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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 11/02/2026, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 718/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
DE SI VA BATTISTA, Presidente
GUADAGNI LUIGI, Relatore
RINALDI ERMINIO, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4658/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 84131 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 100202590009619237000 IRPEF-ALTRO
- INVITO AL PAGAMENTO n. 100202590009619237000 IVA-ALTRO 2014
- INVITO AL PAGAMENTO n. 100202590009619237000 IRAP 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 459/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (//)
Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato in data 08 settembre 2025 e iscritto al R.G.R. n. 004658/2025, il signor
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, impugnava l'intimazione di pagamento n. 10020259009619237, relativa al periodo d'imposta 2014 e recante tributi II.DD. e IVA, per un valore della controversia pari ad € 40.000,00, convenendo in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Salerno e l'Agenzia delle Entrate – Riscossione. L'atto impugnato richiama, quali presupposti della pretesa, la cartella di pagamento n. 10020220017439079000, l'avviso di addebito INPS n. 40020190007318608000, gli avvisi di accertamento n. TF9021301182/2018 (società) e n. TF9011303247/2018 (socio), nonché gli atti successivi all'accertamento TF9IPPN00443/2019 e TF9IPPD0080/2020.
Il ricorrente deduceva:
1. Carenza del presupposto impositivo degli atti di riscossione, sul rilievo che la pretesa sarebbe fondata su avvisi di accertamento travolti dalla sentenza n. 1200/02/2019 della CTP di Salerno e che, in ogni caso,
l'Ufficio non avrebbe previamente rideterminato il quantum dovuto in coerenza con la decisione giudiziale;
ne conseguirebbe l'illegittimità anche degli atti successivi (intimazioni 2019 e 2020) posti a base dell'odierna intimazione.
2. Omessa o irrituale notifica degli atti presupposti richiamati nell'intimazione (tra cui cartella e/o precedenti intimazioni), con nullità derivata dell'atto oggi impugnato.
3. Prescrizione/decadenza dei crediti, per decorso dei termini di legge con conseguente venir meno del potere di riscossione.
A fini di contesto, il ricorso richiama il pregresso accertamento relativo all'anno 2014 per il settore del commercio all'ingrosso di ortofrutta, nel quale l'Ufficio aveva quantificato ricavi non dichiarati in € 83.858,00
(con reddito d'impresa complessivo € 118.319,00) sulla base di metodo analitico-induttivo e di esiti degli studi di settore;
tali premesse, secondo il ricorrente, sarebbero state incise dall'intervento del giudice tributario di primo grado.
Si costituiva in giudizio la Direzione Provinciale di Salerno dell'Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto del ricorso. In via preliminare, l'Ufficio rinviava all'Agente della riscossione per i vizi riferiti all'attività tipica del concessionario. Nel merito, esponeva che gli avvisi TF9021301182/2018 e TF9011303247/2018 erano stati impugnati (RGR 5862/2018) e, trattandosi di accertamenti esecutivi ex art. 29 D.L. 78/2010, conv. L.
111/2011, alla notifica del ricorso l'Ufficio aveva legittimamente affidato all'Agente, ai sensi dell'art. 15 DPR
602/1973, il 1/3 delle imposte accertate in riscossione provvisoria senza necessità di ulteriore cartella.
L'Ufficio precisava che la CTP di Salerno, con sentenza n. 1200/02/2019 depositata il 09/05/2019, aveva accolto parzialmente il ricorso e che, in ottemperanza a detta decisione e all'art. 68 d.lgs. 546/1992, aveva notificato al ricorrente l'intimazione TF9IPPN00443/2019 per proseguire la riscossione frazionata fino a concorrenza dei 2/3, al netto delle somme già affidate ex art. 15; a completamento, era seguita l'intimazione TF9IPPD0080/2020 per le residue somme. L'Ufficio evidenziava che la sentenza n. 1200/02/2019 era definitiva e che il titolo della riscossione era, dunque, la sentenza stessa, con conseguente applicazione della prescrizione decennale ex art. 2953 c.c. (actio iudicati).
L'Agenzia depositava, nel proprio fascicolo, tra l'altro: sentenza n. 1200/02/2019 e le due intimazioni sopra richiamate, oltre a nota spese e controdeduzioni.
Si costituiva altresì l'Agenzia delle Entrate – Riscossione (ADER), eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione di questo Giudice per l'avviso di addebito INPS n. 40020190007318608000 (materia previdenziale, competenza del Giudice ordinario – Sezione Lavoro). Eccepiva, inoltre, il difetto di legittimazione passiva dell'Agente quanto ai vizi riferiti alla formazione del ruolo/accertamento, atti di esclusiva pertinenza dell'ente impositore.
Nel merito, l'ADER sosteneva la regolarità delle notifiche, indicando, fra l'altro, la notifica via PEC del
22.11.2022 della cartella n. 10020220017439079000 e richiamando ulteriori atti precedenti (preavviso di fermo amministrativo del 17.02.2020; comunicazione preventiva di ipoteca del 12.08.2023; avviso di intimazione del 14.12.2023), a dimostrazione della conoscenza della posizione debitoria da parte del contribuente. Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese, chiedendo altresì la condanna ex art. 96 c.p.c..
Il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'intimazione impugnata per carenza di presupposto, vizi di notifica degli atti presupposti e prescrizione/decadenza, con condanna alle spese a carico delle Amministrazioni resistenti.
Le Amministrazioni concludevano per il rigetto del ricorso, l'Agenzia delle Entrate richiamando la legittimità della riscossione frazionata in forza della sentenza n. 1200/02/2019 definitiva e l'applicabilità della prescrizione decennale;
l'ADER insistendo sulle eccezioni preliminari di giurisdizione e legittimazione, nonché sulla validità delle notifiche e sulla conoscenza del debito da parte del contribuente, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Questioni preliminari
1.1. Difetto di giurisdizione per l'avviso di addebito INPS
In via preliminare va dichiarata l'inammissibilità del ricorso nella parte in cui investe l'avviso di addebito n.
40020190007318608000 (contributi previdenziali): la relativa cognizione appartiene al Giudice ordinario –
Sezione Lavoro, non essendo materia devoluta al giudice tributario. La stessa Agenzia delle Entrate-
Riscossione ha eccepito il difetto di giurisdizione, eccezione che il Collegio condivide e accoglie.
1.2. Difetto di legittimazione passiva dell'Agente della riscossione sui vizi del ruolo/accertamento
Sono parimenti inammissibili, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER), le censure attinenti alla formazione del ruolo e, più in generale, ai vizi degli avvisi di accertamento: si tratta di attività di esclusiva competenza dell'ente impositore, sicché l'Agente non può esserne chiamato a rispondere. La difesa ADER ha eccepito il difetto di legittimazione passiva su tali profili, e l'eccezione va accolta. Resta, dunque, ferma la legittimazione di ADER per i vizi propri degli atti della riscossione di sua emissione.
2. Nel merito
2.1. Il motivo con cui il ricorrente assume la carenza del presupposto dell'odierna intimazione, perché fondata su avvisi asseritamente “travolti” dalla sentenza n. 1200/02/2019 della CTP di Salerno, è infondato.
Dagli atti emerge che la predetta sentenza ha accolto il ricorso solo parzialmente ed è divenuta definitiva;
l'Ufficio, in ottemperanza alla decisione e ai sensi dell'art. 68 d.lgs. 546/1992, ha proseguito la riscossione frazionata notificando al contribuente l'intimazione TF9IPPN00443/2019 e, quindi, l'intimazione
TF9IPPD0080/2020, al netto di quanto già affidato ex art. 15 DPR 602/1973. In tale assetto, il titolo della pretesa non è più l'originario avviso, bensì la sentenza passata in giudicato, con conseguente piena sussistenza del presupposto dell'odierna intimazione.
Peraltro, trattandosi di accertamenti esecutivi emessi ai sensi dell'art. 29 D.L. 78/2010 (conv. L. 111/2011),
l'affidamento all'Agente, in pendenza di giudizio, del 1/3 delle imposte accertate senza previa cartella è conforme a legge (riscossione provvisoria ex art. 15 DPR 602/1973), sicché non può fondare alcuna nullità
a catena dell'odierna intimazione.
2.2. Neppure può accedersi alla doglianza di omessa/irrituale notifica degli atti presupposti. In punto di cartella n. 10020220017439079000, la documentazione di parte resistente attesta la regolare notifica via
PEC in data 22.11.2022; risultano inoltre notificati al contribuente il preavviso di fermo del 17.02.2020, la comunicazione preventiva d'ipoteca del 12.08.2023 e un precedente avviso di intimazione del 14.12.2023, indici univoci di stabile conoscenza della posizione debitoria. Quanto alle intimazioni 2019 e 2020 richiamate nell'atto oggetto di causa, l'Ufficio ne documenta l'emissione e la notifica in esecuzione della sentenza parziale. Le censure, generiche e non sorrette da prova contraria, non scalfiscono la presunzione di regolarità delle notifiche risultanti dagli atti.
2.3. Neppure il motivo di prescrizione può trovare accoglimento. Poiché, come detto, la riscossione trae titolo dalla sentenza n. 1200/02/2019, depositata il 09/05/2019, opera la prescrizione decennale dell'actio iudicati ex art. 2953 c.c.; essendo l'intimazione impugnata del 2025, il termine non è decorso. La tesi attorea, che invoca termini più brevi, muove da un presupposto (titolo esecutivo identificato negli avvisi originari) che non è più attuale alla luce del giudicato.
3. Per tutte le ragioni che precedono, il ricorso va respinto perché infondato in ogni sua censura rilevante ai fini del decidere;
le eccezioni preliminari vanno accolte nei limiti di cui sopra. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore delle Amministrazioni resistenti secondo i parametri forensi vigenti quantificati in complessivi € 1.000,00 da suddividersi in parti uguali per cui € 500,00 per Agenzia delle Entrate omnicomprensivi ed € 500,00 oltre ad accessori di legge se dovuti in favore del procuratore costituito di
ADER dichiaratosi antistatario. Non ricorrono, invece, i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., non emergendo profili di mala fede o colpa grave nell'instaurazione della lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore delle
Amministrazioni resistenti quantificate in € 1.000,00 da suddividersi in parti uguali per cui € 500 ,00 per
Agenzia delle Entrate omnicomprensivi ed € 500,00 oltre ad accessori di legge se dovuti in favore del procuratore costituito di ADER dichiaratosi antistatario. Salerno, 5 febbraio 2026 Il Relatore Il Presidente
Dr. Luigi Guadagni Dr. Giovanni Battista De Simone
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
DE SI VA BATTISTA, Presidente
GUADAGNI LUIGI, Relatore
RINALDI ERMINIO, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4658/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 84131 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 100202590009619237000 IRPEF-ALTRO
- INVITO AL PAGAMENTO n. 100202590009619237000 IVA-ALTRO 2014
- INVITO AL PAGAMENTO n. 100202590009619237000 IRAP 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 459/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (//)
Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato in data 08 settembre 2025 e iscritto al R.G.R. n. 004658/2025, il signor
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, impugnava l'intimazione di pagamento n. 10020259009619237, relativa al periodo d'imposta 2014 e recante tributi II.DD. e IVA, per un valore della controversia pari ad € 40.000,00, convenendo in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Salerno e l'Agenzia delle Entrate – Riscossione. L'atto impugnato richiama, quali presupposti della pretesa, la cartella di pagamento n. 10020220017439079000, l'avviso di addebito INPS n. 40020190007318608000, gli avvisi di accertamento n. TF9021301182/2018 (società) e n. TF9011303247/2018 (socio), nonché gli atti successivi all'accertamento TF9IPPN00443/2019 e TF9IPPD0080/2020.
Il ricorrente deduceva:
1. Carenza del presupposto impositivo degli atti di riscossione, sul rilievo che la pretesa sarebbe fondata su avvisi di accertamento travolti dalla sentenza n. 1200/02/2019 della CTP di Salerno e che, in ogni caso,
l'Ufficio non avrebbe previamente rideterminato il quantum dovuto in coerenza con la decisione giudiziale;
ne conseguirebbe l'illegittimità anche degli atti successivi (intimazioni 2019 e 2020) posti a base dell'odierna intimazione.
2. Omessa o irrituale notifica degli atti presupposti richiamati nell'intimazione (tra cui cartella e/o precedenti intimazioni), con nullità derivata dell'atto oggi impugnato.
3. Prescrizione/decadenza dei crediti, per decorso dei termini di legge con conseguente venir meno del potere di riscossione.
A fini di contesto, il ricorso richiama il pregresso accertamento relativo all'anno 2014 per il settore del commercio all'ingrosso di ortofrutta, nel quale l'Ufficio aveva quantificato ricavi non dichiarati in € 83.858,00
(con reddito d'impresa complessivo € 118.319,00) sulla base di metodo analitico-induttivo e di esiti degli studi di settore;
tali premesse, secondo il ricorrente, sarebbero state incise dall'intervento del giudice tributario di primo grado.
Si costituiva in giudizio la Direzione Provinciale di Salerno dell'Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto del ricorso. In via preliminare, l'Ufficio rinviava all'Agente della riscossione per i vizi riferiti all'attività tipica del concessionario. Nel merito, esponeva che gli avvisi TF9021301182/2018 e TF9011303247/2018 erano stati impugnati (RGR 5862/2018) e, trattandosi di accertamenti esecutivi ex art. 29 D.L. 78/2010, conv. L.
111/2011, alla notifica del ricorso l'Ufficio aveva legittimamente affidato all'Agente, ai sensi dell'art. 15 DPR
602/1973, il 1/3 delle imposte accertate in riscossione provvisoria senza necessità di ulteriore cartella.
L'Ufficio precisava che la CTP di Salerno, con sentenza n. 1200/02/2019 depositata il 09/05/2019, aveva accolto parzialmente il ricorso e che, in ottemperanza a detta decisione e all'art. 68 d.lgs. 546/1992, aveva notificato al ricorrente l'intimazione TF9IPPN00443/2019 per proseguire la riscossione frazionata fino a concorrenza dei 2/3, al netto delle somme già affidate ex art. 15; a completamento, era seguita l'intimazione TF9IPPD0080/2020 per le residue somme. L'Ufficio evidenziava che la sentenza n. 1200/02/2019 era definitiva e che il titolo della riscossione era, dunque, la sentenza stessa, con conseguente applicazione della prescrizione decennale ex art. 2953 c.c. (actio iudicati).
L'Agenzia depositava, nel proprio fascicolo, tra l'altro: sentenza n. 1200/02/2019 e le due intimazioni sopra richiamate, oltre a nota spese e controdeduzioni.
Si costituiva altresì l'Agenzia delle Entrate – Riscossione (ADER), eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione di questo Giudice per l'avviso di addebito INPS n. 40020190007318608000 (materia previdenziale, competenza del Giudice ordinario – Sezione Lavoro). Eccepiva, inoltre, il difetto di legittimazione passiva dell'Agente quanto ai vizi riferiti alla formazione del ruolo/accertamento, atti di esclusiva pertinenza dell'ente impositore.
Nel merito, l'ADER sosteneva la regolarità delle notifiche, indicando, fra l'altro, la notifica via PEC del
22.11.2022 della cartella n. 10020220017439079000 e richiamando ulteriori atti precedenti (preavviso di fermo amministrativo del 17.02.2020; comunicazione preventiva di ipoteca del 12.08.2023; avviso di intimazione del 14.12.2023), a dimostrazione della conoscenza della posizione debitoria da parte del contribuente. Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese, chiedendo altresì la condanna ex art. 96 c.p.c..
Il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'intimazione impugnata per carenza di presupposto, vizi di notifica degli atti presupposti e prescrizione/decadenza, con condanna alle spese a carico delle Amministrazioni resistenti.
Le Amministrazioni concludevano per il rigetto del ricorso, l'Agenzia delle Entrate richiamando la legittimità della riscossione frazionata in forza della sentenza n. 1200/02/2019 definitiva e l'applicabilità della prescrizione decennale;
l'ADER insistendo sulle eccezioni preliminari di giurisdizione e legittimazione, nonché sulla validità delle notifiche e sulla conoscenza del debito da parte del contribuente, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Questioni preliminari
1.1. Difetto di giurisdizione per l'avviso di addebito INPS
In via preliminare va dichiarata l'inammissibilità del ricorso nella parte in cui investe l'avviso di addebito n.
40020190007318608000 (contributi previdenziali): la relativa cognizione appartiene al Giudice ordinario –
Sezione Lavoro, non essendo materia devoluta al giudice tributario. La stessa Agenzia delle Entrate-
Riscossione ha eccepito il difetto di giurisdizione, eccezione che il Collegio condivide e accoglie.
1.2. Difetto di legittimazione passiva dell'Agente della riscossione sui vizi del ruolo/accertamento
Sono parimenti inammissibili, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER), le censure attinenti alla formazione del ruolo e, più in generale, ai vizi degli avvisi di accertamento: si tratta di attività di esclusiva competenza dell'ente impositore, sicché l'Agente non può esserne chiamato a rispondere. La difesa ADER ha eccepito il difetto di legittimazione passiva su tali profili, e l'eccezione va accolta. Resta, dunque, ferma la legittimazione di ADER per i vizi propri degli atti della riscossione di sua emissione.
2. Nel merito
2.1. Il motivo con cui il ricorrente assume la carenza del presupposto dell'odierna intimazione, perché fondata su avvisi asseritamente “travolti” dalla sentenza n. 1200/02/2019 della CTP di Salerno, è infondato.
Dagli atti emerge che la predetta sentenza ha accolto il ricorso solo parzialmente ed è divenuta definitiva;
l'Ufficio, in ottemperanza alla decisione e ai sensi dell'art. 68 d.lgs. 546/1992, ha proseguito la riscossione frazionata notificando al contribuente l'intimazione TF9IPPN00443/2019 e, quindi, l'intimazione
TF9IPPD0080/2020, al netto di quanto già affidato ex art. 15 DPR 602/1973. In tale assetto, il titolo della pretesa non è più l'originario avviso, bensì la sentenza passata in giudicato, con conseguente piena sussistenza del presupposto dell'odierna intimazione.
Peraltro, trattandosi di accertamenti esecutivi emessi ai sensi dell'art. 29 D.L. 78/2010 (conv. L. 111/2011),
l'affidamento all'Agente, in pendenza di giudizio, del 1/3 delle imposte accertate senza previa cartella è conforme a legge (riscossione provvisoria ex art. 15 DPR 602/1973), sicché non può fondare alcuna nullità
a catena dell'odierna intimazione.
2.2. Neppure può accedersi alla doglianza di omessa/irrituale notifica degli atti presupposti. In punto di cartella n. 10020220017439079000, la documentazione di parte resistente attesta la regolare notifica via
PEC in data 22.11.2022; risultano inoltre notificati al contribuente il preavviso di fermo del 17.02.2020, la comunicazione preventiva d'ipoteca del 12.08.2023 e un precedente avviso di intimazione del 14.12.2023, indici univoci di stabile conoscenza della posizione debitoria. Quanto alle intimazioni 2019 e 2020 richiamate nell'atto oggetto di causa, l'Ufficio ne documenta l'emissione e la notifica in esecuzione della sentenza parziale. Le censure, generiche e non sorrette da prova contraria, non scalfiscono la presunzione di regolarità delle notifiche risultanti dagli atti.
2.3. Neppure il motivo di prescrizione può trovare accoglimento. Poiché, come detto, la riscossione trae titolo dalla sentenza n. 1200/02/2019, depositata il 09/05/2019, opera la prescrizione decennale dell'actio iudicati ex art. 2953 c.c.; essendo l'intimazione impugnata del 2025, il termine non è decorso. La tesi attorea, che invoca termini più brevi, muove da un presupposto (titolo esecutivo identificato negli avvisi originari) che non è più attuale alla luce del giudicato.
3. Per tutte le ragioni che precedono, il ricorso va respinto perché infondato in ogni sua censura rilevante ai fini del decidere;
le eccezioni preliminari vanno accolte nei limiti di cui sopra. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore delle Amministrazioni resistenti secondo i parametri forensi vigenti quantificati in complessivi € 1.000,00 da suddividersi in parti uguali per cui € 500,00 per Agenzia delle Entrate omnicomprensivi ed € 500,00 oltre ad accessori di legge se dovuti in favore del procuratore costituito di
ADER dichiaratosi antistatario. Non ricorrono, invece, i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., non emergendo profili di mala fede o colpa grave nell'instaurazione della lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore delle
Amministrazioni resistenti quantificate in € 1.000,00 da suddividersi in parti uguali per cui € 500 ,00 per
Agenzia delle Entrate omnicomprensivi ed € 500,00 oltre ad accessori di legge se dovuti in favore del procuratore costituito di ADER dichiaratosi antistatario. Salerno, 5 febbraio 2026 Il Relatore Il Presidente
Dr. Luigi Guadagni Dr. Giovanni Battista De Simone