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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 30/01/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N.1154/2024Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SECONDA SEZIONE CIVILE-LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 22/01/2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa D A
, rapp.to e difeso dall'avv. Buono Patrizia;
Parte_1
RICORRENTE CONTRO rapp e dif dall'avv. Amato Gaetano;
CP_1
RESISTENTE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI Con ricorso depositato in data 01/03/2024 parte ricorrente, premettendo di aver presentato domanda amministrativa per il riconoscimento dei requisiti invalidanti e di essersi inutilmente esaurito l'iter procedimentale e l'accertamento tecnico preventivo, contestò il giudizio reso dal consulente e chiese, previo espletamento di nuova CTU, accertarsi il proprio diritto alla prestazione invocata con decorrenza dalla domanda amministrativa;
l' si costituì in CP_1 giudizio concludendo per il rigetto del ricorso. Acquisito il fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo veniva conferito supplemento di incarico al CTU ed oggi la causa è stata decisa con la presente sentenza MOTIVI DELLA DECISIONE Preventivamente va dichiarata l'ammissibilità e la tempestività del ricorso essendo stata documentata la presentazione di idonea domanda amministrativa, il rispetto del termine decadenziale semestrale per la proposizione del ricorso per ATP ed il tempestivo deposito del dissenso e del presente ricorso di merito ( cfr prod ricorrente). La domanda va accolta nel merito, tenendo conto degli esiti dell'espletata integrazione alla CTU medico legale redatta dalla dott.ssa – da intendersi qui integralmente Persona_1 trascritta e che questo Tribunale fa propria e pienamente condivide in quanto correttamente motivata ed immune da vizi sul piano logico- giuridico – che ha evidenziato la fondatezza della pretesa dal mese di maggio 2024 (cfr. CTU in atti). In proposito si osserva che l'integrazione alla consulenza medica, nell'evidenziare la severità della compromissione motoria del ricorrente, correlata alla marcata degenerazione artrosica e alla grave compromissione dell'asse di carico degli arti inferiori, ha riscontrato non soltanto l'impossibilità del ricorrente di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore, ma anche la sua dipendenza da terze persone nei più elementari bisogni della vita quotidiana (igiene personale, vestizione etc). Spese di lite compensate tra le parti considerando la decorrenza della prestazione Spese di CTU a carico dell' liquidate come da dispositivo CP_1
P.Q.M
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 1154 2024: Accerta e dichiara sussistenti in capo al ricorrente i requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e della “connotazione di gravità” dell'handicap ex art. 3 comma 3 della L.104/92 con decorrenza dal mese di maggio 2024. Compensa le spese di lite tra le parti Pone le spese di CTU a carico dell' che liquida in favore del medico designato, Dott.ssa CP_1
. in euro 380,00 per compensi oltre accessori di legge. Persona_1
Nocera Inferiore, 22 gennaio 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Raffaella Caporale
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SECONDA SEZIONE CIVILE-LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 22/01/2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa D A
, rapp.to e difeso dall'avv. Buono Patrizia;
Parte_1
RICORRENTE CONTRO rapp e dif dall'avv. Amato Gaetano;
CP_1
RESISTENTE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI Con ricorso depositato in data 01/03/2024 parte ricorrente, premettendo di aver presentato domanda amministrativa per il riconoscimento dei requisiti invalidanti e di essersi inutilmente esaurito l'iter procedimentale e l'accertamento tecnico preventivo, contestò il giudizio reso dal consulente e chiese, previo espletamento di nuova CTU, accertarsi il proprio diritto alla prestazione invocata con decorrenza dalla domanda amministrativa;
l' si costituì in CP_1 giudizio concludendo per il rigetto del ricorso. Acquisito il fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo veniva conferito supplemento di incarico al CTU ed oggi la causa è stata decisa con la presente sentenza MOTIVI DELLA DECISIONE Preventivamente va dichiarata l'ammissibilità e la tempestività del ricorso essendo stata documentata la presentazione di idonea domanda amministrativa, il rispetto del termine decadenziale semestrale per la proposizione del ricorso per ATP ed il tempestivo deposito del dissenso e del presente ricorso di merito ( cfr prod ricorrente). La domanda va accolta nel merito, tenendo conto degli esiti dell'espletata integrazione alla CTU medico legale redatta dalla dott.ssa – da intendersi qui integralmente Persona_1 trascritta e che questo Tribunale fa propria e pienamente condivide in quanto correttamente motivata ed immune da vizi sul piano logico- giuridico – che ha evidenziato la fondatezza della pretesa dal mese di maggio 2024 (cfr. CTU in atti). In proposito si osserva che l'integrazione alla consulenza medica, nell'evidenziare la severità della compromissione motoria del ricorrente, correlata alla marcata degenerazione artrosica e alla grave compromissione dell'asse di carico degli arti inferiori, ha riscontrato non soltanto l'impossibilità del ricorrente di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore, ma anche la sua dipendenza da terze persone nei più elementari bisogni della vita quotidiana (igiene personale, vestizione etc). Spese di lite compensate tra le parti considerando la decorrenza della prestazione Spese di CTU a carico dell' liquidate come da dispositivo CP_1
P.Q.M
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 1154 2024: Accerta e dichiara sussistenti in capo al ricorrente i requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e della “connotazione di gravità” dell'handicap ex art. 3 comma 3 della L.104/92 con decorrenza dal mese di maggio 2024. Compensa le spese di lite tra le parti Pone le spese di CTU a carico dell' che liquida in favore del medico designato, Dott.ssa CP_1
. in euro 380,00 per compensi oltre accessori di legge. Persona_1
Nocera Inferiore, 22 gennaio 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Raffaella Caporale