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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/12/2024, n. 6353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 6353 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3818/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est.
Dr.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 3818/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Tallarita Giulia, in virtù di procura speciale in atti;
Parte_1
ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. Villa Raffaella, in virtù di procura speciale in atti;
CP_1
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero relativo ai minori: nata a [...] l'[...] e AF nato a [...] l'[...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente
come da verbale d'udienza del 20.5.2024 e note scritte d'udienza depositate il 22.5.2024
Per il PM: nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori e AF sono nati dalla relazione tra e Per_1 Parte_1 CP_1
, non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza more uxorio.
[...]
Con ricorso depositato il 01/03/2024 chiedeva al Tribunale l'adozione Parte_1 dei provvedimenti indifferibili ex art. 473bis 15 cpc e nel merito l'affidamento condiviso dei minori con collocazione abitativa presso il proprio domicilio, la regolamentazione delle visite padre - figli e la previsione di un contributo per il mantenimento dei minori a carico del padre. Con decreto in data 12.3.2024 veniva respinta l'istanza ex art. 473bis 15 cpc e veniva fissata udienza ex art. 473bis 21 cpc con abbreviazione dei termini processuali ai sensi dell'art. 473bis 6 co. 2 cpc.
Con memoria difensiva depositata il 07.05.2024 si costituiva in giudizio CP_1 opponendosi alle domande formulate da controparte in punto regime di visita e mantenimento dei minori.
Nelle more della prima udienza avanti al Giudice Relatore le parti raggiungevano un accordo e veniva revocata l'udienza ex art. 473bis 21 cpc in presenza e sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127ter cpc.
Con le note scritte d'udienza depositate il 22.5.2024 le parti rassegnavano conclusioni conformi.
Con ordinanza del 29.05.2024, il Giudice Relatore disponeva in via provvisoria ed urgente in conformità all'accordo delle parti, richiedeva l'acquisizione di ulteriori relazioni di aggiornamento da parte dei Servizi territoriali e fissava udienza per disamina delle relazioni/precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa.
All'udienza del 30.10.2024 le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa e all'esito il Giudice Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di poter provvedere in conformità all'accordo delle parti, non ravvisandosi motivi di contrarietà all'interesse dei minori.
Le parti, all'ultima udienza, hanno dato atto di un miglioramento dei rapporti tra la ricorrente e la famiglia d'origine del resistente e hanno altresì confermato l'osservanza del regime di visita padre-figli previamente concordato.
Nel superiore interesse dei minori, preso anche atto dell'accordo in tal senso delle parti, si dispone la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale e di
NPI/Psicologia affinchè continuino a monitorare la situazione dei minori e l'andamento delle loro relazioni con le figure genitoriali, ponendo in essere ogni più opportuno intervento di supporto anche a favore degli adulti inteso a favorire il superamento della conflittualità genitoriale e l'effettivo esercizio della bigenitorialità.
Le spese di lite si dichiarano integralmente compensate in ragione dell'intervenuto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in conformità all'accordo delle parti, così provvede:
DISPONE l'affidamento condiviso di entrambi i minori con collocazione prevalente presso la casa materna sita in Druento, Via Torino 6;
DÀ ATTO che le parti hanno concordato la facoltà del padre e dei nonni di tenere con sé i figli minori secondo il seguente calendario:
- Nel week end di spettanza paterna i minori staranno con il padre/nonni dal venerdì uscita da scuola sino alla domenica sera senza pernottamento notturno sino al mese di settembre 2024;
-Il diritto di visita durante la settimana seguirà il seguente calendario;
Prima Settimana:
-dal lunedì all'uscita da scuola sino al mercoledì mattina con la madre e con pernottamento notturno di entrambi i minori presso di lei;
-mercoledì e giovedì con il padre/nonni con rientro di AF per il pernotto presso l'abitazione materna mentre resterà a dormire presso il padre/nonni; Per_1
-dal venerdì sino al lunedì mattina con la madre con pernottamento notturno di entrambi i minori presso la mamma;
Seconda Settimana:
-dal lunedì sino al mercoledì mattina con il padre/nonni con rientro di AF presso l'abitazione materna e con pernottamento di presso il padre/nonni; Per_1
-mercoledì e giovedì entrambi i minori staranno con la madre;
-nel week end i minori staranno con il padre/nonni dal venerdì sino alla domenica sera senza pernottamento notturno sino al mese di settembre prossimo venturo;
dal mese di settembre p.v. un pernottamento notturno durante il week end per AF;
dal mese di ottobre 2024 AF seguirà il medesimo regime di visita di Per_1
-Quanto alle vacanze estive 2024 i minori trascorreranno una settimana con il padre da concordarsi entro il giorno 31.5.2024 con onere del signor di comunicare alla madre ove porterà e terrà CP_1 seco i minori durante detto periodo;
la madre terrà con sé i minori per quindici giorni anche non consecutivi e comunicherà al padre ove porterà i minori durante detto periodo. A far data dal 2025 due settimane anche non consecutive da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno (per entrambi i genitori);
-Quanto al periodo delle vacanze di Natale, ad anni alterni, dal 24 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore (come indicato da parte ricorrente). I minori, inoltre, trascorreranno il giorno di Natale con il genitore con il quale trascorreranno il secondo periodo di vacanze natalizie.
-Parimenti per le vacanze pasquali i minori trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno di Pasquetta con l'altro;
-Ulteriori ponti e festività secondo l'alternanza del calendario;
DÀ ATTO che le parti hanno concordato la frequenza da parte di entrambi i minori del centro estivo a Druento presso la scuola dell'infanzia Ravotin;
DISPONE che versi a entro il giorno 15 di ciascun mese CP_1 Parte_1 l'importo mensile di €300,00 (ossia di €150,00 per ciascuno figlio) oltre al 100% dell'Assegno Unico a favore della madre. Quanto alle spese straordinarie, queste saranno suddivise al 50% tra i genitori secondo il protocollo d'intesa del Tribunale di Torino del 15.03.2016 che le parti dichiarano di conoscere;
DISPONE la prosecuzione della presa in carico dei minori e del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale e di NPI/Psicologia affinchè continuino a monitorare la situazione dei minori e l'andamento delle loro relazioni con le figure genitoriali, ponendo in essere ogni più opportuno intervento di supporto anche a favore degli adulti inteso a favorire il superamento della conflittualità genitoriale ed a promuovere un effettivo esercizio della bigenitorialità;
DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi di territorio (SS e NPI/Psicologia) per il tramite del SS-sede.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 6.12.2024
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est.
Dr.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 3818/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Tallarita Giulia, in virtù di procura speciale in atti;
Parte_1
ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. Villa Raffaella, in virtù di procura speciale in atti;
CP_1
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero relativo ai minori: nata a [...] l'[...] e AF nato a [...] l'[...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente
come da verbale d'udienza del 20.5.2024 e note scritte d'udienza depositate il 22.5.2024
Per il PM: nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori e AF sono nati dalla relazione tra e Per_1 Parte_1 CP_1
, non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza more uxorio.
[...]
Con ricorso depositato il 01/03/2024 chiedeva al Tribunale l'adozione Parte_1 dei provvedimenti indifferibili ex art. 473bis 15 cpc e nel merito l'affidamento condiviso dei minori con collocazione abitativa presso il proprio domicilio, la regolamentazione delle visite padre - figli e la previsione di un contributo per il mantenimento dei minori a carico del padre. Con decreto in data 12.3.2024 veniva respinta l'istanza ex art. 473bis 15 cpc e veniva fissata udienza ex art. 473bis 21 cpc con abbreviazione dei termini processuali ai sensi dell'art. 473bis 6 co. 2 cpc.
Con memoria difensiva depositata il 07.05.2024 si costituiva in giudizio CP_1 opponendosi alle domande formulate da controparte in punto regime di visita e mantenimento dei minori.
Nelle more della prima udienza avanti al Giudice Relatore le parti raggiungevano un accordo e veniva revocata l'udienza ex art. 473bis 21 cpc in presenza e sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127ter cpc.
Con le note scritte d'udienza depositate il 22.5.2024 le parti rassegnavano conclusioni conformi.
Con ordinanza del 29.05.2024, il Giudice Relatore disponeva in via provvisoria ed urgente in conformità all'accordo delle parti, richiedeva l'acquisizione di ulteriori relazioni di aggiornamento da parte dei Servizi territoriali e fissava udienza per disamina delle relazioni/precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa.
All'udienza del 30.10.2024 le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa e all'esito il Giudice Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di poter provvedere in conformità all'accordo delle parti, non ravvisandosi motivi di contrarietà all'interesse dei minori.
Le parti, all'ultima udienza, hanno dato atto di un miglioramento dei rapporti tra la ricorrente e la famiglia d'origine del resistente e hanno altresì confermato l'osservanza del regime di visita padre-figli previamente concordato.
Nel superiore interesse dei minori, preso anche atto dell'accordo in tal senso delle parti, si dispone la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale e di
NPI/Psicologia affinchè continuino a monitorare la situazione dei minori e l'andamento delle loro relazioni con le figure genitoriali, ponendo in essere ogni più opportuno intervento di supporto anche a favore degli adulti inteso a favorire il superamento della conflittualità genitoriale e l'effettivo esercizio della bigenitorialità.
Le spese di lite si dichiarano integralmente compensate in ragione dell'intervenuto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in conformità all'accordo delle parti, così provvede:
DISPONE l'affidamento condiviso di entrambi i minori con collocazione prevalente presso la casa materna sita in Druento, Via Torino 6;
DÀ ATTO che le parti hanno concordato la facoltà del padre e dei nonni di tenere con sé i figli minori secondo il seguente calendario:
- Nel week end di spettanza paterna i minori staranno con il padre/nonni dal venerdì uscita da scuola sino alla domenica sera senza pernottamento notturno sino al mese di settembre 2024;
-Il diritto di visita durante la settimana seguirà il seguente calendario;
Prima Settimana:
-dal lunedì all'uscita da scuola sino al mercoledì mattina con la madre e con pernottamento notturno di entrambi i minori presso di lei;
-mercoledì e giovedì con il padre/nonni con rientro di AF per il pernotto presso l'abitazione materna mentre resterà a dormire presso il padre/nonni; Per_1
-dal venerdì sino al lunedì mattina con la madre con pernottamento notturno di entrambi i minori presso la mamma;
Seconda Settimana:
-dal lunedì sino al mercoledì mattina con il padre/nonni con rientro di AF presso l'abitazione materna e con pernottamento di presso il padre/nonni; Per_1
-mercoledì e giovedì entrambi i minori staranno con la madre;
-nel week end i minori staranno con il padre/nonni dal venerdì sino alla domenica sera senza pernottamento notturno sino al mese di settembre prossimo venturo;
dal mese di settembre p.v. un pernottamento notturno durante il week end per AF;
dal mese di ottobre 2024 AF seguirà il medesimo regime di visita di Per_1
-Quanto alle vacanze estive 2024 i minori trascorreranno una settimana con il padre da concordarsi entro il giorno 31.5.2024 con onere del signor di comunicare alla madre ove porterà e terrà CP_1 seco i minori durante detto periodo;
la madre terrà con sé i minori per quindici giorni anche non consecutivi e comunicherà al padre ove porterà i minori durante detto periodo. A far data dal 2025 due settimane anche non consecutive da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno (per entrambi i genitori);
-Quanto al periodo delle vacanze di Natale, ad anni alterni, dal 24 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore (come indicato da parte ricorrente). I minori, inoltre, trascorreranno il giorno di Natale con il genitore con il quale trascorreranno il secondo periodo di vacanze natalizie.
-Parimenti per le vacanze pasquali i minori trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno di Pasquetta con l'altro;
-Ulteriori ponti e festività secondo l'alternanza del calendario;
DÀ ATTO che le parti hanno concordato la frequenza da parte di entrambi i minori del centro estivo a Druento presso la scuola dell'infanzia Ravotin;
DISPONE che versi a entro il giorno 15 di ciascun mese CP_1 Parte_1 l'importo mensile di €300,00 (ossia di €150,00 per ciascuno figlio) oltre al 100% dell'Assegno Unico a favore della madre. Quanto alle spese straordinarie, queste saranno suddivise al 50% tra i genitori secondo il protocollo d'intesa del Tribunale di Torino del 15.03.2016 che le parti dichiarano di conoscere;
DISPONE la prosecuzione della presa in carico dei minori e del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale e di NPI/Psicologia affinchè continuino a monitorare la situazione dei minori e l'andamento delle loro relazioni con le figure genitoriali, ponendo in essere ogni più opportuno intervento di supporto anche a favore degli adulti inteso a favorire il superamento della conflittualità genitoriale ed a promuovere un effettivo esercizio della bigenitorialità;
DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi di territorio (SS e NPI/Psicologia) per il tramite del SS-sede.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 6.12.2024
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.