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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 31/03/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Angela Dell'Ali
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2862/2013 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'AVV. LICINI EMANUELE Parte_1 P.IVA_1
contro
5, in persona dell'Amministratore pro tempore, cf Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'AVV. CRO GIUSEPPE
Avente ad oggetto: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 10/07/2024 e la causa è stata posta in decisione.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 504/2013 il , sito in Siracusa, ha ingiunto alla Parte_2
, di pagare la complessiva somma di Euro 8.483,14 oltre interessi e spese della procedura, Parte_1
pagina 1 di 4 dovuta per il mancato pagamento delle spese condominiali ordinarie e straordinarie relative agli anni
2010, 2011 e 2012.
La s.r.l. ha proposto opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo rappresentando che non Pt_1
era proprietaria degli immobili siti a Siracusa in via Mascalucia facenti parte del
[...]
e per i quali era stato richiesto il pagamento delle spese condominiali oggetto Parte_2
dell'odierna opposizione;
che con atto di scissione datato 5.03.2013, a rogito del Notaio la Per_1
si era scissa nella e nella Borgia s.r.l. e che alla Parte_1 Parte_3 Parte_3
erano stati trasferiti tutti gli immobili facenti parte del;
che quota
[...] Parte_2
parte delle somme portate dal decreto ingiuntivo opposto, ovvero quelle relative all'anno 2011 per Euro
1.204,94 e all'anno 2012 per Euro 1.610,52, erano state già corrisposte dal conduttore del proprio immobile, la di Siracusa. CP_2
Si è costituito in giudizio il che ha chiesto la conferma del decreto Parte_2
ingiuntivo opposto, per essere infondata l'opposizione, e il rigetto delle domande riconvenzionale rappresentando a tal fine che la si era resa inadempiente nei pagamenti delle spese Parte_1
condominiali ordinarie e straordinarie maturate in riferimento agli anni 2010, 2011 e 2012; che la
[...]
era proprietaria di alcuni bassi facenti parte del in Siracusa;
che le Pt_1 Parte_2
somme, di cui il Condominio chiedeva il pagamento, erano tutte dovute e maturate in forza di spese deliberate e per lavori sostenuti prima del trasferimento degli immobili effettuato dalla con Parte_1
l'atto notarile del 5.03.2013; che del tutto infondata era l'eccezione in ordine alla corresponsione da parte dell' di Siracusa delle quote condominiali ordinarie relative agli anni 2011 e 2012, in CP_2
quanto l' di Siracusa era conduttore solo di alcuni bassi condominiali di proprietà della CP_3 [...]
e aveva sempre pagato le quote condominiali ad essi relative. Pt_1
Instauratosi il contraddittorio, senza alcuna istruttoria, la causa è giunta al naturale epilogo a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 10 luglio 2024 e del successivo scambio degli scritti difensivi di cui all'art. 190 codice di rito civile.
pagina 2 di 4 Ciò premesso il Tribunale ritiene che l'opposizione azionata dalla sia da rigettare per i Parte_1
motivi di seguito indicati.
Nessuna delle argomentazioni prospettate dalla difesa della è tale da scalfire la richiesta Parte_1
creditoria di parte opposta considerato che le spese condominiali richieste dal Parte_2
si riferivano agli anni 2010, 2011 e 2012 e, pertanto, a spese già deliberate precedentemente
[...]
all'atto di scissione della del 5.03.2013 e al trasferimento dei propri immobili, facenti parte Parte_1
del , alla . Parte_2 Parte_3
Sul punto la Suprema Corte di Cassazione, con orientamento ormai consolidato, ha affermato che “in tema di riparto delle spese condominiali per l'esecuzione di lavori consistenti in innovazioni,
straordinaria manutenzione o ristrutturazione sulle parti comuni, laddove, successivamente alla delibera assembleare che abbia disposto l'esecuzione di tali interventi, sia venduta un'unità immobiliare sita nel condominio, i costi di detti lavori gravano, secondo un criterio rilevante anche nei rapporti interni tra compratore e venditore, su chi era proprietario dell'immobile compravenduto al momento dell'approvazione di detta delibera, la quale ha valore costitutivo della relativa obbligazione, anche se poi le opere siano state, in tutto o in parte, realizzate in epoca successiva all'atto traslativo, con conseguente diritto dell'acquirente a rivalersi nei confronti del proprio dante causa, per quanto pagato al condominio in forza del principio di solidarietà passiva ex art. 63 disp. att. c.c., salvo che sia diversamente convenuto tra venditore e compratore, pur rimanendo comunque inopponibili al condominio i patti eventualmente intercorsi tra costoro” (Cass., ordinanza n. 11199 del 28/04/2021), di talché l'eccezione della di riferibilità della richiesta di pagamento degli oneri condominiali Parte_1
ordinari e straordinari alla nuova società creata dopo la scissione della Parte_3 [...]
del 5.03.2013, è infondata. Pt_1
Del pari infondata è l'eccezione della opponente di pagamento delle spese condominiali, portate dal decreto ingiuntivo e relativa agli anni 2011 e 2012, da parte del conduttore di Siracusa degli CP_2
immobili di proprietà della : invero l'opponente non è riuscita a dimostrare che tali Parte_1
pagina 3 di 4 pagamenti, effettuati dalla di Siracusa, fossero riferiti alla somme portate dal decreto ingiuntivo CP_2
opposto essendo sul punto inconsistenti le indicazioni di coincidenza degli importi corrisposti dalla con le spese condominiali ordinarie relative agli anni 2011 e 2012 riportate nel decreto CP_2
ingiuntivo.
In definitiva tutte le argomentazioni esposte inducono a dichiarare necessariamente l'infondatezza dell'odierna opposizione spiegata dalla e il conseguente rigetto della domanda. Le spese di Parte_1
lite, che si liquidano come da dispositivo, vanno addossate a carico di parte opponente in quanto soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Seconda Sezione Civile, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così
provvede:
1. Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo azionata dalla e, per l'effetto, conferma il Parte_1
decreto ingiuntivo opposto n. 504/2013 del Tribunale di Siracusa;
2. Condanna la al pagamento delle spese di lite nei confronti del Parte_1 [...]
, sito in Siracusa, spese che si liquidano in Euro 3.000,00 per compenso di avvocato Parte_2
oltre rimborso forfettario spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Siracusa, 31 marzo 2025 Il Giudice
Dott.ssa Angela Dell'Ali
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