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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 07/07/2025, n. 1279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1279 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 556/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Carla Santese Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere Estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 556/2021 promossa da:
(c.f. ) e C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambe in proprio e nella qualità di eredi di C.F._2 Per_1
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. CARONI
[...] C.F._3
FRANCESCO e dall'avv. TIZIANA VIGNI , elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTI APPELLANTI contro
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CAVEZZUTI RITA, elettivamente domiciliati come da procura in atti
PARTE APPELLATA trattenuta in decisione in data 1.4.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis: 1) in accoglimento degli esposti motivi e del proposto appello e in riforma della sentenza impugnata, riformare la sentenza n. 446/2020 del 02.10.2020 emessa dal Tribunale di Arezzo nel procedimento iscritto al n. R.G. 3988/2016 e pubblicata il 05.10.2020, nelle affermazioni di fatto e di diritto impugnate e, per l'effetto, accogliere le domande tutte avanzate in primo grado dalle parti attrici, odierne appellanti, e quindi:
IN TESI
- accertare la responsabilità della (anche quale Controparte_1 succeduta alla Siena) per i fatti descritti in premessa e quindi accertare che il Parte_3 peggioramento delle condizioni di salute e poi la morte del Sig. erano cagionati delle Persona_1 condotte attive e/o omissive dei Sanitari intervenuti sin dal ricovero del 31.05.2012 presso l'Ospedale di
Campostaggia, quali condotte non conformi alla miglior scienza medica e quindi negligenti e/o imprudenti
e/o imperite, con accertamento di ogni danno conseguente;
- conseguentemente condannare la (anche quale Controparte_1 succeduta alla , in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento di Parte_4 tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali (anche quali danni c.d. biologico terminale e/o c.d. tanatologico e/o c.d. catastrofale) cagionati da tali eventi e tali errati e/o omessi trattamenti medico- sanitari al Sig. e, quindi, iure hereditatis, al pagamento in favore delle Persona_1
Sigg.re e eredi del detto Sig. , Parte_1 Parte_2 Persona_1 della somma di Euro 500.000,00 per le ragioni di cui al punto I) in diritto dell'atto di citazione introduttivo del presente procedimento e come quantificata al punto II.E) in diritto dell'atto di citazione introduttivo del presente procedimento, da ripartirsi tra le stesse eredi secondo la rispettiva quota ereditaria, o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta provata ovvero equa e di giustizia per ogni singola voce di danno indicata, anche alla luce della richiesta CTU, oltre danno da ritardato adempimento dal giorno del fatto alla pubblicazione della sentenza ed oltre interessi legali dal dì della sentenza al saldo;
- conseguentemente condannare inoltre la (anche quale Controparte_1 succeduta alla ), in persona del legale Parte_4 rappresentante p.t., al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati da tali eventi e tali errati e/o omessi trattamenti medico-sanitari alla Sig.ra in proprio, Parte_1 quindi al pagamento in favore della Sig.ra per le ragioni di cui al punto I.C dell'atto di Parte_1 citazione introduttivo del presente procedimento, della somma di Euro 289.581,83 quale risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale per la morte del marito Sig. ed al pagamento di Per_1 ulteriori Euro 15.000,00 per la mancata contribuzione economica futura del coniuge alle spese per la figlia, o la somma minore o maggiore ritenuta equa o di giustizia per ogni voce di danno richiesta, oltre danno da ritardato adempimento dal giorno del fatto alla pubblicazione della sentenza ed oltre interessi legali dal dì della sentenza al saldo;
- conseguentemente condannare inoltre la (anche quale Controparte_1 succeduta alla , in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento di Parte_4 tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati da tali eventi e tali errati e/o omessi trattamenti medico-sanitari alla Sig.r in proprio, quindi al pagamento in favore della Sig.ra Parte_2
per le ragioni di cui al punto I.C dell'atto di citazione introduttivo del presente Parte_2 procedimento, della somma di Euro 329.328,35, quale risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale per la morte del padre Sig. ed al pagamento di ulteriori Euro 60.000,00 Persona_1 per la mancata contribuzione economica paterna futura, o la somma minore o maggiore ritenuta equa o di giustizia per ogni voce di danno richiesta, oltre danno da ritardato adempimento dal giorno del fatto alla pubblicazione della sentenza ed oltre interessi legali dal dì della sentenza al saldo;
IN DENEGATA IPOTESI
- accertare la responsabilità della (anche quale Controparte_1 succeduta alla di Siena) per i fatti descritti in ipotesi in premessa e quindi accertare che, Parte_4 quanto meno, le condotte attive e/o omissive dei Sanitari intervenuti sin dal ricovero del 31.05.2012 presso l'Ospedale di Campostaggia, quali condotte non conformi alla miglior scienza medica e quindi negligenti e/o imprudenti e/o imperite, cagionavano al Sig. quanto meno la perdita di Persona_1 chance terapeutiche di guarire o sopravvivere alle patologie per cui era accettato in ricovero in data
31.12.2012, con accertamento di ogni danno conseguente;
- conseguentemente condannare la (anche quale Controparte_1 succeduta alla , in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento di Parte_4 tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati da tali eventi e tali errati e/o omessi trattamenti medico-sanitari al Sig. quanto meno quale perdita di chance e, quindi, iure Persona_1 hereditatis, al pagamento in favore delle Sigg.re e eredi del detto Sig. Parte_1 Parte_2
, della somma di Euro 500.000,00, da ripartirsi tra le stesse eredi secondo la Persona_1 rispettiva quota ereditaria, o della somma maggiore o minore, anche in percentuale, che sarà ritenuta provata ovvero equa e di giustizia per ogni singola voce di danno indicata, anche alla luce della richiesta
CTU, oltre danno da ritardato adempimento dal giorno del fatto alla pubblicazione della sentenza ed oltre interessi legali dal dì della sentenza al saldo;
- conseguentemente condannare inoltre la (anche quale Controparte_1 succeduta alla , in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento di Parte_4 tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati da tali eventi e tali errati e/o omessi trattamenti medico-sanitari alla Sig.ra in proprio, quanto meno quale perdita di chance, quindi al Parte_1 pagamento in favore della Sig.ra della somma di Euro 289.581,83 quale risarcimento Parte_1 del danno da perdita di chance di mantenere il rapporto parentale con il marito Sig. Persona_1 ed al pagamento di ulteriori Euro 15.000,00 per la mancata chance di continuare a godere della contribuzione economica futura del coniuge alle spese per la figlia, o la somma minore o maggiore, anche in percentuale, ritenuta equa o di giustizia per ogni voce di danno richiesta, oltre danno da ritardato adempimento dal giorno del fatto alla pubblicazione della sentenza ed oltre interessi legali dal dì della sentenza al saldo;
.
- conseguentemente condannare inoltre la (anche quale Controparte_1 succeduta alla , in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento di Parte_4 tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati da tali eventi e tali errati e/o omessi trattamenti medico-sanitari alla Sig.ra in proprio, quindi al pagamento in favore della Sig.ra Parte_2 [...]
della somma di Euro 329.328,35, quale risarcimento del danno quanto meno da perdita di Pt_2 chance di mantenere il rapporto parentale con il padre Sig. ed al pagamento di Persona_1 ulteriori Euro 60.000,00 per la mancata chance di continuare a godere della contribuzione economica futura del padre, o la somma minore o maggiore, anche in percentuale, ritenuta equa o di giustizia per ogni voce di danno richiesta, oltre danno ritardato adempimento dal giorno del fatto alla pubblicazione della sentenza ed oltre interessi legali dal dì della sentenza al saldo;
2) conseguentemente condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., alla restituzione in favore della parti appellanti, delle somme eventualmente percepite, nelle more del presente procedimento, in forza della provvisoria esecuzione della impugnata sentenza, con gli interessi legali dalla data della ricezione al giorno di effettiva restituzione;
3) Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge, per entrambi i gradi di giudizio, comprese le spese di CTU e CTP.”
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni diversa istanza, respinta e disattesa, istruttoria, di rito e di merito,
Nel merito, respingere i motivi di appello in quanto infondati in fatto ed in diritto e confermare per
l'effetto la sentenza N. 446/2020 emessa dal Tribunale di Arezzo per tutto quanto esposto.
In via istruttoria, in tesi si insiste per la rinnovazione della CTU medico legale con diversi consulenti a cui affidare le indagini peritali per i motivi sopra illustrati ed esposti anche nella nota di trattazione datata 17.03.2025. Si insiste altresì per il rigetto delle avverse richieste istruttorie ed al contempo per
l'accoglimento, occorrendo, di tutte le istanze istruttorie formulate dalla convenuta Parte_5 ex art. 183 c.p.c..
[...]
Ancora in via istruttoria, in ipotesi, si chiede che il Collegio peritale venga chiamato a chiarimenti e gli venga domandato di rispondere in maniera compiuta alle osservazioni dei CCTTPP dell , CP_1 dott. e dott. e che voglia altresì tener conto delle diverse risultanze della CP_2 Controparte_3
CTU esperita in primo grado, che pure si basa sui medesimi elementi fattuali.
In ogni caso con vittoria di compensi e spese di causa del presente grado di giudizio”.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 446/2020 del Tribunale di Arezzo, in materia di responsabilità sanitaria
MOTIVI della decisione
1. I fatti di causa e le domande proposte.
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno interposto Pt_6 Parte_7 appello avverso la sentenza n. del Tribunale di Arezzo che ha respinto la loro domanda di risarcimento danni proposta nei confronti della ( di seguito solo Parte_5
“ in proprio e in qualità di eredi ( rispettivamente coniuge separato e figlia) di Pt_5 [...] deceduto in data 3.6.2012. Per_2
Nell'atto di citazione di primo grado le attrici deducevano, a sostegno della domanda, che in data 31.5.2012, a seguito di dolore epigastrico acuto con irradiazione a sbarra, Per_1 era accettato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Alta Valdelsa in
[...] Poggibonsi, dove venivano eseguiti esame ecografico dell'addome e successiva TC;
inizialmente veniva refertata una “Cardiopatia Ipertrofica Ostruttiva” e una “Dilatazione aneurismaica aorta ascendente”, consigliando TC aorta;
che tale TC veniva refertata nel modo seguente: “non si apprezzano segni di dissecazione aortica né difetti di riempimento endoluminali del rami polmonari principali e delle loro diramazioni segmantarie. L'aorta ascendente presente diametro massimo di circa 44 mm. L'aorta toracica discendente presente diametro massimo di circa 34 mm. ed apposizione trombotica parietale. L'aorta addominale presenta diametro massimo di 34 mm. circa”; che il paziente, nonostante fossero già presenti sintomi di una patologia aneurismatica, era messo in osservazione presso l'Ospedale di Campostaggia e in data 01.06.2012 veniva trasferito presso l'Unità di Terapia Intensiva Coronarica e Malattie Cardiovascolari del medesimo Ospedale;
che, pur persistendo dolore addominale con progressivo aumento della pressione arteriosa, solo in data 3.6.2012, a fronte di dolore interscapolare e a seguito di un episodio sincopale, venivano eseguiti RX Torace ed ecocardiografia, che evidenziavano una dilatazione dell'aorta ascendente (55 mm.) con successivo e refertato versamento pericardico;
che una nuova TC attestava un peggioramento del quadro con
“dilatazione dell'aorta ascendente e ispessimento parietale eccentrico dell'aorta taraco-addominale iperdenso” e pertanto veniva disposto il trasferimento del paziente presso il reparto di
Cardiochirurgia di Pisa, dove alle ore 13.24 dello stesso giorno era sottoposto ad intervento chirurgico di urgenza con referto attestante la presenza di “dissezione aortica acuta tipo A complicata da infarto miocardico ventricolo destro;
emopericardio con quadro di tamponamento cardiaco, estesa lacerazione intimale nel tratto prossimale ed ematoma infiltrante l'infibulo polmonare destro ed il solco atrio-ventricolare anteriore”; che lo stesso 3.6.2012 decedeva Persona_1
a causa del grave deficit funzionale del ventricolo destro e di un improvviso grave sanguinamento, a partenza dell'infibulo polmonare e dal solco atrio-ventricolare e esteso alla radice aortica. Nello specifico, le attrici imputavano ai sanitari dell CP_4
(già facente capo alla , cui l'azienda convenuta è succeduta
[...] Controparte_5 ex lege) di aver trascurato per più giorni il quadro clinico, dilatando i tempi di trasferimento per le cure necessarie e specificamente per l'intervento operatorio dell'aneurisma e che qualora tempestivamente trasferito presso il centro cardiochirurgico, il paziente avrebbe ricevuto il trattamento in condizioni anatomo-chirurgiche migliori e in assenza di complicanze già in atto. Le attrici chiedevano quindi accertarsi la responsabilità della per il decesso del proprio congiunto e la condanna Controparte_1 della stessa al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, tanto iure proprio ( danno da perdita del rapporto parentale e da perdita del contributo economico prestato in vita dal de cuius) quanto iure hereditatis ( sub specie di danno biologico terminale e cd “danno catastrofale” ).
Si costituiva l'azienda sanitaria convenuta contestando nell'an e nel quantum le avverse domande di cui chiedeva il rigetto.
La causa, istruita attraverso produzioni documentali, prove testimoniali e ctu medico- legale, era definitiva con la sentenza n. 446/2020 con cui il Tribunale di Arezzo, aderendo alle conclusioni dei periti d'ufficio, escludeva la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta dei sanitari dell'azienda convenuta e il decesso di Persona_1 anche solo in termini di perdita di chance di sopravvivenza e condannava le attrici al pagamento delle spese di lite e di ctu.
Avverso siffatta decisione e hanno proposto appello Parte_2 Parte_1 affidato ai seguenti quattro motivi :
- erronea e/o mancata valutazione delle prove e degli elementi di fatto da parte del
Giudice di primo grado, laddove, anziché dichiarare la nullità della CTU e disporne la rinnovazione, in ragione delle molteplici contraddizioni ed illogicità eccepite da parte attrice, ha fatto proprie, richiamandole integralmente, le argomentazioni contenute nella relazione dei CTU medesimi, rigettando inoltre dette eccezioni con motivazioni anch'esse lacunose, illogiche, contraddittorie ed errate;
- omessa motivazione e/o motivazione apparente da parte del Giudice di primo grado, laddove ha rigettato le censure dettagliate mosse alla Relazione dei CTU e Per_3
, senza esaminare le singole censure, né fornendo altra motivazione che la mera Per_4 riproposizione del testo della stessa CTU censurato dalle attrici;
- erronea e/o mancata valutazione delle prove e degli elementi di fatto da parte del
Giudice di primo grado, laddove, anziché dichiarare la sussistenza del nesso di causa tra la morte del paziente e la mancata diagnosi e cura tempestiva, o quanto meno la perdita di chance, sulla base delle Relazione della CTU Dott.ssa espletata in sede penale, Per_5 ometteva di valorizzarne il contenuto ai fini del giudizio, escludendone la rilevanza con motivazioni lacunose, illogiche, contraddittorie ed errate;
- erronea e/o mancata valutazione delle prove e degli elementi di fatto da parte del
Giudice di primo grado, nell'aver disposto la condanna alle spese di lite delle parti attrici, nonostante la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni desunte dalla peculiarità del caso concreto, tali da motivare, quanto meno, una compensazione delle spese tra le parti.
Le appellanti hanno quindi riproposto le domande risarcitorie formulate dinanzi al
Tribunale di Arezzo, sia iure proprio che iure hereditatis.
Si è costituita parte appellata contestando la fondatezza dell'appello, opponendosi alla rinnovazione della ctu, e concludendo per la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 9.3.2023 e poi rimessa sul ruolo con ordinanza del 8.8.2023, con cui la Corte ha disposto la rinnovazione della ctu. Dopo il deposito della relazione peritale la causa è stata trattenuta in decisione in data 1.4.2025, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, e decisa nella camera di consiglio del 30 giugno 2025, dopo la scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c
2. La responsabilità della : la condotta colposa ed il nesso di causalità Pt_5
Con i primi tre motivi di gravame le appellanti hanno criticato le conclusioni della consulenza medico legale espletata nel pregresso giudizio e censurato la sentenza del
Tribunale di Arezzo che le ha recepite. La Corte in accoglimento della loro istanza ha disposto la rinnovazione dell'accertamento peritale, all'esito del quale le doglianze delle medesime si sono rivelate fondate, come emerge chiaramente dalla relazione depositata dai ctu. in corso di causa, le cui risultanze sono meritevoli di piena condivisione, in quanto immuni da vizi logici e di metodo, fondate su valutazioni scientifiche approfondite e ampiamente motivate, anche con riferimento alla confutazione delle diverse considerazioni del collegio peritale nominato dal Tribunale, nonché riscontrate dalla documentazione versata in atti, sulla base della quale, la vicenda sanitaria che ha portato alla morte di può essere sinteticamente ricostruita come segue. Persona_1
Il paziente si recava al Pronto Soccorso dell'Ospedale Alta Val d'Elsa in Poggibonsi (SI), in data 31.05.2012, accusando dolore epigastrico violento, insorto a riposo ed irradiato posteriormente al torace. Veniva eseguito un eco addome: “indagine nettamente limitata dall'intenso meteorismo intestinale. Fegato, milza, pancreas, reni nei limiti. Colecisti alitiasica. VB non dilatate. Non idronefrosi bilateralmente. Aorta addominale di calibro nei limiti e con decorso marcatamente tortuoso. Non liquido libero peritoneale. Vescica depleta”.
Veniva eseguito un ecocardiogramma (31 maggio ore 20:43 ): “radice aortica ectasica 50 mm.
Lembi valvolari normomobili. Sezioni destre nei limiti. Atrio sinistro nei limiti. VS: ipertrofia asimmetrica del setto circa 19 mm a livello sottoaortico. SAM del lembo mitralico anteriore con gradiente sottoaorticodi circa 50 mmHg. Insufficienza mitralica moderata.
Diametri ed EF% globale del VS nei limiti. Arco aortico e aorta toracica ectasiche. Non sembrano apprezzabili segni di dissecazione. Cardiopatia ipertrofica ostruttiva. Dilatazione aneurismatica aorta discendente. Si consiglia TC aorta”.
Veniva eseguita Tac aorta (31 maggio ore 22:19): (QD [quesito diagnostico] dissecazione aortica): “Indagine condotta in acquisizione volumetrica prima e dopo somministrazione di mdc ev. Non si apprezzano segni di dissecazione aortica nè difetti di riempimento endoluminali dei rami polmonari principali e delle loro diramazioni segmentarie. L'aorta ascendente presenta diametro massimo di circa 44 mm. L'aorta toracica discendente presenta diametro massimo di circa 37 mm ed apposizione trombotica parietale. L'aorta addominale presenta diametro massimo di 34 mm circa. Non si rilevano alterazioni densitometriche focali a carico del parenchima polmonare bilateralmente. Ispessimenti interstiziali compatibili verosimilmente con esiti in sede apicale bilaterale ed a carico dei segmenti basali posteriori di entrambi i lobi inferiori a sede subpleurica. Presenza di alcune formazioni linfonodali di dimensioni subcentimetriche a livello delle stazioni linfatiche mediastiniche. Non versamento pleurico. Non alterazioni densitometriche focali a carico degli organi parenchimatosi dell'addome superiore compresi nel volume in studio fatta eccezione per alcune formazioni cistiche renali bilaterali”.
Il Sig. era quindi ricoverato per “epigastralgia in cardiomiopatia ipertrofica di ndd” Per_1 nella Unità di Terapia Intensiva Coronarica e Malattie Cardiovascolari della suddetta struttura e nei giorni successivi continuava a manifestare dolore e rasentare valori elevati della pressione arteriosa. Dopo 3 giorni di osservazione, dolore addominale altalenante e severo stato ipertensivo, il 3 giugno alle ore 08:30, il paziente, a seguito di un forte dolore interscapolare e di un grave episodio sincopale, veniva sottoposto a nuovo esame Tac in data 03.06.2012 che evidenziava: “posta a confronto con il precedente controllo, si rileva un netto peggioramento del quadro. In particolare si rileva dilatazione dell'aorta ascendente (calibro massimo 5 cm circa) e ispessimento parietale eccentrico dell'aorta toracoaddominale iperdenso al preliminare esame diretto e compatibile con ematoma murale che si estende caudalmente in sede addominale fino all'origine dell'arteria renale di sx e nel cui contesto sono oggi rilevabili due circoscritte raccolte di mdc in corrispondenza dell'origine della nona e decima arteria intercostale sx;
si associa versamento pleurico sx e abbondante versamento pericardico...”. Il Sig. Per_1 rifiutato dalla cardiochirurgia di Firenze per concomitante urgenza, alle 12:15 era quindi trasferito a Pisa, dove giungeva “per sospetto ematoma/dissezione di tipo A, lucido ed in condizioni emodinamiche stabili, per essere sottoposto ad un intervento in urgenza”.
Diagnosi operatoria: “dissezione aortica acuta tipo A complicata da infarto miocardico ventricolo destro; emopericardio con quadro di tamponamento cardiaco;
dissezione aortica che si estende ai tronchi sopraortici e all'aorta toracica, con estesa lacerazione intimale nel tratto prossimale ed ematoma infiltrante l'infundibulo polmonare destro ed il solco atrio- ventricolare anteriore. Cardiomiopatia ipertrofica”. Il paziente decedeva in sala operatoria, il 3 giugno alle ore 22 all'età di 52 anni.
Le attrici , rispettivamente coniuge separata e figlia all'epoca adolescente di Per_2 hanno sin dall'atto di citazione, imputato ai sanitari del nosocomio di Poggibonsi, di aver commesso un ritardo diagnostico derivante da una erronea lettura del referto della TAC del 31.5.2012 da cui già emergeva il rischio di una disseccazione aortica del Tipo A ( la più grave) nonché da una sottovalutazione della sintomatologia che il paziente presentava come annotata nella stessa cartella clinica, che avrebbe dovuto indurre i medici a disporne l'immediato trasferimento presso una struttura dotata di UO Cardicochirurgica, perché venisse sottoposto a intervento di urgenza che ne avrebbe evitato la morte, se tempestivamente eseguito.
Invero i CTU nominati nel presente giudizio, con riferimento alla condotta colposa allegata dalle odierne appellanti, hanno confermato che la Tac toracica eseguita lo stesso giorno del ricovero, ovvero il 31.5.2012 , alle 22:19 consentiva di “ porre correttamente diagnosi di ematoma intramurale di tipo A, in quanto lo stesso risulta estendersi dall'aorta ascendente sino al tratto toraco addominale nonché un versamento siero ematico a livello del sacco pericardico” ed hanno dunque acclarato l' errore diagnostico compiuto dai sanitari dell'ospedale di Poggibonsi, dei quali hanno stigmatizzato anche la successiva gestione del paziente durante la degenza in terapia intensiva, in quanto “la pressione arteriosa si mantenne sempre pericolosamente molto elevata, senza che si mettessero in atto procedure farmacologiche corrette in grado di evitare, la progressione dell'ematoma intramurale verso la dissecazione del vaso, peraltro, comunque, a rischio rottura visto il suo diametro (50 mm)” . Il paziente giunse quindi presso la cardiochirurgia di
Pisa con l'aorta in fase di rottura in pericardio e in torace, come testimoniato dalla Tac del 3 giugno che evidenziava la presenza di versamento cardiaco e pleurico, ancorché in condizioni cliniche non particolarmente drammatiche (lucido e stabile emodinamicamente).
L'intervento cardiochirurgico, correttamente eseguito, non fu però risolutore della gravissima condizione fisiopatologica in atto in quanto, alla fine della procedura, l'attività cardiaca del paziente risultava alquanto depressa (ventricolo destro dilatato e ipocinetico per condizione infartuale locale) e a nulla serviva la realizzazione di un bypass coronarico. Inoltre, comparve, altresì, improvvisamente un grave sanguinamento a partenza dall'infundibolo polmonare e dal solco atrio ventricolare, in quanto aree anatomiche interessate dall'infiltrazione emorragica derivata dalla dissecazione.”
Riguardo poi al nesso di causalità fra le descritte condotte omissive imputabili ai medici del nosocomio di Poggibonsi e la morte del paziente, il collegio peritale ne ha accertato la sussistenza “perché il ritardo diagnostico ha precluso la possibilità di eseguire l'adeguato intervento chirurgico privando il soggetto di probabilità di sopravvivenza elevate (ricordiamo che la mortalità, secondo
l'Euro Score sarebbe stata, per il soggetto, del 1.92% se fosse bastato sostituire con un tubo protesico solo il tratto di aorta ascendente coinvolto ovvero del 3.27% se, oltre a sostituire l'aorta ascendente, si sarebbero dovute anche abboccare le due arterie coronarie al tubo protesico” , chiarendo inoltre che se la Tac del 31.5 delle ore 22, 19 fosse stata letta correttamente, il paziente sarebbe stato trasferito immediatamente presso adeguato ospedale, affrontando un intervento d'urgenza-emergenza, che tutte le sindromi aortiche di tipo A richiedono, ma non salva- vita, per assenza in quella fase clinica di dissecazione aortica con tamponamento per rottura in pericardio o shock cardiogeno, pertanto con elevato grado di probabilità prossima alla certezza sarebbe sopravvissuto ( cfr pag. 35 ctu).
L ha sollevato critiche alla consulenza tecnica d'ufficio esaminata, sostenendo: Pt_5
a) che la diagnosi corretta al momento della Tac del 31.05.2012 fosse quella di un ematoma intramurale di tipo B, in quanto interessante solo l'aorta discendente e senza obbligo di intervento chirurgico immediato: tale tesi è sconfessata dai suoi stessi consulenti nominati nel presente giudizio, i quali, a seguito dell'esito della lettura delle immagini effettuata dall'ausiliario dei CCTTU, Dott. , hanno condiviso Per_6
“l'opinione di trovarsi di fronte ad un ematoma intramurale di tipo A che avrebbe dovuto essere trattato secondo le metodiche suggerite dalla letteratura medica conosciuta a quel tempo” (cfr. ctu pag. 26);
b) che l'ematoma intramurale aortico risultante dalla Tac, poiché diverso e meno grave della disseccazione aortica, non necessitasse di trattamento chirurgico d'urgenza, ma anche siffatta critica è stata esaminata e confutata dal collegio peritale nella risposta alle osservazioni dei CCTTP dell' chiarendo come l'ematoma intramurale aortico sia Pt_5 ricompreso nell'ambito delle sindromi aortiche acute e segnatamente : “La sindrome aortica acuta (AAS) è un termine moderno per descrivere condizioni di emergenza aortica interrelate con caratteristiche cliniche e sfide simili. Queste condizioni includono la dissezione aortica, l'ematoma intramurale (IMH) e l'ulcera aterosclerotica penetrante (PAU e rottura aortica). Di conseguenza qualsiasi sottile distinguo tra dissecazione aortica ed ematoma intramurale aortico non ha alcuna rilevanza nel caso di specie soprattutto in relazione al suo trattamento. L'ematoma intramurale aortico è considerato un precursore della dissezione classica, che origina dalla rottura dei vasa vasorum negli strati mediali della parete, e può provocare una lacerazione secondaria e una comunicazione con il lume aortico;
questo processo può essere avviato da un “infarto della parete aortica”. Analogamente alla dissezione classica, l'IMH può estendersi lungo l'aorta, progredire, regredire o riassorbirsi. La prevalenza dell'emorragia intramurale e dell'ematoma nei pazienti con sospetta dissezione aortica, osservata con varie tecniche di imaging moderne, sembra essere compresa tra il 10% e il 30%. L'IMH può portare alla dissezione aortica acuta nel 28%- 47% dei pazienti ed è associata alla rottura dell'aorta nel 21%-
47%.”;
c) che la morte del paziente non sarebbe stata causata dalla disseccazione aortica ma da un sanguinamento insorto nel corso dell'intervento salva-vita eseguito a Pisa, tuttavia anche con riferimento a siffatta osservazione critica, i CCTTUU hanno chiaramente evidenziato l'origine di tale sanguinamento proprio nelle parti anatomiche interessate dalla infiltrazione emorragica derivata dalla dissecazione ( pag. 32 relazione: “Inoltre, comparve, altresì, improvvisamente un grave sanguinamento a partenza dall'infundibolo polmonare e dal solco atrio ventricolare, in quanto aree anatomiche interessate dall'infiltrazione emorragica derivata dalla dissecazione”). L'emorragia ed il danno ventricolare dunque, evidenziano semplicemente l'esito della patologia in essere: una Sindrome Aortica Acuta di Tipo A, lasciata progredire per tre giorni a causa della mancata diagnosi, senza neppure la somministrazione di farmaci idonei al trattamento dello stato ipertensivo.
In definitiva, sulla scorta delle esposte argomentazioni, deve affermarsi la responsabilità della struttura sanitaria convenuta-appellata in relazione al decesso di Persona_1 con conseguente riforma della sentenza impugnata. Vanno dunque scrutinate le istanze risarcitorie delle attrici- appellanti.
3. I danni iure hereditatis
Le appellanti, in qualità rispettivamente di coniuge separato civilmente e di figlia di e di uniche eredi del medesimo, hanno chiesto il risarcimento del Persona_1 danno biologico terminale e del cd “danno catastrofale” patito in vita dal de cuius nell'arco temporale ricompreso fra il ricovero presso l'Ospedale di Poggibonsi il 31.5.2012 e il decesso avvenuto presso l'ospedale di Pisa nel corso dell' intervento chirurgico di urgenza il 3.6.2012.
In diritto vanno richiamati i consolidati enunciati del giudice della nomofilachia, secondo cui in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale deve essere tenuto distinto da quello biologico terminale, in quanto il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'integrità della sofferenza medesima;
mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità e intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo. In entrambe le fattispecie deve esservi il nesso causale fra la condotta colposa imputabile al danneggiante e siffatti pregiudizi. Nel merito con riferimento al danno biologico terminale bisogna considerare la grave patologia autonomamente insorta nel paziente al momento del suo ricovero presso il P.S. di Poggibonsi, la quale avrebbe necessitato, come acclarato dai CCTTU, di un intervento chirurgico di urgenza entro il 1° giugno a seguito del quale, anche se correttamente e tempestivamente eseguito con esito fausto, sarebbe comunque seguita una invalidità temporanea totale del , di certo perdurante alla data del decesso avvenuta il 3 Per_1 giugno , dovendosi dunque escludersi il riconoscimento di siffatta voce risarcitoria.
Per quanto concerne poi il cd “danno da lucida agonia “, se è vero che dalla cartella clinica risulta che il paziente è rimasto cosciente fino alla fine, tuttavia, in assenza di ulteriori allegazioni e prove da parte delle attrici-appellanti, non vi sono elementi concreti e specifici da cui desumere che il loro congiunto non fosse soltanto vigile, ma avesse anche acquisito consapevolezza della propria sorte e del rischio di morte a cui andava incontro, non potendosi presumere siffatta cognizione dalla mera indicazione di un elevato grado di rischio dell'intervento alla pag. 16 del modulo di consenso informato sottoscritto dal il 3.6. presso l'Ospedale di Pisa, ove accedeva alle 13.42 e veniva Per_1 immediatamente portato in sala operatoria.
Le domande risarcitorie iure hereditatis delle attrici-appellanti vanno dunque respinte.
4. I danni iure proprio
4.1 La perdita del rapporto parentale
Giova premetter che in caso di illecito plurioffensivo, ciascun danneggiato - in forza di quanto previsto dagli artt. 2,29,30 e 31 Cost., nonché degli artt. 8 e 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 1 della c.d. "Carta di Nizza" - è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subìto, comprensivo, pertanto, sia del “danno morale” (da identificare nella sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, non solo nell'immediatezza dell'illecito, ma anche in modo duraturo, pur senza protrarsi per tutta la vita) che di quello “dinamico-relazionale”
(consistente nel peggioramento delle condizioni e abitudini, interne ed esterne, di vita quotidiana). Ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subìto, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare. La convivenza non assurge a connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità dei rapporti parentali ovvero a presupposto dell'esistenza del diritto in parola costituendo, tutt'al più, un elemento probatorio utile, unitamente ad altri elementi, a dimostrare l'ampiezza e la profondità del vincolo affettivo che lega tra loro i parenti e a determinare anche il quantum debeatur , pertanto, ai congiunti compete solo fornire la prova della effettività e consistenza della relazione parentale rispetto alla quale il rapporto di convivenza può costituire solo elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità e non anche il presupposto della sua esistenza. (Cass. 10335/2023). Con specifico riferimento alla posizione del coniuge separato legalmente, la Corte di Cassazione ne riconosce il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale purché si accerti che l'altrui fatto illecito abbia provocato quel dolore e quelle sofferenze morali che solitamente si accompagnano alla morte di una persona cara, pur essendo necessario a tal fine dimostrare che, nonostante la separazione, sussistesse ancora un vincolo affettivo particolarmente intenso (Cass.
17/01/2013, n. 1025), precisando inoltre che lo status di separato – connettendosi alla sua non definitività e alla possibile ripresa della comunione familiare, oltre che, comunque, alla pregressa esistenza di un rapporto di coniugio nei suoi aspetti spirituali e materiali, e alla eventuale esistenza di figli - non è in astratto incompatibile con la posizione di danneggiato secondario (Cass. 12/11/2013, n. 25415).
Nel caso in esame è provato per tabulas che i coniugi si siano separati consensualmente alla fine del 2008, stabilendo che la figlia nata il [...], vivesse presso la Pt_2 madre, in regime di affidamento congiunto ad entrambi i genitori. L'istruttoria espletata nel corso del giudizio di primo grado ha consentito poi di accertare la perdurante assidua frequentazione fra i membri dell'originario nucleo familiare, dal momento che tutti i testi sentiti hanno confermato che dopo la separazione, frequentava abitualmente la Pt_2 casa del padre, vi trascorreva periodi di vacanza, inoltre i genitori si recavano insieme ad assistere ai suoi saggi di pianoforte, tornei di Karate e gare di nuoto, e in tali occasioni spesso andavano a cena tutti e tre insieme o organizzavano delle gite, a dimostrazione che nonostante la separazione, i coniugi avevano conservato un legame affettivo forte , cementato dal ruolo di genitori dell'unica figlia che avevano. La sofferenza della signora cagionata dall'improvvisa morte del marito avvenuta a distanza di soli quattro Pt_1 anni dalla cessazione della convivenza matrimoniale ed alla giovane età di 52 anni, è comprovata anche del certificato redatto dallo psichiatra Prof. (all. Persona_7
27) del 6.4.2017 nel quale si attesta che la donna “presenta un quadro di depressione maggiore da diversi anni, ormai cronico. Tale quadro, all'inizio di modesta entità, scatenato dalla separazione dal marito nel 2008, è precipitato assumendo una più decisa gravità clinica, dopo la morte del marito nel
2012 a seguito di un intervento chirurgico. Il ruolo patogeno della perdita del coniuge, quand'anche separato, è giustificato dal fatto che i due dopo la separazione hanno continuato ad avere un ottimo rapporto, con contatti frequenti e frequentazioni in ogni occasione (vedi eventi riguardanti la comune figlia) che li rendesse possibili, non nascondendo la segreta speranza da parte della paziente di una possibile riunificazione.”
Il danno da perdita del rapporto parentale va dunque riconosciuto ad entrambe le appellanti e può essere determinato secondo le tabelle del Tribunale di Roma in quanto aggiornate al 2025, come segue: .
-per la signora , di anni 50 al momento del decesso del Sig. di anni 52, Pt_1 Per_1 coniuge non convivente :
Valore del Punto Base € 11.549,20
Punti riconosciuti per il grado di parentela 20
Punti in base all'eta del coniuge 3
Punti in base all'eta della vittima 2,5
Punti totali riconosciuti 25,5
Unico familiare superstite oltre la coniuge: una figlia, Parte_2
Importo del risarcimento € 294.504,60; -per di anni 16 al momento della morte del padre, ritiene la Corte di Parte_2 attribuire il punteggio anche per la convivenza, in ragione della comprovata assidua frequentazione che ella aveva con il genitore venuto a mancare, presso la cui abitazione pernottava tre notti a settimana, aveva la propria stanza e le proprie abitudini, veniva dal medesimo anche accompagnata a scuola, oltre a gare sportive, saggi di pianoforte e vacanze trascorse insieme, potendosi equiparare per una adolescente una relazione affettiva paterna così intensa e costante ad una condivisione di quotidianità ed abitudini di vita;
Valore del Punto Base € 11.549,20
Punti riconosciuti per il grado di parentela 18
Punti in base all'eta del coniuge 4,5
Punti in base all'eta della vittima 2,5
Punti per la convivenza tra figlio e vittima 4
Punti totali riconosciuti 29
Unico familiare superstite oltre la figlia: la madre, Parte_1
Importo del risarcimento richiesto: € 334.926,80
Trattandosi di crediti di valore, i suddetti importi devono essere incrementati degli interessi compensativi al tasso legale, da calcolare sulla somma devalutata alla data del fatto ( 03.06.2012) e rivalutata annualmente secondo indice Istat Foi fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, di talchè il danno non patrimoniale iure proprio va liquidato per la signora in euro 339. 146,46 oltre interessi legali dalla sentenza al Pt_1 saldo effettivo e per in euro 385.697,47 oltre interessi legali dalla sentenza Parte_2 al saldo effettivo.
4.2 il danno patrimoniale da lucro cessante
Le appellanti hanno domandato il risarcimento del danno patrimoniale rappresentato dalla perdita dell'assegno che versava alla moglie per il mantenimento della figlia Per_2
la richiesta è stata formulata dalla madre per gli importi maturati fino al Pt_2 raggiungimento della maggiore età della figlia e da quest'ultima da tale data fino ai 28 anni, quale momento astratto di raggiungimento dell'indipendenza economica;
in ordine al quantum del credito, le appellanti lo hanno parametrato all'assegno ordinario fissato in sede di separazione, che deducono essere pari ad euro 500,00 mensili.
In verità dal verbale di omologa della separazione consensuale il contributo al mantenimento della figlia all'epoca minorenne, posto a carico del genitore deceduto è di euro 350,00 pertanto in assenza di documentazione comprovante la corresponsione in vita da parte del padre di ulteriori emulamenti non in via saltuaria ed eccezionale, diversi dalle spese straordinarie( non documentate né domandate), la somma mensile da considerare è quella stabilita nella separazione consensuale.
Riguardo poi al diritto della signora al risarcimento di tale pregiudizio economico Pt_1 iure proprio fino al compimento della maggiore età della figlia convivente, non si ravvisa alcun difetto di legittimazione attiva né una carenza di titolarità della posizione giuridica soggettiva sottesa alla pretesa risarcitoria, in applicazione del principio enunciato dalla
Corte di Cassazione , secondo cui “in tema di mantenimento dei figli, la legittimazione del genitore convivente con il figlio maggiorenne, essendo fondata sulla continuità dei doveri gravanti su uno dei genitori nella persistenza della situazione di convivenza, concorre con la diversa legittimazione del figlio, che trova invece fondamento nella titolarità del diritto al mantenimento, sicché i problemi determinati dalla coesistenza di entrambe le legittimazioni si risolvono sulla base dei principi dettati in tema di solidarietà attiva. Ne deriva che, nel caso in cui ad agire per ottenere dall'altro coniuge il contributo al mantenimento sia il genitore con il quale il figlio medesimo continua a vivere, non si pone una questione di integrazione del contraddittorio nei confronti del figlio diventato maggiorenne, rivelando il mancato esercizio, da parte di quest'ultimo, del diritto di agire autonomamente nei confronti del genitore con cui non vive, l'inesistenza di qualsiasi conflitto con la posizione assunta dal genitore con il quale continua a vivere. “
(Cass.17380/2020). La ratio di tale regola è estensibile al caso di specie in quanto Pt_2
oggi prossima al compimento di 30 anni, sin dall'instaurazione del giudizio di
[...] primo grado, ha circoscritto la propria domanda risarcitoria al periodo successivo a compimento del 18° anno di età.
Il danno patrimoniale da lucro cessante già prodottosi va dunque quantificato per la signora moltiplicando l'assegno mensile di mantenimento per l'arco temporale in Pt_1 cui si è verificata la perdita, ovvero dalla morte del coniuge (3.6.2012) al raggiungimento della maggiore età della loro figlia ( 15.10.2013) e corrisponde ad euro 5600,00 ( 350,00x16 mesi), che maggiorato degli interessi compensativi al tasso legale, da calcolare sulla somma devalutata alla data del fatto ( 03.06.2012) e rivalutata annualmente secondo indice Istat Foi fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, è pari ad euro
6.448,86.
Con riferimento invece a oggi quasi trentenne , se è vero che Parte_2 astrattamente il figlio maggiorenne non perde per il solo fatto anagrafico il diritto al mantenimento da parte del genitore se non ha raggiunto una condizione di autosufficienza economica, tuttavia incombe sul danneggiato dimostrare anche in via presuntiva di non avere una attività lavorativa e in generale mezzi di sostentamento adeguati, senza sua colpa. La documentazione prodotta nel giudizio di primo grado attesta la frequentazione da parte della ragazza del corso universitario di durata triennale in scienze del servizio sociale presso l'Università di Siena fino alla fine del 2017, niente invece è stato allegato né tantomeno provato circa il successivo percorso di inserimento lavorativo eventualmente seguito, pertanto ad oggi non è dato sapere se Parte_2 lavori o si trovi in stato di disoccupazione, se conviva ancora o meno con la madre e ogni altro elemento utile che consenta di ritenere accertati gli elementi costitutivi del suo supposto diritto, ovvero che qualora fosse sopravvissuto, il padre le avrebbe corrisposto l'assegno di mantenimento fino all'età di 26/28 anni a causa della sua non autosufficienza economica. Si può tuttavia ritenere che, verosimilmente terminata la frequentazione dell'Università, nell'anno successivo la ragazza abbia continuato a non essere indipendente, considerate le difficoltà di inserimento professionale in modo stabile e continuativo nel mondo del lavoro per i giovani, costituenti un fatto notorio, allo stesso tempo, considerando anche il percorso universitario seguito, non può presuntivamente escludersi che successivamente ciò sia avvenuto, e soprattutto una diversa valutazione costituirebbe una violazione del riparto degli oneri probatori , dovendo il danneggiato dare prova del danno di cui chiede il ristoro.
In definitiva la domanda va accolta solo in parte, limitatamente ad un arco temporale di 5 anni, ricompreso fra il compimento della maggiore età e l'anno successivo alla fine dell'Università (2018), cosicchè il danno va liquidato in euro 21.000 (€ 350,00x60mesi), che maggiorato degli interessi compensativi al tasso legale, da calcolare sulla somma devalutata alla data del compimento della maggiore età ( 15.10.2013) e rivalutata annualmente secondo indice Istat Foi fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ammonta a euro 23.309,26.
In conclusione le somme spettanti a titolo di risarcimento del danno iure proprio, patrimoniale e non patrimoniale, alle appellanti per la perdita del loro congiunto vanno liquidate per il coniuge in complessivi euro 345.595,32 oltre interessi legali dalla sentenza all'effettivo soddisfo, e per la figlia in complessivi euro 409.006,73 oltre interessi legali dalla sentenza all'effettivo soddisfo.
5. Le spese di lite
La riforma, ancorché parziale, della decisione impugnata, determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis:
Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 1775 del 24/01/2017, Rv. 642738 - 01; Sez. L, Sen tenza n. 11423 del 01/06/2016, Rv.
639931 - 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993 - 01; Sez. 2,
Sentenza n. 28718 del 30/12/2013, Rv. 628885 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del
14/10/2013, Rv. 628731 - 01; Sez. L, Sentenza n. 18837 del 30/08/2010, Rv. 614783 -
01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 - 01).
Ciò posto, considerato che l'esito finale della lite ha visto le attrici -appellanti parzialmente vittoriose, atteso il rigetto delle domande risarcitorie proposte iure hereditatis, le spese di entrambi i gradi di giudizio, comprese quelle di CTP vanno compensate per 1/3 e per i restanti 2/3 poste a carico della convenuta-appellata. La determinazione del valore della causa va poi operata alla luce del seguente principio di diritto” in caso di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attori contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, e si deve, invece, fare riferimento al criterio della domanda dal valore più elevato, con la conseguenza che, anche ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito più parti, la misura del compenso standard (sul quale applicare le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall'art. 4, commi 2 e 4, d.m. n. 55 del 2014) va determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o alla condanna) di importo più elevato;
. Cass. ord. 10367/2024).
Dunque considerato ex D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 il valore della controversia determinato in base al decisum ( scaglione fra € 260.00 ed € 520.00), uno sforzo difensivo medio, operata la compensazione di 1/3 ed applicato l'aumento ex art. 4 comma 2 , le spese di lite si liquidano per il primo grado in € 1.146,00 per spese e per compensi professionali in € 19.463,00; per il secondo grado in € 1.704,00 per spese e in
€ 17.436,45 per compensi professionali , oltre per entrambi i gradi rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge e spese di CTP come documentate nella misura di
2/3.
Anche le spese delle ctu espletate in entrambi i gradi di giudizio vanno compensate per
1/3 e per i restanti 2/3 poste a carico dell' Pt_5
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza n.446/2020 del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Arezzo , ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
1)accoglie in parte l'appello e in riforma della sentenza impugnata, accertata la responsabilità dell per la morte di Controparte_1 Per_1
condanna la stessa al risarcimento dei danni subiti iure proprio dalle attrici-
[...] appellanti che liquida per in complessivi euro 345.595,32 oltre interessi Parte_1 legali dalla sentenza all'effettivo soddisfo, e per in complessivi euro Parte_2
409.006,73 oltre interessi legali dalla sentenza all'effettivo soddisfo;
2) rigetta la domande di risarcimento del danno non patrimoniale proposte iure hereditatis dalle attrice-appellanti; .
3) dichiara le spese di entrambi i gradi di giudizio compensate per 1/3, condanna al pagamento in favore di e Controparte_1 Parte_1 dei restanti 2/3 che si liquidano per il primo grado in € 1.146,00 per Parte_2 spese e per compensi professionali in complessivi € 19.463,00; per il secondo grado in €
1.704,00 per spese e per compensi professionali in complessivi € 17.436,45, oltre per entrambi i gradi rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge e spese di
CTP nella misura dei 2/3 degli importi documentati;
4) compensa per 1/3 le spese di CTU di entrambi i gradi di giudizio e pone il pagamento dei restanti 2/3 in via definitiva a carico di Controparte_1
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 30 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Ada Raffaella Mazzarelli Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Carla Santese Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere Estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 556/2021 promossa da:
(c.f. ) e C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambe in proprio e nella qualità di eredi di C.F._2 Per_1
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. CARONI
[...] C.F._3
FRANCESCO e dall'avv. TIZIANA VIGNI , elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTI APPELLANTI contro
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CAVEZZUTI RITA, elettivamente domiciliati come da procura in atti
PARTE APPELLATA trattenuta in decisione in data 1.4.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis: 1) in accoglimento degli esposti motivi e del proposto appello e in riforma della sentenza impugnata, riformare la sentenza n. 446/2020 del 02.10.2020 emessa dal Tribunale di Arezzo nel procedimento iscritto al n. R.G. 3988/2016 e pubblicata il 05.10.2020, nelle affermazioni di fatto e di diritto impugnate e, per l'effetto, accogliere le domande tutte avanzate in primo grado dalle parti attrici, odierne appellanti, e quindi:
IN TESI
- accertare la responsabilità della (anche quale Controparte_1 succeduta alla Siena) per i fatti descritti in premessa e quindi accertare che il Parte_3 peggioramento delle condizioni di salute e poi la morte del Sig. erano cagionati delle Persona_1 condotte attive e/o omissive dei Sanitari intervenuti sin dal ricovero del 31.05.2012 presso l'Ospedale di
Campostaggia, quali condotte non conformi alla miglior scienza medica e quindi negligenti e/o imprudenti
e/o imperite, con accertamento di ogni danno conseguente;
- conseguentemente condannare la (anche quale Controparte_1 succeduta alla , in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento di Parte_4 tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali (anche quali danni c.d. biologico terminale e/o c.d. tanatologico e/o c.d. catastrofale) cagionati da tali eventi e tali errati e/o omessi trattamenti medico- sanitari al Sig. e, quindi, iure hereditatis, al pagamento in favore delle Persona_1
Sigg.re e eredi del detto Sig. , Parte_1 Parte_2 Persona_1 della somma di Euro 500.000,00 per le ragioni di cui al punto I) in diritto dell'atto di citazione introduttivo del presente procedimento e come quantificata al punto II.E) in diritto dell'atto di citazione introduttivo del presente procedimento, da ripartirsi tra le stesse eredi secondo la rispettiva quota ereditaria, o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta provata ovvero equa e di giustizia per ogni singola voce di danno indicata, anche alla luce della richiesta CTU, oltre danno da ritardato adempimento dal giorno del fatto alla pubblicazione della sentenza ed oltre interessi legali dal dì della sentenza al saldo;
- conseguentemente condannare inoltre la (anche quale Controparte_1 succeduta alla ), in persona del legale Parte_4 rappresentante p.t., al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati da tali eventi e tali errati e/o omessi trattamenti medico-sanitari alla Sig.ra in proprio, Parte_1 quindi al pagamento in favore della Sig.ra per le ragioni di cui al punto I.C dell'atto di Parte_1 citazione introduttivo del presente procedimento, della somma di Euro 289.581,83 quale risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale per la morte del marito Sig. ed al pagamento di Per_1 ulteriori Euro 15.000,00 per la mancata contribuzione economica futura del coniuge alle spese per la figlia, o la somma minore o maggiore ritenuta equa o di giustizia per ogni voce di danno richiesta, oltre danno da ritardato adempimento dal giorno del fatto alla pubblicazione della sentenza ed oltre interessi legali dal dì della sentenza al saldo;
- conseguentemente condannare inoltre la (anche quale Controparte_1 succeduta alla , in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento di Parte_4 tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati da tali eventi e tali errati e/o omessi trattamenti medico-sanitari alla Sig.r in proprio, quindi al pagamento in favore della Sig.ra Parte_2
per le ragioni di cui al punto I.C dell'atto di citazione introduttivo del presente Parte_2 procedimento, della somma di Euro 329.328,35, quale risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale per la morte del padre Sig. ed al pagamento di ulteriori Euro 60.000,00 Persona_1 per la mancata contribuzione economica paterna futura, o la somma minore o maggiore ritenuta equa o di giustizia per ogni voce di danno richiesta, oltre danno da ritardato adempimento dal giorno del fatto alla pubblicazione della sentenza ed oltre interessi legali dal dì della sentenza al saldo;
IN DENEGATA IPOTESI
- accertare la responsabilità della (anche quale Controparte_1 succeduta alla di Siena) per i fatti descritti in ipotesi in premessa e quindi accertare che, Parte_4 quanto meno, le condotte attive e/o omissive dei Sanitari intervenuti sin dal ricovero del 31.05.2012 presso l'Ospedale di Campostaggia, quali condotte non conformi alla miglior scienza medica e quindi negligenti e/o imprudenti e/o imperite, cagionavano al Sig. quanto meno la perdita di Persona_1 chance terapeutiche di guarire o sopravvivere alle patologie per cui era accettato in ricovero in data
31.12.2012, con accertamento di ogni danno conseguente;
- conseguentemente condannare la (anche quale Controparte_1 succeduta alla , in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento di Parte_4 tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati da tali eventi e tali errati e/o omessi trattamenti medico-sanitari al Sig. quanto meno quale perdita di chance e, quindi, iure Persona_1 hereditatis, al pagamento in favore delle Sigg.re e eredi del detto Sig. Parte_1 Parte_2
, della somma di Euro 500.000,00, da ripartirsi tra le stesse eredi secondo la Persona_1 rispettiva quota ereditaria, o della somma maggiore o minore, anche in percentuale, che sarà ritenuta provata ovvero equa e di giustizia per ogni singola voce di danno indicata, anche alla luce della richiesta
CTU, oltre danno da ritardato adempimento dal giorno del fatto alla pubblicazione della sentenza ed oltre interessi legali dal dì della sentenza al saldo;
- conseguentemente condannare inoltre la (anche quale Controparte_1 succeduta alla , in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento di Parte_4 tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati da tali eventi e tali errati e/o omessi trattamenti medico-sanitari alla Sig.ra in proprio, quanto meno quale perdita di chance, quindi al Parte_1 pagamento in favore della Sig.ra della somma di Euro 289.581,83 quale risarcimento Parte_1 del danno da perdita di chance di mantenere il rapporto parentale con il marito Sig. Persona_1 ed al pagamento di ulteriori Euro 15.000,00 per la mancata chance di continuare a godere della contribuzione economica futura del coniuge alle spese per la figlia, o la somma minore o maggiore, anche in percentuale, ritenuta equa o di giustizia per ogni voce di danno richiesta, oltre danno da ritardato adempimento dal giorno del fatto alla pubblicazione della sentenza ed oltre interessi legali dal dì della sentenza al saldo;
.
- conseguentemente condannare inoltre la (anche quale Controparte_1 succeduta alla , in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento di Parte_4 tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati da tali eventi e tali errati e/o omessi trattamenti medico-sanitari alla Sig.ra in proprio, quindi al pagamento in favore della Sig.ra Parte_2 [...]
della somma di Euro 329.328,35, quale risarcimento del danno quanto meno da perdita di Pt_2 chance di mantenere il rapporto parentale con il padre Sig. ed al pagamento di Persona_1 ulteriori Euro 60.000,00 per la mancata chance di continuare a godere della contribuzione economica futura del padre, o la somma minore o maggiore, anche in percentuale, ritenuta equa o di giustizia per ogni voce di danno richiesta, oltre danno ritardato adempimento dal giorno del fatto alla pubblicazione della sentenza ed oltre interessi legali dal dì della sentenza al saldo;
2) conseguentemente condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., alla restituzione in favore della parti appellanti, delle somme eventualmente percepite, nelle more del presente procedimento, in forza della provvisoria esecuzione della impugnata sentenza, con gli interessi legali dalla data della ricezione al giorno di effettiva restituzione;
3) Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge, per entrambi i gradi di giudizio, comprese le spese di CTU e CTP.”
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni diversa istanza, respinta e disattesa, istruttoria, di rito e di merito,
Nel merito, respingere i motivi di appello in quanto infondati in fatto ed in diritto e confermare per
l'effetto la sentenza N. 446/2020 emessa dal Tribunale di Arezzo per tutto quanto esposto.
In via istruttoria, in tesi si insiste per la rinnovazione della CTU medico legale con diversi consulenti a cui affidare le indagini peritali per i motivi sopra illustrati ed esposti anche nella nota di trattazione datata 17.03.2025. Si insiste altresì per il rigetto delle avverse richieste istruttorie ed al contempo per
l'accoglimento, occorrendo, di tutte le istanze istruttorie formulate dalla convenuta Parte_5 ex art. 183 c.p.c..
[...]
Ancora in via istruttoria, in ipotesi, si chiede che il Collegio peritale venga chiamato a chiarimenti e gli venga domandato di rispondere in maniera compiuta alle osservazioni dei CCTTPP dell , CP_1 dott. e dott. e che voglia altresì tener conto delle diverse risultanze della CP_2 Controparte_3
CTU esperita in primo grado, che pure si basa sui medesimi elementi fattuali.
In ogni caso con vittoria di compensi e spese di causa del presente grado di giudizio”.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 446/2020 del Tribunale di Arezzo, in materia di responsabilità sanitaria
MOTIVI della decisione
1. I fatti di causa e le domande proposte.
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno interposto Pt_6 Parte_7 appello avverso la sentenza n. del Tribunale di Arezzo che ha respinto la loro domanda di risarcimento danni proposta nei confronti della ( di seguito solo Parte_5
“ in proprio e in qualità di eredi ( rispettivamente coniuge separato e figlia) di Pt_5 [...] deceduto in data 3.6.2012. Per_2
Nell'atto di citazione di primo grado le attrici deducevano, a sostegno della domanda, che in data 31.5.2012, a seguito di dolore epigastrico acuto con irradiazione a sbarra, Per_1 era accettato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Alta Valdelsa in
[...] Poggibonsi, dove venivano eseguiti esame ecografico dell'addome e successiva TC;
inizialmente veniva refertata una “Cardiopatia Ipertrofica Ostruttiva” e una “Dilatazione aneurismaica aorta ascendente”, consigliando TC aorta;
che tale TC veniva refertata nel modo seguente: “non si apprezzano segni di dissecazione aortica né difetti di riempimento endoluminali del rami polmonari principali e delle loro diramazioni segmantarie. L'aorta ascendente presente diametro massimo di circa 44 mm. L'aorta toracica discendente presente diametro massimo di circa 34 mm. ed apposizione trombotica parietale. L'aorta addominale presenta diametro massimo di 34 mm. circa”; che il paziente, nonostante fossero già presenti sintomi di una patologia aneurismatica, era messo in osservazione presso l'Ospedale di Campostaggia e in data 01.06.2012 veniva trasferito presso l'Unità di Terapia Intensiva Coronarica e Malattie Cardiovascolari del medesimo Ospedale;
che, pur persistendo dolore addominale con progressivo aumento della pressione arteriosa, solo in data 3.6.2012, a fronte di dolore interscapolare e a seguito di un episodio sincopale, venivano eseguiti RX Torace ed ecocardiografia, che evidenziavano una dilatazione dell'aorta ascendente (55 mm.) con successivo e refertato versamento pericardico;
che una nuova TC attestava un peggioramento del quadro con
“dilatazione dell'aorta ascendente e ispessimento parietale eccentrico dell'aorta taraco-addominale iperdenso” e pertanto veniva disposto il trasferimento del paziente presso il reparto di
Cardiochirurgia di Pisa, dove alle ore 13.24 dello stesso giorno era sottoposto ad intervento chirurgico di urgenza con referto attestante la presenza di “dissezione aortica acuta tipo A complicata da infarto miocardico ventricolo destro;
emopericardio con quadro di tamponamento cardiaco, estesa lacerazione intimale nel tratto prossimale ed ematoma infiltrante l'infibulo polmonare destro ed il solco atrio-ventricolare anteriore”; che lo stesso 3.6.2012 decedeva Persona_1
a causa del grave deficit funzionale del ventricolo destro e di un improvviso grave sanguinamento, a partenza dell'infibulo polmonare e dal solco atrio-ventricolare e esteso alla radice aortica. Nello specifico, le attrici imputavano ai sanitari dell CP_4
(già facente capo alla , cui l'azienda convenuta è succeduta
[...] Controparte_5 ex lege) di aver trascurato per più giorni il quadro clinico, dilatando i tempi di trasferimento per le cure necessarie e specificamente per l'intervento operatorio dell'aneurisma e che qualora tempestivamente trasferito presso il centro cardiochirurgico, il paziente avrebbe ricevuto il trattamento in condizioni anatomo-chirurgiche migliori e in assenza di complicanze già in atto. Le attrici chiedevano quindi accertarsi la responsabilità della per il decesso del proprio congiunto e la condanna Controparte_1 della stessa al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, tanto iure proprio ( danno da perdita del rapporto parentale e da perdita del contributo economico prestato in vita dal de cuius) quanto iure hereditatis ( sub specie di danno biologico terminale e cd “danno catastrofale” ).
Si costituiva l'azienda sanitaria convenuta contestando nell'an e nel quantum le avverse domande di cui chiedeva il rigetto.
La causa, istruita attraverso produzioni documentali, prove testimoniali e ctu medico- legale, era definitiva con la sentenza n. 446/2020 con cui il Tribunale di Arezzo, aderendo alle conclusioni dei periti d'ufficio, escludeva la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta dei sanitari dell'azienda convenuta e il decesso di Persona_1 anche solo in termini di perdita di chance di sopravvivenza e condannava le attrici al pagamento delle spese di lite e di ctu.
Avverso siffatta decisione e hanno proposto appello Parte_2 Parte_1 affidato ai seguenti quattro motivi :
- erronea e/o mancata valutazione delle prove e degli elementi di fatto da parte del
Giudice di primo grado, laddove, anziché dichiarare la nullità della CTU e disporne la rinnovazione, in ragione delle molteplici contraddizioni ed illogicità eccepite da parte attrice, ha fatto proprie, richiamandole integralmente, le argomentazioni contenute nella relazione dei CTU medesimi, rigettando inoltre dette eccezioni con motivazioni anch'esse lacunose, illogiche, contraddittorie ed errate;
- omessa motivazione e/o motivazione apparente da parte del Giudice di primo grado, laddove ha rigettato le censure dettagliate mosse alla Relazione dei CTU e Per_3
, senza esaminare le singole censure, né fornendo altra motivazione che la mera Per_4 riproposizione del testo della stessa CTU censurato dalle attrici;
- erronea e/o mancata valutazione delle prove e degli elementi di fatto da parte del
Giudice di primo grado, laddove, anziché dichiarare la sussistenza del nesso di causa tra la morte del paziente e la mancata diagnosi e cura tempestiva, o quanto meno la perdita di chance, sulla base delle Relazione della CTU Dott.ssa espletata in sede penale, Per_5 ometteva di valorizzarne il contenuto ai fini del giudizio, escludendone la rilevanza con motivazioni lacunose, illogiche, contraddittorie ed errate;
- erronea e/o mancata valutazione delle prove e degli elementi di fatto da parte del
Giudice di primo grado, nell'aver disposto la condanna alle spese di lite delle parti attrici, nonostante la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni desunte dalla peculiarità del caso concreto, tali da motivare, quanto meno, una compensazione delle spese tra le parti.
Le appellanti hanno quindi riproposto le domande risarcitorie formulate dinanzi al
Tribunale di Arezzo, sia iure proprio che iure hereditatis.
Si è costituita parte appellata contestando la fondatezza dell'appello, opponendosi alla rinnovazione della ctu, e concludendo per la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 9.3.2023 e poi rimessa sul ruolo con ordinanza del 8.8.2023, con cui la Corte ha disposto la rinnovazione della ctu. Dopo il deposito della relazione peritale la causa è stata trattenuta in decisione in data 1.4.2025, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, e decisa nella camera di consiglio del 30 giugno 2025, dopo la scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c
2. La responsabilità della : la condotta colposa ed il nesso di causalità Pt_5
Con i primi tre motivi di gravame le appellanti hanno criticato le conclusioni della consulenza medico legale espletata nel pregresso giudizio e censurato la sentenza del
Tribunale di Arezzo che le ha recepite. La Corte in accoglimento della loro istanza ha disposto la rinnovazione dell'accertamento peritale, all'esito del quale le doglianze delle medesime si sono rivelate fondate, come emerge chiaramente dalla relazione depositata dai ctu. in corso di causa, le cui risultanze sono meritevoli di piena condivisione, in quanto immuni da vizi logici e di metodo, fondate su valutazioni scientifiche approfondite e ampiamente motivate, anche con riferimento alla confutazione delle diverse considerazioni del collegio peritale nominato dal Tribunale, nonché riscontrate dalla documentazione versata in atti, sulla base della quale, la vicenda sanitaria che ha portato alla morte di può essere sinteticamente ricostruita come segue. Persona_1
Il paziente si recava al Pronto Soccorso dell'Ospedale Alta Val d'Elsa in Poggibonsi (SI), in data 31.05.2012, accusando dolore epigastrico violento, insorto a riposo ed irradiato posteriormente al torace. Veniva eseguito un eco addome: “indagine nettamente limitata dall'intenso meteorismo intestinale. Fegato, milza, pancreas, reni nei limiti. Colecisti alitiasica. VB non dilatate. Non idronefrosi bilateralmente. Aorta addominale di calibro nei limiti e con decorso marcatamente tortuoso. Non liquido libero peritoneale. Vescica depleta”.
Veniva eseguito un ecocardiogramma (31 maggio ore 20:43 ): “radice aortica ectasica 50 mm.
Lembi valvolari normomobili. Sezioni destre nei limiti. Atrio sinistro nei limiti. VS: ipertrofia asimmetrica del setto circa 19 mm a livello sottoaortico. SAM del lembo mitralico anteriore con gradiente sottoaorticodi circa 50 mmHg. Insufficienza mitralica moderata.
Diametri ed EF% globale del VS nei limiti. Arco aortico e aorta toracica ectasiche. Non sembrano apprezzabili segni di dissecazione. Cardiopatia ipertrofica ostruttiva. Dilatazione aneurismatica aorta discendente. Si consiglia TC aorta”.
Veniva eseguita Tac aorta (31 maggio ore 22:19): (QD [quesito diagnostico] dissecazione aortica): “Indagine condotta in acquisizione volumetrica prima e dopo somministrazione di mdc ev. Non si apprezzano segni di dissecazione aortica nè difetti di riempimento endoluminali dei rami polmonari principali e delle loro diramazioni segmentarie. L'aorta ascendente presenta diametro massimo di circa 44 mm. L'aorta toracica discendente presenta diametro massimo di circa 37 mm ed apposizione trombotica parietale. L'aorta addominale presenta diametro massimo di 34 mm circa. Non si rilevano alterazioni densitometriche focali a carico del parenchima polmonare bilateralmente. Ispessimenti interstiziali compatibili verosimilmente con esiti in sede apicale bilaterale ed a carico dei segmenti basali posteriori di entrambi i lobi inferiori a sede subpleurica. Presenza di alcune formazioni linfonodali di dimensioni subcentimetriche a livello delle stazioni linfatiche mediastiniche. Non versamento pleurico. Non alterazioni densitometriche focali a carico degli organi parenchimatosi dell'addome superiore compresi nel volume in studio fatta eccezione per alcune formazioni cistiche renali bilaterali”.
Il Sig. era quindi ricoverato per “epigastralgia in cardiomiopatia ipertrofica di ndd” Per_1 nella Unità di Terapia Intensiva Coronarica e Malattie Cardiovascolari della suddetta struttura e nei giorni successivi continuava a manifestare dolore e rasentare valori elevati della pressione arteriosa. Dopo 3 giorni di osservazione, dolore addominale altalenante e severo stato ipertensivo, il 3 giugno alle ore 08:30, il paziente, a seguito di un forte dolore interscapolare e di un grave episodio sincopale, veniva sottoposto a nuovo esame Tac in data 03.06.2012 che evidenziava: “posta a confronto con il precedente controllo, si rileva un netto peggioramento del quadro. In particolare si rileva dilatazione dell'aorta ascendente (calibro massimo 5 cm circa) e ispessimento parietale eccentrico dell'aorta toracoaddominale iperdenso al preliminare esame diretto e compatibile con ematoma murale che si estende caudalmente in sede addominale fino all'origine dell'arteria renale di sx e nel cui contesto sono oggi rilevabili due circoscritte raccolte di mdc in corrispondenza dell'origine della nona e decima arteria intercostale sx;
si associa versamento pleurico sx e abbondante versamento pericardico...”. Il Sig. Per_1 rifiutato dalla cardiochirurgia di Firenze per concomitante urgenza, alle 12:15 era quindi trasferito a Pisa, dove giungeva “per sospetto ematoma/dissezione di tipo A, lucido ed in condizioni emodinamiche stabili, per essere sottoposto ad un intervento in urgenza”.
Diagnosi operatoria: “dissezione aortica acuta tipo A complicata da infarto miocardico ventricolo destro; emopericardio con quadro di tamponamento cardiaco;
dissezione aortica che si estende ai tronchi sopraortici e all'aorta toracica, con estesa lacerazione intimale nel tratto prossimale ed ematoma infiltrante l'infundibulo polmonare destro ed il solco atrio- ventricolare anteriore. Cardiomiopatia ipertrofica”. Il paziente decedeva in sala operatoria, il 3 giugno alle ore 22 all'età di 52 anni.
Le attrici , rispettivamente coniuge separata e figlia all'epoca adolescente di Per_2 hanno sin dall'atto di citazione, imputato ai sanitari del nosocomio di Poggibonsi, di aver commesso un ritardo diagnostico derivante da una erronea lettura del referto della TAC del 31.5.2012 da cui già emergeva il rischio di una disseccazione aortica del Tipo A ( la più grave) nonché da una sottovalutazione della sintomatologia che il paziente presentava come annotata nella stessa cartella clinica, che avrebbe dovuto indurre i medici a disporne l'immediato trasferimento presso una struttura dotata di UO Cardicochirurgica, perché venisse sottoposto a intervento di urgenza che ne avrebbe evitato la morte, se tempestivamente eseguito.
Invero i CTU nominati nel presente giudizio, con riferimento alla condotta colposa allegata dalle odierne appellanti, hanno confermato che la Tac toracica eseguita lo stesso giorno del ricovero, ovvero il 31.5.2012 , alle 22:19 consentiva di “ porre correttamente diagnosi di ematoma intramurale di tipo A, in quanto lo stesso risulta estendersi dall'aorta ascendente sino al tratto toraco addominale nonché un versamento siero ematico a livello del sacco pericardico” ed hanno dunque acclarato l' errore diagnostico compiuto dai sanitari dell'ospedale di Poggibonsi, dei quali hanno stigmatizzato anche la successiva gestione del paziente durante la degenza in terapia intensiva, in quanto “la pressione arteriosa si mantenne sempre pericolosamente molto elevata, senza che si mettessero in atto procedure farmacologiche corrette in grado di evitare, la progressione dell'ematoma intramurale verso la dissecazione del vaso, peraltro, comunque, a rischio rottura visto il suo diametro (50 mm)” . Il paziente giunse quindi presso la cardiochirurgia di
Pisa con l'aorta in fase di rottura in pericardio e in torace, come testimoniato dalla Tac del 3 giugno che evidenziava la presenza di versamento cardiaco e pleurico, ancorché in condizioni cliniche non particolarmente drammatiche (lucido e stabile emodinamicamente).
L'intervento cardiochirurgico, correttamente eseguito, non fu però risolutore della gravissima condizione fisiopatologica in atto in quanto, alla fine della procedura, l'attività cardiaca del paziente risultava alquanto depressa (ventricolo destro dilatato e ipocinetico per condizione infartuale locale) e a nulla serviva la realizzazione di un bypass coronarico. Inoltre, comparve, altresì, improvvisamente un grave sanguinamento a partenza dall'infundibolo polmonare e dal solco atrio ventricolare, in quanto aree anatomiche interessate dall'infiltrazione emorragica derivata dalla dissecazione.”
Riguardo poi al nesso di causalità fra le descritte condotte omissive imputabili ai medici del nosocomio di Poggibonsi e la morte del paziente, il collegio peritale ne ha accertato la sussistenza “perché il ritardo diagnostico ha precluso la possibilità di eseguire l'adeguato intervento chirurgico privando il soggetto di probabilità di sopravvivenza elevate (ricordiamo che la mortalità, secondo
l'Euro Score sarebbe stata, per il soggetto, del 1.92% se fosse bastato sostituire con un tubo protesico solo il tratto di aorta ascendente coinvolto ovvero del 3.27% se, oltre a sostituire l'aorta ascendente, si sarebbero dovute anche abboccare le due arterie coronarie al tubo protesico” , chiarendo inoltre che se la Tac del 31.5 delle ore 22, 19 fosse stata letta correttamente, il paziente sarebbe stato trasferito immediatamente presso adeguato ospedale, affrontando un intervento d'urgenza-emergenza, che tutte le sindromi aortiche di tipo A richiedono, ma non salva- vita, per assenza in quella fase clinica di dissecazione aortica con tamponamento per rottura in pericardio o shock cardiogeno, pertanto con elevato grado di probabilità prossima alla certezza sarebbe sopravvissuto ( cfr pag. 35 ctu).
L ha sollevato critiche alla consulenza tecnica d'ufficio esaminata, sostenendo: Pt_5
a) che la diagnosi corretta al momento della Tac del 31.05.2012 fosse quella di un ematoma intramurale di tipo B, in quanto interessante solo l'aorta discendente e senza obbligo di intervento chirurgico immediato: tale tesi è sconfessata dai suoi stessi consulenti nominati nel presente giudizio, i quali, a seguito dell'esito della lettura delle immagini effettuata dall'ausiliario dei CCTTU, Dott. , hanno condiviso Per_6
“l'opinione di trovarsi di fronte ad un ematoma intramurale di tipo A che avrebbe dovuto essere trattato secondo le metodiche suggerite dalla letteratura medica conosciuta a quel tempo” (cfr. ctu pag. 26);
b) che l'ematoma intramurale aortico risultante dalla Tac, poiché diverso e meno grave della disseccazione aortica, non necessitasse di trattamento chirurgico d'urgenza, ma anche siffatta critica è stata esaminata e confutata dal collegio peritale nella risposta alle osservazioni dei CCTTP dell' chiarendo come l'ematoma intramurale aortico sia Pt_5 ricompreso nell'ambito delle sindromi aortiche acute e segnatamente : “La sindrome aortica acuta (AAS) è un termine moderno per descrivere condizioni di emergenza aortica interrelate con caratteristiche cliniche e sfide simili. Queste condizioni includono la dissezione aortica, l'ematoma intramurale (IMH) e l'ulcera aterosclerotica penetrante (PAU e rottura aortica). Di conseguenza qualsiasi sottile distinguo tra dissecazione aortica ed ematoma intramurale aortico non ha alcuna rilevanza nel caso di specie soprattutto in relazione al suo trattamento. L'ematoma intramurale aortico è considerato un precursore della dissezione classica, che origina dalla rottura dei vasa vasorum negli strati mediali della parete, e può provocare una lacerazione secondaria e una comunicazione con il lume aortico;
questo processo può essere avviato da un “infarto della parete aortica”. Analogamente alla dissezione classica, l'IMH può estendersi lungo l'aorta, progredire, regredire o riassorbirsi. La prevalenza dell'emorragia intramurale e dell'ematoma nei pazienti con sospetta dissezione aortica, osservata con varie tecniche di imaging moderne, sembra essere compresa tra il 10% e il 30%. L'IMH può portare alla dissezione aortica acuta nel 28%- 47% dei pazienti ed è associata alla rottura dell'aorta nel 21%-
47%.”;
c) che la morte del paziente non sarebbe stata causata dalla disseccazione aortica ma da un sanguinamento insorto nel corso dell'intervento salva-vita eseguito a Pisa, tuttavia anche con riferimento a siffatta osservazione critica, i CCTTUU hanno chiaramente evidenziato l'origine di tale sanguinamento proprio nelle parti anatomiche interessate dalla infiltrazione emorragica derivata dalla dissecazione ( pag. 32 relazione: “Inoltre, comparve, altresì, improvvisamente un grave sanguinamento a partenza dall'infundibolo polmonare e dal solco atrio ventricolare, in quanto aree anatomiche interessate dall'infiltrazione emorragica derivata dalla dissecazione”). L'emorragia ed il danno ventricolare dunque, evidenziano semplicemente l'esito della patologia in essere: una Sindrome Aortica Acuta di Tipo A, lasciata progredire per tre giorni a causa della mancata diagnosi, senza neppure la somministrazione di farmaci idonei al trattamento dello stato ipertensivo.
In definitiva, sulla scorta delle esposte argomentazioni, deve affermarsi la responsabilità della struttura sanitaria convenuta-appellata in relazione al decesso di Persona_1 con conseguente riforma della sentenza impugnata. Vanno dunque scrutinate le istanze risarcitorie delle attrici- appellanti.
3. I danni iure hereditatis
Le appellanti, in qualità rispettivamente di coniuge separato civilmente e di figlia di e di uniche eredi del medesimo, hanno chiesto il risarcimento del Persona_1 danno biologico terminale e del cd “danno catastrofale” patito in vita dal de cuius nell'arco temporale ricompreso fra il ricovero presso l'Ospedale di Poggibonsi il 31.5.2012 e il decesso avvenuto presso l'ospedale di Pisa nel corso dell' intervento chirurgico di urgenza il 3.6.2012.
In diritto vanno richiamati i consolidati enunciati del giudice della nomofilachia, secondo cui in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale deve essere tenuto distinto da quello biologico terminale, in quanto il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'integrità della sofferenza medesima;
mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità e intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo. In entrambe le fattispecie deve esservi il nesso causale fra la condotta colposa imputabile al danneggiante e siffatti pregiudizi. Nel merito con riferimento al danno biologico terminale bisogna considerare la grave patologia autonomamente insorta nel paziente al momento del suo ricovero presso il P.S. di Poggibonsi, la quale avrebbe necessitato, come acclarato dai CCTTU, di un intervento chirurgico di urgenza entro il 1° giugno a seguito del quale, anche se correttamente e tempestivamente eseguito con esito fausto, sarebbe comunque seguita una invalidità temporanea totale del , di certo perdurante alla data del decesso avvenuta il 3 Per_1 giugno , dovendosi dunque escludersi il riconoscimento di siffatta voce risarcitoria.
Per quanto concerne poi il cd “danno da lucida agonia “, se è vero che dalla cartella clinica risulta che il paziente è rimasto cosciente fino alla fine, tuttavia, in assenza di ulteriori allegazioni e prove da parte delle attrici-appellanti, non vi sono elementi concreti e specifici da cui desumere che il loro congiunto non fosse soltanto vigile, ma avesse anche acquisito consapevolezza della propria sorte e del rischio di morte a cui andava incontro, non potendosi presumere siffatta cognizione dalla mera indicazione di un elevato grado di rischio dell'intervento alla pag. 16 del modulo di consenso informato sottoscritto dal il 3.6. presso l'Ospedale di Pisa, ove accedeva alle 13.42 e veniva Per_1 immediatamente portato in sala operatoria.
Le domande risarcitorie iure hereditatis delle attrici-appellanti vanno dunque respinte.
4. I danni iure proprio
4.1 La perdita del rapporto parentale
Giova premetter che in caso di illecito plurioffensivo, ciascun danneggiato - in forza di quanto previsto dagli artt. 2,29,30 e 31 Cost., nonché degli artt. 8 e 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 1 della c.d. "Carta di Nizza" - è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subìto, comprensivo, pertanto, sia del “danno morale” (da identificare nella sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, non solo nell'immediatezza dell'illecito, ma anche in modo duraturo, pur senza protrarsi per tutta la vita) che di quello “dinamico-relazionale”
(consistente nel peggioramento delle condizioni e abitudini, interne ed esterne, di vita quotidiana). Ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subìto, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare. La convivenza non assurge a connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità dei rapporti parentali ovvero a presupposto dell'esistenza del diritto in parola costituendo, tutt'al più, un elemento probatorio utile, unitamente ad altri elementi, a dimostrare l'ampiezza e la profondità del vincolo affettivo che lega tra loro i parenti e a determinare anche il quantum debeatur , pertanto, ai congiunti compete solo fornire la prova della effettività e consistenza della relazione parentale rispetto alla quale il rapporto di convivenza può costituire solo elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità e non anche il presupposto della sua esistenza. (Cass. 10335/2023). Con specifico riferimento alla posizione del coniuge separato legalmente, la Corte di Cassazione ne riconosce il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale purché si accerti che l'altrui fatto illecito abbia provocato quel dolore e quelle sofferenze morali che solitamente si accompagnano alla morte di una persona cara, pur essendo necessario a tal fine dimostrare che, nonostante la separazione, sussistesse ancora un vincolo affettivo particolarmente intenso (Cass.
17/01/2013, n. 1025), precisando inoltre che lo status di separato – connettendosi alla sua non definitività e alla possibile ripresa della comunione familiare, oltre che, comunque, alla pregressa esistenza di un rapporto di coniugio nei suoi aspetti spirituali e materiali, e alla eventuale esistenza di figli - non è in astratto incompatibile con la posizione di danneggiato secondario (Cass. 12/11/2013, n. 25415).
Nel caso in esame è provato per tabulas che i coniugi si siano separati consensualmente alla fine del 2008, stabilendo che la figlia nata il [...], vivesse presso la Pt_2 madre, in regime di affidamento congiunto ad entrambi i genitori. L'istruttoria espletata nel corso del giudizio di primo grado ha consentito poi di accertare la perdurante assidua frequentazione fra i membri dell'originario nucleo familiare, dal momento che tutti i testi sentiti hanno confermato che dopo la separazione, frequentava abitualmente la Pt_2 casa del padre, vi trascorreva periodi di vacanza, inoltre i genitori si recavano insieme ad assistere ai suoi saggi di pianoforte, tornei di Karate e gare di nuoto, e in tali occasioni spesso andavano a cena tutti e tre insieme o organizzavano delle gite, a dimostrazione che nonostante la separazione, i coniugi avevano conservato un legame affettivo forte , cementato dal ruolo di genitori dell'unica figlia che avevano. La sofferenza della signora cagionata dall'improvvisa morte del marito avvenuta a distanza di soli quattro Pt_1 anni dalla cessazione della convivenza matrimoniale ed alla giovane età di 52 anni, è comprovata anche del certificato redatto dallo psichiatra Prof. (all. Persona_7
27) del 6.4.2017 nel quale si attesta che la donna “presenta un quadro di depressione maggiore da diversi anni, ormai cronico. Tale quadro, all'inizio di modesta entità, scatenato dalla separazione dal marito nel 2008, è precipitato assumendo una più decisa gravità clinica, dopo la morte del marito nel
2012 a seguito di un intervento chirurgico. Il ruolo patogeno della perdita del coniuge, quand'anche separato, è giustificato dal fatto che i due dopo la separazione hanno continuato ad avere un ottimo rapporto, con contatti frequenti e frequentazioni in ogni occasione (vedi eventi riguardanti la comune figlia) che li rendesse possibili, non nascondendo la segreta speranza da parte della paziente di una possibile riunificazione.”
Il danno da perdita del rapporto parentale va dunque riconosciuto ad entrambe le appellanti e può essere determinato secondo le tabelle del Tribunale di Roma in quanto aggiornate al 2025, come segue: .
-per la signora , di anni 50 al momento del decesso del Sig. di anni 52, Pt_1 Per_1 coniuge non convivente :
Valore del Punto Base € 11.549,20
Punti riconosciuti per il grado di parentela 20
Punti in base all'eta del coniuge 3
Punti in base all'eta della vittima 2,5
Punti totali riconosciuti 25,5
Unico familiare superstite oltre la coniuge: una figlia, Parte_2
Importo del risarcimento € 294.504,60; -per di anni 16 al momento della morte del padre, ritiene la Corte di Parte_2 attribuire il punteggio anche per la convivenza, in ragione della comprovata assidua frequentazione che ella aveva con il genitore venuto a mancare, presso la cui abitazione pernottava tre notti a settimana, aveva la propria stanza e le proprie abitudini, veniva dal medesimo anche accompagnata a scuola, oltre a gare sportive, saggi di pianoforte e vacanze trascorse insieme, potendosi equiparare per una adolescente una relazione affettiva paterna così intensa e costante ad una condivisione di quotidianità ed abitudini di vita;
Valore del Punto Base € 11.549,20
Punti riconosciuti per il grado di parentela 18
Punti in base all'eta del coniuge 4,5
Punti in base all'eta della vittima 2,5
Punti per la convivenza tra figlio e vittima 4
Punti totali riconosciuti 29
Unico familiare superstite oltre la figlia: la madre, Parte_1
Importo del risarcimento richiesto: € 334.926,80
Trattandosi di crediti di valore, i suddetti importi devono essere incrementati degli interessi compensativi al tasso legale, da calcolare sulla somma devalutata alla data del fatto ( 03.06.2012) e rivalutata annualmente secondo indice Istat Foi fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, di talchè il danno non patrimoniale iure proprio va liquidato per la signora in euro 339. 146,46 oltre interessi legali dalla sentenza al Pt_1 saldo effettivo e per in euro 385.697,47 oltre interessi legali dalla sentenza Parte_2 al saldo effettivo.
4.2 il danno patrimoniale da lucro cessante
Le appellanti hanno domandato il risarcimento del danno patrimoniale rappresentato dalla perdita dell'assegno che versava alla moglie per il mantenimento della figlia Per_2
la richiesta è stata formulata dalla madre per gli importi maturati fino al Pt_2 raggiungimento della maggiore età della figlia e da quest'ultima da tale data fino ai 28 anni, quale momento astratto di raggiungimento dell'indipendenza economica;
in ordine al quantum del credito, le appellanti lo hanno parametrato all'assegno ordinario fissato in sede di separazione, che deducono essere pari ad euro 500,00 mensili.
In verità dal verbale di omologa della separazione consensuale il contributo al mantenimento della figlia all'epoca minorenne, posto a carico del genitore deceduto è di euro 350,00 pertanto in assenza di documentazione comprovante la corresponsione in vita da parte del padre di ulteriori emulamenti non in via saltuaria ed eccezionale, diversi dalle spese straordinarie( non documentate né domandate), la somma mensile da considerare è quella stabilita nella separazione consensuale.
Riguardo poi al diritto della signora al risarcimento di tale pregiudizio economico Pt_1 iure proprio fino al compimento della maggiore età della figlia convivente, non si ravvisa alcun difetto di legittimazione attiva né una carenza di titolarità della posizione giuridica soggettiva sottesa alla pretesa risarcitoria, in applicazione del principio enunciato dalla
Corte di Cassazione , secondo cui “in tema di mantenimento dei figli, la legittimazione del genitore convivente con il figlio maggiorenne, essendo fondata sulla continuità dei doveri gravanti su uno dei genitori nella persistenza della situazione di convivenza, concorre con la diversa legittimazione del figlio, che trova invece fondamento nella titolarità del diritto al mantenimento, sicché i problemi determinati dalla coesistenza di entrambe le legittimazioni si risolvono sulla base dei principi dettati in tema di solidarietà attiva. Ne deriva che, nel caso in cui ad agire per ottenere dall'altro coniuge il contributo al mantenimento sia il genitore con il quale il figlio medesimo continua a vivere, non si pone una questione di integrazione del contraddittorio nei confronti del figlio diventato maggiorenne, rivelando il mancato esercizio, da parte di quest'ultimo, del diritto di agire autonomamente nei confronti del genitore con cui non vive, l'inesistenza di qualsiasi conflitto con la posizione assunta dal genitore con il quale continua a vivere. “
(Cass.17380/2020). La ratio di tale regola è estensibile al caso di specie in quanto Pt_2
oggi prossima al compimento di 30 anni, sin dall'instaurazione del giudizio di
[...] primo grado, ha circoscritto la propria domanda risarcitoria al periodo successivo a compimento del 18° anno di età.
Il danno patrimoniale da lucro cessante già prodottosi va dunque quantificato per la signora moltiplicando l'assegno mensile di mantenimento per l'arco temporale in Pt_1 cui si è verificata la perdita, ovvero dalla morte del coniuge (3.6.2012) al raggiungimento della maggiore età della loro figlia ( 15.10.2013) e corrisponde ad euro 5600,00 ( 350,00x16 mesi), che maggiorato degli interessi compensativi al tasso legale, da calcolare sulla somma devalutata alla data del fatto ( 03.06.2012) e rivalutata annualmente secondo indice Istat Foi fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, è pari ad euro
6.448,86.
Con riferimento invece a oggi quasi trentenne , se è vero che Parte_2 astrattamente il figlio maggiorenne non perde per il solo fatto anagrafico il diritto al mantenimento da parte del genitore se non ha raggiunto una condizione di autosufficienza economica, tuttavia incombe sul danneggiato dimostrare anche in via presuntiva di non avere una attività lavorativa e in generale mezzi di sostentamento adeguati, senza sua colpa. La documentazione prodotta nel giudizio di primo grado attesta la frequentazione da parte della ragazza del corso universitario di durata triennale in scienze del servizio sociale presso l'Università di Siena fino alla fine del 2017, niente invece è stato allegato né tantomeno provato circa il successivo percorso di inserimento lavorativo eventualmente seguito, pertanto ad oggi non è dato sapere se Parte_2 lavori o si trovi in stato di disoccupazione, se conviva ancora o meno con la madre e ogni altro elemento utile che consenta di ritenere accertati gli elementi costitutivi del suo supposto diritto, ovvero che qualora fosse sopravvissuto, il padre le avrebbe corrisposto l'assegno di mantenimento fino all'età di 26/28 anni a causa della sua non autosufficienza economica. Si può tuttavia ritenere che, verosimilmente terminata la frequentazione dell'Università, nell'anno successivo la ragazza abbia continuato a non essere indipendente, considerate le difficoltà di inserimento professionale in modo stabile e continuativo nel mondo del lavoro per i giovani, costituenti un fatto notorio, allo stesso tempo, considerando anche il percorso universitario seguito, non può presuntivamente escludersi che successivamente ciò sia avvenuto, e soprattutto una diversa valutazione costituirebbe una violazione del riparto degli oneri probatori , dovendo il danneggiato dare prova del danno di cui chiede il ristoro.
In definitiva la domanda va accolta solo in parte, limitatamente ad un arco temporale di 5 anni, ricompreso fra il compimento della maggiore età e l'anno successivo alla fine dell'Università (2018), cosicchè il danno va liquidato in euro 21.000 (€ 350,00x60mesi), che maggiorato degli interessi compensativi al tasso legale, da calcolare sulla somma devalutata alla data del compimento della maggiore età ( 15.10.2013) e rivalutata annualmente secondo indice Istat Foi fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ammonta a euro 23.309,26.
In conclusione le somme spettanti a titolo di risarcimento del danno iure proprio, patrimoniale e non patrimoniale, alle appellanti per la perdita del loro congiunto vanno liquidate per il coniuge in complessivi euro 345.595,32 oltre interessi legali dalla sentenza all'effettivo soddisfo, e per la figlia in complessivi euro 409.006,73 oltre interessi legali dalla sentenza all'effettivo soddisfo.
5. Le spese di lite
La riforma, ancorché parziale, della decisione impugnata, determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis:
Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 1775 del 24/01/2017, Rv. 642738 - 01; Sez. L, Sen tenza n. 11423 del 01/06/2016, Rv.
639931 - 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993 - 01; Sez. 2,
Sentenza n. 28718 del 30/12/2013, Rv. 628885 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del
14/10/2013, Rv. 628731 - 01; Sez. L, Sentenza n. 18837 del 30/08/2010, Rv. 614783 -
01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 - 01).
Ciò posto, considerato che l'esito finale della lite ha visto le attrici -appellanti parzialmente vittoriose, atteso il rigetto delle domande risarcitorie proposte iure hereditatis, le spese di entrambi i gradi di giudizio, comprese quelle di CTP vanno compensate per 1/3 e per i restanti 2/3 poste a carico della convenuta-appellata. La determinazione del valore della causa va poi operata alla luce del seguente principio di diritto” in caso di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attori contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, e si deve, invece, fare riferimento al criterio della domanda dal valore più elevato, con la conseguenza che, anche ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito più parti, la misura del compenso standard (sul quale applicare le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall'art. 4, commi 2 e 4, d.m. n. 55 del 2014) va determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o alla condanna) di importo più elevato;
. Cass. ord. 10367/2024).
Dunque considerato ex D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 il valore della controversia determinato in base al decisum ( scaglione fra € 260.00 ed € 520.00), uno sforzo difensivo medio, operata la compensazione di 1/3 ed applicato l'aumento ex art. 4 comma 2 , le spese di lite si liquidano per il primo grado in € 1.146,00 per spese e per compensi professionali in € 19.463,00; per il secondo grado in € 1.704,00 per spese e in
€ 17.436,45 per compensi professionali , oltre per entrambi i gradi rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge e spese di CTP come documentate nella misura di
2/3.
Anche le spese delle ctu espletate in entrambi i gradi di giudizio vanno compensate per
1/3 e per i restanti 2/3 poste a carico dell' Pt_5
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza n.446/2020 del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Arezzo , ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
1)accoglie in parte l'appello e in riforma della sentenza impugnata, accertata la responsabilità dell per la morte di Controparte_1 Per_1
condanna la stessa al risarcimento dei danni subiti iure proprio dalle attrici-
[...] appellanti che liquida per in complessivi euro 345.595,32 oltre interessi Parte_1 legali dalla sentenza all'effettivo soddisfo, e per in complessivi euro Parte_2
409.006,73 oltre interessi legali dalla sentenza all'effettivo soddisfo;
2) rigetta la domande di risarcimento del danno non patrimoniale proposte iure hereditatis dalle attrice-appellanti; .
3) dichiara le spese di entrambi i gradi di giudizio compensate per 1/3, condanna al pagamento in favore di e Controparte_1 Parte_1 dei restanti 2/3 che si liquidano per il primo grado in € 1.146,00 per Parte_2 spese e per compensi professionali in complessivi € 19.463,00; per il secondo grado in €
1.704,00 per spese e per compensi professionali in complessivi € 17.436,45, oltre per entrambi i gradi rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge e spese di
CTP nella misura dei 2/3 degli importi documentati;
4) compensa per 1/3 le spese di CTU di entrambi i gradi di giudizio e pone il pagamento dei restanti 2/3 in via definitiva a carico di Controparte_1
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 30 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Ada Raffaella Mazzarelli Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.