell'attività economica, comportamento e condizioni delle parti)”. Quanto alla durata del rapporto, il ricorrente ha allegato e ciò trova conferma nella documentazione in atti, di essere stato assunto il 26.3.2021 e che il licenziamento è avvenuto il 26.8.2024. Può, pertanto, considerarsi un'anzianità aziendale di tre anni e cinque mesi alla data del licenziamento. Deve altresì tenersi conto che, pur nell'ambito della piccola impresa, la convenuta ha dimensioni non trascurabili e di poco inferiori ai limiti dimensionali di cui all'art. 9, d. lgs. n. 23/2015, risultando dalla visura camerale, nel 2024, dieci dipendenti e un addetto autonomo.
Non vi è, agli atti, alcuna prova, nemmeno indiziaria, della fondatezza della causa di licenziamento di cui alla lettera sopra riportata.
Tali considerazioni inducono a discostarsi, seppur di poco (a cagione dell'anzianità ridotta) dal minimo edittale e a fissare l'indennità risarcitoria in 4,5 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
Essa è pari a euro 1.860,65, come sopra riportato. L'indennità dovuta è, quindi, pari a euro 8.372,93. 4. La spettanza dell'indennità sostitutiva del preavviso è, anch'essa, documentalmente dimostrata dalla lettera di licenziamento sopra citata, che intima il licenziamento con effetto immediato, pur nella pacifica assenza di giusta causa, ai sensi dell'art. 2119 c.c.
In base all'art. 65 CCNL metalmeccanici artigianato (doc. 7 ric.), agli operai con anzianità fino a cinque anni spetta un preavviso pari a 6 giorni. Ai fini dell'indennità, deve, quindi, tenersi conto della retribuzione mensile base (euro 1.717,52), da dividersi per il divisore convenzionale contrattuale 26 e quindi moltiplicarsi per 6. Spetta, quindi, un'indennità sostitutiva del preavviso di euro 396,35.
A norma dell'art. 429 c.p.c., ai crediti di cui alla presente sentenza vanno aggiunti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, dalla data del licenziamento al saldo effettivo. 5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum (euro 8.769,28), della sua natura documentale, della limitata attività processuale svolta e della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, in complessivi euro 3.000, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Va disposta la distrazione in favore del Difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
5 1) accoglie il ricorso per quanto di ragione, dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato da a dichiara estinto il rapporto Controparte_1 Parte_1 di lavoro alla data del licenziamento (26.8.2024) e condanna al Controparte_1 pagamento, in favore di di un'indennità, non assoggettata a Parte_1 contribuzione previdenziale, di importo pari a euro 8.372,93, nonché di euro 396,35 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del licenziamento al saldo effettivo;
2) condanna alla rifusione delle spese processuali a vantaggio Controparte_1 di liquidate in complessivi euro 3.000, oltre a rimborso spese Parte_1 forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, con distrazione in favore dell'Avv. Alexander Boraso. Così deciso il 25.9.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 25.9.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 175/2025 promossa da: (c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Torino, via Cherubini n. 50, presso lo studio dell'Avv. BORASO ALEXANDER, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente contro
(c.f. ); Controparte_1 C.F._2
- convenuto contumace
OGGETTO: Licenziamento individuale per giust. motivo oggettivo il Difensore della parte, come sopra costituita, così
CONCLUDEVA
PER IL RICORRENTE : Parte_1
Accertare e dichiarare l'inefficacia e/o l'illegittimità e/o nullità e/o annullabilità e/o invalidità del licenziamento intimato in quanto non sorretto da giustificato motivo oggettivo e conseguentemente dichiarare tenuta e condannare la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione atta al calcolo del trattamento di fine rapporto nel massimo di 6 mensilità, o altro ulteriore importo accertando anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria da ogni singola scadenza al saldo. Con condanna della resistente al pagamento della somma di euro 2.146,00 lordi o altro veriore importo a titolo di indennità di preavviso. Con riserva di agire in separato per il pagamento della retribuzione di agosto e settembre 2024, competenze di fine rapporto, TFR.
1 Con vittoria delle spese e competenze di causa, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA e spese successive occorrende, distratte a favore del procuratore che si dichiara antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.2.2025, ricorreva al Parte_1
Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Riferiva il ricorrente di aver prestato attività a favore il convenuto, dal 17.1.2020 al 30.1.2020, con contratto a tempo determinato e inquadramento al terzo livello CCNL metalmeccanico artigiano (doc. 1 ric.). Successivamente, il 26.3.2021, egli era stato riassunto dal convenuto, con contratto a tempo indeterminato, al medesimo inquadramento, con mansioni di operaio pulitore. Deduceva di aver prestato attività lavorativa dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17, oltre a straordinari, in via di accertamento a opera dell'ITL di Novara- Verbania. Quest'ultimo, infatti, nel mese di agosto 2024, aveva avviato un accertamento a carico dell'impresa, a seguito del quale il datore di lavoro aveva chiesto al ricorrente e ad altri dipendenti di rassegnare le dimissioni. A seguito del rifiuto, il ricorrente era stato licenziato con effetto dalla data del ricevimento della lettera (a mani il 26.8.2024 e poi per raccomandata il 31.8.2024, doc. 2 ric.), senza cenno al preavviso. Lamentava che, pur avendo la missiva fatto riferimento a una riorganizzazione aziendale, in essa non erano state precisate le ragioni per cui non si era tentata la ricollocazione del dipendente, anche presso l'impresa di , fratello del Testimone_1 convenuto, operante in capannone attiguo. Il ricorrente, per mezzo del sindacato FIM- CISL, aveva tempestivamente impugnato il licenziamento. Deduceva di essersi visto rigettare la domanda di NASpI, per essere stata indicata diversa data di cessazione e che il resistente, nonostante le promesse in tal senso (doc. 5 ric.), aveva omesso di corrispondere la retribuzione di agosto 2024, le competenze di fine rapporto, il TFR e i compensi per lavoro straordinario. Stante la pendenza di accertamenti ispettivi, si riservava di promuovere separato giudizio per tali titoli. Agiva, in questa sede, per ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento, contestando le motivazioni addotte dal datore di lavoro, deducendo che il recesso era, in realtà, dipeso dagli accertamenti dell'ITL, allorché, a suo dire, gli altri dipendenti erano stati trasferiti in capo all'impresa del fratello del convenuto, per proseguire l'attività, aggirando i controlli. Negava l'avvenuta soppressione della mansione del ricorrente e contestava l'omessa prova dell'impossibilità del rêpechage. Dando atto del fatto che il convenuto occupava meno di 15 dipendenti (doc. 6 ric.), domandava il riconoscimento di un'indennità risarcitoria pari a sei mensilità della
2 retribuzione di riferimento, oltre all'indennità sostitutiva del preavviso, che quantificava in euro 2.146, pari a 26 giorni lavorativi.
non si costituiva e veniva Controparte_1 dichiarato contumace.
All'udienza odierna, udite le conclusioni della parte costituita, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Il ricorrente ha offerto prova documentale della sussistenza del rapporto di lavoro, mediante la produzione di gran parte delle buste paga, fino al mese di luglio 2024 (doc. 1 ric.), relative a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato come operaio inquadrato al terzo livello CCNL metalmeccanici artigianato e data di assunzione 26.3.2021. Egli ha prodotto altresì la lettera di licenziamento (vedi sotto) e una dichiarazione del datore di lavoro, che si è impegnato a pagare la retribuzione del mese di agosto 2024, con un acconto di 300 euro il 24.9 (l'anno è illeggibile, ma trattasi senz'altro del 2024). Dalle suddette buste paga si ricava altresì che la retribuzione mensile da ultimo goduta dal ricorrente ammontava a euro 1.717,52 e che la retribuzione di riferimento, con l'incidenza della tredicesima, è, quindi, pari a euro 1.860,65.
La comunicazione del licenziamento (doc. 2 ric.) è avvenuta con lettera datata 26.8.2024, che il ricorrente riferisce di aver ricevuto prima a mani e poi a mezzo raccomandata a.r. il 31.8.2024, del seguente tenore: “È intendimento della scrivente addivenire a una riorganizzazione interna dei carichi di lavoro e ad una razionalizzazione della struttura produttiva, al fine di recuperare competitività ed efficienza. La scrivente si trova a dover necessariamente effettuare una riorganizzazione dell'assetto organizzativo in atto al fine di contenere e ridurre i costi fissi di struttura. Tale intervento implica una diversa distribuzione delle competenze e dei carichi di lavoro all'interno della struttura. Per tali ragioni, essendo impossibilitati ad assegnarla ad altra e diversa mansione e/o ruolo, siamo a formalizzarle la risoluzione del Suo rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, con effetti e decorrenza dalla data di ricezione della presente. Le verranno corrisposte tutte le spettanze e competenze di fine rapporto, come per legge”. 2. Egli agisce al fine di sentir dichiarare l'illegittimità del licenziamento, fondato su ragioni oggettive. Egli nega, in primo luogo, l'effettività della riorganizzazione, negando che la posizione sia stata soppressa e allegando che altri dipendenti sarebbero stati fittiziamente assunti dal fratello del ricorrente, con le stesse mansioni, al fine di aggirare un accertamento ispettivo in corso. Inoltre, contesta la violazione dell'obbligo di tentare la sua ricollocazione, prima di procedere al licenziamento.
3 Sul primo punto, non può che richiamarsi l'onere probatorio gravante sul datore di lavoro, a norma dell'art. 5, l. n. 604/1966, circa la sussistenza del giustificato motivo posto alla base del recesso. Sul secondo, la giurisprudenza di legittimità ha a più riprese chiarito che incombe sul datore di lavoro l'onere di allegare e dimostrare l'inesistenza di altri posti di lavoro cui utilmente ricollocare il lavoratore (Cass. 19.4.2017 n. 9869; Cass. 20.10.2017 n. 24882). Si è, inoltre, precisato che “la mancanza di allegazioni del lavoratore circa l'inesistenza di una posizione disponibile può corroborare il quadro probatorio circa l'impossibilità di essere adibito altrove qualora tale impossibilità sia accertata attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti (Cass. 23.5.2018 n. 12794), ma non sposta di certo il profilo dell'onere della prova del rispetto del relativo obbligo che grava pur sempre sul datore di lavoro in virtù del disposto della L. n. 604 del 1966, art. 5”. (Cass., sez. lav., 17.10.2019, n. 26460, in motivazione). La scelta di parte convenuta di non costituirsi in questa sede ha comportato la totale assenza di prove della legittimità del recesso sotto entrambi i profili, sicché non vi sono dubbi circa l'illegittimità del licenziamento per cui è causa. 3. Venendo, quindi, alle tutele applicabili, il ricorrente stesso ha ammesso che l'impresa impiega meno di 15 dipendenti e ciò trova conferma nella visura camerale sub doc. 6 ric.
Ne consegue che, considerata la data di instaurazione del rapporto, trova applicazione il combinato disposto degli artt. 3 e 9, d. lgs. n. 23/2015, sicché il datore di lavoro deve essere condannato al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale, in misura non inferiore a tre mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
Si deve, sul punto, dare atto che è recentemente intervenuta la sentenza della Corte costituzionale, n. 118/2025, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), limitatamente alle parole “e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità”. La Corte non ha, invece, inciso sull'art. 9 cit., nella parte in cui prevede il dimezzamento del numero di mensilità riconoscibili. La cornice edittale dell'indennità va, oggi, determinata sulle stesse soglie minima e massima previste per le imprese di maggiori dimensioni, su cui si deve operare il dimezzamento, sicché può essere riconosciuta un'indennità di importo pari a una mensilità per ogni anno di servizio, in misura non inferiore a tre e non superiore a diciotto mensilità. La quantificazione dell'indennità risarcitoria va, poi, effettuata alla luce dei principi stabiliti da Corte cost., sent. n. 194/2018 e in particolare “nel rispetto dei limiti, minimo e massimo, dell'intervallo in cui va quantificata l'indennità spettante al lavoratore illegittimamente licenziato, il giudice terrà conto innanzi tutto dell'anzianità di servizio – criterio che è prescritto dall'art. 1, comma 7, lett. c) della legge n. 184 del 2013 e che ispira il disegno riformatore del d.lgs. n.23 del 2015 – nonché degli altri criteri già prima richiamati, desumibili in chiave sistematica dalla evoluzione della
4 disciplina limitativa dei licenziamenti (numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell'attività economica, comportamento e condizioni delle parti)”. Quanto alla durata del rapporto, il ricorrente ha allegato e ciò trova conferma nella documentazione in atti, di essere stato assunto il 26.3.2021 e che il licenziamento è avvenuto il 26.8.2024. Può, pertanto, considerarsi un'anzianità aziendale di tre anni e cinque mesi alla data del licenziamento. Deve altresì tenersi conto che, pur nell'ambito della piccola impresa, la convenuta ha dimensioni non trascurabili e di poco inferiori ai limiti dimensionali di cui all'art. 9, d. lgs. n. 23/2015, risultando dalla visura camerale, nel 2024, dieci dipendenti e un addetto autonomo.
Non vi è, agli atti, alcuna prova, nemmeno indiziaria, della fondatezza della causa di licenziamento di cui alla lettera sopra riportata.
Tali considerazioni inducono a discostarsi, seppur di poco (a cagione dell'anzianità ridotta) dal minimo edittale e a fissare l'indennità risarcitoria in 4,5 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
Essa è pari a euro 1.860,65, come sopra riportato. L'indennità dovuta è, quindi, pari a euro 8.372,93. 4. La spettanza dell'indennità sostitutiva del preavviso è, anch'essa, documentalmente dimostrata dalla lettera di licenziamento sopra citata, che intima il licenziamento con effetto immediato, pur nella pacifica assenza di giusta causa, ai sensi dell'art. 2119 c.c.
In base all'art. 65 CCNL metalmeccanici artigianato (doc. 7 ric.), agli operai con anzianità fino a cinque anni spetta un preavviso pari a 6 giorni. Ai fini dell'indennità, deve, quindi, tenersi conto della retribuzione mensile base (euro 1.717,52), da dividersi per il divisore convenzionale contrattuale 26 e quindi moltiplicarsi per 6. Spetta, quindi, un'indennità sostitutiva del preavviso di euro 396,35.
A norma dell'art. 429 c.p.c., ai crediti di cui alla presente sentenza vanno aggiunti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, dalla data del licenziamento al saldo effettivo. 5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum (euro 8.769,28), della sua natura documentale, della limitata attività processuale svolta e della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, in complessivi euro 3.000, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Va disposta la distrazione in favore del Difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
5 1) accoglie il ricorso per quanto di ragione, dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato da a dichiara estinto il rapporto Controparte_1 Parte_1 di lavoro alla data del licenziamento (26.8.2024) e condanna al Controparte_1 pagamento, in favore di di un'indennità, non assoggettata a Parte_1 contribuzione previdenziale, di importo pari a euro 8.372,93, nonché di euro 396,35 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del licenziamento al saldo effettivo;
2) condanna alla rifusione delle spese processuali a vantaggio Controparte_1 di liquidate in complessivi euro 3.000, oltre a rimborso spese Parte_1 forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, con distrazione in favore dell'Avv. Alexander Boraso. Così deciso il 25.9.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
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