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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 973/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 3, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
PATANIA ELVIRA, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2478/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037870474000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037870474000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037870474000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037870474000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037870474000 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 646/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato ad Agenzia delle Entrate – ON e alla società A.T.O. ME 1 s.p.a. in liquidazione e depositato telematicamente in data 8.04.2025 Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento meglio in epigrafe identificata che era stata notificata il 17.06.2024 con la quale si chiedeva il pagamento della complessiva somma di €.477,88 a titolo di “omesso pagamento Raccolta Rifiuti TIA
TARSU anni 2008/2012”.
La ricorrente eccepiva la nullità derivata dell'atto impugnato per la omessa notifica degli atti presupposti
(fatture TIA/TARI e intimazione di pagamento n. 301314 del 29.07.2019, atto richiamato nell'atto impugnato) e la estinzione della pretesa fatta valere per maturata prescrizione quinquennale. Aggiungeva che la società d'ambito convenuta non aveva legittimazione a riscuotere il tributo.
Agenzia delle Entrate – ON si costituiva in giudizio depositando memoria datata 16.09.2025 con la quale eccepiva in primo luogo la tardività del ricorso perché proposto oltre i 60 gg. dalla notifica della cartella e la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle questioni sollevate dal ricorrente che riguardavano la fase antecedente alla notifica della cartella impugnata che era di competenza esclusiva dell'ente impositore. Escludeva che la prescrizione fosse maturata per avere l'ente impositore provveduto a notificare gli atti intermedi interruttivi del termine, come sarebbe stato suo onere dimostrare in giudizio e chiedeva che le spese di causa venissero compensate nei suoi confronti attesa la regolarità del comportamento tenuto.
La società ATO ME 1 s.p.a. in Liquidazione (che in data 26.09.2025 aveva proposto istanza di visibilità temporanea degli atti del p.t.) restava contumace nonostante la verificata regolare notifica del ricorso.
All'esito dell'odierna udienza, la Corte decideva come da dispositivo di cui si effettuava il deposito in segreteria e la comunicazione ai difensori nei termini di cui all'art. 35 d.lgs. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre rilevare che all'udienza di trattazione il procuratore della ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda e al ricorso per avere la sua assistita presentato domanda di adesione alla Rottamazione dei debiti pendenti tra i quali era compreso quello per cui è causa.
Ricorrono, pertanto, le condizioni per dichiarare estinto il giudizio ai sensi dell'art. 44 d.lgs. 546/1992.
Infatti, la richiesta di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso prevale sulla eccezione di inammissibilità della domanda per tardività della impugnazione che è stata sollevata dalla parte convenuta convenuta dal momento che non è chiaro in quale data la cartella sia stata notificata alla ricorrente (nei propri atti la istante non ha indicato con esattezza la data di notifica)
Le spese di causa, in assenza di contestazione sul punto, possono essere dichiarate compensate tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 44 d.lgs. 546/1992. Spese di causa compensate tra le parti. Così deciso in Messina il 3.02.2026 Il Giudice monocratico dr.ssa Elvira Patania
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 3, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
PATANIA ELVIRA, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2478/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037870474000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037870474000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037870474000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037870474000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037870474000 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 646/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato ad Agenzia delle Entrate – ON e alla società A.T.O. ME 1 s.p.a. in liquidazione e depositato telematicamente in data 8.04.2025 Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento meglio in epigrafe identificata che era stata notificata il 17.06.2024 con la quale si chiedeva il pagamento della complessiva somma di €.477,88 a titolo di “omesso pagamento Raccolta Rifiuti TIA
TARSU anni 2008/2012”.
La ricorrente eccepiva la nullità derivata dell'atto impugnato per la omessa notifica degli atti presupposti
(fatture TIA/TARI e intimazione di pagamento n. 301314 del 29.07.2019, atto richiamato nell'atto impugnato) e la estinzione della pretesa fatta valere per maturata prescrizione quinquennale. Aggiungeva che la società d'ambito convenuta non aveva legittimazione a riscuotere il tributo.
Agenzia delle Entrate – ON si costituiva in giudizio depositando memoria datata 16.09.2025 con la quale eccepiva in primo luogo la tardività del ricorso perché proposto oltre i 60 gg. dalla notifica della cartella e la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle questioni sollevate dal ricorrente che riguardavano la fase antecedente alla notifica della cartella impugnata che era di competenza esclusiva dell'ente impositore. Escludeva che la prescrizione fosse maturata per avere l'ente impositore provveduto a notificare gli atti intermedi interruttivi del termine, come sarebbe stato suo onere dimostrare in giudizio e chiedeva che le spese di causa venissero compensate nei suoi confronti attesa la regolarità del comportamento tenuto.
La società ATO ME 1 s.p.a. in Liquidazione (che in data 26.09.2025 aveva proposto istanza di visibilità temporanea degli atti del p.t.) restava contumace nonostante la verificata regolare notifica del ricorso.
All'esito dell'odierna udienza, la Corte decideva come da dispositivo di cui si effettuava il deposito in segreteria e la comunicazione ai difensori nei termini di cui all'art. 35 d.lgs. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre rilevare che all'udienza di trattazione il procuratore della ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda e al ricorso per avere la sua assistita presentato domanda di adesione alla Rottamazione dei debiti pendenti tra i quali era compreso quello per cui è causa.
Ricorrono, pertanto, le condizioni per dichiarare estinto il giudizio ai sensi dell'art. 44 d.lgs. 546/1992.
Infatti, la richiesta di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso prevale sulla eccezione di inammissibilità della domanda per tardività della impugnazione che è stata sollevata dalla parte convenuta convenuta dal momento che non è chiaro in quale data la cartella sia stata notificata alla ricorrente (nei propri atti la istante non ha indicato con esattezza la data di notifica)
Le spese di causa, in assenza di contestazione sul punto, possono essere dichiarate compensate tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 44 d.lgs. 546/1992. Spese di causa compensate tra le parti. Così deciso in Messina il 3.02.2026 Il Giudice monocratico dr.ssa Elvira Patania