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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/03/2025, n. 1052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1052 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 2114/2021, tra
DI PO RE (CF: [...]), rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. ANGELAMARIA RINALDI (CF: [...]), con domiciliazione telematica all'indirizzo PEC indicato nell'atto introduttivo
APPELLANTE
e
US LE
AXA ASS.NI SPA, in persona del l.r.p.t.,
APPELLATI CONTUMACI
AVENTE AD OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 6793/2020, emessa dal Giudice di pace di Marano di Napoli in data 28.2.2020 e pubblicata in data 23.9.2020, all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 466/2017
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, il sig. DI PO RE ha proposto appello avverso la sentenza n. 6793/2020, emessa dal Giudice di pace di Marano di Napoli in data 28.2.2020 e pubblicata in data 23.9.2020, all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 466/2017.
2. Dopo aver riferito delle vicende che occasionarono il giudizio di primo grado, l'appellante si duole dell'erroneità della citata pronuncia sotto due distinti profili: a) mancata liquidazione delle spese di CTP anticipate, per l'ammontare di euro 190,32; b) mancata liquidazione (malgrado una richiesta in tal senso) per l'attività professionale di assistenza legale stragiudiziale, per l'ammontare (secondo tabella) di euro 1.215,00 ovvero euro 608,00, in caso di applicazione dei minimi.
3. Dichiarata la contumacia delle parti appellate e disposta l'acquisizione del fascicolo di I grado, la causa veniva rinviata all'udienza del 29.11.2021; e, quindi, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 23.1.2023; tale udienza veniva rinviata dapprima al 24.6.2024 e, poi, al 16.12.2024; in tale ultima occasione, innanzi allo scrivente, subentrato sul ruolo a far data dal 30.9.2024, parte appellante si riportava ai propri scritti e concludeva in conformità.
4. L'appello va accolto nei limiti appresso indicati, per le ragioni che si vanno a dire.
5. Relativamente al motivo sub a), deve darsi corso all'orientamento giurisprudenziale secondo cui “le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'articolo 92, primo comma, del Cpc, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue” (tra le tante v. di recente Trib. Vicenza, 7.9.2023, n. 1643).
Tenuto conto di quanto sopra, e rilevato che la parte attrice (odierna appellante) ebbe a formulare una specifica domanda in tal senso nella comparsa conclusionale, al punto 3), documentando l'effettivo esborso della somma di euro 190,32, va evidenziato che la pronuncia gravata è errata nella parte in cui non ha statuito (accogliendola) su tale domanda.
6. Può essere accolto solo in parte il motivo sub b).
7. È solido l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali” (Cass. S.U., 10.7.2017, n. 16990).
Vero quanto sopra, cioè vero che le spese di assistenza legale stragiudiziale sono in thesi liquidabili (osservando le regole processuali sopra ricordate), e riscontrato che il Giudice di prime cure non ha affatto statuito su tale domanda (formulata sia nell'atto introduttivo che nella comparsa conclusionale), deve però rilevarsi (diversamente da quanto accaduto per le spese di CTP) che la richiesta di parte attrice (odierna appellante) non era fornita di alcun supporto probatorio, come invece, per quanto detto, necessario.
Nell'atto introduttivo tale domanda è solo genericamente formulata, mentre, nella comparsa conclusionale, la parte riferisce di una complessa attività professionale anteriore alla instaurazione del giudizio di primo grado che però non risulta affatto documentata;
per altro verso, l'affermazione per cui la causa fosse di una certa complessità (con conseguente complessità della propedeutica attività stragiudiziale) è smentita dalle evidenze processuali.
In definitiva, benché il Giudice di prime cure abbia omesso di pronunciarsi su tale aspetto, non risulta dimostrato l'espletamento dell'attività in questione né la relativa complessità e quindi, per tale parte, il motivo va rigettato.
Appare invece documentato l'esperimento delle (peraltro qui necessarie) attività di interlocuzione tra le parti, preliminari alla introduzione della causa, che sono prescritte nella materia in questione, ragion per cui, tenuto conto dell'esito della mediazione, ed in applicazione della tabella conferente, va riconosciuto l'ulteriore compenso di euro 180,00.
8. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico degli appellati, in solido tra loro, dovendo darsi corso all'orientamento secondo cui “ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio;
pertanto , la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta così da renderne necessario l'accertamento giudiziale” (Cass. 13.1.2015, n. 373).
Deve inoltre tenersi conto del principio giurisprudenziale per cui “in caso di accoglimento solo in parte della domanda ovvero di parziale accoglimento dell'impugnazione, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del 'decisum'), salvo che la riduzione della somma o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio, nel quale caso il giudice, richiestone dalla parte interessata, terrà conto non di meno del 'disputatum', ove riconosca la fondatezza dell'intera pretesa” (Cass. 24.7.2023, n. 22160).
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e le allegate tabelle, tenuto conto dello scaglione di riferimento (determinato come sopra) e ritenuta la non sussistenza delle chieste maggiorazioni (proprio in quanto l'accoglimento parziale delle doglianze ne smentisce per tabulas la sussistenza), le stesse vanno quantificate, avuto riguardo all'attività effettivamente prestata, in complessivi euro 462,00.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 2114/2021, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 6793/2020, emessa dal Giudice di pace di Marano di Napoli in data 28.2.2020 e pubblicata in data 23.9.2020, all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 466/2017, dichiarata la contumacia degli appellati, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
A. accoglie l'appello nei limiti di cui in parte motiva e per l'effetto condanna le parti convenute (odierne appellate), in solido tra loro, al pagamento in favore di parte attrice (odierno appellante) dell'importo di euro 190,32, a titolo di rimborso per le spese di CTP documentate, nonché di quello di euro 180,00 per la remunerazione dell'attività professionale stragiudiziale prestata, oltre accessori di legge, con attribuzione, per queste ultime, in favore dell'avv. ANGELAMARIA RINALDI;
B. condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'appellante delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 462,00, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. ANGELAMARIA RINALDI.
Così deciso in Aversa, il 18.3.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 2114/2021, tra
DI PO RE (CF: [...]), rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. ANGELAMARIA RINALDI (CF: [...]), con domiciliazione telematica all'indirizzo PEC indicato nell'atto introduttivo
APPELLANTE
e
US LE
AXA ASS.NI SPA, in persona del l.r.p.t.,
APPELLATI CONTUMACI
AVENTE AD OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 6793/2020, emessa dal Giudice di pace di Marano di Napoli in data 28.2.2020 e pubblicata in data 23.9.2020, all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 466/2017
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, il sig. DI PO RE ha proposto appello avverso la sentenza n. 6793/2020, emessa dal Giudice di pace di Marano di Napoli in data 28.2.2020 e pubblicata in data 23.9.2020, all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 466/2017.
2. Dopo aver riferito delle vicende che occasionarono il giudizio di primo grado, l'appellante si duole dell'erroneità della citata pronuncia sotto due distinti profili: a) mancata liquidazione delle spese di CTP anticipate, per l'ammontare di euro 190,32; b) mancata liquidazione (malgrado una richiesta in tal senso) per l'attività professionale di assistenza legale stragiudiziale, per l'ammontare (secondo tabella) di euro 1.215,00 ovvero euro 608,00, in caso di applicazione dei minimi.
3. Dichiarata la contumacia delle parti appellate e disposta l'acquisizione del fascicolo di I grado, la causa veniva rinviata all'udienza del 29.11.2021; e, quindi, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 23.1.2023; tale udienza veniva rinviata dapprima al 24.6.2024 e, poi, al 16.12.2024; in tale ultima occasione, innanzi allo scrivente, subentrato sul ruolo a far data dal 30.9.2024, parte appellante si riportava ai propri scritti e concludeva in conformità.
4. L'appello va accolto nei limiti appresso indicati, per le ragioni che si vanno a dire.
5. Relativamente al motivo sub a), deve darsi corso all'orientamento giurisprudenziale secondo cui “le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'articolo 92, primo comma, del Cpc, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue” (tra le tante v. di recente Trib. Vicenza, 7.9.2023, n. 1643).
Tenuto conto di quanto sopra, e rilevato che la parte attrice (odierna appellante) ebbe a formulare una specifica domanda in tal senso nella comparsa conclusionale, al punto 3), documentando l'effettivo esborso della somma di euro 190,32, va evidenziato che la pronuncia gravata è errata nella parte in cui non ha statuito (accogliendola) su tale domanda.
6. Può essere accolto solo in parte il motivo sub b).
7. È solido l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali” (Cass. S.U., 10.7.2017, n. 16990).
Vero quanto sopra, cioè vero che le spese di assistenza legale stragiudiziale sono in thesi liquidabili (osservando le regole processuali sopra ricordate), e riscontrato che il Giudice di prime cure non ha affatto statuito su tale domanda (formulata sia nell'atto introduttivo che nella comparsa conclusionale), deve però rilevarsi (diversamente da quanto accaduto per le spese di CTP) che la richiesta di parte attrice (odierna appellante) non era fornita di alcun supporto probatorio, come invece, per quanto detto, necessario.
Nell'atto introduttivo tale domanda è solo genericamente formulata, mentre, nella comparsa conclusionale, la parte riferisce di una complessa attività professionale anteriore alla instaurazione del giudizio di primo grado che però non risulta affatto documentata;
per altro verso, l'affermazione per cui la causa fosse di una certa complessità (con conseguente complessità della propedeutica attività stragiudiziale) è smentita dalle evidenze processuali.
In definitiva, benché il Giudice di prime cure abbia omesso di pronunciarsi su tale aspetto, non risulta dimostrato l'espletamento dell'attività in questione né la relativa complessità e quindi, per tale parte, il motivo va rigettato.
Appare invece documentato l'esperimento delle (peraltro qui necessarie) attività di interlocuzione tra le parti, preliminari alla introduzione della causa, che sono prescritte nella materia in questione, ragion per cui, tenuto conto dell'esito della mediazione, ed in applicazione della tabella conferente, va riconosciuto l'ulteriore compenso di euro 180,00.
8. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico degli appellati, in solido tra loro, dovendo darsi corso all'orientamento secondo cui “ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio;
pertanto , la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta così da renderne necessario l'accertamento giudiziale” (Cass. 13.1.2015, n. 373).
Deve inoltre tenersi conto del principio giurisprudenziale per cui “in caso di accoglimento solo in parte della domanda ovvero di parziale accoglimento dell'impugnazione, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del 'decisum'), salvo che la riduzione della somma o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio, nel quale caso il giudice, richiestone dalla parte interessata, terrà conto non di meno del 'disputatum', ove riconosca la fondatezza dell'intera pretesa” (Cass. 24.7.2023, n. 22160).
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e le allegate tabelle, tenuto conto dello scaglione di riferimento (determinato come sopra) e ritenuta la non sussistenza delle chieste maggiorazioni (proprio in quanto l'accoglimento parziale delle doglianze ne smentisce per tabulas la sussistenza), le stesse vanno quantificate, avuto riguardo all'attività effettivamente prestata, in complessivi euro 462,00.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 2114/2021, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 6793/2020, emessa dal Giudice di pace di Marano di Napoli in data 28.2.2020 e pubblicata in data 23.9.2020, all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 466/2017, dichiarata la contumacia degli appellati, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
A. accoglie l'appello nei limiti di cui in parte motiva e per l'effetto condanna le parti convenute (odierne appellate), in solido tra loro, al pagamento in favore di parte attrice (odierno appellante) dell'importo di euro 190,32, a titolo di rimborso per le spese di CTP documentate, nonché di quello di euro 180,00 per la remunerazione dell'attività professionale stragiudiziale prestata, oltre accessori di legge, con attribuzione, per queste ultime, in favore dell'avv. ANGELAMARIA RINALDI;
B. condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'appellante delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 462,00, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. ANGELAMARIA RINALDI.
Così deciso in Aversa, il 18.3.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta